TRIB
Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 03/02/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 411/2018, assunta in decisione all'udienza del 2 luglio 2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
Parte_1
(P.IVA/C.F. ), sulla scorta della sentenza n. 2/2019 del
[...] P.IVA_1
Tribunale di Vasto, in persona del Curatore dott.ssa Luciana Cunicella, autorizzata a stare in giudizio dal Giudice Delegato pro tempore con decreto del 18.02.20, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Annecchini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Benevento alla Via Carlo da Tocco,
n.25;
Attore contro
(C.F. ), in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Toffoletto e Christian Romeo, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Maria
Fiorante, sito in Isernia, via Erennio Ponzio n. 54;
Convenuto
Oggetto: contratto di conto corrente, contratto di mutuo, ripetizione di indebito
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_2 conveniva in giudizio la al fine di accertare e dichiarare la Controparte_1 nullità/illegittimità del contratto di mutuo stipulato tra le parti nonchè delle condizioni applicate al conto corrente n. 2244498 (già 6488
[...]
, con particolare riferimento all'illegittima Controparte_2 applicazione di interessi diversi dal tasso legale, dell'anatocismo, della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, della CMS, delle valute e delle ulteriori spese e, per l'effetto, rideterminare il saldo di cui all'ultimo estratto conto della banca e ordinare alla parte convenuta di effettuare la relativa annotazione.
Ha premesso la parte attrice: di aver stipulato il contratto di mutuo chirografario n.
000/3899305/00, ancora in essere;
di aver stipulato il contratto di conto corrente di corrispondenza affidato n. 2244498, utilizzato per il rimborso del mutuo;
ha altresì evidenziato: la nullità del contratto di mutuo per difetto di causa, essendo stato stipulato unicamente al fine di estinguere la pregressa esposizione debitoria;
l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in ragione del divieto di anatocismo e della natura negoziale, non anche normativa, del relativo uso;
la mancata previsione del TAE;
l'illegittimo addebito della CMS, in quanto privo di causa giustificativa ed in assenza della determinazione della modalità di calcolo e della periodicità di applicazione;
l'applicazione di valute non corrispondenti a quelle del giorno dell'effettiva operazione;
l'applicazione, nel contratto di conto corrente, di tassi di interesse in misura ultralegale in assenza di apposita convenzione scritta, nonchè in misura superiore alla soglia antiusura;
l'illegittimo esercizio dello ius variandi; di aver esperito, con esito negativo la procedura di mediazione.
Si è costituita la banca convenuta, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, evidenziando: l'inammissibilità della domanda, essendo il contratto di conto corrente ancora aperto;
l'intervenuta prescrizione delle rimesse, essendo il conto corrente risalente quantomeno al 1990; il mancato assolvimento all'onere della prova ad opera della parte attrice, in ragione del mancato deposito della serie completa degli estratti conto e delle contabili di pagamento delle rate di mutuo;
l'obbligo decennale di conservazione della documentazione in capo all'istituto di credito, con conseguente esclusione di pagina 2 di 9 qualsivoglia obbligo per i periodi antecedenti il decennio;
la legittimità delle condizioni contrattuali e l'infondatezza delle avverse doglianze nel merito;
la mancata contestazione degli estratti conto periodici regolarmente comunicati al correntista, con conseguente preclusione di ogni possibile contestazione sulle singole operazioni;
la legittimità dei tassi di interesse applicati al contratto di mutuo e l'erroneità del metodo di calcolo utilizzato dalla parte attrice;
la legittimità del piano di ammortamento del contratto di mutuo;
l'infondatezza delle censure di invalidità del mutuo per difetto di causa.
La causa è stata istruita in via documentale nonchè mediante CTU contabile.
Con atto depositato il 19.2.2020 si è costituito il
[...]
in luogo della parte attrice, sulla scorta della Parte_1 sentenza n. 2/2019 emessa dal Tribunale di Vasto.
