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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/11/2025, n. 5733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5733 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9424/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 9424/23 R.G. avente ad oggetto: appello;
promossa da
(C.F. ) con sede in Parte_1 P.IVA_1
Roma via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Gaetana Angela Marchese e domiciliato presso lo studio dell'Avv. Maria Concetta Lanza, sito ad Acireale, via R. Currò n. 34, giusta procura in atti.
pagina 1 di 9 - APPELLANTE-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, codice fiscale CP_1
, con sede legale in Piazza Tre Torri n. 3, 20145 Milano, rappresentata e P.IVA_2
difesa dall'Avv. Giampiero M. Trovato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Catania Via Novara 34, giusta procura in atti.
-APPELLATA-
e nei confronti di
codice fiscale residente in [...], Controparte_2 C.F._1
95123 Catania;
-APPELLATO CONTUMACE-
codice fiscale , nato a [...] il [...], Controparte_3 C.F._2
residente in [...], CAP 98035;
-APPELLATO CONTUMACE-
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 05 Novembre 2025.
IN FATTO ED IN DIRITTO
pagina 2 di 9 Con atto di citazione regolarmente notificato, l' ricorreva dinnanzi al Giudice di Pt_1
pace di Catania avverso l' e , al fine di condannare i CP_1 Controparte_2
convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 9.678,86 oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo, spese e compensi professionali del giudizio.
In particolare, parte attrice assumeva che in data 11.06.21 alle ore 17:00, , Controparte_3
mentre si trovava su una bicicletta, veniva fatto cadere a terra dall'urto involontario cagionato da , che con la propria autovettura targata CP849KJ percorreva Controparte_2
la strada in retromarcia;
precisava che, a causa dell'incidente, subiva Controparte_3
varie lesioni che lo obbligavano ad un periodo di malattia e di assenza dal lavoro dal 12 marzo 2021 al 10 settembre 2021 e che l' erogava a favore del proprio assicurato la Pt_1
somma di € 9.678,86 a titolo di indennità economica di malattia, come per legge.
All'udienza di prima comparizione si costituiva la Compagnia di assicurazioni, contestando sia l'an che il quantum debeatur e rilevando che il danneggiato, CP_3
, aveva rinunciato all'azione di risarcimento e, pertanto, null'altro era dovuto.
[...]
Il Giudice di Pace ammetteva l'interrogatorio formale del convenuto . Controparte_2
Tuttavia, all'udienza del 24/01/2023, l' chiedeva che la causa Controparte_4
venisse rinviata ad altra udienza onde consentire la notifica della citazione per interrogatorio formale a . Controparte_2
Il Giudice di pace adito, ritenendo non ammissibile la richiesta di cui sopra, disponeva l'integrazione del contraddittorio di , presunto responsabile dell'evento Controparte_3
pagina 3 di 9 dannoso subito dal , rinviando il procedimento all'udienza del 5.04.2023 e, CP_2
successivamente, all'udienza del 14.06.2023, nella quale poneva la causa in decisione.
Con sentenza n. 302/23 pubblicata in data 27 giugno 2023, il Giudice di Pace di Catania rigettava la domanda avanzata dall' condannandola al pagamento in favore della Pt_1
società di assicurazioni della somma di € 2.090,00 oltre accessori di legge.
Con atto di appello regolarmente notificato, l' impugnava la sentenza di primo Pt_1
grado, chiedendo che venisse accertato e dichiarato che il sinistro oggetto della causa era avvenuto in conseguenza della condotta di e, per l'effetto, la condanna Controparte_2
dei convenuti in solido al pagamento della somma di € 9.678,86, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturandi fino al soddisfo, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'impresa assicurativa chiedendo il rigetto dell'appello in CP_1
quanto infondato in fatto e in diritto e privo del benché minimo supporto probatorio, con conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio e dei compensi professionali.
ed , regolarmente vocati in ius, restavano contumaci. Controparte_2 Controparte_3
Su richiesta dell'appellante, con ordinanza del 13 marzo 2024 si disponeva l'assunzione dell'interrogatorio formale di . In data 13 maggio 2024, constatato che lo Controparte_2
stesso, sebbene regolarmente intimato per l'udienza del 6 maggio 2024, non aveva reso l'interrogatorio formale, si procedeva alla nomina del consulente tecnico d'ufficio medico-legale.
