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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/01/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 3547/2022 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Lidia Greco Giudice
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3547/2022 VG promossa
DA
, nata a Parte_1
Pedara (CT) il 6/7/1951 (CF: ) C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Carmela Pucci, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
nato a Controparte_1
Catania il 30/10/1950 (CF: ), C.F._2
1
rappresentato e difeso dall'avv. Elio Antonio Signorelli, giusta procura in atti;
- resistente-
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
(C.F. – Partita iva , con
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
sede centrale in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetana Angela
Marchese, giusta procura generale alle liti per atto del Notaio di Roma del 21.07.2015, n. 80974/21569 di Persona_1
repertorio;
Avente per oggetto: attribuzione quota TFR.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ha chiesto al Tribunale Parte_1
di riconoscersi il suo diritto alla corresponsione ex art. 12 bis L.
898/1970 alla quota di indennità di fine servizio dovuta a e per l'effetto: Controparte_1
“- condannare il dottore Controparte_1
al pagamento in favore della signora
[...] [...]
della quota pari al 40% Parte_1
dell'indennità di fine rapporto dovutagli corrispondente ad euro 154.346,36, salvi errori o omissioni, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda fino al soddisfo;
- ordinare all' Controparte_2 quale ente tenuto ad erogare l'indennità di fine servizio, di trattenere la sopra specificata somma di euro 154.346,36 salvi errori e/o omissioni, oltre interessi, dall'importo ancora da corrispondere al dottor , erogando direttamente tale CP_1
2 n. 3547/2022 VG
importo alla signora nata Parte_1
a Pedara il 6/7/1951, residente in [...].”.
Si è costituito ed ha Controparte_1
chiesto di dichiarare inammissibile la domanda;
in via gradata, statuire che la quota di T.F.R., spettante alla ricorrente potrà essere liquidata solo dopo che l'ente previdenziale avrà interamente erogato, in favore del resistente, l'indennità di
Trattamento di Fine Rapporto realmente ed effettivamente riscossa dal medesimo.
Con memoria depositata il 15/9/2022 si è costituito anche l , rimettendosi alle determinazioni del Tribunale. CP_2
Ciò premesso, si dà atto che con note del 29/11/2024 parte ricorrente ha dichiarato quanto segue: “Premesso il giudizio di cui all'oggetto; CHE la sig.ra con comunicazione Parte_1
del 19.04.2024, reiterata con e-mail del 24.04 u.s., ha informato la scrivente difesa di rinunciare al giudizio di cui all'oggetto; CHE la superiore rinuncia è stata accettata da controparte (vedi comunicazione del 3.05 u.s.). Premesso quanto sopra l'odierna comparente a mezzo del sottoscritto avvocato DICHIARA di rinunciare, come in effetti rinuncia, al giudizio di cui sopra, previo pagamento delle spese processuali di E. 4.647,52 a carico del dr. Controparte_1
”.
[...]
In allegato alle note ha depositato dichiarazione di rinuncia datata 12/11/2024 sottoscritta personalmente dalla parte e dal suo difensore.
Parte resistente ha depositato dichiarazione di accettazione alla rinuncia in data 05/12/2024.
3 n. 3547/2022 VG
Ha chiesto di dichiarare l'estinzione del giudizio senza pronunciare alcuna statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali.
Sulla base di quanto dichiarato e richiesto dalle parti, va dichiarata l'estinzione del giudizio e nessuna statuizione va emessa sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa n.
3547/2022 RGVG;
Dichiara estinto il giudizio;
Nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 20/12/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu dott. Massimo Escher
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