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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/11/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in grado di appello iscritto al n 361/2023 RGL, trattato con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Pio Torcicollo, giusta procura in atti
-Appellante-
CONTRO
, in persona del pro-tempore , rappresentato e difeso ex Controparte_1 CP_2 lege dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato Reggio Calabria
-Appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto
Gli epigrafati appellanti hanno impugnato la sentenza n. 273/23 del 10.2.2023 con la quale il giudice del lavoro di Reggio Calabria, ha rigettato la domanda da essi proposta nei confronti del
[...]
MiBACT), alle cui dipendenze lavorano, volta ad ottenere l'inquadramento nella Controparte_3
Area III, posizione economica F1, nel profilo professionale di “funzionario amministrativo ed economico finanziario”.
Gli stessi, unitamente ad altri ricorrenti, avevano adito il Tribunale di Reggio Calabria, deducendo: di avere partecipato ai corsi-concorsi per titoli ed esami per i passaggi interni dalla Area B alla Area
C, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. a), CCNL Comparti Ministeri 1998-2001 e di essere risultati tutte idonei nelle graduatorie finali;
che in base all'accordo a monte delle procedure selettive, concluso il 6.12.2005 con le OO.SS., i posti da mettere a concorso, riservato ai dipendenti, per il passaggio dall'area B all'area C, posizione economica C1, sarebbero stati 920 (pari al 50% dei posti vacanti e disponibili, in ossequio alla regola costituzionale del pari accesso dall'esterno ai ruoli della pubblica amministrazione); che sulla base di tale accordo, e in applicazione dell'art. 39, comma 1, della legge 449-1997 e dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 2001 (nei testi vigenti pro-tempore), l'odierno convenuto trasmetteva, con nota prot. n. 45231 del 22.12.2005 al Dipartimento della Funzione
Pubblica e alla Ragioneria Generale dello Stato la programmazione triennale del proprio fabbisogno di personale e il correlato “piano assunzionale per il triennio 2006-2008” ; che, con successiva nota del 22.02.2007, prot. n. 6947 la resistente amministrazione, sollecitava il rilascio della prescritta autorizzazione governativa, tramite DPCM;
che, con DPCM del 16.01.2007 il Governo autorizzava l'indizione dei suddetti concorsi, ma rispetto ai contingenti di posti richiesti dal ne CP_1 autorizzava, per ragioni esclusivamente attinenti ai vincoli di bilancio e alle limitazioni assunzionali contenuti nelle leggi finanziarie, solo la metà (50%), ossia 460 posti per l'accesso alla posizione C1; che, nell'accordo del 12.07.2007, comunicato con circolare n. 170 del 13.07.2007 veniva stabilito che
“Art.
2. Fatte salve le disposizioni normative vigenti, le graduatorie relative ai passaggi tra le aree rimarranno valide sino a nuovi bandi. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 2, del
CCNL 1998-2001 citato nelle premesse, gli idonei verranno inquadrati per effetto dello scorrimento man mano che si renderanno disponibili i posti messi a concorso a seguito di rinunce, pensionamenti
o dimissioni dal servizio a qualsiasi titolo del personale risultato vincitore”; che, nell'accordo del
13.07.2007, comunicato con circolare n. 171 del 16.07.2007 veniva invece stabilito che: “Art. 1) E' approvato l'allegato documento, che forma parte integrante del presente accordo, contenente gli elementi previsti dall'art. 15 del Contratto Collettivo Integrativo di citato nelle premesse, CP_1 relativamente alle procedure di passaggio tra le aree, dall'area B alla posizione economica C1. Art.