All'udienza del 7.11.2023, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza parziale n. 334/2024 del 25.3.2024 si è provveduto a qualificare la domanda in termini di accertamento del saldo di conto corrente, evidenziando la sussistenza dell'interesse concreto del correntista all'accertamento in commento anche prima della chiusura del conto;
sono state respinte la domanda di nullità del contratto di mutuo e le censure in ordine alla ritenuta illegittimità delle condizioni economiche del contratto, posto che tutti i tassi di interesse (tanto corrispettivo, quanto di mora) sono risultati inferiori al tasso soglia.
Con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo, in ragione della necessità di un approfondimento istruttorio sull'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta, al fine di adeguare la relativa metodologia di calcolo ai più recenti arresti giurisprudenziali, nonchè sulla commissione di massimo scoperto.
All'udienza del 2.7.2024, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
1. Sull'ammissibilità della domanda di accertamento e rettifica del saldo
Preliminarmente, occorre ribadire – sulla scorta di quanto già evidenziato in sede di sentenza parziale - che la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal pagina 3 di 9 correntista nei confronti della banca convenuta è inammissibile in tutti i casi in cui il conto risulti ancora aperto ovvero non sia data la prova dell'avvenuta chiusura, prova che, come è noto, grava sul correntista attore.
La circostanza del permanere dell'apertura del conto corrente, in assenza di qualsivoglia prova in ordine all'avvenuta chiusura dello stesso, comporta l'inammissibilità ed improponibilità di ogni domanda di ripetizione ovvero restituzione o compensazione proposta con riferimento ad esso, in quanto il presupposto per la restituzione dell'indebito è che esista un pagamento, vale a dire un versamento avente efficacia solutoria.
Ebbene, nel caso di specie, la parte attrice non ha avanzato domanda di ripetizione – evidenziando essa stessa che il conto corrente per cui è causa risulta ancora aperto -
, bensì di mero accertamento e rettifica del saldo, di tal che deve ritenersi ammissibile e può, pertanto, essere esaminata nel merito.
Occorre invero precisare che l'interesse del correntista ad agire, anche prima della chiusura del conto corrente, per l'accertamento della nullità delle clausole contrattuali contra legem e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, indipendentemente dalla ripetizione delle somme illegittimamente addebitate, deve essere riconosciuto come interesse meritevole di tutela poiché esso si riferisce ad un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto (cfr. Cass.
Sez. 6, Ord. n. 21646/2018; Cass. Sez. 3, Sent. n. 798/2013; Cass. SSUU, n.
24418/2010). Ne consegue che l'assenza di prova della chiusura del rapporto preclude la possibilità di una condanna nei confronti della convenuta, non anche l'esame delle domande di accertamento.
2. Sull'onere della prova
Come è noto, l'onere della prova, nelle azioni proposte dal correntista nei confronti della banca – come nel caso in esame –, grava sul correntista attore, il quale è tenuto, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., a provare i fatti costitutivi del proprio diritto, in altri termini i fatti posti a fondamento del diritto che intende far valere: ciò avviene mediante la produzione di tutti i contratti in pagina 4 di 9 contestazione (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) nonché degli estratti conto completi relativi al rapporto contrattuale nella sua interezza, essendo essi indispensabili per la ricostruzione dell'andamento del rapporto nel corso del tempo e per ricalcolare correttamente il rapporto di dare-avere tra le parti. Ed invero, “alle controversie tra
e correntista, introdotte su domanda del secondo allo scopo di contestare il CP_2 saldo negativo per il cliente e di far rideterminare i movimenti ed il saldo finale del rapporto, alla luce della pretesa invalidità delle clausole contrattuali costituenti il regolamento pattizio e, così, ottenere la condanna della al pagamento delle CP_2 maggiori spettanze dell'attore, quest'ultimo è gravato del corrispondente onere probatorio, che attiene agli aspetti oggetto della contestazione” (Cass. 30822/2018); ciò significa che il correntista, il quale agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito ovvero per l'accertamento del saldo di conto corrente, è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute. Tale interpretazione corrisponde all'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità (ex multis, cfr. Cass. 7501/2012, Cass. 24948/2017, Cass. 29050/2019 e
Cass. 7895/2020), secondi cui il correntista è onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione/accertamento se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione ovvero di accertamento e che il cliente è tenuto a fornire la prova dei movimenti del conto, anche se il giudice può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni svolte dalla parte, con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio.