pagina 4 di 9 Nel merito, l'appello va rigettato in quanto infondato per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, non occorre esaminare i primi tre motivi di censura sollevati dall'appellante relativi:
a) alla pretesa erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di Pace avrebbe ritenuto che l' non avesse richiesto un rinvio ai sensi dell'art. 320 c.p.c.; Pt_1
b) alle preclusioni istruttorie vigenti nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace anteriormente alla riforma introdotta dal d.lgs. n. 149/2022 (cd. Riforma Cartabia);
c) alla dedotta decadenza dall'interrogatorio formale di . Controparte_2
Tali doglianze non richiedono approfondimento poiché nella presente fase di giudizio si
è comunque ritenuto di ammettere le richieste istruttorie formulate dall' , Pt_1
disponendo l'assunzione dell'interrogatorio formale del e la nomina del CP_2
consulente tecnico d'ufficio medico-legale. Le questioni processuali sollevate dall'appellante risultano pertanto superate e non assumono alcuna incidenza sull'esito della presente decisione.
Passando all'esame del quarto motivo, l'appellante censura la sentenza del Giudice di
Pace per aver rigettato la propria domanda sul presupposto della mancata prova dei fatti costitutivi della pretesa.
In punto di diritto, occorre richiamare l'art. 1916, comma 1, c.c., il quale dispone che
«l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi».
La norma disciplina l'istituto della surrogazione in ambito assicurativo, attribuendo al soggetto che ha corrisposto l'indennità la possibilità di sostituirsi all'assicurato pagina 5 di 9 nell'azione risarcitoria verso il responsabile civile, al fine di recuperare le somme erogate.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che la surrogazione di cui all'art. 1916 c.c. configura una successione a titolo particolare nel credito risarcitorio dell'assicurato, determinando il subentro ex lege dell'assicuratore nella medesima posizione giuridica del danneggiato nei confronti del terzo autore dell'illecito (cfr. Cass. civ. n. 20740/2016; Cass. civ. n. 26647/2019).
Il medesimo meccanismo opera anche quando le prestazioni siano erogate dall'ente gestore delle assicurazioni sociali obbligatorie. In tali ipotesi, l' è legittimato ad Pt_1
esercitare il diritto di surroga per il recupero delle somme versate a titolo di prestazioni conseguenti a un fatto illecito imputabile a terzi, rivalendosi sui responsabili civili e, ove ne ricorrano i presupposti, sulle imprese assicuratrici per la responsabilità civile automobilistica.
La surrogazione opera ex lege e trasferisce all' i diritti risarcitori spettanti al Pt_1
danneggiato nei limiti delle somme erogate. Tuttavia, costituiscono presupposti imprescindibili per l'esercizio del diritto di surrogazione: la prova dell'avvenuto pagamento della prestazione, che costituisce il titolo della surroga;
la dimostrazione dei fatti costitutivi dell'illecito e della responsabilità del terzo;
la prova dell'esistenza e dell'entità del danno cui la prestazione si ricollega;
la non imputabilità del sinistro al beneficiario della prestazione.
Solo in presenza di tali condizioni l'ente previdenziale può legittimamente agire in surroga nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile del sinistro.
pagina 6 di 9 Nella fattispecie in esame, deve osservarsi che l'Ente previdenziale non ha fornito la prova degli elementi costitutivi del diritto di surrogazione, così come richiesti dall'art. 1916 c.c. e dalla costante giurisprudenza di legittimità. A fronte della specifica contestazione articolata dall'impresa di assicurazione convenuta, infatti, l' non ha Pt_1
prodotto alcun elemento idoneo a dimostrare la verificazione del sinistro, né tantomeno la sua riconducibilità esclusiva alla condotta colposa di La circostanza Controparte_2
che l'evento dannoso si sia verificato, e che esso sia imputabile alla responsabilità del predetto assicurato, non può pertanto ritenersi pacifica, né emergono dagli atti riscontri sufficienti circa l'entità e la natura della malattia che sarebbe conseguita all'incidente stradale oggetto di causa.
Sul punto, lo stesso consulente tecnico d'ufficio, ha riferito l'impossibilità di adempiere al mandato conferitogli in ragione dell'irreperibilità di , regolarmente Controparte_3
convocato a mezzo raccomandata. Il CTU ha altresì evidenziato come la sola documentazione medica agli atti non fosse sufficiente a stabilire se le lesioni refertate al predetto soggetto fossero causalmente riconducibili all'incidente denunciato.
L'impossibilità di espletare compiutamente la consulenza medico-legale disposta dal
G.I. ha pertanto impedito di accertare sia l'esistenza del nesso eziologico tra il sinistro e il periodo di malattia in relazione al quale sarebbero state erogate le prestazioni previdenziali, sia l'effettiva entità del danno giuridicamente rilevante.
