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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 05/02/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 474/2022 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da (C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Todeschini, presso lo studio del quale in Milano, via Hajech n. 2, è elettivamente domiciliata
- RICORRENTE -
contro
.IVA ) Controparte_1 C.F._2 P.IVA_1 con l'Avv. Zilioli, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del difensore, all'indirizzo pec Email_1
- RESISTENTE –
Oggetto: Risarcimento del danno differenziale. All'udienza di discussione i procuratori hanno concluso come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18 ottobre 2022, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro – lo per sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare:
-Nel merito in via principale: previo accertamento che l'infortunio del 13.1.2017 alla sig.ra è avvenuto sul luogo di lavoro ed è imputabile allo Parte_1 Controparte_1
per violazione dell'art. 2087 c.c. o, in subordine, per violazione dell'art.
[...] 2051 c.c. ed in ulteriore subordine dell'art. 2043 c.c., condannare lo Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire la sig.ra
[...] tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in occasione CP_2 dell'infortunio occorso in data 13.1.2017, nella complessiva misura di euro 197.169,01 esposta in narrativa, oppure nella somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta in corso di causa, maggiorata di interessi legali dal dovuto al saldo e della rivalutazione là dove dovuta;
-In via istruttoria: Solo occorrendo e senza inversione dell'onere della prova, ammettersi i capitoli di prova dedotti al punto V del presente ricorso, da intendersi qui per integralmente ritrascritti, con i testi indicati. Si insiste nell'ammissione a prova contraria su eventuali capitoli di prova che controparte andrà a dedurre. A testi quelli già indicati.
Qualora il Giudice lo ritenga necessario, si chiede disporsi CTU medico legale sulla persona dell'infortunata.
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze del giudizio maggiorate di spese generali e accessori, con sentenza immediatamente esecutiva”.
Si è costituito in giudizio lo Controparte_1 contestando le avversarie domande e invocando la colpa esclusiva o almeno concorrente della ricorrente nella causazione dell'infortunio, nonché lamentando l'insussistenza e l'esorbitanza dei danni richiesti, con rassegnazione delle seguenti conclusioni:
“accertate le premesse, contrariis rejectis, in via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione passiva dello
[...] per tutti i motivi esposti in narrativa Controparte_1
e, conseguentemente, rigettare le domande svolte dalla ricorrente nei confronti della resistente;
nel merito, in via principale: accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande formulate dalla ricorrente nei confronti della resistente, per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, rigettarsi il ricorso promosso dalla Sig.ra nei confronti dello Parte_1 Controparte_1
[...] nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accertamento di qualsivoglia responsabilità in capo allo Controparte_1 ridurre l'importo della condanna in proporzione al concorso di colpa della Sig.ra quantificato quantomeno nel 90%, per le ragioni Parte_1 indicate in narrativa;
In ogni caso: spese e compensi di causa integralmente rifusi, rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Esperito inutilmente e ripetutamente il tentativo di conciliazione, espletata l'istruttoria orale e disposta la CTU medico-legale, con acquisizione del prospetto aggiornato delle prestazioni erogate dall'INAIL per i fatti di causa, all'udienza del 8 gennaio 2025 il Tribunale, all'esito della discussione dei procuratori, ha deciso come
2 da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla legge 133/2008.
*** * ***
1. L'oggetto del contendere.
Con il presente giudizio, ha chiesto la condanna della Parte_1 convenuta al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'infortunio occorsole in data 13 gennaio 2017, per essere scivolata sulla pavimentazione ghiacciata del cortile di accesso al luogo di lavoro.
A fondamento della domanda, la ricorrente ha premesso di avere lavorato alle dipendenze dello dal 1 aprile 2010, Controparte_1 con mansioni di assistente alla poltrona inquadrata nel III liv. CCNL Studi professionali e contratto di 36 ore settimanali, percependo una retribuzione lorda mensile di € 1.450,00; il rapporto sarebbe cessato dopo l'infortunio, a ottobre 2018, a seguito del licenziamento per superamento del periodo di comporto, impugnato e conciliato con riserva di azione per il risarcimento dei danni differenziali e complementari.
Ha affermato, altresì, di essersi sempre recata al lavoro con la propria autovettura, che avrebbe posteggiato nel parcheggio limitrofo allo studio, al quale si accederebbe attraverso un cortile recintato e posto nell'esclusiva proprietà della convenuta.
Ha riferito, quindi, che in data 13 gennaio 2017, alle 08:15 circa, sarebbe scivolata sulla strada ghiacciata del suddetto cortile, in prossimità del tombino sito vicino all'ingresso dello , riportando gravi lesioni alla zona sacrale, alla spalla, al polso CP_1
e alla mano sinistra. Lo stesso titolare pertanto, l'avrebbe Controparte_3 trasportata al Pronto Soccorso di Crema, ove era stata posta la diagnosi di frattura biossea dell'articolazione del polso sinistro e contusione del rachide lombare, con prescrizione di braccio ingessato al collo, utilizzo di tachipirina e controllo ortopedico al successivo 19 gennaio;
già al momento delle dimissioni, poi, era stata evidenziata l'instabilità della frattura, con il rischio di un ulteriore intervento di riduzione e sintesi in caso di scomposizione secondaria.
Infatti, dopo un periodo con braccio ingessato, in data 26 gennaio 2017 era stata sottoposta al primo intervento chirurgico al polso di riduzione e sintesi e installazione della placca di titanio e viti radio distali con filo ulnare e con posizionamento di
3 stecca gessata, cui erano seguiti ulteriori accertamenti che avevano consentito di riscontrare una limitazione della spalla e del gomito sinistro per compressione ulnare, con importante limitazione funzionale del polso in mano sinistra e impossibilità alla chiusura a pugno e alla singolarizzazione delle dita della mano, nonché con la limitazione funzionale del rachide lombare su tutti i piani, con contrattura della muscolatura paravertebrale bilaterale, trattati con un programma di venti sedute di fkt all'arto sinistro e di venti sedute di tecarterapia lombare.
La condizione del gomito, inoltre, aveva reso necessario un secondo intervento per la compressione del nervo ulnare, eseguito in data 23 marzo 2018, e un terzo intervento in artroscopia al polso del 6 novembre 2018, cui era seguito l'ulteriore intervento di revisione chirurgica del 28 maggio 2019, con lisi di aderenze e trasposizione anteriore sottocutanea del nervo ulnare in anestesia regionale.
Svolte tali premesse, ha invocato, in diritto, l'accertamento della responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. - ovvero, in via gradata, quella aquiliana ex art. 2051 c.c. o ex art. 2043 c.c. - per rischio improprio, connesso a un'attività prodromica e strumentale all'espletamento della mansione lavorativa, deducendo che la caduta sarebbe stata occasionata esclusivamente dalla presenza di ghiaccio nel cortile e, dunque, nell'ambiente di lavoro, e addebitando allo Studio dentistico di non avere rimosso la fonte di pericolo, presente sul tratto di strada di sua esclusiva proprietà.
Ha chiesto, quindi, il risarcimento del danno differenziale patito, avuto riguardo al grado di invalidità permanente del 18% - al netto dell'indennizzo riconosciuto dall'INAIL per un'invalidità del 12% - e ai periodi di invalidità temporanea meglio descritti in ricorso, nonché alla diminuzione della capacità lavorativa specifica in misura pari almeno a 1/3, per non avere più potuto svolgere le mansioni di assistente alla poltrona, adattandosi ad attività lavorative saltuarie, come da dichiarazioni dei redditi prodotte;
ha domandato, altresì, la rifusione delle spese mediche sostenute e il riconoscimento di una personalizzazione del danno liquidato.
