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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/06/2025, n. 2231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2231 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 7401/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD II sezione civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7401/2024 dell'udienza del 9.6.2025
Il giorno 9.6.2025 mediante modalità telematica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c. nella II SEZIONE CIVILE del Tribunale Ordinario di Napoli Nord, all'udienza del Giudice dott. ssa Matilde Boccia, è chiamata la causa
TRA
(ricorrente) Parte_1
E
(cf. (resistente) Controparte_1 C.F._1
Sono state presentate note scritte, mediante le quali la parte ricorrente ha rassegnato le proprie conclusioni a mezzo del costituito procuratore. Il Giudice, letto l'art. 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c., preso atto di quanto sopra, all'esito della camera di consiglio, decide la controversia pronunciando la sentenza incor- porata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, redatti sul presente verbale nella parte che se- gue.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Matilde Boccia ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.6.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7401/2024 del R.G.A.C., avente ad oggetto “locazione-comodato di immobile urbano-affitto di azienda” , pendente TRA
(P. IVA ), in persona del Diret- Parte_1 P.IVA_1 tore Generale, dott. , legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Parte_2
Frattamaggiore (NA), via Lupoli n. 27, elettivamente domiciliata in via Riviera di Pt_1
Chiaia n. 207, presso lo studio dell'avv. Antonio Nardone (c.f. ), C.F._2 che la rappresenta e difende giusta procura in calce su foglio separato, in virtù della deli- bera di conferimento incarico n. 1269 del 20 giugno 2024; Ricorrente N. 7401/2024 R.G.A.C.
Contro
(cf. ), nato a [...] 25 ottobre Controparte_1 C.F._1 Pt_1
1986, residente in [...] scala B-int.6 RESISTENTE-CONTUMACE
*** CONCLUSIONI All'udienza del 9.6.2025 la parte costituita ha concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
*** MOTIVI DELLA DECISIONE 1.Con atto introduttivo ex art. 447 bis c.p.c. ritualmente notificato in data 26.10.2024 nei confronti di la ricorrente Controparte_1 Parte_1
(P. IVA , rappresentava quanto segue:
[...] P.IVA_1
- con deliberazione del Direttore Generale n. 791 del 16 maggio 2000, ha affidato a CP_2 siglia nata a [...] [...], la gestione del bar-bouvette sito CP_3 Pt_1 presso il Presidio Ospedaliero “San Giuliano” di Giugliano in Campania (doc. 1);
- la convenzione stipulata tra le parti (doc. 2) aveva una durata di sei anni e prevedeva che la signora gestisse in prima persona il bar-bouvette “per i dipendenti, per i degenti CP_3
e loro familiari”, con divieto per gli estranei di accedere nei locali e utilizzare il servizio (art. 1);
-. il canone annuo di concessione ammontava a £ 3.500.000 (art. 8), con obbligo per di farsi carico di tutte le spese di gestione del bar-bouvette (art. 3), Parte_3 di contrarre assicurazione per la copertura dei rischi a persone o cose (art. 4), di concorda- re preventivamente con la Direzione del presidio ospedaliero i prezzi praticati per i pro- dotti posti in vendita (art. 6); di mantenere la igienicità dei locali e del materiale di uso se- condo le norme igienico-sanitarie vigenti (art. 8);
- la convenzione ha cessato di produrre i suoi effetti da diversi anni in ragione del decesso della titolare dell'assegnazione;
- ciò nonostante nato a [...] [...], continua a occu- Controparte_1 Pt_1 pare sine titulo i predetti locali, assumendo di avervi diritto per il sol fatto di essere impa- rentato con la defunta concessionaria;
- essa ha proceduto, a più riprese, a formalizzare all'attuale occupante Parte_4 svariate diffide aventi a oggetto la richiesta di dismissione dell'attività abusivamente esple- tata dallo stesso e la conseguente liberazione dei locali aziendali. Più precisamente, esponeva la ricorrente che:
- con nota del 13 dicembre 2017, il Direttore Sanitario ff. del P.O. “San Giuliano” ha no- tificato a la comunicazione firmata dal Direttore dell' Controparte_1 Parte_5
e del Direttore Amministrativo avente a oggetto la sospensione dell'attività del
[...] bar-bouvette svolta all'interno della sede ospedaliera di Giugliano in ragione del decesso della titolare dell'assegnazione (doc. 3);
- con nota prot. n. 0025810 del 29 giugno 2020, il Direttore Sanitario del P.O. “San Giu- liano” ha reiterato l'invito a procedere all'immediata liberazione dei locali illegittimamente n. 7401/2024 r.g.a.c. Pag. 2 di 5 N. 7401/2024 R.G.A.C.
