Art. 8.
L'ultimo comma dell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e' sostituito dal seguente:
"Alla dichiarazione delle persone fisiche devono essere allegati, a pena di inammissibilita' delle relative deduzioni e detrazioni, i documenti probatori degli oneri deducibili di cui all' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , in originale o in copia fotostatica, e le attestazioni di cui al terzo comma dell'articolo 15. Se i documenti probatori sono allegati in copia fotostatica, l'ufficio delle imposte puo' richiedere l'esibizione dell'originale o di copia autentica".
L'ultimo comma dell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e' sostituito dal seguente:
"Alla dichiarazione delle persone fisiche devono essere allegati, a pena di inammissibilita' delle relative deduzioni e detrazioni, i documenti probatori degli oneri deducibili di cui all' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , in originale o in copia fotostatica, e le attestazioni di cui al terzo comma dell'articolo 15. Se i documenti probatori sono allegati in copia fotostatica, l'ufficio delle imposte puo' richiedere l'esibizione dell'originale o di copia autentica".