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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 22/07/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2034/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Unica Civile
in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati:
Marco Salvatori Presidente
Giovanna Claudia Ragusa Giudice
Matteo De Nes Giudice relatore/estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta in data 6.8.2020 e vertente t r a
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Agrigento in via Capitano Russo n. 7, con l'Avv. Selenia Canicattì;
ATTORE
e
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;
CONVENUTA
Nonché
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Per l'attore, come da atto di citazione:
“Ritenere e dichiarare che, il sig. non ha mai ricevuto l'“Avviso di liquidazione Parte_1
e irrogazione sanzioni n. 2006/1T/000761” con Raccomandata postale n. 78689490253-5,
inviata il 07.09.2018 dall'Ufficio Postale di Agrigento.
Ritenere e dichiarare che la Raccomandata postale n. 78689490253-5 fa piena prova fino
a querela di falso ai sensi dell'art. 2699 ss. c.c..
Ritenere e dichiarare che la firma dell'agente postale consegnante è incomprensibile.
Ritenere e dichiarare che la firma apposta al documento di cui si richiede l'attestazione di falsità è del tutto difforme a quella del sig. ed alla sua grafia. Parte_1
Ritenere e dichiarare che si depositano documento di identità e Procura speciale contenenti
le firme originali del sig. e che attestano la difformità dell'atto di cui si chiede Parte_1
l'attestazione di falso.
Conseguentemente disporre preliminarmente il sequestro, ai sensi dell'art. 224 c.p.c.,
dell'originale del documento impugnato di falso.
Accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o non
autenticità della sottoscrizione della ricevuta di ritorno della raccomandata postale n. n.
78689490253-5.
Dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, nulla e/o inesistente
e/o annullabile la sottoscrizione della ricevuta di ritorno della raccomandata postale n.
78689490253-5 e/o la relativa ricevuta di notificazione postale”.
Per la convenuta come da comparsa di costituzione:
“voglia l'adito Tribunale, contrariis reiectis,
- in via principale e preliminare, dichiarare l'inammissibilità della querela di falso;
- in subordine, nel merito, rigettare la querela di falso ex adverso proposta, poiché del tutto
infondata”.
***
M O T I V A Z I O N E
2 Il presente procedimento riguarda la querela di falso proposta dall'attore Parte_1
avverso l'avviso di ricevimento postale n. 78689490253-5, che risulta consegnato il
10.9.2018, e relativo all'avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni n. 2006/IT/000761.
Siffatto avviso rappresenta l'atto prodromico alla notificazione della cartella di pagamento n. 291 2019 00092096 68 000 da parte dell . Controparte_1
L'attore, che ha affermato di aver ricevuto quest'ultima cartella di pagamento, ha però
asserito di non aver mai ricevuto il prodromico avviso di liquidazione, sostenendo che la firma sul relativo avviso di ricevimento non è la sua. Ha incardinato pertanto il presente procedimento di querela di falso ex art. 221 c.p.c., in via principale.
La convenuta , Direzione Provinciale di Agrigento, ritualmente Controparte_1
costituitasi, ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità della querela di falso e, in subordine e nel merito, il rigetto della domanda in quanto infondata.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale, escussione del teste e CTU grafologica a firma della dott.ssa . Successivamente, il Testimone_1 Persona_1
fascicolo è stato assegnato all'odierno giudice istruttore/relatore e la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni sopra riportate.
La querela di falso va respinta per i motivi di seguito illustrati.
A supporto delle proprie asserzioni, l'attore ha allegato che il giorno della notificazione dell'avviso di liquidazione (10.9.2018), avvenuta presso la sua residenza in via Capitano
Russo n. 7 (Agrigento), lui non sarebbe stato in casa bensì al lavoro. Ha prodotto a tal fine un'attestazione del proprio datore (Banca Sant'Angelo, Agenzia di Licata, sita in via Palma
n. 21 -cfr. doc. allegato alla memoria n. 1 di parte attrice), da cui risulterebbe che quel giorno egli sarebbe entrato in ufficio alle ore 8:27 e uscito alle 19:15, con pausa pranzo dalle 13:35 alle 14:35. L'attore ha quindi chiesto l'escussione di un collega come teste e l'esperimento della CTU grafologica.