*
Costituendosi in giudizio, lo ha Controparte_1 eccepito, in preliminare, il difetto di legittimazione passiva, deducendo che l'area in cui si sarebbe verificata la caduta sarebbe di proprietà di un soggetto terzo – la società Mezzo s.r.l. - e da tempo sarebbe aperta all'uso pubblico. Nel merito, ha
4 contestato ogni addebito, deducendo di avere cosparso di sale il cortile tanto la sera precedente quanto la stessa mattina del 13.1.2017, e ha invocato la colpa esclusiva o concorrente della dipendente, in misura almeno pari al 90%. Da ultimo, ha contestato la quantificazione del danno, evidenziando la prossimità della ricorrente all'età pensionabile e negando la riduzione della capacità lavorativa specifica.
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2. La legittimazione passiva del convenuto.
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto.
Essa, infatti, si fonda sul presupposto che “l'area in cui si è verificata la caduta, infatti, non è di proprietà, né in custodia dello , Controparte_1 con la conseguenza che la responsabilità per omessa custodia o manutenzione dovrebbe essere ascritta, al più, al “proprietario (tale società Mezzo S.r.l.)” o alla Pubblica
Amministrazione, essendo la strada “da tempo immemorabile aperta all'uso pubblico”.
Al riguardo, tuttavia, è sufficiente rilevare che la ricorrente ha agito solo in via subordinata invocando la responsabilità aquiliana ex art. 2051 c.c., instando, in via principale, per l'accertamento della responsabilità contrattale ex art. 2087 c.c. e, quindi, deducendo la specifica violazione degli obblighi di protezione gravanti sul datore di lavoro, pacificamente individuato nello Studio dentistico convenuto.
Non v'è dubbio, pertanto, che il soggetto passivo della pretesa risarcitoria sia stato opportunamente individuato ed evocato in giudizio dalla difesa attorea: l'eventuale insussistenza di obblighi di manutenzione e cura dell'area dell'infortunio, infatti, potrebbe, al più, escludere la colpa datoriale e determinare il rigetto della domanda nel merito, ma non inciderebbe sul diverso profilo del rapporto processuale, correttamente instaurato nei confronti del datore di lavoro.
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3. La responsabilità del datore di lavoro.
Tanto doverosamente premesso, ai fini del corretto inquadramento della questione posta al vaglio del Tribunale pare doveroso ribadire che sul datore di lavoro grava la responsabilità prevista dall'art. 2087 c.c., la quale si sostanzia nel dovere di osservare gli obblighi di sicurezza e prevenzione imposti dalla legge,
5 predisponendo tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore.
In forza di tale previsione, invocata in via principale dalla difesa attorea, il datore di lavoro è onerato non solo dall'adozione delle cautele codificate, cioè previste dalla normativa antinfortunistica speciale, ma anche di quelle c.d. “innominate”, ovvero imposte dall'esperienza comune e dalle circostanze del caso concreto e idonee a evitare la verificazione di prevedibili eventi di danno nei confronti del lavoratore.
In ciò, pertanto, si coglie l'essenza della responsabilità in commento, che non discende dalla violazione del generale precetto di neminem laedere, bensì dall'inadempimento di vere e proprie obbligazioni di protezione e prevenzione a vantaggio del lavoratore, connaturate all'instaurazione del rapporto: ne consegue che l'imprenditore risponde dei danni che il dipendente abbia riportato nello svolgimento della prestazione o in attività strettamente correlate alla stessa e che, in quanto tali, siano occasionate dall'esecuzione dell'attività lavorativa e causalmente riconducibili all'inadempimento degli obblighi di sicurezza.
Trattandosi di una responsabilità da inadempimento, poi, in termini processuali si osserva – secondo l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte - che il riparto degli oneri probatori segue il regime di cui all'art. 1218 c.c., di talché il lavoratore è tenuto a dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro e la sussistenza ed entità del danno patito, nonché ad allegare il nesso di causa efficiente tra l'espletamento della prestazione e la verificazione dell'evento pregiudizievole, mentre spetta all'imprenditore provare di avere approntato tutte le misure idonee a evitare il danno e dimostrare, quindi, che l'evento sia dipeso da causa a lui non imputabile (Cfr. Cass. n.
9817/2008 e successive).
Si afferma, in particolare, che l'elemento costitutivo della responsabilità datoriale per inadempimento all'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 c.c. è la colpa quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore (Cass. n. 6002/2012, n. 14102/2012), obbligo che impone all'imprenditore di adottare non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata - che rappresentano lo standard minimale fissato dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore - ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificità del rischio, essendo, peraltro, la sicurezza del lavoratore un bene
6 protetto dall'art. 41, secondo comma, Cost. (cfr. Cass. n. 15112/2020); la prova liberatoria, a carico della parte datoriale, si sostanzia, quindi, nella dimostrazione di avere adottato tutte quelle cautele che, benché non dettate dalla legge, siano consigliate dalle conoscenze sperimentali e tecniche o dagli standard di sicurezza normalmente osservati (Cass. n.
33239/2022).
Proprio in considerazione degli interessi in gioco, pertanto, il datore – che si avvale dell'opera dei prestatori ed è parte forte del rapporto – è tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, idonee misure di sicurezza e prevenzione, cosicché la responsabilità per l'evento infortunistico – che è tale nella misura in cui si manifesta nell'ambito della resa dell'attività lavorativa - non viene esclusa neppure dalla concorrente negligenza del prestatore: in altri termini, l'eventuale colpa del danneggiato – che può escludere o ridurre la responsabilità ex artt. 2043-2051 c.c., connessa alla violazione del generale precetto di neminem laedere – non può elidere o attenuare il nesso con la responsabilità datoriale, accertata in termini di inadempimento di una specifica obbligazione di vigilanza e protezione a vantaggio del dipendente, finché la condotta conservi attinenza con la resa della prestazione lavorativa.
In questi termini, d'altronde, la Suprema Corte afferma che, perché possa escludersi la responsabilità datoriale, occorre che “il rischio sia stato generato da una condotta che non abbia alcun rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa o che esorbiti del tutto dai limiti di essa, mentre l'eventuale colpa del lavoratore non è idonea ad escludere il nesso causale tra il verificarsi del danno e la responsabilità dell'imprenditore, sul quale grava l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno stesso. (…) Tali principi, enucleati e più che consolidati nella giurisprudenza di questa Corte in tema di infortuni sul lavoro, comportano che deve ritenersi configurabile un concorso colposo della vittima nel solo caso in cui la stessa abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere (Cass. Sez. L, 13/01/2017, n. 798; nello stesso senso, si vedano anche Cass. Sez. L, 13/04/2016 n. 7313, secondo cui il rischio elettivo è solo
"quello che, estraneo e non attinente all'attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del dipendente, che crei ed avalli volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella ad essa inerente"; cfr. inoltre, Cass. Sez. L, 23/07/2012, n. 12779; Cass. Sez.
3, 20/10/2011, n. 21694)” (Cass. n.4980/2023).
7 È, dunque, alla luce di tali principi che deve essere esaminato il caso concreto.
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4. Il fatto e la valutazione della responsabilità datoriale.
