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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 13/12/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. TO RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 1517\2024 R.G. avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc) , e vertente
T R A
( e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), entrambi rapp.ti e difesi dall'avv. CASTELLO ERNESTO, C.F._2 come da procura in atti;
-Attori-
E
( ); Controparte_1 C.F._3
(p.i. ); Controparte_2 P.IVA_1
-Convenuti contumaci- conclusioni delle parti: come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate dalla sola parte attrice, stante la contumacia dei convenuti, per l'udienza di rimessione della causa in decisione del 30.10.2025, come di seguito trascritte: “L'avv. Ernesto Castello, difensore dei attori, si riporta alla citazione, ai documenti prodotti, alle memorie ex art. 171 ter n. 1, ai verbali di udienza e conclude, previo accertamento della responsabilità delle parti convenute, quale custodi, detentori e responsabili del cantiere presso il Condominio “ ” in virtù del contratto di appalto, CP_3 nella causazione dei danni riportati dagli attori nelle giornate del 4 e del 5 agosto
2023, per la condanna delle stesse al versamento, in favore degli attori, della somma di euro 16.926,20, come quantificata in sede di ATP, oltre ai costi dello stesso, quantificati in euro 2.285,55 per costo CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre spese e competenze del presente giudizio”. ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio il geometra e la società
[...] Controparte_1
deducendo: Controparte_2
- di essere proprietari di appartamenti del condominio “ ”, sito alla CP_3 via Piceno n. 17 in Civitanova Marche;
Nr. 1571\24 R.G.
- di aver affidato al geom. l'incarico di direzione dei lavori di ampliamento CP_1 in sopraelevazione del predetto compendio immobiliare;
- di aver stipulato con la un contratto di appalto per la Controparte_2 realizzazione dei predetti lavori edili;
- di aver riscontrato ingenti danni ai propri appartamenti a causa dell'acqua piovana infiltratasi, la sera del 4.8.2023, dalle tracce precedentemente aperte per gli impiantisti da parte dei convenuti;
- di aver instaurato un procedimento di A.T.P. dinanzi all'intestato Tribunale (n.
2125/2023 R.G.);
- che la responsabilità dei danni denunziati è da addebitarsi agli odierni convenuti stante la qualifica di custodi dei predetti locali derivante dai contratti con i medesimi conclusi.
Gli attori hanno concluso come in epigrafe.
All'udienza del 5.2.2025 è stata dichiarata la contumacia dei convenuti ed è stato disposto l'interrogatorio formale degli stessi, dei quali, il solo geom. è CP_1 stato interrogato all'udienza del 9.4.2025, mentre l'altra convenuta CP_2 CP_2
è risultata assente ingiustificata.
[...]
Con decreto del 11.4.2025, emesso a scioglimento della riserva assunta all'esito della predetta udienza, la causa è stata rinviata all'udienza di rimessione della causa in decisione del 3.11.2025, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
----- -----
Preliminarmente va chiarito che, a fronte della contumacia dei convenuti, l'onere della prova con riguardo sia all'esistenza del rapporto contrattuale sul quale gli attori fondano le proprie doglianze, sia all'entità del pregiudizio subito, grava comunque sugli attori medesimi, atteso che alla contumacia dei convenuti non può essere attribuito il significato di mancata contestazione dei fatti come dedotti dagli attori, poiché la non negazione basata sulla volontà della parte non può essere presunta unicamente dal fatto che la stessa non si sia costituita in giudizio.
Detto onere è stato assolto.
Risulta comprovato il rapporto negoziale genetico delle pretese attoree nei confronti degli odierni convenuti avendo gli attori prodotto copia del contratto sottoscritto tra lo stesso e la (sola) in data Parte_1 Controparte_2
19.6.2023 avente ad oggetto la realizzazione di “opere di cui al Permesso di
Costruire n. rilasciato dal Comune di Civitanova Marche (MC) relative all'ampliamento dell'appartamento posto in cima dell'attuale Parte_3
”, mentre il geom. oltre a non essere esplicitamente indicato nel
[...] CP_1
2 Nr. 1571\24 R.G.
contratto (il quale fa riferimento in via generale alla figura del direttore dei lavori all'art. 7), non risulta nemmeno firmatario del medesimo.
