Versione
17 aprile 1977
17 aprile 1977
Art. 8.
L'ultimo comma dell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e' sostituito dal seguente:
"Alla dichiarazione delle persone fisiche devono essere allegati, a pena di inammissibilita' delle relative deduzioni e detrazioni, i documenti probatori degli oneri deducibili di cui all' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , in originale o in copia fotostatica, e le attestazioni di cui al terzo comma dell'articolo 15. Se i documenti probatori sono allegati in copia fotostatica, l'ufficio delle imposte puo' richiedere l'esibizione dell'originale o di copia autentica".
L'ultimo comma dell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e' sostituito dal seguente:
"Alla dichiarazione delle persone fisiche devono essere allegati, a pena di inammissibilita' delle relative deduzioni e detrazioni, i documenti probatori degli oneri deducibili di cui all' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , in originale o in copia fotostatica, e le attestazioni di cui al terzo comma dell'articolo 15. Se i documenti probatori sono allegati in copia fotostatica, l'ufficio delle imposte puo' richiedere l'esibizione dell'originale o di copia autentica".
Commentario • 1
- 1. Circolare del 25/06/1977 n. 75 - Min. Finanze - Imposte DiretteMin. Finanze · 25 giugno 1977 · 0.40241197
Com\'e\' noto, l\'art. 5 della L. 13 aprile 1977 n. 114, nel riformulare l\'art. 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, concernente gli oneri deducibili dal reddito complessivo, ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina di taluni di detti oneri. In particolare per quanto riguarda gli interessi passivi la lett. c) del nuovo art. 10 stabilisce che sono deducibili, sempre che risultino pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, soltanto gli interessi passivi dipendenti da prestiti o mutui agrari di ogni specie e quelli dipendenti da mutui garantiti da ipoteca su immobili, questi ultimi per un …
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Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/01/1988, n. 253Provvedimento: In tema di pensione d'Invalidità l'Onere della prova della sussistenza o dell'insussistenza del cosiddetto requisito reddituale, introdotto dall'art. 8 del d.l. 12 settembre 1983 n. 468 (convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983 n. 638) e costituente condizione di esigibilità della prestazione previdenziale, grava, rispettivamente, sull'assicurato o sull'i.N.P.S. secondo la regola generale dell'art. 2697 cod. civ.; ma, mentre l'istituto non può avvalersi che dei normali mezzi probatori (quali, in materia, la certificazione della amministrazione finanziaria o la testimonianza di un funzionario della medesima), l'assicurato può utilizzare anche in Sede giudiziaria la …Leggi di più...
- dichiarazione ex art. 24 della legge n. 114 del 1977·
- inps·
- mezzi probatori normali·
- requisito reddituale ex art. 8 del d.l. n. 468 del 1983·
- previdenza (assicurazioni sociali)·
- valore probatorio·
- pensioni invalidità, vecchiaia e superstiti·
- disponibilità da parte dell'istituto·
- utilizzabilità da parte dell'assicurato·
- onere probatorio relativo·
- di invalidità (in particolare)·
- incidenza