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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/05/2025, n. 2213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2213 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 13/05/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 7508/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 11 sono presenti l'avv. Angela Di Giorgi in sostituzione dell'avv. D'ANGELO
VITO e Chiara D'Angelo per parte ricorrente nonché l'avv. Calì in sostituzione dell'avv. CIANCIMINO ROSARIA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7508 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
con l'avv. D'ANGELO VITO e CHIARA D'ANGELO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA
- resistente - oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-002194595;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida CP_1
complessivamente in € 1.850,00, oltre spese generali, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore degli avvocati antistatari.
*******
Con ricorso depositato il 17/05/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-002194595 relativa CP_1
ad atto di accertamento n. 5500.01/06/2021.0470422 del 8.02.2018 riferito all'anno CP_1
2016 di € 5.066,55deducendone l'illegittimità per mancata notifica degli atti d'accertamento presupposti, violazione dell'art. 14 della L. n. 689/1981, difetto di motivazione, prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 28 della predetta legge, ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendone pertanto l'annullamento.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio l' contestando la CP_1
fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato, per le ragioni appresso evidenziate: rilevato che la parte ricorrente eccepisce, tra le altre, l'estinzione della sanzione per violazione dell'art. 14 nonché la prescrizione ex art. 28 della L. n. 689/1981; premettendo che con il D.Lgs n. 8 del 15.1.2016 il reato di cui all'art. 527 C.p. (mancato versamento delle ritenute previdenziali) ex art. 2 del D.L.463/1983 conv. in L. n. 638/1983
è stato depenalizzato, qualora al di sotto della soglia di cui alla predetta legge di depenalizzazione, con applicazione di una corrispondente sanzione amministrativa;
premettendo ancora che la contestazione delle violazioni amministrative di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981, si provvede mediante la notifica di un verbale unico di accertamento e che, avvenuta la notifica del verbale, ove da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il medesimo verbale unico produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato;
considerando che, l'applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 14 della legge n.
689/1981 e 13 del D.Lgs. n. 124/2004 (come sostituito dall'art. 33 della L. 183/2010- collegato lavoro) prevede che la funzione assolta dal verbale di contestazione è quella di racchiudere in un unico atto di natura provvedimentale la constatazione e la notificazione di tutti gli illeciti riscontrati dagli organi di vigilanza, non essendo ammissibile la redazione contestuale o sequenziale di una molteplicità di provvedimenti ciascuno dei quali diretto verso ogni singola violazione riscontrata in sede accertativa;
ritenuto che
, il Ministero del lavoro, con circolare n. 41/2010, ha chiarito pertanto che il termine decadenziale di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981 decorre dal momento in cui si è concluso l'accertamento nel suo complesso, e deve ricomprendere quindi, in vista della redazione di un unico provvedimento omnicomprensivo anche i tempi necessari per l'elaborazione degli elementi di fatto raccolti, la loro verifica sulla base dei punti di diritto trasgrediti e l'enucleazione nell'atto;
ritenuto che
in materia di lavoro e legislazione sociale, in tema di provvedimento di constatazione e notificazione dell'illecito amministrativo, prodromico all'esercizio della potestas puniendi da parte della P.A. (in difetto di pagamento della sanzione in misura agevolata – ex art. 13 D.Lgs. n. 124/2004 o in sede di conciliazione amministrativa – ex art. 16 legge n. 689/1981, il dies a quo del termine di decadenza di cui al citato art. 14 coincide, pertanto, con la definizione dell'accertamento inteso nella sua interezza, secondo un criterio di ragionevolezza, delle verifiche trasposte nel verbale;
rilevato che il verbale di accertamento – da considerarsi atto definitivo - è stato notificato in data 23.06.2021 e che l'ordinanza ingiunzione impugnata è stata notificata in data
26.04.2024; rilevato che il dies a quo da cui far decorrere il termine di cui all'art. 14 della L. 689/1981 può essere posto dall'entrata in vigore della L. 8/2016 (6.2.2016) o viceversa dalla trasmissione all'ente dell'accertamento della violazione della norma;
ritenuto che
la P.A. è tenuta al rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 14 della l. n.
689 del 1981 (cfr. da ultimo: Cass. Ord. 27903 del 30/10/2019), a tal fine essendo irrilevante l'eventuale versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o notifica dell'accertamento di cui all'art. 2, co. 1 bis L. 463/1983 (che attiene ad una causa di esclusione della punibilità sia penale che amministrativa, esterna al perfezionamento dell'illecito e successiva alla conclusione del procedimento sanzionatorio); ritenuto che deve ritenersi raggiunta la prova della violazione dell'art. 14 L. 689/1981 e la conseguente estinzione della sanzione amministrativa;
rilevato ancora che, secondo recente giurisprudenza di legittimità: “(..) Nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni - spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio. Perciò alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A. (…) Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe
— ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria” (Cass. 1921/2019); ritenuto infine che, nel caso in esame, a fronte dell'allegazione della violazione, l' non CP_1
ha fornito la prova della legittimità del procedimento sanzionatorio nella specie dell'adempimento dell'onere di tempestiva contestazione della violazione ex art. 14 L.
