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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/12/2025, n. 2257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2257 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il giudice della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Messina, dott. Massimo
Morgia, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta per risarcimento danni al n. 258/2025 R.G.
TRA
nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...] rappresentato e difeso, dall'avv. Pomara Rosolino, del Foro di Palermo (C.F. pec ed elettivamente C.F._2 Email_1
domiciliato presso l'indirizzo telematico del sopraindicato procuratore.
ATTORE
E
nato a [...] il [...] (cod. fisc. Controparte_1 [...]
) e residente in [...] C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
ed esponeva: che il Tribunale penale di Messina - all'esito del Procedimento
[...] distinto al n. 6841/09 R.G.N.R - con la sentenza n. 205/15 datata 27.01.2015 /
03.02.2015 ha condannato il sig. per il reato p. e p. dagli artt. 81 e 640 Controparte_1 ter c.p. “… perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, commesse anche in tempi diversi, intervenendo senza diritto su dati, informazioni e programmi contenuti nel sistema informatico e telematico della Banca Nuova e relativi al conto corrente n. 52142 di procurava a sé o ad altri un ingiusto profitto, CP_2
1
consistito nella somma di 13.700,00 euro;
che La Corte d'Appello di Messina con la sentenza n. 2607/2016 emessa il 14.10.2016 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del sig. per intervenuta prescrizione del reato confermando nel resto CP_1
l'impugnata sentenza;
che L'autorità giudiziaria ha accertato, dunque, che il danno arrecato al sig. dall'odierno resistente è di € 13.700,00; che il ha Pt_1 CP_1
corrisposto soltanto la provvisionale di € 5.000,00 e le spese di lite liquidate nei due gradi di giudizi. Quindi, preso atto che la provvisionale liquidata dal Tribunale Penale di Messina è stata pari soltanto ad € 5.000,00 a fronte dell' “...ingiusto profitto, consistito nella somma di 13.700,00 euro ...” accertato all'esito del doppio grado del giudizio penale, chiedeva all'adito Tribunale di condannare il sig. sig. CP_1 al pagamento in favore del sig. della somma di € 8.700,00, ovvero
[...] Parte_1 nella maggiore o diversa somma che complessivamente determinata dal Sig. Giudice verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dal 18.12.2008 (tempus commisi delicti) fino all'effettivo soddisfo;
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, come per legge, del presente giudizio.
Nessuno si costituiva per . Controparte_1
All'udienza del 2.10.2025, in mancanza di istanze istruttorie, la causa veniva rinviata all'udienza del 4.12.2025 per discussione e decisione.
**********
Verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, si dichiara la contumacia del convenuto . Controparte_1
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Il ricorrente ha fornito prova del danno causatogli da Controparte_1
ammontante a complessivi €. 13.700,00, mediante la produzione in atti della sentenza del Tribunale penale di Messina n. 205/15 datata 27.01.2015 /
03.02.2015, confermata in sede di appello con sentenza n. 2607/2016 del
14.10.2016. Con la sentenza del Tribunale di Messina veniva, infatti, accertato che il , con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, commesse anche in CP_1 tempi diversi, intervenendo senza diritto su dati, informazioni e programmi contenuti nel sistema informatico e telematico della Banca Nuova e relativi al conto corrente n. 2
52142 di procurava a sé o ad altri un ingiusto profitto, consistito nella CP_2 somma di 13.700,00 euro. Inoltre, è documentalmente provato che il ha CP_1
corrisposto la somma di €. 5.000,00, a titolo di provvisionale, e le spese di lite liquidate nei due gradi di giudizio. Ne consegue che il credito residuo vantato da ammonta a €. 8.700,00, oltre interessi legali. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, sentito il procuratore di parte ricorrente, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto: condanna al pagamento, in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1
€. 8.700,00, oltre interessi legali;
condanna al pagamento, in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1 giudizio che si liquidano in € 2.540,00, oltre spese generali, c.p.a. e iva.
Messina, 4.12.2025
IL Giudice
Dott. Massimo Morgia
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