Stante la contumacia della società convenuta, la copia del contratto allegata rileva quale fonte indiziaria del predetto rapporto negoziale;
rapporto che emerge anche all'esito della prova orale espletata all'udienza del 9.4.2025.
Il rapporto contrattuale con la dedotto dagli attori emerge anche Controparte_2 dalle risposte rese dal convenuto geom. in sede di interrogatorio formale CP_1
e, in particolare, dalla risposta al capitolo due.
Il geom. poi, rispondendo alla prima domanda ha confermato di aver CP_1 ricevuto l'incarico quale direttore dei lavori per l'esecuzione delle opere affidate alla Controparte_2
La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che, il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligenza esercitata in concreto: rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché
l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi, sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che omette di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente (cfr. Cassazione civile sez. III, 24/06/2025,
n.16987).
Quanto alla società convenuta rileva il dettato dell'art. 232 c.p.c., ai sensi del quale, il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, con la precisazione che l'inciso "valutato ogni altro elemento di prova" va interpretato nel senso che la mancata risposta non equivale ad una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116
c.p.c.), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario (cft. Cassazione civile sez.
III, 19/10/2006, n.22407): nel caso di specie, come già esposto, i predetti fatti
3 Nr. 1571\24 R.G.
sono stati comunque confermati dall'altro convenuto in sede di interrogatorio formale del 9.4.2025.
Ciò posto, parte attrice lamenta che i danni riportati negli appartamenti del
, nonché al relativo mobilio ivi presente, sono riconducibili all'acqua Parte_3 piovana penetrata -durante il nubifragio verificatosi il 4 agosto 2023- all'interno dello stabile attraverso il cavedio posto sul terrazzo al secondo piano, lasciato privo di copertura e che ciò è da addebitare alla condotta inadempiente degli odierni convenuti.
Il geom. direttore dei lavori delle opere in oggetto, ha confermato tutte CP_1 le predette circostanze in sede di interrogatorio, precisando che l'otto agosto 2023 entrambi gli attori hanno denunziato i danni al medesimo convenuto (capitolo n.
7), che “l'allagamento dello stabile è avvenuto per il tramite del terrazzo posto al secondo, oggetto di interventi e lavorazioni da parte dell'impresa, attraverso un cavedio di passaggio delle condutture di collegamento dell'impianto elettrico, dell'impianto radio/televisivo e dell'impianto fotovoltaico alle varie scatole di derivazione poste sulle pareti ovest di tutti i piani” (conferma a circostanza di cui al capitolo n. 9), dato che “l'unica via di accesso all'acqua piovana era il cavedio”
(risposta al capitolo n. 11), il quale, alla data del “4 agosto 2023, in occasione delle copiose precipitazioni che hanno interessato Civitanova Marche, il cavedio posto sul terrazzo al secondo piano era privo di copertura e consentiva l'accesso di acque meteoriche” (conferma a circostanza di cui al capitolo n. 10) e che sia il medesimo direttore dei lavori che l'appaltatore avevano la disponibilità del cantiere al momento dell'evento dannoso ((conferma a circostanza di cui al capitolo n. 8).
Quanto dichiarato dal è idoneo a colmare il dubbio emerso in sede di CP_1 accertamento preventivo, nella cui sede, all'esito delle ispezioni, il c.t.u. ha scritto che: “ (…) l'individuazione delle cause dell'allagamento che ha provocato l'evento lesivo, come richiesto nel quesito, è difficile da stabilire in quanto, come premesso, lo stato dei luoghi risulta alterato al momento del sopralluogo per il proseguo delle attività di cantiere, che erano in corso al momento dell'evento denunciato, sia successivamente, in particolare con la realizzazione della pavimentazione del terrazzo del piano secondo;
unica documentazione risalente all'epoca dei fatti, dalla quale si può solamente presumere una probabile causa dell'allagamento e dei conseguenti danni denunciati, è data dalla documentazione fotografica fornita dal sig. acquisita agli atti dal CTU al momento del Pt_1 sopralluogo su esplicita richiesta dello stesso (allegato 11), con il Pt_1 consenso del CTP ing. ma non direttamente verificabile nel CP_4 sopralluogo dal CTU per le motivazioni ribadite in premessa”.
