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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 18/12/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Riccardo Mele presidente
2) Dott. Maurizio Petrelli consigliere
3) Dott.ssa Patrizia Ingravallo giudice onorario ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 421 del ruolo generale delle cause dell'anno 2022, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 15.05.2024 per la revocazione ex.art.395 n.1
e n. 4 c.p.c. della sentenza n.1212/21 della Corte d'appello di Lecce
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Lecce, alla Parte_1 C.F._1
via San Domenico n.34, presso lo studio dell'avv. Fedele Rigliaco che la rappresenta e difende come da mandato in atti;
PARTE ISTANTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore in nome e per conto di
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore;
Controparte_3
in persona del curatore pro tempore;
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_4
n persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_5
n persona del legal&c.e rappresentante pro tempore;
Controparte_6
CP_7
Controparte_8
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Lo svolgimento del processo è così riportato nella sentenza oggetto di revocazione n. 1212/21 della
Corte d'appello di Lecce: “Con sentenza n.873/2018 del 7/3/2018, il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda - di declaratoria di nullità della sentenza del Tribunale di Lecce n.2296/2004, in quanto emessa dal giudice dell'esecuzione carente di potere - proposta da
, e , con atto di citazione notificato Parte_1 Parte_2 Parte_3
Con il 26/9/2014, nei confronti di Amministrazione Controparte_9
Fallimento “ nonché , quale CP_3 Controparte_10 Controparte_3
socio accomandatario, , Controparte_11 Controparte_6 Controparte_5
nella qualità di erede di , , e
[...] Persona_1 Controparte_8 CP_12 [...]
l'ha dichiarata inammissibile ed ha condannato gli attori, in solido, alla Controparte_2
rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti costituiti.
Ed invero, gli attori evocavano in giudizio i predetti convenuti, per la dichiarazione di nullità della sentenza n. 2296/04, perché asseritamente emessa, in data 18/11/2004, nonostante l'intervenuto fallimento, in data 25/5/2004, della e del suo socio CP_3 Controparte_10 accomandatario , nel corso del giudizio di opposizione all'esecuzione n. 77/96 Controparte_3
R.G.E., promossa dal nei confronti della società in accomandita e dei suoi CP_13
fideiussori.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano, con separate comparse, la Controparte_14
e la , in nome e per conto di
[...] Controparte_2 Controparte_2
eccependo l'inammissibilità, l'irricevibilità e/o l'improponibilità della domanda per essere la
[...]
sentenza coperta da giudicato e per violazione del ne bis in idem essendo la doglianza già stata proposta dalla in sede di ricorso per Cassazione, rigettato dalla S.C. con ordinanza Pt_1
n.19862/11.
Ancorché ritualmente citati, gli altri convenuti non si costituivano, e ne veniva dichiarata la contumacia.
Trattenuta in decisione, sulle eccezioni pregiudiziali sollevate dai convenuti costituiti, la causa veniva decisa con la statuizione innanzi riportata.
Avverso la predetta sentenza, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
proponevano appello, con atto notificato in data 4/10/2018, cui resistevano la in persona del CP_1
l.r.p.t., e la in persona del l.r.p.t., chiedendone il rigetto, in Controparte_2
quanto infondato in fatto ed in diritto;
il tutto con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
Ancorché ritualmente citati gli altri appellati non si costituivano rimanendo contumaci.
All'udienza collegiale del 27.01.2021, celebrata nelle forme previste dall'art. 83, commi 6 e 7, lett.
h), del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, poi convertito dalla legge del 24 aprile 2020, n. 27,
2 previo deposito delle memorie difensive, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica”.
Con sentenza n. 1212/21 la Corte d'appello di Lecce così provvedeva: “1) rigetta l'appello con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
2) condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione, in favore degli appellati costituiti, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida, per ciascuno, in complessivi euro 5.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%; 3) nulla per spese nei confronti degli appellati non costituiti”.
