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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 07/08/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1256/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AR BALLETTI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO ConSIliere dott. Guerino IANNICELLI ConSIliere rel.
riunita in camera di conSIlio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1256 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ); Parte_1 C.F._1
nato a [...] S. Severino il 10.12.1955 Controparte_1
); C.F._2
nata a [...] il [...] Controparte_2
); C.F._3
nata a [...] il [...] Parte_2
); C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. Aniello Ferrentino per procura allegata all'atto di appello;
- appellanti -
E
nato a [...] il [...] Controparte_3
); C.F._5
1 rappresentato e difeso dall'avv. Aniello Capuano e Manuel Capuano per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di NO RE n.
2067/2024, pubblicata il 25/09/2024.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Salerno, contrariis reiectis, accogliere il proposto appello, di cui alle motivazioni in premessa specificate e nel riformare integralmente la sentenza gravata, declarare, in via preliminare, la nullità assoluta del contratto di compravendita immobiliare del
26.03.2007, nonché della scrittura privata del 12.01.2006, perché conclusi per effetto diretto della consumazione del reato di circonvenzione di persona incapace, ex art. 643 cod. pen., in violazione di norma imperativa, ex art. 1418 cod. civ..
Voglia, altresì, l'adita Autorità, in riforma della sentenza gravata, accogliere il secondo motivo di gravame, in particolare il punto 3) della parte dispositiva e per
l'effetto, in via subordinata, così statuire 1) accertate le menomate condizioni psico-fisiche della de cuius , tali da impedire una seria valutazione e NA formazione dell'atto, consapevolmente conosciute dalla parte convenuta, in accoglimento della domanda attorea, originariamente proposta, dichiarare
l'incapacità naturale della predetta, all'atto della conclusione del contratto preliminare di compravendita e ancor prima all'atto della sottoscrizione della dichiarazione del 12.01.2006; 2) accertato quanto innanzi, dichiarare, ex artt. 1425
e 1439 c.c., in correlazione con l'art. 428 comma 2 c.c., annullabile e, quindi, improduttivo di effetti giuridici, il contratto preliminare di compravendita stipulato il 26.03.2007 tra la Sig.ra e Sig. , nonché la NA Controparte_3 dichiarazione sottoscritta dalla Sig.ra in data 12.01.2006. Voglia NA
l'adita Autorità, in ogni caso, sempre in via subordinata, a tali effetti e, per le ragioni innanzi specificate, rigettare la domanda di restituzione o ripetizione della prestazione effettuata dal SI. , proposta con la spiegata domanda Controparte_3 riconvenzionale subordinata, ai sensi dell'art. 1190 c.c. per l'ipotesi di nullità
2 assoluta e ai sensi dell'art. 1443 cod. civ. per l'ipotesi di annullabilità del contratto. In ogni caso, vinte le spese e competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Per l'appellato: “concludono perché l'Ecc.ma Corte: 1) acclari la inammissibilità dell'appello e, in ogni caso, lo rigetti in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2) in via gradata, in ipotesi di accoglimento del gravame e di declaratoria di invalidità degli atti impugnati, acclari la fondatezza dello spiegato appello incidentale e riconosca il diritto del per le addotte motivazioni, CP ad ottenere dagli appellanti, quali aventi causa dalla SI.ra , la restituzione PE della somma di € 55.000,00, medio tempore versata in favore della de cuius. Vinte le spese ed i compensi di causa anche del secondo grado di giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
FATTI DI CAUSA
e , eredi Controparte_1 Parte_1 Controparte_2 Parte_2 delle locatrici (deceduta in data 15.10.2007) e Persona_2 PE
(deceduta in data 23.3.2011) intimarono lo sfratto per morosità alla
[...] conduttrice che in data 1.12.1992 aveva preso in locazione ad uso Parte_3 commerciale un locale terraneo e un vano ubicato al primo piano di un immobile sito in Castel San Giorgio alla via Leone (in catasto al foglio 11, part.lla n. 55, sub.
1). La conduttrice si oppose alla convalida dello sfratto, eccependo la carenza di legittimazione attiva degli eredi delle locatrici e, a fondamento dell'eccezione, produsse un contratto preliminare di compravendita stipulato in data 26.3.2007, con il quale si era obbligata a vendere l'immobile locato al figlio della NA conduttrice ) per il prezzo di € 60.000,00. Nel preliminare le parti Controparte_3 dichiaravano che antecedentemente alla stipulazione era stata corrisposta in contanti a “a titolo di caparra confirmatoria”, la somma di € 35.000,00 e che NA al momento della sottoscrizione la promittente alienante aveva ricevuto, sempre in contanti, l'ulteriore importo di € 20.000,00. Veniva, poi, convenuta la stipula del contratto definitivo entro il 30.6.2013. Sempre in sede di convalida di sfratto, ZZ
3 AR produsse anche “copia di una dichiarazione […] di ricezione somme, a firma della SI.ra ”, recante in calce la data del 12.1.2006. NA
Ciò premesso, gli eredi di impugnarono il contratto preliminare e NA la dichiarazione del 12.1.2006 con un'azione di annullamento per incapacità naturale e dolo, dato che, alla data di sottoscrizione del contratto, era NA affetta da una grave patologia degenerativa cerebrale (encefalopatia cronica) che la rendeva incapace di compiere gli atti della vita quotidiana.
La sentenza di primo grado
All'esito della produzione documentale e dell'assunzione di testimonianze, la sentenza in oggetto dichiara inammissibile la domanda di accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni dei due atti (contratto preliminare e dichiarazione del 12.1.2006) in apparenza riconducibili a in quanto NA proposta tardivamente, nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (capo
1); rigetta la domanda di accertamento della nullità proposta dagli attori (capo 2); rigetta le domande di annullamento del contratto preliminare (capo 3); dichiara assorbita la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto Controparte_3
(capo 4).
Il giudice di primo grado espone che il contratto preliminare di vendita di cosa parzialmente altrui (stipulato solo solo da e non dalla NA comproprietaria è valido ed efficace, dovendo applicarsi la Persona_2 disciplina prevista dagli artt. 1478 e 1480 c.c., con la conseguenza che il promittente venditore resta obbligato, oltre che alla stipula del contratto definitivo per la quota di sua spettanza, a procurare il trasferimento al promissario acquirente anche di quella rimanente;
che la domanda di nullità del contratto preliminare è stata proposta con la memoria depositata dagli attori dopo il suo rilievo d'ufficio, con ordinanza di rimessione della causa sul ruolo del 19.1.2021, la quale ha rilevato che “qualora il contratto sia stato concluso per effetto diretto della consumazione del reato di circonvenzione di persona incapace, detto negozio dovrà essere dichiarato nullo ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., poiché contrario a norma imperativa”; che il decreto di archiviazione pronunciato dal Gip nell'ambito del
4 procedimento penale non determina in capo al giudice civile alcun vincolo di valutazione;
che, in base ad un accertamento in via incidentale, non sono ravvisabili gli elementi costitutivi del delitto di circonvenzione di persone incapaci, poiché gli attori non hanno dedotto che la promittente VE sia stata indotta a stipulare il contratto preliminare con un'attività apprezzabile di pressione morale o di suggestione o di persuasione, né hanno prospettato che la conclusione del contratto abbia determinato un depauperamento della consistenza patrimoniale della vittima, nulla hanno dedotto in merito alla congruità del prezzo pattuito per la vendita, né in merito all'effettiva percezione degli acconti risultanti dal contratto, il cui effettivo versamento è stato messo in dubbio nel libello introduttivo, ma non negato claris litteris.
Quanto alla domanda di annullamento del contratto, la sentenza di primo grado espone che gli attori hanno dedotto due distinte cause di annullabilità, per incapacità naturale della promittente VE (la quale presentava una “diffusa alterazione della sfera cognitiva”) e per dolo (rappresentando il compimento di raggiri da parte del promissario acquirente, tali che, senza di essi, la de cuius non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del preliminare); che è fondata l'eccezione di prescrizione dell'azione di annullamento per incapacità naturale, proposta dal convenuto nella comparsa di risposta, essendo decorso il termine di cinque anni previsto dall'art. 428, comma 3, c.c., decorrente, non già dalla cessazione dello stato di incapacità, bensì dal giorno in cui il contratto è stato stipulato;
che non può essere condivisa la tesi degli attori, secondo cui il dies a quo del termine di prescrizione inizierebbe a decorrere, conformemente al disposto dell'art. 1442 c.c., dal giorno in cui è stato scoperto il vizio del consenso, poiché non trova applicazione tale norma ma quella dettata dall'art. 428 c.c., a tenore del quale il termine prescrizione decorre
“dal giorno in cui l'atto o il contratto è stato compiuto”; che il contratto è stato sottoscritto in data 26.3.2007 ed il giudizio è stato instaurato con la notifica dell'atto di citazione perfezionata in data 23.10.2012, oltre il termine di cinque anni;
che nessun atto interruttivo risulta essere stato prodotto dagli attori;
che è infondata la domanda di annullamento per dolo, per la quale non è sufficiente una qualunque
5 influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne “tali da determinare una falsa rappresentazione della realtà idonea ad ingenerare un errore essenziale in una persona di normale diligenza”; che gli attori non hanno allegato, né provato, alcuna circostanza da cui poter inferire che “avesse concretamente fatto ricorso a mezzi Controparte_3 fraudolenti per trarre in inganno la SI.ra , suscitando nella medesima false PE rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso verso il quale essa non si sarebbe spontaneamente indirizzata, essendosi limitati, almeno sino alla maturazione delle preclusioni assertive, a dedurre reiteratamente che il processo di formazione della volontà negoziale della SI.ra sarebbe stato alterato - non PE già da raggiri posti in essere dal SI. cui mai gli odierni istanti hanno CP fatto riferimento con sufficiente grado di nitore, bensì - dallo stato d'incapacità naturale di tale contraente all'epoca della stipulazione del contratto preliminare”; che il rigetto delle domande di annullamento proposte dagli odierni istanti implica l'assorbimento di quella spiegata in via riconvenzionale dal convenuto (con la quale ha chiesto la condanna degli attori alla restituzione degli importi corrisposti in esecuzione del contratto preliminare), avendo questi chiesto espressamente di subordinare l'esame della stessa all'eventuale accoglimento di una delle domande attoree.