2) Le parti concordano di sollecitare il Dipartimento della Funzione Pubblica, affinché provveda ad adeguare l'autorizzazione emanata al concetto di 'prevalenza' di cui al presente accordo...”. In particolare, nell'allegato accordo veniva stabilito quanto segue: “
1. Procedure. L'amministrazione ha richiesto l'autorizzazione ad avviare procedure per il passaggio di 920 unità dall'area B alla posizione economica C1. Con DPCM 16 gennaio 2007 (Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2007) è stata concessa a questa Amministrazione l'autorizzazione ad avviare le procedure per l'accesso alla posizione economica C1 di 460 unità. I posti corrispondono al 50% di quanto richiesto dall'Amministrazione; poiché una richiesta integrativa è stata formulata, si metteranno a concorso i posti autorizzati, adeguando successivamente le assunzioni all'autorizzazione integrativa, per un numero totale di 920. 2.Passaggi dalle varie posizioni economiche dell'area B...Nei bandi di selezione sarà pertanto indicato il numero complessivo di posti (pari a 920 per tutti i profili professionali), la cui copertura sarà disposta nel rispetto delle norme di cui sopra...”.; che in data
24.07.2007 venivano, quindi, pubblicati, tramite circolare n. 183, prot. n. 24649, n. 10 BANDI per il passaggio dall'area B alla posizione economica C1, relativamente ai suddetti profili professionali:
Archeologo: posti a concorso 46; Architetto: posti a concorso 43; Archivista di Stato: posti a concorso
86; Bibliotecario: posti a concorso 138; Capo tecnico: posti a concorso 200; Funzionario amministrativo: posti a concorso 181; Esperto in comunicazione e informazione: posti a concorso 22;
Informatico: posti a concorso 72; Restauratore conservatore: posti a concorso 83; Storico dell'arte: posti a concorso 49”.; che in pratica, leggendo il contenuto di ogni singolo Bando - richiamante, fra gli altri, oltre agli atti e agli accordi succitati, la nota n. 32632 del 20.07.2007, con la quale il
Segretario Generale del richiedeva al Direttore Generale con delega alle risorse umane di CP_1
“voler attivare la più utile iniziativa, così come previsto dall'art. 2 dell'accordo suindicato, per
'sollecitare il Dipartimento della Funzione pubblica, affinché provveda ad adeguare l'autorizzazione emanata al concetto di 'prevalenza' di cui al presente accordo' ”, nonché la successiva nota 24567 del 23.07.2007, con la quale il suddetto Direttore Generale del dava attuazione alla predetta CP_1 richiesta del Segretario Generale -, si evince che l'odierno convenuto, nonostante il mancato rilascio dell'autorizzazione governativa per la restante metà dei posti richiesti, indiceva i predetti concorsi ( non già solo per i posti autorizzati ma bensì) per il numero totale dei posti suindicati , ripartiti per ciascun profilo professionale fra le regioni di cui all'Allegato 1, dove appunto era indicato sia il numero di posti a ciascuna regione assegnato, nell'ambito dei posti autorizzati, sia il numero di posti da attribuire ad ogni regione nell'ambito dei posti richiesti, pari al doppio di quelli autorizzati;
che ciascuno dei 10 bandi, inoltre, dopo aver previsto la suddetta ripartizione per regione dei posti banditi e di quelli autorizzati, all'art. 1 recitava testualmente: “Nelle more del rilascio della autorizzazione richiesta ad estendere fino a 920 i posti complessivi per l'accesso alla posizione economica C1, come illustrato nelle premesse, l'Amministrazione potrà procedere all'inquadramento in ruolo delle prime...unità di personale collocate nelle varie graduatorie regionali, come risulta dalla colonna 3 del citato allegato 1. …Le restanti...unità di personale, che avranno anch'esse completato i percorsi formativi e superato gli esami finali, conseguiranno l'inquadramento in ruolo solo dopo la concessione a questa Amministrazione della suddetta autorizzazione”.; che con decreto direttoriale del 29.07.2010, venivano approvate le graduatorie regionali di merito (vincitori e idonei) per i profili professionali di “Archeologo”, “Architetto” e “Storico dell'Arte”, in relazione alle regioni di cui agli elenchi allegati, nonché le graduatorie regionali dei vincitori (relativamente ai posti autorizzati). Con decreto direttoriale del 20.12.2012, pubblicato con circolare n. 458 di pari data venivano approvate le graduatorie regionali di merito (vincitori e idonei) per i profili professionali di “Funzionario
Amministrativo”, “Funzionario Archivista di Stato”, “Funzionario Bibliotecario”, “Capo Tecnico
(ora Funzionario per le tecnologie o Funzionario Diagnosta)”, “Funzionario esperto in comunicazione e informazione (ora Funzionario per la promozione e la comunicazione)”, “Funzionario Informatico”
e “Funzionario Restauratore e conservatore”, nonché le graduatorie regionali dei vincitori
(relativamente ai posti autorizzati); che tali graduatorie venivano poi rettificate con successivo decreto direttoriale del 08.01.2013; che i lavoratori ricorrenti avevano superato, per la Regione
Calabria, i predetti corsi-concorsi, collocandosi nelle relative graduatorie finali di merito, taluni nella tranche dei “460 idonei per gli “ulteriori posti banditi” ed i restanti (tra cui gli odierni appellanti) come “semplici idonei”, oltre i posti complessivamente banditi, ma pur sempre in posizione utile per occupare i posti banditi e successivamente divenuti vacanti durante la vigenza, ordinaria o prorogata, delle graduatorie, approvate come si è detto in data 20.12.2012.
Tanto premesso, i lavoratori rivendicavano il fatto di essere, comunque, risultati “idonei” all'esito dei suddetti concorsi, giacchè il odierno convenuto non si era limitato solo a prevedere la CP_1 copertura dei 460 posti banditi ed autorizzati, ma aveva anche assunto l'impegno di effettuare: 1) sia la copertura dei restanti 460 posti “banditi” ma “non autorizzati” (copertura subordinata solo
“temporalmente” al rilascio di “autorizzazione”); 2) sia la copertura dei posti divenuti in seguito vacanti “nell'ambito di quelli banditi”, effettuando lo scorrimento delle graduatorie di merito durante la vigenza (triennale o prorogata) delle medesime,.