Avverso la predetta sentenza la sig.ra proponeva revocazione ai sensi Parte_1 dell'art.395 n.1 e n.4 c.p.c. per le ragioni che saranno di seguito esaminate.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 15.5.2024 la causa veniva introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di revocazione denominato “Art.395 errore di fatto” l'istante sostanzialmente ripropone la questione dell'inesistenza giuridica della sentenza n. 2296/04 deducendo che chi ha contratto il debito è la ed il socio per estensione ” mentre la Controparte_3 Controparte_3
non avrebbe debiti personali, circostanza che non sarebbe stata considerata nella precitata Pt_1 sentenza con la conseguenza - deduce l'istante - “che la Corte d'appello di Lecce avrebbe emesso la sentenza n. 1212/21 basandosi su una non chiara conoscenza di tutti fatti che hanno condotto all'emissione della sentenza n.2296/2004”.
Deduce altresì la che la Corte d'appello di Lecce sia incorsa in errori sui fatti di causa atteso Pt_1
che il caso alla stessa sottoposto non concerneva il contenuto del provvedimento in quanto il processo di opposizione all'esecuzione di cui trattasi non poteva proseguire perché il giudice non aveva il potere di decidere essendo insussistenti le condizioni per una pronuncia sul merito.
Il motivo è infondato.
In primis va precisato che non è chiara la prima parte del motivo secondo cui non sarebbe stata considerata dalla Corte la circostanza che la non avrebbe debiti personali e quale incidenza Pt_1 avrebbe avuto tale “errore” sulla decisione impugnata, posto che è pacifica la posizione di garante dell'odierna istante in relazione alle obbligazioni contratte dalla società fallita.
In ogni caso, si può impugnare la sentenza per revocazione ai sensi dell'art.395 n. 4 c.p.c. se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.
3 È la recente ordinanza della Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 06/06/2024, n. 15876 ad esprimersi chiaramente sul punto: «questa Corte ha ripetutamente affermato che l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti
e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; l'errore deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell' errore di giudizio.».
Dunque, l'errore di fatto rilevante a fini revocatori deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa;
b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;
c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa ed ha pertanto ravvisato un errore di percezione da parte del Giudicante.
Invero le lamentele della sembrerebbero investire la sola questione della inesistenza della Pt_1
sentenza n.2296/04, già trattata anche in altri giudizi, perché emessa in carenza di potere dal giudice dell'opposizione all'esecuzione immobiliare intrapresa in danno della s.a.s. e dai suoi fideiussori dal essendo intervenuto il fallimento in data 25.05.2004 della società obbligata CP_13
principale e del suo accomandatario . Parte_4
Osserva la Corte che la sentenza oggetto di revocazione non contiene alcun errore di fatto nei termini indicati dall'istante e senza i quali la decisione impugnata sarebbe stata diversa. La Corte d'appello di Lecce, nella sentenza n. 1212/21 si è limitata a riportare e correttamente applicare alla fattispecie de qua l'indiscutibile principio secondo cui “è noto come l'actio nullitatis, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, attenga ai casi di inesistenza giuridica o nullità radicale di un provvedimento, erroneamente emesso da un giudice carente di potere o dal contenuto abnorme, irriconoscibile come atto processuale di un determinato tipo;