L'appello e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 propongono appello avverso la sentenza, che impugnano nelle parti in cui rigetta, sia la domanda di nullità (primo motivo), sia la domanda di annullamento (secondo motivo) del contratto preliminare.
Premettono che nell'atto di citazione di primo grado avevano evidenziato che, al momento della stipula del contratto, era una donna ultraottantenne NA affetta da una grave patologia degenerativa cronica cerebrale (encefalopatia cronica, cortico-sottocorticale, con deterioramento motorio e cognitivo, insorgenza di demenza senile e turbe dell'equilibrio, con depressione endoreattiva), aggravatasi negli anni 2006/2007, bisognevole di assistenza continua, non essendo in grado di
6 compiere gli atti quotidiani della vita, e che tale sua condizione era manifesta e ben nota alla conduttrice e al figlio . Parte_3 Controparte_3
Ciò premesso, gli appellanti non condividono, anzitutto, la decisione del primo giudice che, dopo aver rettamente rilevato d'ufficio la nullità del contratto per contrarietà a norma imperativa, ai sensi dell'art. 1421 c.c., in quanto concluso per effetto diretto della consumazione del reato di circonvenzione di persona incapace, ha rigettato la domanda, benché sia emerso dai fatti allegati e provati ex actis la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 643 c.p.
che è emerso, in maniera evidente, l'intento doloso di CP_4 CP
che, nella consapevolezza dello stato di infermità e di decadimento delle
[...] funzioni cognitive (demenza senile e turbe dell'equilibrio che hanno avuto origine negli ultimi anni della sua vita per poi degenerare fino al decesso) di NA anche se non interdetta o inabilitata, l'ha indotta a concludere il contratto preliminare di compravendita, con effetti a sé favorevoli e pregiudizievoli per la promittente VE o per i suoi eredi, manipolando la volontà di una donna incapace di opporre resistenza per le sue minorate condizioni fisiche e psichiche, derivanti dall'età avanzata, dall'insorgenza e aggravamento della patologia di cui era affetta, al punto da impedirle una seria valutazione degli effetti del contratto a contenuto patrimoniale e, quindi, del formarsi di una volontà cosciente e di autodeterminazione;
che non avrebbe potuto raggiungere Controparte_3
l'obiettivo perseguito, se non in ragione dell'altrui posizione di debolezza, la cui minorata capacità era oggettivamente riconoscibile.
Gli appellanti avversano, poi, il rigetto della domanda di annullamento del contratto per incapacità naturale per prescrizione quinquennale dell'azione, che ritengono decorrente dal giorno in cui è stato scoperto il vizio del consenso, conformemente al disposto di cui all'art. 1442, comma 2, c.c., coincidente con l'instaurazione del giudizio in data 23.10.2012, non dal giorno in cui il contratto è stato stipulato (26.3.2007). Deducono di essere venuti a conoscenza dell'esistenza degli atti conclusi da solo dopo il decesso di quest'ultima, avvenuto NA
7 in data 23.3.2011, nell'ambito del procedimento di sfratto per morosità promosso, nell'anno 2012, nei confronti di . Parte_3
Sostengono che per l'annullamento del negozio giuridico per incapacità naturale non è necessaria la prova che il soggetto versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale ed assoluto, le sue facoltà psichiche, in quanto è sufficiente accertare che tali facoltà erano perturbate al punto da impedire al soggetto una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio;
che, a mente dell'art. 428, comma 2 c.c., ricorre anche il requisito della mala fede di CP
, consapevole delle limitate capacità cognitive e di discernimento della
[...] promittente VE, anche per i pregressi rapporti di locazione commerciale;
che ulteriori indizi dell'incapacità naturale di sono la corresponsione di NA una somma di € 55.000,00 addirittura in contanti, la clausola di cui all'art. art. 10, secondo cui “il presente contratto resterà segreto tra le parti e verrà registrato solo in caso di necessità”, come se fosse una disposizione testamentaria, la circostanza che gli atti segreti siano stati confezionati e sottoscritti in presenza di testimoni e in luoghi e abitazioni diversi dal domicilio della de cuius nonché il NA fatto che, dopo la morte di e, prima di lei, della germana NA [...]
gli atti in contestazione non sono stati portati a conoscenza degli Persona_2 eredi, dal momento che la segretezza non aveva più ragione di esistere;
che è palese, dunque, l'intento e, quindi la condotta dolosa di “di far decorrere Controparte_3 il tempo per la stipula dell'atto definitivo di trasferimento, al fine, poi, di dimostrare agli eredi e garantirsi, in futuro, l'avvenuto pagamento delle somme indicate negli atti in contestazione, dal momento che non vi era tracciabilità delle stesse e, in caso di inadempienza di questi ultimi agli obblighi contrattuali assunti dalla de cuius, far valere in sede giudiziale la penale stabilita nel contratto o la ripetizione delle somme corrisposte”; che non si comprende perché, nonostante l'età avanzata della SI.ra (di anni 87) e le sue limitate condizioni fisiche e NA mentali, gli atti non siano stati confezionati presso il suo domicilio;
che la scrittura del 12.1.2006, con la quale dichiarava di ricevere la somma di € NA
35.000,00 in contanti, quale acconto per la compravendita, è stata confezionata, di
8 pugno, dalla stesso , addirittura presso l'abitazione della di lui Controparte_3 genitrice e conduttrice ove erano presenti le parti contraenti ed il SI. Parte_3
, mentre il contratto preliminare, in formato dattiloscritto, del Persona_3
26.3.2007, in cui si stabiliva che la somma di € 35.000,00 era stata corrisposta a titolo di caparra, veniva concluso, a distanza di un anno dal primo, nientedimeno che presso l'abitazione della SI.ra ove erano presenti le parti Controparte_5 contraenti ed il SI. , il tutto senza la presenza di un familiare della Persona_3
; che tali indizi della mala fede della parte convenuta non sono stati PE apprezzati e valutati dal giudice di prime cure;
che la prova delle condizioni di incapacità della de cuius è stata fornita, non solo dalla NA documentazione medica e ospedaliera prodotta, ma anche dall'espletata prova testimoniale addotta dagli attori, da cui emerge che già dagli anni NA
2000/2002, era affetta da una patologia cronica incidente sulla sfera psichica, tale da compromettere la capacità di piena autodeterminazione e consapevolezza delle proprie azioni (dichiarazione resa dal dott. Giovanni Fasolino all'udienza del
14.1.2015) e che la stessa, per le note condizioni di salute, aggravatesi negli anni, aveva necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
che, dopo il decesso di la conduttrice NA Pt_3 si rifiutò di pagare il canone di locazione, richiesto dalla nipote della de
[...] cuius, la quale si occupava dell'ordinaria amministrazione, in Controparte_2 attesa di conoscere i nominativi degli altri eredi, beneficiari dell'immobile oggetto di locazione e la firma degli stessi (dichiarazioni rese dalle SI.re e Testimone_1 all'udienza del 25.11.2015); che anche dalla deposizione resa dal Testimone_2 teste indicato dalla parte convenuta, , sono emersi indizi sufficienti Persona_3
a dimostrare la mala fede della parte convenuta (questi, dopo aver dichiarato che il contenuto della scrittura privata era stata redatta dal di suo pugno, CP afferma, “provvidi a suggerire la forma della scrittura in quanto anche a me era già capitato”. Afferma, poi, “che la SI.ra di anni 75, lucida, dopo aver NA letto la scrittura la sottoscrisse e pretese il pagamento in contanti, tant'è che contò i soldi”); che, con riferimento, poi, al contratto preliminare di vendita, in formato
9 dattiloscritto, concluso in diversa circostanza di tempo e di luogo, il teste, dopo aver dichiarato di essere stato presente anche in quella circostanza e che “il contratto veniva sottoscritto presso l'abitazione della SI.ra , per comodità della CP_5 SI.ra , afferma, poi, “che il contratto preliminare sottoscritto da NA era stato compilato di pugno da ” ed ha aggiunto NA Controparte_3 che “anche in quella occasione la SI.ra dopo aver contato i soldi se NA li portò parte nel petto e parte in tasca. La era da sola senza alcuno dei PE familiari”; che dall'incongruenza delle dichiarazioni resa da , Persona_3 contrarie agli altri elementi di prova acquisiti “è lecito riconoscere nella condotta di parte convenuta gli indici rivelatori della mala fede nella formazione degli atti in contestazione”.
Gli appellanti lamentano, poi, che la liquidazione delle spese processuali “si manifesta abnorme, in quanto, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, tra cui la peculiarità della vicenda, riconducibile a fattispecie penale, come dallo stesso giudicante rilevato in via officiosa, nonché le eccezioni sollevate dal convenuto, sarebbe stato più giusto ed equo disporre, ex art. 92 comma 2 c.p.c., la compensazione totale delle spese processuali”.
Quanto, infine alla domanda riconvenzionale spiegata, in via subordinata, dal convenuto e ritenuta assorbita dal rigetto delle domande attoree, gli appellanti osservano che “non vi è nessuna prova che la prestazione, ove effettivamente eseguita (della quale si dubita seriamente in considerazione che non vi è tracciabilità delle somme corrisposte), sia stata rivolta a vantaggio dell'incapace”.
La risposta dell'appellato costituitosi, replica che le risultanze processuali hanno Controparte_3 confermato che era nel pieno possesso delle proprie facoltà fisiche e NA mentali;
che dalle sommarie informazioni rese dal dott. Fasolino Giovanni, medico che aveva in cura la de cuius, è dato testualmente rilevare: “avendo riguardo in particolare a posso dirvi che tali episodi si sono manifestati, sempre NA in maniera del tutto sporadica ed occasionale, solo negli ultimi due anni di vita.