Tuttavia , pur essendosi effettivamente verificate le condizioni per dare seguito agli impegni assunti negli atti sopra citati (accordi sindacali e bandi), il era rimasto inadempiente ai suddetti CP_1 obblighi in virtù del parere negativo - circa la possibilità di utilizzo delle dette graduatorie - rilasciato,
a poco tempo dall'approvazione delle prime graduatorie avvenuta in data 29.07.2010, dal
Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che non aveva ritenuto di autorizzare, perché in data 15.11.2009 era entrato in vigore il Decreto legislativo n. 150-
2009 che vietava “lo scorrimento” delle graduatorie scaturite da concorsi interamente riservati al personale interno;
che tale condotta impeditiva del dare corso all'approvazione delle graduatorie era ingiusta e illegittima per le ragioni meglio esposte in ricorso.
Si costituiva in giudizio il , chiedendo la reiezione delle avversarie domande Controparte_1 essenzialmente in considerazione del diniego del D.P.F. di ampliare il numero dei posti già autorizzati e di attingere alle graduatorie dei concorsi “interni” in ragione delle disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 150/2009 (artt. 24 e 62) e del fatto che, in conseguenza di tali nuove disposizioni di carattere imperativo, applicabili anche in deroga alla contrattazione collettiva a tutte le nuove assunzioni successive alla loro entrata in vigore, era divenuto impossibile per l'Amministrazione l'utilizzazione delle graduatorie delle procedure concorsuali solo “interne”, non cioè aperte al pubblico.
Il Tribunale di Reggio Calabria respingeva il ricorso e compensava le spese processuali del grado.
Avverso tale sentenza proponevano appello 3 dei 6 originari ricorrenti, chiedendo la riforma della pronuncia sulla base di motivi variamente articolati, con l'accoglimento delle originarie conclusioni e col favore delle spese del doppio grado.
Il si costituiva chiedendo la conferma della sentenza e la reiezione del gravame perchè CP_1 infondato.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 13/11/2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 14/11/2025 .
°°°°°
L'appello non merita accoglimento.
Le questioni controverse – che hanno dato luogo ad un contenzioso a livello nazionale con orientamenti difformi da parte dei giudici di merito - trovano soluzione nelle recenti pronunce della
Cassazione ( Cass 2140/2024 e Cass. 14919/2024; Cass 1674/2024).
A tali pronunce e alle sottese motivazioni è dunque sufficiente fare rimando ai sensi dell'art. 118, c.
1, disp. att. c.p.c. per rigettare l'impugnazione degli appellanti.
Osserva la Corte che: “nel pubblico impiego contrattualizzato, anche ai fini della selezione interna per l'accesso a posti superiori vacanti, la scelta dell'amministrazione di utilizzare le graduatorie degli idonei “per scorrimento” non costituisce un diritto soggettivo degli stessi, ma postula sempre
l'esercizio prioritario di una discrezionalità della P.A. nel coprire il posto o la posizione disponibile, ove un obbligo in tal senso non sia contemplato dalla contrattazione collettiva o dal bando (così,
Cass. Sez. L, n. 1674 del 2024, cit., che richiama «i principi, consolidati nella giurisprudenza della
Corte, ben riassunti nella motivazione di Cass. n. 19006 del 2010» e successive pronunce conformi pure ivi indicate).
Ne consegue che la posizione giuridica degli odierni controricorrenti ed intimati non poteva ritenersi definita quale diritto quesito allorché era entrato in vigore il decreto legislativo n. 150 del 2009, dal momento che all'epoca mancava l'autorizzazione ad attuare l'assunzione (quale necessario presupposto di essa) e la graduatoria non era stata ancora approvata;
cosicché lo ius superveniens non ha modificato la posizione giuridica di coloro che si erano posizionati oltre le posizioni già autorizzate, poiché gli stessi non avevano ancora maturato alcun diritto soggettivo (in tal senso, Cass. Sez. L, n. 1674 del 2024 cit.). Peraltro, va sottolineato che anche il diritto del candidato vincitore ad assumere l'inquadramento previsto dal bando di concorso è subordinato alla permanenza, al momento dell'adozione del provvedimento di nomina, dell'assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando è stato emesso, sicché, nel caso in cui detto assetto sia mutato a causa dello ius superveniens, l'amministrazione ha il potere-dovere di bloccare i provvedimenti dai quali possano derivare nuove assunzioni che non corrispondano più alle oggettive necessità di incremento del personale, quali valutate prima della modifica del quadro normativo, in base all'art.
97 Cost. (così ancora Cass. Sez. L, n. 1674 del 2024 cit. e precedenti ivi richiamati).
A maggior ragione questi principi valgono in tema di scorrimento, perché è la natura stessa di quest'ultimo che porta a ritenere applicabile la normativa vigente nel momento in cui si pretende di realizzare lo scorrimento medesimo (così Cass. Sez. U, 02/10/2012, n. 16728); con la conseguenza che, una volta che l'amministrazione abbia assunto la decisione di coprire il posto attingendo allo scorrimento della graduatoria, tale decisione risulta equiparabile, nella sostanza, all'espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale, con identificazione degli ulteriori vincitori, ancorché mediante l'utilizzazionedell'intera sequenza di atti apertasi con il bando originario, recante la c.d. lex specialis del concorso, e conclusasi con l'approvazione della graduatoria, che individua i soggetti da assumere (così, ancora, Cass. Sez. U. n. 16728 del 2012, cit.).
