TRIB
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 19/09/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IIINNN NNNOOOMMMEEE DDDEEELLL PPPOOOPPPOOOLLLOOO IIITTTAAALLLIIIAAANNNOOO
TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 2651 dell'anno 2024, pendente
TRA Parte_1
[...]
DIFENSORE: AVV. ELENA LONGA, AVV. BRUNO ADORNI
- RICORRENTI -
CONTRO
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
avente a oggetto: Occupazione senza titolo di immobile
CONCLUSIONI
➢ Ricorrenti:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: accertare e dichiarare che il sig. occupa senza titolo e/o comunque in forza di contratto di Controparte_1 locazione nullo per difetto di forma il bene immobile di proprietà dei ricorrenti sito in Viareggio (LU), Via Filippo Corridoni n. 11 piano 3, identificato nel Catasto Fabbricati del Comune di Viareggio, nel Foglio 29 Particella 193 Subalterno 8; per l'effetto condannare il sig. alla restituzione del bene libero Controparte_1 da persone e cose;
contestualmente condannare il sig. al risarcimento del danno corrispondente al valore locativo Controparte_1 del bene immobile occupato nel periodo intercorrente dal novembre 2022 sino all'effettivo rilascio quantificato in
1 euro 500,00 mensili, detratto l'importo di euro 800,00 già corrisposto, o alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia da codesto Tribunale;
in ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
§ § §
§1. – In fatto ed in diritto. – Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. Parte_1
e hanno convenuto in giudizio
[...] Parte_1 Controparte_1
onde sentirlo condannare a rilasciare il bene immobile, occupato senza titolo, sito in Viareggio, via Corridoni 11, piano 3, censito catastalmente al fg. 29, part. 193 sub 8 al Catasto del Comune di Viareggio, nonché al risarcimento del danno per l'illegittima occupazione a far tempo dal novembre 2022, assumendo che il era subentrato nel godimento dell'immobile per effetto della consegna CP_1
delle chiavi avvenuta a cura di e i quali le CP_2 Persona_1
avevano ricevute dagli odierni ricorrenti a titolo gratuito per mera ospitalità.
§1.1 – Nella contumacia del resistente, il rito è stato mutato ex artt. 426, 447- bis c.p.c.
§1.2 – Sulla base dei documenti prodotti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 429 c.p.c. all'udienza del
19.9.2025. All'esito, è stata data lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione.
§2. – Le domande dei ricorrenti sono infondate.
§3. – I ricorrenti pongono a sostegno del ricorso l'esistenza di un contratto di comodato senza determinazione di termine con i sig.ri e i CP_2 Per_1
quali, a loro volta, avrebbero concluso un contratto di sub-comodato, senza l'autorizzazione dei proprietari, con l'odierno resistente. Contratto, quest'ultimo,
2 in tutta evidenza inefficace nei confronti degli odierni ricorrenti, a norma dell'art. 1372 c.c.
La domanda proposta si atteggia quindi non già al modo di un'azione di rivendica, bensì di un'azione personale di restituzione basata sull'inesistenza di un titolo negoziale efficace nei confronti dei proprietari.
In quest'ordine di idee, la giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che
è configurabile il connotato tipico delle azioni restitutorie con l'allegazione del venir meno o della mancanza ab origine del titolo in base al quale la cosa è stata trasferita (Cass., sez. un., n. 7305 del 2014; n. 14135 del 2005; n. 2392 del 2002).
Sennonché, nessuna delle circostanze sopra indicate ha formato oggetto di prova documentale o testimoniale, avendo i ricorrenti, nell'atto introduttivo, offerto la dimostrazione del titolo di provenienza e di elementi utili a quantificare il danno da occupazione sine titulo (doc. 1 – 5).
Allo stesso modo, nella memoria integrativa, la messaggistica vocale scambiata tra il ricorrente ed il resistente (doc. 8 – 11), Parte_1
dimostra tutt'al più soltanto l'attualità dell'occupazione.
Persiste, invece, la lacuna probatoria in ordine ai titoli negoziali sopra esposti, dalla cui inefficacia deriverebbe la pretesa restitutoria azionata in giudizio. Da ciò, il rigetto della domanda.
§4. – Stante l'inerzia della parte resistente, rimasta contumace, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra contraria domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso.
- Nulla per le spese.
Lucca, 19 settembre 2025
IL GIUDICE
DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI
3
TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 2651 dell'anno 2024, pendente
TRA Parte_1
[...]
DIFENSORE: AVV. ELENA LONGA, AVV. BRUNO ADORNI
- RICORRENTI -
CONTRO
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
avente a oggetto: Occupazione senza titolo di immobile
CONCLUSIONI
➢ Ricorrenti:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: accertare e dichiarare che il sig. occupa senza titolo e/o comunque in forza di contratto di Controparte_1 locazione nullo per difetto di forma il bene immobile di proprietà dei ricorrenti sito in Viareggio (LU), Via Filippo Corridoni n. 11 piano 3, identificato nel Catasto Fabbricati del Comune di Viareggio, nel Foglio 29 Particella 193 Subalterno 8; per l'effetto condannare il sig. alla restituzione del bene libero Controparte_1 da persone e cose;
contestualmente condannare il sig. al risarcimento del danno corrispondente al valore locativo Controparte_1 del bene immobile occupato nel periodo intercorrente dal novembre 2022 sino all'effettivo rilascio quantificato in
1 euro 500,00 mensili, detratto l'importo di euro 800,00 già corrisposto, o alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia da codesto Tribunale;
in ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
§ § §
§1. – In fatto ed in diritto. – Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. Parte_1
e hanno convenuto in giudizio
[...] Parte_1 Controparte_1
onde sentirlo condannare a rilasciare il bene immobile, occupato senza titolo, sito in Viareggio, via Corridoni 11, piano 3, censito catastalmente al fg. 29, part. 193 sub 8 al Catasto del Comune di Viareggio, nonché al risarcimento del danno per l'illegittima occupazione a far tempo dal novembre 2022, assumendo che il era subentrato nel godimento dell'immobile per effetto della consegna CP_1
delle chiavi avvenuta a cura di e i quali le CP_2 Persona_1
avevano ricevute dagli odierni ricorrenti a titolo gratuito per mera ospitalità.
§1.1 – Nella contumacia del resistente, il rito è stato mutato ex artt. 426, 447- bis c.p.c.
§1.2 – Sulla base dei documenti prodotti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 429 c.p.c. all'udienza del
19.9.2025. All'esito, è stata data lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione.
§2. – Le domande dei ricorrenti sono infondate.
§3. – I ricorrenti pongono a sostegno del ricorso l'esistenza di un contratto di comodato senza determinazione di termine con i sig.ri e i CP_2 Per_1
quali, a loro volta, avrebbero concluso un contratto di sub-comodato, senza l'autorizzazione dei proprietari, con l'odierno resistente. Contratto, quest'ultimo,
2 in tutta evidenza inefficace nei confronti degli odierni ricorrenti, a norma dell'art. 1372 c.c.
La domanda proposta si atteggia quindi non già al modo di un'azione di rivendica, bensì di un'azione personale di restituzione basata sull'inesistenza di un titolo negoziale efficace nei confronti dei proprietari.
In quest'ordine di idee, la giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che
è configurabile il connotato tipico delle azioni restitutorie con l'allegazione del venir meno o della mancanza ab origine del titolo in base al quale la cosa è stata trasferita (Cass., sez. un., n. 7305 del 2014; n. 14135 del 2005; n. 2392 del 2002).
Sennonché, nessuna delle circostanze sopra indicate ha formato oggetto di prova documentale o testimoniale, avendo i ricorrenti, nell'atto introduttivo, offerto la dimostrazione del titolo di provenienza e di elementi utili a quantificare il danno da occupazione sine titulo (doc. 1 – 5).
Allo stesso modo, nella memoria integrativa, la messaggistica vocale scambiata tra il ricorrente ed il resistente (doc. 8 – 11), Parte_1
dimostra tutt'al più soltanto l'attualità dell'occupazione.
Persiste, invece, la lacuna probatoria in ordine ai titoli negoziali sopra esposti, dalla cui inefficacia deriverebbe la pretesa restitutoria azionata in giudizio. Da ciò, il rigetto della domanda.
§4. – Stante l'inerzia della parte resistente, rimasta contumace, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra contraria domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso.
- Nulla per le spese.
Lucca, 19 settembre 2025
IL GIUDICE
DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI
3