Cioè la predetta, fino al 2009 è stata sempre perfettamente lucida e, soprattutto
10 orientata nella fase spazio/temporale”; che tale valutazione è stata sostanzialmente confermata anche dalla sua testimonianza in giudizio, laddove ha ribadito di non poter precisare quando la patologia degenerativa (di carattere lieve) che presuntivamente affliggeva la SI.ra fosse deteriorata, ma che, in ogni caso, PE la de cuius lo aveva riconosciuto sino a pochi mesi prima del suo decesso (avvenuto nell'anno 2011); che il procedimento penale è stato definitivamente archiviato con provvedimento del Tribunale di NO RE del 17.3.2015, con il quale è stata rigettata l'opposizione ex adverso proposta;
che dalla documentazione versata in atti nulla si rileva in ordine all'incapacità naturale della SI.ra , trattandosi, PE inoltre, di certificazione successiva rispetto al periodo in cui vennero rilasciate la dichiarazione (12.1.2006) e stipulato il contratto preliminare (26.03.2007); che conduttrice di uno dei locali promessi in vendita, sentita a Parte_4 sommarie informazioni in data 14.2.2013, ha dichiarato che soltanto “negli ultimi tempi” aveva versato il canone mensile di € 20,00 alla SI.ra e Controparte_2 che la de cuius era stata sempre “una persona lucida e precisa nelle sue cose”; che dalle dichiarazioni dei testi addotti da parte attrice, peraltro legati alla de cuius e agli attori da rapporti di parentela, emergono elementi totalmente difformi rispetto alla ricostruzione operata con l'atto introduttivo del giudizio;
che le circostanze per cui la de cuius pretendesse di essere accudita e che (sicuramente nel periodo 2006-
2007) provvedesse a riscuotere personalmente i canoni di locazione, attestano come la dante causa degli odierni attori fosse nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali;
che le dichiarazioni rese dai testi addotti da parte convenuta, invece, ne hanno corroborato l'impianto difensivo;
che il teste ha affermato Testimone_3 di aver partecipato agli incontri in cui vennero sottoscritte le due scritture oggetto di contestazione, incontri cui presenziò la SI.ra , descritta come soggetto PE pienamente lucido ed orientato nel tempo e nello spazio ed ha, poi, precisato che la de cuius incamerò il danaro corrispostole dal dopo averlo personalmente CP contato;
che la SI.ra ha rammentato che certamente negli anni 2005-2006 la Pt_5 SI.ra , dopo aver ritirato il canone locatizio presso il mini-market gestito PE dalla famiglia del era solita fermarsi presso la adiacente pasticceria ove si CP
11 intratteneva …. “la SI.ra era lucida, socievole e parlava tanto”; che anche PE
ha confermato tale circostanza (“fino all'anno 2008/2009 la SI.ra Testimone_4
era solita frequentare il negozio di pasticceria e di lì poi faceva la spesa PE presso il negozio di mio cognato. Era solita fare la spesa da sola e qualche volta ve- niva accompagnata. La SI.ra era solita fermarsi a parlare con noi e con PE qualche avventore del negozio”).
L'appellato ribadisce l'inammissibilità della domanda di accertamento della autenticità delle sottoscrizioni e osserva che il decreto di archiviazione ha escluso il delitto di falsità in scrittura privata, avendo accertato, attraverso la consulenza tecnica, che le firme apposte sulla dichiarazione del 2006 e sul contratto del 2007 sono autentiche.
In caso di declaratoria di invalidità degli atti impugnati, l'appellato ripropone la domanda riconvenzionale al fine di ripetere dagli appellanti, quali eredi della SI.ra
, gli importi corrisposti a quest'ultima. PE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che la domanda di nullità introdotta dagli attori in primo grado solo in limine litis, con la memoria depositata in data 27.2.2021, a seguito del rilievo d'ufficio del giudice, costituisce una domanda nuova, rispetto alla quale, però, non è stata sollevata, da parte del convenuto, una eccezione di inammissibilità. Né questi ha impugnato il rigetto nel merito della domanda di nullità, con un appello incidentale, per ottenere una pronuncia di inammissibilità della domanda nuova. Pertanto, la domanda va riesaminata nel merito in appello, sulla base dei motivi di impugnazione proposti.
Per giurisprudenza della Suprema Corte, il contratto concluso per effetto della commissione del reato di circonvenzione di persone incapaci ex art. 643 c.p. rientra nella categoria dei c.d. “reati in contratto”, ossia dei reati commessi nell'attività di conclusione di un contratto, da cui distingue la categoria dei c.d. “reati contratto”, ossia dei reati che consistono nel concludere un determinato contratto (come la vendita di sostanze stupefacenti, la ricettazione, ecc.). Nei primi la norma penale sanziona la condotta posta in essere da uno dei contraenti in danno dell'altro nella
12 fase della stipulazione. In tal caso, sul piano civilistico un orientamento di natura sostanziale ritiene che tale contratto sia nullo per contrarietà a norma imperativa di ordine pubblico, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c. Secondo, invece, un orientamento di natura formale il contratto non è nullo, ma annullabile, allorquando il reato commesso per addivenire alla stipula comporti soltanto un vizio del consenso della controparte. La Suprema Corte si è orientata nel senso di privilegiare il primo dei due criteri interpretativi, per cui la violazione della norma penale dà luogo ad un negozio nullo ogni qual volta la disposizione violata si connoti come norma penale di ordine pubblico nel senso che l'interesse o il bene giuridico protetto dalla norma assume una connotazione pubblicistica. Come nel caso del contratto concluso per effetto della circonvenzione di un incapace, punito dall'art. 643 c.p., che per giurisprudenza consolidata è nullo per contrasto con norma imperativa, giacché va ravvisata una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle eSIenze di interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sulla annullabilità dei contratti (Cass., 31.5.2022, n. 17568). Ne consegue che la domanda di nullità successivamente proposta coesiste con le domande originarie di annullamento del contratto per incapacità naturale o per dolo, ponendosi come domanda principale rispetto alle altre, tra loro alternative.
Giova, poi, chiarire che la nullità ex artt. 1418, comma 1, in relazione all'art. 643
c.p.c, e l'annullamento ex art. 428 c.c. presuppongono uno stato di incapacità di una parte contrattuale, a differenza dell'annullamento ex art. 1439 c.c., che non postula alcuna incapacità della persona raggirata da dolo. L'incapacità del contraente, nelle prime due fattispecie, ha diversa consistenza. L'art. 428 c.c. richiede che le facoltà intellettive e volitive del soggetto siano diminuite in modo tale da impedire od ostacolare una seria valutazione dell'atto e la formazione di una volontà cosciente.
Nella circonvenzione d'incapace è, invece, sufficiente una diminuzione della capacità intellettiva ed un indebolimento di quella volitiva tali da rendere possibile l'altrui opera di suggestione o di agevolare l'attività d'induzione svolta dal soggetto attivo per raggiungere il suo fine illecito. La valutazione giudiziale dell'infermità o
13 deficienza psichica non deve, pertanto, essere condotta in termini assoluti ma tenendo conto del rapporto interattivo tra “incube” e “succube” (Cass., 19.5.2016, n.
10329).
Premesso che il reato di circonvenzione di incapace non ha avuto un accertamento nel merito in sede penale (il decreto del Gip del Tribunale di NO
RE ha disposto l'archiviazione per intervenuta prescrizione il 26.3.2013), per integrare detta causa di nullità del contratto occorre accertare : che ha NA sottoscritto il contratto preliminare di compravendita in uno stato di deficienza psichica che, anche se non la privava del tutto delle sue facoltà intellettive e volitive, tuttavia la esponeva ad abusi profittevoli da parte di terzi;
che CP
abbia consapevolmente sfruttato la condizione di debolezza o minorazione
[...] psichica di per indurla a stipulare il contratto;
che tale contratto abbia NA procurato un profitto a o a terzi e un danno alla promittente Controparte_3 VE.
La minorazione psichica di è dimostrata da tre certificati medici NA emessi a novembre del 2007, otto mesi dopo la stipula del contratto: un certificato dell'ambulatorio di neurologia del distretto sanitario di NO RE (Asl
Salerno 1) del 27.11.2007, il quale attesta che, all'osservazione del medico, la SI.ra presentava “encefalopatia cronica … con deterioramento motorio e NA cognitivo - depressione endo-reattiva”; un certificato medico del 28.11.2007 dell'unità operativa di medicina del presidio ospedaliero “G. Fucito” di Mercato S.
Severino, che riporta una diagnosi di “aterosclerosi polidistrettuale con demenza senile e turbe dell'equilibrio”; un certificato del medico di base, dott. Fasolino
Giovanni del 29.11.2007, secondo cui era affetta da “malattia NA aterosclerotica diffusa, encefalopatia cronica con deterioramento motorio e cognitivo (demenza senile e turbe dell'equilibrio). Depressione endoreattiva. E' persona che necessita di assistenza continua non essendo il grado di compiere gli atti quotidiani della vita”.
Quest'ultimo certificato medico è stato confermato dal medico di base (Fasolino
Giovanni) che, sentito come teste, ha precisato che negli ultimi dieci anni della sua
14 vita (deceduta a marzo del 2011) “era affetta da una patologia NA cronica degenerativa che si è inizialmente manifestata in forma lieve ed è poi degenerata”. La donna “aveva atteggiamenti maniacali, voleva raccogliere carte davanti casa sua, fu anche investita da un'auto per questo, ma la stessa mi ha sempre riconosciuto anche quando occasionalmente ci incontravamo per strada, anche fino a pochi mesi prima del decesso, almeno fino all'ultimo anno prima del decesso;
aveva comunque delle amnesie e degli atteggiamenti di tipo compulsivo maniacale caratteristici delle patologie degenerative”. Il teste non sa “se nel 2006-
2007 la SI.ra ha avuto un SInificativo peggioramento”. PE
La testimonianza del medico di base mostra chiaramente che il deterioramento cognitivo di era iniziato ben nove o dieci anni prima della stipula del NA contratto preliminare e che tale condizione si era aggravata nel tempo, tant'è che a novembre del 2007 la condizione psichica, attestata da tre diversi certificati medici, era già compromessa (aterosclerosi, demenza senile, depressione, turbe dell'equilibrio).
