Ordinanza cautelare 11 gennaio 2024
Ordinanza presidenziale 21 ottobre 2025
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00162/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00330/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 330 del -OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato Giovanna Pangrazi Liberati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Prefettura – U.T.G. di Parma, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento di divieto di detenzioni armi protocollo n. -OMISSIS- del 29 ottobre 2021;
- del provvedimento di rigetto della richiesta di revoca del divieto di detenzione armi protocollo n. -OMISSIS- del 12 ottobre 2023;
- di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e consequenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente;
... e per la condanna ...
dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni provocati al ricorrente in conseguenza degli illegittimi provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura – U.T.G. di Parma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa NA ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. -OMISSIS-, odierno ricorrente, chiede l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento prot. n. -OMISSIS- di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, emesso dal Prefetto di Parma in data 29 ottobre 2021, e del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 12 ottobre 2023, con cui il Prefetto di Parma ha rigettato l’istanza di revoca del divieto medesimo.
Il divieto prefettizio richiama per relationem la comunicazione prot. n. -OMISSIS- del 5 ottobre 2019, con cui il Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Parma trasmetteva alla Prefettura, per le valutazioni di competenza, il provvedimento con cui il Questore aveva disposto il rigetto dell’istanza di rinnovo del porto di fucile per uso caccia, in ragione del fatto che il ricorrente era stato “ deferito all'Autorità Giudiziaria in data 30/08/2019 da questo Ufficio Armi per la violazione prevista dall'art. 58 Reg. T.U.L.P.S. in relazione all'art. 38 T.U.L.P.S. per aver omesso di ridenunciare le armi a seguito di variazione del luogo di detenzione (...)”.
Il ricorrente espone che:
- in data 29 agosto 2019, gli agenti della Questura di Parma, ad esito di un controllo presso il suo domicilio in località -OMISSIS-, accertavano che egli deteneva armi denunciate a -OMISSIS-, contestandogli l’omessa denuncia di trasferimento delle stesse;
- con decreto penale di condanna n. -OMISSIS- del G.I.P. presso il Tribunale di -OMISSIS- del 3 marzo 2020 egli veniva condannato al pagamento di € 55,00 di ammenda per il “ reato di cui agli artt. 81 c.p. e 58 RD 635/1940 (Reg. Esec. TULPS), 38 e 221 RD n. 773/1931 (TULPS) perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ometteva di denunziare al competente ufficio locale di P.S (o comando CC) l'avvenuto trasferimento delle seguenti armi (…)”;
- con decreto n. -OMISSIS- del 29 ottobre 2021 il Prefetto di Parma disponeva nei suoi confronti il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti;
- a seguito di sua opposizione al decreto penale di condanna, il Tribunale di -OMISSIS-, con sentenza n. -OMISSIS- del 23 dicembre 2021, lo dichiarava responsabile dei reati a lui ascritti, rideterminando la pena a € 150,00 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali e disponendo altresì la confisca e la distruzione delle armi sequestrate;
- con sentenza del 1° marzo 2023, la Corte di Cassazione annullava la sentenza del Tribunale di -OMISSIS- senza rinvio “ perché il fatto non sussiste ”, ritenendo che “ la successione delle denunce di detenzione restituisce un quadro piuttosto incerto, da cui non è possibile evincere con certezza che le armi indicate nel capo di imputazione siano mai state spostate dalla abitazione di Parma in cui erano in origine pacificamente detenute e dove sono state rinvenute ”;
- ad esito della sentenza di assoluzione, egli proponeva istanza di dissequestro e restituzione dei beni confiscati, poi disposta dal giudice dell’esecuzione in data 4 settembre 2023;
- in data 31 agosto 2023, in ragione dell’intervenuta assoluzione, egli proponeva istanza di revoca del divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti, istanza che veniva rigettata dalla Prefettura di Parma con provvedimento n. -OMISSIS- del 12 ottobre 2023.
Il ricorrente ritiene illegittimi tanto il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti quanto il successivo rigetto dell’istanza di revoca del provvedimento inibitorio, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Parma, eccependo in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso, per genericità della procura alle liti; nel merito, ne hanno richiesto il rigetto per infondatezza.
