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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 6332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6332 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice est.-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8432 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi
dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. FUNARO ROSA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] (c.f. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE contumace e
il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso che il Tribunale
voglia con sentenza parziale pronunciarsi sullo status dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio e rimettere sul ruolo per prosieguo attività istruttoria sulle richieste accessorie
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza.
Il Pubblico Ministero come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Napoli con Decreto di Omologa del 18.02.2021 R.G. n. 4090/2020.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n.
74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo la causa proseguire per le pronunce accessorie, ai sensi dell'art. 4 comma 12 L 898/1970 va emessa sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Devono essere compiute le formalità prescritte dalla legge.
Va ordinata l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa a Napoli il 21.7.2007 (atto n. 47, parte II, S.A, Sez. V, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 2007);
2. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
3. Dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
4. Spese al definitivo
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 20.06.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Eva Scalfati Valeria Rosetti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice est.-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8432 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi
dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. FUNARO ROSA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] (c.f. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE contumace e
il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso che il Tribunale
voglia con sentenza parziale pronunciarsi sullo status dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio e rimettere sul ruolo per prosieguo attività istruttoria sulle richieste accessorie
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza.
Il Pubblico Ministero come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Napoli con Decreto di Omologa del 18.02.2021 R.G. n. 4090/2020.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n.
74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo la causa proseguire per le pronunce accessorie, ai sensi dell'art. 4 comma 12 L 898/1970 va emessa sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Devono essere compiute le formalità prescritte dalla legge.
Va ordinata l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa a Napoli il 21.7.2007 (atto n. 47, parte II, S.A, Sez. V, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 2007);
2. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
3. Dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
4. Spese al definitivo
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 20.06.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Eva Scalfati Valeria Rosetti