Pertanto, con la delibera di procedere allo scorrimento si riattiva l'intera sequenza concorsuale, ma, inevitabilmente, occorre considerare i requisiti di validità vigenti al momento della determinazione assunta dall'amministrazione. In consequenzialità logico-giuridica con le precedenti considerazioni, occorre qui chiarire che lo ius superveniens, costituito dalle limitazioni introdotte con il d.lgs. n. 150 del 2009 ai concorsi riservati al personale interno, risulta preclusivo dell'asserito diritto vantato dai dipendenti allo scorrimento della graduatoria. Infatti, giova richiamare l'art. 24 del d.lgs. n. 150 del 2009, nella versione applicabile ratione temporis, prima delle modifiche apportate con il d.lgs. n. 74 del 2017: «Ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo
n. 165 del 2001, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche,
a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.».
La disposizione esclude la legittimità del ricorso all'assunzione attingendo a graduatorie di concorsi riservati ad interni banditi anteriormente al 2010 proprio perché la normativa sopravvenuta è intesa
a limitare le possibilità di coprire i posti disponibili con personale interno, recependo le sollecitazioni provenienti dalla Corte costituzionale in ordine alla piena attuazione del principio di cui all'art. 97
Cost. (in particolare, già con le sentenze nn. 333 del 1993 e 313 del 1994). In tal senso, come già ritenuto da questa Corte (Cass. Sez. L, 17/05/2024, n. 13757), è condivisibile il consolidato orientamento espresso in proposito dal giudice amministrativo, che, in ragione della normativa sopravvenuta (secondo cui la progressione dei pubblici dipendenti tra le aree può avvenire solo in base ad un concorso pubblico, con riserva di posti al personale interno fino al massimo del
50% di quelli messi a disposizione), ha ritenuto che «dopo il 1° gennaio 2010, non sono più previste le progressioni verticali riservate agli interni e quindi non è più consentito nemmeno lo scorrimento delle graduatorie relative a procedure per progressioni verticali interamente riservate ai dipendenti, con la conseguenza che tali graduatorie sono escluse dall'ambito di applicazione delle norme che nel tempo hanno disposto la proroga legale dell'efficacia e che, dal 1° gennaio 2010, dall'inserimento come idonei in tali graduatorie non può più discendere alcuna legittima aspettativa»
(così Cons. St. 16/08/2021, n. 5884 e precedenti conformi ivi richiamati), giungendo a configurare un “divieto” per le amministrazioni di coprire i posti a suo tempo sottoposti a procedura riservata
(così, Cons. St. 25/06/2018, n. 3897).
Tale approdo ermeneutico risulta ulteriormente avvalorato dalla considerazione che il d.lgs. n. 150 del 2009 non ha previsto uno specifico regime transitorio che valesse a salvaguardare le graduatorie dei concorsi interni avviati antecedentemente all'entrata in vigore della riforma, sicché, anche sotto questo profilo, l'interpretazione adottata nella sentenza impugnata non può essere ricevuta.
Pertanto, poiché è pacifico che la selezione per la quale gli odierni controricorrenti ed intimati hanno invocato lo scorrimento non consentiva la partecipazione di candidati esterni, occorre concludere per la fondatezza del motivo di gravame, con conseguente assorbimento della prima censura.”
Il su esposto percorso argomentativo della sentenza della Suprema Corte è pienamente condivisibile ed i principi in esso espressi vengono fatti propri dal collegio.
Si può quindi concludere che non è corretta la prospettazione degli appellanti secondo cui l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2009 abbia travolto diritti già acquisiti, potendo in capo a loro configurarsi al più una situazione di mera aspettativa in ordine al rilascio da parte degli organi competenti della necessaria autorizzazione. Alla data di entrata in vigore del d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 le graduatorie dei profili professionali degli appellanti non erano state ancora approvate, ma, soprattutto, non era intervenuto il rilascio, da parte degli organi competenti, dell'autorizzazione alla copertura dei posti ulteriori. La fattispecie, dunque, non risultava perfezionata e gli appellanti non avevano perciò acquisito alcun diritto soggettivo alla progressione verticale.
Trova dunque piena applicazione la nuova disciplina imperativa, ai sensi della quale “Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso”. La complessità delle questioni trattate e l'esistenza di difformi orientamenti giurisprudenziali, superati solo di recente dalla giurisprudenza di legittimità, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c..
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da , , Parte_1 Parte_2
contro in persona del Ministro pro- Parte_3 Controparte_1 tempore , avverso la sentenza n. 273/2023 del Giudice del lavoro di Reggio Calabria, pubblicata in data 09/02/2023, così provvede: rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata.
