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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/03/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4481/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4481/2018 promossa da: ing. in proprio e nella qualità di titolare dello Studio CO AR & IO di CP_1
EN (P.Iva: , residente a [...], Cod. Fisc. P.IVA_1
, ed ivi elettivamente domiciliato in Piazza Dante 6/4 presso gli Avv. Gianpaolo C.F._1
Dalessio Clementi (C.F.: ) Pec: C.F._2 Email_1 fax: 010/5536979) e Lorenza Torre (C.F: pec: C.F._3 fax: 010/5536979) che lo rappresentano e difendono, Email_2 congiuntamente e disgiuntamente, per mandato redatto su foglio separato e allegato all'atto di citazione
ATTORE contro
, cod. fisc./P.IVA Controparte_2
, in persona del procuratore speciale e legale rappresentante dr. , con sede P.IVA_2 CP_3 in 20123 Milano, via della Chiusa n. 2, munito dei necessari poteri giusta procura speciale in autentica Notaio Rep. 69.926 Racc. 10.960 del 19 ottobre 2016 (all. A), rappresentata e difesa dall'avv. Per_1
Andrea Bullo del Foro di Milano ( , PEC C.F._4
fax 02.58307990) e domiciliata presso quest'ultimo in 20123 Email_3
Milano, corso EN n. 14, come da procura speciale in calce al presente atto.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, e previe le declaratorie e pronunzie meglio viste, espletati gli accertamenti ritenuti necessari ed opportuni, in accoglimento delle motivazioni sopra esposte: in via principale:
1) accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia e/o inopponibilità all'Ing. , CP_1 per i motivi esposti nelle richiamate difese (atto di citazione memorie ex art. 183, comparsa conclusionale e repliche), della clausola di cui al punto B.2 delle CGA (anche integrata con gli pagina 1 di 11 ulteriori parametri restrittivi indicati dalla definizione di reclamo di cui alla stessa polizza), e conseguentemente dichiarare la piena operatività nonché la copertura assicurativa della polizza
[...]
n. IFL0008956 stipulata dallo Studio CO AR & IO in data 01/06/2016 CP_4 in relazione ad eventuali responsabilità ascrivibili all'Ing riferibili ai fatti di cui CP_1 all'evento dannoso del 15/12/2014 e/o all'avviso di conclusioni delle indagini preliminari notificato in data 29 maggio 2017, del capo di imputazione del decreto di citazione a giudizio del 22 gennaio 2018
e di ogni altro inerente e conseguenziale;
in ogni caso
2) accertare e dichiarare operante ed efficace la garanzia assicurativa di cui alla polizza CP_4
n. IFL0008956 stipulata dallo Studio CO AR & IO in data 01/06/2016 in
[...] relazione ad eventuali responsabilità ascrivibili all'Ing in relazione ai fatti di cui CP_1 all'evento dannoso del 15/12/2014 e/o di cui all'avviso di conclusioni delle indagini preliminari notificato in data 29 maggio 2017, del capo di imputazione del decreto di citazione a giudizio del 22 gennaio 2018, e di ogni altro inerente e conseguenziale, come denunciati in data 31 maggio 2017 (doc.
5 del fascicolo causa poi sospesa);
3) conseguentemente ed in ogni caso dichiarare tenuta e quindi condannare la in Controparte_4 persona del suo legale rappresentante pro tempore, a prestare le garanzie previste contrattualmente e per l'effetto manlevare e tenere indenne lo Studio CO AR & IO e l'Ing. CP_1 di quanto lo stesso dovesse essere tenuto a pagare quale responsabile ai sensi di legge in relazione ai fatti descritti ai punti precedenti, in relazione alle richieste risarcitorie formulate da
[...]
(doc. 9 fascicolo della causa sospesa); da (doc. Parte_1 Controparte_5
10 fascicolo causa sospesa), dal , dalla (doc n. 6 fascicolo Controparte_6 CP_7 CP_8 riassunzione oggi prodotto) e dalla (doc n. 5 fascicolo riassunzione oggi Controparte_9 prodotto) e da ogni eventuale ulteriore richiesta ad oggi non ancora pervenuta;
4) dichiarare tenuta e condannare la in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, a tenere indenne lo Studio CO AR & IO e l'Ing. dei costi e CP_1 delle spese legali sostenuti e/o da sostenere anche quelle relative al procedimento penale contro lo stesso instaurato e concluso con la sentenza di Cassazione n. 1008/2023 ai sensi di polizza (clausola
B.4 spese legali);
5) condannare la convenuta al pagamento dell'importo corrispondente al Contributo Unificato dovuto per il presente giudizio per mancata comparizione in mediazione e di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 cpc a causa della mancata partecipazione alla procedura di mediazione e/o per aver agito con imprudenza e negligenza;
6) Con ogni pronuncia inerente e consequenziale, e con la vittoria delle spese e degli onorari del presente giudizio e di quello di mediazione”.
Per parte convenuta:
“- in via principale, accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa ai sensi dell'art. B.2 delle CGA, per conoscenza pregressa e B.7 delle CGA, in relazione al capo di imputazione “c” (delitto ex art. 20, co, 2, d.lgs. 139/2006), come da condanna della Corte di Appello di EN, Sezione II Penale (in atti), secondo cui “l'ing. ha certificato falsamente nei documenti CP_1 sopra citati, nella consapevolezza di farlo…”, la presenza di attacchi di mandata, che invece non erano presenti (condanna annullata senza rinvio, ai soli effetti penali, dalla Corte di Cassazione, in quanto i reati si sono estinti per prescrizione); - in via subordinata, nella non creduta e denegata ipotesi di accoglimento dell'avversaria domanda, accertare e dichiarare che, in relazione al sinistro specifico, la polizza AIG n. IFL0008956 prevede una franchigia di € 1.000,00 per ogni richiesta
pagina 2 di 11 risarcitoria e opera nei limiti del massimale disponibile, sino ad un massimo di € 500.000,00; - in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Considerazioni preliminari sul contenuto delle domande promosse da parte attrice e modificate con le conclusioni definitive e di quelle promosse da parte convenute
Le domande di parte attrice su cui questo giudice è tenuto a pronunciarsi sono solo quelle di cui all'atto di citazione, parzialmente modificate con la memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c., nonché quelle, specularmente promosse da parte convenuta, di cui alla comparsa di costituzione.
Pertanto, quanto alla posizione di parte attrice:
1) operatività della polizza n. IFL0008956 stipulata dallo Studio CO Controparte_4 AR & IO in data 01/06/2016 in relazione ad eventuali responsabilità ascrivibili all'Ing
in relazione ai fatti di cui all'avviso di conclusioni delle indagini preliminari CP_1 notificato in data 29 maggio 2017, del capo di imputazione del decreto di citazione a giudizio del 22 gennaio 2018 e di ogni altro inerente e conseguenziale;
2) condanna di in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a Controparte_4 tenere indenne lo Studio CO AR & IO e l'Ing. di quanto lo stesso CP_1 dovesse essere tenuto a pagare quale responsabile ai sensi di legge in relazione ai fatti descritti al punto precedente (punto 1);
3) condanna di in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a Controparte_4 tenere indenne lo Studio CO AR & IO e l'Ing. dei costi e delle CP_1 spese legali sostenuti e/o da sostenere anche quelle relative al procedimento penale contro lo stesso instaurato numero 11255/2015 RG Nr 6739/17 GIP ai sensi di polizza (art. B.4 spese legali);
4) nullità e/o invalidità e/o inefficacia e/o inopponibilità all'Ing. della clausola di cui al CP_1 punto B.2 delle CGA (anche integrata con gli ulteriori parametri restrittivi indicati dalla definizione di reclamo di cui alla stessa polizza), e conseguentemente operatività della garanzia di cui alla polizza n. IFL0008956 stipulata dallo Studio CO AR & Controparte_4
IO in data 01/06/2016 in relazione ad eventuali responsabilità ascrivibili all'Ing
[...]
riferibili ai fatti di cui all'avviso di conclusioni delle indagini preliminari notificato in CP_1 data 29 maggio 2017, del capo di imputazione del decreto di citazione a giudizio del 22 gennaio
2018 e di ogni altro inerente e conseguenziale;
Quanto alla posizione di parte convenuta:
5) inoperatività della garanzia assicurativa in forza della clausola B.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA);
6) in subordine, in relazione al sinistro specifico, accertamento dell'operatività della polizza AIG n. IFL0008956 nei limiti della franchigia di € 1.000,00 per ogni richiesta risarcitoria e nei limiti del massimale disponibile, sino ad un massimo di € 500.000,00.