4 Nr. 1571\24 R.G.
Si ritiene, anche a fronte delle dichiarazioni rese dal direttore dei lavori, comprovata la causa generante i danni lamentati dagli attori e che gli stessi sono addebitabili agli odierni convenuti a titolo di responsabilità contrattuale, in particolar modo, alla quale società appaltatrice, quindi Controparte_2 esecutrice dei lavori, e al geom. quale direttore dei lavori, quindi CP_1 preposto alla vigilanza dei lavori stessi (d'altronde, come già sopra chiarito, rientrano nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi), i quali sono tenuti a rispondere in via solidale tra di loro dei suddetti danni arrecati.
In tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore e il direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'articolo 2055 del c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende anche all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (cfr.
Cassazione civile sez. II, 15/03/2024, n.7057).
Quanto invece alla fattispecie di responsabilità addebitabile solidalmente ad entrambi i convenuti, va osservato che non trova applicazione al caso di specie la normativa speciale in materia di appalto di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c.
Difatti, la giurisprudenza è granitica nell'affermare che: “In tema di appalto, nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta, trova applicazione la disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., riferendosi la speciale garanzia prevista dagli artt.
1667 e 1668 c.c. alla diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a compimento, anche quando presenti, per la parte eseguita, difetti o difformità.” (cft. Cassazione civile sez. II, 04/03/2025, n.5771). Le medesime considerazioni vanno estese alla responsabilità (di tipo extracontrattuale) ex art. 1669 c.c., ai sensi del quale, il requisito del compimento dell'opera rappresenta il presupposto oggettivo per l'applicazione della norma.
Nel caso di specie, l'opera affidata agli odierni convenuti non risultava ancora termina alla data dell'evento dannoso (vale a dire, il 4.8.2023), come desumibile dalle risultanze istruttorie, dalle quali emerge che nel momento in cui si è verificato il danno il cavedio e le tracce (aperte per i vari impianti e il relativo cablaggio) risultavano ancora vuoti.
5 Nr. 1571\24 R.G.
Inoltre, la circostanza della completezza dell'opera deve essere dedotta e provata da colui che intende beneficiare della tutela accordata dalla predetta disciplina speciale e, in difetto, come nel caso di specie, trova applicazione quella ordinaria in materia di inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c., alla quale fattispecie va ricondotta -appunto- la responsabilità della e di Controparte_2 CP_1 nell'esecuzione delle rispettive prestazioni contrattuali nei confronti degli
[...] adorni attori.
Quanto alla quantificazione del danno lamentato dagli attori, va constatato che parte attrice ha depositato la consulenza redatta in sede di accertamento preventivo ex art. 696 c.p.c., nella quale il CTU ha accertato e determinato il danno lamentato dagli attori nella complessiva somma di euro 16.926,20: “Per quanto riguarda l'accertamento dell'entità dei danni visionati durante il sopralluogo e provocati da un allagamento, il costo degli interventi da attuare per il ripristino dello stato dei luoghi e delle suppellettili presenti alla regola d'arte, viene definito con un computo metrico redatto in base al Prezziario LL.PP. della
Regione Marche 2023 e ad una specifica ricerca di mercato effettuata dallo scrivente nel settore arredamento, al netto dell'I.V.A., maggiorato dell'8% per possibili imprevisti in fase di esecuzione: computo metrico delle opere da realizzare per ripristinare lo stato dei luoghi e le suppellettili alla regola d'arte (Allegato n. 12): € 15.672,40 + aumento +8% per eventuali imprevisti in corso d'opera € 1.253,80 =
TOTALE costo dell'intervento (esclusa IVA e spese tecniche) € 16.926,20”.
Sul punto va chiarito che la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo.
(cfr. Cassazione civile sez. III, 24/03/2023, n.8496).
Le risultanze tecniche sopra citate, acquisite all'odierno giudizio, sono, per correttezza delle premesse in fatto logicità delle conclusioni e coerenza con l'esito della prova orale, pienamente condivisibili.