Passando all'esame della vicenda concreta, è, innanzitutto, pacifico in giudizio che sia scivolata nei pressi dell'ingresso dello Parte_1 [...] in prossimità del tombino collocato nel Controparte_1 cortile antistante lo Studio medesimo1, a causa della pavimentazione gelata nella mattina del 13 gennaio 20172; parimenti incontestato è, poi, che la ricorrente stesse percorrendo il suddetto tratto di strada per recarsi al lavoro, essendo in procinto di iniziare la prestazione lavorativa, e che in ragione della caduta abbia riportato i traumi riferiti in ricorso, risultanti dalla documentazione in atti e confermata dal CTU.
Occorre, pertanto, soffermarsi sull'eccepita assenza di responsabilità della convenuta.
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4.1 La difesa di parte resistente ha eccepito, in primo luogo, l'insussistenza di obblighi specifici di manutenzione e cura dell'area in cui si era verificata la caduta.
Tale obiezione, tuttavia, non coglie nel segno.
In tal senso, infatti, si rileva, in primo luogo, come sia la stessa comunicazione prodotta dalla resistente a chiarire che l'area “pur essendo aperta all'uso pubblico, collegata con il marciapiede e la sede stradale di via Stazione, non risulta di proprietà comunale” e “non è interessata dal passaggio di servizi pubblici in sottosuolo” (pag. 5, comparsa).
Nella medesima comunicazione, invero, si precisa anche che nel 2003 l'area risultava, da catasto, di proprietà della società Mezzo S.r.l., ma tale affermazione non può ritenersi di per sé idonea a escludere la pertinenza della stessa allo CP_1 convenuto: da un lato, infatti, nulla è stato allegato in merito alla situazione proprietaria nel gennaio 2017; dall'altro, e soprattutto, a prescindere dalla titolarità del
8 diritto reale in capo alla convenuta, alla data del sinistro l'area era indubbiamente nella disponibilità materiale dello Controparte_1
Il convenuto, infatti, aveva già recintato il cortile con catene, apponendo dapprima una “colonnina mobile” per impedire l'ingresso dei veicoli e poi – forse in epoca successiva alla caduta della ricorrente, unico elemento non univoco – la segnalazione della “proprietà privata”3.
Tanto si ricava, poi, dalle dichiarazioni dei testi escussi all'udienza del 27.3.2024.
In particolare, la teste – dipendente dello Studio tra il 2016 e il 2018 – ha Tes_2 riferito che “Il cortile dove è caduta la ricorrente è un piccolo cortile transennato, da quanto ricordo, si affaccia su una strada. All'epoca era delimitato da delle transenne, il termine più specifico
è “catene”; non so se ci potesse entrare chiunque o fosse di pertinenza esclusiva dello studio, non so se fosse di proprietà privata;
ci vedevo passare i clienti dello studio, non so se passassero anche pedoni, perché io entravo nello studio e poi non uscivo più fino alla fine”. Ha, inoltre, dichiarato: “mi sembra che lo stato dei luoghi fosse questo anche all'epoca, non ricordo se ci fosse già la colonna mobile per l'accesso carrabile;
non ricordo se ci fosse una mattonella rossa con scritto proprietà privata”. Ella, quindi, ha confermato almeno la recinzione dell'ingresso con colonne di cemento e catene, come da documentazione attorea (doc. 6-7, ricorrente).
Il teste – cliente dello nel periodo considerato – ha, invece, Tes_1 CP_1 confermato che “lo stato dei luoghi era già all'epoca quello di cui al doc. 6, c'era anche già la colonnina mobile per l'accesso carrabile. Io andavo lì a fare la pulizia e l'igiene orale e ricordo che
c'era la mattonella con scritto proprietà privata, questo già da prima che la sig.ra cadesse. Pt_1
… Io sono stato paziente dello studio per ancora un anno dall'accaduto, sarà stato paziente per 3-4 anni in totale. Che io ricordi, la mattonella c'è sempre stata, perché è anche ben visibile”.
La teste – dipendente dello Studio dal 1997 – ha, poi, riferito che Tes_3
“Confermo che lo stato dei luoghi è quello rappresentato nel doc.
6. Era così anche il giorno dell'accaduto. Non ricordo quando sia stata messa la colonnina mobile. Non ricordo se fosse alzata
o abbassata e non ricordo davvero se fosse già stata installata. Adesso c'è una mattonella con la scritta proprietà privata;
lo Studio si è trasferito lì dal 2004, all'inizio forse non c'era, è stata messa
9 dopo anni, ma non ricordo proprio quando. Non ricordo se la mattonella fosse presente quando la sig.ra è caduta. … Non ricordo proprio quanto sopra. Il cortile è una rientranza, ci passano i clienti nostri e anche quelli del negozio che c'è accanto. Quindi ci si entra tipicamente per andare al negozio
o allo studio, poi se uno volesse ci potrebbe anche passare perché è aperto”.
Da ultimo, il teste – fratello della ricorrente – ha dichiarato: “Io sono Pt_1 arrivato per prendere mia sorella, che si era fatta male. Loro – i titolari dello studio - mi hanno fatto entrare nella loro proprietà, hanno abbassato la colonnina mobile per farmi entrare con la macchina, poi il dr. ha portato fuori mia sorella, anche con il mio aiuto, e l'ha messa in CP_1 macchina. Confermo che lo stato dei luoghi era quello di cui al doc. 6; io sono entrato in retro, dove
c'era la colonnina, e il dr. ha portato verso la macchina mia sorella. Non ricordo se ci CP_1 fossero mattonelle con la scritta “proprietà privata”; io ero anche un paziente dello Studio, sono andato due o tre volte”. Tale testimonianza deve ritenersi attendibile, in quanto apparsa genuina – nella misura in cui non è stata confermata la presenza della mattonella con la scritta “proprietà privata”, pur riferita da altro teste privo di interessi in causa – e riscontrata dalle dichiarazioni dei testi e nonché dello stesso Tes_3 Tes_1 [...]
CP_4
Deve, dunque, ritenersi dimostrato che l'area antistante l'ingresso dello
[...]
, a prescindere dalla formale titolarità del diritto di proprietà CP_1
(indubbiamente privata), fosse nell'esclusiva disponibilità del convenuto, il quale, già all'epoca del sinistro, aveva volontariamente apposto la recinzione con catene e la
“colonnina” elettrica finalizzata a escludere l'ingresso e il parcheggio delle vetture.
Tale disponibilità – almeno materiale4 – deve ritenersi senz'altro idonea a far rientrare l'area nella nozione di “luogo di lavoro” e attrarre la stessa nella sfera di sorveglianza del datore, dimostrando, conseguentemente, la nocività – e, quindi, la pericolosità – dell'ambiente al momento dell'infortunio.
