Art. 30. Estensione dei benfici agli enti indicati nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1547
La facolta' prevista dall'art. 2 puo' essere esercitata dal Ministro per la marina mercantile anche nei confronti di persone o societa' indicate nell' art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1547 , che ne abbiano presentato domanda ed a condizione che, ultimati i lavori, le navi siano iscritte nelle matricole dello Stato.
Le costruzioni eseguite per conto di committenti nazionali nei cantieri compresi nel Territorio libero di Trieste possono essere ammesse a termini dell'art. 2 ai benefici previsti dal capo II e dal capo III della presente legge, per quella parte di tali benefici che non sia oggetto di provvidenze delle competenti autorita' del Territorio stesso.
La facolta' prevista dall'art. 2 puo' essere esercitata dal Ministro per la marina mercantile anche nei confronti di persone o societa' indicate nell' art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1547 , che ne abbiano presentato domanda ed a condizione che, ultimati i lavori, le navi siano iscritte nelle matricole dello Stato.
Le costruzioni eseguite per conto di committenti nazionali nei cantieri compresi nel Territorio libero di Trieste possono essere ammesse a termini dell'art. 2 ai benefici previsti dal capo II e dal capo III della presente legge, per quella parte di tali benefici che non sia oggetto di provvidenze delle competenti autorita' del Territorio stesso.