detenuti, avvertendo che in caso di sussistente inerzia, l' avrebbe atti- Parte_4 vato le procedure coercitive disciplinate dalla normativa vigente (doc. 4);
- con nota prot. n. 0052175/u del 4 dicembre 2023, il Direttore Generale e il Direttore Amministrativo, preso atto che i locali risultano ancora occupati sine titulo, impedendo la realizzazione di un pubblico servizio rispondente alle finalità assistenziali perseguite dall' , hanno intimato nuovamente a la cessazio- Parte_4 Controparte_1 ne immediata dell'attività commerciale e la liberazione il bar-bouvette (doc. 5);
- tali diffide non hanno sortito l'effetto auspicato. Da ultimo, con nota prot. n. 0025376/u del 10 giugno 2024, i tecnici del Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Igiene Part degli Alimenti dell , a seguito di ispezione effettuata Controparte_4 Parte_1 in loco, dopo aver riscontrato l'assenza di bagno e spogliatoio dedicato al personale, hanno disposto la sospensione dell'attività di bar ai sensi dell'art. 138, lett. H, del Reg. UE n. 625/2017 (doc. 6). Pertanto preso atto che la predetta area è ancora occupata - in difetto di titolo autorizzativo e/o di rapporto contrattuale in essere - da Controparte_1 chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni : a) accertare e dichiarare che Controparte_1
(cf. ), nato a [...] [...], occupa senza titolo l'area sita al pia- C.F._1 Pt_1 no sottostrada del originariamente adi- Controparte_5 bita a bar-bouvette; per l'effetto, b) condannare a rilasciare libera e sgombera Controparte_1 da sé, persone e cose i locali siti al piano sottostrada del Controparte_6
adibita a bar-bouvette, rimettendoli nel pieno e legittimo possesso dell'
[...] Parte_4
fissando contestualmente la data di esecuzione per il rilascio;
c) condannare parte resistente al
[...] pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre RSG, CPA e IVA.
Benchè ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva , del quale Controparte_1 va pertanto dichiarata preliminarmente la contumacia. Instaurato il contraddittorio tra le parti all'udienza del 30.1.2025, il processo veniva rinvia- to all'udienza del 9.6.2025 per la discussione e decisione. Recepite le conclusioni all'udienza del 12.5.2022 la causa viene decisa ex art. 429 c.p.c.
2.In via preliminare, va dichiarata la contumacia di non costituitosi Controparte_1 in giudizio nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione.
3. La domanda di parte ricorrente e' fondata e merita accoglimento nei termini in appres- so indicati.
Preliminarmente, si rende opportuno precisare che costituisce ius receptum - fondato sul dato testuale desumibile dall'art. 16, R.D. n. 2440 del 18/11/1923 - il principio in forza del quale i contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione devono essere redatti, a pena di nullità ex art. 1418 c.c., in forma scritta, con la sottoscrizione dell'organo rappre- sentativo dell'ente - munito dei poteri necessari per vincolare l'Amministrazione - e dell'altro contraente in un unico documento, contenente altresì la specifica indicazione delle clausola disciplinanti il rapporto. Tale principio, inoltre, è pienamente applicabile an- che ove la P.A. agisca iure privatorum. Il richiamato requisito formale costituisce uno strumento indefettibile di garanzia del re- golare svolgimento dell'attività negoziale della Pubblica Amministrazione, posto sia nell'interesse del cittadino che della stessa Amministrazione, in quanto agevola l'esercizio dei controlli e risponde all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il peri- colo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza valutazione dell'entità
n. 7401/2024 r.g.a.c. Pag. 3 di 5 N. 7401/2024 R.G.A.C.
