Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 76
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità notifica PEC per formato PDF

    La notifica via PEC in formato PDF è valida, equiparabile al formato P7M, secondo la giurisprudenza di legittimità.

  • Rigettato
    Mancanza sottoscrizione e indicazione qualità soggetto emittente

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato dalla decisione finale.

  • Rigettato
    Mancanza indicazione autorità giudiziaria e termini impugnazione

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato dalla decisione finale.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa tributaria

    La prescrizione non è maturata in quanto il termine è stato sospeso durante i precedenti giudizi e vi sono state altre intimazioni non impugnate.

  • Rigettato
    Notifica da indirizzo PEC non presente nei registri pubblici

    La normativa sulla notifica PEC si riferisce all'indirizzo del destinatario, non a quello del mittente. La riconducibilità del mittente è comprovata da altri elementi.

  • Rigettato
    Legittimità costituzione Agenzia Riscossione

    La procura è stata conferita da soggetto autorizzato e autenticata da notaio, rendendo l'atto pubblico verificabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 76
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 76
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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