A tali considerazioni si aggiunge un ulteriore elemento di rilievo. Dall'istruttoria è emerso che nessun risarcimento è stato riconosciuto o liquidato dalla compagnia CP_1
in favore di . Anzi, quest'ultimo, ha espressamente rinunciato a
[...] Controparte_3
qualsivoglia richiesta risarcitoria precedentemente formulata, riconoscendo pagina 7 di 9 l'insussistenza dei presupposti della responsabilità in capo a . Tale Controparte_2
condotta, valutata unitamente alle complessive risultanze istruttorie, conferma l'assenza di prova circa l'esistenza del fatto illecito e della responsabilità del presunto autore del danno, elementi che costituiscono presupposti imprescindibili per l'esercizio del diritto di surrogazione da parte dell' . Pt_1
Ne deriva, pertanto, che l'Ente previdenziale non ha assolto all'onere probatorio su di esso gravante, non risultando provati né il sinistro e la sua dinamica, né l'imputabilità dell'evento al , né il nesso causale tra l'incidente e il periodo di malattia, né CP_2
l'effettivo danno collegato alle prestazioni assistenziali corrisposte.
Alla luce di quanto sopra, deve escludersi che ricorrano i presupposti per il riconoscimento del diritto di surrogazione dell' ex art. 1916 c.c. e, pertanto, Pt_1
l'appello deve essere rigettato e per l'effetto confermata la sentenza di primo grado.
In virtù del principio della soccombenza l'appellante va condannata alla rifusione delle spese processuali nei confronti dell'appellata nella misura indicata in dispositivo.
Nel caso di specie, sussistono inoltre i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 TU spese giustizia, a mente del quale: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9424/2023 così statuisce:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 366/2023 emessa dal Giudice di Pace di Catania;
2) condanna l' al pagamento in favore di delle spese processuali Pt_1 CP_1
per il presente grado di giudizio che liquida in euro 2.140,00 per compensi professionali oltre IVA e CPA come per legge, al rimborso forfetario ex L. prof. for..
3) Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002, essendo l'impugnazione respinta integralmente la parte appellante che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
4) Pone definitivamente le spese del CTU a carico di parte appellante.
Così deciso il 22 novembre 2025
Il giudice
OR RB
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 9424/23 R.G. avente ad oggetto: appello;
promossa da
(C.F. ) con sede in Parte_1 P.IVA_1
Roma via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Gaetana Angela Marchese e domiciliato presso lo studio dell'Avv. Maria Concetta Lanza, sito ad Acireale, via R. Currò n. 34, giusta procura in atti.
pagina 1 di 9 - APPELLANTE-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, codice fiscale CP_1
, con sede legale in Piazza Tre Torri n. 3, 20145 Milano, rappresentata e P.IVA_2
difesa dall'Avv. Giampiero M. Trovato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Catania Via Novara 34, giusta procura in atti.
-APPELLATA-
e nei confronti di
codice fiscale residente in [...], Controparte_2 C.F._1
95123 Catania;
-APPELLATO CONTUMACE-
codice fiscale , nato a [...] il [...], Controparte_3 C.F._2
residente in [...], CAP 98035;
-APPELLATO CONTUMACE-
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 05 Novembre 2025.
IN FATTO ED IN DIRITTO
pagina 2 di 9 Con atto di citazione regolarmente notificato, l' ricorreva dinnanzi al Giudice di Pt_1
pace di Catania avverso l' e , al fine di condannare i CP_1 Controparte_2
convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 9.678,86 oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo, spese e compensi professionali del giudizio.
In particolare, parte attrice assumeva che in data 11.06.21 alle ore 17:00, , Controparte_3
mentre si trovava su una bicicletta, veniva fatto cadere a terra dall'urto involontario cagionato da , che con la propria autovettura targata CP849KJ percorreva Controparte_2
la strada in retromarcia;
precisava che, a causa dell'incidente, subiva Controparte_3
varie lesioni che lo obbligavano ad un periodo di malattia e di assenza dal lavoro dal 12 marzo 2021 al 10 settembre 2021 e che l' erogava a favore del proprio assicurato la Pt_1
somma di € 9.678,86 a titolo di indennità economica di malattia, come per legge.
All'udienza di prima comparizione si costituiva la Compagnia di assicurazioni, contestando sia l'an che il quantum debeatur e rilevando che il danneggiato, CP_3
, aveva rinunciato all'azione di risarcimento e, pertanto, null'altro era dovuto.
[...]
Il Giudice di Pace ammetteva l'interrogatorio formale del convenuto . Controparte_2
Tuttavia, all'udienza del 24/01/2023, l' chiedeva che la causa Controparte_4
venisse rinviata ad altra udienza onde consentire la notifica della citazione per interrogatorio formale a . Controparte_2
Il Giudice di pace adito, ritenendo non ammissibile la richiesta di cui sopra, disponeva l'integrazione del contraddittorio di , presunto responsabile dell'evento Controparte_3
pagina 3 di 9 dannoso subito dal , rinviando il procedimento all'udienza del 5.04.2023 e, CP_2
successivamente, all'udienza del 14.06.2023, nella quale poneva la causa in decisione.
Con sentenza n. 302/23 pubblicata in data 27 giugno 2023, il Giudice di Pace di Catania rigettava la domanda avanzata dall' condannandola al pagamento in favore della Pt_1
società di assicurazioni della somma di € 2.090,00 oltre accessori di legge.
Con atto di appello regolarmente notificato, l' impugnava la sentenza di primo Pt_1
grado, chiedendo che venisse accertato e dichiarato che il sinistro oggetto della causa era avvenuto in conseguenza della condotta di e, per l'effetto, la condanna Controparte_2
dei convenuti in solido al pagamento della somma di € 9.678,86, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturandi fino al soddisfo, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'impresa assicurativa chiedendo il rigetto dell'appello in CP_1
quanto infondato in fatto e in diritto e privo del benché minimo supporto probatorio, con conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio e dei compensi professionali.
ed , regolarmente vocati in ius, restavano contumaci. Controparte_2 Controparte_3
Su richiesta dell'appellante, con ordinanza del 13 marzo 2024 si disponeva l'assunzione dell'interrogatorio formale di . In data 13 maggio 2024, constatato che lo Controparte_2
stesso, sebbene regolarmente intimato per l'udienza del 6 maggio 2024, non aveva reso l'interrogatorio formale, si procedeva alla nomina del consulente tecnico d'ufficio medico-legale.
pagina 4 di 9 Nel merito, l'appello va rigettato in quanto infondato per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, non occorre esaminare i primi tre motivi di censura sollevati dall'appellante relativi:
a) alla pretesa erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di Pace avrebbe ritenuto che l' non avesse richiesto un rinvio ai sensi dell'art. 320 c.p.c.; Pt_1
b) alle preclusioni istruttorie vigenti nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace anteriormente alla riforma introdotta dal d.lgs. n. 149/2022 (cd. Riforma Cartabia);
c) alla dedotta decadenza dall'interrogatorio formale di . Controparte_2
Tali doglianze non richiedono approfondimento poiché nella presente fase di giudizio si
è comunque ritenuto di ammettere le richieste istruttorie formulate dall' , Pt_1
disponendo l'assunzione dell'interrogatorio formale del e la nomina del CP_2
consulente tecnico d'ufficio medico-legale. Le questioni processuali sollevate dall'appellante risultano pertanto superate e non assumono alcuna incidenza sull'esito della presente decisione.
Passando all'esame del quarto motivo, l'appellante censura la sentenza del Giudice di
Pace per aver rigettato la propria domanda sul presupposto della mancata prova dei fatti costitutivi della pretesa.
In punto di diritto, occorre richiamare l'art. 1916, comma 1, c.c., il quale dispone che
«l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi».
La norma disciplina l'istituto della surrogazione in ambito assicurativo, attribuendo al soggetto che ha corrisposto l'indennità la possibilità di sostituirsi all'assicurato pagina 5 di 9 nell'azione risarcitoria verso il responsabile civile, al fine di recuperare le somme erogate.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che la surrogazione di cui all'art. 1916 c.c. configura una successione a titolo particolare nel credito risarcitorio dell'assicurato, determinando il subentro ex lege dell'assicuratore nella medesima posizione giuridica del danneggiato nei confronti del terzo autore dell'illecito (cfr. Cass. civ. n. 20740/2016; Cass. civ. n. 26647/2019).
Il medesimo meccanismo opera anche quando le prestazioni siano erogate dall'ente gestore delle assicurazioni sociali obbligatorie. In tali ipotesi, l' è legittimato ad Pt_1
esercitare il diritto di surroga per il recupero delle somme versate a titolo di prestazioni conseguenti a un fatto illecito imputabile a terzi, rivalendosi sui responsabili civili e, ove ne ricorrano i presupposti, sulle imprese assicuratrici per la responsabilità civile automobilistica.
