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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 30/10/2025, n. 1474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1474 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3857/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Elisa Rubbis, in funzione di Giudice d'appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3857/2024 promossa da:
(P.IVA ) Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio degli avv.ti FERRARO EDOARDO, MARCHETTI DAVIDE e MARCHETTI
GABRIELE
APPELLANTE
contro
(P.IVA ) CP_1 P.IVA_2
APPELLATA
RAPPRESENTATA Controparte_2 Controparte_3 CP_4
(C.F. ), P.IVA_3 con il patrocinio degli avv.ti GIRARDI ADNREA e CODROICO ANDREA
APPELLATA
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente:
“Voglia l'On.le Giudice del Tribunale adito, in riforma della impugnata sentenza n.
153/2024 del Giudice di Pace di Padova, ed in particolare delle parti indicate nell'Atto di appello, respinta ogni contraria e diversa istanza, deduzione ed eccezio- ne, ferma ogni altra statuizione non espressamente appellata, e previa ammissione della CTU quantificativa così come formulata e richiesta nella Memoria ex art. 320
c.p.c. di parte attrice datata 21.09.2022 e depositata nel fascicolo di causa relativo al procedimento di primo grado:
- accertare e dichiarare che la responsabilità nella causazione del sinistro stradale del 20.10.2021 per cui è causa è interamente addebitabile al conducente del veicolo
Nissan targato EV610XG di proprietà di e condotta da;
CP_1 Parte_2
- accertare e dichiarare che all'attrice appellante dovrà essere risarcito, a titolo di danno materiale subito dal veicolo Bmw targato EY142BX di proprietà del cedente il credito sig. , l'importo di Euro 12.117,02; - accertare e dichiarare Parte_3
che all'attrice appellante dovrà essere risarcito l'importo di Euro 732,00 a titolo di fermo tecnico (per n. 12 giorni); - accertare e dichiarare che all'attrice appellante dovrà essere risarcito l'importo di Euro 1.890,00 a titolo di onorari legali stragiudi- ziali;
- accertato e dichiarare che i convenuti appellati dovranno essere condannati al pa- gamento, in favore dell'attrice appellante, degli onorari legali giudiziali e delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi in ragione degli scaglioni di valore stabiliti dalle relative tabelle del D.M. n. 55/2014 Ministero della Giustizia;
- accerta- to che a seguito del sinistro per cui è causa il sig. subiva danni per Parte_3
- 2 - complessivi Euro 14.739,02 (importo comprensivo di danno materiale al veicolo, di fermo tencico e di onorari legali stragiudiziali);
- per l'effetto, condannare i convenuti appellati, in solido tra loro, ciascuno per il proprio titolo come per legge, al pagamento nei confronti della società attrice, in qualità di cessionaria del credito cedutole dal sig. , della somma pa- Parte_3 ri ad Euro 14.739,02 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del si- nistro al saldo effettivo, o comunque della diversa somma che risulterà di giustizia;
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi ex D.M. n. 55/2014 e s.m.i. (oltre spe- Controparte_5
se generali 15%, Iva e Cap come per legge) e da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
- in ogni caso condannare e/o disporre che l'appellata compagnia assicurativa resti- tuisca quanto alla stessa eventualmente già corrisposto da parte di Parte_4 ad ogni titolo ed in forza della sentenza di primo grado”.
[...]
ha concluso come da note scritte di precisazione delle con- Controparte_2
clusioni depositate in via telematica:
“- in via principale: rigettare l'appello avversario perché infondato in fatto ed in di- ritto;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, spese ge- nerali e C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E' stato proposto appello da parte di avverso la sentenza n. Parte_1
153/2024 emessa dal Giudice di Pace di Padova – Dott.ssa C. Bagni – a conclusione del procedimento n. R.G. 2318/2022 in data 19.01.2024, depositata in Cancelleria in
- 3 - data 22.01.2024 e non notificata agli effetti dell'art. 326 c.p.c. , rassegnando le se- guenti CONCLUSIONI “Voglia l'On.le Giudice del Tribunale adito, in riforma della im- pugnata sentenza n. 153/2024 del Giudice di Pace di Padova, ed in particolare delle parti indicate nell'Atto di appello, respinta ogni contraria e diversa istanza, deduzio- ne ed eccezione, ferma ogni altra statuizione non espressamente appellata, e previa ammissione della CTU quantificativa così come formulata e richiesta nella Memoria ex art. 320 c.p.c. di parte attrice datata 21.09.2022 e depositata nel fascicolo di cau- sa relativo al procedimento di primo grado: - accertare e dichiarare che la responsa- bilità nella causazione del sinistro stradale del 20.10.2021 per cui è causa è intera- mente addebitabile al conducente del veicolo Nissan targato EV610XG di proprietà di e condotta da;