3 Il teste sentito all'udienza de 23.2.2022, ha confermato che il giorno Testimone_1
10.9.2018 l'attore si sarebbero trovato al lavoro presso l'agenzia di Licata della Banca
Sant'Angelo.
La CTU grafologica ha poi valutato la firma apposta sull'avviso di ricevimento come non riconducibile alla grafia dell'attore Parte_1
Alla luce dei principi che governano l'istituto della querela di falso, da tali risultanze non risulta comunque scalfito quanto attestato dall'agente postale, ossia che l'atto è entrato nella sfera di conoscenza dell'attore in quanto recapitato all'indirizzo dove questi risiede
(indirizzo indicato, peraltro, anche nell'atto di citazione).
Sul punto, infatti, si rileva che l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario, con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.,
mentre non è tenuto a identificare il consegnatario né a trascriverne le generalità e la qualifica (cfr. in senso conforme il precedente di questo Tribunale, sentenza del 26.9.2024
sub R.G. n. 3876/2018). Di conseguenza, l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato, stante la citata presunzione di conoscenza superabile solo se il destinatario dia prova di essersi trovato nell'impossibilità, senza sua colpa, di prenderne cognizione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14501 del 15/07/2016, Rv. 640546 - 01).
A ciò si aggiunga che l'agente postale ha solo l'obbligo di raccogliere la sottoscrizione del ricevente, che può essere anche un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o portiere, senza che debba identificarlo e trascriverne le generalità; l'unica querela di falso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé dell'atto ad uno dei soggetti sopra indicati
(cfr. Cass. sez. I, 19/01/2023, n.1686).
Orbene, nel caso di specie l'avviso di ricevimento oggetto di querela attesta che l'atto è
stato consegnato presso la residenza di Il fatto che egli quel giorno si trovasse Parte_1
al lavoro e la circostanza che calligrafia sull'avviso di ricevimento non sia riconducibile alla sua (secondo la valutazione operata dalla CTU grafologica), non escludono che la firma sia
4 stata apposta da altra persona in quel momento presente presso il suo domicilio. Il
complesso delle prove assunte, infatti, non ha dimostrato la falsità del fatto che l'agente postale è entrato in contatto con una persona presente alla residenza del destinatario e qui ha recapitato l'atto. Ciò risulta corroborato dal fatto che l'attore querelante non ha mai nemmeno allegato che alla propria residenza quel giorno non poteva esserci nessuno. Egli,
infatti, ha sempre affermato che, trovandosi al lavoro, non avrebbe potuto sottoscrivere di persona l'avviso di ricevimento, ma non ha mai sostenuto che al suo recapito nessuno avrebbe potuto aprire la porta all'agente postale per ricevere l'atto.
La querela di falso proposta dall'odierno attore dev'essere quindi respinta, con conseguente condanna del medesimo a una pena pecuniaria a favore dell'Erario per 20,00
euro ex art. 226 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 (così come aggiornato dal d.m. 147/2022) per il pertinente scaglione di valore e con applicazione dei valori minimi, stante la non complessità delle questioni trattate. Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico di parte attrice soccombente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa,
definitivamente pronunciando:
1) rigetta la querela di falso;
2) condanna l'attore alla rifusione a favore della convenuta Parte_1 [...]
, delle spese di lite liquidate in 2.540,00 euro Controparte_2
per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
3) condanna l'attore al pagamento in favore dell'Erario della pena pecuniaria Parte_1
di euro 20,00;
4) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice soccombente.
