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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 08/11/2025, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese all'udienza del 29.10.2025 a seguito di assunzione in decisione ex art. 281 sexies comma 3° c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3605/2024 di R.G., promossa da: sito in IG (PV), via Angelo Parte_1
Lombardini n. 7/A (C.F.: ), in persona del suo Amministratore P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi De Rosa,
- attore in opposizione - contro
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Romagnoli e Gianfrancesco Esposito,
- convenuta in opposizione -
Conclusioni
Per l'opponente:
«I. In via preliminare, (…); II. (…); III. Dichiarare la carenza di legittimazione attiva della e di legittimazione passiva del Parte_2 di IG (PV), nella procedura Parte_1 monitoria R.G.N. 2577/24, proposta da innanzi al Parte_2
Tribunale Civile di Pavia, nei confronti dell'anzidetto Condominio, con riferimento alla domanda ingiuntiva di pagamento in essa proposta;
IV. Dichiarare la carenza di interesse ad agire, di cui all'art. 100 c.p.c., della Parte_2 nella procedura monitoria R.G.N. 2577/24, proposta dalla predetta compagnia assicurativa, innanzi al Tribunale Civile di Pavia, nei confronti del
[...] di IG (PV), con riferimento alla domanda Parte_1 ingiuntiva di pagamento in essa proposta;
V. Dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del ricorso monitorio R.G.N. 2577/24 - nonché della domanda ingiuntiva di pagamento con esso proposta - incardinato da Parte_2 innanzi al Tribunale Civile di Pavia, nei confronti del
[...] [...]
[...
[...] di IG (PV), per tutti i motivi indicati nel ricorso Parte_1 introduttivo del giudizio di opposizione, ivi compresa l'insussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito preteso, previsti dall'art. 633 c.p.c.; VI. Dichiarare l'insussistenza di un interesse qualificato - nonché di ogni diritto - della ad ottenere, nei confronti del Parte_2 [...] di IG (PV), un titolo giudiziale autonomo per lo Parte_1 stesso diritto di credito a lei riconosciuto dalla sentenza n. 3268/23 della Corte d'Appello Civile di Milano, nei confronti di Controparte_2
e VII. Dichiarare la
[...] Controparte_3 sussistenza di una legittima causa e/o causa solvendi - sia attualmente, sia al momento della sua esecuzione, sia medio tempore - con riferimento al pagamento di € 76.653,58, effettuato spontaneamente da Controparte_1
a favore del IG, in esecuzione Controparte_4 della sentenza di primo grado n. 685/21 emessa dal Tribunale di Pavia, all'esito del proc. R.G.N. 7248/17; VIII. Dichiarare legittima, secondo diritto e non indebita, la percezione, da parte del di IG (PV), Parte_1 della somma pari ad € 76.653,58, corrisposta spontaneamente, a suo favore, da in esecuzione della sentenza di primo grado n. Parte_2
685/21 emessa dal Tribunale di Pavia all'esito del proc. R.G.N. 7248/17, di cui è menzione nel ricorso monitorio R.G.N. 2577/24, proposto dalla predetta compagnia assicurativa, nei confronti dell'opponente, innanzi al Tribunale di Lodi, nonché nel pedissequo impugnato decreto ingiuntivo n. 1304/24; IX. Dichiarare l'infondatezza, in fatto e in diritto, nonché sotto il profilo probatorio, del ricorso monitorio R.G.N. 2577/24 - nonché della domanda di pagamento con esso proposta - incardinato da innanzi al Tribunale Civile di Pavia, nei confronti Parte_2 del di IG (PV); X. Dichiarare Parte_1
l'inesistenza del credito e/o del diritto di credito, vantati dall'opposta
[...] nei confronti del Parte_2 Controparte_5
(PV), nell'impugnato decreto ingiuntivo n. 1304/24, emesso, all'esito della
[...] procedura monitoria R.G.N. 2577/24, dal Tribunale Civile di Pavia, in persona del Dott. G. Rocchetti, il 30.07.2024, pubblicato in pari data;
XI. Dichiarare la riva di qualunque titolo e di qualunque diritto che Parte_2 le consenta di chiedere al di IG Parte_1