Sotto tale ultimo profilo, si osserva che “In tema di rapporti bancari, ai fini dell'accertamento del rapporto dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito,
a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti.” (Cass. ord. 38976/2021; nonché, da pagina 5 di 9 ultimo, Cass. ord. 22290 del 25.7.2023). Pertanto, è possibile affermare che la prova dei movimenti del conto può desumersi anche aliunde, avvalendosi eventualmente dell'opera di un consulente d'ufficio che ridetermini il saldo del conto in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio, a condizione però che questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete, che diano giustificazione con sufficiente grado di attendibilità e precisione del saldo maturato nei periodi non documentati dagli estratti conto del rapporto (cfr., sul punto, Trib. Roma 16092/23).
I principi in commento trovano applicazione anche al caso in esame, senza eccezioni di sorta.
Risultano in atti: - il contratto di apertura di conto corrente n. 2244498 del
20.10.2014; - documento dal titolo “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza ed i servizi connessi” datato 20.10.2024; - il contratto di apertura di credito di euro 26.000,00 del 24.2.2005; - documento di sintesi del 24.2.2005; - il contratto di apertura di credito di euro 26.000,00 del 21.10.2014; la richiesta di rimborso a mezzo raccomandata A/R del 4.12.2000; “estratti conto capitali e scalari relativi al rapporto di conto corrente compresi nell'intervallo di tempo tra il 28.2.1990
e il 31.12.2017” (secondo quanto indicato dal CTU pagg. 17-21 del primo elaborato peritale).
Ritiene il giudicante che la parte attrice non abbia adempiuto all'onere della prova su di lei gravante, in quanto la produzione degli estratti conto in atti risulta eccessivamente frammentaria, dunque tale da non consentire la ricostruzione dell'andamento del rapporto della sua interezza con le cd. scritture di raccordo.
Sul punto, occorre discostarsi dalle risultanze della CTU, le cui conclusioni non possono essere in questa sede condivise: ed invero, il consulente, nel riscontrare le osservazioni del CT di parte convenuta in sede di prima versione della perizia, ha affermato la possibilità di avvalersi degli importi di ricongiunzione, utilizzati “laddove mancassero estratti conto riferiti a mesi frammentari nel corso degli anni e non ad interi anni documentali e continuativi” (cfr. primo elaborato peritale, pag. 49), senza tuttavia fare un'analitica indicazione degli estratti conto effettivamente mancanti.
Colgono nel segno, sul punto, le osservazioni della parte convenuta, la quale ha correttamente evidenziato che, a fronte del periodo da analizzare pari a quasi 27 anni, dal 28.2.1990 al 31.12.2017, risultano mancanti gli estratti conto quasi di pagina 6 di 9 sette-otto mesi per ciascun anno solare, con la conseguenza per cui, oltre all'anno
1996, per il quale gli estratti mancano integralmente, non risulta possibile l'analitica ricostruzione di più della metà del rapporto. Utilizzare le scritture di raccordo, allora, nella situazione descritta, risulta impensabile, in quanto condurrebbe ad un risultato totalmente arbitrario, che non avrebbe nulla a che vedere con la realtà dei fatti e con l'accertamento della verità, cui il processo civile deve tendere, nonostante la – spesso - inevitabile divergenza tra realtà storica e realtà processuale.