In tal senso, del resto, la Suprema Corte ha chiarito che, in tema di infortunio sul lavoro, non è sufficiente a escludere l'occasione di lavoro – e, quindi, la responsabilità contrattuale del datore per i danni subiti dal lavoratore, ex art. 2087 c.c. - la mera circostanza che l'evento dannoso sia intervenuto all'esterno della azienda, qualora esso si sia verificato pur sempre durante l'orario di lavoro e nel corso della
10 prestazione lavorativa, dovendo il giudice di merito valutare in concreto se l'operazione che stava effettuando il lavoratore fosse o meno riconducibile anche ad attività strumentali prevedibili e abituali o comunque necessarie alla resa della prestazione
(Cass. lav., n. 4723/2005), quale deve senz'altro ritenersi l'ingresso presso i locali del datore di lavoro per iniziare l'attività giornaliera. Ha, inoltre, affermato che “In tema di responsabilità per gli infortuni sul lavoro, poiché, secondo l'"id quod plerumque accidit", i dipendenti
(pur per imprudenza, negligenza o inesperienza) si muovono nell'ambito dell'azienda in maniera occasionale e anche al di fuori del posto loro assegnato, il luogo di lavoro non può ritenersi limitato alla spazio strettamente necessario per il compimento dei movimenti connessi alla lavorazione, ma comprende ragionevolmente le zone adiacenti, nelle quali gli addetti possono comunque recarsi e muoversi;
le misure di protezione, pertanto non sono in funzione delle specifiche mansioni del singolo lavoratore, ma dell'azienda nel suo complesso. Ne consegue che la contiguità e l'accessibilità della situazione di pericolo escludono l'imprevedibilità (e quindi l'abnormità) del comportamento del lavoratore che dal proprio posto di lavoro, per raggiungere, nell'ambito delle proprie mansioni, un più lontano spazio, acceda al luogo attiguo pericoloso” (Cass. lav. n. 9016/2002).
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4.2 Passando, poi, alla valutazione della colpa, l'applicazione del regime di responsabilità contrattuale poneva in capo al datore di lavoro - quale debitore dell'obbligazione di sicurezza - l'onere della prova di avere adottato tutte le misure concretamente idonee a evitare l'evento.
E, a tal riguardo, il convenuto ha affermato che “sia la sera del 12.01.2017, che la mattina del 13.01.2017, … il personale dello Controparte_1 benché non vi fosse tenuto …, ha comunque provveduto a cospargere di sale l'area
[...] antistante l'ingresso dello Studio – compresa quella in cui si è verificata la caduta, al fine di agevolare l'avvicinamento della clientela”; nulla ha dedotto, invece, in merito a ulteriori cautele concretamente idonee a scongiurare il pericolo di caduta da scivolamento.
Peraltro, lo spargimento di sale è stato riferito dalla teste che ha Tes_3 dichiarato: “Io, la sera prima, essendo già previsto, avevo cosparso il sale all'uscita dello studio. La mattina dopo, dopo essere entrata, prima di iniziare a lavorare, ho cosparso il sale davanti all'ingresso. L'ho cosparso nuovamente anche dopo che la sig.ra è caduta”; la teste Pt_1
inoltre, ha saputo solo riferire di avere “visto la sig.ra gettare del Tes_2 Testimone_4 sale quando ero già scesa dallo spogliatoio in sala d'attesa; l'ho vista farlo dopo che la sig.ra
11 era caduta, ma non so con certezza se lo avesse fatto anche prima. Non so se la sera prima Pt_1 qualcuno avesse gettato il sale”. Nulla, invece, hanno potuto dichiarare gli altri testi.
Ebbene, anche a volere ritenere sufficientemente provato un qualche spargimento di sale nella medesima mattinata, prima dell'arrivo della ricorrente, deve osservarsi che non è stato chiarito se tale misura – che, del resto, si era rivelata ex post insufficiente - fosse stata attuata anche in prossimità del punto della caduta o solo
“davanti all'ingresso” e ciò, alla luce del riparto degli oneri probatori, impone di ritenere indimostrata l'adozione di tutte le cautele imposte dalla comune esperienza e concretamente esigibili;
né, in ogni caso, è stata dedotta, prima ancora che dimostrata, la segnalazione del pericolo o della presenza di ghiaccio sulla pavimentazione del cortile e in prossimità del punto della caduta (in tal senso, cfr.
Tribunale di Venezia, n. 761/2019 e n. 190/2022; Trib. Napoli, n. 5924/2023), pur rientrando l'area nell'ambito di sorveglianza della datrice di lavoro.
Per tali ragioni, deve concludersi per l'affermazione della responsabilità – omissiva
- dello nella causazione Controparte_1 dell'infortunio sul lavoro per cui è causa, non avendo il convenuto dimostrato di avere adottato tutte le misure concretamente esigibili e idonee a scongiurare il pericolo di scivolamento – pur evidentemente percepito dalla datrice – e, segnatamente, di avere provveduto a cospargere il sale su tutta l'area di propria pertinenza e di avere debitamente delimitato o segnalato la presenza del ghiaccio sulla pavimentazione del cortile adiacente all'ingresso, conservando, di fatto, la nocività dell'ambiente lavorativo, pur originata dalle anomale condizioni atmosferiche5.
Per le ragioni già illustrate, infine, la dedotta negligenza o imprudenza della lavoratrice – che, peraltro, solo nel corso della discussione orale è stata riferita all'utilizzo di scarpe prive di suola antiscivolo - non può assumere rilievo escludente né attenuante della responsabilità datoriale, che deriva dall'inadempimento all'obbligazione antinfortunistica sulla stessa gravante: la prospettiva protezionistica dell'art. 2087 c.c., infatti, non consente di individuare un elemento di censura nella scelta delle calzature indossate dalla ricorrente per recarsi al lavoro6, ancor più per l'assenza di prescrizioni
12 datoriali in tal senso, né è ravvisabile un comportamento abnorme o totalmente avulso dalla resa della prestazione, idoneo a integrare gli estremi del rischio elettivo che, solo, consente di escludere la responsabilità datoriale in presenza di un ambiente di lavoro “nocivo”, secondo la nozione fornita dalla giurisprudenza di legittimità.
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5. Il danno non patrimoniale accertato.
Venendo, ora, alla quantificazione dei danni risarcibili, si è dato corso alla CTU medico-legale, all'esito della quale il consulente nominato, dr.ssa ripercorsa la Per_1 vicenda clinica della periziata, ha concluso per l'affermazione del nesso causale tra l'evento del 13 gennaio 2017 e i postumi illustrati in perizia, accertando la “limitazione funzionale della funzione prensile della mano sinistra, della mobilità del polso, parestesie e disestesie ed allegata ipostenia dell' arto” e quantificando i relativi postumi di carattere non patrimoniale in “un danno biologico stimabile nella misura del 14-15 (quattordici-quindici) %”
e un “periodo di inabilità temporanea … di 6 (sei) giorni 100% / 180 (centottanta) giorni 75 %
/ 180 (centottanta) giorni 50 % / 270 (duecentosettanta)giorni 25 %”, calcolato con riguardo al “lungo iter di trattamenti subiti intervallati da lunghi periodi di riabilitazione e di riposo funzionale” derivante dalla necessità di sottoporsi ai plurimi interventi e trattamenti meglio descritti nel corpo della consulenza.
Trattasi di conclusioni evidentemente attendibili, perché congruamente motivate con specifico riferimento alla documentazione clinica in atti e, peraltro, pienamente condivise, sul punto, dai CCTTPP, oltre che non contestate dai difensori delle parti.
Si ritiene, invece, che non ricorrano i presupposti per il riconoscimento dell'aumento rivendicato a titolo di personalizzazione del danno biologico, in difetto di utili allegazioni e prove al riguardo.
In merito, infatti, la difesa attorea si è limitata a osservare che “la qualità di vita della sig.ra ha subito un importante deterioramento rendendo alla stessa difficoltoso attendere, Pt_1 senza sofferenza, ad esempio, alla cura della propria persona, alle incombenze domestiche, alla guida dell'autoveicolo con ciò comportando anche una evidente ripercussione e compromissione sulla vita di relazione, grandemente limitata rispetto a prima”.
camoscio. Erano bassi e senza tacco. Avevano il pelo all'interno, per quello che mi ricordo. Non ricordo che tipo di suola avessero, sono le suole che si adoperano in inverno, non so come si chiamino”.
