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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/06/2025, n. 9513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9513 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE
in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n. 61246/2022 R.G. il 6.10.2022 e vertente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Alesii, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
e
, e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Trapanese, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 6.10.2022 la in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore e nella qualità di creditrice nei confronti del sig. Pt_2
in forza della sentenza n. 5433/2019, emessa dal Tribunale di Roma in data 4.6.2019,
[...]
della somma di € 128.727,80, chiedeva, in via principale, dichiararsi l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto pubblico del 11.12.2019 a rogito del notaio (Rep. n. 4346, Persona_1
Racc. n. 3965), con cui i sigg.ri e donavano ad entrambi i Parte_2 Parte_3 figli, e , la piena proprietà dell'appartamento sito in Salerno, alla Frazione Pt_5 Parte_4
S. Angelo di Ogliara, via dei Volpigni e la quota di ½ del locale deposito e dell'appezzamento di terreno agricolo ed in favore della sola sig.ra la piena proprietà dell'appartamento Parte_5
sub. 4 e della quota di ½ del locale deposito e dell'appezzamento di terreno agricolo e, in via subordinata, chiedeva dichiararsi la simulazione assoluta dell'atto dispositivo sopra menzionato;
si costituivano in giudizio tutti i convenuti che, nel contestare la domanda avversa, ne chiedevano l'integrale rigetto.
In corso di causa, concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con il deposito delle relative memorie e disattese le istanze istruttorie delle parti, venivano precisate le conclusioni all'udienza del 21.2.2025 (svoltasi in modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) e la causa, trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., a seguito dello scambio degli scritti conclusionali tra le parti, è stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.
Preliminarmente alla disamina del merito, si rileva la sostanziale estraneità della sig.ra alla pretesa creditoria della odierna attrice, con conseguente necessità di Parte_3
disamina della domanda proposta in riferimento alla sola quota oggetto di trasferimento di titolarità del sig. Parte_2
La domanda proposta nell'ambito del presente giudizio si atteggia quale azione revocatoria,
diretta alla declaratoria di inefficacia e inopponibilità dell'atto pubblico del 11.12.2019 a rogito del notaio (Rep. n. 4346, Racc. n. 3965), con cui i sigg.ri e Persona_1 Parte_2
donavano ai figli, e la piena proprietà Parte_3 Pt_5 Parte_4
dell'appartamento sito in Salerno, alla Frazione A. Angelo di Ogliara, via dei Volpigni e la quota di ½ del locale deposito e dell'appezzamento di terreno agricolo ed in favore della sola sig.ra la piena proprietà dell'appartamento sub. 4 e della quota di ½ del locale deposito Parte_5
e dell'appezzamento di terreno agricolo e, traendo spunto dalle vicende relative alla rilevante esposizione debitoria del donante, sig. nei confronti della odierna attrice, come Parte_2
riveniente dalla sentenza n. 5433/2019 emessa dal Tribunale di Roma in data 4.6.2019, si fonda sul presupposto dell'intento sostanzialmente fraudolento sotteso al trasferimento della proprietà degli immobili oggetto del presente giudizio, in considerazione della situazione di esposizione debitoria del disponente, della gratuità dell'atto e dell'intento di realizzarlo in frode ed in danno ai creditori, con la piena consapevolezza del donante in ordine alle conseguente pregiudizievoli derivanti dalla realizzazione di un atto di tal genere e contenuto.
Com'è noto, l'art. 2901 c.c. prevede un regime particolare per l'esperibilità dell'azione revocatoria, distinguendo fra atti a titolo oneroso e atti a titolo gratuito: in riferimento a questi ultimi, in caso di atto dispositivo posteriore all'insorgere del credito, l'azione revocatoria postula che il debitore fosse consapevole del pregiudizio che l'atto dispositivo recava alle ragioni del suo creditore, mentre “…non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia
conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, il quale ha comunque acquisito
un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e, quindi, ben può vedere il proprio interesse
posposto a quello del creditore…” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, n. 12045 del 17.5.2010).
E', in ogni caso, necessario il requisito dell'eventus damni, ossia del danno effettivo, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento dell'atto, che ricorre non soltanto quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nella riscossione del credito e può consistere in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore ma anche ad una variazione qualitativa dello stesso, che rende più difficile la soddisfazione del creditore stesso
(Cass. Civ. n. 2792/2002; Cass. Civ. n.4578/1998), conformemente all'insegnamento della S.C.
sul punto, a mente del quale “…in tema di azione revocatoria ordinaria, non è richiesta, la totale
compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un
atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo
in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (es., a seguito della dismissione di
beni) , ma anche in una modificazione qualitativa di esso (es., in caso di conversione del
patrimonio in beni facilmente occultabili o in una prestazione di "facere" infungibile… (cfr. Cass.