vizio che allora può essere fatto valere (oltre che, tempestivamente, con i normali mezzi di impugnazione, ove ricorra l'interesse della parte ad una espressa rimozione dell'atto processuale viziato) in ogni tempo, mediante un'azione di accertamento negativo, l'actio nullitatis, ovvero con un'eccezione, l'exceptio nullitatis, onde quel provvedimento verrà disapplicato, ove dal medesimo si intendano trarre effetti processuali
4 o sostanziali;
che, pertanto, l'azione di accertamento della nullità assoluta del provvedimento resta limitata ai soli casi eccezionali e riconducibili al concetto di abnormità o inesistenza, nei quali faccia difetto alcuno dei requisiti essenziali del provvedimento giurisdizionale, e non si estende, invece, alle ipotesi in cui ricorrano vizi attinenti al contenuto del provvedimento stesso: la mera deviazione dal corretto esercizio del potere, operata nell'ambito della sfera di attribuzioni devoluta al giudice dalla legge, non determina invero l'inesistenza del provvedimento, ma consente solo un riesame in ordine alla legittimità del suo contenuto attraverso le forme di impugnazione previste per rimuoverne gli effetti;
che, tra i casi radicali in questione, ad esempio, quelli della domanda decisa dopo la pubblicazione della sentenza, quando il giudice adito si spoglia ormai del potere di decidere sulla domanda già portata al suo esame (provvedimento di svincolo di una fideiussione adottato dal tribunale ormai carente di potere giurisdizionale in relazione ad una causa di opposizione a decreto ingiuntivo già decisa con sentenza pubblicata: Cass., ord. 28 dicembre 2009, n. 27428; 29 novembre
2005, n. 26040), della sentenza priva di dispositivo (Cass. 1 ° settembre 2006, n. 18948) o del mancato deposito della sentenza dopo la lettura del dispositivo in udienza (Cass. 13 gennaio 2005,
n. 504; 27 maggio 2003, n. 8442; 4 marzo 1999, n. 1816), della sentenza emessa nei confronti del
Con P.R.A., mero ufficio gestito dall' e non autonomo soggetto giuridico (Cass. 13 aprile 2001, n.
5531; 6 giugno 2000, n. 7569), della sentenza emessa nei confronti delle parti del giudizio ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa riguardante altri soggetti (Cass. 29 dicembre 2011,
n. 30067), del giudizio di rendiconto conclusosi con l'ordine del giudice di pagare somme, ai sensi degli art. 263, comma 2 e 264, comma 3, c.p.c., in mancanza della presentazione del conto (Cass. 24 novembre 1989, n. 5075), dell'estinzione ex art. 307 c.p.c. pronunciata per il tardivo deposito della relazione del consulente tecnico nel termine in sede di accertamento tecnico preventivo (Cass. 20 settembre 2000, n. 12437), del provvedimento con il quale il giudice delegato al fallimento, in occasione della vendita di beni immobili, dispone il sequestro della somma versata a titolo di cauzione da un partecipante all'incanto che aveva dichiarato di recedere dall'offerta (Cass. 29 settembre 1997, n. 9521), del decreto emesso dal giudice delegato allo scopo di acquisire mobili o immobili detenuti da terzi, i quali rivendichino su di essi un proprio diritto esclusivo incompatibile
(Cass. 2 gennaio 1995, n. 2). (cfr., ex multis, Cass. n.22334/2020 e n.9910/2021) concludendo che il caso non fosse riconducibile ad una delle ipotesi di abnormità elaborate dalla giurisprudenza di legittimità e “ciò in quanto gli appellanti, attraverso il rilievo della carenza di potere del giudice dell'esecuzione individuale, in pendenza di procedura concorsuale, mirano a censurare il contenuto stesso della pronuncia”.
Con il secondo motivo denominato “Art.395 n.
1 - dolo” la lamenta il comportamento doloso Pt_1 della per aver richiesto lo stesso credito sia nella procedura fallimentare sia nell'ambito della CP_1
5 procedura esecutiva immobiliare n.77/96 per cui con riguardo a quest'ultima il giudice dell'opposizione all'esecuzione, in mancanza della comunicazione di fallimento, emetteva la sentenza n.2296/04 dopo il concordato e sei mesi dopo la dichiarazione di fallimento.
Il motivo è inammissibile.