Queste evidenze documentali, confermate dalle testimonianze della moglie di
( ) e della sua cugina , non possono Controparte_1 Testimone_1 Testimone_2 essere scalfite dalle testimonianze inattendibili dell'amico della famiglia CP
(che ha confermato le circostanze di tempo e di luogo della Testimone_3 sottoscrizione da parte di della dichiarazione del 12.1.2006 e della NA scrittura privata del 26.3.2007) e delle cognate di , (che Controparte_3 Per_4 ha descritto come una persona “lucida”) e NA Testimone_4
(secondo la quale frequentava la sua pasticceria e faceva la spesa da NA sola presso l'esercizio commerciale di . Tali testimonianze Controparte_3 rappresentano il pieno possesso di facoltà cognitive e volitive in evidente contrasto con le ben più attendibili attestazioni mediche.
Gli ulteriori elementi ricavabili dalle stesse scritture private di gennaio 2006 e marzo 2007 offrono indizi consistenti tali da integrare, per gravità e concludenza, la prova presuntiva degli altri elementi integranti il reato di cui all'art. 643 c.p.c. e, sul piano civilistico, la nullità del contratto preliminare. Ossia, lo sfruttamento della
15 condizione di minorazione psichica di da parte di , NA Controparte_3 il suo profitto e il danno per la promittente VE.
Valgono, a tal fine e in primo luogo, le modalità di pagamento del prezzo dichiarato di € 60.000,00. Sia perché il prezzo sarebbe stato pagato quasi interamente (tranne un saldo di € 5.000,00 da pagare in 25 rate mensili) in contanti nelle mani di una promittente VE, affetta da evidenti NA patologie psichiche, senza alcuna possibilità di tracciabilità dei pagamenti;
sia perché più della metà della somma (€ 35.000,00) sarebbe stata corrisposta addirittura un anno prima del contratto preliminare (a gennaio 2006); sia perché la rilevante somma non è stata rinvenuta dagli eredi. In secondo luogo, va considerata la previsione che le 25 rate mensili del saldo di € 5.000,00 sarebbero state pagate a decorrere dalla scadenza del contratto di locazione dell'immobile in data
15.11.2010. In terzo luogo, è SInificativo l'occultamento del contratto, stipulato con scrittura privata non autenticata e inserendo un patto di segretezza e di omessa registrazione, salvo in caso di necessità (art. 10). In quarto luogo, la previsione del termine del 30.6.2013 per la stipula del contratto definitivo, ben sei anni dopo la stipula del preliminare. Ancora, è SInificativo anche l'occultamento del contratto agli eredi dopo la morte di (a marzo del 2011), fino alla citazione per NA la convalida dello sfratto per morosità (a luglio del 2012). Infine, la circostanza che il bene promesso in vendita sia l'immobile nel quale esercitava Controparte_3
l'attività commerciale (minimarket).
Si può, perciò, affermare che, stipulando e nascondendo una scrittura privata contenente un contratto preliminare con una promittente VE affetta da demenza senile, secondo modalità, tempi e contenuti del tutto anomali, CP
abbia approfittato delle condizioni di grave fragilità psichica di una delle
[...] due locatrici dell'immobile in cui esercitava la sua attività per opporre ai suoi futuri eredi un titolo che gli assicurasse il diritto al trasferimento dell'immobile e il mantenimento del possesso anche dopo la scadenza del contratto di locazione, quale promissario acquirente, senza dover corrispondere alcunché agli eredi, grazie ad una dichiarazione di già avvenuto pagamento del prezzo in contanti.
16 Sussistono, pertanto, gli elementi costitutivi del reato penalmente prescritto, che integrano, sul piano civilistico, le condizioni di nullità del contratto preliminare perché stipulato in violazione di una norma imperativa di ordine pubblico (art. 643
c.p.c.).
Di qui l'accoglimento dell'appello e la declaratoria di nullità del contratto, che assorbe le domande di annullamento. La nullità deve essere pronunciata solo per il contratto preliminare e non anche per la scrittura privata del 12.1.2006, trattandosi di una dichiarazione di consegna di una somma in contanti a titolo di acconto e non di un negozio giuridico.
L'appellato ha riproposto la domanda riconvenzionale, subordinata all'accoglimento della domanda di parte attrice, di condanna degli eredi di PE alla restituzione della somma di € 55.000,00 versata alla de cuius, che il
[...] giudice di primo grado ha ritenuto assorbita dal rigetto delle domande attrici. Per essa non occorre la proposizione di un appello incidentale, essendo sufficiente la sua riproposizione ex art. 346 c.p.c.
Per giurisprudenza della Suprema Corte, la quietanza è un atto unilaterale recettizio contenente la confessione stragiudiziale del pagamento di una somma determinata. Se non è veritiera, può essere frutto di una determinazione unilaterale del creditore quietanzante, oppure di un accordo simulatorio tra creditore e debitore.
Nel primo caso, la quietanza “tipica”, essendo indirizzata al “solvens”, fa piena prova dell'avvenuto pagamento, ai sensi dell'art. 2735 c.c., purché sia resa da persona capace di disporre del diritto cui i fatti confessati si riferiscono (art. 2731
c.c.), ossia da persona che abbia la capacità e la legittimazione ad agire negozialmente riguardo al diritto. In tal caso, il quietanzante non è ammesso alla prova contraria per testi, salvo dimostri, in applicazione analogica dell'art. 2732
c.c., che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o per violenza.
Nel secondo caso, è ammessa la prova dell'accordo simulatorio tra l'emittente della quietanza “di favore” o “di comodo” e il destinatario della stessa, che resta, però, soggetta alle limitazioni previste dagli artt. 2722 e 2726 c.c., essendo necessaria la produzione della controdichiarazione scritta, con le sole eccezioni
17 previste dall'art. 2724 c.c. (Cass. Sez. Unite 22.9.2014, n. 19888). Il creditore quietanzante, per dimostrare l'oggettiva falsità ideologica della quietanza “di favore”, emessa contro la realtà per accordo con il destinatario di quell'atto unilaterale, non può ricorrere alla prova testimoniale, ma può far valere la simulazione mediante la controdichiarazione scritta dal debitore. In altri termini, il creditore, autore della quietanza “di favore”, rilasciata nella piena consapevolezza della sua non rispondenza al vero in attuazione di un accordo simulatorio con il debitore, è ammesso a contestare la contra se pronuntiatio asseverativa del ricevimento del pagamento contenuta nella quietanza, e a neutralizzarne la vincolatività e l'efficacia di prova legale, nei limiti rivenienti dagli artt. 1417, 2722
e 2726 c.c., quindi, di regola, non mediante testimoni, ma attraverso la produzione della controdichiarazione scritta, ferma restando l'ammissibilità della prova testimoniale, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 2724 c.c., quando questa sia diretta a consentire un recupero di legalità per il tramite dell'emersione della illiceità dell'intesa simulatoria sottesa al rilascio della quietanza ideologicamente falsa (Cass., 7.12.2022, n. 36011).
Nel caso di specie, gli attori-appellanti non hanno proposto un'eccezione di simulazione delle quietanze “di favore” o “di comodo” rilasciate nella dichiarazione del 12.1.2006 e nel contratto preliminare;
non hanno allegato un accordo tra e diretto a creare l'apparenza del pagamento. NA Controparte_3
Ricorre, perciò, l'ipotesi della quietanza “tipica”, rispetto alla quale gli attori appellanti non deducono che le due dichiarazioni siano frutto di un errore di fatto o di violenza, bensì che si tratti di quietanze provenienti da persona incapace di intendere e volere. Pertanto, non avrebbero valore confessorio, difettando la capacità richiesta per la confessione, ex art. 2731 c.c.
Come già evidenziato, il deterioramento cognitivo determinato dalla patologia accertata dai sanitari a novembre del 2007 (aterosclerosi diffusa, encefalopatia cronica, demenza senile) depone per una serie compromissione delle facoltà intellettive e volitive della dichiarante tale da comportare un'incapacità di disporre
18 coscientemente e volontariamente del diritto al pagamento del prezzo. Di qui il rigetto della domanda riconvenzionale subordinata.
Stante l'accoglimento dell'appello proposto dalla parte soccombente in primo grado e la conseguente riforma della sentenza impugnata, occorre procedere d'ufficio al regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass., 29.10.2019, n. 27606). La soccombenza finale di impone il rimborso da parte sua delle Controparte_3 spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in favore degli odierni appellanti, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147 (valore indeterminabile). Su richiesta difensiva ex art. 93, comma 1, c.p.c., gli onorari non riscossi e le spese anticipate sono distratti in favore del difensore.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 1256/2024, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara la nullità del contratto preliminare di compravendita stipulato con scrittura privata tra e in data 26.3.2007; Controparte_3 NA
2. rigetta la domanda riconvenzionale;
3. condanna al rimborso delle spese processuali di entrambi i Controparte_3 gradi di giudizio in favore di Parte_1 Controparte_1 CP_2
e , che liquida in € 840,50 per spese vive (di cui €
[...] Parte_2
458,00 per il primo grado ed € 382,50 per il secondo grado) ed € 10.000,00 per onorari di difesa (€ 5.000,00 per il primo grado ed € 5.000,00 per il secondo grado), oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Aniello Ferrentino, per dichiarato anticipo.