- accertare e dichiarare che all'attrice CP_1 Parte_2 appellante dovrà essere risarcito, a titolo di danno materiale subito dal veicolo Bmw targato EY142BX di proprietà del cedente il credito sig. , l'importo Parte_3 di Euro 12.117,02; - accertare e dichiarare che all'attrice appellante dovrà essere ri- sarcito l'importo di Euro 732,00 a titolo di fermo tecnico (per n. 12 giorni); - accerta- re e dichiarare che all'attrice appellante dovrà essere risarcito l'importo di Euro
1.890,00 a titolo di onorari legali stragiudiziali;
- accertato e dichiarare che i conve- nuti appellati dovranno essere condannati al pagamento, in favore dell'attrice ap- pellante, degli onorari legali giudiziali e delle spese di lite di entrambi i gradi di giu- dizio, da liquidarsi in ragione degli scaglioni di valore stabiliti dalle relative tabelle del D.M. n. 55/2014 Ministero della Giustizia;
- accertato che a seguito del sinistro per cui è causa il sig. subiva danni per complessivi Euro 14.739,02 Parte_3
(importo comprensivo di 32 - danno materiale al veicolo, di fermo tencico e di onorari legali stragiudiziali); - per l'effetto, condannare i convenuti appellati, in soli- do tra loro, ciascuno per il proprio titolo come per legge, al pagamento nei confronti della società attrice, in qualità di cessionaria del credito cedutole dal sig. Pt_3
, della somma pari ad Euro 14.739,02 oltre interessi legali e rivalutazione
[...] monetaria dalla data del sinistro al saldo effettivo, o comunque della diversa somma che risulterà di giustizia;
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze professio- nali di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi ex D.M. n. 55/2014 e s.m.i.
[...]
(oltre spese generali 15%, Iva e Cap come per legge) e da distrarsi in Controparte_5 favore dei procuratori antistatari;
- in ogni caso condannare e/o disporre che l'ap- pellata compagnia assicurativa restituisca quanto alla stessa eventualmente già cor- risposto da parte di ad ogni titolo ed in forza della senten- Parte_1 za di primo grado.
Per i dedotti motivi d'appello la sentenza sarebbe errata, innanzitutto, nella parte in cui il Giudice di prime cure ha statuito che il sig. conducente della Parte_3
BM avrebbe effettuato una manovra di sorpasso in un tratto di strada dove vigeva
- 4 - il divieto di sorpasso (cfr. pag. 5 2 della sentenza impugnata e la censura di cui a pag. 4 dell'atto di appello).
In merito si ribadisce la correttezza della decisione qui appellata, e ciò in quanto tale statuizione trova documentale conferma nel doc. 3 del fascicolo di primo grado dell'esponente appellata, da cui si apprende che nel tratto di strada teatro del sini- stro vige il regime di divieto di sorpasso imposto dall'apposita segnaletica stradale orizzontale (linea continua) e segnaletica stradale verticale (segnale stradale circola- re di divieto di sorpasso sovrastante il segnale stradale che indica il limite di velocità di 50 km/h in tale tratto di strada). Ineccepibile è quindi la statuizione qui appellata nella parte in cui ha concluso che il sig. conducente del veicolo Parte_3
BM (cessionario del presunto credito risarcitorio qui azionato dall'odierna appel- lante) è stato il responsabile esclusivo della verificazione del sinistro stradale per cui
è qui causa: “il sig. – tentando di sorpassare, in un tratto di strada Parte_3 in cui vige il divieto di sorpasso, il veicolo che lo precedeva – ha finito per andare a collidere con il veicolo che lo precedeva condotto dalla sig.ra ” Parte_2
(cfr. pag. 5 della sentenza qui impugnata).
Nessun pregio ha, invece, il tentativo dell'appellante di contraddire la predetta cor- retta statuizione del Giudice di prime cure sostenendo che nel tratto di strada di cui qui si discute sarebbe, invece, permesso il sorpasso e ciò in quanto, a detta dell'Appellante, “differentemente da quanto riportato nella sentenza di primo
(n.d.r. grado) le fotografie ivi presenti confermano la presenza di linea tratteggiata orizzontale (e pertanto in tale tratto di strada è permesso il sorpasso delle vetture)”
(cfr. pag. 5 dell'atto di citazione in appello). Ed infatti – fermo il fatto che la presen- za della segnaletica verticale di divieto di sorpasso collocata sul tratto di strada in cui si è verificato lo scontro tra i veicoli (cfr. il doc. 3 del fascicolo di primo grado dell'appellata) smentisce senza alcun dubbio la tesi dell'appellante – la presenza della segnaletica stradale orizzontale di “linea tratteggiata” non consente affatto il sorpasso nel tratto di strada di cui qui si discute, per l'appunto proibito dal predetto segnale stradale verticale di divieto e dalla presenza della relativa segnaletica oriz- zontale di “linea continua”, al contrario esclusivamente consente ai veicoli di effet- tuare la manovra di svolta a sinistra in corrispondenza dell'accesso al parcheggio del ristorante denominato 2.0 L'intrigo, manovra questa che per l'appunto nel frangen- te di verificazione del sinistro stava effettuando la sig.ra che Parte_2 precedeva il sig. (cfr. il doc. 3 del fascicolo di primo grado Parte_3 dell'appellata).. Anche in questo caso la censura dell'appellante è smentita docu- mentalmente dalla documentazione fotografica in atti.