D'altro canto – e ad abundantiam - l'inattendibilità dell'elaborato peritale si evince anche dalle conclusioni rassegnate in punto di esame dell'eccezione di prescrizione: il CTU sostiene che il primo atto rilevante ai fini dell'interruzione della prescrizione sia la raccomandata del 4.12.2000 e individua quest'ultima come dies a quo per il calcolo a ritroso della prescrizione, evidenziando che la mancanza dell'estratto conto capitale e scalare dei mesi di aprile, luglio e ottobre 1990 non consentirebbe l'esatto calcolo delle rimesse prescritte.
Al riguardo si rendono necessarie due osservazioni.
La prima: se, in precedenza, il CTU ha sostenuto l'utilizzabilità delle scritture di raccordo per la ricostruzione dell'andamento del rapporto di conto corrente nella sua interezza, ritenendo che gli estratti conto mancanti fossero, in realtà, di minima importanza, non si comprende, ora, come la mancanza degli estratti di soli tre mesi possa impedire il calcolo della prescrizione e la verifica della natura ripristinatoria ovvero solutoria delle rimesse;
delle due l'una: gli estratti conto sono completi (o, comunque, sufficientemente completi), e comunque tali da consentire la ricostruzione del rapporto a tutti i fini e per tutti i quesiti peritali, oppure non lo sono, non essendo comprensibile come il rapporto così ricostruito consenta la risposta ad alcuni quesiti soltanto.
La seconda: posto che l'atto di citazione è stato notificato in data 23.2.2018, non si comprende come il CTU non abbia, quantomeno in prima battuta, indicato come prescritte le rimesse eseguite nel periodo anteriore al decennio dalla notifica del predetto atto di citazione, come richiesto dal quesito integrativo, salvo poi verificare, solo in risposta alle osservazioni di parte, l'utilizzabilità come atto interruttivo della predetta raccomandata, per poi non compiere – nuovamente ed in maniera non comprensibile – il calcolo analitico delle rimesse con riferimento al periodo 2000-
pagina 7 di 9 2008, verosimilmente ed in tesi non prescritto, rispetto al quale qualsiasi calcolo, in assenza della quasi totalità degli estratti conto, rimarrebbe a livello di mera ipotesi ricostruttiva quantomeno in parte arbitraria.
In conclusione – e in adesione alla migliore giurisprudenza di merito già richiamata -
, “posto che i documenti versati in atti dall'attrice non sono suscettibili di fornire indicazioni certe e complete sulle movimentazioni ed annotazioni effettuate in conto corrente, come richiesto dalla più recente giurisprudenza della Cassazione al fine di una obiettiva valutazione della legittimità dei rapporti bancari esaminati;
che, in ogni caso, una ricostruzione del rapporto dare/avere tra le parti sufficientemente attendibile non può prescindere dall'analisi di dati contabili certi e completi, risultando altrimenti parziale ed approssimativa;
si deve concludere per il rigetto della domanda di accertamento formulata dalla (…), per non avere la correntista ottemperato l'onere probatorio posto a suo carico dall'art. 2697 c.c., mancando in atti adeguati supporti documentali, necessari a fornire in giudizio la prova delle proprie ragioni” (Trib. Roma
16092/23).
Dal mancato assolvimento dell'onere della prova ad opera di parte attrice consegue, allora, il rigetto della domanda e l'assorbimento di tutte le ulteriori questioni di merito.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, valori medi per i giudizi di cognizione innanzi al
Tribunale di valore indeterminabile complessità media – non essendo possibile individuare il valore della lite, neanche dalla domanda, tantomeno dalla CTU - , riconoscendo tutte le fasi. La liquidazione così espressa deve intendersi comprensiva anche della liquidazione delle spese di lite di cui alla sentenza parziale, nella quale la parte attrice parimenti è risultata soccombente;
deve ritenersi sufficiente una liquidazione unitaria, al fine di evitare ingiustificate duplicazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice;
pagina 8 di 9 - Condanna la parte attrice, alla rifusione, in favore della parte convenuta, delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in euro 10.860,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge se dovuti.