Il danno patrimoniale può essere, pertanto, quantificato all'attualità nella somma complessiva di euro 16.926,20.
La somma così determinata va devalutata alla data in cui si è verificato il danno
(ossia, il 4 agosto 2023) sulla quale vanno calcolati gli interessi.
6 Nr. 1571\24 R.G.
Va osservato infatti che in tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (cft. Cassazione civile sez. I, 27/12/2022, n.37798).
Va riconosciuto il cumulo tra la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, l'una e gli altri assolvendo a funzioni diverse, giacché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione in cui si sarebbe trovato se l'inadempimento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa.
Trattasi, dunque, di due misure compatibili tra loro per cui, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono corrispondersi gli interessi, il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma si incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria ovvero a un indice medio.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste solidalmente a carico dei convenuti, non rilevando la contumacia di questi ultimi. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4485 del 28/03/2001).
Le spese di giudizio sono determinate nella misura stabilita in dispositivo, tenuto conto dello scaglione applicabile alla presente controversia è quello da 5.201,00 a
26.000,00 euro.
Attesa la non complessità delle questioni in fatto e diritto della vicenda in esame il quantum va determinato in applicazione dei valori minimi di ciascuna fase e relativi allo scaglione di cui sopra, e quindi si determina nella somma complessiva di euro 2.540,00.
P. Q. M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. TO RANA, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie le domande attoree e, per l'effetto, condanna i convenuti CP_1
e in solido tra di loro, al pagamento in favore di
[...] Controparte_2
e della somma di euro 16.926,20, oltre Parte_2 Parte_1 rivalutazione ed interessi come indicato in motivazione;
7 Nr. 1571\24 R.G.
condanna altresì i convenuti e in solido tra Controparte_1 Controparte_2 di loro, al pagamento in favore di e delle Parte_2 Pt_1 Pt_1 spese del presente giudizio che si liquidano complessivamente in euro 264 per spese ed euro 2.540,00 a titolo di compensi otre rimborso forfettario iva e cap come per legge.
Così deciso in Macerata, il 12/12/2025
Il Giudice est.
TO NA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. TO RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 1517\2024 R.G. avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc) , e vertente
T R A
( e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), entrambi rapp.ti e difesi dall'avv. CASTELLO ERNESTO, C.F._2 come da procura in atti;
-Attori-
E
( ); Controparte_1 C.F._3
(p.i. ); Controparte_2 P.IVA_1
-Convenuti contumaci- conclusioni delle parti: come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate dalla sola parte attrice, stante la contumacia dei convenuti, per l'udienza di rimessione della causa in decisione del 30.10.2025, come di seguito trascritte: “L'avv. Ernesto Castello, difensore dei attori, si riporta alla citazione, ai documenti prodotti, alle memorie ex art. 171 ter n. 1, ai verbali di udienza e conclude, previo accertamento della responsabilità delle parti convenute, quale custodi, detentori e responsabili del cantiere presso il Condominio “ ” in virtù del contratto di appalto, CP_3 nella causazione dei danni riportati dagli attori nelle giornate del 4 e del 5 agosto
2023, per la condanna delle stesse al versamento, in favore degli attori, della somma di euro 16.926,20, come quantificata in sede di ATP, oltre ai costi dello stesso, quantificati in euro 2.285,55 per costo CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre spese e competenze del presente giudizio”. ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio il geometra e la società
[...] Controparte_1
deducendo: Controparte_2
- di essere proprietari di appartamenti del condominio “ ”, sito alla CP_3 via Piceno n. 17 in Civitanova Marche;
Nr. 1571\24 R.G.
- di aver affidato al geom. l'incarico di direzione dei lavori di ampliamento CP_1 in sopraelevazione del predetto compendio immobiliare;
- di aver stipulato con la un contratto di appalto per la Controparte_2 realizzazione dei predetti lavori edili;
- di aver riscontrato ingenti danni ai propri appartamenti a causa dell'acqua piovana infiltratasi, la sera del 4.8.2023, dalle tracce precedentemente aperte per gli impiantisti da parte dei convenuti;
- di aver instaurato un procedimento di A.T.P. dinanzi all'intestato Tribunale (n.