Per queste ragioni, il Giudice di prime cure – verificata la circostanza che “nel tratto di strada, luogo del sinistro, vige il regime di divieto di sorpasso” (come comprovato
- 5 - dal doc. 3 del fascicolo di primo grado dell'appellata), unitamente al fatto che “il veicolo BM condotto dal sig. , stava sorpassando” il veicolo che lo Parte_3 precedeva (come comprovato dal doc. 4 del fascicolo di primo grado dell'appellata)
– è giunto alla corretta conclusione che il predetto conducente della BM è l'unico responsabile della verificazione del sinistro stradale per cui è qui causa, e ciò in quanto la condotta di guida del sig. “oltre ad essere gravemente Parte_3 imprudente è, altresì, contraria a numerose norme del Codice della Strada, e segna- tamente: 1) all'art. 146 del C.d.S., in quanto nel tratto di strada teatro del sinistro vige il regime di divieto di sorpasso (si veda il doc. 3 dell'appellata); 2) all'art. 148, II comma, lett. a) e b) del C.d.S., in quanto il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi che il veicolo che lo precede nella stessa corsia di mar- cia non abbia segnalato di voler compiere una manovra di svolta e, in ogni caso, che la manovra di sorpasso possa essere eseguita in modo tale da non creare situazioni di pericolo per la circolazione stradale” (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza qui appella- ta). Per questa, invero dirimente, ragione il motivo di appello avversario è del tutto privo di fondamento e dovrà essere rigettato con integrale conferma della sentenza di prime cure.
Altrettanto errata è l'impugnazione della sentenza di prime cure nella parte in cui la stessa ha ritenuto che il sorpasso vietato (per le ragioni sopra illustrate) effettuato dal sig. , è stato eseguito in violazione delle norme del C.d.S. in Parte_3 quanto il conducente della BM avrebbe dovuto, considerato che il veicolo che lo precedeva aveva preannunciato l'intenzione di svoltare a sinistra, effettuare la ma- novra di sorpasso passando a destra del veicolo che lo precedeva (cfr. ancora pag. 5 della sentenza impugnata e la censura di cui a pag. 6 dell'atto di appello). In merito si ribadisce la correttezza della decisione qui appellata, e ciò in quanto - considerato che il veicolo che precedeva il sig. si apprestava ad effettuare la Parte_3 manovra di svolta a sinistra per entrare nel parcheggio del ristorante denominato
2.0 L'intrigo – la manovra di sorpasso di cui qui si discute avrebbe dovuta essere eseguita, a mente dell'art. 148, VII comma del C.d.S., passando a destra del veicolo che precede in procinto di effettuare la manovra di svolta a sinistra. Ed infatti, le cir- costanze che il sinistro stradale per cui è qui causa è avvenuto “in prossimità del ci- vico 21 ove è sito il ristorante denominato 2.0 L'intrigo” e “nel momento in cui la sig.ra effettuava la manovra di svolta a sinistra”, come compro- Parte_2 vato per tabulas dal doc. 4 del fascicolo di primo grado di , ha condotto il CP_4
Giudice di prime cure alla corretta conclusione che il predetto conducente della Cont
è l'unico responsabile della verificazione del sinistro stradale per cui è qui causa, e ciò in quanto il sig. ha posto in essere in violazione Parte_3 dell'art. 148, VII comma del C.d.S. una vietata manovra di sorpasso a sinistra del vei- colo che lo precedeva, la cui conducente “aveva regolarmente preannunciato la vo-
- 6 - lontà di svoltare a sinistra per accedere al parcheggio del ristorante, in un tratto di strada ove detta manovra è invero consentita (cfr. docc. 3 e 4) – veniva incolpevol- mente colpita dal sig. che tentava di sorpassarla”. Nessun pregio Parte_3 ha, invece, il tentativo dell'appellante di contraddire la predetta corretta statuizio- ne del Giudice di prime cure sostenendo che il sig. non avrebbe as- Parte_3 seritamente potuto “ipotizzare la manovra di svolta della vettura Nissan” che lo precedeva in quanto detta manovra, da un lato, non sarebbe stata a suo dire segna- Cont lata e, dall'altro lato, “perché al momento della svolta e dell'urto la vettura aveva pressoché ultimato la manovra di sorpasso” (cfr. pag. 6 dell'atto di citazione in appello). Ed infatti, le censure alla sentenza di prime cure poggiano, entrambe, su mere allegazioni difensive che sono risultate del tutto prive di prova e ciò in quanto
