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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 12/06/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1401 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1401 /2024 promossa da:
LU (C.F. nato a [...] il Pt_1 C.F._1
25/07/1984, residente in [...]. con il patrocinio dell'avv. GAVELLI
STEFANO, elettivamente domiciliato in PIAZZA ANTONIO GRAMSCI 2
SANTARCANGELO DI ROMAGNA presso il difensore
RICORRENTE
C O N T R O
(C.F. ) nato a [...] Controparte_1 C.F._2
RUSSA 03/03/1987, residente in [...]
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M. in persona del Procuratore della Repubblica in Sede.
In punto a: cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 4 All'udienza del 06/05/2025 il ricorrente , riportandosi integralmente a tutti i Pt_2
propri atti e scritti difensivi, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo ovvero: “Voglia il Tribunale pronunciare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra il Sig. e in Parte_3 Controparte_1
AS (PA) in data 11/10/2017, trascritto nel Registro dell'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune al n. 8 parte I serie Ufficio n. 1 in regime di separazione legale dei beni, e per l'effetto ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alle necessarie annotazioni, nonchè dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti e autosufficienti e che, pertanto provvederanno in proprio al loro mantenimento;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/06/2024 chiedeva la pronuncia della Parte_3
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 11/10/2017 con
[...]
in NO (PA) in regime di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli CP_1 atti di Matrimonio del suddetto Comune dell'anno 2017, n.8 Parte I.
Rappresentava che dall'unione coniugale non erano nati figli e che il rapporto affettivo si era deteriorato da tempo, tanto che la aveva preso l'abitudine di assentarsi da casa CP_1
per periodi prolungati e che neppure aveva preso parte alla procedura di separazione giudiziale definita con sentenza del 12/06/2024 del Tribunale di Forlì. Precisava che con ordinanza del
13.12.2023 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati e che da allora la convivenza non era più ripresa.
All'udienza del 06/05/2025, dichiarata la contumacia della resistente, il procuratore di precisava le proprie conclusioni chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti Pt_2
civili del matrimonio contratto tra le parti e il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti a AS (PA) in data 11.07.2017, trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del suddetto Comune dell'anno
2017, Atto n. 8, Parte I^ , deve essere senz'altro dichiarato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n. 898, così come modificato dalla
Legge 6 maggio 2015, n. 55, essendo passata in giudicato (in data 05/08/2024) la sentenza di pagina 2 di 4 separazione giudiziale emessa, nella contumacia della moglie, dal Tribunale di Forlì in data
12.06.2024 e pubblicata il 14.06.2024, ed essendo ampiamente trascorso il periodo di tempo legislativamente previsto e decorrente dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione personale (udienza tenutasi in data 23.05.2023), senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi per più di un anno, dalle allegazioni e dichiarazioni del ricorrente - il quale insiste nella richiesta di divorzio e afferma di avere perso completamente i contatti con la moglie - e dal comportamento processuale ed extraprocessuale della resistente che ha ritenuto di non costituirsi nel presente giudizio, mostrando così di essere indifferente alle vicende del suo matrimonio, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
***
Non vi sono statuizioni accessorie da emettere, in mancanza di specifiche richieste (potendo il collegio, con riguardo agli aspetti economici, disporre, in caso di domanda, il pagamento dell'assegno divorzile ma non dichiarare che le parti sono economicamente autosufficienti) e dell'assenza di figli minori o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti della coppia
Tenuto conto della natura necessaria del giudizio, della sua definizione in tempi contenuti nonché della contumacia della resistente, ritiene il Collegio che le spese di lite vadano interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa avente ad oggetto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da nei confronti di , con ricorso Parte_3 Controparte_1
depositato in data 18/06/2024, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a AS (PA) in data 11.07.2017 tra , nato a [...] il Parte_3
25/07/1984, e , nata a [...] il [...], Controparte_1
pagina 3 di 4 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di AS (PA) dell'anno
2017, parte I^, atto numero 8;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di AS (PA) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Anno 2017 Atto n° 8 Parte I^); dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome Controparte_1
del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 26.05.2025
Il Presidente Il giudice rel.
dott. Massimo Di Patria dott.ssa Alessandra Medi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1401 /2024 promossa da:
LU (C.F. nato a [...] il Pt_1 C.F._1
25/07/1984, residente in [...]. con il patrocinio dell'avv. GAVELLI
STEFANO, elettivamente domiciliato in PIAZZA ANTONIO GRAMSCI 2
SANTARCANGELO DI ROMAGNA presso il difensore
RICORRENTE
C O N T R O
(C.F. ) nato a [...] Controparte_1 C.F._2
RUSSA 03/03/1987, residente in [...]