689/1981, come richiamato dall'art. 6 D.Lgs 8/2016, il ricorso deve essere accolto, ritenendo estinta la sanzione irrogata e annullandosi l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 13/05/2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 13/05/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 7508/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 11 sono presenti l'avv. Angela Di Giorgi in sostituzione dell'avv. D'ANGELO
VITO e Chiara D'Angelo per parte ricorrente nonché l'avv. Calì in sostituzione dell'avv. CIANCIMINO ROSARIA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7508 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
con l'avv. D'ANGELO VITO e CHIARA D'ANGELO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA
- resistente - oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-002194595;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida CP_1
complessivamente in € 1.850,00, oltre spese generali, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore degli avvocati antistatari.
*******
Con ricorso depositato il 17/05/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-002194595 relativa CP_1
ad atto di accertamento n. 5500.01/06/2021.0470422 del 8.02.2018 riferito all'anno CP_1
2016 di € 5.066,55deducendone l'illegittimità per mancata notifica degli atti d'accertamento presupposti, violazione dell'art. 14 della L. n. 689/1981, difetto di motivazione, prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 28 della predetta legge, ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendone pertanto l'annullamento.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio l' contestando la CP_1
fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato, per le ragioni appresso evidenziate: rilevato che la parte ricorrente eccepisce, tra le altre, l'estinzione della sanzione per violazione dell'art. 14 nonché la prescrizione ex art. 28 della L. n. 689/1981; premettendo che con il D.Lgs n. 8 del 15.1.2016 il reato di cui all'art. 527 C.p. (mancato versamento delle ritenute previdenziali) ex art. 2 del D.L.463/1983 conv. in L. n. 638/1983
è stato depenalizzato, qualora al di sotto della soglia di cui alla predetta legge di depenalizzazione, con applicazione di una corrispondente sanzione amministrativa;
premettendo ancora che la contestazione delle violazioni amministrative di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981, si provvede mediante la notifica di un verbale unico di accertamento e che, avvenuta la notifica del verbale, ove da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il medesimo verbale unico produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato;
considerando che, l'applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 14 della legge n.
689/1981 e 13 del D.Lgs. n. 124/2004 (come sostituito dall'art. 33 della L. 183/2010- collegato lavoro) prevede che la funzione assolta dal verbale di contestazione è quella di racchiudere in un unico atto di natura provvedimentale la constatazione e la notificazione di tutti gli illeciti riscontrati dagli organi di vigilanza, non essendo ammissibile la redazione contestuale o sequenziale di una molteplicità di provvedimenti ciascuno dei quali diretto verso ogni singola violazione riscontrata in sede accertativa;
ritenuto che
, il Ministero del lavoro, con circolare n. 41/2010, ha chiarito pertanto che il termine decadenziale di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981 decorre dal momento in cui si è concluso l'accertamento nel suo complesso, e deve ricomprendere quindi, in vista della redazione di un unico provvedimento omnicomprensivo anche i tempi necessari per l'elaborazione degli elementi di fatto raccolti, la loro verifica sulla base dei punti di diritto trasgrediti e l'enucleazione nell'atto;
ritenuto che
in materia di lavoro e legislazione sociale, in tema di provvedimento di constatazione e notificazione dell'illecito amministrativo, prodromico all'esercizio della potestas puniendi da parte della P.A. (in difetto di pagamento della sanzione in misura agevolata – ex art. 13 D.Lgs. n. 124/2004 o in sede di conciliazione amministrativa – ex art. 16 legge n. 689/1981, il dies a quo del termine di decadenza di cui al citato art. 14 coincide, pertanto, con la definizione dell'accertamento inteso nella sua interezza, secondo un criterio di ragionevolezza, delle verifiche trasposte nel verbale;
rilevato che il verbale di accertamento – da considerarsi atto definitivo - è stato notificato in data 23.06.2021 e che l'ordinanza ingiunzione impugnata è stata notificata in data
26.04.2024; rilevato che il dies a quo da cui far decorrere il termine di cui all'art. 14 della L. 689/1981 può essere posto dall'entrata in vigore della L. 8/2016 (6.2.2016) o viceversa dalla trasmissione all'ente dell'accertamento della violazione della norma;
ritenuto che
la P.A. è tenuta al rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 14 della l. n.
689 del 1981 (cfr. da ultimo: Cass. Ord. 27903 del 30/10/2019), a tal fine essendo irrilevante l'eventuale versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o notifica dell'accertamento di cui all'art. 2, co. 1 bis L. 463/1983 (che attiene ad una causa di esclusione della punibilità sia penale che amministrativa, esterna al perfezionamento dell'illecito e successiva alla conclusione del procedimento sanzionatorio); ritenuto che deve ritenersi raggiunta la prova della violazione dell'art. 14 L. 689/1981 e la conseguente estinzione della sanzione amministrativa;
rilevato ancora che, secondo recente giurisprudenza di legittimità: “(..) Nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni - spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio. Perciò alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A. (…) Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe
— ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria” (Cass. 1921/2019); ritenuto infine che, nel caso in esame, a fronte dell'allegazione della violazione, l' non CP_1
ha fornito la prova della legittimità del procedimento sanzionatorio nella specie dell'adempimento dell'onere di tempestiva contestazione della violazione ex art. 14 L.
689/1981, come richiamato dall'art. 6 D.Lgs 8/2016, il ricorso deve essere accolto, ritenendo estinta la sanzione irrogata e annullandosi l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 13/05/2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio