Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 5 aprile 2001 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 5 aprile 2001 |
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- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
Giurisprudenza • 209
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/04/2016, n. 40517Provvedimento: 40 5 17/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 12 Giovanni Canzio VI Romis CC 28/04/2016 : R.G.N. 40685/2015 Giovanni Conti Massimo Vecchio VI RO Relatore - Giacomo Paoloni Matilde Cammino Paolo Antonio Bruno Patrizia Piccialli ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TA OP, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/09/2015 del Tribunale di Palermo visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente VI RO; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Carmine Stabile, che ha concluso per …Leggi di più...
- ragioni·
- natura testimoniale·
- difensore di fiducia o di ufficio non cassazionista dell'imputato·
- ricorso proposto dal sostituto·
- nomina di avvocato iscritto nell'albo speciale della corte quale sostituto·
- dichiarazioni rese da migranti soccorsi nei confronti di membri dell'equipaggio·
- immigrazione clandestina·
- configurabilità·
- ammissibilità·
- sicurezza pubblica·
- impugnazioni·
- ammissibilità e inammissibilità·
- stranieri·
- ricorso·
- cassazione
Versioni del testo
- Art. 1. 1. Il comma 2 dell'articolo 97 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"2. I consigli dell'ordine forense di ciascun distretto di corte d'appello, mediante un'apposito ufficio centralizzato, al fine di garantire l'effettivita' della difesa d'ufficio, predispongono gli elenchi dei difensori che a richiesta dell'autorita' giudiziaria o della polizia giudiziaria sono indicati ai fini della nomina. I consigli dell'ordine fissano i criteri per la nomina dei difensori sulla base delle competenze specifiche, della prossimita' alla sede del procedimento e della reperibilita'".
2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 97 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' riportato in nota all'art. 3.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell' art. 97 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' riportato in nota all'art. 3. - Art. 2. 1. Il comma 3 dell'articolo 97 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"3. Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale e' prevista l'assistenza del difensore e la persona sottoposta alle indagini o l'imputato ne sono privi, danno avviso dell'atto al difensore il cui nominativo e' comunicato dall'ufficio di cui al comma 2". - Art. 3. 1. Il comma 4 dell'articolo 97 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"4. Quando e' richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non e' stato reperito, non e' comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 102. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nelle medesime circostanze, richiedono un altro nominativo all'ufficio di cui al comma 2, salva, nei casi di urgenza, la designazione di un altro difensore immediatamente reperibile, previa adozione di un provvedimento motivato che indichi le ragioni dell'urgenza. Nel corso del giudizio puo' essere nominato sostituto solo un difensore iscritto nell'elenco di cui al comma 2".
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' art. 97 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 97 (Difensore d'ufficio). - 1. L'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne e' rimasto privo e' assistito da un difensore di ufficio.
2. I consigli dell'ordine forense di ciascun distretto di corte d'appello, mediante un apposito ufficio centralizzato, al fine di garantire l'effettivita' della difesa d'ufficio, predispongono gli elenchi dei difensori che a richiesta dell'autorita' giudiziaria o della polizia giudiziaria sono indicati ai fini della nomina. I consigli dell'ordine fissano i criteri per la nomina dei difensori sulla base delle competenze specifiche, della prossimita' alla sede del procedimento e della reperibilita'.
3. Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale e' prevista l'assistenza del difensore e la persona sottoposta alle indagini o l'imputato ne sono privi, danno avviso dell'atto al difensore il cui nominativo e' comunicato dall'ufficio di cui al comma 2.
4. Quando e' richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non e' stato reperito, non e' comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 102. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nelle medesime circostanze, richiedono un altro nominativo all'ufficio di cui al comma 2, salva, nei casi di urgenza, la designazione di un altro difensore immediatamente reperibile, previa adozione di un provvedimento motivato che indichi le ragioni dell'urgenza. Nel corso del giudizio puo' essere nominato sostituto solo un difensore iscritto nell'elenco di cui al comma 2.
5. Il difensore di ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e puo' essere sostituito solo per giustificato motivo.
6. Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia.".
- Per il testo dell' art. 102 del codice di procedura penale , vedasi note all'art. 4.