Salerno lì 18/07/2025
Il ConSIliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa AR BALLETTI)
19
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AR BALLETTI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO ConSIliere dott. Guerino IANNICELLI ConSIliere rel.
riunita in camera di conSIlio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1256 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ); Parte_1 C.F._1
nato a [...] S. Severino il 10.12.1955 Controparte_1
); C.F._2
nata a [...] il [...] Controparte_2
); C.F._3
nata a [...] il [...] Parte_2
); C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. Aniello Ferrentino per procura allegata all'atto di appello;
- appellanti -
E
nato a [...] il [...] Controparte_3
); C.F._5
1 rappresentato e difeso dall'avv. Aniello Capuano e Manuel Capuano per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di NO RE n.
2067/2024, pubblicata il 25/09/2024.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Salerno, contrariis reiectis, accogliere il proposto appello, di cui alle motivazioni in premessa specificate e nel riformare integralmente la sentenza gravata, declarare, in via preliminare, la nullità assoluta del contratto di compravendita immobiliare del
26.03.2007, nonché della scrittura privata del 12.01.2006, perché conclusi per effetto diretto della consumazione del reato di circonvenzione di persona incapace, ex art. 643 cod. pen., in violazione di norma imperativa, ex art. 1418 cod. civ..
Voglia, altresì, l'adita Autorità, in riforma della sentenza gravata, accogliere il secondo motivo di gravame, in particolare il punto 3) della parte dispositiva e per
l'effetto, in via subordinata, così statuire 1) accertate le menomate condizioni psico-fisiche della de cuius , tali da impedire una seria valutazione e NA formazione dell'atto, consapevolmente conosciute dalla parte convenuta, in accoglimento della domanda attorea, originariamente proposta, dichiarare
l'incapacità naturale della predetta, all'atto della conclusione del contratto preliminare di compravendita e ancor prima all'atto della sottoscrizione della dichiarazione del 12.01.2006; 2) accertato quanto innanzi, dichiarare, ex artt. 1425
e 1439 c.c., in correlazione con l'art. 428 comma 2 c.c., annullabile e, quindi, improduttivo di effetti giuridici, il contratto preliminare di compravendita stipulato il 26.03.2007 tra la Sig.ra e Sig. , nonché la NA Controparte_3 dichiarazione sottoscritta dalla Sig.ra in data 12.01.2006. Voglia NA
l'adita Autorità, in ogni caso, sempre in via subordinata, a tali effetti e, per le ragioni innanzi specificate, rigettare la domanda di restituzione o ripetizione della prestazione effettuata dal SI. , proposta con la spiegata domanda Controparte_3 riconvenzionale subordinata, ai sensi dell'art. 1190 c.c. per l'ipotesi di nullità
2 assoluta e ai sensi dell'art. 1443 cod. civ. per l'ipotesi di annullabilità del contratto. In ogni caso, vinte le spese e competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Per l'appellato: “concludono perché l'Ecc.ma Corte: 1) acclari la inammissibilità dell'appello e, in ogni caso, lo rigetti in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2) in via gradata, in ipotesi di accoglimento del gravame e di declaratoria di invalidità degli atti impugnati, acclari la fondatezza dello spiegato appello incidentale e riconosca il diritto del per le addotte motivazioni, CP ad ottenere dagli appellanti, quali aventi causa dalla SI.ra , la restituzione PE della somma di € 55.000,00, medio tempore versata in favore della de cuius. Vinte le spese ed i compensi di causa anche del secondo grado di giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
FATTI DI CAUSA
e , eredi Controparte_1 Parte_1 Controparte_2 Parte_2 delle locatrici (deceduta in data 15.10.2007) e Persona_2 PE
(deceduta in data 23.3.2011) intimarono lo sfratto per morosità alla
[...] conduttrice che in data 1.12.1992 aveva preso in locazione ad uso Parte_3 commerciale un locale terraneo e un vano ubicato al primo piano di un immobile sito in Castel San Giorgio alla via Leone (in catasto al foglio 11, part.lla n. 55, sub.
1). La conduttrice si oppose alla convalida dello sfratto, eccependo la carenza di legittimazione attiva degli eredi delle locatrici e, a fondamento dell'eccezione, produsse un contratto preliminare di compravendita stipulato in data 26.3.2007, con il quale si era obbligata a vendere l'immobile locato al figlio della NA conduttrice ) per il prezzo di € 60.000,00. Nel preliminare le parti Controparte_3 dichiaravano che antecedentemente alla stipulazione era stata corrisposta in contanti a “a titolo di caparra confirmatoria”, la somma di € 35.000,00 e che NA al momento della sottoscrizione la promittente alienante aveva ricevuto, sempre in contanti, l'ulteriore importo di € 20.000,00. Veniva, poi, convenuta la stipula del contratto definitivo entro il 30.6.2013. Sempre in sede di convalida di sfratto, ZZ
3 AR produsse anche “copia di una dichiarazione […] di ricezione somme, a firma della SI.ra ”, recante in calce la data del 12.1.2006. NA
Ciò premesso, gli eredi di impugnarono il contratto preliminare e NA la dichiarazione del 12.1.2006 con un'azione di annullamento per incapacità naturale e dolo, dato che, alla data di sottoscrizione del contratto, era NA affetta da una grave patologia degenerativa cerebrale (encefalopatia cronica) che la rendeva incapace di compiere gli atti della vita quotidiana.
La sentenza di primo grado
All'esito della produzione documentale e dell'assunzione di testimonianze, la sentenza in oggetto dichiara inammissibile la domanda di accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni dei due atti (contratto preliminare e dichiarazione del 12.1.2006) in apparenza riconducibili a in quanto NA proposta tardivamente, nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (capo
1); rigetta la domanda di accertamento della nullità proposta dagli attori (capo 2); rigetta le domande di annullamento del contratto preliminare (capo 3); dichiara assorbita la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto Controparte_3
(capo 4).
Il giudice di primo grado espone che il contratto preliminare di vendita di cosa parzialmente altrui (stipulato solo solo da e non dalla NA comproprietaria è valido ed efficace, dovendo applicarsi la Persona_2 disciplina prevista dagli artt. 1478 e 1480 c.c., con la conseguenza che il promittente venditore resta obbligato, oltre che alla stipula del contratto definitivo per la quota di sua spettanza, a procurare il trasferimento al promissario acquirente anche di quella rimanente;
che la domanda di nullità del contratto preliminare è stata proposta con la memoria depositata dagli attori dopo il suo rilievo d'ufficio, con ordinanza di rimessione della causa sul ruolo del 19.1.2021, la quale ha rilevato che “qualora il contratto sia stato concluso per effetto diretto della consumazione del reato di circonvenzione di persona incapace, detto negozio dovrà essere dichiarato nullo ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., poiché contrario a norma imperativa”; che il decreto di archiviazione pronunciato dal Gip nell'ambito del
4 procedimento penale non determina in capo al giudice civile alcun vincolo di valutazione;
che, in base ad un accertamento in via incidentale, non sono ravvisabili gli elementi costitutivi del delitto di circonvenzione di persone incapaci, poiché gli attori non hanno dedotto che la promittente VE sia stata indotta a stipulare il contratto preliminare con un'attività apprezzabile di pressione morale o di suggestione o di persuasione, né hanno prospettato che la conclusione del contratto abbia determinato un depauperamento della consistenza patrimoniale della vittima, nulla hanno dedotto in merito alla congruità del prezzo pattuito per la vendita, né in merito all'effettiva percezione degli acconti risultanti dal contratto, il cui effettivo versamento è stato messo in dubbio nel libello introduttivo, ma non negato claris litteris.
Quanto alla domanda di annullamento del contratto, la sentenza di primo grado espone che gli attori hanno dedotto due distinte cause di annullabilità, per incapacità naturale della promittente VE (la quale presentava una “diffusa alterazione della sfera cognitiva”) e per dolo (rappresentando il compimento di raggiri da parte del promissario acquirente, tali che, senza di essi, la de cuius non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del preliminare); che è fondata l'eccezione di prescrizione dell'azione di annullamento per incapacità naturale, proposta dal convenuto nella comparsa di risposta, essendo decorso il termine di cinque anni previsto dall'art. 428, comma 3, c.c., decorrente, non già dalla cessazione dello stato di incapacità, bensì dal giorno in cui il contratto è stato stipulato;
che non può essere condivisa la tesi degli attori, secondo cui il dies a quo del termine di prescrizione inizierebbe a decorrere, conformemente al disposto dell'art. 1442 c.c., dal giorno in cui è stato scoperto il vizio del consenso, poiché non trova applicazione tale norma ma quella dettata dall'art. 428 c.c., a tenore del quale il termine prescrizione decorre
“dal giorno in cui l'atto o il contratto è stato compiuto”; che il contratto è stato sottoscritto in data 26.3.2007 ed il giudizio è stato instaurato con la notifica dell'atto di citazione perfezionata in data 23.10.2012, oltre il termine di cinque anni;
che nessun atto interruttivo risulta essere stato prodotto dagli attori;
che è infondata la domanda di annullamento per dolo, per la quale non è sufficiente una qualunque
5 influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne “tali da determinare una falsa rappresentazione della realtà idonea ad ingenerare un errore essenziale in una persona di normale diligenza”; che gli attori non hanno allegato, né provato, alcuna circostanza da cui poter inferire che “avesse concretamente fatto ricorso a mezzi Controparte_3 fraudolenti per trarre in inganno la SI.ra , suscitando nella medesima false PE rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso verso il quale essa non si sarebbe spontaneamente indirizzata, essendosi limitati, almeno sino alla maturazione delle preclusioni assertive, a dedurre reiteratamente che il processo di formazione della volontà negoziale della SI.ra sarebbe stato alterato - non PE già da raggiri posti in essere dal SI. cui mai gli odierni istanti hanno CP fatto riferimento con sufficiente grado di nitore, bensì - dallo stato d'incapacità naturale di tale contraente all'epoca della stipulazione del contratto preliminare”; che il rigetto delle domande di annullamento proposte dagli odierni istanti implica l'assorbimento di quella spiegata in via riconvenzionale dal convenuto (con la quale ha chiesto la condanna degli attori alla restituzione degli importi corrisposti in esecuzione del contratto preliminare), avendo questi chiesto espressamente di subordinare l'esame della stessa all'eventuale accoglimento di una delle domande attoree.
