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Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/07/2024, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
All'udienza del 4.7.2024, all'esito della camera di consiglio, come da separato dispositivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. RG. 372/2023
promossa
da - appellante – Parte_1
Avv. Assunta Catapano
Contro
- appellato - CP_1
Avv.ti Silvano Imbriaci e Paola Forgione
- appellata – Controparte_2
Avv. Antonella Fidelio
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 443/2023 del Tribunale di Firenze giudice del lavoro, pubblicata il 18.05.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 18.5.2023 il Tribunale di Firenze ha respinto il ricorso con cui aveva chiesto, in confronto dell' e di Parte_1 CP_1 [...]
l'accertamento dell'avvenuta estinzione per Controparte_2 prescrizione di crediti dell'ente previdenziale portati in tredici titoli esattoriali (due cartelle e undici avvisi di addebito), dei quali l'agente della riscossione aveva rivendicato il pagamento con una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, notificata alla parte privata il 5.9.2022.
2. In ricorso aveva sostenuto di non avere mai ricevuto la notifica Pt_1 delle cartelle e degli avvisi di addebito e comunque non esserle stato mai notificato alcun atto interruttivo della prescrizione successivo alle date delle presunte notifiche dei titoli stessi, come indicate nella diffida
5.9.2022.
3. Costituitisi per resistere i convenuti, il Tribunale ha ritenuto l'azione proposta da ammissibile (in quanto azione di accertamento Pt_1 negativo, come tale non soggetta a decadenza), ma nel merito infondata, in quanto i convenuti avrebbero dato prova della regolare notifica sia dei titoli, sia di successivi atti interruttivi, tali da impedire, per tutti i crediti oggetto di causa, il compimento della prescrizione.
4. Con ricorso depositato il 19.6.2023 la parte privata soccombente impugna la decisione davanti a questa Corte e ne chiede la riforma, assumendo che il Tribunale abbia erroneamente omesso di applicare la disposizione del comma 222 dell'art. 1 della L. 197/2022, secondo cui:
“Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo
e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali…”.
5. Secondo la prospettazione dell'appellante, infatti, il primo giudice, in applicazione di tale disposizione, avrebbe dovuto ritenere l'avvenuto sgravio ex lege di tutti i crediti portati in nove dei tredici titoli oggetto del presente giudizio e dichiarare, quindi, cessata la materia del contendere in relazione a tali crediti.
6. Si sono costituiti entrambi gli appellati. ha dato atto dello sgravio, CP_3 che sarebbe tuttavia divenuto “efficace e operativo” (così la memoria di costituzione dell'esattore) dopo la decisione di primo grado, così che la
2 fattispecie estintiva non avrebbe potuto essere rilevata dal Tribunale.
L'agente della riscossione ha eccepito il difetto di interesse di d Pt_1 agire e assunto che l'appellante abbia introdotto il presente giudizio colpevolmente, in quanto, al momento del deposito dell'appello, sarebbe stata a conoscenza dell'intervenuto sgravio, come sarebbe stato dimostrato dall'istanza di definizione agevolata, da lei presentata il
26.6.2023, che avrebbe fatto riferimento ai soli quattro titoli opposti non oggetto di sgravio.
7. L'esattore ha concluso quindi in tesi per l'inammissibilità dell'appello per difetto di interesse, nel merito per il suo rigetto. Ha chiesto inoltre la condanna della parte privata al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
8. Si è costituito anche l' per resistere, argomentando la novità delle CP_1 deduzioni svolte dall'appellante, che in primo grado non avrebbe mai prospettato la doverosità dello sgravio. Si è comunque associato alle difese di in ordine al difetto di interesse ad agire della controparte CP_3
e ribadito le proprie difese di primo grado. Ha concluso per il rigetto del gravame.
9. Così riassunta la presente vicenda processuale, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile.
10. E' infatti pacifico che i crediti portati in nove dei tredici titoli oggetto del giudizio di primo grado (come indicati negli atti di e di CP_3 Pt_1 siano stati sgravati in applicazione della previsione dell'art. 1 comma 222 della L. 197/2022, che merita qui riportare per intero: “Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
3 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da
184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 settembre 2023,
l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi princìpi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento”.