La domanda di parte attrice, parzialmente modificata oltre i termini ex art. 183 comma n. 1 cpc, volta ad ottenere la condanna di in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
pagina 3 di 11 a prestare le garanzie previste contrattualmente e a manlevare e tenere indenne lo Studio CO AR & IO e l'Ing. di quanto lo stesso dovesse essere tenuto a pagare quale CP_1 responsabile ai sensi di legge in relazione ai fatti descritti ai punti precedenti, in relazione alle richieste risarcitorie formulate da (doc. 9 fascicolo della causa Parte_1 sospesa); da (doc. 10 fascicolo causa sospesa), dal , dalla Controparte_5 Controparte_6
(doc n. 6 fascicolo riassunzione oggi prodotto) e dalla Controparte_10 Controparte_9
(doc n. 5 fascicolo riassunzione oggi prodotto) e da ogni eventuale ulteriore richiesta ad oggi non ancora pervenuta, formulata per la prima volta con le conclusioni rassegnate all'udienza del 5 dicembre 2024, è in realtà genericamente assorbita, rispetto all'eventuale sussistenza di copertura assicurativa, da quella indicata sub. 2.
2. Nel merito
Con Lo Studio CO AR & IO ha contratto con la polizza claims made per la
Responsabilità Civile professionale degli ingegneri e degli architetti n. IFL0008956, con validità annuale, dal 1 giugno 2016 al 1 giugno 2017, con massimale di € 500.000,00 e franchigia di € 1.000,00 per sinistro.
L'art 3 della nota informativa di polizza recita: “L'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale responsabile ai sensi di legge, in relazione allo svolgimento della sua attività professionale, per inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia verificatesi o commesse con colpa anche grave da parte dell' o delle persone per le quali l'assicurato sia responsabile, oltreché per le responsabilità Parte_2 derivanti all'assicurato e conseguenti ad atti od omissioni disonesti o fraudolenti da parte di collaboratori dell'assicurato stesso. L'assicurato è inoltre tenuto indenne per le responsabilità derivantegli dalla conduzione dello studio/ufficio e nei confronti dei propri dipendenti.”
L'articolo prosegue con Avvertenza: Esclusioni “L'assicurazione è prestata nella formula “claims made”, ossia copre i reclami avanzati per la prima volta contro l'assicurato durante il periodo di validità dell'assicurazione oppure durante l'eventuale periodo di garanzia postuma, purché siano conseguenze di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta ed indicata in polizza -nella fattispecie “illimitata”- e purché la richiesta di risarcimento non sia stata trasmessa all'assicurato prima della stipula della polizza. Si richiama l'attenzione sull'art. B.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.”
La clausola B.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) recita “sono comunque escluse le circostanze o i reclami che fossero a conoscenza dell' prima della decorrenza Parte_2 dell'assicurazione”, laddove, nella sezione “definizioni” della polizza, per “Reclamo” deve intendersi anche “qualsiasi circostanza… di cui l' venga a conoscenza che si presuma possa Parte_2 ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti dell' ”. Parte_2
La clausola B.7 della Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) recita “l'Assicuratore non risponderà per i Reclami che siano conseguenze dirette o indirette di qualsiasi atto o omissione dolosa dell' , fermo restando che il dolo dovrà essere ammesso in via stragiudiziale o dichiarato Parte_2 giudizialmente con sentenza definitiva”.
I fatti che hanno originato il presente contenzioso sono i seguenti.
pagina 4 di 11 In data 15 dicembre 2014 si verificava un incendio nel complesso edilizio Torre Nord (denominato Matitone), destinato ad uffici con oltre 550 addetti, sito in via di Francia n. 3 a EN.
L'incendio colpiva, in particolare, l'undicesimo piano del . CP_11
L'attore, tecnico antincendio qualificato, che era stato incaricato del progetto di adeguamento alla normativa antincendio del complesso edilizio, veniva coinvolto nelle indagini e veniva raggiunto, in data 29 maggio 2017, da avviso di conclusioni indagini. Le fattispecie di reato a lui contestate erano:
- A) in concorso con altri, reato di cui agli artt. 113, 449 c.p. (incendio colposo)
- B) reato di cui all'art. 451 c.p. (omissione colposa di collocamento di mezzi destinati all'estinzione dell'incendio, consistita nel non aver rilevato la mancanza degli attacchi di mandata per autopompa previsti nel progetto approvato dai VVF);
- C) reato di cui all'art. 20 comma 2 D. Lgs 139/2006 per attestazione falsa (nel certificato di corretta installazione e funzionamento dell'impianto) di fatti non corrispondenti al vero (gli attacchi di mandata per autopompa VVF UNI 70 non erano presenti e l'impianto non era conforme alla norma UNI 1 07779).
In data 31 maggio 2017 l'ing. denunciava quindi alla propria Compagnia assicurativa CP_1 [...]
, tramite il broker Willis Italia Spa, il sinistro. CP_4
La compagnia comunicava la chiusura del sinistro senza seguito con la seguente motivazione: “il caso notificato alla Compagnia rientra nell'esclusione prevista dall'art. B.2 comma secondo della polizza IFL0008956 in base al quale sono comunque escluse le circostanze o i reclami che fossero a conoscenza dell' prima della decorrenza dell'assicurazione”. Parte_2
Secondo quanto era dato intendere all'attore, la compagnia, in altri termini, aveva ritenuto che il fosse già a conoscenza, prima di stipulare la polizza, di fatti che lo esponevano a CP_1 responsabilità civile.
L'attore allegava di essere stato poi raggiunto, in data 22 gennaio 2018, da notifica da parte di
[...]
, in surroga al proprietario come SPIM Spa, Parte_1 Controparte_6 dell'immobile “Matitone”, di costituzione di parte civile nel procedimento penale di cui sopra per ottenere il risarcimento dei danni causati da tutti gli imputati (doc n. 9); nonché, in data 6 marzo 2018, cfr. doc n. 10, da richiesta di risarcimento dei danni anche da parte di che Controparte_5 all'epoca dell'incendio occupava, in qualità di conduttore, 4 piani dell'immobile di proprietà del (ovvero della SPIM spa Società per la promozione del patrimonio immobiliare del Controparte_6
. Controparte_6
Ha, quindi, ritenuto di agire in questo giudizio per accertare che il rifiuto della compagnia era illegittimo, lo esponeva ad un gravissimo danno e lo legittimava ad agire per ottenere il riconoscimento dell'operatività della Polizza nella fattispecie de qua e la condanna alla garanzia dovuta a termini di contratto.
Parte convenuta, nel costituirsi, ha invece sostenuto di aver respinto il sinistro denunciato dall'ing.
, sul rilievo per cui, prima della stipula dell'assicurazione l'attore, certificatore delle misure di CP_1 prevenzione incendio, era certamente a conoscenza di fatti che lo avrebbero esposto a responsabilità ma aveva omesso di comunicarlo. In particolare:
pagina 5 di 11 ➢ dai verbali relativi ai sopralluoghi presso i luoghi dell'incendio del 15 dicembre 2014 e del 19 dicembre 2014 era emerso che, in tali occasioni, i VVFF avevano: - constatato “la mancanza di acqua nella conduttura” della rete antincendio interna all'edificio; - accertato (barrando la casella “No”) il mancato rispetto “delle prestazioni previste dalla normativa di prevenzione incendi”; - rilevato conseguentemente l'insussistenza “dei requisiti di sicurezza antincendio”; - ordinato in via d'urgenza la “verifica di corretto funzionamento della rete idrica antincendio” e la “verifica dell'efficienza delle compartimentazioni” (docc. 4 e 5);
➢ nella nota del 29 dicembre 2015, a firma del Responsabile della Polizia Giudiziaria che aveva condotto le indagini, indirizzata al Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di EN nell'ambito del procedimento R.G.N.R. 46718/2015 si leggeva poi la seguente risposta del sig. responsabile del servizio di prevenzione e protezione del CP_12 CP_6
sentito a SIT nel corso delle indagini: alla domanda “a fronte delle succitate rispettive
[...] oggettive criticità, quali indagini conoscitive dirette ad accertare quali fattori vi abbiano contribuito e quali misure correttive sono state attuate”: “ho richiesto naturalmente informazioni a e Ing. che è colui che si occupa della gestione degli Parte_3 CP_1 impianti… la risposta da parte di questi interlocutori è stata che stanno operando su indicazione dei Vigili del Fuoco, ma non mi è stata fornita alcuna documentazione o informazione specifica relativa agli aspetti anzidetti” (doc. 7);
➢ ancora, come precisato dal Comando dei VVF nella nota del 23 marzo 2015 alla Procura, i VVF ebbero modo di interloquire direttamente con l'ing. , per chiedere spiegazioni, CP_1 ricevendo risposte in merito all'oggetto di un'indagine (cfr. doc. 6).