13 Trattasi, tuttavia, di postumi che - essendo in parte presumibili secondo l'id quod plerumque accidit, avuto riguardo alla natura e alla gravità delle lesioni, e in parte indimostrati per l'assenza di utile capitolazione istruttoria - costituiscono ripercussioni normali e tipiche delle menomazioni individuate dal CTU;
essi, pertanto, sono senz'altro idonei a giustificare il riconoscimento del punto percentuale nella sua integralità – cioè, comprensivo delle componenti del danno biologico e della sofferenza soggettiva interiore presumibile, entrambe considerate da ambo le difese nei conteggi depositati – ma, proprio per questo, insuscettibili di essere ulteriormente valorizzate sotto il profilo della personalizzazione, a pena di un'illegittima duplicazione delle poste risarcitorie.
L'unica argomentazione astrattamente utile a tali fini, invero, deve rinvenirsi nell'affermazione per cui “la ricorrente … non ha più potuto coltivare la sua passione per il tango (doc. 53) che era per lei motivo di svago e di socializzazione, con ciò causando una sofferenza interiore influente sulla sua persona”, ma anch'essa, in concreto, si rivela priva di rilievo.
Da un lato, infatti, si deve osservare che il citato documento consta di una ricevuta di € 120,00 per quota associativa e contributo tango del 11.10.2016 e di €
100,00 per il periodo da maggio a giugno 2017, con l'annotazione di pugno “corso pagato ma con scarso successo avevo dolore”: esso, pertanto, non consente di affermare che, al momento dell'infortunio, la pratica del ballo avesse una rilevanza tale – per durata e consistenza – nella vita di da rendere l'impossibilità di danzare Parte_1 una privazione meritevole di un incremento del danno non patrimoniale liquidato.
Dall'altro lato, e soprattutto, non è stato dimostrato che i postumi riscontrati – localizzati all'arto superiore, a fronte di una contusione del rachide e del mancato riscontro di postumi permanenti nella zona lombare7 – abbiano effettivamente, e
14 definitivamente, determinato la perdita lamentata, essendo a tal fine palesemente inidoneo l'unico elemento costituito da quanto scritto dalla medesima ricorrente sulla ricevuta del mese di maggio 2017.
Pertanto, il risarcimento del danno non patrimoniale di carattere permanente deve essere prudenzialmente quantificato in € 43.570,00, quale media tra il valore corrispondente all'invalidità del 14% (€ 41.072,00) e a quello del 15% (€ 46.068,00), indicate come range di riferimento dal CTU, avuto riguardo all'età della ricorrente all'epoca del sinistro e ai valori di cui alle c.d. “Tabelle” del Tribunale di Milano8
2024, vigenti al momento della decisione9, stante l'assenza di qualsiasi elemento idoneo a giustificare un ulteriore incremento a titolo di personalizzazione del danno residuato a seguito della stabilizzazione dei postumi pregiudizievoli.
Quanto, invece, al danno da invalidità temporanea, si ritiene equo applicare al punto base di € 115,00 previsto dalle tabelle una personalizzazione del 25%
(giungendo, così, al punto base di € 144,00), tenuto conto, da un lato, del travagliato iter terapeutico - che ha costretto la ricorrente a subire quattro interventi nel giro di oltre due anni, con sostanziale difficoltà o impossibilità di attendere stabilmente alle attività quotidiane per la durata della convalescenza - e, dall'altro, dell'assenza di deduzioni idonee a giustificare un ulteriore incremento;
ne consegue, secondo le condivisibili risultanze della CTU, parimenti incontestate sul punto, un danno di € 42.984,00 a titolo di invalidità temporanea (segnatamente, € 864,00 per 6 giorni di ITA, €
19.440,00 per 180 giorni di ITP al 75%, € 12.960,00 per 180 giorni di ITP al 50% ed
€ 9.720,00 per 270 giorni di ITP al 25%).
*
5.1 Il danno differenziale risarcibile.
Così individuati gli importi dovuti a titolo di risarcimento del danno biologico – temporaneo e permanente – complessivamente sofferto, occorre, infine, operare il diffalco con la prestazione già erogata dall'INAIL.
pugno e la pinza tra pollice e tutte le dita lunghe. Contro resistenza il braccio nella globalità si presente ipostenico” (pagg. 8-9). 8 “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti” (Cass. ord. n. 17918/2018; Cass. n. 14402/2011). 9 Cfr. Cass. n. 25485/2016.
15 A tal fine, infatti, si deve osservare, in termini generali, che la copertura assicurativa obbligatoria ha funzione indennitaria e, per tali ragioni, non si estende a tutte le voci di danno risarcibili, dal momento che - per quanto rileva nel caso di specie - l'INAIL eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno biologico permanente liquidato in capitale per le invalidità comprese tra il 6 e il 16%.
Trattasi, tuttavia, di tutela che di regola non consente la riparazione integrale il danno, sia perché la valutazione del grado di inabilità in sede INAIL segue parametri
– tabellari - diversi da quelli invalsi in ambito civile – che si riferiscono alla scienza medico legale - sia per il diverso valore riconosciuto al punto di inabilità nei due sistemi. Pertanto, come chiarito dalla Suprema Corte10, dalla liquidazione del risarcimento del danno alla salute derivante da un infortunio sul lavoro – effettuata secondo i criteri civilistici e non, invece, sulla base delle tabelle di cui al d.m. del 12 luglio 2000, deputate alla liquidazione dell'indennizzo INAIL ex art. 13 D. Lgs. n.
38/2000 – deve essere sottratto d'ufficio il valore della prestazione erogata dall'assicurazione obbligatoria, così da pervenire al ristoro integrale del pregiudizio sofferto, attraverso il risarcimento del danno differenziale.
Per quanto specificamente concerne le modalità del diffalco, poi, si è chiarito che
“il criterio più coerente al detto principio per calcolare il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) non è certo quello - che di fatto risulta applicato dai giudici di merito - di sottrarre tout court per intero l'indennizzo Inail dal credito risarcitorio che sia stato «a monte» calcolato e non è nemmeno quello di operare tale sottrazione secondo «poste omogenee» (vale a dire distinguendo all'interno dell'indennizzo Inail le soli due grandi poste del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale e sottraendo tout court
l'importo complessivamente liquidato per quest'ultima categoria di danno), ma è piuttosto quello di sottrarre l'indennizzo Inail dal credito risarcitorio solo quando l'uno e l'altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici (criterio per «poste identiche» e non per «poste omogenee»)”. (Cass. n.
26117/2021; Cass. ord. n. 30293/2023).
Su tali premesse, va, dunque, integralmente risarcito dal datore di lavoro il danno biologico connesso all'invalidità temporanea (Cfr. Cass. lav., n. 24401/2021), che non
è indennizzato dall'INAIL e, dunque, rimane sottratto al meccanismo dello scomputo per poste identiche.
16 Onde procedere in maniera corretta al diffalco dell'indennizzo da invalidità permanente, poi, deve considerarsi che l'importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato al momento della decisione, deve essere maggiorato degli interessi compensativi – nella misura di legge - maturati sulla somma devalutata alla data del sinistro e, quindi, rivalutata anno per anno sino alla data della sentenza, nonché degli interessi legali da quest'ultima al saldo (come stabilito da Cass., SS.UU., n. 1712/1995).
Tanto chiarito, deve ancora osservarsi che l'INAIL ha comunicato di avere corrisposto alla ricorrente la somma in capitale di complessivi € 14.535,00 a titolo di danno biologico e rivalutazioni per l'indennizzo di postumi permanenti quantificati, a seguito di revisione, nella misura del 12% (cfr. comunicazione depositata in cancelleria in data 15 aprile 2024, con annessi provvedimenti di liquidazione).
Per quanto esposto, dunque, ai fini della liquidazione del risarcimento dovuto per l'invalidità permanente accertata, dall'importo sopra determinato a titolo di danno biologico permanente in base alle risultanze della CTU e in applicazione delle Tabelle di Milano deve defalcarsi – secondo il principio delle poste identiche – la sola somma in capitale erogata per danno biologico;
l'indennità di temporanea, infatti, ha funzione economica e “sostitutiva” della retribuzione ed è, quindi, estranea all'operazione di scomputo.
Venendo alla quantificazione in concreto del danno risarcibile, allora, appare preliminarmente necessario individuare l'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno biologico permanente, già devalutato alla data del sinistro e rivalutato anno per anno sino alla data della decisione.
Esso ammonta, alla data della decisione, a € 47.734,74: trattasi di totale ottenuto partendo dalla somma di € 43.570,00 (prevista dalle vigenti Tabelle del Tribunale di
Milano quale media per un'invalidità del 14-15%, come sopra precisato), devalutata alla data dell'infortunio in € 36.490,79 e, quindi, rivalutata alla data odierna in base agli indici Istat, applicando anche gli interessi dovuti anno per anno.
Pertanto, la ricorrente ha diritto di percepire, a titolo di danno biologico differenziale per invalidità permanente, l'importo di € 33.199,74 (pari alla differenza tra l'importo di € 47.734,74 sopra individuato e quello di € 14.535,00 erogato per la
17 medesima posta dall'INAIL), che dovrà essere maggiorato dei soli interessi legali dalla sentenza al saldo. ha diritto, altresì, di percepire l'ulteriore importo dovuto a Parte_1 titolo di risarcimento del danno da invalidità temporanea, sopra quantificato in €
42.984,00; tale importo, liquidato direttamente alla data della decisione, deve essere maggiorato degli interessi compensativi – nella misura di legge - maturati sulla somma devalutata alla data del sinistro e, quindi, rivalutata anno per anno sino alla data della decisione, nonché degli interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
*** * ***
6. Il danno patrimoniale.
Passando, infine, alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale patito in conseguenza dell'infortunio, la ricorrente ha domandato, innanzitutto, il rimborso delle spese mediche sostenute, quantificate in € 1.748,15.
Trattasi di spese documentate (doc. 54, fascicolo ricorrente), tutte relative a prestazioni sanitarie erogate nel periodo dell'infortunio e della convalescenza (oltre alle spese relative al parere medico-legale redatto ante-causam, parimenti ristorabili - ancorché tecnicamente relative ai costi difensivi di lite – in ragione della ritenuta responsabilità del datore di lavoro) e non specificamente contestate dal convenuto, che, pertanto, devono essere integralmente risarcite.
Controversa tra le parti è, invece, la sussistenza di un danno patrimoniale “da lucro cessante” correlato alla “riduzione della capacità lavorativa della ricorrente successivamente al licenziamento post sinistro”.
Al riguardo, invero, in ricorso la difesa ha richiamato le conclusioni del Pt_1 proprio consulente di parte, che aveva ritenuto una diminuzione della “attività specifica di lavoro di assistente alla poltrona, riconosciuta decrementata in almeno 1/3 della totale in relazione alla attitudinalità pregressa ed eseguita fino al licenziamento” (pag. 8, ricorso e doc.
48), producendo, a supporto della domanda, le dichiarazioni dei redditi relativi alle annualità dal 2017 al 2021, attestanti un'effettiva contrazione dei guadagni da lavoro dipendente.
All'esito della CTU, invece, la medesima difesa ha quantificato il danno sulla scorta di una perdita totale della capacità lavorativa specifica, peraltro assumendo come parametro il reddito lordo, ritenendo che tale conclusione debba desumersi
18 dall'affermazione secondo cui “Il lungo iter di trattamenti subiti intervallati da lunghi periodi di riabilitazione e di riposo funzionale determinarono l'oggettiva impossibilità di riprendere lo specifico lavoro di assistente alla poltrona dentistica” (cfr. pag. 10 CTU); tesi, quest'ultima, recisamente contestata dalla difesa resistente, la quale ha eccepito il difetto di allegazione e prova in ordine alla incapacità specifica e ha ritenuto che il giudizio espresso dalla dr.ssa fosse “limitato alla fase di riabilitazione e riposo funzionale” Per_1
(pag. 4, note del 18.12.2024).
Tale obiezione, ad avviso del Giudicante, coglie nel segno.
Il CTU, infatti, attenendosi al quesito assegnato dal Tribunale, non ha espresso un giudizio mirato in ordine alla capacità lavorativa specifica della ricorrente, limitandosi ad affermare, nella ricostruzione dell'iter terapeutico, l'oggettiva impossibilità della ripresa del lavoro per tutta la durata della convalescenza e fino alla definitiva stabilizzazione dei postumi, anche considerando la riapertura del sinistro presso l'INAIL.
Tanto emerge, in primo luogo, dall'individuazione delle cause dell'oggettiva impossibilità di riprendere lo specifico lavoro, ricondotte espressamente al “lungo iter di trattamenti subiti intervallati da lunghi periodi di riabilitazione e di riposo funzionale”, dunque a evenienze di carattere intrinsecamente temporaneo. Tale affermazione, poi, si colloca nella sezione dell'elaborato dedicata alla ricostruzione dell'intera vicenda clinica, che anticipa, naturalmente, l'esame dei postumi permanenti che “ad oggi residuano”, nella quale nulla viene rilevato in ordine all'idoneità della allo Pt_1 svolgimento della prestazione.
Nell'elaborato, infine, non risulta indicato alcun ulteriore elemento – diverso dalla necessità di sottoporsi ai trattamenti e osservare il riposo fino alla stabilizzazione dei postumi – in grado di giustificare l'affermazione di un'impossibilità definitiva di tornare a svolgere la medesima mansione: dalla lettura della relazione peritale, in altri termini, non emergono affermazioni che consentano di comprendere per quali ragioni le menomazioni dell'arto sinistro – consistenti nella limitazione della “funzione prensile della mano sinistra, della mobilità del polso, parestesie e disestesie ed allegata ipostenia dell'arto” – si sarebbero ripercosse in maniera totale, stabile e definitiva sull'attività lavorativa della ricorrente.
Del resto, sotto lo specifico profilo della riduzione permanente della capacità lavorativa le stesse allegazioni del ricorso introduttivo si rivelano carenti, in quanto la
19 difesa attorea, nel richiamare le apodittiche e sintetiche valutazioni del consulente di parte11, non ha descritto, come sarebbe stato suo onere fare, i movimenti e le azioni che la ricorrente – peraltro, destrimane (cfr. pag. 9, CTU) - avrebbe dovuto compiere nello svolgimento della mansione e che, in tesi, sarebbero divenuti finanche totalmente impossibili o estremamente difficili a causa dell'infortunio all'arto sinistro, di talché il CTU neppure avrebbe potuto valutare l'incidenza dei postumi riscontrati – a carico dell'arto debole - sulla capacità lavorativa specifica.