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Spese di lite di entrambi i gradi di giudizio interamente compensate.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 14 novembre 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in grado di appello iscritto al n 361/2023 RGL, trattato con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Pio Torcicollo, giusta procura in atti
-Appellante-
CONTRO
, in persona del pro-tempore , rappresentato e difeso ex Controparte_1 CP_2 lege dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato Reggio Calabria
-Appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto
Gli epigrafati appellanti hanno impugnato la sentenza n. 273/23 del 10.2.2023 con la quale il giudice del lavoro di Reggio Calabria, ha rigettato la domanda da essi proposta nei confronti del
[...]
MiBACT), alle cui dipendenze lavorano, volta ad ottenere l'inquadramento nella Controparte_3
Area III, posizione economica F1, nel profilo professionale di “funzionario amministrativo ed economico finanziario”.
Gli stessi, unitamente ad altri ricorrenti, avevano adito il Tribunale di Reggio Calabria, deducendo: di avere partecipato ai corsi-concorsi per titoli ed esami per i passaggi interni dalla Area B alla Area
C, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. a), CCNL Comparti Ministeri 1998-2001 e di essere risultati tutte idonei nelle graduatorie finali;
che in base all'accordo a monte delle procedure selettive, concluso il 6.12.2005 con le OO.SS., i posti da mettere a concorso, riservato ai dipendenti, per il passaggio dall'area B all'area C, posizione economica C1, sarebbero stati 920 (pari al 50% dei posti vacanti e disponibili, in ossequio alla regola costituzionale del pari accesso dall'esterno ai ruoli della pubblica amministrazione); che sulla base di tale accordo, e in applicazione dell'art. 39, comma 1, della legge 449-1997 e dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 2001 (nei testi vigenti pro-tempore), l'odierno convenuto trasmetteva, con nota prot. n. 45231 del 22.12.2005 al Dipartimento della Funzione
Pubblica e alla Ragioneria Generale dello Stato la programmazione triennale del proprio fabbisogno di personale e il correlato “piano assunzionale per il triennio 2006-2008” ; che, con successiva nota del 22.02.2007, prot. n. 6947 la resistente amministrazione, sollecitava il rilascio della prescritta autorizzazione governativa, tramite DPCM;
che, con DPCM del 16.01.2007 il Governo autorizzava l'indizione dei suddetti concorsi, ma rispetto ai contingenti di posti richiesti dal ne CP_1 autorizzava, per ragioni esclusivamente attinenti ai vincoli di bilancio e alle limitazioni assunzionali contenuti nelle leggi finanziarie, solo la metà (50%), ossia 460 posti per l'accesso alla posizione C1; che, nell'accordo del 12.07.2007, comunicato con circolare n. 170 del 13.07.2007 veniva stabilito che
“Art.
2. Fatte salve le disposizioni normative vigenti, le graduatorie relative ai passaggi tra le aree rimarranno valide sino a nuovi bandi. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 2, del
CCNL 1998-2001 citato nelle premesse, gli idonei verranno inquadrati per effetto dello scorrimento man mano che si renderanno disponibili i posti messi a concorso a seguito di rinunce, pensionamenti
o dimissioni dal servizio a qualsiasi titolo del personale risultato vincitore”; che, nell'accordo del
13.07.2007, comunicato con circolare n. 171 del 16.07.2007 veniva invece stabilito che: “Art. 1) E' approvato l'allegato documento, che forma parte integrante del presente accordo, contenente gli elementi previsti dall'art. 15 del Contratto Collettivo Integrativo di citato nelle premesse, CP_1 relativamente alle procedure di passaggio tra le aree, dall'area B alla posizione economica C1. Art.