Pertanto l'ing. , personalmente e direttamente responsabile d'aver certificato proprio il rispetto CP_1 della normativa antincendio, non poteva certo sentirsi tanto tranquillo da non ipotizzare il proprio coinvolgimento nell'indagine, che aveva avuto eco anche sulla stampa (precisamente il 20 dicembre 2014, la “Repubblica .it” pubblicava il pezzo dal titolo “Protezione civile scandalo al Matitone il sistema antincendio non funziona”) e doveva quindi perfettamente operante l'esclusione di cui all'art. B.2 della CGA per conoscenza pregressa.
In relazione poi al capo di imputazione “C” (delitto ex art. 20,comma 2, D.LGS. 139/2006) valeva l'inoperatività della garanzia ai sensi dell'art. B.7 della CGA (“L'assicuratore non risponderà per i reclami che siano conseguenze dirette o indirette di qualsiasi atto o omissione dolosa dell'assicurato, fermo restando che il dolo dovrà essere ammesso in via stragiudiziale o dichiarato giudizialmente con sentenza definitiva, ferma la copertura prevista dall'art. B.
1.2. lett. b”.
Il capo d'imputazione sottendeva infatti il dolo del soggetto agente.
Nell'ipotesi in cui fosse stata accertata giudizialmente tale ipotesi di reato, infatti, la copertura assicurativa non poteva dunque essere operativa perché le parti del contratto assicurativo avevano espressamente subordinato l'operatività della garanzia all'intervenuta definitività di un accertamento giurisdizionale che lo escludesse (che all'epoca della costituzione in giudizio pendeva innanzi alla Sezione Penale del Tribunale di EN).
Queste sono, in sintesi, le difese contenute negli scritti introduttivi.
Nelle more del giudizio, e dopo sospensione facoltativa del processo, è poi accaduto che:
il , nel primo grado del giudizio, è stato assolto da ogni accusa;
CP_1
pagina 6 di 11 in appello, su ricorso del PM, è stata confermata la sentenza di assoluzione in ordine al reato di cui al capo A) – rispetto al quale vi era stata costituzione di parte civile di - ma è stata Controparte_5 pronunciata condanna del per i reati di cui ala capo B) e C); CP_1
la Cassazione, sui ricorsi promossi dagli imputati ( , , , e dalla parte Parte_3 CP_1 Pt_4 CP_8 civile ( ), nel dare atto dell'intervenuta prescrizione dei delitti di cui al capo A), B) e Controparte_5
C), ha:
accolto il ricorso della parte civile (che si era vista rigettare, sia in primo che in Controparte_5 secondo grado, la domanda di risarcimento, coltivata solo con riferimento all'ipotesi di reato sub. A) e nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili per tale reato);
quanto ai restanti ricorsi, opportunamente distinto:
▪ la posizione di chi (come il ), era stato condannato per i soli reati di cui al capo B) e C) CP_1
– rispetto ai quali non vi era stata alcuna costituzione di parte civile;
▪ la posizione di chi (gli altri imputati) era stato condannato per il delitto di cui al capo A – rispetto al quale vi era stata costituzione di parte civile.
Nel primo caso (che è quello che interessa) ha potuto/dovuto dichiarare l'improcedibilità del ricorso del per intervenuta prescrizione del reato, senza alcuno scrutinio sull'eventuale annullamento CP_1 della decisione resa in appello per vizi attinenti la sua motivazione, stante l'obbligo di pronunciare una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129 c.p. La Cassazione non è quindi neppure entrata nel merito del ricorso del (basta leggere la motivazione). CP_1
Nel secondo caso, è stata decisa l'impugnazione dei ricorrenti condannati per il reato di cui alla lettera A) – tra cui non c'è il – ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che CP_1 concernono gli effetti civili.
La Suprema Corte, in definitiva, ha:
➢ rigettato, agli effetti civili, i ricorsi di e (il nome del compare per Parte_3 CP_8 CP_1 errore nel dispositivo, come si evince chiaramente dalla parte motiva pag. 43, visto che il ricorso del non è mai stato esaminato nel merito, per le ragioni già spiegate); CP_1
➢ accolto, agli effetti civili, il ricorso di , rispetto all'assorbente motivo riguardante la sua Pt_4 responsabilità, per contraddittorietà della motivazione,
➢ annullato dunque, agli effetti civili, la sentenza d'appello nei confronti della parte civile e del
, rinviando al giudice civile competente in grado d'appello; Pt_4
➢ annullato senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali.
Allo stato, dunque:
➢ ferma l'assoluzione del per il reato di cui al capo A), non c'è alcun giudicato penale di CP_1 condanna per i reati di cui al capo B) e C);
➢ non c'è alcuna domanda risarcitoria coltivata nel processo penale che penda nei confronti del in dipendenza di quel giudizio annullato ai soli effetti civili;
CP_1
➢ non c'è altro giudizio civile pendente nel quale il sia stato ritualmente citato come CP_1 responsabile (questo giudice aveva già rilevato, con ordinanza del 19/7/2021, che, diversamente pagina 7 di 11 da quanto affermato da parte attrice, , compagnia Parte_1 assicuratrice del che nell'edificio del Matitone aveva svariati uffici, non Controparte_6 risultava costituita parte civile nel processo penale e parte attrice ha riconosciuto che la costituzione era stata in effetti dichiarata inammissibile;
cfr note del 22.10.2021. Nel separato, diverso e successivo giudizio civile promosso da , contro, Controparte_13 tra gli altri, , , la chiamata in giudizio dell'ing. non è stata Parte_3 Pt_4 CP_8 CP_1 ammessa, cfr. missiva prodotta all'udienza di pc).
L'operatività/inoperatività della polizza e relativa azione di condanna può essere qui quindi valutata – ed affermata in assenza totale di contestazione - solo ed esclusivamente in relazione ai costi e alle spese legali sostenuti con riferimento al procedimento penale numero 11255/2015 RG Nr 6739/17 GIP (art.
B.4 spese legali):
Il (e non lo Studio CO AR & IO) ha quindi diritto, come richiesto, di essere CP_1 tenuto indenne dei costi e delle spese legali sostenuti, dietro presentazione di regolare fattura (cfr.
Cassazione civile n. 24195/2023).
Mentre per il resto:
➢ le domande di accertamento dell'operatività/inoperatività della polizza in relazione alle specifiche esclusioni di copertura contemplate – avuto riguardo al concreto interesse ad agire e a contraddire ex art. 100 cpc – nonchè quella di condanna a prestare la garanzia, non possono ritenersi ammissibili per quanto già osservato con ordinanza 19.07.2021, che si richiama integralmente.
L'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, dato che il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore (Cass., Sez. II, 24/01/2019, n. 2057).
L'utilità della decisione che il giudice è chiamato ad apprezzare mette imprescindibilmente le radici nello scenario fattuale della vicenda, poichè è solo dalla disamina degli aspetti concreti del fatto dedotto dall'attore a fondamento della propria domanda che il giudice è posto in grado di valutare la concretezza e l'attualità del “bisogno” di tutela giurisdizionale.
pagina 8 di 11 Come già affermato da Cassazione civile sezioni unite n. 27187/2006: “Poiché la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri.
Pertanto non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza. Parimenti non sono ammissibili questioni di interpretazioni di norme o di atti contrattuali se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto”).
Le concrete circostanze e i fatti, che i soggetti danneggiati dall'incendio porranno a fondamento della responsabilità civile del e della loro richiesta risarcitoria sono presupposti imprescindibili per CP_1 apprezzare l'accertamento richiesto in questa sede (perché la polizza, per fatti anteriori alla sua stipulazione, copre solo i sinistri che erano ragionevolmente tali da non lasciar presumere, all'assicurato, un suo coinvolgimento in termini di responsabilità).
In altri termini, “l'accertamento del modo di essere della polizza assicurativa in astratto” può prescindere dal pregresso concreto accertamento, in sede giudiziale, della sussistenza della responsabilità civile del verso i vari terzi, ma non può prescindere dalla specifica deduzione CP_1 dei singoli eventi posti dai terzi a fondamento della responsabilità, perché il modo di essere della polizza va valutato proprio in relazione ad essi.
L'azione del si risolve, in altri termini, in una chiamata in giudizio in via preventiva del CP_1 proprio assicuratore per la responsabilità civile, al fine di accertare la copertura in relazione ad un fatto storico e la condanna della compagnia a rivalere l'assicurato di quanto dovrà pagare in forza di condanne non ancora pronunciate in favore di terzi danneggiati, che può essere risolto sulla scia di quanto deciso da Cassazione civile n. 12969/2022.