L'appello e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 propongono appello avverso la sentenza, che impugnano nelle parti in cui rigetta, sia la domanda di nullità (primo motivo), sia la domanda di annullamento (secondo motivo) del contratto preliminare.
Premettono che nell'atto di citazione di primo grado avevano evidenziato che, al momento della stipula del contratto, era una donna ultraottantenne NA affetta da una grave patologia degenerativa cronica cerebrale (encefalopatia cronica, cortico-sottocorticale, con deterioramento motorio e cognitivo, insorgenza di demenza senile e turbe dell'equilibrio, con depressione endoreattiva), aggravatasi negli anni 2006/2007, bisognevole di assistenza continua, non essendo in grado di
6 compiere gli atti quotidiani della vita, e che tale sua condizione era manifesta e ben nota alla conduttrice e al figlio . Parte_3 Controparte_3
Ciò premesso, gli appellanti non condividono, anzitutto, la decisione del primo giudice che, dopo aver rettamente rilevato d'ufficio la nullità del contratto per contrarietà a norma imperativa, ai sensi dell'art. 1421 c.c., in quanto concluso per effetto diretto della consumazione del reato di circonvenzione di persona incapace, ha rigettato la domanda, benché sia emerso dai fatti allegati e provati ex actis la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 643 c.p.
che è emerso, in maniera evidente, l'intento doloso di CP_4 CP
che, nella consapevolezza dello stato di infermità e di decadimento delle
[...] funzioni cognitive (demenza senile e turbe dell'equilibrio che hanno avuto origine negli ultimi anni della sua vita per poi degenerare fino al decesso) di NA anche se non interdetta o inabilitata, l'ha indotta a concludere il contratto preliminare di compravendita, con effetti a sé favorevoli e pregiudizievoli per la promittente VE o per i suoi eredi, manipolando la volontà di una donna incapace di opporre resistenza per le sue minorate condizioni fisiche e psichiche, derivanti dall'età avanzata, dall'insorgenza e aggravamento della patologia di cui era affetta, al punto da impedirle una seria valutazione degli effetti del contratto a contenuto patrimoniale e, quindi, del formarsi di una volontà cosciente e di autodeterminazione;
che non avrebbe potuto raggiungere Controparte_3
l'obiettivo perseguito, se non in ragione dell'altrui posizione di debolezza, la cui minorata capacità era oggettivamente riconoscibile.
Gli appellanti avversano, poi, il rigetto della domanda di annullamento del contratto per incapacità naturale per prescrizione quinquennale dell'azione, che ritengono decorrente dal giorno in cui è stato scoperto il vizio del consenso, conformemente al disposto di cui all'art. 1442, comma 2, c.c., coincidente con l'instaurazione del giudizio in data 23.10.2012, non dal giorno in cui il contratto è stato stipulato (26.3.2007). Deducono di essere venuti a conoscenza dell'esistenza degli atti conclusi da solo dopo il decesso di quest'ultima, avvenuto NA
7 in data 23.3.2011, nell'ambito del procedimento di sfratto per morosità promosso, nell'anno 2012, nei confronti di . Parte_3
Sostengono che per l'annullamento del negozio giuridico per incapacità naturale non è necessaria la prova che il soggetto versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale ed assoluto, le sue facoltà psichiche, in quanto è sufficiente accertare che tali facoltà erano perturbate al punto da impedire al soggetto una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio;
che, a mente dell'art. 428, comma 2 c.c., ricorre anche il requisito della mala fede di CP
, consapevole delle limitate capacità cognitive e di discernimento della
[...] promittente VE, anche per i pregressi rapporti di locazione commerciale;
che ulteriori indizi dell'incapacità naturale di sono la corresponsione di NA una somma di € 55.000,00 addirittura in contanti, la clausola di cui all'art. art. 10, secondo cui “il presente contratto resterà segreto tra le parti e verrà registrato solo in caso di necessità”, come se fosse una disposizione testamentaria, la circostanza che gli atti segreti siano stati confezionati e sottoscritti in presenza di testimoni e in luoghi e abitazioni diversi dal domicilio della de cuius nonché il NA fatto che, dopo la morte di e, prima di lei, della germana NA [...]
gli atti in contestazione non sono stati portati a conoscenza degli Persona_2 eredi, dal momento che la segretezza non aveva più ragione di esistere;
che è palese, dunque, l'intento e, quindi la condotta dolosa di “di far decorrere Controparte_3 il tempo per la stipula dell'atto definitivo di trasferimento, al fine, poi, di dimostrare agli eredi e garantirsi, in futuro, l'avvenuto pagamento delle somme indicate negli atti in contestazione, dal momento che non vi era tracciabilità delle stesse e, in caso di inadempienza di questi ultimi agli obblighi contrattuali assunti dalla de cuius, far valere in sede giudiziale la penale stabilita nel contratto o la ripetizione delle somme corrisposte”; che non si comprende perché, nonostante l'età avanzata della SI.ra (di anni 87) e le sue limitate condizioni fisiche e NA mentali, gli atti non siano stati confezionati presso il suo domicilio;
che la scrittura del 12.1.2006, con la quale dichiarava di ricevere la somma di € NA
35.000,00 in contanti, quale acconto per la compravendita, è stata confezionata, di
8 pugno, dalla stesso , addirittura presso l'abitazione della di lui Controparte_3 genitrice e conduttrice ove erano presenti le parti contraenti ed il SI. Parte_3
, mentre il contratto preliminare, in formato dattiloscritto, del Persona_3
26.3.2007, in cui si stabiliva che la somma di € 35.000,00 era stata corrisposta a titolo di caparra, veniva concluso, a distanza di un anno dal primo, nientedimeno che presso l'abitazione della SI.ra ove erano presenti le parti Controparte_5 contraenti ed il SI. , il tutto senza la presenza di un familiare della Persona_3
; che tali indizi della mala fede della parte convenuta non sono stati PE apprezzati e valutati dal giudice di prime cure;
che la prova delle condizioni di incapacità della de cuius è stata fornita, non solo dalla NA documentazione medica e ospedaliera prodotta, ma anche dall'espletata prova testimoniale addotta dagli attori, da cui emerge che già dagli anni NA
2000/2002, era affetta da una patologia cronica incidente sulla sfera psichica, tale da compromettere la capacità di piena autodeterminazione e consapevolezza delle proprie azioni (dichiarazione resa dal dott. Giovanni Fasolino all'udienza del
14.1.2015) e che la stessa, per le note condizioni di salute, aggravatesi negli anni, aveva necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
che, dopo il decesso di la conduttrice NA Pt_3 si rifiutò di pagare il canone di locazione, richiesto dalla nipote della de
[...] cuius, la quale si occupava dell'ordinaria amministrazione, in Controparte_2 attesa di conoscere i nominativi degli altri eredi, beneficiari dell'immobile oggetto di locazione e la firma degli stessi (dichiarazioni rese dalle SI.re e Testimone_1 all'udienza del 25.11.2015); che anche dalla deposizione resa dal Testimone_2 teste indicato dalla parte convenuta, , sono emersi indizi sufficienti Persona_3
a dimostrare la mala fede della parte convenuta (questi, dopo aver dichiarato che il contenuto della scrittura privata era stata redatta dal di suo pugno, CP afferma, “provvidi a suggerire la forma della scrittura in quanto anche a me era già capitato”. Afferma, poi, “che la SI.ra di anni 75, lucida, dopo aver NA letto la scrittura la sottoscrisse e pretese il pagamento in contanti, tant'è che contò i soldi”); che, con riferimento, poi, al contratto preliminare di vendita, in formato
9 dattiloscritto, concluso in diversa circostanza di tempo e di luogo, il teste, dopo aver dichiarato di essere stato presente anche in quella circostanza e che “il contratto veniva sottoscritto presso l'abitazione della SI.ra , per comodità della CP_5 SI.ra , afferma, poi, “che il contratto preliminare sottoscritto da NA era stato compilato di pugno da ” ed ha aggiunto NA Controparte_3 che “anche in quella occasione la SI.ra dopo aver contato i soldi se NA li portò parte nel petto e parte in tasca. La era da sola senza alcuno dei PE familiari”; che dall'incongruenza delle dichiarazioni resa da , Persona_3 contrarie agli altri elementi di prova acquisiti “è lecito riconoscere nella condotta di parte convenuta gli indici rivelatori della mala fede nella formazione degli atti in contestazione”.
Gli appellanti lamentano, poi, che la liquidazione delle spese processuali “si manifesta abnorme, in quanto, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, tra cui la peculiarità della vicenda, riconducibile a fattispecie penale, come dallo stesso giudicante rilevato in via officiosa, nonché le eccezioni sollevate dal convenuto, sarebbe stato più giusto ed equo disporre, ex art. 92 comma 2 c.p.c., la compensazione totale delle spese processuali”.
Quanto, infine alla domanda riconvenzionale spiegata, in via subordinata, dal convenuto e ritenuta assorbita dal rigetto delle domande attoree, gli appellanti osservano che “non vi è nessuna prova che la prestazione, ove effettivamente eseguita (della quale si dubita seriamente in considerazione che non vi è tracciabilità delle somme corrisposte), sia stata rivolta a vantaggio dell'incapace”.
La risposta dell'appellato costituitosi, replica che le risultanze processuali hanno Controparte_3 confermato che era nel pieno possesso delle proprie facoltà fisiche e NA mentali;
che dalle sommarie informazioni rese dal dott. Fasolino Giovanni, medico che aveva in cura la de cuius, è dato testualmente rilevare: “avendo riguardo in particolare a posso dirvi che tali episodi si sono manifestati, sempre NA in maniera del tutto sporadica ed occasionale, solo negli ultimi due anni di vita.