11. D'altra parte ai fini del decidere non può trascurarsi come nel corso del giudizio di primo grado, neppure nelle note di trattazione scritta, risalenti (per tutte le parti) al maggio del 2023, esse avessero fatto il minimo riferimento allo sgravio e all'esistenza nella specie dei relativi presupposti fattuali, rappresentati, secondo la disposizione sopra richiamata, dall'entità delle singole partite creditorie e dalle date della relativa trasmissione all'agente della riscossione (non è irrilevante peraltro sul punto rammentare come la legge prevedesse per l'esattore un termine dilatorio, per trasmettere agli enti creditori l'elenco delle partite annullate fino al 30.9.2023, data ben successiva alla pubblicazione della sentenza del Tribunale).
12. Ne deriva, ad avviso della Corte, che non erano mai stati acquisiti
4 al giudizio gli elementi di fatto necessari che avrebbero consentito al
Tribunale di indagare l'applicabilità della norma relativa allo sgravio, così che il giudice non aveva alcun motivo di ritenere rilevante, nel caso sottoposto al suo esame, una tale questione, mai posta da alcuno. Già per questa ragione la sentenza non merita la censura che le muove l'appellante.
13. Ma nella specie vi è di più. Infatti, dato che la norma citata prevedeva l'annullamento automatico, al 30.4.2023, delle quote creditorie fino a 1.000 euro, la parte privata era senz'altro onerata di verificare se avesse adempiuto spontaneamente all'obbligo di provvedere allo CP_3 sgravio prima di introdurre il presente giudizio. Né certo ostava a una simile verifica una qualche urgenza dato che, pubblicata la sentenza il
18.5.2023, il ricorso in appello è stato depositato il 19.6.2023, pur essendo la stessa appellante a riferire non esserle mai stata notificata la decisione del Tribunale. Invece non vi è nell'appello il minimo riferimento all'esito negativo di una simile verifica, all'avvenuto accertamento cioè che, almeno fino alla data di deposito dell'impugnazione, l'esattore non avesse in effetti provveduto allo sgravio cui era tenuto, né, a fortiori, vi è traccia di una specifica diffida, rivolta ad a provvedervi. Il che già CP_3 basterebbe a far ritenere il difetto di interesse ad agire della parte, dato che presupposto indispensabile di qualunque azione giudiziaria è
l'esistenza di una controversia, che nella specie avrebbe dovuto riguardare i presupposti e comunque l'effettività dello sgravio, a fronte di un eventuale diniego o anche solo all'inerzia dell'esattore, di cui invece l'appellante non dice affatto.
14. E anzi deve senz'altro escludersi che un diniego o una qualche inerzia vi sia stata: se infatti, come si è detto, non vi è, tra i documenti in atti, un'istanza di sgravio, risulta invece dal doc. 4 di come CP_3 abbia presentato il 26.6.2023 istanza di definizione agevolata Pt_1 cosiddetta Rottamazione quater, indicando tra i crediti oggetto
5 dell'istanza unicamente quelli portati nei quattro titoli dedotti nel primo grado del presente giudizio e non oggetto di sgravio. E' allora di una certa evidenza che pochi giorni dopo il deposito del ricorso in appello la parte privata fosse ben consapevole che le uniche somme ancora pretese dalle controparti fossero quello indicate in quei quattro titoli.
15. Deve quindi escludersi che, al momento dell'introduzione del presente giudizio, avesse un qualche interesse a impugnare la Pt_1 decisione di primo grado, dato che ella aveva già ottenuto in via amministrativa l'utilità che invece ha domandato alla Corte. Circostanza questa che, alla data di deposito dell'appello, poteva conoscere con una diligenza ordinaria e che anzi verosimilmente conosceva, avendo depositato solo pochi giorni dopo un'istanza di definizione agevolata riferita ai solo crediti non sgravati.
16. Il giudizio deve quindi concludersi con una pronuncia di rito di inammissibilità dell'appello.
17. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, quanto alla posizione di con distrazione in favore del CP_3 difensore. Non vi sono invece i presupposti per la condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., richiesta dall'agente della riscossione, non avendo questi neppure allegato un qualche danno ulteriore, provocatogli dall'azione giudiziaria della parte privata, diverso da quello rappresentato dalle spese sostenute per il giudizio, quest'ultimo destinato a essere eliso dalla condanna ex art. 91 c.p.c.
18. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, dichiara inammissibile l'appello per difetto di interesse a impugnare in capo all'appellante e la condanna al pagamento delle spese del grado, che liquida in € 1.984,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge per ciascuno degli appellati, con distrazione in favore del difensore quanto alla posizione di CP_3
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 4.7.2024
Il Presidente dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
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