In quella sede, le societa' assicurate assumevano, come presupposto della propria domanda, l'avvenuta verificazione (o l'ipotizzato verificarsi in futuro) della celebrazione di giudizi tra terzi danneggiati e le medesime societa' assicurate, destinati ad accertare la responsabilità delle predette per il blackout dedotto in giudizio e la relativa condanna al risarcimento dei danni.
Ebbene la Suprema Corte, nel negare (quanto a giudizi di responsabilità già celebrati) l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti dell'assicuratore (è noto che l'accertamento sulla responsabilità civile dell'assicurato può essere concretamente discussa, nei singoli giudizi, con o senza contraddittorio con l'assicurazione, l'unica differenza è che se l'azione di responsabilità è discussa nel contraddittorio con l'assicuratore il giudicato sulla responsabilità gli è opponibile;
in caso contrario, anche e solo ai fini della copertura assicurativa, potrà sempre metterla in discussione nel successivo giudizio intentato contro di lui, Cass. Sez. U. n. 24707 del 2015), ha escluso che tale effetto possa indirettamente ottenersi per via giudiziale (“stante l'inaccettabilita', nel nostro sistema, del principio della cosiddetta efficacia riflessa del giudicato, deve, di conseguenza, ragionevolmente negarsi la possibilita' che tale efficacia riflessa possa, indirettamente, determinarsi (o provocarsi) per via giudiziale, ossia (per stare al caso in esame) pronunciando, a carico dell'assicuratore della responsabilita' civile, una condanna a rivalere l'assicurato di tutte le conseguenze da quest'ultimo subite per effetto di condanne pronunciate (o da pronunciarsi) nei relativi confronti in giudizi in cui l'assicuratore non ebbe a partecipare o non fu posto in grado di farlo (o a cui non partecipera)”.
pagina 9 di 11 Aggiunge la Suprema Corte: “Appare, infatti, di immediata evidenza come l'eventuale pronuncia di una condanna avente un simile contenuto finirebbe – oltre che a determinare le rilevate incongruenze ed aporie sistematiche sul piano sostanziale e processuale – col tradire il rispetto degli indicati principi costituzionali che attengono ai diritti di azione, di difesa in giudizio e del contraddittorio tra le parti (articoli 24 e 111 Cost.), finendo col legittimare, per via giudiziaria, l'imposizione, a carico di una parte, di effetti pregiudizievoli rivenienti da giudizi a cui detta parte non fu (o non sara') in alcun modo posta in grado di partecipare. In forza di tali argomentazioni, pertanto, deve ritenersi che l'iniziativa giudiziaria intrapresa dalle societa' originarie attrici nei confronti della societa' (OMISSI sia radicalmente inammissibile, siccome riferita a una prerogativa di indole CP_14 sostanziale e processuale di per se' non riconoscibile, ne' consentita, dal sistema giuridico positivo. In altri termini, la circostanza per cui la societa' ( sara' tenuta a manlevare le societa' Controparte_15 assicurate dalle conseguenze delle condanne subite per il risarcimento dei danni a terzi a seguito del blackout dedotto in questa sede, dipendera' da ciascun singolo caso, ferma restando la necessita' che la compagnia assicuratrice sia (stata) chiamata a partecipare e a contraddire all'interno di ciascun singolo giudizio di danno”.
Le richieste risarcitorie pervenute stragiudizialmente all'attore non integrano affatto il requisito attuale dell'interesse ad agire e non legittimano né l'attore a far dichiarare, oggi, l'operatività della polizza per le future condanne, né il convenuto a farne dichiarare, sempre per il futuro: la domanda di accertamento della idoneità della polizza assicurativa vale solo a coprire eventi come quelli che saranno oggetto dei vari giudizi di responsabilità esercitati dai terzi.
Rispetto poi, specificamente, all'azione di garanzia, pure coltivata, preme evidenziare che se è vero che il codice di procedura civile consente, in deroga alla regola della necessaria attualità dell'interesse ad agire, la chiamata in garanzia del terzo, qualora tale domanda venga svolta in un autonomo giudizio, e se è vero che nell'ordinamento processuale sono ammesse sentenze di condanna condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un determinato evento futuro e incerto, alla scadenza di un termine prestabilito o ad una controprestazione specifica, purchè la circostanza al verificarsi della quale la condanna è subordinata non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione (Cass., 9 luglio 2009, n. 16135 e, in maniera ancora più pertinente al caso di specie, Cass. 13 aprile 2000, n. 4809, secondo cui “Per il principio di economia dei giudizi sono ammesse nel nostro ordinamento le sentenze nelle quali l'efficacia della condanna è subordinata al determinarsi di un determinato evento futuro ed incerto o al sopravvenire di un termine o all'adempimento di una controprestazione, in quanto con esse non si pronuncia una condanna da valere per il futuro se e in quanto sia giudizialmente accertato il verificarsi di un evento, ma si accerta l'esistenza attuale dell'obbligo di eseguire una determinata prestazione ed il condizionamento pure attuale di tale obbligo al verificarsi di una circostanza ulteriore il cui avveramento si presenta differito ed incerto, purché il verificarsi di tale circostanza non debba essere il frutto di altri accertamenti di merito da svolgersi in un ulteriore giudizio di cognizione ma possa essere semplicemente fatto valere in sede esecutiva mediante opposizione all'esecuzione”), appare evidente che non può essere la semplice, ipotetica ed eventuale futura condanna del a costituire la fonte (attuale) dell'obbligo indennitario, perché la CP_1 responsabilità civile del – che presuppone la garanzia – non solo non è stata affermata in sede CP_1 penale con vincolo di giudicato agli effetti civili (per le ragioni già viste), ma non è neppure è stata fatta oggetto, allo stato, di un nuovo accertamento in alcun altro giudizio (neppure in questo).
Si tratta, in altri termini, di una chiamata in prevenzione e generalizzata di cui difetta in toto il requisito dell'attualità dell'interesse (che va valutato al momento delle decisione, e che così come può sopravvenire in corso di causa, può del tutto venire meno).
pagina 10 di 11 ➢ la domanda poi di nullità e/o invalidità e/o inefficacia e/o inopponibilità all'Ing. della CP_1 clausola di cui al punto B.2 delle CGA – come già detto, non può essere esaminata in via isolata rispetto ad una pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto (“L'eccezione di nullità, prevista dall'art. 1421 c.c., in virtù della quale la nullità del negozio può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, non esime il soggetto che la propone dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, per cui l'azione, o l'eccezione, non è proponibile in mancanza della dimostrazione della necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale di un proprio diritto ed il conseguente danno alla propria sfera giuridica, non potendo tale azione essere proposta sotto la specie di un fine generale di attuazione della legge.
L'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. configura, infatti, una condizione dell'azione consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza
l'intervento del giudice che deve essere valutato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda possa derivare alla parte proponente e rappresenta un dovere del giudice investito della domanda accertare se tale interesse sussista o meno nel caso concreto (c.f.r.: Cass. n. 27212002; Cass. n. 139062002; Cass. n. 73422002; Cass. n.
3382001; Cass. n. 882002; Cass. n. 71971993).
Considerato l'accoglimento della sola domanda di condanna di in persona del suo Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne l'Ing. dei costi e delle spese legali CP_1 sostenuti con riferimento al procedimento penale contro lo stesso instaurato numero 11255/2015 RG Nr
6739/17 GIP ai sensi di polizza (art. B.4 spese legali), le spese di lite meritano di essere compensate per
2/3 e, per il restante 1/3, devono essere poste a carico di parte convenuta per soccombenza e liquidate in base a tariffa (Giudizio di cognizione avanti il Tribunale, scaglione indeterminabile media complessità, importi medi per ciascuna fase).
Non sussistono poi i requisiti per riconoscere un compenso per la fase di mediazione, in quanto non dotata di autonoma rilevanza (Cassazione civile n. 34713/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ai sensi dell'art. B.4 “spese legali” della polizza, dichiara tenuta e condanna parte convenuta a tenere indenne l'ing. dei costi e delle spese legali sostenute con riferimento al procedimento CP_1 penale contro la stessa instaurato numero 11255/2015 RG Nr 6739/17 GIP, nei limiti del 25% del massimale indicato nel certificato, previa emissione di regolare fattura;
dichiara inammissibile ogni altra e diversa domanda per difetto di interesse;
dichiara compensate nella misura di 2/3 le spese di lite e condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice la restante quota che si liquida in euro 3.620,00 per compenso professionale oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15 % per spese generali.