Chiarito, dunque, che non è possibile affermare alcuna riduzione permanente della stessa, le conclusioni dell'elaborato peritale dimostrano che a causa dell'infortunio del
13 gennaio 2017 la ricorrente si è trovata nell'oggettiva impossibilità di prestare l'attività lavorativa specifica fino alla definitiva stabilizzazione dei postumi.
Sennonché, come anche ribadito dalla difesa attorea con le note autorizzate del
6.12.2024, nel 2017 e 2018, fino alla cessazione del rapporto, la ricorrente ha percepito regolarmente e integralmente – anche per effetto delle somme erogate dall'INAIL - la retribuzione dovutale.
Per quanto concerne il periodo successivo, invece, occorre operare una distinzione.
Per la fase ricompresa tra il recesso datoriale e la stabilizzazione dei postumi, in cui pure permaneva l'impossibilità oggettiva di rendere la prestazione, deve osservarsi che gli effetti del licenziamento – ritenuto illegittimo perché irrogato per superamento del periodo di comporto con riferimento alle assenze legate all'infortunio sul lavoro (cfr. docc. 45, 46 ric.) - sono stati impugnati separatamente e definiti in via transattiva tra le parti, di talché nessun risarcimento del danno patrimoniale può essere riconosciuto nella presente sede per il minor reddito percepito in conseguenza del licenziamento, a pena di un'illegittima sovrapposizione e duplicazione delle tutele.
Per quanto, invece, attiene alla fase successiva alla guarigione del 14.7.2019 (doc.
48, fascicolo ricorrente e produzione INAIL del 15.4.2024), l'invocato risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante rimane escluso dall'assenza di prova di una
20 riduzione permanente della capacità lavorativa specifica, dovendosi, peraltro, rilevare che tale menomazione non è di per sé desumibile dalla contrazione del reddito nel periodo successivo, senz'altro compatibile anche con la difficoltà di reperire un nuovo impiego stabile, e ancor più in una specifica mansione, all'età di 57 anni.
*** * ***
Alla luce di quanto osservato, in definitiva, lo Controparte_1 deve essere condannato a rifondere a i
[...] Parte_1 danni patiti in conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorso in data 13 gennaio
2017, da liquidarsi in € 33.199,74 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo a titolo di danno biologico differenziale e in € 42.984,00 - oltre interessi compensativi nella misura di legge sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata annualmente sino alla data della decisione, e oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo –
a titolo di invalidità temporanea, nonché in € 1.748,15, maggiorati di interessi come per legge, a titolo di danno patrimoniale per spese mediche.
*** * ***
6. Le spese di lite.
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, lo
[...] deve essere condannato a rifondere a Controparte_1 [...]
e spese di lite, liquidate direttamente in dispositivo tenuto conto della Pt_1 media complessità della lite, del suo valore (rapportato al decisum, cfr. Cass. ord. n.
8449/2023) e dell'attività processuale concretamente svolta, nonché delle spese relative all'assistenza del CTP medico-legale, pari a € 610,00 (cfr. fattura dr.
prodotta con nota di deposito del 7 gennaio 2025). Per_2
A carico della convenuta devono, altresì, essere definitivamente poste le spese di
CTU, provvisoriamente poste a carico solidale delle parti con provvedimento del 3 agosto 2023 e integralmente anticipate dalla ricorrente, per complessivi € 488,00 (cfr. fattura dr.ssa prodotta con nota di deposito del 7 gennaio 2025). Per_1
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Vista la complessità della lite, riserva a 60 giorni la motivazione.
P.Q.M.
21 il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione, accertata la responsabilità del convenuto per l'infortunio occorso alla ricorrente in data 13 gennaio 2017, condanna lo Controparte_1
a pagare a Parte_1
- la somma di € 33.199,74 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo a titolo di danno biologico differenziale;
- la somma di € 42.984,00 - oltre interessi compensativi nella misura di legge sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata annualmente sino alla data della decisione, e oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo – a titolo di invalidità temporanea;
- la somma di € 1.748,15, maggiorati di interessi come per legge, a titolo di danno patrimoniale;
condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in €
10.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre €
610,00 per costi di CTP;
pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU, già liquidate con ordinanza del 3.8.2023, poste provvisoriamente a carico solidale delle parti e anticipate dalla ricorrente e, per l'effetto, condanna il convenuto a rifondere a
[...]
a tale titolo, l'importo di € 488,00. Pt_1
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni la motivazione.
Cremona, 8 gennaio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Matteo Maria MARCIANTE
22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Al riguardo, peraltro, la ricostruzione dell'evento – non contestata in atti – è stata anche riscontrata Tes_ dal teste il quale ha riferito di avere “visto la ricorrente per terra davanti allo studio”, segnatamente
“davanti a a d'ingresso, quella che si vede nel doc. 6 che mi si rammostra” (cfr. udienza 27.3.2024). 2 Sul punto, la teste ha riferito che “Ricordo che c'era del ghiaccio … C'era ghiaccio ovunque, anche nel Tes_2 Tes_ parcheggio, era una mattinata particolarmente ghiacciata”; il teste ha riferito che “La strada quel giorno era tutta ghiacciata, c'era tutta Crema ghiacciata”; la teste ha ricordato che “il 13 gennaio 2017, siccome era Tes_3 previsto il “gelicidio”, la strada era ghiacciata”; il teste ha affermato che “il 13 gennaio 2017 la strada Pt_1 era ghiacciata, era ghiacciato anche davanti all'ingresso. Preciso che, con la portiera aperta, sono scivolato anche io con il piede e mi sono dovuto aggrappare all'auto”. 3 In tal senso, lo stesso titolare in sede di interrogatorio libero, aveva dichiarato che le CP_4 targhe con la scritta proprietà privata erano state posizionate da lui a fini di maggiore protezione dell'area, dopo il verificarsi di fenomeni di spaccio, affermando che “quando sono arrivato nel 2004 mi sono fatto carico di adeguare l'area per le ragioni da me sopra esposte;
lo stato dei luoghi attualmente è il medesimo rispetto a quello rappresentato nelle fotografie in atti;
le targhe con la scritta proprietà privata per quello che ricordo le ho messe dopo il 2017, mi pare due o tre anni fa, ma non ne sono certo” (cfr. verbale 20.6.2023). 4 Di per sé comunque idonea a fondare anche la responsabilità ex art. 2051 c.c., pure invocata in via gradata dalla ricorrente (Cfr. Cass. ord. n. 38089/2023). 5 Sull'irrilevanza della conoscenza dei luoghi, in caso di cattive condizioni della pavimentazione, cfr. Cass. lav. n. 6547/2019. 6 La teste ha ricordato che “quel giorno indossava un fac simile degli [UGG], che sono stivaletti con la Tes_3 suola liscia”, mentre il teste ha riferito che la “sorella aveva su degli stivaletti bassi, marroni, di Pt_1 7 Si legge, infatti, nella CTU: “STATO ATTUALE // Lamenta persistenza di deficit di forza globale dell'arto superiore sinistro, dolore al polso ad al gomito con fitte dolorose che arrivano anche alla spalla. Al dolore alla mano si associa deficit della funzione prensile con frequente caduta di oggetti di piccole e medie dimensioni. Lamenta anche parestesie notturne alla mano, polso e gomito e sensazione di scossa quando appoggia il gomito su superfici dure. Allega anche alterazione della sensibilità tattile delle dita e limitazione dolorosa dell'escursione del polso. // ESAME OBIETTIVO // Apparenti buone condizioni generali. Destrimane Altezza cm 168 - Peso kg 64 Arto superiore sinistro = Spalla normoprofilata, mobile su tutti i piani, non dolente. Perimetro al braccio in parità . Gomito atteggiato in lieve flessione. L'estensione completa è possibile ma riferita dolente. La flessione è limitata agli ultimi gradi . La supinazione è libera;
la pronazione dolente agli estremi gradi. La pressione sulla faccia dorsale del gomito è riferita dolente. Perimetro all' avambraccio deficitario di cm.