(PV) la restituzione della somma a lui spontaneamente corrisposta, in esecuzione della sentenza di primo grado n. 685/21, emessa dal Tribunale Civile di Pavia all'esito del procedimento R.G.N. 7248/17; XII. Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente di IG (PV), a Parte_1 favore dell'opposta per le causali indicate nel ricorso Parte_2 per decreto ingiuntivo R.G.N. 2577/24, da essa incardinato, nei confronti del Condominio stesso, innanzi al Tribunale Civile di Pavia, nonché nel pedissequo impugnato decreto ingiuntivo n. 1304/24, da quest'ultimo emesso e pubblicato il 30.07.2024; XIII. Dichiarare nullo e/o annullare e, in ogni caso, revocare l'impugnato decreto ingiuntivo n. 1304/24, emesso, all'esito della procedura
2 monitoria R.G.N. 2577/24, dal Tribunale Civile di Pavia, in persona del Dott. G. Rocchetti, il 30.07.2024 e pubblicato in pari data;
XIV. Condannare
[...] in persona del legale rapp.te, in forza del principio della Parte_2 soccombenza processuale, ex art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese di lite del presente procedimento, ivi compresa la fase dell'inibitoria, oltre spese forfetarie al 15% ex art. 2 D.M. 55/2014 ss.mm.ii. (D.M. 37/2018, D.M. 147/2022) e oneri accessori».
Per l'opposta:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare l'opposizione proposta da perché infondata in fatto ed in diritto e per Parte_1
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1304/2024 reso dal Tribunale di Pavia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari».
Sintesi dei precedenti in fatto e processuali
1. - La controversia trae origine dal giudizio R.G. 7248/2017 dinanzi al Tribunale di Pavia, promosso dal di Parte_1
IG (PV) nei confronti di Controparte_2
(committente), (appaltatrice, poi fallita) e nei Controparte_6 confronti di ed quali eredi del Controparte_3 CP_7 direttore dei lavori Arch. per gravi difetti ex art. Controparte_8
1669 c.c.
Nel relativo giudizio, i convenuti avevano chiesto ed ottenuto la chiamata in causa di con la quale Controparte_1 Controparte_2 aveva stipulato una polizza postuma decennale per i danni all'edificio e un'assicurazione professionale. La terza chiamata si Controparte_8 era costituita eccependo, in via preliminare, l'inoperatività delle relative polizze. Con sentenza n. 685/2021 pubblicata il 19.5.2021, il Tribunale di Pavia condannava e la sig.ra al pagamento, Controparte_2 CP_3 in favore del a vario titolo, delle somme ivi dettagliate. Inoltre, Parte_1 condannava a “… tenere indenni Controparte_1 Controparte_2
e nella sua predetta qualità, da tutto
[...] Controparte_3 quanto tenute a pagare a favore del in ragione del Parte_1 presente giudizio, al netto dello scoperto pattuito del 20% con minimo di € 10.000,00, nei confronti di sugli importi Controparte_2 liquidati”.
In esecuzione della suddetta statuizione di condanna,
[...] provvedeva direttamente a pagare € 76.653,58 al Condominio CP_1
(sorte capitale) e € 23.856,78 al difensore di parte attrice (spese di lite distratte).
Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello, Controparte_1 insistendo, in via preliminare, per la declaratoria che “… nulla è dovuto da in favore di e/o Pt_2 Controparte_3 CP_2 Controparte_2
3 attesa l'inoperatività delle garanzie assicurative per i motivi tutti dedotti e pertanto respingere le domande di garanzia formulate da e/o Controparte_3 in primo grado”. Controparte_2
Con sentenza n. 3268/2023 del 20.11.2023 la Corte d'Appello di Milano accoglieva il gravame dichiarando l'inoperatività delle polizze in questione, così statuendo: “condanna nonché Controparte_3 [...]
a restituire quanto pagato a (si tratta di un evidente refuso di Controparte_2 battitura, dovendosi leggere la preposizione “da”) Controparte_1 in dipendenza della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado”.
Tale decisione – si premette sin d'ora – era oggetto di ricorso in Cassazione, ed il relativo giudizio, che si svolgeva parallelamente al presente, si concludeva con la sua conferma (sentenza in data 28.1.2025).