delle obbligazioni da adempiere (cfr. ex multis Cass. n. 6555/2014). Inoltre, come pun- tualmente evidenziato anche dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 20340/2010; n. 14099/2004; n. 9428/2001), i requisiti di forma richiesti ad substantiam per i contratti sti- pulati dalla PA costituiscono espressione dei generali princìpi di buon andamento e im- parzialità sanciti dall'art. 97 della Costituzione. Alla luce di quanto affermato, deve ritenersi che la nullità del contratto di cui sia parte l'Amministrazione - e per il quale non risulta soddisfatto il requisito della forma scritta ad substantiam - è rilevabile anche d'ufficio dal Giudice ed è insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, senza possibilità di ravvisarne la stipulazione per facta concludentia o in mo- do implicito da singoli atti (cfr. tra le altre Cass. n. 25631/2017; n. 1236/2015; n. 21477/2013). Ne deriva, pertanto, che non è senz'altro sufficiente, ai fini dell'instaurazione di un valido rapporto contrattuale con la Pubblica Amministrazione, che da uno o più atti scritti risul- tino comportamenti meramente attuativi di un accordo verbale, posto che un simile ac- cordo richiede il necessario perfezionamento mediante uno scambio di consensi resi in forma scritta. Applicate tale coordinate ermeneutiche al caso in esame, mette conto evidenziare che è stata ritualmente depositata dall'ente ricorrente la delibera di affidamento in capo alla sig.ra nata a [...] [...], della gestione del bar bouvette si- Parte_3 Pt_1 to presso sito presso il Presidio Ospedaliero “San Giuliano” di Giugliano CP_5
(doc.
1- rif. Delibera del Direttore Generale n. 791 del 16 maggio 2000) per la durata di anni sei. Orbene, la parte ricorrente ha dimostrato la propria legittimazione sostanziale producen- do la certificazione in atti (cfr. doc. 7). Pertanto, occorre verificare se, nella specie, l'immobile per cui è causa sia stato occupato sine titulo dall'odierno resistente.
Al riguardo, dalla produzione documentale di parte ricorrente si inferisce, da un lato,
l'incontestato decesso della originaria concessionaria e parimenti emerge la riscontrata presenza del resistente all'interno dello spazio concesso dall all'interno del CP_7
P.O. predetto stante la ricezione di tutte le missive prodromiche alla presente domanda giudiziaria notificate nelle sue mani (cfr. doc. 3 prod ricorrente).
Stante la normativa pubblicistica applicabile al caso oggetto di odierno scrutinio se ne in- ferisce che il decesso della signora ha comportato il definitivo venir Parte_3 meno del rapporto instaurato tra ella e la p.a. concedente per come stipulato in data 16 maggio 2000, tenuto conto che l'eventuale subentro in una convenzione avente a oggetto la gestione di servizi non opera ipso jure quale automatica conseguenza del fenomeno suc- cessorio, circostanza peraltro non verificatasi nel caso di specie, atteso che il resistente as- sumendo il contegno processuale della contumacia, nulla ha dedotto e/o documentato al riguardo la sua posizione successoria a fronte del de cuius, bensi presuppone - l'adozione di un provvedimento amministrativo di conferma, circostanza neppure dedotta dal resi- stente e non verificatasi nel caso di specie.
