Cass. pen., sez. III, sentenza 20/06/2024, n. 29322
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Sentenza 20 giugno 2024

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In tema di impugnazioni, nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da COVID-19, è causa di inammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 24, comma 6-sexies, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la sua mancata sottoscrizione digitale da parte del difensore, il quale non può dedurre il malfunzionamento della firma digitale invocando la sussistenza del caso fortuito o della forza maggiore, posto che detto malfunzionamento non può essere assimilato a quello del portale del processo penale, attestato ufficialmente dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 24, comma 2-bis, d.l. cit.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 20/06/2024, n. 29322
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29322
    Data del deposito : 20 giugno 2024

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