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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 04/09/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati
Dott.ssa Marra Anna Maria Presidente rel.
Dott. HE Campanale Consigliere
Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 389/2024 R.G proposto avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 2135/2024 del 26 luglio 2024 da
(c.f. ), rappresentato e difeso da Avv. Parte_1 C.F._1
Maria De Carlo
APPELLANTE contro
(c.f. ), rappresentata e difesa da Avv. CP_1 C.F._2
Maria Quinto
APPELLATA
Con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale di sede.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza da intendersi qui integralmente richiamato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Taranto, con la sentenza n. 2135/2024 pubblicata in data 26 luglio 2024, così disponeva: “accoglie la domanda e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GI il 27.12.2007 da , Parte_1 nato a [...] il [...] e , nata a [...] il [...], CP_1 con atto trascritto nei registri degli atti dello stato civile del Comune di GI dell'anno 2007 al n. 68 parte II, S. A, Uff.1; - ordina al competente Ufficiale di stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'originale atto di matrimonio ai sensi dell'art.69 lett. d) del DPR
3.11.2000 n.396;
- dichiara inammissibile la domanda proposta da di riconoscimento in CP_1 suo favore di un assegno divorzile;
- conferma l'affido congiunto dei minori HE e
ad entrambi i genitori, con collocazione presso l'abitazione materna del figlio Per_1
HE e presso l'abitazione paterna della figlia;
- conferma l'assegnazione Per_1 della casa coniugale sita in GI (TA) alla Via Palatrasio n. 43 alla Sig.ra CP_1
; - conferma la regolamentazione del diritto di visita del genitore non
[...] collocatario così come disposta nella Sentenza di Separazione emessa dal Tribunale di
Taranto n. 1622/2023 del 04.07.2023, da intendersi qui richiamata;
- demanda ai
Servizi Sociali del Comune di GI poiché proseguano con il monitoraggio del nucleo familiare di e già disposto con la Sentenza di Parte_1 CP_1 separazione emessa dal Tribunale di Taranto n. 1622/2023 del 04.07.2023; - conferma la previsione a carico di di provvedere in via diretta al mantenimento Parte_1 della figlia convivente;
- pone a carico l'obbligo di Per_1 Parte_1 corrispondere a a titolo di contributo per il mantenimento del figlio CP_1 minore HE, la somma mensile di euro 200,00, a far data dal presente provvedimento, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
- pone a carico di ciascuno dei coniugi il 50% delle spese straordinarie di mantenimento di entrambi i figli, come individuate da Protocollo di intesa adottato da questo Tribunale del
4.7.2022; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.”.
Il Tribunale, verificata la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e rilevata l'inammissibilità della domanda di riconoscimento di assegno divorzile da parte della in quanto CP_1 tardivamente formulata, con riguardo alla domanda, dalla medesima proposta, di previsione a carico del padre di un contributo al mantenimento del figlio minore
(nato il [...]), ne ravvisava il fondamento sia in ragione della Persona_2 disabilità di quest'ultimo, per la quale era stata riconosciuta in suo favore l'indennità di frequenza, comportante un maggior impegno di cura per il genitore collocatario, sia in ragione della sperequazione reddituale tra i genitori considerato che il non aveva Pt_1
pag. 2/7 provato nulla in ordine alla sua situazione reddituale essendosi limitato ad affermare che non era più autista di linea e che lavorava in GI, presumibilmente con tale mansione, mentre la aveva asserito di non percepire più il reddito di CP_1 cittadinanza e di svolgere lavori occasionali come guida turistica ed aveva inoltre depositato documentazione comprovante la percezione di redditi modesti (euro 291,00 nell'anno 2019, euro 3.235,00 nell'anno 2020, euro 5.575,00 nell'anno 2021); con riguardo alle restanti domande, riteneva che difettasse la prova dei fatti allegati e pertanto confermava i provvedimenti provvisori concernenti l'assegnazione della casa familiare alla e la collocazione dell'altra figlia, (nata il 4 giugno CP_1 Per_1
2008), presso il padre con previsione del suo mantenimento diretto ed ancora la sospensione degli incontri tra la madre e detta figlia fatta salva la continuazione del monitoraggio da parte del Servizi Sociali e del Consultorio Familiare, già incaricati in sede di separazione;
dichiarava interamente compensate le spese del giudizio alla luce della natura del giudizio e delle ragioni della decisione.
ha proposto appello svolgendo le censure che si illustreranno più Parte_1 avanti ed ha formulato le seguenti conclusioni: “nel merito in riforma della sentenza n.