Del resto, il resistente rimasto contumace, nulla ha dedotto in ordine alla sussistenza di un n. 7401/2024 r.g.a.c. Pag. 4 di 5 N. 7401/2024 R.G.A.C.
diverso titolo legittimante l'occupazione del bene in questione. In conseguenza di quanto precede, pertanto, ed in accoglimento della domanda,
[...]
va condannato all'immediato rilascio dell'immobile per cui è causa, meglio CP_8 descritto in citazione e alcun termine, poi, va fissato per l'esecuzione del disposto rilascio, ai sensi dell'art. 56, comma 1, L. 392/1978, trattandosi di rilascio ordinato per effetto dell'accertata occupazione sine titulo del medesimo immobile, con la conseguente inappli- cabilità della richiamata disposizione normativa, applicabile, di contro, in materia di (vali- di) contratti di locazione.
4. Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo avuto riguardo allo scaglione di riferimento sulla scorta del decisum e con applicazione dei para- metri minimi in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo trattandosi di un tema ormai ampiamente dibattuto e noto, di una fase istruttoria non par- ticolarmente articolata, di una fase decisionale in cui gli scritti difensivi costituiscono so- stanzialmente la ripetizione di quelli depositati nelle fase antecedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, in composizione monocratica nella persona del g.u. dott.ssa Matilde Boccia, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n.7401/2024 del R.G.A.C., avente ad oggetto “locazione-comodato di immobile urbano-affitto di azienda”, pendente tra in persona del legale rapp.te p.r. e Parte_6 [...]
e , ogni contraria istanza Controparte_9 Controparte_1 disattesa così provvede: 1.Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2.Accoglie, per le causali di cui in motivazione, la domanda principale;
3. e per l'effetto, condanna al rilascio immediato, in favo- Controparte_1 re dell' in persona del legale rapp.te p.t. dell'area sita al piano sottostrada Parte_7 del adibita a bar-bouvette Controparte_5 come descritta da planimetria in atti (doc.7) libero da persone e cose;
4. condanna il resistente al pagamento, in favore dell' alla refusione delle Parte_6 spese di lite che si liquidano in € 520,00 per spese ed € 2.695,00 per onorari, oltre rim- borso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge. Così deciso in Aversa, il 9.6.2025
Il Giudice dott. ssa Matilde Boccia
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 7401/2024 r.g.a.c. Pag. 5 di 5
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD II sezione civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7401/2024 dell'udienza del 9.6.2025
Il giorno 9.6.2025 mediante modalità telematica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c. nella II SEZIONE CIVILE del Tribunale Ordinario di Napoli Nord, all'udienza del Giudice dott. ssa Matilde Boccia, è chiamata la causa
TRA
(ricorrente) Parte_1
E
(cf. (resistente) Controparte_1 C.F._1
Sono state presentate note scritte, mediante le quali la parte ricorrente ha rassegnato le proprie conclusioni a mezzo del costituito procuratore. Il Giudice, letto l'art. 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c., preso atto di quanto sopra, all'esito della camera di consiglio, decide la controversia pronunciando la sentenza incor- porata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, redatti sul presente verbale nella parte che se- gue.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Matilde Boccia ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.6.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7401/2024 del R.G.A.C., avente ad oggetto “locazione-comodato di immobile urbano-affitto di azienda” , pendente TRA
(P. IVA ), in persona del Diret- Parte_1 P.IVA_1 tore Generale, dott. , legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Parte_2
Frattamaggiore (NA), via Lupoli n. 27, elettivamente domiciliata in via Riviera di Pt_1
Chiaia n. 207, presso lo studio dell'avv. Antonio Nardone (c.f. ), C.F._2 che la rappresenta e difende giusta procura in calce su foglio separato, in virtù della deli- bera di conferimento incarico n. 1269 del 20 giugno 2024; Ricorrente N. 7401/2024 R.G.A.C.