– come correttamente statuito dal Giudice di prime cure – l'appellante non ha for- nito nel corso del giudizio di primo grado la dimostrazione della propria alternativa ricostruzione della dinamica del sinistro, con l'effetto che salvo prova contraria (che l'Appellante per l'appunto non ha fornito) il sinistro stradale di cui qui si discute si è verificato con le modalità descritte nel modulo CID sottoscritto da entrambi i con- ducenti “il modulo sottoscritto da entrambi i conducenti genera una presunzione iuris tantum che l'incidente si è verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo” (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza appellata), e per- tanto: la circostanza che la manovra di svolta a sinistra del veicolo Nissan non sa- rebbe stata debitamente segnalata è stata smentita dal doc. 4 del fascicolo di primo grado di , ove si legge che la conducente del predetto veicolo svoltava “a CP_4 sinistra dopo aver messo la freccia”; la circostanza che il sig. Parte_5 rebbe stato quasi sul punto di completare il sorpasso della Nissan – oltre ad essere circostanza nuova in quanto mai financo allegata prima nel corso del giudizio di prime cure - è rimasta priva di prova, in quanto la stessa sarebbe eventualmente dovuta essere supportata dalla documentazione fotografica raffigurante i danni ri- portati dai veicoli coinvolti nel sinistro stradale (potendo dalla stessa desumere la reciproca collocazione degli stessi al momento dell'urto) e non certo dalla “rappre- Per sentazione grafica di cui al punto n. 13 del Modello trattandosi, evidentemente, di disegno approssimativo e non in scala da cui non è consentito ricavare la recipro- ca posizione della BM e della Nissan al momento dell'urto. Per tutte le ragioni so- pra esposte, i motivi di appello formulati sono tutti infondati e, per l'effetto, la sen- tenza n. 153/2024 emessa dal Giudice di Pace di Padova – Dott.ssa C. Bagni a con- clusione del procedimento n. R.G. 2318/2022 in data 19.01.2024, dovrà essere inte- gralmente confermata.
Va ribadita l'infondatezza della pretesa risarcitoria .Ebbene, l'appellante fonda la propria richiesta di risarcimento per il danno materiale su una pretesa economicità della riparazione, basata su un valore del veicolo ante-sinistro di € 16.500,00 (doc.
- 7 - 18 avversario). Tale valutazione è del tutto arbitraria e non supportata da alcuna fonte oggettiva. Al contrario, risulta prodotto in primo grado (cfr. il doc. 5 del fasci- colo di primo grado di ) una valutazione che attesta il valore commerciale CP_4 del veicolo BM in € 6.100,00. A fronte di un costo di riparazione richiesto di €
12.117,02, è di solare evidenza la manifesta antieconomicità dell'intervento, che avrebbe dovuto indurre il danneggiato, in ossequio all'art. 1227, co. 2, c.c., a non procedere con una riparazione il cui costo è superiore al doppio del valore del bene.
La domanda, pertanto, è risultata infondata anche sotto questo profilo ed il Giudice di prime cure ha quindi correttamente statuito rigettando la domanda risarcitoria attorea.
Con riferimento, poi, alla pretesa di risarcimento del presunto danno da fermo tecnico, tale presunta voce di danno è rimasta all'esito del primo grado di giudizio totalmente indimostrata. L'appellante non ha fornito alcuna prova né della necessi- tà di utilizzo del veicolo durante il presunto periodo di fermo, né dell'indisponibilità di mezzi alternativi, con l'effetto che la relativa domanda è risultata infondata ed è stata pertanto correttamente rigettata dal Giudice di prime cure. Parimenti infonda- ta è risultata poi la richiesta relativa al rimborso delle presunte spese legali stragiu- diziali. L'appellante si è infatti limitato nel corso del giudizio di prime cure a produr- re un mero "progetto di notula", documento inidoneo a provare l'effettivo esborso.
La giurisprudenza è chiara nel richiedere, ai fini della risarcibilità di tale voce di dan- no, la prova non solo della consistenza della prestazione, ma anche dell'avvenuto pagamento, nella fattispecie per cui è qui causa totalmente omessa da controparte.
In assenza di tale prova, la domanda risarcitoria attorea è stata correttamente rite- nuta dal Giudice di prime cure infondata correttamente statuendo sul punto nella sentenza qui appellata. Per tutte queste ragioni, la sentenza qui appellata nella par- te in cui ha rigettato la pretesa risarcitoria attorea va integralmente confermata avendo il Giudice di prime cure correttamente statuito stante l'assoluta infondatez- za e/o carenza di prova della pretesa risarcitoria
Ne consegue il rigetto dell'appello con piena e integrale conferma della sentenza gravata.
Consegue alla soccombenza la condanna alle spese di lite del presente grado di giu- dizio liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti ex art.13 comma 1 quater DPR 115/2002per il pagamento del doppio del contributo unificato
PQM
- 8 - Il Tribunale di Padova, in funzione di Giudice d'appello, definitivamente pronun- ciando così provvede:
rigetta l'appello confermando integralmente la sentenza gravata.
Condanna l'appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese di lite del presente grado liquidate in euro 800,00 per compensi oltre accessori di legge.
Sussistono i presupposti ex art.13 comma 1 quater DPR 115/2002per il pagamento del doppio del contributo unificato.