2125/2023 R.G.);
- che la responsabilità dei danni denunziati è da addebitarsi agli odierni convenuti stante la qualifica di custodi dei predetti locali derivante dai contratti con i medesimi conclusi.
Gli attori hanno concluso come in epigrafe.
All'udienza del 5.2.2025 è stata dichiarata la contumacia dei convenuti ed è stato disposto l'interrogatorio formale degli stessi, dei quali, il solo geom. è CP_1 stato interrogato all'udienza del 9.4.2025, mentre l'altra convenuta CP_2 CP_2
è risultata assente ingiustificata.
[...]
Con decreto del 11.4.2025, emesso a scioglimento della riserva assunta all'esito della predetta udienza, la causa è stata rinviata all'udienza di rimessione della causa in decisione del 3.11.2025, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
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Preliminarmente va chiarito che, a fronte della contumacia dei convenuti, l'onere della prova con riguardo sia all'esistenza del rapporto contrattuale sul quale gli attori fondano le proprie doglianze, sia all'entità del pregiudizio subito, grava comunque sugli attori medesimi, atteso che alla contumacia dei convenuti non può essere attribuito il significato di mancata contestazione dei fatti come dedotti dagli attori, poiché la non negazione basata sulla volontà della parte non può essere presunta unicamente dal fatto che la stessa non si sia costituita in giudizio.
Detto onere è stato assolto.
Risulta comprovato il rapporto negoziale genetico delle pretese attoree nei confronti degli odierni convenuti avendo gli attori prodotto copia del contratto sottoscritto tra lo stesso e la (sola) in data Parte_1 Controparte_2
19.6.2023 avente ad oggetto la realizzazione di “opere di cui al Permesso di
Costruire n. rilasciato dal Comune di Civitanova Marche (MC) relative all'ampliamento dell'appartamento posto in cima dell'attuale Parte_3
”, mentre il geom. oltre a non essere esplicitamente indicato nel
[...] CP_1
2 Nr. 1571\24 R.G.
contratto (il quale fa riferimento in via generale alla figura del direttore dei lavori all'art. 7), non risulta nemmeno firmatario del medesimo.
Stante la contumacia della società convenuta, la copia del contratto allegata rileva quale fonte indiziaria del predetto rapporto negoziale;
rapporto che emerge anche all'esito della prova orale espletata all'udienza del 9.4.2025.
Il rapporto contrattuale con la dedotto dagli attori emerge anche Controparte_2 dalle risposte rese dal convenuto geom. in sede di interrogatorio formale CP_1
e, in particolare, dalla risposta al capitolo due.
Il geom. poi, rispondendo alla prima domanda ha confermato di aver CP_1 ricevuto l'incarico quale direttore dei lavori per l'esecuzione delle opere affidate alla Controparte_2
La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che, il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligenza esercitata in concreto: rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché
l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi, sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che omette di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente (cfr. Cassazione civile sez. III, 24/06/2025,
n.16987).
Quanto alla società convenuta rileva il dettato dell'art. 232 c.p.c., ai sensi del quale, il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, con la precisazione che l'inciso "valutato ogni altro elemento di prova" va interpretato nel senso che la mancata risposta non equivale ad una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116
c.p.c.), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario (cft. Cassazione civile sez.
III, 19/10/2006, n.22407): nel caso di specie, come già esposto, i predetti fatti
3 Nr. 1571\24 R.G.
sono stati comunque confermati dall'altro convenuto in sede di interrogatorio formale del 9.4.2025.
Ciò posto, parte attrice lamenta che i danni riportati negli appartamenti del
, nonché al relativo mobilio ivi presente, sono riconducibili all'acqua Parte_3 piovana penetrata -durante il nubifragio verificatosi il 4 agosto 2023- all'interno dello stabile attraverso il cavedio posto sul terrazzo al secondo piano, lasciato privo di copertura e che ciò è da addebitare alla condotta inadempiente degli odierni convenuti.