Per consolidato orientamento del giudice di legittimità (Cass. 05031/22 v. anche Cass. n. 2287/2005,
Cass. n. 11451/2011 e Cass. n.9652/2016) nel ritenere che il precetto - sancito, a pena di inammissibilità, nel secondo comma dell'art. 398 c.p.c. - di indicare, fin dall'istanza di revocazione, le prove del giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsità, o del recupero dei documenti, impone che la data in questione debba costituire un preciso "thema probandum" e risultare
"ab initio", perché, dandosi ingresso al giudizio rescindente, è necessario conoscere, ai fini della decorrenza del termine perentorio, se almeno, secondo l'assunto di chi agisce, questo non appaia scaduto. Non vale, perciò, ad escludere la sanzione di inammissibilità, l'integrazione di tali indicazioni negli atti difensivi successivi a quello introduttivo, né l'eventuale accertamento d'ufficio delle inerenti circostanze da parte del giudice, inteso a precisare il giorno della scoperta, che verrebbe a risolversi in una non consentita "relevatio ab onere probandi" della parte tenuta al rispetto di tale onere processuale, che, se omesso, comporta, per l'appunto, l'inammissibilità della domanda di revocazione riferita ai predetti motivi, rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. n.108/1984).
Nella fattispecie l'atto di citazione non ha specificato il giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo come richiesto dall'art. 398 secondo comma e neppure indicato le circostanze precise della scoperta dello stesso.
In ogni caso il fatto riferito come doloso, in base agli atti di causa, è presumibilmente risalente nel tempo rispetto all'inizio della presente azione giudiziaria sicché il motivo va dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese nei confronti delle altre parti processuali non costituite.
Si dà atto, altresì, che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1-bis d.p.r. 115/2002 a carico della Pt_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- rigetta l'istanza di revocazione della sentenza n. 1212/21 della Corte di Appello di Lecce;
- nulla per le spese nei confronti delle altre parti processuali non costituite.
6 Si dà atto, altresì, che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1-bis d.p.r. 115/2002 a carico della Pt_1
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il Giudice Onorario Ausiliario Il Presidente
Avv. Patrizia Ingravallo Dott. Riccardo Mele
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Riccardo Mele presidente
2) Dott. Maurizio Petrelli consigliere
3) Dott.ssa Patrizia Ingravallo giudice onorario ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 421 del ruolo generale delle cause dell'anno 2022, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 15.05.2024 per la revocazione ex.art.395 n.1
e n. 4 c.p.c. della sentenza n.1212/21 della Corte d'appello di Lecce
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Lecce, alla Parte_1 C.F._1
via San Domenico n.34, presso lo studio dell'avv. Fedele Rigliaco che la rappresenta e difende come da mandato in atti;
PARTE ISTANTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore in nome e per conto di
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore;
Controparte_3
in persona del curatore pro tempore;
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_4
n persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_5
n persona del legal&c.e rappresentante pro tempore;
Controparte_6
CP_7
Controparte_8
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Lo svolgimento del processo è così riportato nella sentenza oggetto di revocazione n. 1212/21 della
Corte d'appello di Lecce: “Con sentenza n.873/2018 del 7/3/2018, il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda - di declaratoria di nullità della sentenza del Tribunale di Lecce n.2296/2004, in quanto emessa dal giudice dell'esecuzione carente di potere - proposta da
, e , con atto di citazione notificato Parte_1 Parte_2 Parte_3
Con il 26/9/2014, nei confronti di Amministrazione Controparte_9
Fallimento “ nonché , quale CP_3 Controparte_10 Controparte_3
socio accomandatario, , Controparte_11 Controparte_6 Controparte_5
nella qualità di erede di , , e
[...] Persona_1 Controparte_8 CP_12 [...]
l'ha dichiarata inammissibile ed ha condannato gli attori, in solido, alla Controparte_2
rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti costituiti.