Padova, 28-10-2025 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Elisa Rubbis, in funzione di Giudice d'appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3857/2024 promossa da:
(P.IVA ) Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio degli avv.ti FERRARO EDOARDO, MARCHETTI DAVIDE e MARCHETTI
GABRIELE
APPELLANTE
contro
(P.IVA ) CP_1 P.IVA_2
APPELLATA
RAPPRESENTATA Controparte_2 Controparte_3 CP_4
(C.F. ), P.IVA_3 con il patrocinio degli avv.ti GIRARDI ADNREA e CODROICO ANDREA
APPELLATA
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente:
“Voglia l'On.le Giudice del Tribunale adito, in riforma della impugnata sentenza n.
153/2024 del Giudice di Pace di Padova, ed in particolare delle parti indicate nell'Atto di appello, respinta ogni contraria e diversa istanza, deduzione ed eccezio- ne, ferma ogni altra statuizione non espressamente appellata, e previa ammissione della CTU quantificativa così come formulata e richiesta nella Memoria ex art. 320
c.p.c. di parte attrice datata 21.09.2022 e depositata nel fascicolo di causa relativo al procedimento di primo grado:
- accertare e dichiarare che la responsabilità nella causazione del sinistro stradale del 20.10.2021 per cui è causa è interamente addebitabile al conducente del veicolo
Nissan targato EV610XG di proprietà di e condotta da;
CP_1 Parte_2
- accertare e dichiarare che all'attrice appellante dovrà essere risarcito, a titolo di danno materiale subito dal veicolo Bmw targato EY142BX di proprietà del cedente il credito sig. , l'importo di Euro 12.117,02; - accertare e dichiarare Parte_3
che all'attrice appellante dovrà essere risarcito l'importo di Euro 732,00 a titolo di fermo tecnico (per n. 12 giorni); - accertare e dichiarare che all'attrice appellante dovrà essere risarcito l'importo di Euro 1.890,00 a titolo di onorari legali stragiudi- ziali;
- accertato e dichiarare che i convenuti appellati dovranno essere condannati al pa- gamento, in favore dell'attrice appellante, degli onorari legali giudiziali e delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi in ragione degli scaglioni di valore stabiliti dalle relative tabelle del D.M. n. 55/2014 Ministero della Giustizia;
- accerta- to che a seguito del sinistro per cui è causa il sig. subiva danni per Parte_3
- 2 - complessivi Euro 14.739,02 (importo comprensivo di danno materiale al veicolo, di fermo tencico e di onorari legali stragiudiziali);
- per l'effetto, condannare i convenuti appellati, in solido tra loro, ciascuno per il proprio titolo come per legge, al pagamento nei confronti della società attrice, in qualità di cessionaria del credito cedutole dal sig. , della somma pa- Parte_3 ri ad Euro 14.739,02 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del si- nistro al saldo effettivo, o comunque della diversa somma che risulterà di giustizia;
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi ex D.M. n. 55/2014 e s.m.i. (oltre spe- Controparte_5
se generali 15%, Iva e Cap come per legge) e da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
- in ogni caso condannare e/o disporre che l'appellata compagnia assicurativa resti- tuisca quanto alla stessa eventualmente già corrisposto da parte di Parte_4 ad ogni titolo ed in forza della sentenza di primo grado”.
[...]
ha concluso come da note scritte di precisazione delle con- Controparte_2
clusioni depositate in via telematica:
“- in via principale: rigettare l'appello avversario perché infondato in fatto ed in di- ritto;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, spese ge- nerali e C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E' stato proposto appello da parte di avverso la sentenza n. Parte_1
153/2024 emessa dal Giudice di Pace di Padova – Dott.ssa C. Bagni – a conclusione del procedimento n. R.G. 2318/2022 in data 19.01.2024, depositata in Cancelleria in
- 3 - data 22.01.2024 e non notificata agli effetti dell'art. 326 c.p.c. , rassegnando le se- guenti CONCLUSIONI “Voglia l'On.le Giudice del Tribunale adito, in riforma della im- pugnata sentenza n. 153/2024 del Giudice di Pace di Padova, ed in particolare delle parti indicate nell'Atto di appello, respinta ogni contraria e diversa istanza, deduzio- ne ed eccezione, ferma ogni altra statuizione non espressamente appellata, e previa ammissione della CTU quantificativa così come formulata e richiesta nella Memoria ex art. 320 c.p.c. di parte attrice datata 21.09.2022 e depositata nel fascicolo di cau- sa relativo al procedimento di primo grado: - accertare e dichiarare che la responsa- bilità nella causazione del sinistro stradale del 20.10.2021 per cui è causa è intera- mente addebitabile al conducente del veicolo Nissan targato EV610XG di proprietà di e condotta da;
- accertare e dichiarare che all'attrice CP_1 Parte_2 appellante dovrà essere risarcito, a titolo di danno materiale subito dal veicolo Bmw targato EY142BX di proprietà del cedente il credito sig. , l'importo Parte_3 di Euro 12.117,02; - accertare e dichiarare che all'attrice appellante dovrà essere ri- sarcito l'importo di Euro 732,00 a titolo di fermo tecnico (per n. 12 giorni); - accerta- re e dichiarare che all'attrice appellante dovrà essere risarcito l'importo di Euro
1.890,00 a titolo di onorari legali stragiudiziali;
- accertato e dichiarare che i conve- nuti appellati dovranno essere condannati al pagamento, in favore dell'attrice ap- pellante, degli onorari legali giudiziali e delle spese di lite di entrambi i gradi di giu- dizio, da liquidarsi in ragione degli scaglioni di valore stabiliti dalle relative tabelle del D.M. n. 55/2014 Ministero della Giustizia;
- accertato che a seguito del sinistro per cui è causa il sig. subiva danni per complessivi Euro 14.739,02 Parte_3
(importo comprensivo di 32 - danno materiale al veicolo, di fermo tencico e di onorari legali stragiudiziali); - per l'effetto, condannare i convenuti appellati, in soli- do tra loro, ciascuno per il proprio titolo come per legge, al pagamento nei confronti della società attrice, in qualità di cessionaria del credito cedutole dal sig. Pt_3
, della somma pari ad Euro 14.739,02 oltre interessi legali e rivalutazione
[...] monetaria dalla data del sinistro al saldo effettivo, o comunque della diversa somma che risulterà di giustizia;
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze professio- nali di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi ex D.M. n. 55/2014 e s.m.i.