Così deciso in Campobasso, 1 febbraio 2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Carissimi
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 411/2018, assunta in decisione all'udienza del 2 luglio 2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
Parte_1
(P.IVA/C.F. ), sulla scorta della sentenza n. 2/2019 del
[...] P.IVA_1
Tribunale di Vasto, in persona del Curatore dott.ssa Luciana Cunicella, autorizzata a stare in giudizio dal Giudice Delegato pro tempore con decreto del 18.02.20, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Annecchini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Benevento alla Via Carlo da Tocco,
n.25;
Attore contro
(C.F. ), in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Toffoletto e Christian Romeo, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Maria
Fiorante, sito in Isernia, via Erennio Ponzio n. 54;
Convenuto
Oggetto: contratto di conto corrente, contratto di mutuo, ripetizione di indebito
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_2 conveniva in giudizio la al fine di accertare e dichiarare la Controparte_1 nullità/illegittimità del contratto di mutuo stipulato tra le parti nonchè delle condizioni applicate al conto corrente n. 2244498 (già 6488
[...]
, con particolare riferimento all'illegittima Controparte_2 applicazione di interessi diversi dal tasso legale, dell'anatocismo, della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, della CMS, delle valute e delle ulteriori spese e, per l'effetto, rideterminare il saldo di cui all'ultimo estratto conto della banca e ordinare alla parte convenuta di effettuare la relativa annotazione.
Ha premesso la parte attrice: di aver stipulato il contratto di mutuo chirografario n.
000/3899305/00, ancora in essere;
di aver stipulato il contratto di conto corrente di corrispondenza affidato n. 2244498, utilizzato per il rimborso del mutuo;
ha altresì evidenziato: la nullità del contratto di mutuo per difetto di causa, essendo stato stipulato unicamente al fine di estinguere la pregressa esposizione debitoria;
l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in ragione del divieto di anatocismo e della natura negoziale, non anche normativa, del relativo uso;
la mancata previsione del TAE;
l'illegittimo addebito della CMS, in quanto privo di causa giustificativa ed in assenza della determinazione della modalità di calcolo e della periodicità di applicazione;
l'applicazione di valute non corrispondenti a quelle del giorno dell'effettiva operazione;
l'applicazione, nel contratto di conto corrente, di tassi di interesse in misura ultralegale in assenza di apposita convenzione scritta, nonchè in misura superiore alla soglia antiusura;
l'illegittimo esercizio dello ius variandi; di aver esperito, con esito negativo la procedura di mediazione.
Si è costituita la banca convenuta, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, evidenziando: l'inammissibilità della domanda, essendo il contratto di conto corrente ancora aperto;
l'intervenuta prescrizione delle rimesse, essendo il conto corrente risalente quantomeno al 1990; il mancato assolvimento all'onere della prova ad opera della parte attrice, in ragione del mancato deposito della serie completa degli estratti conto e delle contabili di pagamento delle rate di mutuo;
l'obbligo decennale di conservazione della documentazione in capo all'istituto di credito, con conseguente esclusione di pagina 2 di 9 qualsivoglia obbligo per i periodi antecedenti il decennio;
la legittimità delle condizioni contrattuali e l'infondatezza delle avverse doglianze nel merito;
la mancata contestazione degli estratti conto periodici regolarmente comunicati al correntista, con conseguente preclusione di ogni possibile contestazione sulle singole operazioni;
la legittimità dei tassi di interesse applicati al contratto di mutuo e l'erroneità del metodo di calcolo utilizzato dalla parte attrice;
la legittimità del piano di ammortamento del contratto di mutuo;
l'infondatezza delle censure di invalidità del mutuo per difetto di causa.
La causa è stata istruita in via documentale nonchè mediante CTU contabile.
Con atto depositato il 19.2.2020 si è costituito il
[...]
in luogo della parte attrice, sulla scorta della Parte_1 sentenza n. 2/2019 emessa dal Tribunale di Vasto.