Ed invero, gli attori evocavano in giudizio i predetti convenuti, per la dichiarazione di nullità della sentenza n. 2296/04, perché asseritamente emessa, in data 18/11/2004, nonostante l'intervenuto fallimento, in data 25/5/2004, della e del suo socio CP_3 Controparte_10 accomandatario , nel corso del giudizio di opposizione all'esecuzione n. 77/96 Controparte_3
R.G.E., promossa dal nei confronti della società in accomandita e dei suoi CP_13
fideiussori.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano, con separate comparse, la Controparte_14
e la , in nome e per conto di
[...] Controparte_2 Controparte_2
eccependo l'inammissibilità, l'irricevibilità e/o l'improponibilità della domanda per essere la
[...]
sentenza coperta da giudicato e per violazione del ne bis in idem essendo la doglianza già stata proposta dalla in sede di ricorso per Cassazione, rigettato dalla S.C. con ordinanza Pt_1
n.19862/11.
Ancorché ritualmente citati, gli altri convenuti non si costituivano, e ne veniva dichiarata la contumacia.
Trattenuta in decisione, sulle eccezioni pregiudiziali sollevate dai convenuti costituiti, la causa veniva decisa con la statuizione innanzi riportata.
Avverso la predetta sentenza, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
proponevano appello, con atto notificato in data 4/10/2018, cui resistevano la in persona del CP_1
l.r.p.t., e la in persona del l.r.p.t., chiedendone il rigetto, in Controparte_2
quanto infondato in fatto ed in diritto;
il tutto con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
Ancorché ritualmente citati gli altri appellati non si costituivano rimanendo contumaci.
All'udienza collegiale del 27.01.2021, celebrata nelle forme previste dall'art. 83, commi 6 e 7, lett.
h), del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, poi convertito dalla legge del 24 aprile 2020, n. 27,
2 previo deposito delle memorie difensive, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica”.
Con sentenza n. 1212/21 la Corte d'appello di Lecce così provvedeva: “1) rigetta l'appello con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
2) condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione, in favore degli appellati costituiti, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida, per ciascuno, in complessivi euro 5.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%; 3) nulla per spese nei confronti degli appellati non costituiti”.
Avverso la predetta sentenza la sig.ra proponeva revocazione ai sensi Parte_1 dell'art.395 n.1 e n.4 c.p.c. per le ragioni che saranno di seguito esaminate.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 15.5.2024 la causa veniva introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di revocazione denominato “Art.395 errore di fatto” l'istante sostanzialmente ripropone la questione dell'inesistenza giuridica della sentenza n. 2296/04 deducendo che chi ha contratto il debito è la ed il socio per estensione ” mentre la Controparte_3 Controparte_3
non avrebbe debiti personali, circostanza che non sarebbe stata considerata nella precitata Pt_1 sentenza con la conseguenza - deduce l'istante - “che la Corte d'appello di Lecce avrebbe emesso la sentenza n. 1212/21 basandosi su una non chiara conoscenza di tutti fatti che hanno condotto all'emissione della sentenza n.2296/2004”.
Deduce altresì la che la Corte d'appello di Lecce sia incorsa in errori sui fatti di causa atteso Pt_1
che il caso alla stessa sottoposto non concerneva il contenuto del provvedimento in quanto il processo di opposizione all'esecuzione di cui trattasi non poteva proseguire perché il giudice non aveva il potere di decidere essendo insussistenti le condizioni per una pronuncia sul merito.
Il motivo è infondato.
In primis va precisato che non è chiara la prima parte del motivo secondo cui non sarebbe stata considerata dalla Corte la circostanza che la non avrebbe debiti personali e quale incidenza Pt_1 avrebbe avuto tale “errore” sulla decisione impugnata, posto che è pacifica la posizione di garante dell'odierna istante in relazione alle obbligazioni contratte dalla società fallita.
In ogni caso, si può impugnare la sentenza per revocazione ai sensi dell'art.395 n. 4 c.p.c. se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.
3 È la recente ordinanza della Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 06/06/2024, n. 15876 ad esprimersi chiaramente sul punto: «questa Corte ha ripetutamente affermato che l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti
e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; l'errore deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell' errore di giudizio.».