Cioè la predetta, fino al 2009 è stata sempre perfettamente lucida e, soprattutto
10 orientata nella fase spazio/temporale”; che tale valutazione è stata sostanzialmente confermata anche dalla sua testimonianza in giudizio, laddove ha ribadito di non poter precisare quando la patologia degenerativa (di carattere lieve) che presuntivamente affliggeva la SI.ra fosse deteriorata, ma che, in ogni caso, PE la de cuius lo aveva riconosciuto sino a pochi mesi prima del suo decesso (avvenuto nell'anno 2011); che il procedimento penale è stato definitivamente archiviato con provvedimento del Tribunale di NO RE del 17.3.2015, con il quale è stata rigettata l'opposizione ex adverso proposta;
che dalla documentazione versata in atti nulla si rileva in ordine all'incapacità naturale della SI.ra , trattandosi, PE inoltre, di certificazione successiva rispetto al periodo in cui vennero rilasciate la dichiarazione (12.1.2006) e stipulato il contratto preliminare (26.03.2007); che conduttrice di uno dei locali promessi in vendita, sentita a Parte_4 sommarie informazioni in data 14.2.2013, ha dichiarato che soltanto “negli ultimi tempi” aveva versato il canone mensile di € 20,00 alla SI.ra e Controparte_2 che la de cuius era stata sempre “una persona lucida e precisa nelle sue cose”; che dalle dichiarazioni dei testi addotti da parte attrice, peraltro legati alla de cuius e agli attori da rapporti di parentela, emergono elementi totalmente difformi rispetto alla ricostruzione operata con l'atto introduttivo del giudizio;
che le circostanze per cui la de cuius pretendesse di essere accudita e che (sicuramente nel periodo 2006-
2007) provvedesse a riscuotere personalmente i canoni di locazione, attestano come la dante causa degli odierni attori fosse nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali;
che le dichiarazioni rese dai testi addotti da parte convenuta, invece, ne hanno corroborato l'impianto difensivo;
che il teste ha affermato Testimone_3 di aver partecipato agli incontri in cui vennero sottoscritte le due scritture oggetto di contestazione, incontri cui presenziò la SI.ra , descritta come soggetto PE pienamente lucido ed orientato nel tempo e nello spazio ed ha, poi, precisato che la de cuius incamerò il danaro corrispostole dal dopo averlo personalmente CP contato;
che la SI.ra ha rammentato che certamente negli anni 2005-2006 la Pt_5 SI.ra , dopo aver ritirato il canone locatizio presso il mini-market gestito PE dalla famiglia del era solita fermarsi presso la adiacente pasticceria ove si CP
11 intratteneva …. “la SI.ra era lucida, socievole e parlava tanto”; che anche PE
ha confermato tale circostanza (“fino all'anno 2008/2009 la SI.ra Testimone_4
era solita frequentare il negozio di pasticceria e di lì poi faceva la spesa PE presso il negozio di mio cognato. Era solita fare la spesa da sola e qualche volta ve- niva accompagnata. La SI.ra era solita fermarsi a parlare con noi e con PE qualche avventore del negozio”).
L'appellato ribadisce l'inammissibilità della domanda di accertamento della autenticità delle sottoscrizioni e osserva che il decreto di archiviazione ha escluso il delitto di falsità in scrittura privata, avendo accertato, attraverso la consulenza tecnica, che le firme apposte sulla dichiarazione del 2006 e sul contratto del 2007 sono autentiche.
In caso di declaratoria di invalidità degli atti impugnati, l'appellato ripropone la domanda riconvenzionale al fine di ripetere dagli appellanti, quali eredi della SI.ra
, gli importi corrisposti a quest'ultima. PE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che la domanda di nullità introdotta dagli attori in primo grado solo in limine litis, con la memoria depositata in data 27.2.2021, a seguito del rilievo d'ufficio del giudice, costituisce una domanda nuova, rispetto alla quale, però, non è stata sollevata, da parte del convenuto, una eccezione di inammissibilità. Né questi ha impugnato il rigetto nel merito della domanda di nullità, con un appello incidentale, per ottenere una pronuncia di inammissibilità della domanda nuova. Pertanto, la domanda va riesaminata nel merito in appello, sulla base dei motivi di impugnazione proposti.
Per giurisprudenza della Suprema Corte, il contratto concluso per effetto della commissione del reato di circonvenzione di persone incapaci ex art. 643 c.p. rientra nella categoria dei c.d. “reati in contratto”, ossia dei reati commessi nell'attività di conclusione di un contratto, da cui distingue la categoria dei c.d. “reati contratto”, ossia dei reati che consistono nel concludere un determinato contratto (come la vendita di sostanze stupefacenti, la ricettazione, ecc.). Nei primi la norma penale sanziona la condotta posta in essere da uno dei contraenti in danno dell'altro nella
12 fase della stipulazione. In tal caso, sul piano civilistico un orientamento di natura sostanziale ritiene che tale contratto sia nullo per contrarietà a norma imperativa di ordine pubblico, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c. Secondo, invece, un orientamento di natura formale il contratto non è nullo, ma annullabile, allorquando il reato commesso per addivenire alla stipula comporti soltanto un vizio del consenso della controparte. La Suprema Corte si è orientata nel senso di privilegiare il primo dei due criteri interpretativi, per cui la violazione della norma penale dà luogo ad un negozio nullo ogni qual volta la disposizione violata si connoti come norma penale di ordine pubblico nel senso che l'interesse o il bene giuridico protetto dalla norma assume una connotazione pubblicistica. Come nel caso del contratto concluso per effetto della circonvenzione di un incapace, punito dall'art. 643 c.p., che per giurisprudenza consolidata è nullo per contrasto con norma imperativa, giacché va ravvisata una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle eSIenze di interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sulla annullabilità dei contratti (Cass., 31.5.2022, n. 17568). Ne consegue che la domanda di nullità successivamente proposta coesiste con le domande originarie di annullamento del contratto per incapacità naturale o per dolo, ponendosi come domanda principale rispetto alle altre, tra loro alternative.
Giova, poi, chiarire che la nullità ex artt. 1418, comma 1, in relazione all'art. 643
c.p.c, e l'annullamento ex art. 428 c.c. presuppongono uno stato di incapacità di una parte contrattuale, a differenza dell'annullamento ex art. 1439 c.c., che non postula alcuna incapacità della persona raggirata da dolo. L'incapacità del contraente, nelle prime due fattispecie, ha diversa consistenza. L'art. 428 c.c. richiede che le facoltà intellettive e volitive del soggetto siano diminuite in modo tale da impedire od ostacolare una seria valutazione dell'atto e la formazione di una volontà cosciente.
Nella circonvenzione d'incapace è, invece, sufficiente una diminuzione della capacità intellettiva ed un indebolimento di quella volitiva tali da rendere possibile l'altrui opera di suggestione o di agevolare l'attività d'induzione svolta dal soggetto attivo per raggiungere il suo fine illecito. La valutazione giudiziale dell'infermità o
13 deficienza psichica non deve, pertanto, essere condotta in termini assoluti ma tenendo conto del rapporto interattivo tra “incube” e “succube” (Cass., 19.5.2016, n.
10329).
Premesso che il reato di circonvenzione di incapace non ha avuto un accertamento nel merito in sede penale (il decreto del Gip del Tribunale di NO
RE ha disposto l'archiviazione per intervenuta prescrizione il 26.3.2013), per integrare detta causa di nullità del contratto occorre accertare : che ha NA sottoscritto il contratto preliminare di compravendita in uno stato di deficienza psichica che, anche se non la privava del tutto delle sue facoltà intellettive e volitive, tuttavia la esponeva ad abusi profittevoli da parte di terzi;
che CP
abbia consapevolmente sfruttato la condizione di debolezza o minorazione
[...] psichica di per indurla a stipulare il contratto;
che tale contratto abbia NA procurato un profitto a o a terzi e un danno alla promittente Controparte_3 VE.
La minorazione psichica di è dimostrata da tre certificati medici NA emessi a novembre del 2007, otto mesi dopo la stipula del contratto: un certificato dell'ambulatorio di neurologia del distretto sanitario di NO RE (Asl
Salerno 1) del 27.11.2007, il quale attesta che, all'osservazione del medico, la SI.ra presentava “encefalopatia cronica … con deterioramento motorio e NA cognitivo - depressione endo-reattiva”; un certificato medico del 28.11.2007 dell'unità operativa di medicina del presidio ospedaliero “G. Fucito” di Mercato S.
Severino, che riporta una diagnosi di “aterosclerosi polidistrettuale con demenza senile e turbe dell'equilibrio”; un certificato del medico di base, dott. Fasolino
Giovanni del 29.11.2007, secondo cui era affetta da “malattia NA aterosclerotica diffusa, encefalopatia cronica con deterioramento motorio e cognitivo (demenza senile e turbe dell'equilibrio). Depressione endoreattiva. E' persona che necessita di assistenza continua non essendo il grado di compiere gli atti quotidiani della vita”.
Quest'ultimo certificato medico è stato confermato dal medico di base (Fasolino
Giovanni) che, sentito come teste, ha precisato che negli ultimi dieci anni della sua
14 vita (deceduta a marzo del 2011) “era affetta da una patologia NA cronica degenerativa che si è inizialmente manifestata in forma lieve ed è poi degenerata”. La donna “aveva atteggiamenti maniacali, voleva raccogliere carte davanti casa sua, fu anche investita da un'auto per questo, ma la stessa mi ha sempre riconosciuto anche quando occasionalmente ci incontravamo per strada, anche fino a pochi mesi prima del decesso, almeno fino all'ultimo anno prima del decesso;
aveva comunque delle amnesie e degli atteggiamenti di tipo compulsivo maniacale caratteristici delle patologie degenerative”. Il teste non sa “se nel 2006-
2007 la SI.ra ha avuto un SInificativo peggioramento”. PE
La testimonianza del medico di base mostra chiaramente che il deterioramento cognitivo di era iniziato ben nove o dieci anni prima della stipula del NA contratto preliminare e che tale condizione si era aggravata nel tempo, tant'è che a novembre del 2007 la condizione psichica, attestata da tre diversi certificati medici, era già compromessa (aterosclerosi, demenza senile, depressione, turbe dell'equilibrio).
