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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/10/2025, n. 2204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2204 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa IA D'Errico Presidente
Dott.ssa Federica Rotondo Giudice
Dott.ssa Marzia Mingione Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3861 del R.G. 2019, riservata per la decisione con ordinanza del 30.04.2025 ed avente ad oggetto: “divorzio giudiziale”;
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Valerio Bassi ed
ES AN, presso il cui studio, sito in Taranto al corso Italia n. 59, è elettivamente domiciliato;
-ricorrente -
E
(C.F.: , rappresentata e difesa, in virtù di CP_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. Emanuele Franco, presso il cui studio, sito in Taranto alla via
Dario Lupo n. 67, è elettivamente domiciliata;
-resistente-
E
e ; Controparte_2 Controparte_3
-terzi chiamati in causa-
NONCHE' il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto.
-intervenuto ex lege-
Le parti precisavano le conclusioni, come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 21.11.2024; con ordinanza del 30.04.2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione. Atti trasmessi al Pubblico Ministero in data
1 02.05.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della domanda.
Con ricorso depositato in data 03.06.2019, chiedeva la pronuncia Parte_1 della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Taranto il
04.07.1981 con (atto trascritto nel registro degli atti di Stato Civile di tale CP_1
Comune al n. 101, parte II, s. A, u. 3, anno 1981), dalla cui unione erano nate le figlie
IA (il 26.12.1982) ed (l'8.8.1984), ricorrendo il duplice presupposto della CP_3 separazione personale dei coniugi, pronunciata dal Tribunale di Taranto con sentenza non definitiva n. 2559/2015 del 21.07.2015 (R.G. n. 3508/2010), e della mancata riconciliazione, essendo definitivamente venuta meno ogni comunione spirituale e materiale. Chiedeva, inoltre, nulla disporsi a titolo di assegno divorzile in quanto entrambe le parti svolgono attività lavorativa;
nonché la revoca dell'assegno di mantenimento a favore delle figlie, ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Con comparsa depositata in data 25.09.2019, si costituiva in giudizio CP_1 rilevando in via preliminare che la copia del ricorso introduttivo che le era stata notificata risultava priva della pagina 2, chiedendo pertanto termine per l'integrazione delle proprie difese. In ogni caso, non si opponeva alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma insisteva per il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore, in misura non inferiore ad € 500,00 mensili, tenuto conto dell'evidente squilibrio tra i redditi delle parti e della modifica in peius delle proprie condizioni economiche, rispetto all'epoca della separazione.
All'udienza di comparizione coniugi del 15.10.2019, il Giudice delegato concedeva alla parte resistente termine sino al 28.11.2019 per il deposito di nota integrativa.
Con memoria difensiva del 28.11.2019, chiedeva disporsi, in via CP_1 preliminare, l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle figlie CP_2
e , in quanto percettrici dirette dell'assegno di mantenimento loro
[...] Controparte_3 versato dal ricorrente, ribadendo nel merito le difese già svolte.
All'udienza di comparizione coniugi del 21.01.2020, il Giudice delegato, ritenuto di dover integrare il contraddittorio nei confronti di e , Controparte_2 Controparte_3 concedeva al ricorrente termine per la notifica del ricorso introduttivo e del verbale d'udienza. Ordinata la rinnovazione della notifica e verificata la regolarità della stessa,
e non si costituivano in giudizio restando contumaci. Controparte_2 Controparte_3
Ascoltate liberamente le parti ed esperito invano il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 17.09.2020, il Giudice delegato revocava il contributo di mantenimento
2 paterno per le figlie maggiorenni (essendo emerse l'autosufficienza economica delle figlie, peraltro, IA è diventata madre ed risiede in altra città) e rimetteva le CP_3 parti innanzi a sé, quale Giudice istruttore.
Subentrata la scrivente al precedente Giudice istruttore, all'udienza del 03.05.2021, le parti precisavano le conclusioni per la pronuncia sullo status; dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con sentenza non definitiva (sent. n. 1611/2021, pubbl. il 28.06.2021), la causa veniva rimessa sul ruolo, assegnando alle parti i termini ex art,
183, sesto comma c.p.c.
Rigettate le richieste di prova orale formulate da parte resistente, perché inammissibili e irrilevanti (“in quanto afferenti a circostanze documentali, incontestate o irrilevanti ai fini della decisione”, cfr. ord. del 18.01.2022) ed acquisita dalle parti documentazione reddituale aggiornata, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 02.02.2023.