Dunque, l'errore di fatto rilevante a fini revocatori deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa;
b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;
c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa ed ha pertanto ravvisato un errore di percezione da parte del Giudicante.
Invero le lamentele della sembrerebbero investire la sola questione della inesistenza della Pt_1
sentenza n.2296/04, già trattata anche in altri giudizi, perché emessa in carenza di potere dal giudice dell'opposizione all'esecuzione immobiliare intrapresa in danno della s.a.s. e dai suoi fideiussori dal essendo intervenuto il fallimento in data 25.05.2004 della società obbligata CP_13
principale e del suo accomandatario . Parte_4
Osserva la Corte che la sentenza oggetto di revocazione non contiene alcun errore di fatto nei termini indicati dall'istante e senza i quali la decisione impugnata sarebbe stata diversa. La Corte d'appello di Lecce, nella sentenza n. 1212/21 si è limitata a riportare e correttamente applicare alla fattispecie de qua l'indiscutibile principio secondo cui “è noto come l'actio nullitatis, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, attenga ai casi di inesistenza giuridica o nullità radicale di un provvedimento, erroneamente emesso da un giudice carente di potere o dal contenuto abnorme, irriconoscibile come atto processuale di un determinato tipo;
vizio che allora può essere fatto valere (oltre che, tempestivamente, con i normali mezzi di impugnazione, ove ricorra l'interesse della parte ad una espressa rimozione dell'atto processuale viziato) in ogni tempo, mediante un'azione di accertamento negativo, l'actio nullitatis, ovvero con un'eccezione, l'exceptio nullitatis, onde quel provvedimento verrà disapplicato, ove dal medesimo si intendano trarre effetti processuali
4 o sostanziali;
che, pertanto, l'azione di accertamento della nullità assoluta del provvedimento resta limitata ai soli casi eccezionali e riconducibili al concetto di abnormità o inesistenza, nei quali faccia difetto alcuno dei requisiti essenziali del provvedimento giurisdizionale, e non si estende, invece, alle ipotesi in cui ricorrano vizi attinenti al contenuto del provvedimento stesso: la mera deviazione dal corretto esercizio del potere, operata nell'ambito della sfera di attribuzioni devoluta al giudice dalla legge, non determina invero l'inesistenza del provvedimento, ma consente solo un riesame in ordine alla legittimità del suo contenuto attraverso le forme di impugnazione previste per rimuoverne gli effetti;
che, tra i casi radicali in questione, ad esempio, quelli della domanda decisa dopo la pubblicazione della sentenza, quando il giudice adito si spoglia ormai del potere di decidere sulla domanda già portata al suo esame (provvedimento di svincolo di una fideiussione adottato dal tribunale ormai carente di potere giurisdizionale in relazione ad una causa di opposizione a decreto ingiuntivo già decisa con sentenza pubblicata: Cass., ord. 28 dicembre 2009, n. 27428; 29 novembre
2005, n. 26040), della sentenza priva di dispositivo (Cass. 1 ° settembre 2006, n. 18948) o del mancato deposito della sentenza dopo la lettura del dispositivo in udienza (Cass. 13 gennaio 2005,
n. 504; 27 maggio 2003, n. 8442; 4 marzo 1999, n. 1816), della sentenza emessa nei confronti del
Con P.R.A., mero ufficio gestito dall' e non autonomo soggetto giuridico (Cass. 13 aprile 2001, n.