Civ. Sez. 3, n. 3470 del 15/02/2007).
In tale prospettiva, le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, sono rappresentate dalla scientia damni, ossia dalla necessaria e sufficiente consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, e dall'eventus damni, ossia dalla più difficile soddisfazione coattiva del credito in conseguenza dell'atto di disposizione, tutto ciò senza che assuma rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale (consilium fraudis), condizioni tutte presenti e documentalmente dimostrate nella fattispecie in esame.
Non può revocarsi in dubbio la concreta sussistenza dell'eventus damni, costituito dalla fuoriuscita dal patrimonio del donante delle porzioni immobiliari trasferite ai figli con la conseguenza che, successivamente alla stipula dell'atto di liberalità per cui è causa, la consistenza patrimoniale del debitore sia sensibilmente diminuita, in modo tale da rendere sicuramente più difficoltosa la possibilità di fruttuosa esazione del credito.
Com'è noto, l'eventus damni non deve essere inteso come effettivo e concreto pregiudizio, ma,
in accezione più ampia, lo stesso ricomprende anche il semplice pericolo di danno (cfr., ex
plurimis, Cass. 2.4.2004, n. 6511; Cass. 15.6.1995, n. 6777), riveniente anche da una variazione sia quantitativa che qualitativa del patrimonio del debitore, purché comporti una maggiore difficoltà od incertezza nella esazione coattiva del credito oppure ne comprometta la fruttuosità (cfr. Cass. 4.7.2006, n.15265, in motivazione;
Cass. 29.10.1999, n. 12144; Cass.
8.7.1998, n. 6676, Cass. 6.5.1998, n. 4578).
In questa prospettiva, l'onere probatorio del creditore che agisce in revocatoria si restringe alla dimostrazione della variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore senza estendersi a quella dell'entità e natura del patrimonio stesso dopo l'atto di disposizione, non trovandosi il creditore nelle condizioni di valutarne compiutamente le caratteristiche;
la prova è
libera e può essere fornita con ogni mezzo, non escluse le presunzioni, mentre grava a carico del debitore che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria l'onere di dimostrare provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (cfr. Cass. 6.5.1998,
n. 4578); alcuna dimostrazione della capienza del residuo patrimonio, successivamente al compimento dell'atto dispositivo per cui è causa, è stata fornita dai convenuti nell'ambito del presente giudizio. Si osserva ancora che la natura litigiosa del credito non costituisce ostacolo alla esperibilità del rimedio di cui all'art. 2901 c.c. in quanto, per orientamento giurisprudenziale del tutto costante,
non è necessario, in tale ottica, che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile,
bastando una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (cfr. ex plurimis, Cass. Civ. Sez. 2 n.
20002 del 18.7.2008; Cass. Civ. Sez. 2 n. 12235 del 6.6.2011, ed ancora, chiaramente sul punto, Cass. Civ. Sez. 3, n. 5359 del 05/03/2009, secondo cui “...l'azione revocatoria può essere
proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, ma in coerenza con la sua
funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle
ragioni creditizie, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito...”; ed infine “...l'art. 2901
cod. civ. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con
conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Ne consegue che
anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si
tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si
tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita
all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal
debitore...” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3 n. 1893 del 9.2.2012), si osserva ancora che l'insegnamento della S.C. “…ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con
conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il
credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un
credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di
credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita
all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal
debitore…” (cfr. Cass. Civ., Sez.
3. n. 5619 del 22.3.2016).
Si rileva che, nella fattispecie in esame, le ragioni creditorie vantate dall'attrice integrano una più che fondata e legittima aspettativa, essendo state recepite e confermate nella sentenza n.
5433/2019, emessa dal Tribunale di Roma in data 4.6.2019.
Sotto il profilo della scientia damni, risulta documentalmente comprovato che il donante/debitore, sig. al momento della stipula della donazione del Parte_2 11.12.2019, fosse perfettamente edotto della sussistenza della pretesa creditoria della sua avente causa e dalla conseguente esposizione debitoria nei confronti della predetta, in ragione della pregressa pubblicazione della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti appena pochi mesi prima, ovvero in data 4.6.2019, della stipula dell'atto dispositivo oggetto del presente giudizio;
nella totale irrilevanza delle personali ipotesi o convinzioni del donante circa l'insussistenza del credito della odierna attrice, si rileva che risulta comprovata per tabulas la
scientia fraudis dell'odierno convenuto il quale, a distanza di cinque mesi dalla pubblicazione della menzionata sentenza di condanna, si affrettava a donare ai propri figli le sue quote di proprietà degli immobili sopra descritti, con la piena ed indiscutibile consapevolezza di ledere le ragioni dei creditori attraverso la fuoriuscita dal suo patrimonio della proprietà dei cespiti oggetto di causa;
non è necessario, infine, che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, in considerazione della natura gratuita dell'atto dispositivo per cui è causa.
