Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 31/12/2025, n. 24154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24154 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24154/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06054/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6054 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daria Sciarra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del 29.1.2025, notificato all’odierno ricorrente brevi manu in data 12 marzo 2025, emesso dalla Commissione Centrale ex art. 10 e 13 quater L. 15 marzo 1991 n°82.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 il dott. CO ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preso atto che il difensore del ricorrente, in data 5 dicembre 2025, riferisce che, con nota del 23 luglio 2025, il Ministero dell’Interno, esercitando i propri poteri di autotutela ai sensi della normativa vigente, con delibera adottata in data 2 luglio 2025, ha disposto l’annullamento della deliberazione impugnata in questa sede;
ritenuto che, con detta nota, depositata in atti, il Ministero ha comunicato di aver annullato la deliberazione gravata nella parte relativa alla mancata concessione della capitalizzazione al ricorrente;
considerato che, contestualmente, l’Amministrazione ha deliberato di procedere in favore del collaboratore all’erogazione della capitalizzazione delle misure di assistenza;
rilevato che l’annullamento parziale in autotutela del provvedimento impugnato determina l’improcedibilità del ricorso;
visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
ritenuto di dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla sua decisione e di poter pertanto compensare le spese di lite, in ragione dell’evoluzione processuale e della conseguente definizione in rito del presente contenzioso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela
dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere
all'oscuramento delle generalità,
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN DO, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
CO ER, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO ER | AN DO |
IL SEGRETARIO