2. - a seguito della citata sentenza della Controparte_1
Corte di Appello, si risolveva a chiedere all'intestato Tribunale, nei confronti del convenuto decreto ingiuntivo per € 76.653,58 oltre interessi, Parte_1 per la ripetizione delle somme pagate in ottemperanza della sentenza di primo grado. Veniva quindi emesso il decreto n. 1304/2024 del 30.07.2024, dotato di provvisoria esecutività.
3. - Il Condominio proponeva opposizione ex art. 645 c.p.c., resistendo sulla base di svariati motivi, e si costituiva Controparte_1 insistendo per la conferma dell'opposto decreto. Con ordinanza del 13.11.2024, era sospesa l'efficacia esecutiva. Il G.U. formulava una proposta conciliativa che non veniva accolta, e, all'esito dello scambio di memorie ex art. 171-ter c.p.c., la causa veniva rinviata per l'assunzione in decisione ex art. 281 quinquies comma 1° all'udienza dell'11.11.2025. Questo giudice, frattanto subentrato nell'assegnazione del procedimento, fissava quindi alla data del 29.10.2025 l'udienza per la precisazione delle conclusioni e l'assunzione in decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.
Motivi della decisione
4. – Si deve premettere che “incorre nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che, accogliendo l'appello avverso sentenza provvisoriamente esecutiva, ometta di ordinare la restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata, pur essendo stata ritualmente introdotta con l'atto di impugnazione la relativa domanda restitutoria, non potendosi utilizzare la riforma della pronuncia di primo grado, agli effetti di quanto previsto dall'art. 474 c.p.c., nonché dall'art. 389 c.p.c. per le domande conseguenti alla cassazione, come condanna implicita” (Cass. n. 8639/2016).
Il giudice d'appello deve pronunciarsi sulla domanda di restituzione delle somme pagate in forza della sentenza di primo grado se, ed in quanto, vi sia una domanda. Esso, quindi, commette violazione dell'art. 112 c.p.c. tanto nel
4 caso in cui si pronunci in assenza di una specifica domanda in tal senso quanto nel caso (inverso) che ometta di pronunciarsi in presenza di essa.
Nel caso di specie, la domanda era stata formulata, e, dalla lettura delle conclusioni rassegnate sul punto (“condannare gli appellati alla ripetizione delle somme versate da in esecuzione della sentenza di primo grado”), deve Pt_2 ritenersi che questa fosse stata rivolta anche agli odierni opponenti.
E' un dato di fatto che la sentenza di appello di cui trattasi ha, tuttavia, limitato la pronuncia di condanna nei confronti dei soli e CP_3 [...]
senza che dalla motivazione possa comprendersi le ragioni di CP_2 tale scelta.
Nella parte motiva della sentenza si riporta il fatto che il pagamento oggetto della domanda di ripetizione era stato effettivamente effettuato al ed all'Avv. De Rosa, sicché deve concludersi che la Corte di Parte_1
Appello, pur a conoscenza di tale fatto, abbia ritenuto di condannare non loro, bensì i soli e CP_3 Controparte_2
La Corte stessa, chiamata ad esprimersi sul punto in sede di correzione di errore materiale (ove si chiedeva l'estensione della condanna agli “accipiens”), ha respinto la relativa istanza con la motivazione che “la pronuncia richiesta alla Corte involge questioni che implicano valutazioni non passibili di essere risolte con il procedimento azionato, venendo in rilievo che dal confronto tra la parte motiva ed il dispositivo di sentenza non è dato rinvenire l'invocata evidente discrasia, ossia la mera omissione del tra i soggetti tenuti alla Parte_1 restituzione di quanto pagato indebitamente da . Pt_2
5. – Premesso quanto sopra, l'opposta avrebbe dovuto, quantomeno alla luce del rigetto della domanda di correzione di errore materiale, fare valere, attraverso uno specifico motivo di ricorso in Cassazione, la decisione della Corte di Appello di limitazione della domanda di condanna alla restituzione da parte di e CP_3 Controparte_2
In proposito, non è possibile ritenere di essere in presenza di un'omessa pronuncia, bensì di una statuizione priva di motivazione laddove, per l'appunto, limita la condanna ai soli suddetti soggetti, senza esporre le ragioni che stanno alla base della relativa valutazione.