EN, 24/03/2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4481/2018 promossa da: ing. in proprio e nella qualità di titolare dello Studio CO AR & IO di CP_1
EN (P.Iva: , residente a [...], Cod. Fisc. P.IVA_1
, ed ivi elettivamente domiciliato in Piazza Dante 6/4 presso gli Avv. Gianpaolo C.F._1
Dalessio Clementi (C.F.: ) Pec: C.F._2 Email_1 fax: 010/5536979) e Lorenza Torre (C.F: pec: C.F._3 fax: 010/5536979) che lo rappresentano e difendono, Email_2 congiuntamente e disgiuntamente, per mandato redatto su foglio separato e allegato all'atto di citazione
ATTORE contro
, cod. fisc./P.IVA Controparte_2
, in persona del procuratore speciale e legale rappresentante dr. , con sede P.IVA_2 CP_3 in 20123 Milano, via della Chiusa n. 2, munito dei necessari poteri giusta procura speciale in autentica Notaio Rep. 69.926 Racc. 10.960 del 19 ottobre 2016 (all. A), rappresentata e difesa dall'avv. Per_1
Andrea Bullo del Foro di Milano ( , PEC C.F._4
fax 02.58307990) e domiciliata presso quest'ultimo in 20123 Email_3
Milano, corso EN n. 14, come da procura speciale in calce al presente atto.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, e previe le declaratorie e pronunzie meglio viste, espletati gli accertamenti ritenuti necessari ed opportuni, in accoglimento delle motivazioni sopra esposte: in via principale:
1) accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia e/o inopponibilità all'Ing. , CP_1 per i motivi esposti nelle richiamate difese (atto di citazione memorie ex art. 183, comparsa conclusionale e repliche), della clausola di cui al punto B.2 delle CGA (anche integrata con gli pagina 1 di 11 ulteriori parametri restrittivi indicati dalla definizione di reclamo di cui alla stessa polizza), e conseguentemente dichiarare la piena operatività nonché la copertura assicurativa della polizza
[...]
n. IFL0008956 stipulata dallo Studio CO AR & IO in data 01/06/2016 CP_4 in relazione ad eventuali responsabilità ascrivibili all'Ing riferibili ai fatti di cui CP_1 all'evento dannoso del 15/12/2014 e/o all'avviso di conclusioni delle indagini preliminari notificato in data 29 maggio 2017, del capo di imputazione del decreto di citazione a giudizio del 22 gennaio 2018
e di ogni altro inerente e conseguenziale;
in ogni caso
2) accertare e dichiarare operante ed efficace la garanzia assicurativa di cui alla polizza CP_4
n. IFL0008956 stipulata dallo Studio CO AR & IO in data 01/06/2016 in
[...] relazione ad eventuali responsabilità ascrivibili all'Ing in relazione ai fatti di cui CP_1 all'evento dannoso del 15/12/2014 e/o di cui all'avviso di conclusioni delle indagini preliminari notificato in data 29 maggio 2017, del capo di imputazione del decreto di citazione a giudizio del 22 gennaio 2018, e di ogni altro inerente e conseguenziale, come denunciati in data 31 maggio 2017 (doc.
5 del fascicolo causa poi sospesa);
3) conseguentemente ed in ogni caso dichiarare tenuta e quindi condannare la in Controparte_4 persona del suo legale rappresentante pro tempore, a prestare le garanzie previste contrattualmente e per l'effetto manlevare e tenere indenne lo Studio CO AR & IO e l'Ing. CP_1 di quanto lo stesso dovesse essere tenuto a pagare quale responsabile ai sensi di legge in relazione ai fatti descritti ai punti precedenti, in relazione alle richieste risarcitorie formulate da
[...]
(doc. 9 fascicolo della causa sospesa); da (doc. Parte_1 Controparte_5
10 fascicolo causa sospesa), dal , dalla (doc n. 6 fascicolo Controparte_6 CP_7 CP_8 riassunzione oggi prodotto) e dalla (doc n. 5 fascicolo riassunzione oggi Controparte_9 prodotto) e da ogni eventuale ulteriore richiesta ad oggi non ancora pervenuta;
4) dichiarare tenuta e condannare la in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, a tenere indenne lo Studio CO AR & IO e l'Ing. dei costi e CP_1 delle spese legali sostenuti e/o da sostenere anche quelle relative al procedimento penale contro lo stesso instaurato e concluso con la sentenza di Cassazione n. 1008/2023 ai sensi di polizza (clausola
B.4 spese legali);
5) condannare la convenuta al pagamento dell'importo corrispondente al Contributo Unificato dovuto per il presente giudizio per mancata comparizione in mediazione e di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 cpc a causa della mancata partecipazione alla procedura di mediazione e/o per aver agito con imprudenza e negligenza;
6) Con ogni pronuncia inerente e consequenziale, e con la vittoria delle spese e degli onorari del presente giudizio e di quello di mediazione”.
Per parte convenuta:
“- in via principale, accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa ai sensi dell'art. B.2 delle CGA, per conoscenza pregressa e B.7 delle CGA, in relazione al capo di imputazione “c” (delitto ex art. 20, co, 2, d.lgs. 139/2006), come da condanna della Corte di Appello di EN, Sezione II Penale (in atti), secondo cui “l'ing. ha certificato falsamente nei documenti CP_1 sopra citati, nella consapevolezza di farlo…”, la presenza di attacchi di mandata, che invece non erano presenti (condanna annullata senza rinvio, ai soli effetti penali, dalla Corte di Cassazione, in quanto i reati si sono estinti per prescrizione); - in via subordinata, nella non creduta e denegata ipotesi di accoglimento dell'avversaria domanda, accertare e dichiarare che, in relazione al sinistro specifico, la polizza AIG n. IFL0008956 prevede una franchigia di € 1.000,00 per ogni richiesta
pagina 2 di 11 risarcitoria e opera nei limiti del massimale disponibile, sino ad un massimo di € 500.000,00; - in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Considerazioni preliminari sul contenuto delle domande promosse da parte attrice e modificate con le conclusioni definitive e di quelle promosse da parte convenute
Le domande di parte attrice su cui questo giudice è tenuto a pronunciarsi sono solo quelle di cui all'atto di citazione, parzialmente modificate con la memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c., nonché quelle, specularmente promosse da parte convenuta, di cui alla comparsa di costituzione.
Pertanto, quanto alla posizione di parte attrice:
1) operatività della polizza n. IFL0008956 stipulata dallo Studio CO Controparte_4 AR & IO in data 01/06/2016 in relazione ad eventuali responsabilità ascrivibili all'Ing
in relazione ai fatti di cui all'avviso di conclusioni delle indagini preliminari CP_1 notificato in data 29 maggio 2017, del capo di imputazione del decreto di citazione a giudizio del 22 gennaio 2018 e di ogni altro inerente e conseguenziale;
2) condanna di in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a Controparte_4 tenere indenne lo Studio CO AR & IO e l'Ing. di quanto lo stesso CP_1 dovesse essere tenuto a pagare quale responsabile ai sensi di legge in relazione ai fatti descritti al punto precedente (punto 1);
3) condanna di in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a Controparte_4 tenere indenne lo Studio CO AR & IO e l'Ing. dei costi e delle CP_1 spese legali sostenuti e/o da sostenere anche quelle relative al procedimento penale contro lo stesso instaurato numero 11255/2015 RG Nr 6739/17 GIP ai sensi di polizza (art. B.4 spese legali);
4) nullità e/o invalidità e/o inefficacia e/o inopponibilità all'Ing. della clausola di cui al CP_1 punto B.2 delle CGA (anche integrata con gli ulteriori parametri restrittivi indicati dalla definizione di reclamo di cui alla stessa polizza), e conseguentemente operatività della garanzia di cui alla polizza n. IFL0008956 stipulata dallo Studio CO AR & Controparte_4
IO in data 01/06/2016 in relazione ad eventuali responsabilità ascrivibili all'Ing
[...]
riferibili ai fatti di cui all'avviso di conclusioni delle indagini preliminari notificato in CP_1 data 29 maggio 2017, del capo di imputazione del decreto di citazione a giudizio del 22 gennaio
2018 e di ogni altro inerente e conseguenziale;
Quanto alla posizione di parte convenuta:
5) inoperatività della garanzia assicurativa in forza della clausola B.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA);
6) in subordine, in relazione al sinistro specifico, accertamento dell'operatività della polizza AIG n. IFL0008956 nei limiti della franchigia di € 1.000,00 per ogni richiesta risarcitoria e nei limiti del massimale disponibile, sino ad un massimo di € 500.000,00.