[...]
(oltre spese generali 15%, Iva e Cap come per legge) e da distrarsi in Controparte_5 favore dei procuratori antistatari;
- in ogni caso condannare e/o disporre che l'ap- pellata compagnia assicurativa restituisca quanto alla stessa eventualmente già cor- risposto da parte di ad ogni titolo ed in forza della senten- Parte_1 za di primo grado.
Per i dedotti motivi d'appello la sentenza sarebbe errata, innanzitutto, nella parte in cui il Giudice di prime cure ha statuito che il sig. conducente della Parte_3
BM avrebbe effettuato una manovra di sorpasso in un tratto di strada dove vigeva
- 4 - il divieto di sorpasso (cfr. pag. 5 2 della sentenza impugnata e la censura di cui a pag. 4 dell'atto di appello).
In merito si ribadisce la correttezza della decisione qui appellata, e ciò in quanto tale statuizione trova documentale conferma nel doc. 3 del fascicolo di primo grado dell'esponente appellata, da cui si apprende che nel tratto di strada teatro del sini- stro vige il regime di divieto di sorpasso imposto dall'apposita segnaletica stradale orizzontale (linea continua) e segnaletica stradale verticale (segnale stradale circola- re di divieto di sorpasso sovrastante il segnale stradale che indica il limite di velocità di 50 km/h in tale tratto di strada). Ineccepibile è quindi la statuizione qui appellata nella parte in cui ha concluso che il sig. conducente del veicolo Parte_3
BM (cessionario del presunto credito risarcitorio qui azionato dall'odierna appel- lante) è stato il responsabile esclusivo della verificazione del sinistro stradale per cui
è qui causa: “il sig. – tentando di sorpassare, in un tratto di strada Parte_3 in cui vige il divieto di sorpasso, il veicolo che lo precedeva – ha finito per andare a collidere con il veicolo che lo precedeva condotto dalla sig.ra ” Parte_2
(cfr. pag. 5 della sentenza qui impugnata).
Nessun pregio ha, invece, il tentativo dell'appellante di contraddire la predetta cor- retta statuizione del Giudice di prime cure sostenendo che nel tratto di strada di cui qui si discute sarebbe, invece, permesso il sorpasso e ciò in quanto, a detta dell'Appellante, “differentemente da quanto riportato nella sentenza di primo
(n.d.r. grado) le fotografie ivi presenti confermano la presenza di linea tratteggiata orizzontale (e pertanto in tale tratto di strada è permesso il sorpasso delle vetture)”
(cfr. pag. 5 dell'atto di citazione in appello). Ed infatti – fermo il fatto che la presen- za della segnaletica verticale di divieto di sorpasso collocata sul tratto di strada in cui si è verificato lo scontro tra i veicoli (cfr. il doc. 3 del fascicolo di primo grado dell'appellata) smentisce senza alcun dubbio la tesi dell'appellante – la presenza della segnaletica stradale orizzontale di “linea tratteggiata” non consente affatto il sorpasso nel tratto di strada di cui qui si discute, per l'appunto proibito dal predetto segnale stradale verticale di divieto e dalla presenza della relativa segnaletica oriz- zontale di “linea continua”, al contrario esclusivamente consente ai veicoli di effet- tuare la manovra di svolta a sinistra in corrispondenza dell'accesso al parcheggio del ristorante denominato 2.0 L'intrigo, manovra questa che per l'appunto nel frangen- te di verificazione del sinistro stava effettuando la sig.ra che Parte_2 precedeva il sig. (cfr. il doc. 3 del fascicolo di primo grado Parte_3 dell'appellata).. Anche in questo caso la censura dell'appellante è smentita docu- mentalmente dalla documentazione fotografica in atti.