2) Le parti concordano di sollecitare il Dipartimento della Funzione Pubblica, affinché provveda ad adeguare l'autorizzazione emanata al concetto di 'prevalenza' di cui al presente accordo...”. In particolare, nell'allegato accordo veniva stabilito quanto segue: “
1. Procedure. L'amministrazione ha richiesto l'autorizzazione ad avviare procedure per il passaggio di 920 unità dall'area B alla posizione economica C1. Con DPCM 16 gennaio 2007 (Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2007) è stata concessa a questa Amministrazione l'autorizzazione ad avviare le procedure per l'accesso alla posizione economica C1 di 460 unità. I posti corrispondono al 50% di quanto richiesto dall'Amministrazione; poiché una richiesta integrativa è stata formulata, si metteranno a concorso i posti autorizzati, adeguando successivamente le assunzioni all'autorizzazione integrativa, per un numero totale di 920. 2.Passaggi dalle varie posizioni economiche dell'area B...Nei bandi di selezione sarà pertanto indicato il numero complessivo di posti (pari a 920 per tutti i profili professionali), la cui copertura sarà disposta nel rispetto delle norme di cui sopra...”.; che in data
24.07.2007 venivano, quindi, pubblicati, tramite circolare n. 183, prot. n. 24649, n. 10 BANDI per il passaggio dall'area B alla posizione economica C1, relativamente ai suddetti profili professionali:
Archeologo: posti a concorso 46; Architetto: posti a concorso 43; Archivista di Stato: posti a concorso
86; Bibliotecario: posti a concorso 138; Capo tecnico: posti a concorso 200; Funzionario amministrativo: posti a concorso 181; Esperto in comunicazione e informazione: posti a concorso 22;
Informatico: posti a concorso 72; Restauratore conservatore: posti a concorso 83; Storico dell'arte: posti a concorso 49”.; che in pratica, leggendo il contenuto di ogni singolo Bando - richiamante, fra gli altri, oltre agli atti e agli accordi succitati, la nota n. 32632 del 20.07.2007, con la quale il
Segretario Generale del richiedeva al Direttore Generale con delega alle risorse umane di CP_1
“voler attivare la più utile iniziativa, così come previsto dall'art. 2 dell'accordo suindicato, per
'sollecitare il Dipartimento della Funzione pubblica, affinché provveda ad adeguare l'autorizzazione emanata al concetto di 'prevalenza' di cui al presente accordo' ”, nonché la successiva nota 24567 del 23.07.2007, con la quale il suddetto Direttore Generale del dava attuazione alla predetta CP_1 richiesta del Segretario Generale -, si evince che l'odierno convenuto, nonostante il mancato rilascio dell'autorizzazione governativa per la restante metà dei posti richiesti, indiceva i predetti concorsi ( non già solo per i posti autorizzati ma bensì) per il numero totale dei posti suindicati , ripartiti per ciascun profilo professionale fra le regioni di cui all'Allegato 1, dove appunto era indicato sia il numero di posti a ciascuna regione assegnato, nell'ambito dei posti autorizzati, sia il numero di posti da attribuire ad ogni regione nell'ambito dei posti richiesti, pari al doppio di quelli autorizzati;
che ciascuno dei 10 bandi, inoltre, dopo aver previsto la suddetta ripartizione per regione dei posti banditi e di quelli autorizzati, all'art. 1 recitava testualmente: “Nelle more del rilascio della autorizzazione richiesta ad estendere fino a 920 i posti complessivi per l'accesso alla posizione economica C1, come illustrato nelle premesse, l'Amministrazione potrà procedere all'inquadramento in ruolo delle prime...unità di personale collocate nelle varie graduatorie regionali, come risulta dalla colonna 3 del citato allegato 1. …Le restanti...unità di personale, che avranno anch'esse completato i percorsi formativi e superato gli esami finali, conseguiranno l'inquadramento in ruolo solo dopo la concessione a questa Amministrazione della suddetta autorizzazione”.; che con decreto direttoriale del 29.07.2010, venivano approvate le graduatorie regionali di merito (vincitori e idonei) per i profili professionali di “Archeologo”, “Architetto” e “Storico dell'Arte”, in relazione alle regioni di cui agli elenchi allegati, nonché le graduatorie regionali dei vincitori (relativamente ai posti autorizzati). Con decreto direttoriale del 20.12.2012, pubblicato con circolare n. 458 di pari data venivano approvate le graduatorie regionali di merito (vincitori e idonei) per i profili professionali di “Funzionario
Amministrativo”, “Funzionario Archivista di Stato”, “Funzionario Bibliotecario”, “Capo Tecnico
(ora Funzionario per le tecnologie o Funzionario Diagnosta)”, “Funzionario esperto in comunicazione e informazione (ora Funzionario per la promozione e la comunicazione)”, “Funzionario Informatico”
e “Funzionario Restauratore e conservatore”, nonché le graduatorie regionali dei vincitori
(relativamente ai posti autorizzati); che tali graduatorie venivano poi rettificate con successivo decreto direttoriale del 08.01.2013; che i lavoratori ricorrenti avevano superato, per la Regione
Calabria, i predetti corsi-concorsi, collocandosi nelle relative graduatorie finali di merito, taluni nella tranche dei “460 idonei per gli “ulteriori posti banditi” ed i restanti (tra cui gli odierni appellanti) come “semplici idonei”, oltre i posti complessivamente banditi, ma pur sempre in posizione utile per occupare i posti banditi e successivamente divenuti vacanti durante la vigenza, ordinaria o prorogata, delle graduatorie, approvate come si è detto in data 20.12.2012.
Tanto premesso, i lavoratori rivendicavano il fatto di essere, comunque, risultati “idonei” all'esito dei suddetti concorsi, giacchè il odierno convenuto non si era limitato solo a prevedere la CP_1 copertura dei 460 posti banditi ed autorizzati, ma aveva anche assunto l'impegno di effettuare: 1) sia la copertura dei restanti 460 posti “banditi” ma “non autorizzati” (copertura subordinata solo
“temporalmente” al rilascio di “autorizzazione”); 2) sia la copertura dei posti divenuti in seguito vacanti “nell'ambito di quelli banditi”, effettuando lo scorrimento delle graduatorie di merito durante la vigenza (triennale o prorogata) delle medesime,.
