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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/07/2025, n. 2585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2585 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8187/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8187 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 riservata in decisione all'udienza cartolare del
22.04.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
c.f.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Rodolfo Spanò, presso il cui studio elettivamente domicilia in Sant'Arpino
(CE), al Vico Pace n.5, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
c.f.: rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Antonio Carbisiero, presso il cui studio elettivamente domicilia in Sant'Arpino (CE), alla via Don Milani n.18, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come formulate dalle parti nelle note ex art. 127 bis cpc del 17.04.2025 e
18.05.202
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 c.p.c. depositato il 20.09.2023, Parte_1
in atti generalizzata, premettendo che in data 18.06.2009 nel Comune
[...] di Succivo (CE) aveva contratto matrimonio concordatario con il IG. Controparte_1
e che dalla loro unione in data 15.10.2020 era nata una IA, , Per_1 MInne, deduceva: - che negli ultimi mesi del matrimonio il marito, violando gli obblighi nascenti dal matrimonio, era divenuto totalmente indifferente avverso i bisogni morali e materiali del nucleo familiare, arrivando financo a cacciare via di casa l'istante nel febbraio 2023, costringendola a trasferirsi presso l'abitazione dei propri genitori insieme alla bambina e precludendole l'accesso alla casa coniugale per asportare effetti personali;
- che il marito a far data dal febbraio 2023 ometteva di contribuire al mantenimento della IA MI, sottraendo le somme elargite da parenti ed amici in occasione di eventi riguardanti la stessa (per un importo totale di euro 3.000,00), e teneva con sé la MI due/tre volte a settimana per circa due ore, talora lasciandola presso i nonni paterni per recarsi al bar con gli amici;
- di essere casalinga e di non aver mai lavorato, per scelta di essi coniugi, mentre il resistente, affetto da patologia mentale e refrattario al seguimento regolare delle cure farmacologiche, svolge il lavoro di serramentista e, insieme al padre, è titolare di una impresa di produzione di infissi in alluminio anche se a nero, con guadagno mensile superiore ad €1800,00.
Per detti motivi, chiedeva: - pronunciarsi la separazione personale con addebito al marito;
-disporsi l'affidamento esclusivo della MI alla ricorrente con collocamento presso di sé, regolamentando il diritto di visita del padre secondo le modalità più idonee a salvaguardare l'interesse della bambina;
-porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento dell' istante nella misura di euro
300,00 mensili ed al mantenimento indiretto della IA MI nella misura di euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
oltre all'assegnazione della casa coniugale;
il tutto con condanna del resistente alla refusione delle spese di lite e al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti dalla ricorrente e dalla MI.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in riconvenzionale il resistente, IG.
il quale, pur non opponendosi alla domanda di separazione, Controparte_1 contestava quanto ex adverso dedotto in ordine alla causa della crisi coniugale, che era da addebitare alla moglie, deducendo che la causa del deterioramento del rapporto era da attribuirsi in via preminente, se non esclusiva, alla moglie, la quale, mostrandosi noncurante dei bisogni materiali e morali di esso resistente, nel febbraio del 2023 abbandonava volontariamente la casa coniugale per trasferirsi insieme alla IA nell'appartamento di sua esclusiva proprietà sempre sito in
Succivo. Rappresentava, poi, di essere disoccupato e privo di redditi, avendo beneficiato in costanza di matrimonio del solo reddito di cittadinanza per euro
778,00 mensili, somma in uso esclusivamente alla Tessitore per soddisfare esclusivamente le eIGenze del nucleo familiare. Si opponeva, altresì, all'avversa richiesta di affidamento esclusivo, rappresentando di essere sempre stato un padre amorevole ed attento ai bisogni morali e materiali della bambina. In ordine alla richiesta di assegnazione della casa coniugale, abbandonata dalla ricorrente nel febbraio del 2023, rilevava che la stessa era stata concessa in comodato d'uso dal di lui padre, effettivo proprietario dell'immobile.