Per queste ragioni, il Giudice di prime cure – verificata la circostanza che “nel tratto di strada, luogo del sinistro, vige il regime di divieto di sorpasso” (come comprovato
- 5 - dal doc. 3 del fascicolo di primo grado dell'appellata), unitamente al fatto che “il veicolo BM condotto dal sig. , stava sorpassando” il veicolo che lo Parte_3 precedeva (come comprovato dal doc. 4 del fascicolo di primo grado dell'appellata)
– è giunto alla corretta conclusione che il predetto conducente della BM è l'unico responsabile della verificazione del sinistro stradale per cui è qui causa, e ciò in quanto la condotta di guida del sig. “oltre ad essere gravemente Parte_3 imprudente è, altresì, contraria a numerose norme del Codice della Strada, e segna- tamente: 1) all'art. 146 del C.d.S., in quanto nel tratto di strada teatro del sinistro vige il regime di divieto di sorpasso (si veda il doc. 3 dell'appellata); 2) all'art. 148, II comma, lett. a) e b) del C.d.S., in quanto il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi che il veicolo che lo precede nella stessa corsia di mar- cia non abbia segnalato di voler compiere una manovra di svolta e, in ogni caso, che la manovra di sorpasso possa essere eseguita in modo tale da non creare situazioni di pericolo per la circolazione stradale” (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza qui appella- ta). Per questa, invero dirimente, ragione il motivo di appello avversario è del tutto privo di fondamento e dovrà essere rigettato con integrale conferma della sentenza di prime cure.
Altrettanto errata è l'impugnazione della sentenza di prime cure nella parte in cui la stessa ha ritenuto che il sorpasso vietato (per le ragioni sopra illustrate) effettuato dal sig. , è stato eseguito in violazione delle norme del C.d.S. in Parte_3 quanto il conducente della BM avrebbe dovuto, considerato che il veicolo che lo precedeva aveva preannunciato l'intenzione di svoltare a sinistra, effettuare la ma- novra di sorpasso passando a destra del veicolo che lo precedeva (cfr. ancora pag. 5 della sentenza impugnata e la censura di cui a pag. 6 dell'atto di appello). In merito si ribadisce la correttezza della decisione qui appellata, e ciò in quanto - considerato che il veicolo che precedeva il sig. si apprestava ad effettuare la Parte_3 manovra di svolta a sinistra per entrare nel parcheggio del ristorante denominato
2.0 L'intrigo – la manovra di sorpasso di cui qui si discute avrebbe dovuta essere eseguita, a mente dell'art. 148, VII comma del C.d.S., passando a destra del veicolo che precede in procinto di effettuare la manovra di svolta a sinistra. Ed infatti, le cir- costanze che il sinistro stradale per cui è qui causa è avvenuto “in prossimità del ci- vico 21 ove è sito il ristorante denominato 2.0 L'intrigo” e “nel momento in cui la sig.ra effettuava la manovra di svolta a sinistra”, come compro- Parte_2 vato per tabulas dal doc. 4 del fascicolo di primo grado di , ha condotto il CP_4
Giudice di prime cure alla corretta conclusione che il predetto conducente della Cont
è l'unico responsabile della verificazione del sinistro stradale per cui è qui causa, e ciò in quanto il sig. ha posto in essere in violazione Parte_3 dell'art. 148, VII comma del C.d.S. una vietata manovra di sorpasso a sinistra del vei- colo che lo precedeva, la cui conducente “aveva regolarmente preannunciato la vo-
- 6 - lontà di svoltare a sinistra per accedere al parcheggio del ristorante, in un tratto di strada ove detta manovra è invero consentita (cfr. docc. 3 e 4) – veniva incolpevol- mente colpita dal sig. che tentava di sorpassarla”. Nessun pregio Parte_3 ha, invece, il tentativo dell'appellante di contraddire la predetta corretta statuizio- ne del Giudice di prime cure sostenendo che il sig. non avrebbe as- Parte_3 seritamente potuto “ipotizzare la manovra di svolta della vettura Nissan” che lo precedeva in quanto detta manovra, da un lato, non sarebbe stata a suo dire segna- Cont lata e, dall'altro lato, “perché al momento della svolta e dell'urto la vettura aveva pressoché ultimato la manovra di sorpasso” (cfr. pag. 6 dell'atto di citazione in appello). Ed infatti, le censure alla sentenza di prime cure poggiano, entrambe, su mere allegazioni difensive che sono risultate del tutto prive di prova e ciò in quanto