Non è possibile interpretare tale statuizione nel senso che la Corte stessa avesse interpretato la domanda nel senso che questa era limitata ai soli e (nulla autorizza ad una siffatta CP_3 Controparte_2 conclusione, facendo l'opposta nelle proprie conclusioni riferimento agli
“appellati”, senza esclusione alcuna) e neppure che essa fosse incorsa in errore nell'individuazione di coloro che avevano ricevuto il pagamento (come accennato, nella stessa motivazione di tale sentenza si riporta il fatto che questo era stato effettuato “in favore del Condominio e dell'avv. De Rosa” e la
5 Corte di Appello ha comunque disconosciuto l'esistenza di un errore materiale).
E' quindi implicito, seppur non motivato, il rigetto della domanda di ripetizione nei confronti degli odierni opponenti, rigetto sul quale è sceso il giudicato. Infatti, il relativo vizio - per violazione “in parte qua” dell'art. 132 c. 1° n. 4) c.p.c. - avrebbe dovuto essere fatto valere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 161 c. 1° e 360 c. 1° n. 4) c.p.c., attraverso la deduzione di uno specifico motivo di ricorso in Cassazione, ciò che non risulta essere avvenuto.
6. – In definitiva, l'opposto decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente mandata assolta dalla relativa domanda, senza che questo giudice possa scendere sul merito delle relative questioni.
7. - Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto che la causa involge la trattazione solo di questioni di diritto e l'istruttoria è stata solo documentale, sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (€ 2.500,00 fase di studio, € 1.600,00 fase introduttiva, € 2.850,00 fase di trattazione/istruttoria ed € 2.130,00 fase decisionale).
P.q.m.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione:
I. revoca l'opposto decreto ingiuntivo, mandando l'opponente assolto dalla relativa domanda di pagamento;
II. condanna l'opposta alla rifusione in favore dell'opponente delle spese di lite, che liquida, per compenso di difensore, in complessivi € 9.080,00, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso l'8 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
6
in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese all'udienza del 29.10.2025 a seguito di assunzione in decisione ex art. 281 sexies comma 3° c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3605/2024 di R.G., promossa da: sito in IG (PV), via Angelo Parte_1
Lombardini n. 7/A (C.F.: ), in persona del suo Amministratore P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi De Rosa,
- attore in opposizione - contro
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Romagnoli e Gianfrancesco Esposito,
- convenuta in opposizione -
Conclusioni
Per l'opponente:
«I. In via preliminare, (…); II. (…); III. Dichiarare la carenza di legittimazione attiva della e di legittimazione passiva del Parte_2 di IG (PV), nella procedura Parte_1 monitoria R.G.N. 2577/24, proposta da innanzi al Parte_2
Tribunale Civile di Pavia, nei confronti dell'anzidetto Condominio, con riferimento alla domanda ingiuntiva di pagamento in essa proposta;
IV. Dichiarare la carenza di interesse ad agire, di cui all'art. 100 c.p.c., della Parte_2 nella procedura monitoria R.G.N. 2577/24, proposta dalla predetta compagnia assicurativa, innanzi al Tribunale Civile di Pavia, nei confronti del
[...] di IG (PV), con riferimento alla domanda Parte_1 ingiuntiva di pagamento in essa proposta;
V. Dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del ricorso monitorio R.G.N. 2577/24 - nonché della domanda ingiuntiva di pagamento con esso proposta - incardinato da Parte_2 innanzi al Tribunale Civile di Pavia, nei confronti del
[...] [...]
[...