All'udienza del 7.11.2023, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza parziale n. 334/2024 del 25.3.2024 si è provveduto a qualificare la domanda in termini di accertamento del saldo di conto corrente, evidenziando la sussistenza dell'interesse concreto del correntista all'accertamento in commento anche prima della chiusura del conto;
sono state respinte la domanda di nullità del contratto di mutuo e le censure in ordine alla ritenuta illegittimità delle condizioni economiche del contratto, posto che tutti i tassi di interesse (tanto corrispettivo, quanto di mora) sono risultati inferiori al tasso soglia.
Con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo, in ragione della necessità di un approfondimento istruttorio sull'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta, al fine di adeguare la relativa metodologia di calcolo ai più recenti arresti giurisprudenziali, nonchè sulla commissione di massimo scoperto.
All'udienza del 2.7.2024, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
1. Sull'ammissibilità della domanda di accertamento e rettifica del saldo
Preliminarmente, occorre ribadire – sulla scorta di quanto già evidenziato in sede di sentenza parziale - che la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal pagina 3 di 9 correntista nei confronti della banca convenuta è inammissibile in tutti i casi in cui il conto risulti ancora aperto ovvero non sia data la prova dell'avvenuta chiusura, prova che, come è noto, grava sul correntista attore.
La circostanza del permanere dell'apertura del conto corrente, in assenza di qualsivoglia prova in ordine all'avvenuta chiusura dello stesso, comporta l'inammissibilità ed improponibilità di ogni domanda di ripetizione ovvero restituzione o compensazione proposta con riferimento ad esso, in quanto il presupposto per la restituzione dell'indebito è che esista un pagamento, vale a dire un versamento avente efficacia solutoria.
Ebbene, nel caso di specie, la parte attrice non ha avanzato domanda di ripetizione – evidenziando essa stessa che il conto corrente per cui è causa risulta ancora aperto -
, bensì di mero accertamento e rettifica del saldo, di tal che deve ritenersi ammissibile e può, pertanto, essere esaminata nel merito.
Occorre invero precisare che l'interesse del correntista ad agire, anche prima della chiusura del conto corrente, per l'accertamento della nullità delle clausole contrattuali contra legem e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, indipendentemente dalla ripetizione delle somme illegittimamente addebitate, deve essere riconosciuto come interesse meritevole di tutela poiché esso si riferisce ad un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto (cfr. Cass.
Sez. 6, Ord. n. 21646/2018; Cass. Sez. 3, Sent. n. 798/2013; Cass. SSUU, n.
24418/2010). Ne consegue che l'assenza di prova della chiusura del rapporto preclude la possibilità di una condanna nei confronti della convenuta, non anche l'esame delle domande di accertamento.
2. Sull'onere della prova
Come è noto, l'onere della prova, nelle azioni proposte dal correntista nei confronti della banca – come nel caso in esame –, grava sul correntista attore, il quale è tenuto, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., a provare i fatti costitutivi del proprio diritto, in altri termini i fatti posti a fondamento del diritto che intende far valere: ciò avviene mediante la produzione di tutti i contratti in pagina 4 di 9 contestazione (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) nonché degli estratti conto completi relativi al rapporto contrattuale nella sua interezza, essendo essi indispensabili per la ricostruzione dell'andamento del rapporto nel corso del tempo e per ricalcolare correttamente il rapporto di dare-avere tra le parti. Ed invero, “alle controversie tra
e correntista, introdotte su domanda del secondo allo scopo di contestare il CP_2 saldo negativo per il cliente e di far rideterminare i movimenti ed il saldo finale del rapporto, alla luce della pretesa invalidità delle clausole contrattuali costituenti il regolamento pattizio e, così, ottenere la condanna della al pagamento delle CP_2 maggiori spettanze dell'attore, quest'ultimo è gravato del corrispondente onere probatorio, che attiene agli aspetti oggetto della contestazione” (Cass. 30822/2018); ciò significa che il correntista, il quale agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito ovvero per l'accertamento del saldo di conto corrente, è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute. Tale interpretazione corrisponde all'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità (ex multis, cfr. Cass. 7501/2012, Cass. 24948/2017, Cass. 29050/2019 e
Cass. 7895/2020), secondi cui il correntista è onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione/accertamento se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione ovvero di accertamento e che il cliente è tenuto a fornire la prova dei movimenti del conto, anche se il giudice può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni svolte dalla parte, con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio.