5 Così deciso in Agrigento, 17.7.2025
Il Giudice Estensore
Matteo De Nes
Il Presidente
Marco Salvatori
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Unica Civile
in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati:
Marco Salvatori Presidente
Giovanna Claudia Ragusa Giudice
Matteo De Nes Giudice relatore/estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta in data 6.8.2020 e vertente t r a
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Agrigento in via Capitano Russo n. 7, con l'Avv. Selenia Canicattì;
ATTORE
e
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;
CONVENUTA
Nonché
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Per l'attore, come da atto di citazione:
“Ritenere e dichiarare che, il sig. non ha mai ricevuto l'“Avviso di liquidazione Parte_1
e irrogazione sanzioni n. 2006/1T/000761” con Raccomandata postale n. 78689490253-5,
inviata il 07.09.2018 dall'Ufficio Postale di Agrigento.
Ritenere e dichiarare che la Raccomandata postale n. 78689490253-5 fa piena prova fino
a querela di falso ai sensi dell'art. 2699 ss. c.c..
Ritenere e dichiarare che la firma dell'agente postale consegnante è incomprensibile.
Ritenere e dichiarare che la firma apposta al documento di cui si richiede l'attestazione di falsità è del tutto difforme a quella del sig. ed alla sua grafia. Parte_1
Ritenere e dichiarare che si depositano documento di identità e Procura speciale contenenti
le firme originali del sig. e che attestano la difformità dell'atto di cui si chiede Parte_1
l'attestazione di falso.
Conseguentemente disporre preliminarmente il sequestro, ai sensi dell'art. 224 c.p.c.,
dell'originale del documento impugnato di falso.
Accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o non
autenticità della sottoscrizione della ricevuta di ritorno della raccomandata postale n. n.
78689490253-5.
Dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, nulla e/o inesistente
e/o annullabile la sottoscrizione della ricevuta di ritorno della raccomandata postale n.
78689490253-5 e/o la relativa ricevuta di notificazione postale”.
Per la convenuta come da comparsa di costituzione:
“voglia l'adito Tribunale, contrariis reiectis,
- in via principale e preliminare, dichiarare l'inammissibilità della querela di falso;
- in subordine, nel merito, rigettare la querela di falso ex adverso proposta, poiché del tutto
infondata”.
***
M O T I V A Z I O N E
2 Il presente procedimento riguarda la querela di falso proposta dall'attore Parte_1
avverso l'avviso di ricevimento postale n. 78689490253-5, che risulta consegnato il
10.9.2018, e relativo all'avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni n. 2006/IT/000761.
Siffatto avviso rappresenta l'atto prodromico alla notificazione della cartella di pagamento n. 291 2019 00092096 68 000 da parte dell . Controparte_1
L'attore, che ha affermato di aver ricevuto quest'ultima cartella di pagamento, ha però
asserito di non aver mai ricevuto il prodromico avviso di liquidazione, sostenendo che la firma sul relativo avviso di ricevimento non è la sua. Ha incardinato pertanto il presente procedimento di querela di falso ex art. 221 c.p.c., in via principale.
La convenuta , Direzione Provinciale di Agrigento, ritualmente Controparte_1
costituitasi, ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità della querela di falso e, in subordine e nel merito, il rigetto della domanda in quanto infondata.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale, escussione del teste e CTU grafologica a firma della dott.ssa . Successivamente, il Testimone_1 Persona_1
fascicolo è stato assegnato all'odierno giudice istruttore/relatore e la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni sopra riportate.
La querela di falso va respinta per i motivi di seguito illustrati.
A supporto delle proprie asserzioni, l'attore ha allegato che il giorno della notificazione dell'avviso di liquidazione (10.9.2018), avvenuta presso la sua residenza in via Capitano
Russo n. 7 (Agrigento), lui non sarebbe stato in casa bensì al lavoro. Ha prodotto a tal fine un'attestazione del proprio datore (Banca Sant'Angelo, Agenzia di Licata, sita in via Palma
n. 21 -cfr. doc. allegato alla memoria n. 1 di parte attrice), da cui risulterebbe che quel giorno egli sarebbe entrato in ufficio alle ore 8:27 e uscito alle 19:15, con pausa pranzo dalle 13:35 alle 14:35. L'attore ha quindi chiesto l'escussione di un collega come teste e l'esperimento della CTU grafologica.
3 Il teste sentito all'udienza de 23.2.2022, ha confermato che il giorno Testimone_1
10.9.2018 l'attore si sarebbero trovato al lavoro presso l'agenzia di Licata della Banca
Sant'Angelo.
La CTU grafologica ha poi valutato la firma apposta sull'avviso di ricevimento come non riconducibile alla grafia dell'attore Parte_1
Alla luce dei principi che governano l'istituto della querela di falso, da tali risultanze non risulta comunque scalfito quanto attestato dall'agente postale, ossia che l'atto è entrato nella sfera di conoscenza dell'attore in quanto recapitato all'indirizzo dove questi risiede
(indirizzo indicato, peraltro, anche nell'atto di citazione).
Sul punto, infatti, si rileva che l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario, con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.,
mentre non è tenuto a identificare il consegnatario né a trascriverne le generalità e la qualifica (cfr. in senso conforme il precedente di questo Tribunale, sentenza del 26.9.2024
sub R.G. n. 3876/2018). Di conseguenza, l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato, stante la citata presunzione di conoscenza superabile solo se il destinatario dia prova di essersi trovato nell'impossibilità, senza sua colpa, di prenderne cognizione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14501 del 15/07/2016, Rv. 640546 - 01).
A ciò si aggiunga che l'agente postale ha solo l'obbligo di raccogliere la sottoscrizione del ricevente, che può essere anche un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o portiere, senza che debba identificarlo e trascriverne le generalità; l'unica querela di falso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé dell'atto ad uno dei soggetti sopra indicati
(cfr. Cass. sez. I, 19/01/2023, n.1686).
Orbene, nel caso di specie l'avviso di ricevimento oggetto di querela attesta che l'atto è
stato consegnato presso la residenza di Il fatto che egli quel giorno si trovasse Parte_1
al lavoro e la circostanza che calligrafia sull'avviso di ricevimento non sia riconducibile alla sua (secondo la valutazione operata dalla CTU grafologica), non escludono che la firma sia
4 stata apposta da altra persona in quel momento presente presso il suo domicilio. Il
complesso delle prove assunte, infatti, non ha dimostrato la falsità del fatto che l'agente postale è entrato in contatto con una persona presente alla residenza del destinatario e qui ha recapitato l'atto. Ciò risulta corroborato dal fatto che l'attore querelante non ha mai nemmeno allegato che alla propria residenza quel giorno non poteva esserci nessuno. Egli,
infatti, ha sempre affermato che, trovandosi al lavoro, non avrebbe potuto sottoscrivere di persona l'avviso di ricevimento, ma non ha mai sostenuto che al suo recapito nessuno avrebbe potuto aprire la porta all'agente postale per ricevere l'atto.
La querela di falso proposta dall'odierno attore dev'essere quindi respinta, con conseguente condanna del medesimo a una pena pecuniaria a favore dell'Erario per 20,00
euro ex art. 226 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 (così come aggiornato dal d.m. 147/2022) per il pertinente scaglione di valore e con applicazione dei valori minimi, stante la non complessità delle questioni trattate. Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico di parte attrice soccombente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa,
definitivamente pronunciando:
1) rigetta la querela di falso;
2) condanna l'attore alla rifusione a favore della convenuta Parte_1 [...]
, delle spese di lite liquidate in 2.540,00 euro Controparte_2
per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
3) condanna l'attore al pagamento in favore dell'Erario della pena pecuniaria Parte_1
di euro 20,00;
4) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice soccombente.
5 Così deciso in Agrigento, 17.7.2025
Il Giudice Estensore
Matteo De Nes
Il Presidente
Marco Salvatori
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