Contro
(cf. ), nato a [...] 25 ottobre Controparte_1 C.F._1 Pt_1
1986, residente in [...] scala B-int.6 RESISTENTE-CONTUMACE
*** CONCLUSIONI All'udienza del 9.6.2025 la parte costituita ha concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
*** MOTIVI DELLA DECISIONE 1.Con atto introduttivo ex art. 447 bis c.p.c. ritualmente notificato in data 26.10.2024 nei confronti di la ricorrente Controparte_1 Parte_1
(P. IVA , rappresentava quanto segue:
[...] P.IVA_1
- con deliberazione del Direttore Generale n. 791 del 16 maggio 2000, ha affidato a CP_2 siglia nata a [...] [...], la gestione del bar-bouvette sito CP_3 Pt_1 presso il Presidio Ospedaliero “San Giuliano” di Giugliano in Campania (doc. 1);
- la convenzione stipulata tra le parti (doc. 2) aveva una durata di sei anni e prevedeva che la signora gestisse in prima persona il bar-bouvette “per i dipendenti, per i degenti CP_3
e loro familiari”, con divieto per gli estranei di accedere nei locali e utilizzare il servizio (art. 1);
-. il canone annuo di concessione ammontava a £ 3.500.000 (art. 8), con obbligo per di farsi carico di tutte le spese di gestione del bar-bouvette (art. 3), Parte_3 di contrarre assicurazione per la copertura dei rischi a persone o cose (art. 4), di concorda- re preventivamente con la Direzione del presidio ospedaliero i prezzi praticati per i pro- dotti posti in vendita (art. 6); di mantenere la igienicità dei locali e del materiale di uso se- condo le norme igienico-sanitarie vigenti (art. 8);
- la convenzione ha cessato di produrre i suoi effetti da diversi anni in ragione del decesso della titolare dell'assegnazione;
- ciò nonostante nato a [...] [...], continua a occu- Controparte_1 Pt_1 pare sine titulo i predetti locali, assumendo di avervi diritto per il sol fatto di essere impa- rentato con la defunta concessionaria;
- essa ha proceduto, a più riprese, a formalizzare all'attuale occupante Parte_4 svariate diffide aventi a oggetto la richiesta di dismissione dell'attività abusivamente esple- tata dallo stesso e la conseguente liberazione dei locali aziendali. Più precisamente, esponeva la ricorrente che:
- con nota del 13 dicembre 2017, il Direttore Sanitario ff. del P.O. “San Giuliano” ha no- tificato a la comunicazione firmata dal Direttore dell' Controparte_1 Parte_5
e del Direttore Amministrativo avente a oggetto la sospensione dell'attività del
[...] bar-bouvette svolta all'interno della sede ospedaliera di Giugliano in ragione del decesso della titolare dell'assegnazione (doc. 3);
- con nota prot. n. 0025810 del 29 giugno 2020, il Direttore Sanitario del P.O. “San Giu- liano” ha reiterato l'invito a procedere all'immediata liberazione dei locali illegittimamente n. 7401/2024 r.g.a.c. Pag. 2 di 5 N. 7401/2024 R.G.A.C.
detenuti, avvertendo che in caso di sussistente inerzia, l' avrebbe atti- Parte_4 vato le procedure coercitive disciplinate dalla normativa vigente (doc. 4);
- con nota prot. n. 0052175/u del 4 dicembre 2023, il Direttore Generale e il Direttore Amministrativo, preso atto che i locali risultano ancora occupati sine titulo, impedendo la realizzazione di un pubblico servizio rispondente alle finalità assistenziali perseguite dall' , hanno intimato nuovamente a la cessazio- Parte_4 Controparte_1 ne immediata dell'attività commerciale e la liberazione il bar-bouvette (doc. 5);
- tali diffide non hanno sortito l'effetto auspicato. Da ultimo, con nota prot. n. 0025376/u del 10 giugno 2024, i tecnici del Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Igiene Part degli Alimenti dell , a seguito di ispezione effettuata Controparte_4 Parte_1 in loco, dopo aver riscontrato l'assenza di bagno e spogliatoio dedicato al personale, hanno disposto la sospensione dell'attività di bar ai sensi dell'art. 138, lett. H, del Reg. UE n. 625/2017 (doc. 6). Pertanto preso atto che la predetta area è ancora occupata - in difetto di titolo autorizzativo e/o di rapporto contrattuale in essere - da Controparte_1 chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni : a) accertare e dichiarare che Controparte_1
(cf. ), nato a [...] [...], occupa senza titolo l'area sita al pia- C.F._1 Pt_1 no sottostrada del originariamente adi- Controparte_5 bita a bar-bouvette; per l'effetto, b) condannare a rilasciare libera e sgombera Controparte_1 da sé, persone e cose i locali siti al piano sottostrada del Controparte_6
adibita a bar-bouvette, rimettendoli nel pieno e legittimo possesso dell'
[...] Parte_4
fissando contestualmente la data di esecuzione per il rilascio;
c) condannare parte resistente al
[...] pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre RSG, CPA e IVA.