Sotto tale ultimo profilo, si osserva che “In tema di rapporti bancari, ai fini dell'accertamento del rapporto dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito,
a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti.” (Cass. ord. 38976/2021; nonché, da pagina 5 di 9 ultimo, Cass. ord. 22290 del 25.7.2023). Pertanto, è possibile affermare che la prova dei movimenti del conto può desumersi anche aliunde, avvalendosi eventualmente dell'opera di un consulente d'ufficio che ridetermini il saldo del conto in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio, a condizione però che questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete, che diano giustificazione con sufficiente grado di attendibilità e precisione del saldo maturato nei periodi non documentati dagli estratti conto del rapporto (cfr., sul punto, Trib. Roma 16092/23).
I principi in commento trovano applicazione anche al caso in esame, senza eccezioni di sorta.
Risultano in atti: - il contratto di apertura di conto corrente n. 2244498 del
20.10.2014; - documento dal titolo “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza ed i servizi connessi” datato 20.10.2024; - il contratto di apertura di credito di euro 26.000,00 del 24.2.2005; - documento di sintesi del 24.2.2005; - il contratto di apertura di credito di euro 26.000,00 del 21.10.2014; la richiesta di rimborso a mezzo raccomandata A/R del 4.12.2000; “estratti conto capitali e scalari relativi al rapporto di conto corrente compresi nell'intervallo di tempo tra il 28.2.1990
e il 31.12.2017” (secondo quanto indicato dal CTU pagg. 17-21 del primo elaborato peritale).
Ritiene il giudicante che la parte attrice non abbia adempiuto all'onere della prova su di lei gravante, in quanto la produzione degli estratti conto in atti risulta eccessivamente frammentaria, dunque tale da non consentire la ricostruzione dell'andamento del rapporto della sua interezza con le cd. scritture di raccordo.
Sul punto, occorre discostarsi dalle risultanze della CTU, le cui conclusioni non possono essere in questa sede condivise: ed invero, il consulente, nel riscontrare le osservazioni del CT di parte convenuta in sede di prima versione della perizia, ha affermato la possibilità di avvalersi degli importi di ricongiunzione, utilizzati “laddove mancassero estratti conto riferiti a mesi frammentari nel corso degli anni e non ad interi anni documentali e continuativi” (cfr. primo elaborato peritale, pag. 49), senza tuttavia fare un'analitica indicazione degli estratti conto effettivamente mancanti.
Colgono nel segno, sul punto, le osservazioni della parte convenuta, la quale ha correttamente evidenziato che, a fronte del periodo da analizzare pari a quasi 27 anni, dal 28.2.1990 al 31.12.2017, risultano mancanti gli estratti conto quasi di pagina 6 di 9 sette-otto mesi per ciascun anno solare, con la conseguenza per cui, oltre all'anno
1996, per il quale gli estratti mancano integralmente, non risulta possibile l'analitica ricostruzione di più della metà del rapporto. Utilizzare le scritture di raccordo, allora, nella situazione descritta, risulta impensabile, in quanto condurrebbe ad un risultato totalmente arbitrario, che non avrebbe nulla a che vedere con la realtà dei fatti e con l'accertamento della verità, cui il processo civile deve tendere, nonostante la – spesso - inevitabile divergenza tra realtà storica e realtà processuale.