Seguivano rinvii di udienza per i medesimi incombenti (all'udienza del 15.06.2023; del
14.03.2024), stante il carico e l'implementazione del ruolo;
le parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate ex art, 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 21.11.2024, insistendo, parte resistente, per l'ammissione delle richieste istruttorie ex art. 183 c.p.c.
Ritenuta la causa matura per la decisione, con ordinanza del 30.04.2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Avendo il Tribunale già emesso pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con sentenza non definitiva n. 1611/2021, pubbl. il 28.06.2021, nessuna statuizione deve più essere assunta in punto di status.
Sul contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni.
Preso atto di quanto emerso nel corso del giudizio, tenuto conto dell'età posseduta dalle figlie (ormai IA di anni 43 e di anni 41) e ritenuto verosimile che le medesime CP_3 non abbiano in essere alcun percorso di formazione scolastica o professionale, non può che confermarsi la revoca di ogni assegno di mantenimento previsto in loro favore, secondo quanto già disposto con provvedimento presidenziale del 17.09.2020.
Ed invero, secondo la più recente giurisprudenza, “la raggiunta età matura del figlio, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da un lato, ed obbligo di mantenimento, dall'altro lato, assume rilievo in sé (i primi non potendo che
3 cessare ad un certo punto dell'evoluzione umana): l'età maggiore, pertanto, tanto più quando è matura - perché sia raggiunta, secondo l'id quod plerumque accidit, quell'età in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare istruzioni ed indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana, e si diventa uomini e donne - implica l'insussistenza del diritto al mantenimento” (Cass. n. 22076/2022; Cass. n. 27904/2021;
Cass. n. 17183/2020). Il dato normativo e il principio d autoresponsabilità conducono ancora la Corte ad affermare che “La capacità di mantenersi e l'attitudine al lavoro sussistono sempre, in sostanza, dopo una certa età, che è quella tipica della conclusione media di un percorso di studio anche lungo, purché proficuamente perseguito, e con la tolleranza di un ragionevole lasso di tempo ancora per la ricerca di un lavoro. Invero, occorre affermare come il diritto al mantenimento debba trovare un limite sulla base di un termine, desunto dalla durata ufficiale degli studi e dal tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché possa trovare un impiego;
salvo che il figlio non provi non solo che non sia stato possibile procurarsi il lavoro ambito per causa a lui non imputabile, ma che neppure un altro lavoro fosse conseguibile, tale da assicurargli l'auto-mantenimento”.
Tanto premesso, in applicazione dei suesposti principi giurisprudenziale e non essendo stati offerti elementi in senso contrario, alla stregua di tutte le circostanze del caso concreto deve ritenersi che il diritto al mantenimento a favore delle figlie IA e , CP_3 sia definitivamente venuto meno.
Sulla domanda di assegno divorzile.
La domanda della convenuta volta al riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore non può essere accolta, non ricorrendone i presupposti (come individuati dalle Sezioni
Unite con pronuncia n. 18287/2018) e dovendosi ribadire, nella presente sede, la differente natura dell'assegno divorzile rispetto all'assegno di mantenimento, emesso nel giudizio di separazione.
Com'è noto, ai fini della riconoscimento dell'assegno divorzile, deve ritenersi un dato ormai acquisito, in ragione della funzione composita dell'assegno divorzile, che debba procedersi al riequilibrio della disparità delle posizioni economiche venutasi a creare a seguito dello scioglimento del matrimonio, non più nell'ottica, ormai definitivamente superata, di agganciare per sempre il tenore di vita dell'ex coniuge al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dando luogo anziché alla valorizzazione dell'autonomia, alla costituzione di ingiustificate rendite parassitarie, bensì allo scopo di attribuire all'ex coniuge che non fruisca di mezzi adeguati, e non sia in grado di procurarseli
4 autonomamente e non per sua colpa, un assegno di divorzio che sia commisurato anche al contributo prestato alla formazione del patrimonio familiare e dell'ex coniuge;
il riconoscimento della funzione composita dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, non solo assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà (e, prima ancora, dal principio di pari dignità dei coniugi), e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate per la realizzazione di un progetto comune, e pur sempre qualora nella nuova situazione di fatto non disponga di mezzi adeguati” (Cass. n.32198/2021 che richiama quanto affermati da Cass. S.U. n.
18287/2018, che sotto questo profilo ha condiviso e fatta propria l'esigenza di rinnovamento che era alla base di Cass. n. 11504/2017).
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa (art. 5 c. 6 L. n.
898/1970), richiede, dunque, l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali rappresentano il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (Cass. n. 22602/2021).