Benchè ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva , del quale Controparte_1 va pertanto dichiarata preliminarmente la contumacia. Instaurato il contraddittorio tra le parti all'udienza del 30.1.2025, il processo veniva rinvia- to all'udienza del 9.6.2025 per la discussione e decisione. Recepite le conclusioni all'udienza del 12.5.2022 la causa viene decisa ex art. 429 c.p.c.
2.In via preliminare, va dichiarata la contumacia di non costituitosi Controparte_1 in giudizio nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione.
3. La domanda di parte ricorrente e' fondata e merita accoglimento nei termini in appres- so indicati.
Preliminarmente, si rende opportuno precisare che costituisce ius receptum - fondato sul dato testuale desumibile dall'art. 16, R.D. n. 2440 del 18/11/1923 - il principio in forza del quale i contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione devono essere redatti, a pena di nullità ex art. 1418 c.c., in forma scritta, con la sottoscrizione dell'organo rappre- sentativo dell'ente - munito dei poteri necessari per vincolare l'Amministrazione - e dell'altro contraente in un unico documento, contenente altresì la specifica indicazione delle clausola disciplinanti il rapporto. Tale principio, inoltre, è pienamente applicabile an- che ove la P.A. agisca iure privatorum. Il richiamato requisito formale costituisce uno strumento indefettibile di garanzia del re- golare svolgimento dell'attività negoziale della Pubblica Amministrazione, posto sia nell'interesse del cittadino che della stessa Amministrazione, in quanto agevola l'esercizio dei controlli e risponde all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il peri- colo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza valutazione dell'entità
n. 7401/2024 r.g.a.c. Pag. 3 di 5 N. 7401/2024 R.G.A.C.
delle obbligazioni da adempiere (cfr. ex multis Cass. n. 6555/2014). Inoltre, come pun- tualmente evidenziato anche dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 20340/2010; n. 14099/2004; n. 9428/2001), i requisiti di forma richiesti ad substantiam per i contratti sti- pulati dalla PA costituiscono espressione dei generali princìpi di buon andamento e im- parzialità sanciti dall'art. 97 della Costituzione. Alla luce di quanto affermato, deve ritenersi che la nullità del contratto di cui sia parte l'Amministrazione - e per il quale non risulta soddisfatto il requisito della forma scritta ad substantiam - è rilevabile anche d'ufficio dal Giudice ed è insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, senza possibilità di ravvisarne la stipulazione per facta concludentia o in mo- do implicito da singoli atti (cfr. tra le altre Cass. n. 25631/2017; n. 1236/2015; n. 21477/2013). Ne deriva, pertanto, che non è senz'altro sufficiente, ai fini dell'instaurazione di un valido rapporto contrattuale con la Pubblica Amministrazione, che da uno o più atti scritti risul- tino comportamenti meramente attuativi di un accordo verbale, posto che un simile ac- cordo richiede il necessario perfezionamento mediante uno scambio di consensi resi in forma scritta. Applicate tale coordinate ermeneutiche al caso in esame, mette conto evidenziare che è stata ritualmente depositata dall'ente ricorrente la delibera di affidamento in capo alla sig.ra nata a [...] [...], della gestione del bar bouvette si- Parte_3 Pt_1 to presso sito presso il Presidio Ospedaliero “San Giuliano” di Giugliano CP_5
(doc.
1- rif. Delibera del Direttore Generale n. 791 del 16 maggio 2000) per la durata di anni sei. Orbene, la parte ricorrente ha dimostrato la propria legittimazione sostanziale producen- do la certificazione in atti (cfr. doc. 7). Pertanto, occorre verificare se, nella specie, l'immobile per cui è causa sia stato occupato sine titulo dall'odierno resistente.
Al riguardo, dalla produzione documentale di parte ricorrente si inferisce, da un lato,
l'incontestato decesso della originaria concessionaria e parimenti emerge la riscontrata presenza del resistente all'interno dello spazio concesso dall all'interno del CP_7
P.O. predetto stante la ricezione di tutte le missive prodromiche alla presente domanda giudiziaria notificate nelle sue mani (cfr. doc. 3 prod ricorrente).
Stante la normativa pubblicistica applicabile al caso oggetto di odierno scrutinio se ne in- ferisce che il decesso della signora ha comportato il definitivo venir Parte_3 meno del rapporto instaurato tra ella e la p.a. concedente per come stipulato in data 16 maggio 2000, tenuto conto che l'eventuale subentro in una convenzione avente a oggetto la gestione di servizi non opera ipso jure quale automatica conseguenza del fenomeno suc- cessorio, circostanza peraltro non verificatasi nel caso di specie, atteso che il resistente as- sumendo il contegno processuale della contumacia, nulla ha dedotto e/o documentato al riguardo la sua posizione successoria a fronte del de cuius, bensi presuppone - l'adozione di un provvedimento amministrativo di conferma, circostanza neppure dedotta dal resi- stente e non verificatasi nel caso di specie.
Del resto, il resistente rimasto contumace, nulla ha dedotto in ordine alla sussistenza di un n. 7401/2024 r.g.a.c. Pag. 4 di 5 N. 7401/2024 R.G.A.C.
diverso titolo legittimante l'occupazione del bene in questione. In conseguenza di quanto precede, pertanto, ed in accoglimento della domanda,
[...]
va condannato all'immediato rilascio dell'immobile per cui è causa, meglio CP_8 descritto in citazione e alcun termine, poi, va fissato per l'esecuzione del disposto rilascio, ai sensi dell'art. 56, comma 1, L. 392/1978, trattandosi di rilascio ordinato per effetto dell'accertata occupazione sine titulo del medesimo immobile, con la conseguente inappli- cabilità della richiamata disposizione normativa, applicabile, di contro, in materia di (vali- di) contratti di locazione.
4. Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo avuto riguardo allo scaglione di riferimento sulla scorta del decisum e con applicazione dei para- metri minimi in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo trattandosi di un tema ormai ampiamente dibattuto e noto, di una fase istruttoria non par- ticolarmente articolata, di una fase decisionale in cui gli scritti difensivi costituiscono so- stanzialmente la ripetizione di quelli depositati nelle fase antecedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, in composizione monocratica nella persona del g.u. dott.ssa Matilde Boccia, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n.7401/2024 del R.G.A.C., avente ad oggetto “locazione-comodato di immobile urbano-affitto di azienda”, pendente tra in persona del legale rapp.te p.r. e Parte_6 [...]
e , ogni contraria istanza Controparte_9 Controparte_1 disattesa così provvede: 1.Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2.Accoglie, per le causali di cui in motivazione, la domanda principale;
3. e per l'effetto, condanna al rilascio immediato, in favo- Controparte_1 re dell' in persona del legale rapp.te p.t. dell'area sita al piano sottostrada Parte_7 del adibita a bar-bouvette Controparte_5 come descritta da planimetria in atti (doc.7) libero da persone e cose;
4. condanna il resistente al pagamento, in favore dell' alla refusione delle Parte_6 spese di lite che si liquidano in € 520,00 per spese ed € 2.695,00 per onorari, oltre rim- borso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge. Così deciso in Aversa, il 9.6.2025
Il Giudice dott. ssa Matilde Boccia
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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