Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/04/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
IL GIUDICE
Raffaele Califano in nome del Popolo italiano all'udienza di oggi 22/04/2025, all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, pronunzia, ex artt. 668 bis e 429 c.p.c.,
- dandone pubblica ed integrale lettura -
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3275 dell'anno 2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
OPPOSIZIONE TARDIVA A CONVALIDA DI SFRATTO,
e vertente
TRA
- - Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabio Tulimiero e Francesco Cucinotta,
RICORRENTE
E
- – Controparte_1 C.F._2
– – Controparte_2 C.F._3
– - Controparte_3 C.F._4
rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Grazia De Vito - , C.F._5
RESISTENTI
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I locatori, odierni resistenti, con atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. intimavano al conduttore, odierno ricorrente, sfratto per morosità dell'abitazione dallo stesso condotta in fitto in San Potito Ultra, alla C.da Cippone n. 4.
Con ordinanza del 13 8 2024 il giudice adito, non comparso l'intimato, convalidava lo sfratto per morosità e fissava per l'esecuzione del rilascio la data del 30
11 2024.
Ricevuta la notifica dell'ordinanza il conduttore ha proposto la presente opposizione tardiva alla convalida dello sfratto.
Con l'unico motivo sostiene di non avere avuto conoscenza della intimazione di sfratto in ragione della invalidità della relativa notifica che manca della comunicazione di avvenuto deposito dell'atto da notificare presso l'ufficio postale, ossia della cosidetta
C.A.D.
Le opposte costituitesi hanno chiesto il rigetto dell'opposizione a motivo della regolarità della notificazione della intimazione.
L'opposizione è infondata e da rigettare.
L'intimazione di sfratto è stata notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e l'avviso di ricevimento del deposito dell'atto presso la casa comunale è stato regolarmente effettuato;
dallo stesso si evince che l'atto non è stato ritirato dal destinatario o da un suo delegato nel termine di dieci giorni dal deposito.
Non pertinente è la contestazione sulla quale si basa l'opposizione, atteso che la comunicazione di avvenuto deposito, cosiddetta CAD, è atto del diverso procedimento notificatorio costituito dalla notifica a mezzo dell'ufficio postale ai sensi dell'art. 149
c.p.c e dalla legge 890 del 1982 non seguito nel caso in rassegna. Tuttavia, solo in questo diverso procedimento l'art. 8 della legge menzionata prevede la spedizione al destinatario dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale. Ne consegue che nel caso di specie nessuna CAD doveva essere inoltrata al destinatario della notifica.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna il ricorrente a pagare alle resistenti le spese di lite, che si liquidano in euro 2.300,00 per compenso, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge;
attribuisce le medesime all'avvocato Maria Grazia De Vito, dichiaratasi antistataria.
IL GIUDICE
Raffaele Califano