Per detti motivi chiedeva: - pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito alla moglie;
- disporsi l'affido condiviso della MI ad entrambi i genitori, con collocazione della stessa presso la madre e diritto di visita del padre con le modalità indicate in comparsa;
- rigettare la richiesta di mantenimento avanzata in proprio dalla ricorrente;
-disporsi che il contributo di mantenimento della IA sia ripartito in misura equitativa tra i due genitori, oltre al 50% delle spese straordinarie;
-
l'assegnazione a esso resistente della casa coniugale.
Depositate le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione del
17.10.2023 il giudice delegato, preso atto della reciproca rinuncia alla domanda di addebito e dell'accordo in ordine al mantenimento della IA MI, rinviava al
09.04.2024 per l'esame della documentazione medica e di una relazione da parte del medico avente in cura il IG. in ordine allo stato di salute dello stesso CP_1 ed alla possibilità di effettuare visite libere con la IA MI, in ragione delle patologie da cui risultava affetto il resistente. All'udienza che precede, il giudice delegato, all'esito del contraddittorio processuale, disponeva ctu nominando il dott. e disponendo che le Persona_2 visite padre/IA si tenessero alla presenza dei nonni paterni;
il precedente ctu veniva sostituito dal dott. al quale veniva conferito Persona_3 incarico sul seguente quesito “dica il CTU se alla luce della patologie da cui CP_1 risulta affetto se quete siano ostative ad un affido condiviso e ad un diritto di
[...] visita libero, indicando in caso di risposta positiva quale sia la soluzione più conforme all'interesse della MI per l'esercizio del diritto di visita paterno”.
Pervenuta in data 16.02.2025 la relazione peritale, all'udienza del 19.02.2025, svoltasi in modalità cartolare, il giudice rinviava all'udienza del 22.04.2025 per la rimessione della causa in decisione con i termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c.
All'udienza del 22.04.2025, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, il giudice relatore, sulle conclusioni delle parti, riservava la causa al collegio per la decisione, sul visto del P.M.
DOMANDA DI SEPARAZIONE
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che parte ricorrente ha rivolto al coniuge, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
STATUIZIONI ACCESSORIE
DOMANDE DI ADDEBITO
Per quanto riguarda le reciproche domande di addebito, le parti vi hanno espressamente rinunciato all'udienza di comparizione tenutasi in data 16.01.2024.
La separazione deve, pertanto, essere pronunciata ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.p.c.
REGIME DI AFFIDO DELLA FIGLIA MINORE: AFFIDO ESCLUSIVO
Relativamente all'affidamento della IA MI deve rilevarsi che, Per_1 secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggior importanza per la prole, costituisce la regola ex art.337-ter c.c., rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo ai sensi dell'art. 337-quater c.c..
Pertanto perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque una condizione tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il MI.
Per prevedere, dunque, una forma di affidamento monogenitoriale “non è sufficiente la incompatibilità tra i genitori o la estrema conflittualità, bensì una situazione di fatto che, per sua oggettiva gravità ed insuperabilità, sconIGli l'affidamento condiviso ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del MI", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr Giurisprudenza di merito e di legittimità in tema vedi per tutte le ultime sentenze Cassazione Sez. 1 - ,Sentenza n. 6535 del
06/03/2019; Sez. 1 - , Sentenza n. 977 del 17/01/2017; Sez. 1, Sentenza n. 5108 del 29/03/2012; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24526 del 02/12/2010; Sez. 1, Sentenza
n. 26587 del 17/12/2009).
D'altro canto, l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n. 16593/08; Cass. n. 1777/12) e ciò per far sì che i conflitti infra-genitoriali non influiscano negativamente sulla prole.
Occorre, altresì, precisare che la valutazione prognostica circa il potenziale pregiudizio che può derivare al MI dall'affido condiviso deve necessariamente prendere in considerazione l'importanza e il peso di ogni elemento che abbia caratterizzato la condotta genitoriale inadeguata al fine di “preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena” (cfr. Cassazione civile sez. I,
16/05/2019, n.13274).
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che nel caso di specie debba essere disposto l'affido esclusivo di alla madre, come richiesto da parte resistente ed alla Per_1 luce delle conclusioni cui è pervenuto il CTU, il quale ha espletato l'incarico affidatogli e redatto l'elaborato peritale con metodologia corretta ed immune da vizi logici – per cui le relative conclusioni tecniche, connotate da completezza contenutistica, rigore logico ed attendibilità scientifica, nonché la mancanza di osservazioni alla bozza da parte del resistente, che non ha nominato un proprio consulente di parte, appaiono sorrette da motivazioni puntuali ed orientate da un approfondito vaglio del caso esaminato.
Ritiene il Tribunale che alla luce degli elementi emersi in corso di giudizio, allo stato, detto regime risulta quello più idoneo a salvaguardare l'interesse della MI, tenuto conto dell'attuale condizione clinica del IG. (affetto da CP_1 disturbo psicotico a sfondo paranoideo), la quale, a fronte della mancata assunzione da parte di questi della terapia regolarmente prescritta ed in assenza di ulteriore documentazione che possa avallare un cambiamento di condotta terapeutica dello stesso, “appare ostativa per la decisione di affido condiviso e di visita libera, in quanto la patologia paranoidea può avere sviluppi comportamentali non prevedibili nei confronti di chiunque;
l'AL (haldol gocce) indicato nell'ultima prescrizione terapeutica è il farmaco di elezione in caso di sintomi allucinatori, riscontrabili nelle idee di riferimento avanzate nei confronti dei vicini di casa. Il rifiuto di tale farmaco mette il soggetto a rischio di una esacerbazione dei sintomi già presenti e certificati” (cfr. p.11 della perizia in atti depositata in data
16.02.2025).
I predetti elementi comprovano una scarsa adeguatezza del Parte_2 all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale, oltre l'impossibilità di una gestione condivisa della MI.
Sulla base delle anzidette considerazioni deve, pertanto, essere disposto l'affido esclusivo di alla madre, con residenza privilegiata presso la stessa ed Per_1 esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale in capo ad essa sia per le questioni di ordinaria amministrazione che per quelle di straordinaria amministrazione.
DIRITTO DI VISITA DEL CONIUGE NON COLLOCATARIO DELLA PROLE
Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con la IA , il Per_1 collegio osserva che, se da un lato occorre salvaguardare, in linea di principio, il diritto del MI alla bigenitorialità e a mantenere rapporti IGnificativi con entrambi i genitori (art. 337-ter c.c.), dall'altro risulta preminente e inderogabile la tutela del suo equilibrio e del suo benessere psico-fisico, che non può essere sacrificato ad una astratta affermazione di quel diritto.
A fronte della patologia da cui è affetto il IG. , ritiene il tribunale di disporre CP_1 che le visite siano effettuate alla presenza di un genitore dello stesso, come già statuito con ordinanza resa in calce al verbale d'udienza del 09.04.2024 e come suggerito dal CTU nel superiore interesse della MI (cfr. p.11 della perizia in atti).
ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
In ordine all'assegnazione della casa familiare -meglio identificata in atti- la relativa domanda formulata da parte ricorrente in sede di ricorso introduttivo deve ritenersi rinunciata, non essendo stata reiterata in sede di comparsa conclusionale ex art. 473bis.28 c.p.c. depositata in data 21.03.2025 ed avendo la parte stessa allegato che il marito, dopo averla cacciata dall'immobile nel febbraio del 2023, le ha precluso l'accesso persino per asportare effetti personali.
In particolare nella comparsa conclusionale la ricorrente non domanda più
l'assegnazione della casa coniugale, ma si riserva esclusivamente le azioni ordinarie per la restituzione dei beni ivi contenuti.
Detto bene resta, pertanto, soggetto alla disciplina civilistica ordinaria.
STATUIZIONI ECONOMICHE
DOMANDA DI MANTENIMENTO DEL CONIUGE
In ordine alla domanda di mantenimento avanzata in proprio dalla IG.ra , Parte_1 formulata da parte ricorrente in sede di ricorso introduttivo, la stessa deve ritenersi rinunciata, non essendo stata reiterata in sede di comparsa conclusionale ex art. 473bis.28 c.p.c. ed avendo in comparsa specificato la ricorrente che sotto il profilo economico si limita a domandare la conferma degli accordi intervenuti in merito al mantenimento della MI.
