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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 76/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 14/04/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FARANDA TR VI, Giudice monocratico in data 14/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6231/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249043834525000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso a questa Corte di Giustizia tributaria, la parte in epigrafe ha impugnato una intimazione di pagamento relativa all'omesso pagamento della cartella n. 06820150019422301000 sostenendone la illegittimità per i motivi di seguito riassunti.
La cartella è stata notificata a mezzo PEC in formato PDF, priva della estensione P7M, violando, così, il disposto di cui all'art. 20 c. 1 del D.Lgs. n° 82/2005 – DPCM 22/02/2013. Precisa parte ricorrente che l'atto notificato in tale formato è privo della firma digitale ed è pertanto illegittimo.
L'atto è privo della rituale sottoscrizione, della indicazione della “qualità” del soggetto che dovrebbe essere legittimato ad emettere l'atto, non contiene l'indicazione della Autorità giudiziaria avanti alla quale proporre una eventuale opposizione, dei termini di legge per l'impugnazione, per prescrizione della pretesa tributaria e per essere stato inviato da un indirizzo pec non presente nei pubblici registri.
Conclude chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione sia perché proposta avverso l'intimazione di pagamento, in violazione dell'art 19 d.lgs. 546/
'92, non essendo l'atto annoverato tra gli atti impugnabili, sia perché l'intimazione per cui è causa risulta impugnata per contestare la sottesa pretesa creditoria, piuttosto che vizi propri dell'atto, risultando, sollevate eccezioni, quali la prescrizione, volta a contestare la debenza delle somme iscritte a ruolo, sia perché proposta avverso l'intimazione che risulta preceduta dalla rituale notifica della cartella ad essa sottesa.
Eccepisce ancora la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento ai motivi inerenti alla debenza dell'imposta, opponibili in via esclusiva all'ente impositore.
Rileva l'infondatezza della opposizione anche in punto di merito e la piena legittimità del proprio operato: avverso la cartella sottesa l'odierna ricorrente ha proposto opposizione decisa con sentenza n 3596/5/2021 della C.T.P. di Milano, successivamente impugnata dalla Agenzia entrate Riscossione di Milano e il giudizio di appello si è concluso con la sentenza n 1257 2023 -resa dalla Corte Giustizia Tributaria II grado della
Lombardia depositata il 6.4.2023 che, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato l'opposizione proposta in I grado avverso la cartella, sentenza divenuta definitiva. In questa sede, quindi, non è più possibile elevare contestazioni in proposito alla debenza della pretesa creditoria con conseguente inammissibilità della richiesta di annullamento dell'atto sotteso alla intimazione impugnata.
Con riferimento alla eccepita prescrizione osserva che in relazione alla predetta cartella risultano notificate due intimazioni mai impugnate e che il termine di prescrizione, nel periodo del giudizio di opposizione, è sospeso. Di talchè nessuna prescrizione è maturata.
Contesta poi la fondatezza delle eccezioni relative alla notifica eseguita a mezzo pec dell'intimazione impugnata, richiamando l'ordinanza della Cassazione n.30922/2024 del 3 dicembre 2024, nella quale viene ribadito il principio secondo cui " in tema di processo telematico, a norma dell'art.12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, le firme digitali di tipo "Cades e di tipo Pades", sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m e pdf". Richiama ancora il costante orientamento giurisprudenziale che ha affermato che il documento allegato alla pec non deve essere firmato digitalmente e che ha statuito, circa gli effetti di nullità conseguenti ad un eventuale difetto di notifica, che esso, ove esistente, sia da ritenersi sanato per effetto della proposizione dell'opposizione, ai sensi dell'art. 156 e 160 c.p.c..
Conclude quindi chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, comunque, il suo rigetto nel merito, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Si è costituita regione Lombardia, a seguito di chiamata in causa da parte dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione, la quale ha eccepito che avverso la citata cartella 06820150019422301000 la ricorrente aveva promosso ricorso definito in secondo grado con sentenza favorevole all'ente impositore.
Ribadisce che un'intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo per cui essa resta sindacabile innanzi al giudice per vizi propri, con esclusione di qualsiasi questione attinente all'accertamento/ingiunzione. Precisa che, antecedentemente alla cartella esattoriale n. 06820150019422301000, notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, alla ricorrente, da parte di Regione Lombardia, è stato notificato il 21.11.2012 con raccomandata, un avviso di accertamento relativo alla tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2009, atto mai impugnato e, dunque, definitivo. Il summenzionato avviso è stato notificato nei termini tenuto conto che il termine per il recupero per l'anno d'imposta 2009 era il 31/12/2012 ai sensi dell'art. 94 della l.r. n.