Il geom. direttore dei lavori delle opere in oggetto, ha confermato tutte CP_1 le predette circostanze in sede di interrogatorio, precisando che l'otto agosto 2023 entrambi gli attori hanno denunziato i danni al medesimo convenuto (capitolo n.
7), che “l'allagamento dello stabile è avvenuto per il tramite del terrazzo posto al secondo, oggetto di interventi e lavorazioni da parte dell'impresa, attraverso un cavedio di passaggio delle condutture di collegamento dell'impianto elettrico, dell'impianto radio/televisivo e dell'impianto fotovoltaico alle varie scatole di derivazione poste sulle pareti ovest di tutti i piani” (conferma a circostanza di cui al capitolo n. 9), dato che “l'unica via di accesso all'acqua piovana era il cavedio”
(risposta al capitolo n. 11), il quale, alla data del “4 agosto 2023, in occasione delle copiose precipitazioni che hanno interessato Civitanova Marche, il cavedio posto sul terrazzo al secondo piano era privo di copertura e consentiva l'accesso di acque meteoriche” (conferma a circostanza di cui al capitolo n. 10) e che sia il medesimo direttore dei lavori che l'appaltatore avevano la disponibilità del cantiere al momento dell'evento dannoso ((conferma a circostanza di cui al capitolo n. 8).
Quanto dichiarato dal è idoneo a colmare il dubbio emerso in sede di CP_1 accertamento preventivo, nella cui sede, all'esito delle ispezioni, il c.t.u. ha scritto che: “ (…) l'individuazione delle cause dell'allagamento che ha provocato l'evento lesivo, come richiesto nel quesito, è difficile da stabilire in quanto, come premesso, lo stato dei luoghi risulta alterato al momento del sopralluogo per il proseguo delle attività di cantiere, che erano in corso al momento dell'evento denunciato, sia successivamente, in particolare con la realizzazione della pavimentazione del terrazzo del piano secondo;
unica documentazione risalente all'epoca dei fatti, dalla quale si può solamente presumere una probabile causa dell'allagamento e dei conseguenti danni denunciati, è data dalla documentazione fotografica fornita dal sig. acquisita agli atti dal CTU al momento del Pt_1 sopralluogo su esplicita richiesta dello stesso (allegato 11), con il Pt_1 consenso del CTP ing. ma non direttamente verificabile nel CP_4 sopralluogo dal CTU per le motivazioni ribadite in premessa”.
4 Nr. 1571\24 R.G.
Si ritiene, anche a fronte delle dichiarazioni rese dal direttore dei lavori, comprovata la causa generante i danni lamentati dagli attori e che gli stessi sono addebitabili agli odierni convenuti a titolo di responsabilità contrattuale, in particolar modo, alla quale società appaltatrice, quindi Controparte_2 esecutrice dei lavori, e al geom. quale direttore dei lavori, quindi CP_1 preposto alla vigilanza dei lavori stessi (d'altronde, come già sopra chiarito, rientrano nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi), i quali sono tenuti a rispondere in via solidale tra di loro dei suddetti danni arrecati.
In tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore e il direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'articolo 2055 del c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende anche all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (cfr.
Cassazione civile sez. II, 15/03/2024, n.7057).
Quanto invece alla fattispecie di responsabilità addebitabile solidalmente ad entrambi i convenuti, va osservato che non trova applicazione al caso di specie la normativa speciale in materia di appalto di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c.
Difatti, la giurisprudenza è granitica nell'affermare che: “In tema di appalto, nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta, trova applicazione la disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., riferendosi la speciale garanzia prevista dagli artt.
1667 e 1668 c.c. alla diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a compimento, anche quando presenti, per la parte eseguita, difetti o difformità.” (cft. Cassazione civile sez. II, 04/03/2025, n.5771). Le medesime considerazioni vanno estese alla responsabilità (di tipo extracontrattuale) ex art. 1669 c.c., ai sensi del quale, il requisito del compimento dell'opera rappresenta il presupposto oggettivo per l'applicazione della norma.
Nel caso di specie, l'opera affidata agli odierni convenuti non risultava ancora termina alla data dell'evento dannoso (vale a dire, il 4.8.2023), come desumibile dalle risultanze istruttorie, dalle quali emerge che nel momento in cui si è verificato il danno il cavedio e le tracce (aperte per i vari impianti e il relativo cablaggio) risultavano ancora vuoti.
