Art. 8. Collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze tra soggetti iscritti nel registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 , ed e' composto da:
a) un membro effettivo, con funzioni di presidente, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;
b) un membro effettivo e uno supplente designati dalla regione Toscana;
c) un membro effettivo e uno supplente designati, a rotazione, dal comune di Orbetello o dal comune di Monte Argentario.
2. Il collegio dei revisori dei conti resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere confermati per una sola volta.
3. Ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennita' annua nella misura stabilita dallo statuto, entro il limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4, comunque non superiore:
a) per il presidente del collegio, al 10 per cento dell'indennita' annua spettante all'amministratore unico, esclusa la retribuzione di risultato;
b) per gli altri membri del collegio, all'8 per cento dell'indennita' annua spettante all'amministratore unico, esclusa la retribuzione di risultato.
4. Per le finalita' di cui al comma 3 e' autorizzata la spesa di 35.493 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
5. Ai componenti del collegio dei revisori dei conti residenti in sede diversa da quella del consorzio e' dovuto, quando si recano alle sedute dell'organo di controllo, il rimborso delle spese, entro il limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6.
6. Per le finalita' di cui al comma 5 e' autorizzata la spesa di 4.093 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
7. Il collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti del consorzio secondo le modalita' stabilite nel regolamento di contabilita' del consorzio, adottato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti consorziati.
8. Il collegio dei revisori dei conti verifica la regolarita' della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilita' e fiscali, anche collaborando con l'amministratore unico, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti.
9. Il collegio dei revisori dei conti controlla l'intera gestione, in base a criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico perseguito dal consorzio.
10. Il bilancio di previsione e il rendiconto annuale sono corredati del parere obbligatorio reso dal collegio dei revisori dei conti.
11. Il presidente del collegio dei revisori dei conti riferisce annualmente agli enti consorziati sui risultati dell'attivita' del collegio medesimo.
Note all' art. 8:
- Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 recante: «Attuazione della direttiva 2006/43/CE , relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE , e che abroga la direttiva 84/253/CEE », e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2010.
a) un membro effettivo, con funzioni di presidente, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;
b) un membro effettivo e uno supplente designati dalla regione Toscana;
c) un membro effettivo e uno supplente designati, a rotazione, dal comune di Orbetello o dal comune di Monte Argentario.
2. Il collegio dei revisori dei conti resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere confermati per una sola volta.
3. Ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennita' annua nella misura stabilita dallo statuto, entro il limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4, comunque non superiore:
a) per il presidente del collegio, al 10 per cento dell'indennita' annua spettante all'amministratore unico, esclusa la retribuzione di risultato;
b) per gli altri membri del collegio, all'8 per cento dell'indennita' annua spettante all'amministratore unico, esclusa la retribuzione di risultato.
4. Per le finalita' di cui al comma 3 e' autorizzata la spesa di 35.493 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
5. Ai componenti del collegio dei revisori dei conti residenti in sede diversa da quella del consorzio e' dovuto, quando si recano alle sedute dell'organo di controllo, il rimborso delle spese, entro il limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6.
6. Per le finalita' di cui al comma 5 e' autorizzata la spesa di 4.093 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
7. Il collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti del consorzio secondo le modalita' stabilite nel regolamento di contabilita' del consorzio, adottato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti consorziati.
8. Il collegio dei revisori dei conti verifica la regolarita' della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilita' e fiscali, anche collaborando con l'amministratore unico, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti.
9. Il collegio dei revisori dei conti controlla l'intera gestione, in base a criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico perseguito dal consorzio.
10. Il bilancio di previsione e il rendiconto annuale sono corredati del parere obbligatorio reso dal collegio dei revisori dei conti.
11. Il presidente del collegio dei revisori dei conti riferisce annualmente agli enti consorziati sui risultati dell'attivita' del collegio medesimo.
Note all' art. 8:
- Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 recante: «Attuazione della direttiva 2006/43/CE , relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE , e che abroga la direttiva 84/253/CEE », e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2010.