10/2003 (entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all'ultimo giorno utile per il pagamento del tributo).
Ribadisce la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla attività della Riscossione Conclude quindi chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Parte ricorrente ha poi depositato una memoria illustrativa nella quale ha preliminarmente contestato la legittimità della costituzione dell'Agenzia Riscossione per essersi avvalsa di un avvocato del libero Foro, senza che fossero specificati i motivi di tale scelta. Ciò violerebbe, secondo parte ricorrente, violazione l'art. 11 D.Lgs. n° 546/1992 e richiama sul punto, a sostegno, giurisprudenza della Suprema Corte.
Contesta inoltre la legittimità delle conclusioni formulate dall'Agenzia riscossione, la rappresentanza processuale degli enti convenuti e la non coerenza della motivazione dell'atto impugnato.
Reitera quindi le conclusioni già formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice Monocratico, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, ritiene non fondate le eccezioni preliminari sollevate dalla parte ricorrente.
Costituisce fatto pacifico la legittimità delle notifiche delle cartelle esattoriali a mezzo PEC, indipendente dal formato pdf semplice o P7M anche alla luce della pronuncia della Suprema Corte 30922/2024 nella quale viene ribadito il principio secondo cui " in tema di processo telematico, a norma dell'art.12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, le firme digitali di tipo "Cades e di tipo Pades", sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m e pdf". Per completezza si evidenzia che già le SS.
UU. nella sentenza n.10266 2018 si erano espresse in tal senso ritenendo equiparabile il file PDF al file formato p7m, ai fini della validità della trasmissione del file tramite PEC, richiamando la normativa europea in materia di trasmissione informatica di documenti, ed hanno stabilito il seguente principio di diritto: “Secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni p7m e pdf, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna”.
Conseguentemente, la notifica della cartella tramite PEC, mediante l'uso del file in formato pdf, è idonea a garantire l'autenticità del documento trasmesso.
Del pari infondata è l'eccezione di nullità della intimazione impugnata perché notificata da un indirizzo PEC non presente nei pubblici registri. La disciplina normativa della notifica a mezzo posta elettronica certificata
è contenuta negli artt. 26 2°c. DPR 602 e 60 7°c. Del DPR 600/73. La prima norma afferma testualmente che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. mentre la seconda testualmente recita “In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”. In entrambe le norme quindi, il riferimento alla presenza dell'indirizzo all'interno dei pubblici registri è riferito solo ed esclusivamente all'indirizzo del destinatario e non a quello del mittente, di talché l'eccezione si appalesa infondata. Si aggiunga poi, con riferimento alla riconducibilità del documento al mittente (che sarebbe messa in dubbio da un indirizzo di spedizione diverso da quello risultante nel registro degli indirizzi della PA), che la stessa è comprovata, oltre che dagli elementi propri della cartella di pagamento - presenti, in pari modo, sia in quella inoltrata in via analogica che in quella inviata in modo informatico (es. intestazione, logo ecc.) - anche dai dati di certificazione contenuti – con carattere immodificabile - nelle buste di trasporto e nelle varie ricevute emesse e firmate dallo stesso Gestore, nonché dal dominio di posta elettronica dal quale il messaggio è stato inviato: esso infatti è attribuibile ad un solo soggetto, verificabile consultando la c.d. “Anagrafe dei domini internet” che permette, per ciascun dominio, di verificare alcuni dati, quali, ad esempio, il nominativo del soggetto registrante, il relativo indirizzo e recapiti telefonici/mail, la data di creazione del dominio e quella di scadenza, nonché i riferimenti del c.d. “contatto amministrativo”.
Nessuna prescrizione è poi maturata in ordine alla pretesa portata dalla cartella esattoriale, la cui validità è stata confermata con sentenza di questa Corte di Giustizia del 2023, senza considerare che nelle more sono stati notificati altri avvisi di intimazione, non gravati da impugnazione.
Quanto infine alla eccezione relativa alla illegittimità della costituzione dell'Agenzia Riscossione, osserva il giudice monocratico la infondatezza della eccezione sollevata da parte ricorrente, atteso che la procura ad litem è stata conferita dal Responsabile Gestione del Contenzioso LOMBARDIA, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Nominativo_1 - Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, atto pubblico che la parte avrebbe comunque potuto reperire per potere effettuare tutte le verifiche del caso.
L'atto impugnato è quindi legittimo e va confermato. Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice Monocratico di doverle integralmente compensare tra le parti, in considerazione delle concrete vicende di causa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 14/04/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FARANDA TR VI, Giudice monocratico in data 14/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6231/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249043834525000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso a questa Corte di Giustizia tributaria, la parte in epigrafe ha impugnato una intimazione di pagamento relativa all'omesso pagamento della cartella n. 06820150019422301000 sostenendone la illegittimità per i motivi di seguito riassunti.
La cartella è stata notificata a mezzo PEC in formato PDF, priva della estensione P7M, violando, così, il disposto di cui all'art. 20 c. 1 del D.Lgs. n° 82/2005 – DPCM 22/02/2013. Precisa parte ricorrente che l'atto notificato in tale formato è privo della firma digitale ed è pertanto illegittimo.
L'atto è privo della rituale sottoscrizione, della indicazione della “qualità” del soggetto che dovrebbe essere legittimato ad emettere l'atto, non contiene l'indicazione della Autorità giudiziaria avanti alla quale proporre una eventuale opposizione, dei termini di legge per l'impugnazione, per prescrizione della pretesa tributaria e per essere stato inviato da un indirizzo pec non presente nei pubblici registri.
Conclude chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione sia perché proposta avverso l'intimazione di pagamento, in violazione dell'art 19 d.lgs. 546/
'92, non essendo l'atto annoverato tra gli atti impugnabili, sia perché l'intimazione per cui è causa risulta impugnata per contestare la sottesa pretesa creditoria, piuttosto che vizi propri dell'atto, risultando, sollevate eccezioni, quali la prescrizione, volta a contestare la debenza delle somme iscritte a ruolo, sia perché proposta avverso l'intimazione che risulta preceduta dalla rituale notifica della cartella ad essa sottesa.
Eccepisce ancora la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento ai motivi inerenti alla debenza dell'imposta, opponibili in via esclusiva all'ente impositore.
Rileva l'infondatezza della opposizione anche in punto di merito e la piena legittimità del proprio operato: avverso la cartella sottesa l'odierna ricorrente ha proposto opposizione decisa con sentenza n 3596/5/2021 della C.T.P. di Milano, successivamente impugnata dalla Agenzia entrate Riscossione di Milano e il giudizio di appello si è concluso con la sentenza n 1257 2023 -resa dalla Corte Giustizia Tributaria II grado della
Lombardia depositata il 6.4.2023 che, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato l'opposizione proposta in I grado avverso la cartella, sentenza divenuta definitiva. In questa sede, quindi, non è più possibile elevare contestazioni in proposito alla debenza della pretesa creditoria con conseguente inammissibilità della richiesta di annullamento dell'atto sotteso alla intimazione impugnata.
Con riferimento alla eccepita prescrizione osserva che in relazione alla predetta cartella risultano notificate due intimazioni mai impugnate e che il termine di prescrizione, nel periodo del giudizio di opposizione, è sospeso. Di talchè nessuna prescrizione è maturata.
Contesta poi la fondatezza delle eccezioni relative alla notifica eseguita a mezzo pec dell'intimazione impugnata, richiamando l'ordinanza della Cassazione n.30922/2024 del 3 dicembre 2024, nella quale viene ribadito il principio secondo cui " in tema di processo telematico, a norma dell'art.12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, le firme digitali di tipo "Cades e di tipo Pades", sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m e pdf". Richiama ancora il costante orientamento giurisprudenziale che ha affermato che il documento allegato alla pec non deve essere firmato digitalmente e che ha statuito, circa gli effetti di nullità conseguenti ad un eventuale difetto di notifica, che esso, ove esistente, sia da ritenersi sanato per effetto della proposizione dell'opposizione, ai sensi dell'art. 156 e 160 c.p.c..
Conclude quindi chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, comunque, il suo rigetto nel merito, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Si è costituita regione Lombardia, a seguito di chiamata in causa da parte dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione, la quale ha eccepito che avverso la citata cartella 06820150019422301000 la ricorrente aveva promosso ricorso definito in secondo grado con sentenza favorevole all'ente impositore.
Ribadisce che un'intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo per cui essa resta sindacabile innanzi al giudice per vizi propri, con esclusione di qualsiasi questione attinente all'accertamento/ingiunzione. Precisa che, antecedentemente alla cartella esattoriale n. 06820150019422301000, notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, alla ricorrente, da parte di Regione Lombardia, è stato notificato il 21.11.2012 con raccomandata, un avviso di accertamento relativo alla tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2009, atto mai impugnato e, dunque, definitivo. Il summenzionato avviso è stato notificato nei termini tenuto conto che il termine per il recupero per l'anno d'imposta 2009 era il 31/12/2012 ai sensi dell'art. 94 della l.r. n.