5531; 6 giugno 2000, n. 7569), della sentenza emessa nei confronti delle parti del giudizio ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa riguardante altri soggetti (Cass. 29 dicembre 2011,
n. 30067), del giudizio di rendiconto conclusosi con l'ordine del giudice di pagare somme, ai sensi degli art. 263, comma 2 e 264, comma 3, c.p.c., in mancanza della presentazione del conto (Cass. 24 novembre 1989, n. 5075), dell'estinzione ex art. 307 c.p.c. pronunciata per il tardivo deposito della relazione del consulente tecnico nel termine in sede di accertamento tecnico preventivo (Cass. 20 settembre 2000, n. 12437), del provvedimento con il quale il giudice delegato al fallimento, in occasione della vendita di beni immobili, dispone il sequestro della somma versata a titolo di cauzione da un partecipante all'incanto che aveva dichiarato di recedere dall'offerta (Cass. 29 settembre 1997, n. 9521), del decreto emesso dal giudice delegato allo scopo di acquisire mobili o immobili detenuti da terzi, i quali rivendichino su di essi un proprio diritto esclusivo incompatibile
(Cass. 2 gennaio 1995, n. 2). (cfr., ex multis, Cass. n.22334/2020 e n.9910/2021) concludendo che il caso non fosse riconducibile ad una delle ipotesi di abnormità elaborate dalla giurisprudenza di legittimità e “ciò in quanto gli appellanti, attraverso il rilievo della carenza di potere del giudice dell'esecuzione individuale, in pendenza di procedura concorsuale, mirano a censurare il contenuto stesso della pronuncia”.
Con il secondo motivo denominato “Art.395 n.
1 - dolo” la lamenta il comportamento doloso Pt_1 della per aver richiesto lo stesso credito sia nella procedura fallimentare sia nell'ambito della CP_1
5 procedura esecutiva immobiliare n.77/96 per cui con riguardo a quest'ultima il giudice dell'opposizione all'esecuzione, in mancanza della comunicazione di fallimento, emetteva la sentenza n.2296/04 dopo il concordato e sei mesi dopo la dichiarazione di fallimento.
Il motivo è inammissibile.
Per consolidato orientamento del giudice di legittimità (Cass. 05031/22 v. anche Cass. n. 2287/2005,
Cass. n. 11451/2011 e Cass. n.9652/2016) nel ritenere che il precetto - sancito, a pena di inammissibilità, nel secondo comma dell'art. 398 c.p.c. - di indicare, fin dall'istanza di revocazione, le prove del giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsità, o del recupero dei documenti, impone che la data in questione debba costituire un preciso "thema probandum" e risultare
"ab initio", perché, dandosi ingresso al giudizio rescindente, è necessario conoscere, ai fini della decorrenza del termine perentorio, se almeno, secondo l'assunto di chi agisce, questo non appaia scaduto. Non vale, perciò, ad escludere la sanzione di inammissibilità, l'integrazione di tali indicazioni negli atti difensivi successivi a quello introduttivo, né l'eventuale accertamento d'ufficio delle inerenti circostanze da parte del giudice, inteso a precisare il giorno della scoperta, che verrebbe a risolversi in una non consentita "relevatio ab onere probandi" della parte tenuta al rispetto di tale onere processuale, che, se omesso, comporta, per l'appunto, l'inammissibilità della domanda di revocazione riferita ai predetti motivi, rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. n.108/1984).
Nella fattispecie l'atto di citazione non ha specificato il giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo come richiesto dall'art. 398 secondo comma e neppure indicato le circostanze precise della scoperta dello stesso.
In ogni caso il fatto riferito come doloso, in base agli atti di causa, è presumibilmente risalente nel tempo rispetto all'inizio della presente azione giudiziaria sicché il motivo va dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese nei confronti delle altre parti processuali non costituite.
Si dà atto, altresì, che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1-bis d.p.r. 115/2002 a carico della Pt_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- rigetta l'istanza di revocazione della sentenza n. 1212/21 della Corte di Appello di Lecce;
- nulla per le spese nei confronti delle altre parti processuali non costituite.
6 Si dà atto, altresì, che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1-bis d.p.r. 115/2002 a carico della Pt_1
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il Giudice Onorario Ausiliario Il Presidente
Avv. Patrizia Ingravallo Dott. Riccardo Mele
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