Tuttavia , pur essendosi effettivamente verificate le condizioni per dare seguito agli impegni assunti negli atti sopra citati (accordi sindacali e bandi), il era rimasto inadempiente ai suddetti CP_1 obblighi in virtù del parere negativo - circa la possibilità di utilizzo delle dette graduatorie - rilasciato,
a poco tempo dall'approvazione delle prime graduatorie avvenuta in data 29.07.2010, dal
Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che non aveva ritenuto di autorizzare, perché in data 15.11.2009 era entrato in vigore il Decreto legislativo n. 150-
2009 che vietava “lo scorrimento” delle graduatorie scaturite da concorsi interamente riservati al personale interno;
che tale condotta impeditiva del dare corso all'approvazione delle graduatorie era ingiusta e illegittima per le ragioni meglio esposte in ricorso.
Si costituiva in giudizio il , chiedendo la reiezione delle avversarie domande Controparte_1 essenzialmente in considerazione del diniego del D.P.F. di ampliare il numero dei posti già autorizzati e di attingere alle graduatorie dei concorsi “interni” in ragione delle disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 150/2009 (artt. 24 e 62) e del fatto che, in conseguenza di tali nuove disposizioni di carattere imperativo, applicabili anche in deroga alla contrattazione collettiva a tutte le nuove assunzioni successive alla loro entrata in vigore, era divenuto impossibile per l'Amministrazione l'utilizzazione delle graduatorie delle procedure concorsuali solo “interne”, non cioè aperte al pubblico.
Il Tribunale di Reggio Calabria respingeva il ricorso e compensava le spese processuali del grado.
Avverso tale sentenza proponevano appello 3 dei 6 originari ricorrenti, chiedendo la riforma della pronuncia sulla base di motivi variamente articolati, con l'accoglimento delle originarie conclusioni e col favore delle spese del doppio grado.
Il si costituiva chiedendo la conferma della sentenza e la reiezione del gravame perchè CP_1 infondato.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 13/11/2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 14/11/2025 .
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L'appello non merita accoglimento.
Le questioni controverse – che hanno dato luogo ad un contenzioso a livello nazionale con orientamenti difformi da parte dei giudici di merito - trovano soluzione nelle recenti pronunce della
Cassazione ( Cass 2140/2024 e Cass. 14919/2024; Cass 1674/2024).
A tali pronunce e alle sottese motivazioni è dunque sufficiente fare rimando ai sensi dell'art. 118, c.
1, disp. att. c.p.c. per rigettare l'impugnazione degli appellanti.
Osserva la Corte che: “nel pubblico impiego contrattualizzato, anche ai fini della selezione interna per l'accesso a posti superiori vacanti, la scelta dell'amministrazione di utilizzare le graduatorie degli idonei “per scorrimento” non costituisce un diritto soggettivo degli stessi, ma postula sempre
l'esercizio prioritario di una discrezionalità della P.A. nel coprire il posto o la posizione disponibile, ove un obbligo in tal senso non sia contemplato dalla contrattazione collettiva o dal bando (così,
Cass. Sez. L, n. 1674 del 2024, cit., che richiama «i principi, consolidati nella giurisprudenza della
Corte, ben riassunti nella motivazione di Cass. n. 19006 del 2010» e successive pronunce conformi pure ivi indicate).
Ne consegue che la posizione giuridica degli odierni controricorrenti ed intimati non poteva ritenersi definita quale diritto quesito allorché era entrato in vigore il decreto legislativo n. 150 del 2009, dal momento che all'epoca mancava l'autorizzazione ad attuare l'assunzione (quale necessario presupposto di essa) e la graduatoria non era stata ancora approvata;
cosicché lo ius superveniens non ha modificato la posizione giuridica di coloro che si erano posizionati oltre le posizioni già autorizzate, poiché gli stessi non avevano ancora maturato alcun diritto soggettivo (in tal senso, Cass. Sez. L, n. 1674 del 2024 cit.). Peraltro, va sottolineato che anche il diritto del candidato vincitore ad assumere l'inquadramento previsto dal bando di concorso è subordinato alla permanenza, al momento dell'adozione del provvedimento di nomina, dell'assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando è stato emesso, sicché, nel caso in cui detto assetto sia mutato a causa dello ius superveniens, l'amministrazione ha il potere-dovere di bloccare i provvedimenti dai quali possano derivare nuove assunzioni che non corrispondano più alle oggettive necessità di incremento del personale, quali valutate prima della modifica del quadro normativo, in base all'art.
97 Cost. (così ancora Cass. Sez. L, n. 1674 del 2024 cit. e precedenti ivi richiamati).
A maggior ragione questi principi valgono in tema di scorrimento, perché è la natura stessa di quest'ultimo che porta a ritenere applicabile la normativa vigente nel momento in cui si pretende di realizzare lo scorrimento medesimo (così Cass. Sez. U, 02/10/2012, n. 16728); con la conseguenza che, una volta che l'amministrazione abbia assunto la decisione di coprire il posto attingendo allo scorrimento della graduatoria, tale decisione risulta equiparabile, nella sostanza, all'espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale, con identificazione degli ulteriori vincitori, ancorché mediante l'utilizzazionedell'intera sequenza di atti apertasi con il bando originario, recante la c.d. lex specialis del concorso, e conclusasi con l'approvazione della graduatoria, che individua i soggetti da assumere (così, ancora, Cass. Sez. U. n. 16728 del 2012, cit.).