Con ordinanza n. 2 dell’11 gennaio 2024, questo Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare, così motivando “ Ritenuto, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare, insussistente il fumus boni iuris, atteso che risultano prima facie infondate le censure articolate nel ricorso in relazione al difetto motivazionale del gravato provvedimento, che risulta invero adeguatamente motivato in ordine al giudizio prognostico di inaffidabilità del ricorrente, corroborato dalle evidenze istruttorie originarie, disvelanti una ricostruzione dei fatti non scalfita dalla sentenza della Corte di Cassazione n. -OMISSIS- del -OMISSIS-; Considerato che l'omessa denuncia del trasferimento delle armi disvela un atteggiamento di leggerezza e superficialità nella custodia delle stesse, integrando la ragionevole previsione di un uso inappropriato (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 30 ottobre 2023, n. 3212; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 25 luglio 2022, n. 4954); e che, ancora, l'omessa denuncia del trasferimento delle armi, di per sé, evidenzia un comportamento superficiale indicativo di scarsa affidabilità nella custodia delle stesse, come tale sufficiente a legittimare l'imposizione del divieto ex art. 39 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 30 ottobre 2023, n. 3212; Consiglio di Stato, sez. III, 27 luglio 2018, n. 4621; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 20 aprile 2021, n. 1001; T.A.R. Piemonte, sez. II, 25 giugno 2020, n. 411; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, sez. I, 14 ottobre 2019, n. 238; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 29 novembre 2018, n. 11585; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 12 marzo 2018, n. 306); Ritenuto che, nel caso di specie, il rigetto dell’istanza di revoca del provvedimento di divieto di detenzione si fonda sulla persistenza del giudizio prognostico di inaffidabilità del ricorrente, in ragione della grave irregolarità relativa alla mancata denuncia dello spostamento delle armi, circostanza questa che non consente all’Autorità di Pubblica Sicurezza di conoscere con precisione i luoghi ove le armi sono detenute, ingenerando così un evidente pericolo per la sicurezza pubblica; Considerato che la citata sentenza della Corte di Cassazione, evocata a fondamento della richiesta di revoca del divieto di detenzione, pur annullando senza rinvio la sentenza di condanna emessa nei confronti del ricorrente dal Tribunale di -OMISSIS-, invero precisa, in parte motiva, che “la successione delle denunce di detenzione restituisce un quadro piuttosto incerto, da cui non è possibile evincere con certezza che le armi indicate nel capo di imputazione siano mai state spostate dalla abitazione di Parma in cui erano in origine pacificamente detenute e dove sono state rinvenute”, non rappresentando perciò una sopravvenienza utile a superare in modo inequivoco lo scenario pregresso ”.
Alla pubblica udienza del giorno 25 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
In limine litis , il Collegio ritiene di poter prescindere dall’eccezione pregiudiziale sollevata dalla difesa erariale, attesa l’infondatezza nel merito del gravame.
Il ricorso è affidato ad unico motivo, con cui il ricorrente lamenta “ Violazione ed erronea applicazione degli art. 3, 10 e 10 bis della Legge del 7.8.1990, n. 241, artt. 10, 11 e 39 del T.U.L.P.S. - Eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, per sviamento, illogicità, manifesta ingiustizia e travisamento dei presupposti ”, ritenendo errata la determinazione dell’Amministrazione, che non avrebbe tenuto conto della sentenza di assoluzione emessa dalla Corte di Cassazione e, anzi, ne avrebbe frainteso la portata, mettendo alla luce solo la formula dubitativa utilizzata nelle conclusioni. Secondo la prospettazione attorea, leggendo approfonditamente le motivazioni della sentenza, è possibile ricavare una regolare sequenza di denunce delle armi, oltre che il fraintendimento occorso proprio in occasione della denuncia presentata nel 2003, in cui egli “ riferiva di aver denunciato le armi presso la Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-, ma non anche che le stesse fossero ivi detenute ”.
Conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento degli atti impugnati.
A giudizio del Collegio, il ricorso è infondato, per le ragioni che innanzi si illustrano.
Giova preliminarmente delineare il quadro normativo di riferimento.
L’art. 42, comma 1, del T.U.L.P.S. prevede che « Il questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65. La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale ».
L’art. 11 del T.U.L.P.S. dispone, al comma 1, che « Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza »; al comma 2 che « Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta »; al comma 3 che « Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione ».
L’art. 39, comma 1, del T.U.L.P.S. dispone che « Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne ».
L’art. 43 del T.U.L.P.S. dispone, al comma 1, che « oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico; c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi »; al comma 2 che « La licenza può essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi ».
Da tale quadro normativo, emerge che il Legislatore ha individuato i casi in cui l’Autorità amministrativa è titolare di poteri strettamente vincolati - ai sensi dell’art. 11, primo comma e terzo comma, prima parte, e dell’art. 43, primo comma, che impongono il divieto di rilascio di autorizzazioni di polizia ovvero il loro ritiro - e quelli in cui, invece, è titolare di poteri discrezionali - ai sensi dell’art. 11, secondo comma e terzo comma, seconda parte, e degli artt. 39 e 43, secondo comma - (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 05 marzo 2024, n. 267).
