Versione
27 marzo 1963
27 marzo 1963
Art. 42.
Il vicebrigadiere che al termine della ferma volontaria contrae la rafferma ha, Diritto ad mi premio, secondo le disposizioni del vigente regolamento per il Corpo.
Il vicebrigadiere che al termine della ferma volontaria contrae la rafferma ha, Diritto ad mi premio, secondo le disposizioni del vigente regolamento per il Corpo.