– come correttamente statuito dal Giudice di prime cure – l'appellante non ha for- nito nel corso del giudizio di primo grado la dimostrazione della propria alternativa ricostruzione della dinamica del sinistro, con l'effetto che salvo prova contraria (che l'Appellante per l'appunto non ha fornito) il sinistro stradale di cui qui si discute si è verificato con le modalità descritte nel modulo CID sottoscritto da entrambi i con- ducenti “il modulo sottoscritto da entrambi i conducenti genera una presunzione iuris tantum che l'incidente si è verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo” (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza appellata), e per- tanto: la circostanza che la manovra di svolta a sinistra del veicolo Nissan non sa- rebbe stata debitamente segnalata è stata smentita dal doc. 4 del fascicolo di primo grado di , ove si legge che la conducente del predetto veicolo svoltava “a CP_4 sinistra dopo aver messo la freccia”; la circostanza che il sig. Parte_5 rebbe stato quasi sul punto di completare il sorpasso della Nissan – oltre ad essere circostanza nuova in quanto mai financo allegata prima nel corso del giudizio di prime cure - è rimasta priva di prova, in quanto la stessa sarebbe eventualmente dovuta essere supportata dalla documentazione fotografica raffigurante i danni ri- portati dai veicoli coinvolti nel sinistro stradale (potendo dalla stessa desumere la reciproca collocazione degli stessi al momento dell'urto) e non certo dalla “rappre- Per sentazione grafica di cui al punto n. 13 del Modello trattandosi, evidentemente, di disegno approssimativo e non in scala da cui non è consentito ricavare la recipro- ca posizione della BM e della Nissan al momento dell'urto. Per tutte le ragioni so- pra esposte, i motivi di appello formulati sono tutti infondati e, per l'effetto, la sen- tenza n. 153/2024 emessa dal Giudice di Pace di Padova – Dott.ssa C. Bagni a con- clusione del procedimento n. R.G. 2318/2022 in data 19.01.2024, dovrà essere inte- gralmente confermata.
Va ribadita l'infondatezza della pretesa risarcitoria .Ebbene, l'appellante fonda la propria richiesta di risarcimento per il danno materiale su una pretesa economicità della riparazione, basata su un valore del veicolo ante-sinistro di € 16.500,00 (doc.
- 7 - 18 avversario). Tale valutazione è del tutto arbitraria e non supportata da alcuna fonte oggettiva. Al contrario, risulta prodotto in primo grado (cfr. il doc. 5 del fasci- colo di primo grado di ) una valutazione che attesta il valore commerciale CP_4 del veicolo BM in € 6.100,00. A fronte di un costo di riparazione richiesto di €
12.117,02, è di solare evidenza la manifesta antieconomicità dell'intervento, che avrebbe dovuto indurre il danneggiato, in ossequio all'art. 1227, co. 2, c.c., a non procedere con una riparazione il cui costo è superiore al doppio del valore del bene.
La domanda, pertanto, è risultata infondata anche sotto questo profilo ed il Giudice di prime cure ha quindi correttamente statuito rigettando la domanda risarcitoria attorea.
Con riferimento, poi, alla pretesa di risarcimento del presunto danno da fermo tecnico, tale presunta voce di danno è rimasta all'esito del primo grado di giudizio totalmente indimostrata. L'appellante non ha fornito alcuna prova né della necessi- tà di utilizzo del veicolo durante il presunto periodo di fermo, né dell'indisponibilità di mezzi alternativi, con l'effetto che la relativa domanda è risultata infondata ed è stata pertanto correttamente rigettata dal Giudice di prime cure. Parimenti infonda- ta è risultata poi la richiesta relativa al rimborso delle presunte spese legali stragiu- diziali. L'appellante si è infatti limitato nel corso del giudizio di prime cure a produr- re un mero "progetto di notula", documento inidoneo a provare l'effettivo esborso.
La giurisprudenza è chiara nel richiedere, ai fini della risarcibilità di tale voce di dan- no, la prova non solo della consistenza della prestazione, ma anche dell'avvenuto pagamento, nella fattispecie per cui è qui causa totalmente omessa da controparte.
In assenza di tale prova, la domanda risarcitoria attorea è stata correttamente rite- nuta dal Giudice di prime cure infondata correttamente statuendo sul punto nella sentenza qui appellata. Per tutte queste ragioni, la sentenza qui appellata nella par- te in cui ha rigettato la pretesa risarcitoria attorea va integralmente confermata avendo il Giudice di prime cure correttamente statuito stante l'assoluta infondatez- za e/o carenza di prova della pretesa risarcitoria
Ne consegue il rigetto dell'appello con piena e integrale conferma della sentenza gravata.
Consegue alla soccombenza la condanna alle spese di lite del presente grado di giu- dizio liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti ex art.13 comma 1 quater DPR 115/2002per il pagamento del doppio del contributo unificato
PQM
- 8 - Il Tribunale di Padova, in funzione di Giudice d'appello, definitivamente pronun- ciando così provvede:
rigetta l'appello confermando integralmente la sentenza gravata.
Condanna l'appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese di lite del presente grado liquidate in euro 800,00 per compensi oltre accessori di legge.
Sussistono i presupposti ex art.13 comma 1 quater DPR 115/2002per il pagamento del doppio del contributo unificato.
Padova, 28-10-2025 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
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