La surrogazione opera ex lege e trasferisce all' i diritti risarcitori spettanti al Pt_1
danneggiato nei limiti delle somme erogate. Tuttavia, costituiscono presupposti imprescindibili per l'esercizio del diritto di surrogazione: la prova dell'avvenuto pagamento della prestazione, che costituisce il titolo della surroga;
la dimostrazione dei fatti costitutivi dell'illecito e della responsabilità del terzo;
la prova dell'esistenza e dell'entità del danno cui la prestazione si ricollega;
la non imputabilità del sinistro al beneficiario della prestazione.
Solo in presenza di tali condizioni l'ente previdenziale può legittimamente agire in surroga nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile del sinistro.
pagina 6 di 9 Nella fattispecie in esame, deve osservarsi che l'Ente previdenziale non ha fornito la prova degli elementi costitutivi del diritto di surrogazione, così come richiesti dall'art. 1916 c.c. e dalla costante giurisprudenza di legittimità. A fronte della specifica contestazione articolata dall'impresa di assicurazione convenuta, infatti, l' non ha Pt_1
prodotto alcun elemento idoneo a dimostrare la verificazione del sinistro, né tantomeno la sua riconducibilità esclusiva alla condotta colposa di La circostanza Controparte_2
che l'evento dannoso si sia verificato, e che esso sia imputabile alla responsabilità del predetto assicurato, non può pertanto ritenersi pacifica, né emergono dagli atti riscontri sufficienti circa l'entità e la natura della malattia che sarebbe conseguita all'incidente stradale oggetto di causa.
Sul punto, lo stesso consulente tecnico d'ufficio, ha riferito l'impossibilità di adempiere al mandato conferitogli in ragione dell'irreperibilità di , regolarmente Controparte_3
convocato a mezzo raccomandata. Il CTU ha altresì evidenziato come la sola documentazione medica agli atti non fosse sufficiente a stabilire se le lesioni refertate al predetto soggetto fossero causalmente riconducibili all'incidente denunciato.
L'impossibilità di espletare compiutamente la consulenza medico-legale disposta dal
G.I. ha pertanto impedito di accertare sia l'esistenza del nesso eziologico tra il sinistro e il periodo di malattia in relazione al quale sarebbero state erogate le prestazioni previdenziali, sia l'effettiva entità del danno giuridicamente rilevante.
A tali considerazioni si aggiunge un ulteriore elemento di rilievo. Dall'istruttoria è emerso che nessun risarcimento è stato riconosciuto o liquidato dalla compagnia CP_1
in favore di . Anzi, quest'ultimo, ha espressamente rinunciato a
[...] Controparte_3
qualsivoglia richiesta risarcitoria precedentemente formulata, riconoscendo pagina 7 di 9 l'insussistenza dei presupposti della responsabilità in capo a . Tale Controparte_2
condotta, valutata unitamente alle complessive risultanze istruttorie, conferma l'assenza di prova circa l'esistenza del fatto illecito e della responsabilità del presunto autore del danno, elementi che costituiscono presupposti imprescindibili per l'esercizio del diritto di surrogazione da parte dell' . Pt_1
Ne deriva, pertanto, che l'Ente previdenziale non ha assolto all'onere probatorio su di esso gravante, non risultando provati né il sinistro e la sua dinamica, né l'imputabilità dell'evento al , né il nesso causale tra l'incidente e il periodo di malattia, né CP_2
l'effettivo danno collegato alle prestazioni assistenziali corrisposte.
Alla luce di quanto sopra, deve escludersi che ricorrano i presupposti per il riconoscimento del diritto di surrogazione dell' ex art. 1916 c.c. e, pertanto, Pt_1
l'appello deve essere rigettato e per l'effetto confermata la sentenza di primo grado.
In virtù del principio della soccombenza l'appellante va condannata alla rifusione delle spese processuali nei confronti dell'appellata nella misura indicata in dispositivo.
Nel caso di specie, sussistono inoltre i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 TU spese giustizia, a mente del quale: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9424/2023 così statuisce:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 366/2023 emessa dal Giudice di Pace di Catania;
2) condanna l' al pagamento in favore di delle spese processuali Pt_1 CP_1
per il presente grado di giudizio che liquida in euro 2.140,00 per compensi professionali oltre IVA e CPA come per legge, al rimborso forfetario ex L. prof. for..
3) Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002, essendo l'impugnazione respinta integralmente la parte appellante che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
4) Pone definitivamente le spese del CTU a carico di parte appellante.
Così deciso il 22 novembre 2025
Il giudice
OR RB
pagina 9 di 9