Legge 6 marzo 2001, n. 60

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  • 1Avvocato Longo Giovanni Diritto Civile
    https://www.avvocatofacile.it/diritto-civile/famiglia.html

  • 2Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

  • 3Avvocato Longo Giovanni Diritto Civile
    https://www.avvocatofacile.it/diritto-civile/famiglia.html

    Competenze L'avv. Longo si occupa prevalentemente di questioni legate al diritto civile e tributario, è ampio conoscitore del mondo consumeristico, e più in particolare svolge la propria attività nel settore: diritto civile contrattualistica recupero crediti diritto tributario diritto finanziario e bancario diritto di famiglia diritto del lavoro risarcimento danni diritto del turismo locazione e comodato condominio successioni ed eredità volontaria giurisdizione – amministrazioni di sostegno diritto sportivo infortunistica stradale responsabilità medica tutela dei consumatori Curriculum vitae Lo Studio Legale dell'avv. Giovanni Longo si distingue per il suo dinamismo, la sua forza e la …

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  • 4Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

  • 5Dizionario Giuridico
    https://www.brocardi.it/
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Giurisprudenza208

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  • 1Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/04/2016, n. 40517
    Provvedimento: 40 5 17/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 12 Giovanni Canzio VI Romis CC 28/04/2016 : R.G.N. 40685/2015 Giovanni Conti Massimo Vecchio VI RO Relatore - Giacomo Paoloni Matilde Cammino Paolo Antonio Bruno Patrizia Piccialli ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TA OP, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/09/2015 del Tribunale di Palermo visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente VI RO; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Carmine Stabile, che ha concluso per …
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    • ragioni·
    • natura testimoniale·
    • difensore di fiducia o di ufficio non cassazionista dell'imputato·
    • ricorso proposto dal sostituto·
    • nomina di avvocato iscritto nell'albo speciale della corte quale sostituto·
    • dichiarazioni rese da migranti soccorsi nei confronti di membri dell'equipaggio·
    • immigrazione clandestina·
    • configurabilità·
    • ammissibilità·
    • sicurezza pubblica·
    • impugnazioni·
    • ammissibilità e inammissibilità·
    • stranieri·
    • ricorso·
    • cassazione

  • 2Trib. Lecce, sentenza 15/09/2025, n. 2540
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Silvia Saracino, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 344/2013 R.G. riunita al n.758/2012 R.G. TRA , rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Franco Parte_1 - attore - CONTRO Controparte_1 - convenuto contumace- , rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Marseglia Controparte_2 - convenuta - rappresentato e difeso dagli avv.ti Eugenia Controparte_3 Croce, Enrico Banchero ed Enzo Brudaglio - convenuta - rappresentata e difesa dall'avv. Gisella Raeli Controparte_4 - terza chiamata - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. – Con atto di …
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    • culpa in vigilando·
    • inefficacia costituzione fondo patrimoniale·
    • prova presuntiva·
    • prescrizione quinquennale·
    • danno patrimoniale e non patrimoniale·
    • responsabilità solidale·
    • interruzione del processo·
    • art. 31 d.lgs. 58/1998·
    • riassunzione del processo·
    • responsabilità del promotore finanziario

  • 3Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. III, sentenza 29/05/2025, n. 9652
    Provvedimento: Sentenza n. 9652/2025 Depositato il 29/05/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 16/05/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica: UZ IC, Giudice monocratico in data 16/05/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 6005/2024 depositato il 15/03/2024 proposto da Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Regione Campania - C/o Municipia Is E1 Centro Dir, Na 80143 Napoli NA Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente …
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    • art. 86 d.P.R. 602/1973·
    • sospensione termini prescrizione·
    • sanzione per circolazione con veicolo sottoposto a fermo·
    • fermo amministrativo·
    • comproprietà veicolo·
    • prescrizione·
    • diritto di difesa·
    • notifica avviso di accertamento·
    • bollo auto

  • 4Trib. Salerno, sentenza 02/10/2025, n. 3907
    Provvedimento: N. R.G. 2407/2023 TRIBUNALE DI SALERNO Ud del 02.10.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc Il Giudice dr Gustavo Danise Lette le note scritte e le rispettive memorie conclusionali Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc R E P U B BL I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO - Sezione Seconda Civile - Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 1443 del R.G. dell'anno 2023 vertente t r a (c.f.: ), nata a [...] il [...] – in qualità di erede tanto del …
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    • risarcimento danni da reato·
    • rivalsa e regresso·
    • tabelle di Milano·
    • art. 2059 c.c.·
    • giurisdizione civile·
    • danno non patrimoniale·
    • responsabilità per fatto illecito·
    • perdita parentale·
    • art. 2055 c.c.·
    • sentenza penale di condanna