2135/2024 del 22.07.2024 emessa dal Tribunale di Taranto, disponga il mantenimento diretto del figlio HE da parte della madre collocataria senza obbligo di contribuire al mantenimento da parte del padre, a conferma dei provvedimenti provvisori emessi all'esito dell'udienza di comparizione. - con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”; in via istruttoria ha insistito sull'ammissione della prova orale offerta in primo grado.
E' intervenuto il Sostituto Procuratore Generale di sede ed ha concluso per il rigetto dell'appello sul rilievo che l'obbligo stabilito a carico del di versamento alla Pt_1
dell'importo di euro 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio CP_1 minore . Persona_2
Si è poi costituita contestando il fondamento dell'appello e chiedendone CP_1 il rigetto, con vittoria delle spese del grado da distrarsi in favore del difensore antistatario.
La causa viene ora in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE pag. 3/7 Con un unico motivo di appello ha censurato la sentenza impugnata Parte_1 poiché il Tribunale non aveva tenuto conto della riduzione del reddito del deducente a seguito della cessazione dell'attività di autista di linea dovuta alla scelta di prestare la sua attività lavorativa nell'ambito del territorio di GI, luogo di residenza, per stare con la figlia trasferitasi a casa sua stanti i maltrattamenti da quest'ultima subiti per i quali era in corso procedimento penale a carico della madre;
ha evidenziato che la lavora come guida turistica e percepisce l'assegno di invalidità riconosciuto al CP_1 figlio HE, presso di lei collocato, e non partecipa in alcun modo al mantenimento della figlia;
ha poi sostenuto che il Tribunale aveva motivato la previsione a carico del deducente dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con il maggiore impegno nella sua crescita richiesto alla madre in relazione alla sua disabilità senza tuttavia verificare la reale situazione di fatto, ben diversa da quanto ritenuto dal giudice
a quo considerato che HE è completamente autonomo e la sua cura non richiede tempi aggiuntivi, tanto più che trascorre tutti i pomeriggi con il deducente e la sorella
, raggiungendone la abitazione da solo in bicicletta;
ha segnalato che, come Per_1 emergente dagli atti del giudizio di separazione, la non si occupa CP_1 adeguatamente della cura del figlio non permettendo da anni lo svolgimento di controlli presso il Gaslini di Genova nonostante la disponibilità dell'esponente a concorrere alle spese necessarie e nonostante la percezione dell'assegno e delle agevolazioni riconosciute per l'invalidità; ha lamentato che il Tribunale, mentre aveva considerato che il deducente nulla aveva provato circa la sua posizione reddituale e che quindi si doveva presumere la percezione del reddito antecedente [alla cessazione dell'attività di autista di linea], aveva tenuto per buono quanto asserito dalla e cioè il venir CP_1 meno del reddito di cittadinanza e lo svolgimento di attività occasionali di guida turistica, come al tempo della separazione, nonostante il suo reddito fosse cresciuto nel tempo (da euro 219,00 ad euro 5.575,00); ha rimarcato di occuparsi da solo del mantenimento della figlia e di occuparsi anche del figlio HE provvedendo Per_1
a pasti e ad abiti quando richiesti da quest'ultimo.
Le doglianze svolte dall'appellante non consentono la riforma della sentenza impugnata nei termini dal medesimo invocati.
pag. 4/7 In primo luogo va detto che il , come rilevato in prime cure, si è limitato ad Pt_1 asserire di non svolgere più attività di autista di linea e di lavorare nell'ambito del territorio del Comune di GI senza tuttavia specificare in alcun modo quali siano i suoi redditi attuali né tanto meno produrre alcuna documentazione atta a dimostrare la sua condizione economica e la eventuale riduzione rispetto ai redditi precedenti. Quanto alla , la stessa ha documentato lo svolgimento di attività di guida turistica e la CP_1 percezione di redditi sia pure crescenti dal 2019 al 2022 (sopra riportati) che, però, non le consentono di provvedere da sola al mantenimento del figlio HE presso la medesima collocato, tanto più per l'impegno di cura che la disabilità del minore esige.