[...] di IG (PV), per tutti i motivi indicati nel ricorso Parte_1 introduttivo del giudizio di opposizione, ivi compresa l'insussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito preteso, previsti dall'art. 633 c.p.c.; VI. Dichiarare l'insussistenza di un interesse qualificato - nonché di ogni diritto - della ad ottenere, nei confronti del Parte_2 [...] di IG (PV), un titolo giudiziale autonomo per lo Parte_1 stesso diritto di credito a lei riconosciuto dalla sentenza n. 3268/23 della Corte d'Appello Civile di Milano, nei confronti di Controparte_2
e VII. Dichiarare la
[...] Controparte_3 sussistenza di una legittima causa e/o causa solvendi - sia attualmente, sia al momento della sua esecuzione, sia medio tempore - con riferimento al pagamento di € 76.653,58, effettuato spontaneamente da Controparte_1
a favore del IG, in esecuzione Controparte_4 della sentenza di primo grado n. 685/21 emessa dal Tribunale di Pavia, all'esito del proc. R.G.N. 7248/17; VIII. Dichiarare legittima, secondo diritto e non indebita, la percezione, da parte del di IG (PV), Parte_1 della somma pari ad € 76.653,58, corrisposta spontaneamente, a suo favore, da in esecuzione della sentenza di primo grado n. Parte_2
685/21 emessa dal Tribunale di Pavia all'esito del proc. R.G.N. 7248/17, di cui è menzione nel ricorso monitorio R.G.N. 2577/24, proposto dalla predetta compagnia assicurativa, nei confronti dell'opponente, innanzi al Tribunale di Lodi, nonché nel pedissequo impugnato decreto ingiuntivo n. 1304/24; IX. Dichiarare l'infondatezza, in fatto e in diritto, nonché sotto il profilo probatorio, del ricorso monitorio R.G.N. 2577/24 - nonché della domanda di pagamento con esso proposta - incardinato da innanzi al Tribunale Civile di Pavia, nei confronti Parte_2 del di IG (PV); X. Dichiarare Parte_1
l'inesistenza del credito e/o del diritto di credito, vantati dall'opposta
[...] nei confronti del Parte_2 Controparte_5
(PV), nell'impugnato decreto ingiuntivo n. 1304/24, emesso, all'esito della
[...] procedura monitoria R.G.N. 2577/24, dal Tribunale Civile di Pavia, in persona del Dott. G. Rocchetti, il 30.07.2024, pubblicato in pari data;
XI. Dichiarare la riva di qualunque titolo e di qualunque diritto che Parte_2 le consenta di chiedere al di IG Parte_1
(PV) la restituzione della somma a lui spontaneamente corrisposta, in esecuzione della sentenza di primo grado n. 685/21, emessa dal Tribunale Civile di Pavia all'esito del procedimento R.G.N. 7248/17; XII. Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente di IG (PV), a Parte_1 favore dell'opposta per le causali indicate nel ricorso Parte_2 per decreto ingiuntivo R.G.N. 2577/24, da essa incardinato, nei confronti del Condominio stesso, innanzi al Tribunale Civile di Pavia, nonché nel pedissequo impugnato decreto ingiuntivo n. 1304/24, da quest'ultimo emesso e pubblicato il 30.07.2024; XIII. Dichiarare nullo e/o annullare e, in ogni caso, revocare l'impugnato decreto ingiuntivo n. 1304/24, emesso, all'esito della procedura
2 monitoria R.G.N. 2577/24, dal Tribunale Civile di Pavia, in persona del Dott. G. Rocchetti, il 30.07.2024 e pubblicato in pari data;
XIV. Condannare
[...] in persona del legale rapp.te, in forza del principio della Parte_2 soccombenza processuale, ex art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese di lite del presente procedimento, ivi compresa la fase dell'inibitoria, oltre spese forfetarie al 15% ex art. 2 D.M. 55/2014 ss.mm.ii. (D.M. 37/2018, D.M. 147/2022) e oneri accessori».
Per l'opposta:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare l'opposizione proposta da perché infondata in fatto ed in diritto e per Parte_1
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1304/2024 reso dal Tribunale di Pavia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari».
Sintesi dei precedenti in fatto e processuali
1. - La controversia trae origine dal giudizio R.G. 7248/2017 dinanzi al Tribunale di Pavia, promosso dal di Parte_1
IG (PV) nei confronti di Controparte_2
(committente), (appaltatrice, poi fallita) e nei Controparte_6 confronti di ed quali eredi del Controparte_3 CP_7 direttore dei lavori Arch. per gravi difetti ex art. Controparte_8
1669 c.c.
Nel relativo giudizio, i convenuti avevano chiesto ed ottenuto la chiamata in causa di con la quale Controparte_1 Controparte_2 aveva stipulato una polizza postuma decennale per i danni all'edificio e un'assicurazione professionale. La terza chiamata si Controparte_8 era costituita eccependo, in via preliminare, l'inoperatività delle relative polizze. Con sentenza n. 685/2021 pubblicata il 19.5.2021, il Tribunale di Pavia condannava e la sig.ra al pagamento, Controparte_2 CP_3 in favore del a vario titolo, delle somme ivi dettagliate. Inoltre, Parte_1 condannava a “… tenere indenni Controparte_1 Controparte_2
e nella sua predetta qualità, da tutto
[...] Controparte_3 quanto tenute a pagare a favore del in ragione del Parte_1 presente giudizio, al netto dello scoperto pattuito del 20% con minimo di € 10.000,00, nei confronti di sugli importi Controparte_2 liquidati”.
In esecuzione della suddetta statuizione di condanna,
[...] provvedeva direttamente a pagare € 76.653,58 al Condominio CP_1
(sorte capitale) e € 23.856,78 al difensore di parte attrice (spese di lite distratte).
Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello, Controparte_1 insistendo, in via preliminare, per la declaratoria che “… nulla è dovuto da in favore di e/o Pt_2 Controparte_3 CP_2 Controparte_2
3 attesa l'inoperatività delle garanzie assicurative per i motivi tutti dedotti e pertanto respingere le domande di garanzia formulate da e/o Controparte_3 in primo grado”. Controparte_2
Con sentenza n. 3268/2023 del 20.11.2023 la Corte d'Appello di Milano accoglieva il gravame dichiarando l'inoperatività delle polizze in questione, così statuendo: “condanna nonché Controparte_3 [...]
a restituire quanto pagato a (si tratta di un evidente refuso di Controparte_2 battitura, dovendosi leggere la preposizione “da”) Controparte_1 in dipendenza della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado”.
Tale decisione – si premette sin d'ora – era oggetto di ricorso in Cassazione, ed il relativo giudizio, che si svolgeva parallelamente al presente, si concludeva con la sua conferma (sentenza in data 28.1.2025).
2. - a seguito della citata sentenza della Controparte_1
Corte di Appello, si risolveva a chiedere all'intestato Tribunale, nei confronti del convenuto decreto ingiuntivo per € 76.653,58 oltre interessi, Parte_1 per la ripetizione delle somme pagate in ottemperanza della sentenza di primo grado. Veniva quindi emesso il decreto n. 1304/2024 del 30.07.2024, dotato di provvisoria esecutività.
3. - Il Condominio proponeva opposizione ex art. 645 c.p.c., resistendo sulla base di svariati motivi, e si costituiva Controparte_1 insistendo per la conferma dell'opposto decreto. Con ordinanza del 13.11.2024, era sospesa l'efficacia esecutiva. Il G.U. formulava una proposta conciliativa che non veniva accolta, e, all'esito dello scambio di memorie ex art. 171-ter c.p.c., la causa veniva rinviata per l'assunzione in decisione ex art. 281 quinquies comma 1° all'udienza dell'11.11.2025. Questo giudice, frattanto subentrato nell'assegnazione del procedimento, fissava quindi alla data del 29.10.2025 l'udienza per la precisazione delle conclusioni e l'assunzione in decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.
Motivi della decisione
4. – Si deve premettere che “incorre nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che, accogliendo l'appello avverso sentenza provvisoriamente esecutiva, ometta di ordinare la restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata, pur essendo stata ritualmente introdotta con l'atto di impugnazione la relativa domanda restitutoria, non potendosi utilizzare la riforma della pronuncia di primo grado, agli effetti di quanto previsto dall'art. 474 c.p.c., nonché dall'art. 389 c.p.c. per le domande conseguenti alla cassazione, come condanna implicita” (Cass. n. 8639/2016).
Il giudice d'appello deve pronunciarsi sulla domanda di restituzione delle somme pagate in forza della sentenza di primo grado se, ed in quanto, vi sia una domanda. Esso, quindi, commette violazione dell'art. 112 c.p.c. tanto nel
4 caso in cui si pronunci in assenza di una specifica domanda in tal senso quanto nel caso (inverso) che ometta di pronunciarsi in presenza di essa.
Nel caso di specie, la domanda era stata formulata, e, dalla lettura delle conclusioni rassegnate sul punto (“condannare gli appellati alla ripetizione delle somme versate da in esecuzione della sentenza di primo grado”), deve Pt_2 ritenersi che questa fosse stata rivolta anche agli odierni opponenti.
E' un dato di fatto che la sentenza di appello di cui trattasi ha, tuttavia, limitato la pronuncia di condanna nei confronti dei soli e CP_3 [...]
senza che dalla motivazione possa comprendersi le ragioni di CP_2 tale scelta.
Nella parte motiva della sentenza si riporta il fatto che il pagamento oggetto della domanda di ripetizione era stato effettivamente effettuato al ed all'Avv. De Rosa, sicché deve concludersi che la Corte di Parte_1
Appello, pur a conoscenza di tale fatto, abbia ritenuto di condannare non loro, bensì i soli e CP_3 Controparte_2
La Corte stessa, chiamata ad esprimersi sul punto in sede di correzione di errore materiale (ove si chiedeva l'estensione della condanna agli “accipiens”), ha respinto la relativa istanza con la motivazione che “la pronuncia richiesta alla Corte involge questioni che implicano valutazioni non passibili di essere risolte con il procedimento azionato, venendo in rilievo che dal confronto tra la parte motiva ed il dispositivo di sentenza non è dato rinvenire l'invocata evidente discrasia, ossia la mera omissione del tra i soggetti tenuti alla Parte_1 restituzione di quanto pagato indebitamente da . Pt_2
5. – Premesso quanto sopra, l'opposta avrebbe dovuto, quantomeno alla luce del rigetto della domanda di correzione di errore materiale, fare valere, attraverso uno specifico motivo di ricorso in Cassazione, la decisione della Corte di Appello di limitazione della domanda di condanna alla restituzione da parte di e CP_3 Controparte_2
In proposito, non è possibile ritenere di essere in presenza di un'omessa pronuncia, bensì di una statuizione priva di motivazione laddove, per l'appunto, limita la condanna ai soli suddetti soggetti, senza esporre le ragioni che stanno alla base della relativa valutazione.
Non è possibile interpretare tale statuizione nel senso che la Corte stessa avesse interpretato la domanda nel senso che questa era limitata ai soli e (nulla autorizza ad una siffatta CP_3 Controparte_2 conclusione, facendo l'opposta nelle proprie conclusioni riferimento agli
“appellati”, senza esclusione alcuna) e neppure che essa fosse incorsa in errore nell'individuazione di coloro che avevano ricevuto il pagamento (come accennato, nella stessa motivazione di tale sentenza si riporta il fatto che questo era stato effettuato “in favore del Condominio e dell'avv. De Rosa” e la
5 Corte di Appello ha comunque disconosciuto l'esistenza di un errore materiale).
E' quindi implicito, seppur non motivato, il rigetto della domanda di ripetizione nei confronti degli odierni opponenti, rigetto sul quale è sceso il giudicato. Infatti, il relativo vizio - per violazione “in parte qua” dell'art. 132 c. 1° n. 4) c.p.c. - avrebbe dovuto essere fatto valere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 161 c. 1° e 360 c. 1° n. 4) c.p.c., attraverso la deduzione di uno specifico motivo di ricorso in Cassazione, ciò che non risulta essere avvenuto.
6. – In definitiva, l'opposto decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente mandata assolta dalla relativa domanda, senza che questo giudice possa scendere sul merito delle relative questioni.
7. - Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto che la causa involge la trattazione solo di questioni di diritto e l'istruttoria è stata solo documentale, sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (€ 2.500,00 fase di studio, € 1.600,00 fase introduttiva, € 2.850,00 fase di trattazione/istruttoria ed € 2.130,00 fase decisionale).
P.q.m.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione:
I. revoca l'opposto decreto ingiuntivo, mandando l'opponente assolto dalla relativa domanda di pagamento;
II. condanna l'opposta alla rifusione in favore dell'opponente delle spese di lite, che liquida, per compenso di difensore, in complessivi € 9.080,00, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso l'8 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
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