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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/09/2025, n. 3553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3553 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 08/09/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 16169/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:37 sono presenti l'avv. PULEO DOMENICO in sostituzione degli avv.ti CORDOVA SILVIA e SCOTTO DI TELLA RAOUL per parte ricorrente nonché l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15:12 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16169 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con gli avv.ti CORDOVA SILVIA e SCOTTO Parte_1
DI TELLA RAOUL
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente -
Oggetto: ripetizione dell'indebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 08/09/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 08/11/2024 la parte ricorrente in epigrafe premettendo che con lettera del 30.09.2024 l' le comunicava di averle CP_2
erogato una prestazione di invalidità non spettante per aver “rideterminato il trattamento al minimo e l'incremento ex legge 197/2022” e chiedeva la restituzione di euro 885,27 pagate in eccesso per il periodo gennaio 2022-
2 luglio 2024, sulla pensione cat. SO 003-55002010134, deducendo l'illegittimità del provvedimento sulla scorta del disposto dell'art. 13 della legge 412/1991, in ragione della natura pensionistica della prestazione goduta, conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: “ CP_2
Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa accogliere il presente ricorso, e per l'effetto: 1) accertare e dichiarare, per le motivazioni sopra esposte, non dovuto l'indebito contestato stante l'intervenuta decadenza;
2) Condannare, l' alla restituzione di quanto eventualmente CP_2
trattenuto per gli indebiti impugnati con il presente giudizio”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, difendendo la legittimità dell'operato dell' , sia sula CP_1
corretta applicazione della L. 412/1991 che del D.L.145/2023; contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è infondato.
Posta la natura pensionistica della prestazione goduta dalla ricorrente
(pensione cat. SO) l'azione di ripetizione dell'indebito da parte dell'ente erogatore è subordinata alle leggi dettate in tale materia: L. 88/1989 art. 52
(Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonche' la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile
1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme
3 corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave);
e L. 412/1991 art. 13 (Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. (3)
2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali CP_2
dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza).
2-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell' CP_2
motivata da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell' Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica.
Va quindi osservato che la rideterminazione della prestazione è avvenuta in seguito alla dichiarazione dei redditi percepiti dalla ricorrente nell'anno
2021, conosciuti dall' nell'anno successivo all'atto della CP_1
dichiarazione reddituale presentata all'Amministrazione finanziaria.
4 Sul punto dei termini decadenziali della citata L. 412/1991 art. 13 comma
2° (come già ampliati dal prefato decreto interministeriale) è intervenuto il
DL 145 del 18 ottobre 2023 del convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191 ove, all'art. 2 è sancito che: “Il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2021, nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma
10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2020, è avviato entro il 31 dicembre 2024”.
Come già più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, in tema di recupero delle prestazioni indebite in materia pensionistica, posto il diritto/dovere dell'Ente erogatore alla ripetizione, poca rilevanza assume la buona fede dell'accipiens, dovendosi valorizzare viceversa la tempestività dell'azione.
Il ricorso non può quindi essere accolto.
Spese di lite compensate, giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. C.p.c. in atti.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 08/09/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
5
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 08/09/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 16169/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:37 sono presenti l'avv. PULEO DOMENICO in sostituzione degli avv.ti CORDOVA SILVIA e SCOTTO DI TELLA RAOUL per parte ricorrente nonché l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15:12 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16169 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con gli avv.ti CORDOVA SILVIA e SCOTTO Parte_1
DI TELLA RAOUL
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente -
Oggetto: ripetizione dell'indebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 08/09/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 08/11/2024 la parte ricorrente in epigrafe premettendo che con lettera del 30.09.2024 l' le comunicava di averle CP_2
erogato una prestazione di invalidità non spettante per aver “rideterminato il trattamento al minimo e l'incremento ex legge 197/2022” e chiedeva la restituzione di euro 885,27 pagate in eccesso per il periodo gennaio 2022-
2 luglio 2024, sulla pensione cat. SO 003-55002010134, deducendo l'illegittimità del provvedimento sulla scorta del disposto dell'art. 13 della legge 412/1991, in ragione della natura pensionistica della prestazione goduta, conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: “ CP_2
Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa accogliere il presente ricorso, e per l'effetto: 1) accertare e dichiarare, per le motivazioni sopra esposte, non dovuto l'indebito contestato stante l'intervenuta decadenza;
2) Condannare, l' alla restituzione di quanto eventualmente CP_2
trattenuto per gli indebiti impugnati con il presente giudizio”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, difendendo la legittimità dell'operato dell' , sia sula CP_1
corretta applicazione della L. 412/1991 che del D.L.145/2023; contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è infondato.
Posta la natura pensionistica della prestazione goduta dalla ricorrente
(pensione cat. SO) l'azione di ripetizione dell'indebito da parte dell'ente erogatore è subordinata alle leggi dettate in tale materia: L. 88/1989 art. 52
(Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonche' la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile
1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme
3 corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave);
e L. 412/1991 art. 13 (Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. (3)
2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali CP_2
dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza).
2-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell' CP_2
motivata da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell' Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica.
Va quindi osservato che la rideterminazione della prestazione è avvenuta in seguito alla dichiarazione dei redditi percepiti dalla ricorrente nell'anno
2021, conosciuti dall' nell'anno successivo all'atto della CP_1
dichiarazione reddituale presentata all'Amministrazione finanziaria.
4 Sul punto dei termini decadenziali della citata L. 412/1991 art. 13 comma
2° (come già ampliati dal prefato decreto interministeriale) è intervenuto il
DL 145 del 18 ottobre 2023 del convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191 ove, all'art. 2 è sancito che: “Il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2021, nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma
10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2020, è avviato entro il 31 dicembre 2024”.
Come già più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, in tema di recupero delle prestazioni indebite in materia pensionistica, posto il diritto/dovere dell'Ente erogatore alla ripetizione, poca rilevanza assume la buona fede dell'accipiens, dovendosi valorizzare viceversa la tempestività dell'azione.
Il ricorso non può quindi essere accolto.
Spese di lite compensate, giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. C.p.c. in atti.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 08/09/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
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