ASSEGNO MANTENIMENTO FIGLI
In ordine al mantenimento della IA MI , i coniugi hanno raggiunto Per_1 un accordo all'udienza di comparizione tenutasi in data 16.01.2024, prevedendo in favore della IG.ra e a carico del IG. un assegno di mantenimento Parte_1 CP_1 pari ad euro 350,00 mensili, oltre spese straordinarie al 50%, di cui chiedono conferma.
Non apparendo l'accordo in contrasto con norme imperative e ritenendosi lo stesso conforme all'interesse della MI, può essere recepito nella presente pronuncia.
ULTERIORI DOMANDE
In ordine alla domanda di risarcimento dei danni e pagamento delle spese per le vacanza, formulate da parte ricorrente in sede di ricorso introduttivo, in ordine alle stesse vi è espressa rinuncia contenuta nella comparsa conclusionale, alla luce degli accordi economici raggiunti.
SPESE DI LITE
Quanto alle spese di lite, atteso l'esito del giudizio, si ritiene di procedere all'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c., la separazione personale tra i coniugi (c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 Controparte_1
(c.f.: ; C.F._2
- dispone l'affido esclusivo della IA MI (nata a Persona_4
Castelvolturno il 15.10.2020), con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita del padre come in parte motiva indicato;
-prende atto dell'accordo intervenuto tra e in Parte_1 Controparte_1 ordine al mantenimento della IA MI e lo recepisce come riportato in parte motiva, dichiarandolo esecutivo a tutti gli effetti di legge, e, per l'effetto, pone a carico del IG. l'obbligo di corrispondere in favore della IG.ra Controparte_1
l'assegno mensile pari alla somma di 350,00 a titolo di Parte_1 mantenimento della IA MI , oltre al 50% delle spese straordinarie;
Per_1
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Succivo (CE)per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 20, Parte II, Serie A, anno 2009);
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di conIGlio.
Aversa, 13.6.25
Il giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Cristiana Satta Dott.ssa Alessandra Tabarro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8187 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 riservata in decisione all'udienza cartolare del
22.04.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
c.f.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Rodolfo Spanò, presso il cui studio elettivamente domicilia in Sant'Arpino
(CE), al Vico Pace n.5, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
c.f.: rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Antonio Carbisiero, presso il cui studio elettivamente domicilia in Sant'Arpino (CE), alla via Don Milani n.18, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come formulate dalle parti nelle note ex art. 127 bis cpc del 17.04.2025 e
18.05.202
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 c.p.c. depositato il 20.09.2023, Parte_1
in atti generalizzata, premettendo che in data 18.06.2009 nel Comune
[...] di Succivo (CE) aveva contratto matrimonio concordatario con il IG. Controparte_1
e che dalla loro unione in data 15.10.2020 era nata una IA, , Per_1 MInne, deduceva: - che negli ultimi mesi del matrimonio il marito, violando gli obblighi nascenti dal matrimonio, era divenuto totalmente indifferente avverso i bisogni morali e materiali del nucleo familiare, arrivando financo a cacciare via di casa l'istante nel febbraio 2023, costringendola a trasferirsi presso l'abitazione dei propri genitori insieme alla bambina e precludendole l'accesso alla casa coniugale per asportare effetti personali;
- che il marito a far data dal febbraio 2023 ometteva di contribuire al mantenimento della IA MI, sottraendo le somme elargite da parenti ed amici in occasione di eventi riguardanti la stessa (per un importo totale di euro 3.000,00), e teneva con sé la MI due/tre volte a settimana per circa due ore, talora lasciandola presso i nonni paterni per recarsi al bar con gli amici;
- di essere casalinga e di non aver mai lavorato, per scelta di essi coniugi, mentre il resistente, affetto da patologia mentale e refrattario al seguimento regolare delle cure farmacologiche, svolge il lavoro di serramentista e, insieme al padre, è titolare di una impresa di produzione di infissi in alluminio anche se a nero, con guadagno mensile superiore ad €1800,00.
