Articolo 30 della Legge 8 marzo 1949, n. 75
Articolo 29Articolo 31
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23 marzo 1949
Art. 30. Estensione dei benfici agli enti indicati nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1547

La facolta' prevista dall'art. 2 puo' essere esercitata dal Ministro per la marina mercantile anche nei confronti di persone o societa' indicate nell' art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1547 , che ne abbiano presentato domanda ed a condizione che, ultimati i lavori, le navi siano iscritte nelle matricole dello Stato.
Le costruzioni eseguite per conto di committenti nazionali nei cantieri compresi nel Territorio libero di Trieste possono essere ammesse a termini dell'art. 2 ai benefici previsti dal capo II e dal capo III della presente legge, per quella parte di tali benefici che non sia oggetto di provvidenze delle competenti autorita' del Territorio stesso.
Entrata in vigore il 23 marzo 1949