D'altro canto – e ad abundantiam - l'inattendibilità dell'elaborato peritale si evince anche dalle conclusioni rassegnate in punto di esame dell'eccezione di prescrizione: il CTU sostiene che il primo atto rilevante ai fini dell'interruzione della prescrizione sia la raccomandata del 4.12.2000 e individua quest'ultima come dies a quo per il calcolo a ritroso della prescrizione, evidenziando che la mancanza dell'estratto conto capitale e scalare dei mesi di aprile, luglio e ottobre 1990 non consentirebbe l'esatto calcolo delle rimesse prescritte.
Al riguardo si rendono necessarie due osservazioni.
La prima: se, in precedenza, il CTU ha sostenuto l'utilizzabilità delle scritture di raccordo per la ricostruzione dell'andamento del rapporto di conto corrente nella sua interezza, ritenendo che gli estratti conto mancanti fossero, in realtà, di minima importanza, non si comprende, ora, come la mancanza degli estratti di soli tre mesi possa impedire il calcolo della prescrizione e la verifica della natura ripristinatoria ovvero solutoria delle rimesse;
delle due l'una: gli estratti conto sono completi (o, comunque, sufficientemente completi), e comunque tali da consentire la ricostruzione del rapporto a tutti i fini e per tutti i quesiti peritali, oppure non lo sono, non essendo comprensibile come il rapporto così ricostruito consenta la risposta ad alcuni quesiti soltanto.
La seconda: posto che l'atto di citazione è stato notificato in data 23.2.2018, non si comprende come il CTU non abbia, quantomeno in prima battuta, indicato come prescritte le rimesse eseguite nel periodo anteriore al decennio dalla notifica del predetto atto di citazione, come richiesto dal quesito integrativo, salvo poi verificare, solo in risposta alle osservazioni di parte, l'utilizzabilità come atto interruttivo della predetta raccomandata, per poi non compiere – nuovamente ed in maniera non comprensibile – il calcolo analitico delle rimesse con riferimento al periodo 2000-
pagina 7 di 9 2008, verosimilmente ed in tesi non prescritto, rispetto al quale qualsiasi calcolo, in assenza della quasi totalità degli estratti conto, rimarrebbe a livello di mera ipotesi ricostruttiva quantomeno in parte arbitraria.
In conclusione – e in adesione alla migliore giurisprudenza di merito già richiamata -
, “posto che i documenti versati in atti dall'attrice non sono suscettibili di fornire indicazioni certe e complete sulle movimentazioni ed annotazioni effettuate in conto corrente, come richiesto dalla più recente giurisprudenza della Cassazione al fine di una obiettiva valutazione della legittimità dei rapporti bancari esaminati;
che, in ogni caso, una ricostruzione del rapporto dare/avere tra le parti sufficientemente attendibile non può prescindere dall'analisi di dati contabili certi e completi, risultando altrimenti parziale ed approssimativa;
si deve concludere per il rigetto della domanda di accertamento formulata dalla (…), per non avere la correntista ottemperato l'onere probatorio posto a suo carico dall'art. 2697 c.c., mancando in atti adeguati supporti documentali, necessari a fornire in giudizio la prova delle proprie ragioni” (Trib. Roma
16092/23).
Dal mancato assolvimento dell'onere della prova ad opera di parte attrice consegue, allora, il rigetto della domanda e l'assorbimento di tutte le ulteriori questioni di merito.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, valori medi per i giudizi di cognizione innanzi al
Tribunale di valore indeterminabile complessità media – non essendo possibile individuare il valore della lite, neanche dalla domanda, tantomeno dalla CTU - , riconoscendo tutte le fasi. La liquidazione così espressa deve intendersi comprensiva anche della liquidazione delle spese di lite di cui alla sentenza parziale, nella quale la parte attrice parimenti è risultata soccombente;
deve ritenersi sufficiente una liquidazione unitaria, al fine di evitare ingiustificate duplicazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice;
pagina 8 di 9 - Condanna la parte attrice, alla rifusione, in favore della parte convenuta, delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in euro 10.860,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge se dovuti.
Così deciso in Campobasso, 1 febbraio 2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Carissimi
pagina 9 di 9