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14 maggio 2006
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31 luglio 2007
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23 giugno 2023
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17 agosto 2023
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Art. 6. Disciplina dei lavori della commissione 1. La commissione esaminatrice, durante la valutazione degli elaborati scritti e durante le prove orali, articola i propri lavori in modo da formare la graduatoria entro il termine di otto mesi a decorrere dal primo giorno successivo a quello di espletamento dell'ultima prova scritta.
2. L'intera procedura concorsuale e' espletata in modo da consentire l'inizio del tirocinio dei magistrati ordinari entro dieci mesi dalla data di conclusione delle prove scritte del relativo concorso.
3. I lavori della commissione sono articolati in ragione di un numero minimo di dieci sedute a settimana, delle quali cinque antimeridiane e cinque pomeridiane, salvo assoluta impossibilita' della commissione stessa.
4. Il presidente o, in sua mancanza, il magistrato con maggiore anzianita' di servizio presente possono in ogni caso disporre la convocazione di sedute supplementari qualora cio' risulti necessario per assicurare il rispetto delle cadenze e dei termini di cui ai commi 1, 2 e 7.
5. Il presidente e i componenti della commissione esaminatrice fruiscono del congedo ordinario nel periodo compreso tra la pubblicazione dei risultati delle prove scritte e l'inizio delle prove orali. L'eventuale residuo periodo di congedo ordinario e' goduto al termine della procedura concorsuale.
6. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 .
7. Per ciascun mese le commissioni esaminano complessivamente gli elaborati di almeno seicento candidati od eseguono l'esame orale di almeno cento candidati.
8. Il mancato rispetto delle cadenze e dei termini di cui ai commi 1, 2 e 7 puo' costituire motivo per la revoca della nomina del presidente da parte del Consiglio superiore della magistratura. Il presidente trasmette mensilmente al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura una relazione riassuntiva ((nella quale sono riportati il numero)) delle sedute settimanali tenute, specificando se e' rispettata l'indicazione del comma 3 e, in caso negativo, le ragioni del mancato rispetto, nonche' il numero dei candidati esaminati, specificando se e' rispettata l'indicazione del comma 7, e, in caso negativo, le ragioni del mancato rispetto.
8-bis. Qualora dalla relazione di cui al comma 8 ((risulti che non sono state rispettate)) le indicazioni di cui ai commi 3 e 7, il presidente ha l'onere di apprestare ogni intervento idoneo a garantirne il rispetto, anche provvedendo ai sensi del comma 4 o formando per ogni seduta tre sottocommissioni ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 6 ((,)) oppure, nel caso previsto dall'articolo 5, comma 6-bis, quattro sottocommissioni. In questi stessi casi, la commissione puo' essere integrata, con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 1, attingendo ai membri supplenti individuati a sensi all'articolo 5, comma 1-ter ((,)) che non siano gia' stati nominati componenti della commissione. I membri supplenti sono informati dal presidente dei criteri di valutazione adottati.
9. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le indennita' spettanti ai professori universitari componenti della commissione.
2. L'intera procedura concorsuale e' espletata in modo da consentire l'inizio del tirocinio dei magistrati ordinari entro dieci mesi dalla data di conclusione delle prove scritte del relativo concorso.
3. I lavori della commissione sono articolati in ragione di un numero minimo di dieci sedute a settimana, delle quali cinque antimeridiane e cinque pomeridiane, salvo assoluta impossibilita' della commissione stessa.
4. Il presidente o, in sua mancanza, il magistrato con maggiore anzianita' di servizio presente possono in ogni caso disporre la convocazione di sedute supplementari qualora cio' risulti necessario per assicurare il rispetto delle cadenze e dei termini di cui ai commi 1, 2 e 7.
5. Il presidente e i componenti della commissione esaminatrice fruiscono del congedo ordinario nel periodo compreso tra la pubblicazione dei risultati delle prove scritte e l'inizio delle prove orali. L'eventuale residuo periodo di congedo ordinario e' goduto al termine della procedura concorsuale.
6. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 .
7. Per ciascun mese le commissioni esaminano complessivamente gli elaborati di almeno seicento candidati od eseguono l'esame orale di almeno cento candidati.
8. Il mancato rispetto delle cadenze e dei termini di cui ai commi 1, 2 e 7 puo' costituire motivo per la revoca della nomina del presidente da parte del Consiglio superiore della magistratura. Il presidente trasmette mensilmente al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura una relazione riassuntiva ((nella quale sono riportati il numero)) delle sedute settimanali tenute, specificando se e' rispettata l'indicazione del comma 3 e, in caso negativo, le ragioni del mancato rispetto, nonche' il numero dei candidati esaminati, specificando se e' rispettata l'indicazione del comma 7, e, in caso negativo, le ragioni del mancato rispetto.
8-bis. Qualora dalla relazione di cui al comma 8 ((risulti che non sono state rispettate)) le indicazioni di cui ai commi 3 e 7, il presidente ha l'onere di apprestare ogni intervento idoneo a garantirne il rispetto, anche provvedendo ai sensi del comma 4 o formando per ogni seduta tre sottocommissioni ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 6 ((,)) oppure, nel caso previsto dall'articolo 5, comma 6-bis, quattro sottocommissioni. In questi stessi casi, la commissione puo' essere integrata, con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 1, attingendo ai membri supplenti individuati a sensi all'articolo 5, comma 1-ter ((,)) che non siano gia' stati nominati componenti della commissione. I membri supplenti sono informati dal presidente dei criteri di valutazione adottati.
9. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le indennita' spettanti ai professori universitari componenti della commissione.
Commentari • 3
- 1. (Misure urgenti in tema di concorso per magistrato ordinario)https://www.brocardi.it/ · 1
1. Nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei commissari e del personale amministrativo, fino al 31 luglio 2020, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, la commissione esaminatrice per il concorso per magistrato ordinario può effettuare le operazioni di correzione degli elaborati scritti con modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo i criteri e le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 247. 2. Il termine del 31 luglio 2020 può essere prorogato con provvedimento motivato del presidente della …
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