Risultano, pertanto, compiutamente integrati tutti i presupposti necessari all'accoglimento della domanda revocatoria formulata dalla odierna attrice, accoglimento nel quale resta assorbita la disamina della subordinata domanda di simulazione assoluta dell'atto dispositivo impugnato.
Deve, pertanto, in accoglimento della domanda principale, essere dichiarata l'inefficacia, nei confronti della ed in riferimento alla sola quota di comproprietà Parte_1
del sig. dell'atto pubblico del 11.12.2019 a rogito del notaio Parte_2 Persona_1
(Rep. n. 4346, Racc. n. 3965), con cui i sigg.ri e donavano Parte_2 Parte_3
ai figli, e la piena proprietà dell'appartamento sito in Salerno, alla Pt_5 Parte_4
Frazione S. Angelo di Ogliara, via dei Volpigni, censito in Catasto Fabbricati del Comune di
Salerno al foglio 13, part. 721, sub. 4, la quota di ½ del locale deposito (censito in Catasto
Fabbricati del Comune di Salerno al foglio 13, part. 721, sub. 2) e la quota di ½
dell'appezzamento di terreno agricolo (censito in Catasto Terreni del Comune di Salerno al foglio
13) ed in favore della sola sig.ra la piena proprietà dell'appartamento sito in Parte_5
Salerno, alla Frazione S. Angelo di Ogliara, via dei Volpigni, censito in Catasto Fabbricati del
Comune di Salerno al foglio 13, part. 721, sub. 3, la quota di ½ del locale deposito (censito in
Catasto Fabbricati del Comune di Salerno al foglio 13, part. 721, sub. 2) e la quota di ½ dell'appezzamento di terreno agricolo (censito in Catasto Terreni del Comune di Salerno al foglio
13), con ordine al competente Conservatore dei RR.II. di provvedere all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2655, comma 1, c.c.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, seguono la soccombenza e sono poste a carico dei convenuti, sig.ri e le Pt_2 Pt_4 Parte_5
spese di giudizio restano integralmente compensate nei confronti della sig.ra , Parte_3
convenuta nel presente giudizio in quanto parte del contratto impugnato, ma soggetto estraneo alle pretese creditorie della società attrice.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione
[...]
notificato in data 6.10.2022 nei confronti di , Parte_2 Parte_3
e ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così Parte_4 Parte_5
provvede:
- in accoglimento della domanda, dichiara l'inefficacia, nei confronti della Parte_1
ed in riferimento alla sola quota del sig. dell'atto pubblico del
[...] Parte_2
11.12.2019 a rogito del notaio (Rep. n. 4346, Racc. n. 3965), con cui i sigg.ri Persona_1
e donavano ai figli, e la piena Parte_2 Parte_3 Pt_5 Parte_4
proprietà dell'appartamento sito in Salerno, alla Frazione S. Angelo di Ogliara, via dei Volpigni,
censito in Catasto Fabbricati del Comune di Salerno al foglio 13, part. 721, sub. 4, la quota di ½
del locale deposito (censito in Catasto Fabbricati del Comune di Salerno al foglio 13, part. 721,
sub. 2) e la quota di ½ dell'appezzamento di terreno agricolo (censito in Catasto Terreni del
Comune di Salerno al foglio 13) ed in favore della sola sig.ra la piena proprietà Parte_5
dell'appartamento sito in Salerno, alla Frazione S. Angelo di Ogliara, via dei Volpigni, censito in
Catasto Fabbricati del Comune di Salerno al foglio 13, part. 721, sub. 3, la quota di ½ del locale deposito (censito in Catasto Fabbricati del Comune di Salerno al foglio 13, part. 721, sub. 2) e la quota di ½ dell'appezzamento di terreno agricolo (censito in Catasto Terreni del Comune di
Salerno al foglio 13);--- - ordina al competente Conservatore dei RR.II. di provvedere all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2655, comma 1, c.c.;---
- condanna i convenuti, sigg.ri e al pagamento delle spese di Pt_2 Pt_4 Parte_5
giudizio, che liquida in complessivi € 5.431,00 in favore di controparte, oltre spese generali, IVA
e CPA, come per legge;
---
- compensa tra le parti le restanti spese.---
Roma, 19.6.2025
Il Giudice
dr.ssa Andreina Gagliardi