Per detti motivi, chiedeva: - pronunciarsi la separazione personale con addebito al marito;
-disporsi l'affidamento esclusivo della MI alla ricorrente con collocamento presso di sé, regolamentando il diritto di visita del padre secondo le modalità più idonee a salvaguardare l'interesse della bambina;
-porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento dell' istante nella misura di euro
300,00 mensili ed al mantenimento indiretto della IA MI nella misura di euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
oltre all'assegnazione della casa coniugale;
il tutto con condanna del resistente alla refusione delle spese di lite e al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti dalla ricorrente e dalla MI.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in riconvenzionale il resistente, IG.
il quale, pur non opponendosi alla domanda di separazione, Controparte_1 contestava quanto ex adverso dedotto in ordine alla causa della crisi coniugale, che era da addebitare alla moglie, deducendo che la causa del deterioramento del rapporto era da attribuirsi in via preminente, se non esclusiva, alla moglie, la quale, mostrandosi noncurante dei bisogni materiali e morali di esso resistente, nel febbraio del 2023 abbandonava volontariamente la casa coniugale per trasferirsi insieme alla IA nell'appartamento di sua esclusiva proprietà sempre sito in
Succivo. Rappresentava, poi, di essere disoccupato e privo di redditi, avendo beneficiato in costanza di matrimonio del solo reddito di cittadinanza per euro
778,00 mensili, somma in uso esclusivamente alla Tessitore per soddisfare esclusivamente le eIGenze del nucleo familiare. Si opponeva, altresì, all'avversa richiesta di affidamento esclusivo, rappresentando di essere sempre stato un padre amorevole ed attento ai bisogni morali e materiali della bambina. In ordine alla richiesta di assegnazione della casa coniugale, abbandonata dalla ricorrente nel febbraio del 2023, rilevava che la stessa era stata concessa in comodato d'uso dal di lui padre, effettivo proprietario dell'immobile.
Per detti motivi chiedeva: - pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito alla moglie;
- disporsi l'affido condiviso della MI ad entrambi i genitori, con collocazione della stessa presso la madre e diritto di visita del padre con le modalità indicate in comparsa;
- rigettare la richiesta di mantenimento avanzata in proprio dalla ricorrente;
-disporsi che il contributo di mantenimento della IA sia ripartito in misura equitativa tra i due genitori, oltre al 50% delle spese straordinarie;
-
l'assegnazione a esso resistente della casa coniugale.
Depositate le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione del
17.10.2023 il giudice delegato, preso atto della reciproca rinuncia alla domanda di addebito e dell'accordo in ordine al mantenimento della IA MI, rinviava al
09.04.2024 per l'esame della documentazione medica e di una relazione da parte del medico avente in cura il IG. in ordine allo stato di salute dello stesso CP_1 ed alla possibilità di effettuare visite libere con la IA MI, in ragione delle patologie da cui risultava affetto il resistente. All'udienza che precede, il giudice delegato, all'esito del contraddittorio processuale, disponeva ctu nominando il dott. e disponendo che le Persona_2 visite padre/IA si tenessero alla presenza dei nonni paterni;
il precedente ctu veniva sostituito dal dott. al quale veniva conferito Persona_3 incarico sul seguente quesito “dica il CTU se alla luce della patologie da cui CP_1 risulta affetto se quete siano ostative ad un affido condiviso e ad un diritto di
[...] visita libero, indicando in caso di risposta positiva quale sia la soluzione più conforme all'interesse della MI per l'esercizio del diritto di visita paterno”.
Pervenuta in data 16.02.2025 la relazione peritale, all'udienza del 19.02.2025, svoltasi in modalità cartolare, il giudice rinviava all'udienza del 22.04.2025 per la rimessione della causa in decisione con i termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c.
All'udienza del 22.04.2025, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, il giudice relatore, sulle conclusioni delle parti, riservava la causa al collegio per la decisione, sul visto del P.M.
DOMANDA DI SEPARAZIONE
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che parte ricorrente ha rivolto al coniuge, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
STATUIZIONI ACCESSORIE
DOMANDE DI ADDEBITO
Per quanto riguarda le reciproche domande di addebito, le parti vi hanno espressamente rinunciato all'udienza di comparizione tenutasi in data 16.01.2024.