Queste evidenze documentali, confermate dalle testimonianze della moglie di
( ) e della sua cugina , non possono Controparte_1 Testimone_1 Testimone_2 essere scalfite dalle testimonianze inattendibili dell'amico della famiglia CP
(che ha confermato le circostanze di tempo e di luogo della Testimone_3 sottoscrizione da parte di della dichiarazione del 12.1.2006 e della NA scrittura privata del 26.3.2007) e delle cognate di , (che Controparte_3 Per_4 ha descritto come una persona “lucida”) e NA Testimone_4
(secondo la quale frequentava la sua pasticceria e faceva la spesa da NA sola presso l'esercizio commerciale di . Tali testimonianze Controparte_3 rappresentano il pieno possesso di facoltà cognitive e volitive in evidente contrasto con le ben più attendibili attestazioni mediche.
Gli ulteriori elementi ricavabili dalle stesse scritture private di gennaio 2006 e marzo 2007 offrono indizi consistenti tali da integrare, per gravità e concludenza, la prova presuntiva degli altri elementi integranti il reato di cui all'art. 643 c.p.c. e, sul piano civilistico, la nullità del contratto preliminare. Ossia, lo sfruttamento della
15 condizione di minorazione psichica di da parte di , NA Controparte_3 il suo profitto e il danno per la promittente VE.
Valgono, a tal fine e in primo luogo, le modalità di pagamento del prezzo dichiarato di € 60.000,00. Sia perché il prezzo sarebbe stato pagato quasi interamente (tranne un saldo di € 5.000,00 da pagare in 25 rate mensili) in contanti nelle mani di una promittente VE, affetta da evidenti NA patologie psichiche, senza alcuna possibilità di tracciabilità dei pagamenti;
sia perché più della metà della somma (€ 35.000,00) sarebbe stata corrisposta addirittura un anno prima del contratto preliminare (a gennaio 2006); sia perché la rilevante somma non è stata rinvenuta dagli eredi. In secondo luogo, va considerata la previsione che le 25 rate mensili del saldo di € 5.000,00 sarebbero state pagate a decorrere dalla scadenza del contratto di locazione dell'immobile in data
15.11.2010. In terzo luogo, è SInificativo l'occultamento del contratto, stipulato con scrittura privata non autenticata e inserendo un patto di segretezza e di omessa registrazione, salvo in caso di necessità (art. 10). In quarto luogo, la previsione del termine del 30.6.2013 per la stipula del contratto definitivo, ben sei anni dopo la stipula del preliminare. Ancora, è SInificativo anche l'occultamento del contratto agli eredi dopo la morte di (a marzo del 2011), fino alla citazione per NA la convalida dello sfratto per morosità (a luglio del 2012). Infine, la circostanza che il bene promesso in vendita sia l'immobile nel quale esercitava Controparte_3
l'attività commerciale (minimarket).
Si può, perciò, affermare che, stipulando e nascondendo una scrittura privata contenente un contratto preliminare con una promittente VE affetta da demenza senile, secondo modalità, tempi e contenuti del tutto anomali, CP
abbia approfittato delle condizioni di grave fragilità psichica di una delle
[...] due locatrici dell'immobile in cui esercitava la sua attività per opporre ai suoi futuri eredi un titolo che gli assicurasse il diritto al trasferimento dell'immobile e il mantenimento del possesso anche dopo la scadenza del contratto di locazione, quale promissario acquirente, senza dover corrispondere alcunché agli eredi, grazie ad una dichiarazione di già avvenuto pagamento del prezzo in contanti.
16 Sussistono, pertanto, gli elementi costitutivi del reato penalmente prescritto, che integrano, sul piano civilistico, le condizioni di nullità del contratto preliminare perché stipulato in violazione di una norma imperativa di ordine pubblico (art. 643
c.p.c.).
Di qui l'accoglimento dell'appello e la declaratoria di nullità del contratto, che assorbe le domande di annullamento. La nullità deve essere pronunciata solo per il contratto preliminare e non anche per la scrittura privata del 12.1.2006, trattandosi di una dichiarazione di consegna di una somma in contanti a titolo di acconto e non di un negozio giuridico.
L'appellato ha riproposto la domanda riconvenzionale, subordinata all'accoglimento della domanda di parte attrice, di condanna degli eredi di PE alla restituzione della somma di € 55.000,00 versata alla de cuius, che il
[...] giudice di primo grado ha ritenuto assorbita dal rigetto delle domande attrici. Per essa non occorre la proposizione di un appello incidentale, essendo sufficiente la sua riproposizione ex art. 346 c.p.c.
Per giurisprudenza della Suprema Corte, la quietanza è un atto unilaterale recettizio contenente la confessione stragiudiziale del pagamento di una somma determinata. Se non è veritiera, può essere frutto di una determinazione unilaterale del creditore quietanzante, oppure di un accordo simulatorio tra creditore e debitore.
Nel primo caso, la quietanza “tipica”, essendo indirizzata al “solvens”, fa piena prova dell'avvenuto pagamento, ai sensi dell'art. 2735 c.c., purché sia resa da persona capace di disporre del diritto cui i fatti confessati si riferiscono (art. 2731
c.c.), ossia da persona che abbia la capacità e la legittimazione ad agire negozialmente riguardo al diritto. In tal caso, il quietanzante non è ammesso alla prova contraria per testi, salvo dimostri, in applicazione analogica dell'art. 2732
c.c., che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o per violenza.
Nel secondo caso, è ammessa la prova dell'accordo simulatorio tra l'emittente della quietanza “di favore” o “di comodo” e il destinatario della stessa, che resta, però, soggetta alle limitazioni previste dagli artt. 2722 e 2726 c.c., essendo necessaria la produzione della controdichiarazione scritta, con le sole eccezioni
17 previste dall'art. 2724 c.c. (Cass. Sez. Unite 22.9.2014, n. 19888). Il creditore quietanzante, per dimostrare l'oggettiva falsità ideologica della quietanza “di favore”, emessa contro la realtà per accordo con il destinatario di quell'atto unilaterale, non può ricorrere alla prova testimoniale, ma può far valere la simulazione mediante la controdichiarazione scritta dal debitore. In altri termini, il creditore, autore della quietanza “di favore”, rilasciata nella piena consapevolezza della sua non rispondenza al vero in attuazione di un accordo simulatorio con il debitore, è ammesso a contestare la contra se pronuntiatio asseverativa del ricevimento del pagamento contenuta nella quietanza, e a neutralizzarne la vincolatività e l'efficacia di prova legale, nei limiti rivenienti dagli artt. 1417, 2722
e 2726 c.c., quindi, di regola, non mediante testimoni, ma attraverso la produzione della controdichiarazione scritta, ferma restando l'ammissibilità della prova testimoniale, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 2724 c.c., quando questa sia diretta a consentire un recupero di legalità per il tramite dell'emersione della illiceità dell'intesa simulatoria sottesa al rilascio della quietanza ideologicamente falsa (Cass., 7.12.2022, n. 36011).
Nel caso di specie, gli attori-appellanti non hanno proposto un'eccezione di simulazione delle quietanze “di favore” o “di comodo” rilasciate nella dichiarazione del 12.1.2006 e nel contratto preliminare;
non hanno allegato un accordo tra e diretto a creare l'apparenza del pagamento. NA Controparte_3
Ricorre, perciò, l'ipotesi della quietanza “tipica”, rispetto alla quale gli attori appellanti non deducono che le due dichiarazioni siano frutto di un errore di fatto o di violenza, bensì che si tratti di quietanze provenienti da persona incapace di intendere e volere. Pertanto, non avrebbero valore confessorio, difettando la capacità richiesta per la confessione, ex art. 2731 c.c.
Come già evidenziato, il deterioramento cognitivo determinato dalla patologia accertata dai sanitari a novembre del 2007 (aterosclerosi diffusa, encefalopatia cronica, demenza senile) depone per una serie compromissione delle facoltà intellettive e volitive della dichiarante tale da comportare un'incapacità di disporre
18 coscientemente e volontariamente del diritto al pagamento del prezzo. Di qui il rigetto della domanda riconvenzionale subordinata.
Stante l'accoglimento dell'appello proposto dalla parte soccombente in primo grado e la conseguente riforma della sentenza impugnata, occorre procedere d'ufficio al regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass., 29.10.2019, n. 27606). La soccombenza finale di impone il rimborso da parte sua delle Controparte_3 spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in favore degli odierni appellanti, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147 (valore indeterminabile). Su richiesta difensiva ex art. 93, comma 1, c.p.c., gli onorari non riscossi e le spese anticipate sono distratti in favore del difensore.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 1256/2024, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara la nullità del contratto preliminare di compravendita stipulato con scrittura privata tra e in data 26.3.2007; Controparte_3 NA
2. rigetta la domanda riconvenzionale;
3. condanna al rimborso delle spese processuali di entrambi i Controparte_3 gradi di giudizio in favore di Parte_1 Controparte_1 CP_2
e , che liquida in € 840,50 per spese vive (di cui €
[...] Parte_2
458,00 per il primo grado ed € 382,50 per il secondo grado) ed € 10.000,00 per onorari di difesa (€ 5.000,00 per il primo grado ed € 5.000,00 per il secondo grado), oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Aniello Ferrentino, per dichiarato anticipo.
Salerno lì 18/07/2025
Il ConSIliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa AR BALLETTI)
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