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Inoltre, la circostanza della completezza dell'opera deve essere dedotta e provata da colui che intende beneficiare della tutela accordata dalla predetta disciplina speciale e, in difetto, come nel caso di specie, trova applicazione quella ordinaria in materia di inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c., alla quale fattispecie va ricondotta -appunto- la responsabilità della e di Controparte_2 CP_1 nell'esecuzione delle rispettive prestazioni contrattuali nei confronti degli
[...] adorni attori.
Quanto alla quantificazione del danno lamentato dagli attori, va constatato che parte attrice ha depositato la consulenza redatta in sede di accertamento preventivo ex art. 696 c.p.c., nella quale il CTU ha accertato e determinato il danno lamentato dagli attori nella complessiva somma di euro 16.926,20: “Per quanto riguarda l'accertamento dell'entità dei danni visionati durante il sopralluogo e provocati da un allagamento, il costo degli interventi da attuare per il ripristino dello stato dei luoghi e delle suppellettili presenti alla regola d'arte, viene definito con un computo metrico redatto in base al Prezziario LL.PP. della
Regione Marche 2023 e ad una specifica ricerca di mercato effettuata dallo scrivente nel settore arredamento, al netto dell'I.V.A., maggiorato dell'8% per possibili imprevisti in fase di esecuzione: computo metrico delle opere da realizzare per ripristinare lo stato dei luoghi e le suppellettili alla regola d'arte (Allegato n. 12): € 15.672,40 + aumento +8% per eventuali imprevisti in corso d'opera € 1.253,80 =
TOTALE costo dell'intervento (esclusa IVA e spese tecniche) € 16.926,20”.
Sul punto va chiarito che la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo.
(cfr. Cassazione civile sez. III, 24/03/2023, n.8496).
Le risultanze tecniche sopra citate, acquisite all'odierno giudizio, sono, per correttezza delle premesse in fatto logicità delle conclusioni e coerenza con l'esito della prova orale, pienamente condivisibili.
Il danno patrimoniale può essere, pertanto, quantificato all'attualità nella somma complessiva di euro 16.926,20.
La somma così determinata va devalutata alla data in cui si è verificato il danno
(ossia, il 4 agosto 2023) sulla quale vanno calcolati gli interessi.
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Va osservato infatti che in tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (cft. Cassazione civile sez. I, 27/12/2022, n.37798).
Va riconosciuto il cumulo tra la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, l'una e gli altri assolvendo a funzioni diverse, giacché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione in cui si sarebbe trovato se l'inadempimento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa.
Trattasi, dunque, di due misure compatibili tra loro per cui, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono corrispondersi gli interessi, il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma si incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria ovvero a un indice medio.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste solidalmente a carico dei convenuti, non rilevando la contumacia di questi ultimi. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4485 del 28/03/2001).
Le spese di giudizio sono determinate nella misura stabilita in dispositivo, tenuto conto dello scaglione applicabile alla presente controversia è quello da 5.201,00 a
26.000,00 euro.
Attesa la non complessità delle questioni in fatto e diritto della vicenda in esame il quantum va determinato in applicazione dei valori minimi di ciascuna fase e relativi allo scaglione di cui sopra, e quindi si determina nella somma complessiva di euro 2.540,00.
P. Q. M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. TO RANA, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie le domande attoree e, per l'effetto, condanna i convenuti CP_1
e in solido tra di loro, al pagamento in favore di
[...] Controparte_2
e della somma di euro 16.926,20, oltre Parte_2 Parte_1 rivalutazione ed interessi come indicato in motivazione;
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condanna altresì i convenuti e in solido tra Controparte_1 Controparte_2 di loro, al pagamento in favore di e delle Parte_2 Pt_1 Pt_1 spese del presente giudizio che si liquidano complessivamente in euro 264 per spese ed euro 2.540,00 a titolo di compensi otre rimborso forfettario iva e cap come per legge.
Così deciso in Macerata, il 12/12/2025
Il Giudice est.
TO NA
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