In particolare, in relazione all’esercizio dei relativi poteri discrezionali, l’art. 39 attribuisce alla Prefettura la facoltà di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti a chi chieda il rilascio di una autorizzazione di polizia o ne sia titolare, quando sia riscontrabile una capacità « di abusarne », mentre l’art. 43 consente alla competente autorità – in sede di rilascio o di ritiro dei titoli abilitativi - di valutare non solo tale capacità di abuso, ma anche, in alternativa, l’assenza di una buona condotta, per la commissione di fatti, pure se estranei alla gestione delle armi, munizioni e materie esplodenti, ma che comunque non rendano meritevoli di ottenere o di mantenere la licenza di polizia (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 05 marzo 2024, n.267).
Osserva il Collegio che in materia di detenzione delle armi si assiste ad un innalzamento della soglia di tutela della pubblica incolumità al livello di pericolo di abuso delle armi, che legittima l’adozione di provvedimenti inibitori laddove sia possibile esprimere una prognosi di inaffidabilità del richiedente fondata sul criterio del “più probabile che non”.
La scelta del Legislatore, nel bilanciamento complessivo degli interessi, di anticipare la soglia della tutela della pubblica incolumità alla mera prognosi di inaffidabilità del soggetto che vanta un interesse pretensivo alla detenzione o al porto d’armi non può, tuttavia, obliterare la necessità che l’Amministrazione effettui un giudizio prognostico ex ante in concreto circa il pericolo di abuso delle armi, attraverso la valutazione di elementi oggettivi o soggettivi da cui inferire in modo apprezzabile la sussistenza del rischio di abuso.
Tale giudizio dovrà essere condotto attraverso una valutazione ex ante dei fattori “soggettivi” relativi alla personalità del richiedente, al suo stile e alla condotta di vita, e dei fattori “obiettivi” quali, ad esempio, fatti che coinvolgono l’interessato colti nella dimensione storica, anche a prescindere dai profili di rilievo penalistico, da cui desumere una prognosi di inaffidabilità dello stesso.
Il giudizio di affidabilità sul corretto uso delle armi involge anche i profili inerenti gli obblighi di loro denuncia e custodia da parte di chi è già titolare di licenza di porto d’armi.
In un sistema, quale quello italiano, in cui la detenzione e il porto d’armi costituiscono una eccezione al generale divieto sancito dall’art. 699 cod. pen. e dall’art. 4, comma 1, della Legge 18 aprile 1975 n. 110, al quale l’autorizzazione di polizia può derogare in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I ter, 22 settembre 2023, n. 14137), la denuncia delle armi e l’esatta indicazione del luogo ove le stesse sono detenute è uno strumento indispensabile per consentire all’Autorità di pubblica sicurezza il monitoraggio e la prevenzione di rischi connessi a potenziali pericoli di abuso.
Pertanto, la pretesa corrispondenza tra il luogo di custodia delle armi dichiarato in denuncia e il luogo ove le stesse sono effettivamente custodite non è un elemento di carattere formale, ma lo strumento sostanziale attraverso cui consentire i penetranti controlli che l’Autorità di pubblica sicurezza è tenuta ad effettuare onde evitare pericoli di abuso delle armi.
Ne deriva che il quadro incerto derivante dalla successione delle denunce di detenzione, posto dalla Corte di Cassazione a fondamento della sentenza assolutoria, se è idoneo ad escludere la rilevanza penale del fatto, non vale tuttavia ad elidere l’inaffidabilità dell’interessato all’uso delle armi, inaffidabilità che solo la sicurezza di una perfetta corrispondenza tra luogo di denuncia e luogo di custodia delle armi, tale da consentire il monitoraggio e il controllo delle stesse da parte dell’Autorità amministrativa, è in grado di escludere, tenuto conto dell’interesse pubblico rilevante in materia, che è quello di prevenire i pericoli per la pubblica incolumità derivanti da armi non adeguatamente denunciate e custodite.
Come la giurisprudenza ha avuto modo di rilevare, il pericolo di abuso delle armi è valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di abuso delle armi, ed è in questa prospettiva, anticipatoria della difesa della legalità, che si collocano i provvedimenti con cui l’Autorità di pubblica sicurezza vieta la detenzione di armi, ai quali infatti viene riconosciuta natura cautelare e preventiva (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, sez. III, 17 dicembre 2025, n. 10009).
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Rimane comunque ferma la possibilità per il ricorrente di chiedere all’Amministrazione un riesame del provvedimento inibitorio, tenuto conto del lasso di tempo decorso dall’adozione dello stesso.
Le spese di lite possono essere compensate, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda e al complessivo andamento della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Italo AS, Presidente
NA ER, Referendario, Estensore
Paola Pozzani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA ER | Italo AS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.