La domanda di parte attrice, parzialmente modificata oltre i termini ex art. 183 comma n. 1 cpc, volta ad ottenere la condanna di in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
pagina 3 di 11 a prestare le garanzie previste contrattualmente e a manlevare e tenere indenne lo Studio CO AR & IO e l'Ing. di quanto lo stesso dovesse essere tenuto a pagare quale CP_1 responsabile ai sensi di legge in relazione ai fatti descritti ai punti precedenti, in relazione alle richieste risarcitorie formulate da (doc. 9 fascicolo della causa Parte_1 sospesa); da (doc. 10 fascicolo causa sospesa), dal , dalla Controparte_5 Controparte_6
(doc n. 6 fascicolo riassunzione oggi prodotto) e dalla Controparte_10 Controparte_9
(doc n. 5 fascicolo riassunzione oggi prodotto) e da ogni eventuale ulteriore richiesta ad oggi non ancora pervenuta, formulata per la prima volta con le conclusioni rassegnate all'udienza del 5 dicembre 2024, è in realtà genericamente assorbita, rispetto all'eventuale sussistenza di copertura assicurativa, da quella indicata sub. 2.
2. Nel merito
Con Lo Studio CO AR & IO ha contratto con la polizza claims made per la
Responsabilità Civile professionale degli ingegneri e degli architetti n. IFL0008956, con validità annuale, dal 1 giugno 2016 al 1 giugno 2017, con massimale di € 500.000,00 e franchigia di € 1.000,00 per sinistro.
L'art 3 della nota informativa di polizza recita: “L'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale responsabile ai sensi di legge, in relazione allo svolgimento della sua attività professionale, per inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia verificatesi o commesse con colpa anche grave da parte dell' o delle persone per le quali l'assicurato sia responsabile, oltreché per le responsabilità Parte_2 derivanti all'assicurato e conseguenti ad atti od omissioni disonesti o fraudolenti da parte di collaboratori dell'assicurato stesso. L'assicurato è inoltre tenuto indenne per le responsabilità derivantegli dalla conduzione dello studio/ufficio e nei confronti dei propri dipendenti.”
L'articolo prosegue con Avvertenza: Esclusioni “L'assicurazione è prestata nella formula “claims made”, ossia copre i reclami avanzati per la prima volta contro l'assicurato durante il periodo di validità dell'assicurazione oppure durante l'eventuale periodo di garanzia postuma, purché siano conseguenze di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta ed indicata in polizza -nella fattispecie “illimitata”- e purché la richiesta di risarcimento non sia stata trasmessa all'assicurato prima della stipula della polizza. Si richiama l'attenzione sull'art. B.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.”
La clausola B.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) recita “sono comunque escluse le circostanze o i reclami che fossero a conoscenza dell' prima della decorrenza Parte_2 dell'assicurazione”, laddove, nella sezione “definizioni” della polizza, per “Reclamo” deve intendersi anche “qualsiasi circostanza… di cui l' venga a conoscenza che si presuma possa Parte_2 ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti dell' ”. Parte_2
La clausola B.7 della Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) recita “l'Assicuratore non risponderà per i Reclami che siano conseguenze dirette o indirette di qualsiasi atto o omissione dolosa dell' , fermo restando che il dolo dovrà essere ammesso in via stragiudiziale o dichiarato Parte_2 giudizialmente con sentenza definitiva”.
I fatti che hanno originato il presente contenzioso sono i seguenti.
pagina 4 di 11 In data 15 dicembre 2014 si verificava un incendio nel complesso edilizio Torre Nord (denominato Matitone), destinato ad uffici con oltre 550 addetti, sito in via di Francia n. 3 a EN.
L'incendio colpiva, in particolare, l'undicesimo piano del . CP_11
L'attore, tecnico antincendio qualificato, che era stato incaricato del progetto di adeguamento alla normativa antincendio del complesso edilizio, veniva coinvolto nelle indagini e veniva raggiunto, in data 29 maggio 2017, da avviso di conclusioni indagini. Le fattispecie di reato a lui contestate erano:
- A) in concorso con altri, reato di cui agli artt. 113, 449 c.p. (incendio colposo)
- B) reato di cui all'art. 451 c.p. (omissione colposa di collocamento di mezzi destinati all'estinzione dell'incendio, consistita nel non aver rilevato la mancanza degli attacchi di mandata per autopompa previsti nel progetto approvato dai VVF);
- C) reato di cui all'art. 20 comma 2 D. Lgs 139/2006 per attestazione falsa (nel certificato di corretta installazione e funzionamento dell'impianto) di fatti non corrispondenti al vero (gli attacchi di mandata per autopompa VVF UNI 70 non erano presenti e l'impianto non era conforme alla norma UNI 1 07779).
In data 31 maggio 2017 l'ing. denunciava quindi alla propria Compagnia assicurativa CP_1 [...]
, tramite il broker Willis Italia Spa, il sinistro. CP_4
La compagnia comunicava la chiusura del sinistro senza seguito con la seguente motivazione: “il caso notificato alla Compagnia rientra nell'esclusione prevista dall'art. B.2 comma secondo della polizza IFL0008956 in base al quale sono comunque escluse le circostanze o i reclami che fossero a conoscenza dell' prima della decorrenza dell'assicurazione”. Parte_2
Secondo quanto era dato intendere all'attore, la compagnia, in altri termini, aveva ritenuto che il fosse già a conoscenza, prima di stipulare la polizza, di fatti che lo esponevano a CP_1 responsabilità civile.
L'attore allegava di essere stato poi raggiunto, in data 22 gennaio 2018, da notifica da parte di
[...]
, in surroga al proprietario come SPIM Spa, Parte_1 Controparte_6 dell'immobile “Matitone”, di costituzione di parte civile nel procedimento penale di cui sopra per ottenere il risarcimento dei danni causati da tutti gli imputati (doc n. 9); nonché, in data 6 marzo 2018, cfr. doc n. 10, da richiesta di risarcimento dei danni anche da parte di che Controparte_5 all'epoca dell'incendio occupava, in qualità di conduttore, 4 piani dell'immobile di proprietà del (ovvero della SPIM spa Società per la promozione del patrimonio immobiliare del Controparte_6
. Controparte_6
Ha, quindi, ritenuto di agire in questo giudizio per accertare che il rifiuto della compagnia era illegittimo, lo esponeva ad un gravissimo danno e lo legittimava ad agire per ottenere il riconoscimento dell'operatività della Polizza nella fattispecie de qua e la condanna alla garanzia dovuta a termini di contratto.
Parte convenuta, nel costituirsi, ha invece sostenuto di aver respinto il sinistro denunciato dall'ing.
, sul rilievo per cui, prima della stipula dell'assicurazione l'attore, certificatore delle misure di CP_1 prevenzione incendio, era certamente a conoscenza di fatti che lo avrebbero esposto a responsabilità ma aveva omesso di comunicarlo. In particolare:
pagina 5 di 11 ➢ dai verbali relativi ai sopralluoghi presso i luoghi dell'incendio del 15 dicembre 2014 e del 19 dicembre 2014 era emerso che, in tali occasioni, i VVFF avevano: - constatato “la mancanza di acqua nella conduttura” della rete antincendio interna all'edificio; - accertato (barrando la casella “No”) il mancato rispetto “delle prestazioni previste dalla normativa di prevenzione incendi”; - rilevato conseguentemente l'insussistenza “dei requisiti di sicurezza antincendio”; - ordinato in via d'urgenza la “verifica di corretto funzionamento della rete idrica antincendio” e la “verifica dell'efficienza delle compartimentazioni” (docc. 4 e 5);
➢ nella nota del 29 dicembre 2015, a firma del Responsabile della Polizia Giudiziaria che aveva condotto le indagini, indirizzata al Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di EN nell'ambito del procedimento R.G.N.R. 46718/2015 si leggeva poi la seguente risposta del sig. responsabile del servizio di prevenzione e protezione del CP_12 CP_6
sentito a SIT nel corso delle indagini: alla domanda “a fronte delle succitate rispettive
[...] oggettive criticità, quali indagini conoscitive dirette ad accertare quali fattori vi abbiano contribuito e quali misure correttive sono state attuate”: “ho richiesto naturalmente informazioni a e Ing. che è colui che si occupa della gestione degli Parte_3 CP_1 impianti… la risposta da parte di questi interlocutori è stata che stanno operando su indicazione dei Vigili del Fuoco, ma non mi è stata fornita alcuna documentazione o informazione specifica relativa agli aspetti anzidetti” (doc. 7);
➢ ancora, come precisato dal Comando dei VVF nella nota del 23 marzo 2015 alla Procura, i VVF ebbero modo di interloquire direttamente con l'ing. , per chiedere spiegazioni, CP_1 ricevendo risposte in merito all'oggetto di un'indagine (cfr. doc. 6).