La separazione deve, pertanto, essere pronunciata ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.p.c.
REGIME DI AFFIDO DELLA FIGLIA MINORE: AFFIDO ESCLUSIVO
Relativamente all'affidamento della IA MI deve rilevarsi che, Per_1 secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggior importanza per la prole, costituisce la regola ex art.337-ter c.c., rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo ai sensi dell'art. 337-quater c.c..
Pertanto perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque una condizione tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il MI.
Per prevedere, dunque, una forma di affidamento monogenitoriale “non è sufficiente la incompatibilità tra i genitori o la estrema conflittualità, bensì una situazione di fatto che, per sua oggettiva gravità ed insuperabilità, sconIGli l'affidamento condiviso ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del MI", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr Giurisprudenza di merito e di legittimità in tema vedi per tutte le ultime sentenze Cassazione Sez. 1 - ,Sentenza n. 6535 del
06/03/2019; Sez. 1 - , Sentenza n. 977 del 17/01/2017; Sez. 1, Sentenza n. 5108 del 29/03/2012; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24526 del 02/12/2010; Sez. 1, Sentenza
n. 26587 del 17/12/2009).
D'altro canto, l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n. 16593/08; Cass. n. 1777/12) e ciò per far sì che i conflitti infra-genitoriali non influiscano negativamente sulla prole.
Occorre, altresì, precisare che la valutazione prognostica circa il potenziale pregiudizio che può derivare al MI dall'affido condiviso deve necessariamente prendere in considerazione l'importanza e il peso di ogni elemento che abbia caratterizzato la condotta genitoriale inadeguata al fine di “preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena” (cfr. Cassazione civile sez. I,
16/05/2019, n.13274).
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che nel caso di specie debba essere disposto l'affido esclusivo di alla madre, come richiesto da parte resistente ed alla Per_1 luce delle conclusioni cui è pervenuto il CTU, il quale ha espletato l'incarico affidatogli e redatto l'elaborato peritale con metodologia corretta ed immune da vizi logici – per cui le relative conclusioni tecniche, connotate da completezza contenutistica, rigore logico ed attendibilità scientifica, nonché la mancanza di osservazioni alla bozza da parte del resistente, che non ha nominato un proprio consulente di parte, appaiono sorrette da motivazioni puntuali ed orientate da un approfondito vaglio del caso esaminato.
Ritiene il Tribunale che alla luce degli elementi emersi in corso di giudizio, allo stato, detto regime risulta quello più idoneo a salvaguardare l'interesse della MI, tenuto conto dell'attuale condizione clinica del IG. (affetto da CP_1 disturbo psicotico a sfondo paranoideo), la quale, a fronte della mancata assunzione da parte di questi della terapia regolarmente prescritta ed in assenza di ulteriore documentazione che possa avallare un cambiamento di condotta terapeutica dello stesso, “appare ostativa per la decisione di affido condiviso e di visita libera, in quanto la patologia paranoidea può avere sviluppi comportamentali non prevedibili nei confronti di chiunque;
l'AL (haldol gocce) indicato nell'ultima prescrizione terapeutica è il farmaco di elezione in caso di sintomi allucinatori, riscontrabili nelle idee di riferimento avanzate nei confronti dei vicini di casa. Il rifiuto di tale farmaco mette il soggetto a rischio di una esacerbazione dei sintomi già presenti e certificati” (cfr. p.11 della perizia in atti depositata in data
16.02.2025).
I predetti elementi comprovano una scarsa adeguatezza del Parte_2 all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale, oltre l'impossibilità di una gestione condivisa della MI.
Sulla base delle anzidette considerazioni deve, pertanto, essere disposto l'affido esclusivo di alla madre, con residenza privilegiata presso la stessa ed Per_1 esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale in capo ad essa sia per le questioni di ordinaria amministrazione che per quelle di straordinaria amministrazione.
