Sentenza 20 giugno 2024
Massime • 1
In tema di impugnazioni, nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da COVID-19, è causa di inammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 24, comma 6-sexies, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la sua mancata sottoscrizione digitale da parte del difensore, il quale non può dedurre il malfunzionamento della firma digitale invocando la sussistenza del caso fortuito o della forza maggiore, posto che detto malfunzionamento non può essere assimilato a quello del portale del processo penale, attestato ufficialmente dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 24, comma 2-bis, d.l. cit.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/06/2024, n. 29322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29322 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2024 |
Testo completo
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale ON BALSAMO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 1. Con ordinanza del 12 settembre 2023, la Corte d’appello di Firenze dichiarava l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal difensore di Li EN avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze del 7 febbraio 2023, dep. 3 aprile 2023, in quanto era risultato dalle verifiche compiute dalla cancelleria che, in violazione delle modalità di trasmissione in via telematica art. 24, comma 6-sexies, l. n. 176 del 2020, il ricorso risultava munito di firma non valida, comportando tale irregolarità l’inammissibilità del ricorso, da dichiararsi dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 3 Num. 29322 Anno 2024 Presidente: AN GA Relatore: LA SS Data Udienza: 20/06/2024 2 2. Avverso l’ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo, di seguito sommariamente indicato. 2.1. Chiede, con tale unico motivo, la sospensione della sentenza emessa dalla Corte d’appello in data 7 febbraio 2023, dep. 7 aprile 2023, e l’ammissione dell’impugnazione depositata in data 22 giugno 2023. In sintesi, premette la difesa del ricorrente che il ricorso per SA era stato trasmesso al corretto indirizzo di posta elettronica certificata in formato pdf, senza essere tuttavia sottoscritto digitalmente. La trasmissione a mezzo PEC del ricorso risultava essere andata a buon fine, avendo ricevuto l'avviso di avvenuta accettazione e l'avviso di avvenuta consegna, facendo ulteriormente presente l'esattezza dell'indirizzo al quale ricorso era stato trasmesso. Per la modalità di notificazione prescelta vi era, dunque, assoluta certezza circa l'identificazione della parte e del difensore conseguendone, pertanto, la totale regolarità del contraddittorio e la completa correttezza dell'invio del ricorso con certezza sulla paternità dell'atto, certezza del ricevente e certezza sull'effettiva consegna. Inoltre, si aggiunge, il 22 giugno 2023, termine ultimo per il deposito del ricorso per SA e giorno nel quale il deposito era stato concretamente effettuato, vi erano in studio problemi con i dispositivi mobili ed, in particolare, con la firma digitale. È ben vero, evidenzia il difensore, che l'articolo 24 comma 6- del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito con modifiche dalla legge n. 176 del 2020, stabilisce che, nel caso di proposizione dell'impugnazione mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata, la stessa è inammissibile quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore, tuttavia, aggiunge, la difesa, il comma 2- dell'articolo 24 prevede il malfunzionamento del processo penale telematico, evenienza a cui, secondo la difesa, dovrebbe essere equiparato il malfunzionamento della firma digitale, trattandosi di accadimento imprevisto ed imprevedibile che integrerebbe il caso fortuito o la forza maggiore idonea a fondare la remissione in termini di cui all'articolo 175, cod. proc. pen. 1. Il ricorso, trattato cartolarmente a norma dell’art. 611 cod. proc. pen., è inammissibile per manifesta infondatezza. 2. Si concorda, infatti, con quanto argomentato nella requisitoria scritta del PG, il quale ha correttamente richiamato il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, è inammissibile ai sensi dell'art. 24, comma 6-sexies, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con 3 modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, l'impugnazione che, pur essendo stata trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, risulti priva di sottoscrizione digitale (Sez. 6, n. 8604 del 22/02/2022, Porcello, Rv. 282940 – 01; conforme, Sez. 6, n. 26313 del 03/06/2021, E., 281537, con riferimento al deposito di una memoria difensiva). 3. L'art. 24, comma 6-sexies del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. con modificazioni dalla I. n. 176 del 2020, stabilisce, infatti, che, nel caso di proposizione dell'atto di impugnazione mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata, l'impugnazione è inammissibile «quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore». Tale disposizione rinvia espressamente al precedente comma 6-bis del medesimo articolo, che detta le modalità di proposizione dell'atto di impugnazione e richiede in particolare che «l'atto in forma di documento informatico» sia «sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati». 4. La sottoscrizione in forma digitale dell'atto è, dunque, espressamente richiesta dal legislatore a pena di inammissibilità e nessuna sanatoria può intervenire sul punto. In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, è, pertanto, inammissibile l'atto che, pur essendo stato ritualmente trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, risulti privo di sottoscrizione digitale. E’ solo la firma digitale, dunque, che, al pari della sottoscrizione del documento cartaceo, consente di riferire l'impugnazione all'autore della stessa (Sez. 3, n. 16469 del 28/03/2024, non massimata). 5. Nel caso in esame, la ragione della inammissibilità risiede nel fatto che l'atto di impugnazione non risulta essere stato sottoscritto digitalmente dal difensore al quale, dunque, non può essere attribuito, anche se è stato trasmesso da un indirizzo a lui riferibile. Ed invero, la tassativa e precisa individuazione dei soggetti legittimati ad esercitare il diritto di impugnazione rende indispensabile la sottoscrizione digitale perché impone di verificare non solo la provenienza, ma anche la paternità dell'atto (cfr. altresì Sez. 4, n. 48545 del 25/10/2023, Rv. 285571 – 01). 6. Non ha infine pregio la tesi difensiva che, ipotizzando un malfunzionamento della firma digitale, ne sostiene la riconducibilità alla ipotesi del caso fortuito o forza maggiore, idonea a fondare la remissione in termini di cui all’art. 175 cod. proc. pen. Dirimente, in tal senso, è il rilievo che il ricorrente non ha illustrato né documentato il «malfunzionamento della firma digitale» che adduce e che avrebbe determinato l'impossibilità di sottoscrivere il ricorso per cassazione proposto in via telematica: il ricorrente non ha in alcun modo assolto l’onere, su di lui gravante, di 4 provare il verificarsi di un impedimento assoluto, tale da rendere vano ogni sforzo umano, che derivi da cause esterne a lui non imputabili (cfr. Sez. 1, n. 12712 del 28/02/2020, Rv. 278706 – 01). Questa carenza – in disparte la tardività della doglianza, attesa la mancata impugnazione nel termine di gg. 10 indicato dall’art. 175, cod. proc. pen. - preclude in radice al Collegio di verificare l’asserita causa di forza maggiore che, ad ogni buon conto, non sarebbe comunque ravvisabile, posto che il «malfunzionamento della firma digitale» non può essere assimilato a quello del malfunzionamento del portale del processo penale, attestato ufficialmente dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 24, comma 2-bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (disciplina oggi trasfusa nel nuovo art. 175- , cod. proc. pen. riguardante il malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia, regolando le due ipotesi del malfunzionamento certificato e quella del malfunzionamento non certificato, e prevedendo al comma 5 che, nel caso di scadenza di un termine perentorio, previsto a pena di decadenza, durante il periodo di malfunzionamento, la parte può dimostrare che ciò è avvenuto per caso fortuito o forza maggiore, in caso di esito positivo applicandosi la disciplina della restituzione del termine art. 175 del cod. proc. pen.). 7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente LE CE NE ZA