Pertanto l'ing. , personalmente e direttamente responsabile d'aver certificato proprio il rispetto CP_1 della normativa antincendio, non poteva certo sentirsi tanto tranquillo da non ipotizzare il proprio coinvolgimento nell'indagine, che aveva avuto eco anche sulla stampa (precisamente il 20 dicembre 2014, la “Repubblica .it” pubblicava il pezzo dal titolo “Protezione civile scandalo al Matitone il sistema antincendio non funziona”) e doveva quindi perfettamente operante l'esclusione di cui all'art. B.2 della CGA per conoscenza pregressa.
In relazione poi al capo di imputazione “C” (delitto ex art. 20,comma 2, D.LGS. 139/2006) valeva l'inoperatività della garanzia ai sensi dell'art. B.7 della CGA (“L'assicuratore non risponderà per i reclami che siano conseguenze dirette o indirette di qualsiasi atto o omissione dolosa dell'assicurato, fermo restando che il dolo dovrà essere ammesso in via stragiudiziale o dichiarato giudizialmente con sentenza definitiva, ferma la copertura prevista dall'art. B.
1.2. lett. b”.
Il capo d'imputazione sottendeva infatti il dolo del soggetto agente.
Nell'ipotesi in cui fosse stata accertata giudizialmente tale ipotesi di reato, infatti, la copertura assicurativa non poteva dunque essere operativa perché le parti del contratto assicurativo avevano espressamente subordinato l'operatività della garanzia all'intervenuta definitività di un accertamento giurisdizionale che lo escludesse (che all'epoca della costituzione in giudizio pendeva innanzi alla Sezione Penale del Tribunale di EN).
Queste sono, in sintesi, le difese contenute negli scritti introduttivi.
Nelle more del giudizio, e dopo sospensione facoltativa del processo, è poi accaduto che:
il , nel primo grado del giudizio, è stato assolto da ogni accusa;
CP_1
pagina 6 di 11 in appello, su ricorso del PM, è stata confermata la sentenza di assoluzione in ordine al reato di cui al capo A) – rispetto al quale vi era stata costituzione di parte civile di - ma è stata Controparte_5 pronunciata condanna del per i reati di cui ala capo B) e C); CP_1
la Cassazione, sui ricorsi promossi dagli imputati ( , , , e dalla parte Parte_3 CP_1 Pt_4 CP_8 civile ( ), nel dare atto dell'intervenuta prescrizione dei delitti di cui al capo A), B) e Controparte_5
C), ha:
accolto il ricorso della parte civile (che si era vista rigettare, sia in primo che in Controparte_5 secondo grado, la domanda di risarcimento, coltivata solo con riferimento all'ipotesi di reato sub. A) e nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili per tale reato);
quanto ai restanti ricorsi, opportunamente distinto:
▪ la posizione di chi (come il ), era stato condannato per i soli reati di cui al capo B) e C) CP_1
– rispetto ai quali non vi era stata alcuna costituzione di parte civile;
▪ la posizione di chi (gli altri imputati) era stato condannato per il delitto di cui al capo A – rispetto al quale vi era stata costituzione di parte civile.
Nel primo caso (che è quello che interessa) ha potuto/dovuto dichiarare l'improcedibilità del ricorso del per intervenuta prescrizione del reato, senza alcuno scrutinio sull'eventuale annullamento CP_1 della decisione resa in appello per vizi attinenti la sua motivazione, stante l'obbligo di pronunciare una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129 c.p. La Cassazione non è quindi neppure entrata nel merito del ricorso del (basta leggere la motivazione). CP_1
Nel secondo caso, è stata decisa l'impugnazione dei ricorrenti condannati per il reato di cui alla lettera A) – tra cui non c'è il – ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che CP_1 concernono gli effetti civili.
La Suprema Corte, in definitiva, ha:
➢ rigettato, agli effetti civili, i ricorsi di e (il nome del compare per Parte_3 CP_8 CP_1 errore nel dispositivo, come si evince chiaramente dalla parte motiva pag. 43, visto che il ricorso del non è mai stato esaminato nel merito, per le ragioni già spiegate); CP_1
➢ accolto, agli effetti civili, il ricorso di , rispetto all'assorbente motivo riguardante la sua Pt_4 responsabilità, per contraddittorietà della motivazione,
➢ annullato dunque, agli effetti civili, la sentenza d'appello nei confronti della parte civile e del
, rinviando al giudice civile competente in grado d'appello; Pt_4
➢ annullato senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali.
Allo stato, dunque:
➢ ferma l'assoluzione del per il reato di cui al capo A), non c'è alcun giudicato penale di CP_1 condanna per i reati di cui al capo B) e C);
➢ non c'è alcuna domanda risarcitoria coltivata nel processo penale che penda nei confronti del in dipendenza di quel giudizio annullato ai soli effetti civili;
CP_1
➢ non c'è altro giudizio civile pendente nel quale il sia stato ritualmente citato come CP_1 responsabile (questo giudice aveva già rilevato, con ordinanza del 19/7/2021, che, diversamente pagina 7 di 11 da quanto affermato da parte attrice, , compagnia Parte_1 assicuratrice del che nell'edificio del Matitone aveva svariati uffici, non Controparte_6 risultava costituita parte civile nel processo penale e parte attrice ha riconosciuto che la costituzione era stata in effetti dichiarata inammissibile;
cfr note del 22.10.2021. Nel separato, diverso e successivo giudizio civile promosso da , contro, Controparte_13 tra gli altri, , , la chiamata in giudizio dell'ing. non è stata Parte_3 Pt_4 CP_8 CP_1 ammessa, cfr. missiva prodotta all'udienza di pc).
L'operatività/inoperatività della polizza e relativa azione di condanna può essere qui quindi valutata – ed affermata in assenza totale di contestazione - solo ed esclusivamente in relazione ai costi e alle spese legali sostenuti con riferimento al procedimento penale numero 11255/2015 RG Nr 6739/17 GIP (art.
B.4 spese legali):
Il (e non lo Studio CO AR & IO) ha quindi diritto, come richiesto, di essere CP_1 tenuto indenne dei costi e delle spese legali sostenuti, dietro presentazione di regolare fattura (cfr.
Cassazione civile n. 24195/2023).
Mentre per il resto:
➢ le domande di accertamento dell'operatività/inoperatività della polizza in relazione alle specifiche esclusioni di copertura contemplate – avuto riguardo al concreto interesse ad agire e a contraddire ex art. 100 cpc – nonchè quella di condanna a prestare la garanzia, non possono ritenersi ammissibili per quanto già osservato con ordinanza 19.07.2021, che si richiama integralmente.
L'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, dato che il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore (Cass., Sez. II, 24/01/2019, n. 2057).
L'utilità della decisione che il giudice è chiamato ad apprezzare mette imprescindibilmente le radici nello scenario fattuale della vicenda, poichè è solo dalla disamina degli aspetti concreti del fatto dedotto dall'attore a fondamento della propria domanda che il giudice è posto in grado di valutare la concretezza e l'attualità del “bisogno” di tutela giurisdizionale.
pagina 8 di 11 Come già affermato da Cassazione civile sezioni unite n. 27187/2006: “Poiché la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri.
Pertanto non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza. Parimenti non sono ammissibili questioni di interpretazioni di norme o di atti contrattuali se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto”).
Le concrete circostanze e i fatti, che i soggetti danneggiati dall'incendio porranno a fondamento della responsabilità civile del e della loro richiesta risarcitoria sono presupposti imprescindibili per CP_1 apprezzare l'accertamento richiesto in questa sede (perché la polizza, per fatti anteriori alla sua stipulazione, copre solo i sinistri che erano ragionevolmente tali da non lasciar presumere, all'assicurato, un suo coinvolgimento in termini di responsabilità).
In altri termini, “l'accertamento del modo di essere della polizza assicurativa in astratto” può prescindere dal pregresso concreto accertamento, in sede giudiziale, della sussistenza della responsabilità civile del verso i vari terzi, ma non può prescindere dalla specifica deduzione CP_1 dei singoli eventi posti dai terzi a fondamento della responsabilità, perché il modo di essere della polizza va valutato proprio in relazione ad essi.
L'azione del si risolve, in altri termini, in una chiamata in giudizio in via preventiva del CP_1 proprio assicuratore per la responsabilità civile, al fine di accertare la copertura in relazione ad un fatto storico e la condanna della compagnia a rivalere l'assicurato di quanto dovrà pagare in forza di condanne non ancora pronunciate in favore di terzi danneggiati, che può essere risolto sulla scia di quanto deciso da Cassazione civile n. 12969/2022.