  • 5Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 14/10/2024, n. 7232
    Provvedimento: Sentenza n. 7232/2024 Depositato il 14/10/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 26/09/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: PULEIO FRANCESCO, Presidente PANEBIANCO SALVATORE, Relatore PILLITTERI COSTANTINO, Giudice in data 26/09/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 5186/2022 depositato il 28/12/2022 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Regione Sicilia elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - Riscossione - …
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    • sospensione termini prescrizionali·
    • giurisdizione tributaria·
    • iscrizione a ruolo·
    • art. 6 D.Lgs. n. 212/2000·
    • decadenza·
    • prescrizione·
    • legittimazione passiva·
    • art. 19 D.Lgs. n. 564/92·
    • bollo auto·
    • proroga termini decadenziali
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Versioni del testo

  • Art. 1. 1. Il comma 2 dell'articolo 97 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
    "2. I consigli dell'ordine forense di ciascun distretto di corte d'appello, mediante un'apposito ufficio centralizzato, al fine di garantire l'effettivita' della difesa d'ufficio, predispongono gli elenchi dei difensori che a richiesta dell'autorita' giudiziaria o della polizia giudiziaria sono indicati ai fini della nomina. I consigli dell'ordine fissano i criteri per la nomina dei difensori sulla base delle competenze specifiche, della prossimita' alla sede del procedimento e della reperibilita'".
    2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Nota all'art. 1:
    - Il testo dell' art. 97 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' riportato in nota all'art. 3.
    Nota all'art. 2:
    - Il testo dell' art. 97 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' riportato in nota all'art. 3.
  • Art. 2. 1. Il comma 3 dell'articolo 97 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
    "3. Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale e' prevista l'assistenza del difensore e la persona sottoposta alle indagini o l'imputato ne sono privi, danno avviso dell'atto al difensore il cui nominativo e' comunicato dall'ufficio di cui al comma 2".
  • Art. 3. 1. Il comma 4 dell'articolo 97 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
    "4. Quando e' richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non e' stato reperito, non e' comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 102. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nelle medesime circostanze, richiedono un altro nominativo all'ufficio di cui al comma 2, salva, nei casi di urgenza, la designazione di un altro difensore immediatamente reperibile, previa adozione di un provvedimento motivato che indichi le ragioni dell'urgenza. Nel corso del giudizio puo' essere nominato sostituto solo un difensore iscritto nell'elenco di cui al comma 2".
    Note all'art. 3:
    - Si riporta il testo dell' art. 97 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata:
    "Art. 97 (Difensore d'ufficio). - 1. L'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne e' rimasto privo e' assistito da un difensore di ufficio.
    2. I consigli dell'ordine forense di ciascun distretto di corte d'appello, mediante un apposito ufficio centralizzato, al fine di garantire l'effettivita' della difesa d'ufficio, predispongono gli elenchi dei difensori che a richiesta dell'autorita' giudiziaria o della polizia giudiziaria sono indicati ai fini della nomina. I consigli dell'ordine fissano i criteri per la nomina dei difensori sulla base delle competenze specifiche, della prossimita' alla sede del procedimento e della reperibilita'.
    3. Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale e' prevista l'assistenza del difensore e la persona sottoposta alle indagini o l'imputato ne sono privi, danno avviso dell'atto al difensore il cui nominativo e' comunicato dall'ufficio di cui al comma 2.
    4. Quando e' richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non e' stato reperito, non e' comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 102. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nelle medesime circostanze, richiedono un altro nominativo all'ufficio di cui al comma 2, salva, nei casi di urgenza, la designazione di un altro difensore immediatamente reperibile, previa adozione di un provvedimento motivato che indichi le ragioni dell'urgenza. Nel corso del giudizio puo' essere nominato sostituto solo un difensore iscritto nell'elenco di cui al comma 2.
    5. Il difensore di ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e puo' essere sostituito solo per giustificato motivo.
    6. Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia.".
    - Per il testo dell' art. 102 del codice di procedura penale , vedasi note all'art. 4.