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M. in persona del Procuratore della Repubblica in Sede.
In punto a: cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 4 All'udienza del 06/05/2025 il ricorrente , riportandosi integralmente a tutti i Pt_2
propri atti e scritti difensivi, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo ovvero: “Voglia il Tribunale pronunciare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra il Sig. e in Parte_3 Controparte_1
AS (PA) in data 11/10/2017, trascritto nel Registro dell'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune al n. 8 parte I serie Ufficio n. 1 in regime di separazione legale dei beni, e per l'effetto ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alle necessarie annotazioni, nonchè dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti e autosufficienti e che, pertanto provvederanno in proprio al loro mantenimento;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/06/2024 chiedeva la pronuncia della Parte_3
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 11/10/2017 con
[...]
in NO (PA) in regime di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli CP_1 atti di Matrimonio del suddetto Comune dell'anno 2017, n.8 Parte I.
Rappresentava che dall'unione coniugale non erano nati figli e che il rapporto affettivo si era deteriorato da tempo, tanto che la aveva preso l'abitudine di assentarsi da casa CP_1
per periodi prolungati e che neppure aveva preso parte alla procedura di separazione giudiziale definita con sentenza del 12/06/2024 del Tribunale di Forlì. Precisava che con ordinanza del
13.12.2023 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati e che da allora la convivenza non era più ripresa.
All'udienza del 06/05/2025, dichiarata la contumacia della resistente, il procuratore di precisava le proprie conclusioni chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti Pt_2
civili del matrimonio contratto tra le parti e il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti a AS (PA) in data 11.07.2017, trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del suddetto Comune dell'anno
2017, Atto n. 8, Parte I^ , deve essere senz'altro dichiarato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n. 898, così come modificato dalla
Legge 6 maggio 2015, n. 55, essendo passata in giudicato (in data 05/08/2024) la sentenza di pagina 2 di 4 separazione giudiziale emessa, nella contumacia della moglie, dal Tribunale di Forlì in data
12.06.2024 e pubblicata il 14.06.2024, ed essendo ampiamente trascorso il periodo di tempo legislativamente previsto e decorrente dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione personale (udienza tenutasi in data 23.05.2023), senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi per più di un anno, dalle allegazioni e dichiarazioni del ricorrente - il quale insiste nella richiesta di divorzio e afferma di avere perso completamente i contatti con la moglie - e dal comportamento processuale ed extraprocessuale della resistente che ha ritenuto di non costituirsi nel presente giudizio, mostrando così di essere indifferente alle vicende del suo matrimonio, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
***
Non vi sono statuizioni accessorie da emettere, in mancanza di specifiche richieste (potendo il collegio, con riguardo agli aspetti economici, disporre, in caso di domanda, il pagamento dell'assegno divorzile ma non dichiarare che le parti sono economicamente autosufficienti) e dell'assenza di figli minori o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti della coppia
Tenuto conto della natura necessaria del giudizio, della sua definizione in tempi contenuti nonché della contumacia della resistente, ritiene il Collegio che le spese di lite vadano interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa avente ad oggetto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da nei confronti di , con ricorso Parte_3 Controparte_1
depositato in data 18/06/2024, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a AS (PA) in data 11.07.2017 tra , nato a [...] il Parte_3
25/07/1984, e , nata a [...] il [...], Controparte_1
pagina 3 di 4 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di AS (PA) dell'anno
2017, parte I^, atto numero 8;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di AS (PA) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Anno 2017 Atto n° 8 Parte I^); dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome Controparte_1
del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 26.05.2025
Il Presidente Il giudice rel.
dott. Massimo Di Patria dott.ssa Alessandra Medi
pagina 4 di 4