Si osserva poi che è affetto da sindrome polimalformativa, monorene Persona_2 destro da pregresso rene multicistico, cardiopatia congenita operata, orchidopessi bilaterale, ritardo psicomotorio con anomalie del basicranio e della colonna cervicale e ritardo di crescita (si veda documentazione sanitaria in atti) e non possiede autonomie personali adeguate all'età poiché, pur essendo in grado di provvedere da solo ad attività ordinarie quali il vestirsi e lo svestirsi ed il mangiare utilizzando la forchetta, necessita della guida di un adulto per esempio per l'igiene personale. Tanto smentisce l'assunto dell'impugnante secondo cui l'accudimento richiesto alla madre si connota in maniera ordinaria e rende irrilevante la prova testimoniale. Né vi è riscontro della inadeguatezza della o della sua disattenzione alle esigenze del minore. Anzi a ben vedere CP_1 dalla sentenza di separazione (sentenza n. 1622/2023 del Tribunale di Taranto), ove si riportano le informative assunte presso i Servizi Sociali di GI, si ricava il contrario.
Vi si legge, infatti, che i Servizi, come da comunicazione prot. 27-12-2022, non avevano evidenziato criticità ed avevano rimarcato il responsabile svolgimento da parte della delle funzioni genitoriali nel percorso scolastico del figlio con CP_1 partecipazione ai colloqui con i docenti e nella salvaguardia delle condizioni di salute del medesimo curando la sua sottoposizione ai controlli sanitari e seguendone la riabilitazione presso l'Osmairm.
L'importo del contributo al mantenimento di è stato, peraltro, stabilito in Persona_2 una misura contenuta sicché non vi sono ragioni per disporne l'eliminazione e neppure la riduzione.
pag. 5/7 A quanto precede si deve aggiungere che, come documentato dalla appellata e non contestato dall'appellante, con decreto dell'11 luglio 2024 adottato nella procedura di esecuzione immobiliare RGE 297/2022, promossa da banca a cui era subentrata
[...] nei confronti di e di , il G.E. del Parte_2 Parte_1 CP_1
Tribunale di Taranto ha trasferito a terzi l'immobile di proprietà degli esecutati, sito in
GI alla Via Palatrasio n. 43, già casa coniugale, del quale in pari data ne è stato ordinato il rilascio, circostanza questa comportante la sopravvenuta indisponibilità della ridetta abitazione da parte della , a cui era stata assegnata in ragione della CP_1 collocazione presso di lei del figlio HE, e senza dubbio incidente sull'assetto di vita del minore e della madre, anche sotto il profilo economico.
Ogni altra questione rimane assorbita dalle considerazioni che precedono, con la notazione che la prova orale su cui l'impugnante ha insistito nella presente sede non risulta specificamente riproposta in sede di precisazione delle conclusioni in prime cure con conseguente preclusione nel presente grado e comunque verte su circostanze, e cioé
l'autonomia del figlio e la modifica della propria attività lavorativa per dedicarsi alla figlia, stanti le chiare attestazioni delle condizioni del primo e la totale assenza di allegazioni e prova sulla nuova occupazione e sui redditi che ne ricava.
Conclusivamente sulla base delle considerazioni che precedono, assorbenti rispetto ad ogni altro argomento o ad ogni altra questione oggetto di allegazione e difesa, l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal d.m. n. 147/2022 tenuto conto del valore della causa determinata in base all'art. 13 c.p.c. e delle attività effettivamente espletate, con distrazione in favore dell'Avv. Maria Quinto, dichiaratasi antistataria.
Infine, ai sensi art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
pag. 6/7 sentenza del Tribunale di Taranto n. 2135/2024 pubblicata in data 26 luglio 2024, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite Parte_1 CP_1 del presente grado, liquidate in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Maria Quinto, dichiaratasi antistataria;
dichiara, ai sensi art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 25 luglio 2025.
Il Presidente est.
(dott.ssa Anna Maria Marra)
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati
Dott.ssa Marra Anna Maria Presidente rel.
Dott. HE Campanale Consigliere
Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 389/2024 R.G proposto avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 2135/2024 del 26 luglio 2024 da
(c.f. ), rappresentato e difeso da Avv. Parte_1 C.F._1
Maria De Carlo
APPELLANTE contro
(c.f. ), rappresentata e difesa da Avv. CP_1 C.F._2
Maria Quinto
APPELLATA
Con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale di sede.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza da intendersi qui integralmente richiamato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Taranto, con la sentenza n. 2135/2024 pubblicata in data 26 luglio 2024, così disponeva: “accoglie la domanda e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GI il 27.12.2007 da , Parte_1 nato a [...] il [...] e , nata a [...] il [...], CP_1 con atto trascritto nei registri degli atti dello stato civile del Comune di GI dell'anno 2007 al n. 68 parte II, S. A, Uff.1; - ordina al competente Ufficiale di stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'originale atto di matrimonio ai sensi dell'art.69 lett. d) del DPR
3.11.2000 n.396;
- dichiara inammissibile la domanda proposta da di riconoscimento in CP_1 suo favore di un assegno divorzile;
- conferma l'affido congiunto dei minori HE e
ad entrambi i genitori, con collocazione presso l'abitazione materna del figlio Per_1
HE e presso l'abitazione paterna della figlia;
- conferma l'assegnazione Per_1 della casa coniugale sita in GI (TA) alla Via Palatrasio n. 43 alla Sig.ra CP_1
; - conferma la regolamentazione del diritto di visita del genitore non
[...] collocatario così come disposta nella Sentenza di Separazione emessa dal Tribunale di
Taranto n. 1622/2023 del 04.07.2023, da intendersi qui richiamata;
- demanda ai
Servizi Sociali del Comune di GI poiché proseguano con il monitoraggio del nucleo familiare di e già disposto con la Sentenza di Parte_1 CP_1 separazione emessa dal Tribunale di Taranto n. 1622/2023 del 04.07.2023; - conferma la previsione a carico di di provvedere in via diretta al mantenimento Parte_1 della figlia convivente;
- pone a carico l'obbligo di Per_1 Parte_1 corrispondere a a titolo di contributo per il mantenimento del figlio CP_1 minore HE, la somma mensile di euro 200,00, a far data dal presente provvedimento, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
- pone a carico di ciascuno dei coniugi il 50% delle spese straordinarie di mantenimento di entrambi i figli, come individuate da Protocollo di intesa adottato da questo Tribunale del
4.7.2022; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.”.
Il Tribunale, verificata la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e rilevata l'inammissibilità della domanda di riconoscimento di assegno divorzile da parte della in quanto CP_1 tardivamente formulata, con riguardo alla domanda, dalla medesima proposta, di previsione a carico del padre di un contributo al mantenimento del figlio minore
(nato il [...]), ne ravvisava il fondamento sia in ragione della Persona_2 disabilità di quest'ultimo, per la quale era stata riconosciuta in suo favore l'indennità di frequenza, comportante un maggior impegno di cura per il genitore collocatario, sia in ragione della sperequazione reddituale tra i genitori considerato che il non aveva Pt_1
pag. 2/7 provato nulla in ordine alla sua situazione reddituale essendosi limitato ad affermare che non era più autista di linea e che lavorava in GI, presumibilmente con tale mansione, mentre la aveva asserito di non percepire più il reddito di CP_1 cittadinanza e di svolgere lavori occasionali come guida turistica ed aveva inoltre depositato documentazione comprovante la percezione di redditi modesti (euro 291,00 nell'anno 2019, euro 3.235,00 nell'anno 2020, euro 5.575,00 nell'anno 2021); con riguardo alle restanti domande, riteneva che difettasse la prova dei fatti allegati e pertanto confermava i provvedimenti provvisori concernenti l'assegnazione della casa familiare alla e la collocazione dell'altra figlia, (nata il 4 giugno CP_1 Per_1
2008), presso il padre con previsione del suo mantenimento diretto ed ancora la sospensione degli incontri tra la madre e detta figlia fatta salva la continuazione del monitoraggio da parte del Servizi Sociali e del Consultorio Familiare, già incaricati in sede di separazione;
dichiarava interamente compensate le spese del giudizio alla luce della natura del giudizio e delle ragioni della decisione.
ha proposto appello svolgendo le censure che si illustreranno più Parte_1 avanti ed ha formulato le seguenti conclusioni: “nel merito in riforma della sentenza n.
2135/2024 del 22.07.2024 emessa dal Tribunale di Taranto, disponga il mantenimento diretto del figlio HE da parte della madre collocataria senza obbligo di contribuire al mantenimento da parte del padre, a conferma dei provvedimenti provvisori emessi all'esito dell'udienza di comparizione. - con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”; in via istruttoria ha insistito sull'ammissione della prova orale offerta in primo grado.
E' intervenuto il Sostituto Procuratore Generale di sede ed ha concluso per il rigetto dell'appello sul rilievo che l'obbligo stabilito a carico del di versamento alla Pt_1
dell'importo di euro 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio CP_1 minore . Persona_2
Si è poi costituita contestando il fondamento dell'appello e chiedendone CP_1 il rigetto, con vittoria delle spese del grado da distrarsi in favore del difensore antistatario.
La causa viene ora in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE pag. 3/7 Con un unico motivo di appello ha censurato la sentenza impugnata Parte_1 poiché il Tribunale non aveva tenuto conto della riduzione del reddito del deducente a seguito della cessazione dell'attività di autista di linea dovuta alla scelta di prestare la sua attività lavorativa nell'ambito del territorio di GI, luogo di residenza, per stare con la figlia trasferitasi a casa sua stanti i maltrattamenti da quest'ultima subiti per i quali era in corso procedimento penale a carico della madre;
ha evidenziato che la lavora come guida turistica e percepisce l'assegno di invalidità riconosciuto al CP_1 figlio HE, presso di lei collocato, e non partecipa in alcun modo al mantenimento della figlia;
ha poi sostenuto che il Tribunale aveva motivato la previsione a carico del deducente dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con il maggiore impegno nella sua crescita richiesto alla madre in relazione alla sua disabilità senza tuttavia verificare la reale situazione di fatto, ben diversa da quanto ritenuto dal giudice
a quo considerato che HE è completamente autonomo e la sua cura non richiede tempi aggiuntivi, tanto più che trascorre tutti i pomeriggi con il deducente e la sorella
, raggiungendone la abitazione da solo in bicicletta;
ha segnalato che, come Per_1 emergente dagli atti del giudizio di separazione, la non si occupa CP_1 adeguatamente della cura del figlio non permettendo da anni lo svolgimento di controlli presso il Gaslini di Genova nonostante la disponibilità dell'esponente a concorrere alle spese necessarie e nonostante la percezione dell'assegno e delle agevolazioni riconosciute per l'invalidità; ha lamentato che il Tribunale, mentre aveva considerato che il deducente nulla aveva provato circa la sua posizione reddituale e che quindi si doveva presumere la percezione del reddito antecedente [alla cessazione dell'attività di autista di linea], aveva tenuto per buono quanto asserito dalla e cioè il venir CP_1 meno del reddito di cittadinanza e lo svolgimento di attività occasionali di guida turistica, come al tempo della separazione, nonostante il suo reddito fosse cresciuto nel tempo (da euro 219,00 ad euro 5.575,00); ha rimarcato di occuparsi da solo del mantenimento della figlia e di occuparsi anche del figlio HE provvedendo Per_1
a pasti e ad abiti quando richiesti da quest'ultimo.
Le doglianze svolte dall'appellante non consentono la riforma della sentenza impugnata nei termini dal medesimo invocati.
pag. 4/7 In primo luogo va detto che il , come rilevato in prime cure, si è limitato ad Pt_1 asserire di non svolgere più attività di autista di linea e di lavorare nell'ambito del territorio del Comune di GI senza tuttavia specificare in alcun modo quali siano i suoi redditi attuali né tanto meno produrre alcuna documentazione atta a dimostrare la sua condizione economica e la eventuale riduzione rispetto ai redditi precedenti. Quanto alla , la stessa ha documentato lo svolgimento di attività di guida turistica e la CP_1 percezione di redditi sia pure crescenti dal 2019 al 2022 (sopra riportati) che, però, non le consentono di provvedere da sola al mantenimento del figlio HE presso la medesima collocato, tanto più per l'impegno di cura che la disabilità del minore esige.
Si osserva poi che è affetto da sindrome polimalformativa, monorene Persona_2 destro da pregresso rene multicistico, cardiopatia congenita operata, orchidopessi bilaterale, ritardo psicomotorio con anomalie del basicranio e della colonna cervicale e ritardo di crescita (si veda documentazione sanitaria in atti) e non possiede autonomie personali adeguate all'età poiché, pur essendo in grado di provvedere da solo ad attività ordinarie quali il vestirsi e lo svestirsi ed il mangiare utilizzando la forchetta, necessita della guida di un adulto per esempio per l'igiene personale. Tanto smentisce l'assunto dell'impugnante secondo cui l'accudimento richiesto alla madre si connota in maniera ordinaria e rende irrilevante la prova testimoniale. Né vi è riscontro della inadeguatezza della o della sua disattenzione alle esigenze del minore. Anzi a ben vedere CP_1 dalla sentenza di separazione (sentenza n. 1622/2023 del Tribunale di Taranto), ove si riportano le informative assunte presso i Servizi Sociali di GI, si ricava il contrario.
Vi si legge, infatti, che i Servizi, come da comunicazione prot. 27-12-2022, non avevano evidenziato criticità ed avevano rimarcato il responsabile svolgimento da parte della delle funzioni genitoriali nel percorso scolastico del figlio con CP_1 partecipazione ai colloqui con i docenti e nella salvaguardia delle condizioni di salute del medesimo curando la sua sottoposizione ai controlli sanitari e seguendone la riabilitazione presso l'Osmairm.
L'importo del contributo al mantenimento di è stato, peraltro, stabilito in Persona_2 una misura contenuta sicché non vi sono ragioni per disporne l'eliminazione e neppure la riduzione.
pag. 5/7 A quanto precede si deve aggiungere che, come documentato dalla appellata e non contestato dall'appellante, con decreto dell'11 luglio 2024 adottato nella procedura di esecuzione immobiliare RGE 297/2022, promossa da banca a cui era subentrata
[...] nei confronti di e di , il G.E. del Parte_2 Parte_1 CP_1
Tribunale di Taranto ha trasferito a terzi l'immobile di proprietà degli esecutati, sito in
GI alla Via Palatrasio n. 43, già casa coniugale, del quale in pari data ne è stato ordinato il rilascio, circostanza questa comportante la sopravvenuta indisponibilità della ridetta abitazione da parte della , a cui era stata assegnata in ragione della CP_1 collocazione presso di lei del figlio HE, e senza dubbio incidente sull'assetto di vita del minore e della madre, anche sotto il profilo economico.
Ogni altra questione rimane assorbita dalle considerazioni che precedono, con la notazione che la prova orale su cui l'impugnante ha insistito nella presente sede non risulta specificamente riproposta in sede di precisazione delle conclusioni in prime cure con conseguente preclusione nel presente grado e comunque verte su circostanze, e cioé
l'autonomia del figlio e la modifica della propria attività lavorativa per dedicarsi alla figlia, stanti le chiare attestazioni delle condizioni del primo e la totale assenza di allegazioni e prova sulla nuova occupazione e sui redditi che ne ricava.
Conclusivamente sulla base delle considerazioni che precedono, assorbenti rispetto ad ogni altro argomento o ad ogni altra questione oggetto di allegazione e difesa, l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal d.m. n. 147/2022 tenuto conto del valore della causa determinata in base all'art. 13 c.p.c. e delle attività effettivamente espletate, con distrazione in favore dell'Avv. Maria Quinto, dichiaratasi antistataria.
Infine, ai sensi art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
pag. 6/7 sentenza del Tribunale di Taranto n. 2135/2024 pubblicata in data 26 luglio 2024, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite Parte_1 CP_1 del presente grado, liquidate in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Maria Quinto, dichiaratasi antistataria;
dichiara, ai sensi art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 25 luglio 2025.
Il Presidente est.
(dott.ssa Anna Maria Marra)
pag. 7/7