DIRITTO DI VISITA DEL CONIUGE NON COLLOCATARIO DELLA PROLE
Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con la IA , il Per_1 collegio osserva che, se da un lato occorre salvaguardare, in linea di principio, il diritto del MI alla bigenitorialità e a mantenere rapporti IGnificativi con entrambi i genitori (art. 337-ter c.c.), dall'altro risulta preminente e inderogabile la tutela del suo equilibrio e del suo benessere psico-fisico, che non può essere sacrificato ad una astratta affermazione di quel diritto.
A fronte della patologia da cui è affetto il IG. , ritiene il tribunale di disporre CP_1 che le visite siano effettuate alla presenza di un genitore dello stesso, come già statuito con ordinanza resa in calce al verbale d'udienza del 09.04.2024 e come suggerito dal CTU nel superiore interesse della MI (cfr. p.11 della perizia in atti).
ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
In ordine all'assegnazione della casa familiare -meglio identificata in atti- la relativa domanda formulata da parte ricorrente in sede di ricorso introduttivo deve ritenersi rinunciata, non essendo stata reiterata in sede di comparsa conclusionale ex art. 473bis.28 c.p.c. depositata in data 21.03.2025 ed avendo la parte stessa allegato che il marito, dopo averla cacciata dall'immobile nel febbraio del 2023, le ha precluso l'accesso persino per asportare effetti personali.
In particolare nella comparsa conclusionale la ricorrente non domanda più
l'assegnazione della casa coniugale, ma si riserva esclusivamente le azioni ordinarie per la restituzione dei beni ivi contenuti.
Detto bene resta, pertanto, soggetto alla disciplina civilistica ordinaria.
STATUIZIONI ECONOMICHE
DOMANDA DI MANTENIMENTO DEL CONIUGE
In ordine alla domanda di mantenimento avanzata in proprio dalla IG.ra , Parte_1 formulata da parte ricorrente in sede di ricorso introduttivo, la stessa deve ritenersi rinunciata, non essendo stata reiterata in sede di comparsa conclusionale ex art. 473bis.28 c.p.c. ed avendo in comparsa specificato la ricorrente che sotto il profilo economico si limita a domandare la conferma degli accordi intervenuti in merito al mantenimento della MI.
ASSEGNO MANTENIMENTO FIGLI
In ordine al mantenimento della IA MI , i coniugi hanno raggiunto Per_1 un accordo all'udienza di comparizione tenutasi in data 16.01.2024, prevedendo in favore della IG.ra e a carico del IG. un assegno di mantenimento Parte_1 CP_1 pari ad euro 350,00 mensili, oltre spese straordinarie al 50%, di cui chiedono conferma.
Non apparendo l'accordo in contrasto con norme imperative e ritenendosi lo stesso conforme all'interesse della MI, può essere recepito nella presente pronuncia.
ULTERIORI DOMANDE
In ordine alla domanda di risarcimento dei danni e pagamento delle spese per le vacanza, formulate da parte ricorrente in sede di ricorso introduttivo, in ordine alle stesse vi è espressa rinuncia contenuta nella comparsa conclusionale, alla luce degli accordi economici raggiunti.
SPESE DI LITE
Quanto alle spese di lite, atteso l'esito del giudizio, si ritiene di procedere all'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c., la separazione personale tra i coniugi (c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 Controparte_1
(c.f.: ; C.F._2
- dispone l'affido esclusivo della IA MI (nata a Persona_4
Castelvolturno il 15.10.2020), con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita del padre come in parte motiva indicato;
-prende atto dell'accordo intervenuto tra e in Parte_1 Controparte_1 ordine al mantenimento della IA MI e lo recepisce come riportato in parte motiva, dichiarandolo esecutivo a tutti gli effetti di legge, e, per l'effetto, pone a carico del IG. l'obbligo di corrispondere in favore della IG.ra Controparte_1
l'assegno mensile pari alla somma di 350,00 a titolo di Parte_1 mantenimento della IA MI , oltre al 50% delle spese straordinarie;
Per_1
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Succivo (CE)per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 20, Parte II, Serie A, anno 2009);
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di conIGlio.
Aversa, 13.6.25
Il giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Cristiana Satta Dott.ssa Alessandra Tabarro