10/2003 (entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all'ultimo giorno utile per il pagamento del tributo).
Ribadisce la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla attività della Riscossione Conclude quindi chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Parte ricorrente ha poi depositato una memoria illustrativa nella quale ha preliminarmente contestato la legittimità della costituzione dell'Agenzia Riscossione per essersi avvalsa di un avvocato del libero Foro, senza che fossero specificati i motivi di tale scelta. Ciò violerebbe, secondo parte ricorrente, violazione l'art. 11 D.Lgs. n° 546/1992 e richiama sul punto, a sostegno, giurisprudenza della Suprema Corte.
Contesta inoltre la legittimità delle conclusioni formulate dall'Agenzia riscossione, la rappresentanza processuale degli enti convenuti e la non coerenza della motivazione dell'atto impugnato.
Reitera quindi le conclusioni già formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice Monocratico, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, ritiene non fondate le eccezioni preliminari sollevate dalla parte ricorrente.
Costituisce fatto pacifico la legittimità delle notifiche delle cartelle esattoriali a mezzo PEC, indipendente dal formato pdf semplice o P7M anche alla luce della pronuncia della Suprema Corte 30922/2024 nella quale viene ribadito il principio secondo cui " in tema di processo telematico, a norma dell'art.12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, le firme digitali di tipo "Cades e di tipo Pades", sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m e pdf". Per completezza si evidenzia che già le SS.
UU. nella sentenza n.10266 2018 si erano espresse in tal senso ritenendo equiparabile il file PDF al file formato p7m, ai fini della validità della trasmissione del file tramite PEC, richiamando la normativa europea in materia di trasmissione informatica di documenti, ed hanno stabilito il seguente principio di diritto: “Secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni p7m e pdf, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna”.
Conseguentemente, la notifica della cartella tramite PEC, mediante l'uso del file in formato pdf, è idonea a garantire l'autenticità del documento trasmesso.
Del pari infondata è l'eccezione di nullità della intimazione impugnata perché notificata da un indirizzo PEC non presente nei pubblici registri. La disciplina normativa della notifica a mezzo posta elettronica certificata
è contenuta negli artt. 26 2°c. DPR 602 e 60 7°c. Del DPR 600/73. La prima norma afferma testualmente che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. mentre la seconda testualmente recita “In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”. In entrambe le norme quindi, il riferimento alla presenza dell'indirizzo all'interno dei pubblici registri è riferito solo ed esclusivamente all'indirizzo del destinatario e non a quello del mittente, di talché l'eccezione si appalesa infondata. Si aggiunga poi, con riferimento alla riconducibilità del documento al mittente (che sarebbe messa in dubbio da un indirizzo di spedizione diverso da quello risultante nel registro degli indirizzi della PA), che la stessa è comprovata, oltre che dagli elementi propri della cartella di pagamento - presenti, in pari modo, sia in quella inoltrata in via analogica che in quella inviata in modo informatico (es. intestazione, logo ecc.) - anche dai dati di certificazione contenuti – con carattere immodificabile - nelle buste di trasporto e nelle varie ricevute emesse e firmate dallo stesso Gestore, nonché dal dominio di posta elettronica dal quale il messaggio è stato inviato: esso infatti è attribuibile ad un solo soggetto, verificabile consultando la c.d. “Anagrafe dei domini internet” che permette, per ciascun dominio, di verificare alcuni dati, quali, ad esempio, il nominativo del soggetto registrante, il relativo indirizzo e recapiti telefonici/mail, la data di creazione del dominio e quella di scadenza, nonché i riferimenti del c.d. “contatto amministrativo”.
Nessuna prescrizione è poi maturata in ordine alla pretesa portata dalla cartella esattoriale, la cui validità è stata confermata con sentenza di questa Corte di Giustizia del 2023, senza considerare che nelle more sono stati notificati altri avvisi di intimazione, non gravati da impugnazione.
Quanto infine alla eccezione relativa alla illegittimità della costituzione dell'Agenzia Riscossione, osserva il giudice monocratico la infondatezza della eccezione sollevata da parte ricorrente, atteso che la procura ad litem è stata conferita dal Responsabile Gestione del Contenzioso LOMBARDIA, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Nominativo_1 - Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, atto pubblico che la parte avrebbe comunque potuto reperire per potere effettuare tutte le verifiche del caso.
L'atto impugnato è quindi legittimo e va confermato. Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice Monocratico di doverle integralmente compensare tra le parti, in considerazione delle concrete vicende di causa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.