Pertanto, con la delibera di procedere allo scorrimento si riattiva l'intera sequenza concorsuale, ma, inevitabilmente, occorre considerare i requisiti di validità vigenti al momento della determinazione assunta dall'amministrazione. In consequenzialità logico-giuridica con le precedenti considerazioni, occorre qui chiarire che lo ius superveniens, costituito dalle limitazioni introdotte con il d.lgs. n. 150 del 2009 ai concorsi riservati al personale interno, risulta preclusivo dell'asserito diritto vantato dai dipendenti allo scorrimento della graduatoria. Infatti, giova richiamare l'art. 24 del d.lgs. n. 150 del 2009, nella versione applicabile ratione temporis, prima delle modifiche apportate con il d.lgs. n. 74 del 2017: «Ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo
n. 165 del 2001, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche,
a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.».
La disposizione esclude la legittimità del ricorso all'assunzione attingendo a graduatorie di concorsi riservati ad interni banditi anteriormente al 2010 proprio perché la normativa sopravvenuta è intesa
a limitare le possibilità di coprire i posti disponibili con personale interno, recependo le sollecitazioni provenienti dalla Corte costituzionale in ordine alla piena attuazione del principio di cui all'art. 97
Cost. (in particolare, già con le sentenze nn. 333 del 1993 e 313 del 1994). In tal senso, come già ritenuto da questa Corte (Cass. Sez. L, 17/05/2024, n. 13757), è condivisibile il consolidato orientamento espresso in proposito dal giudice amministrativo, che, in ragione della normativa sopravvenuta (secondo cui la progressione dei pubblici dipendenti tra le aree può avvenire solo in base ad un concorso pubblico, con riserva di posti al personale interno fino al massimo del
50% di quelli messi a disposizione), ha ritenuto che «dopo il 1° gennaio 2010, non sono più previste le progressioni verticali riservate agli interni e quindi non è più consentito nemmeno lo scorrimento delle graduatorie relative a procedure per progressioni verticali interamente riservate ai dipendenti, con la conseguenza che tali graduatorie sono escluse dall'ambito di applicazione delle norme che nel tempo hanno disposto la proroga legale dell'efficacia e che, dal 1° gennaio 2010, dall'inserimento come idonei in tali graduatorie non può più discendere alcuna legittima aspettativa»
(così Cons. St. 16/08/2021, n. 5884 e precedenti conformi ivi richiamati), giungendo a configurare un “divieto” per le amministrazioni di coprire i posti a suo tempo sottoposti a procedura riservata
(così, Cons. St. 25/06/2018, n. 3897).
Tale approdo ermeneutico risulta ulteriormente avvalorato dalla considerazione che il d.lgs. n. 150 del 2009 non ha previsto uno specifico regime transitorio che valesse a salvaguardare le graduatorie dei concorsi interni avviati antecedentemente all'entrata in vigore della riforma, sicché, anche sotto questo profilo, l'interpretazione adottata nella sentenza impugnata non può essere ricevuta.
Pertanto, poiché è pacifico che la selezione per la quale gli odierni controricorrenti ed intimati hanno invocato lo scorrimento non consentiva la partecipazione di candidati esterni, occorre concludere per la fondatezza del motivo di gravame, con conseguente assorbimento della prima censura.”
Il su esposto percorso argomentativo della sentenza della Suprema Corte è pienamente condivisibile ed i principi in esso espressi vengono fatti propri dal collegio.
Si può quindi concludere che non è corretta la prospettazione degli appellanti secondo cui l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2009 abbia travolto diritti già acquisiti, potendo in capo a loro configurarsi al più una situazione di mera aspettativa in ordine al rilascio da parte degli organi competenti della necessaria autorizzazione. Alla data di entrata in vigore del d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 le graduatorie dei profili professionali degli appellanti non erano state ancora approvate, ma, soprattutto, non era intervenuto il rilascio, da parte degli organi competenti, dell'autorizzazione alla copertura dei posti ulteriori. La fattispecie, dunque, non risultava perfezionata e gli appellanti non avevano perciò acquisito alcun diritto soggettivo alla progressione verticale.
Trova dunque piena applicazione la nuova disciplina imperativa, ai sensi della quale “Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso”. La complessità delle questioni trattate e l'esistenza di difformi orientamenti giurisprudenziali, superati solo di recente dalla giurisprudenza di legittimità, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c..
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da , , Parte_1 Parte_2
contro in persona del Ministro pro- Parte_3 Controparte_1 tempore , avverso la sentenza n. 273/2023 del Giudice del lavoro di Reggio Calabria, pubblicata in data 09/02/2023, così provvede: rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata.
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Spese di lite di entrambi i gradi di giudizio interamente compensate.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 14 novembre 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)