In quella sede, le societa' assicurate assumevano, come presupposto della propria domanda, l'avvenuta verificazione (o l'ipotizzato verificarsi in futuro) della celebrazione di giudizi tra terzi danneggiati e le medesime societa' assicurate, destinati ad accertare la responsabilità delle predette per il blackout dedotto in giudizio e la relativa condanna al risarcimento dei danni.
Ebbene la Suprema Corte, nel negare (quanto a giudizi di responsabilità già celebrati) l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti dell'assicuratore (è noto che l'accertamento sulla responsabilità civile dell'assicurato può essere concretamente discussa, nei singoli giudizi, con o senza contraddittorio con l'assicurazione, l'unica differenza è che se l'azione di responsabilità è discussa nel contraddittorio con l'assicuratore il giudicato sulla responsabilità gli è opponibile;
in caso contrario, anche e solo ai fini della copertura assicurativa, potrà sempre metterla in discussione nel successivo giudizio intentato contro di lui, Cass. Sez. U. n. 24707 del 2015), ha escluso che tale effetto possa indirettamente ottenersi per via giudiziale (“stante l'inaccettabilita', nel nostro sistema, del principio della cosiddetta efficacia riflessa del giudicato, deve, di conseguenza, ragionevolmente negarsi la possibilita' che tale efficacia riflessa possa, indirettamente, determinarsi (o provocarsi) per via giudiziale, ossia (per stare al caso in esame) pronunciando, a carico dell'assicuratore della responsabilita' civile, una condanna a rivalere l'assicurato di tutte le conseguenze da quest'ultimo subite per effetto di condanne pronunciate (o da pronunciarsi) nei relativi confronti in giudizi in cui l'assicuratore non ebbe a partecipare o non fu posto in grado di farlo (o a cui non partecipera)”.
pagina 9 di 11 Aggiunge la Suprema Corte: “Appare, infatti, di immediata evidenza come l'eventuale pronuncia di una condanna avente un simile contenuto finirebbe – oltre che a determinare le rilevate incongruenze ed aporie sistematiche sul piano sostanziale e processuale – col tradire il rispetto degli indicati principi costituzionali che attengono ai diritti di azione, di difesa in giudizio e del contraddittorio tra le parti (articoli 24 e 111 Cost.), finendo col legittimare, per via giudiziaria, l'imposizione, a carico di una parte, di effetti pregiudizievoli rivenienti da giudizi a cui detta parte non fu (o non sara') in alcun modo posta in grado di partecipare. In forza di tali argomentazioni, pertanto, deve ritenersi che l'iniziativa giudiziaria intrapresa dalle societa' originarie attrici nei confronti della societa' (OMISSI sia radicalmente inammissibile, siccome riferita a una prerogativa di indole CP_14 sostanziale e processuale di per se' non riconoscibile, ne' consentita, dal sistema giuridico positivo. In altri termini, la circostanza per cui la societa' ( sara' tenuta a manlevare le societa' Controparte_15 assicurate dalle conseguenze delle condanne subite per il risarcimento dei danni a terzi a seguito del blackout dedotto in questa sede, dipendera' da ciascun singolo caso, ferma restando la necessita' che la compagnia assicuratrice sia (stata) chiamata a partecipare e a contraddire all'interno di ciascun singolo giudizio di danno”.
Le richieste risarcitorie pervenute stragiudizialmente all'attore non integrano affatto il requisito attuale dell'interesse ad agire e non legittimano né l'attore a far dichiarare, oggi, l'operatività della polizza per le future condanne, né il convenuto a farne dichiarare, sempre per il futuro: la domanda di accertamento della idoneità della polizza assicurativa vale solo a coprire eventi come quelli che saranno oggetto dei vari giudizi di responsabilità esercitati dai terzi.
Rispetto poi, specificamente, all'azione di garanzia, pure coltivata, preme evidenziare che se è vero che il codice di procedura civile consente, in deroga alla regola della necessaria attualità dell'interesse ad agire, la chiamata in garanzia del terzo, qualora tale domanda venga svolta in un autonomo giudizio, e se è vero che nell'ordinamento processuale sono ammesse sentenze di condanna condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un determinato evento futuro e incerto, alla scadenza di un termine prestabilito o ad una controprestazione specifica, purchè la circostanza al verificarsi della quale la condanna è subordinata non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione (Cass., 9 luglio 2009, n. 16135 e, in maniera ancora più pertinente al caso di specie, Cass. 13 aprile 2000, n. 4809, secondo cui “Per il principio di economia dei giudizi sono ammesse nel nostro ordinamento le sentenze nelle quali l'efficacia della condanna è subordinata al determinarsi di un determinato evento futuro ed incerto o al sopravvenire di un termine o all'adempimento di una controprestazione, in quanto con esse non si pronuncia una condanna da valere per il futuro se e in quanto sia giudizialmente accertato il verificarsi di un evento, ma si accerta l'esistenza attuale dell'obbligo di eseguire una determinata prestazione ed il condizionamento pure attuale di tale obbligo al verificarsi di una circostanza ulteriore il cui avveramento si presenta differito ed incerto, purché il verificarsi di tale circostanza non debba essere il frutto di altri accertamenti di merito da svolgersi in un ulteriore giudizio di cognizione ma possa essere semplicemente fatto valere in sede esecutiva mediante opposizione all'esecuzione”), appare evidente che non può essere la semplice, ipotetica ed eventuale futura condanna del a costituire la fonte (attuale) dell'obbligo indennitario, perché la CP_1 responsabilità civile del – che presuppone la garanzia – non solo non è stata affermata in sede CP_1 penale con vincolo di giudicato agli effetti civili (per le ragioni già viste), ma non è neppure è stata fatta oggetto, allo stato, di un nuovo accertamento in alcun altro giudizio (neppure in questo).
Si tratta, in altri termini, di una chiamata in prevenzione e generalizzata di cui difetta in toto il requisito dell'attualità dell'interesse (che va valutato al momento delle decisione, e che così come può sopravvenire in corso di causa, può del tutto venire meno).
pagina 10 di 11 ➢ la domanda poi di nullità e/o invalidità e/o inefficacia e/o inopponibilità all'Ing. della CP_1 clausola di cui al punto B.2 delle CGA – come già detto, non può essere esaminata in via isolata rispetto ad una pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto (“L'eccezione di nullità, prevista dall'art. 1421 c.c., in virtù della quale la nullità del negozio può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, non esime il soggetto che la propone dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, per cui l'azione, o l'eccezione, non è proponibile in mancanza della dimostrazione della necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale di un proprio diritto ed il conseguente danno alla propria sfera giuridica, non potendo tale azione essere proposta sotto la specie di un fine generale di attuazione della legge.
L'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. configura, infatti, una condizione dell'azione consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza
l'intervento del giudice che deve essere valutato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda possa derivare alla parte proponente e rappresenta un dovere del giudice investito della domanda accertare se tale interesse sussista o meno nel caso concreto (c.f.r.: Cass. n. 27212002; Cass. n. 139062002; Cass. n. 73422002; Cass. n.
3382001; Cass. n. 882002; Cass. n. 71971993).
Considerato l'accoglimento della sola domanda di condanna di in persona del suo Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne l'Ing. dei costi e delle spese legali CP_1 sostenuti con riferimento al procedimento penale contro lo stesso instaurato numero 11255/2015 RG Nr
6739/17 GIP ai sensi di polizza (art. B.4 spese legali), le spese di lite meritano di essere compensate per
2/3 e, per il restante 1/3, devono essere poste a carico di parte convenuta per soccombenza e liquidate in base a tariffa (Giudizio di cognizione avanti il Tribunale, scaglione indeterminabile media complessità, importi medi per ciascuna fase).
Non sussistono poi i requisiti per riconoscere un compenso per la fase di mediazione, in quanto non dotata di autonoma rilevanza (Cassazione civile n. 34713/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ai sensi dell'art. B.4 “spese legali” della polizza, dichiara tenuta e condanna parte convenuta a tenere indenne l'ing. dei costi e delle spese legali sostenute con riferimento al procedimento CP_1 penale contro la stessa instaurato numero 11255/2015 RG Nr 6739/17 GIP, nei limiti del 25% del massimale indicato nel certificato, previa emissione di regolare fattura;
dichiara inammissibile ogni altra e diversa domanda per difetto di interesse;
dichiara compensate nella misura di 2/3 le spese di lite e condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice la restante quota che si liquida in euro 3.620,00 per compenso professionale oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15 % per spese generali.
EN, 24/03/2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
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