In particolare, nel verificare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, il giudice deve compiere una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi del richiedente e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, fondata sulle condizioni economico patrimoniali delle parti. Questa verifica, tuttavia, non è di per sé sufficiente, ma deve essere collegata causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6 Legge 898/1970, onde accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico patrimoniale dell'ex coniuge all'atto dello scioglimento del matrimonio dipenda da scelte condivise di conduzione della vita familiare in costanza di matrimonio con il sacrificio delle aspettative professionali e
5 reddituali di una delle parti, tenuto conto della durata del rapporto matrimoniale (Cass. n.
27906/2021).
Tanto premesso, nella specie, dalla documentazione reddituale prodotta dalle parti emerge che il ricorrente, dipendente civile della Marina Militare, ora collocato in quiescenza, ha prodotto redditi pari ad € 25.081,00 per l'anno d'imposta 2024 (cfr. MOD.
730/2025); ad € 23.797,00 per l'anno d'imposta 2023 (cfr. MOD 730/2024) e ad €
21.605,28 per l'anno d'imposta 2021 (cfr. C.U. 2022); mentre, per la resistente, risultano redditi per € 5.496,00 per il periodo d'imposta 2022 (cfr. MOD. redditi 2023 PF); redditi per € 4.889,00 per il periodo d'imposta 2022 (cfr. MOD. redditi 2023 PF); per € 6.440,00 per il periodo d'imposta 2020 (cfr. MOD. redditi 2021 PF). Entrambe le parti risultano proprietarie di immobili (cfr. visure catastali in atti).
Ebbene, se è indubbio che dagli elementi in atti emerga una significativa forbice reddituale tra la posizione del sig. e quella della sig.ra , tale indice, CP_2 CP_1 come già sopra evidenziato, non risulta essere l'unico a cui fare riferimento. Nella fattispecie, non vi sono elementi per ritenere provato che lo sbilanciamento reddituale sia ascrivibile a scelte operate dai coniugi di comune accordo nel corso del matrimonio che hanno portato quale diretta conseguenza il sacrificio personale o professionale di una delle parti, nello specifico della sig.ra della resistente, la quale, invero, ha CP_1 sempre svolto attività lavorativa, come già emerso nel giudizio di separazione.
Pertanto, in applicazione dei criteri di cui alla prima parte dell'art. 5, co. 6 della L. n.
898/1970, non risultando allegato e provato il contributo fornito dalla richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dell'ex coniuge, la domanda di assegno divorzile deve essere rigettata.
La convenuta ha inoltre formulato domanda di versamento pro quota dell'indennità di
TFR, riconosciuta al marito al momento della cessazione del lavoro ex art. 12-bis l.
898/1970.
La domanda è infondata.
Com'è noto, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 12-bis, comma 1, "Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza".
La giurisprudenza, con orientamento oramai consolidato, ritiene che condizione per
6 l'ottenimento della quota del trattamento di fine rapporto dell'ex coniuge è che il richiedente sia titolare di un assegno divorzile - o abbia presentato domanda di divorzio
(seguita dalla relativa pronuncia e dall'attribuzione dell'assegno divorzile) - al momento in cui l'ex coniuge maturi il diritto alla corresponsione di tale trattamento (cfr. Cass.
n.15402/2025; Cass. n. 4499/2021).
La ratio della norma è, infatti, quella di correlare il diritto alla quota del trattamento di fine rapporto alla percezione dell'assegno divorzile. Alla base della disposizione normativa si rinvengono profili assistenziali, evidenziati dal fatto che la disposizione presuppone la spettanza dell'assegno divorzile, ma anche compensativi, legati all'importanza data allo svolgimento del rapporto di lavoro durante la vita matrimoniale.
Pertanto, in applicazione della norma citata, stante la statuizione di rigetto della domanda di assegno divorzile, deve escludersi che la resistente abbia maturato il diritto alla quota di TFR all'atto della cessazione del rapporto di lavoro;
peraltro, nella specie non vi è prova né dell'ammontare esatto del TFR percepito dal , né in ogni caso della CP_2 coincidenza dell'intero rapporto lavorativo con la vita matrimoniale (con conseguente infondatezza della domanda, anche sotto tale profilo ex art. 2697 c.c.).
Sulle spese di lite.
Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della natura della controversia e delle ragioni sottese alla decisione.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda di nei Parte_2 confronti di così provvede: CP_1
1. revoca il contributo di mantenimento paterno per le figlie IA e
[...]
; CP_3
2. rigetta la richiesta della convenuta di assegno divorzile;
3. rigetta la domanda di attribuzione della quota di TFR, ex art. 12 bis L.898/70;
4. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, il 20.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Marzia Mingione Dott.ssa IA D'Errico
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