1. Il polso presenta un eccedenza perimetrica bistiloidea di cm 0,5- E' presente una cicatrice chirurgica di cm. 6 alla faccia volare, indifferente al tatto. La mobilità del polso è limitata di 2/3 in flessione e di 1/3 in estensione. L' inclinazione radio ulnare è limitata di ½. La supinazione è ridotta di ¼ , la pronazione è libera. La mano si presenta ingentilita - ipotonotrofia della muscolatura tenar. Ipostenica è la presa a 10 Cfr., da ultimo, Cass. lav., n. 22021/2022. 11 La perizia di parte, invero, individua una riduzione della capacità lavorativa solo parziale e nettamente inferiore, pari ad “almeno 1/3 della totale”, senza, però, spiegare adeguatamente le ragioni di tale conclusione con riferimento all'epoca successiva alla stabilizzazione dei postumi. In particolare, la stessa afferma che “l'impossibilità di utilizzare appieno la funzione prensile della mano sx (assistente alla poltrona di studio odontoiatrico” ha portato al licenziamento”; nel fare ciò, tuttavia, essa rende una valutazione compatibile con quella del CTU, in quanto la cessazione del rapporto è intervenuta circa un anno prima del consolidamento delle menomazioni;
di contro, non vi sono elementi che sorreggano la riduzione permanente della capacità lavorativa anche a seguito della stabilizzazione dei postumi.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da (C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Todeschini, presso lo studio del quale in Milano, via Hajech n. 2, è elettivamente domiciliata
- RICORRENTE -
contro
.IVA ) Controparte_1 C.F._2 P.IVA_1 con l'Avv. Zilioli, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del difensore, all'indirizzo pec Email_1
- RESISTENTE –
Oggetto: Risarcimento del danno differenziale. All'udienza di discussione i procuratori hanno concluso come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18 ottobre 2022, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro – lo per sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare:
-Nel merito in via principale: previo accertamento che l'infortunio del 13.1.2017 alla sig.ra è avvenuto sul luogo di lavoro ed è imputabile allo Parte_1 Controparte_1
per violazione dell'art. 2087 c.c. o, in subordine, per violazione dell'art.
[...] 2051 c.c. ed in ulteriore subordine dell'art. 2043 c.c., condannare lo Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire la sig.ra
[...] tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in occasione CP_2 dell'infortunio occorso in data 13.1.2017, nella complessiva misura di euro 197.169,01 esposta in narrativa, oppure nella somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta in corso di causa, maggiorata di interessi legali dal dovuto al saldo e della rivalutazione là dove dovuta;
-In via istruttoria: Solo occorrendo e senza inversione dell'onere della prova, ammettersi i capitoli di prova dedotti al punto V del presente ricorso, da intendersi qui per integralmente ritrascritti, con i testi indicati. Si insiste nell'ammissione a prova contraria su eventuali capitoli di prova che controparte andrà a dedurre. A testi quelli già indicati.
Qualora il Giudice lo ritenga necessario, si chiede disporsi CTU medico legale sulla persona dell'infortunata.
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze del giudizio maggiorate di spese generali e accessori, con sentenza immediatamente esecutiva”.
Si è costituito in giudizio lo Controparte_1 contestando le avversarie domande e invocando la colpa esclusiva o almeno concorrente della ricorrente nella causazione dell'infortunio, nonché lamentando l'insussistenza e l'esorbitanza dei danni richiesti, con rassegnazione delle seguenti conclusioni:
“accertate le premesse, contrariis rejectis, in via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione passiva dello
[...] per tutti i motivi esposti in narrativa Controparte_1
e, conseguentemente, rigettare le domande svolte dalla ricorrente nei confronti della resistente;
nel merito, in via principale: accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande formulate dalla ricorrente nei confronti della resistente, per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, rigettarsi il ricorso promosso dalla Sig.ra nei confronti dello Parte_1 Controparte_1
[...] nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accertamento di qualsivoglia responsabilità in capo allo Controparte_1 ridurre l'importo della condanna in proporzione al concorso di colpa della Sig.ra quantificato quantomeno nel 90%, per le ragioni Parte_1 indicate in narrativa;
In ogni caso: spese e compensi di causa integralmente rifusi, rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Esperito inutilmente e ripetutamente il tentativo di conciliazione, espletata l'istruttoria orale e disposta la CTU medico-legale, con acquisizione del prospetto aggiornato delle prestazioni erogate dall'INAIL per i fatti di causa, all'udienza del 8 gennaio 2025 il Tribunale, all'esito della discussione dei procuratori, ha deciso come
2 da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla legge 133/2008.
*** * ***
1. L'oggetto del contendere.
Con il presente giudizio, ha chiesto la condanna della Parte_1 convenuta al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'infortunio occorsole in data 13 gennaio 2017, per essere scivolata sulla pavimentazione ghiacciata del cortile di accesso al luogo di lavoro.
A fondamento della domanda, la ricorrente ha premesso di avere lavorato alle dipendenze dello dal 1 aprile 2010, Controparte_1 con mansioni di assistente alla poltrona inquadrata nel III liv. CCNL Studi professionali e contratto di 36 ore settimanali, percependo una retribuzione lorda mensile di € 1.450,00; il rapporto sarebbe cessato dopo l'infortunio, a ottobre 2018, a seguito del licenziamento per superamento del periodo di comporto, impugnato e conciliato con riserva di azione per il risarcimento dei danni differenziali e complementari.
Ha affermato, altresì, di essersi sempre recata al lavoro con la propria autovettura, che avrebbe posteggiato nel parcheggio limitrofo allo studio, al quale si accederebbe attraverso un cortile recintato e posto nell'esclusiva proprietà della convenuta.
Ha riferito, quindi, che in data 13 gennaio 2017, alle 08:15 circa, sarebbe scivolata sulla strada ghiacciata del suddetto cortile, in prossimità del tombino sito vicino all'ingresso dello , riportando gravi lesioni alla zona sacrale, alla spalla, al polso CP_1
e alla mano sinistra. Lo stesso titolare pertanto, l'avrebbe Controparte_3 trasportata al Pronto Soccorso di Crema, ove era stata posta la diagnosi di frattura biossea dell'articolazione del polso sinistro e contusione del rachide lombare, con prescrizione di braccio ingessato al collo, utilizzo di tachipirina e controllo ortopedico al successivo 19 gennaio;
già al momento delle dimissioni, poi, era stata evidenziata l'instabilità della frattura, con il rischio di un ulteriore intervento di riduzione e sintesi in caso di scomposizione secondaria.
Infatti, dopo un periodo con braccio ingessato, in data 26 gennaio 2017 era stata sottoposta al primo intervento chirurgico al polso di riduzione e sintesi e installazione della placca di titanio e viti radio distali con filo ulnare e con posizionamento di
3 stecca gessata, cui erano seguiti ulteriori accertamenti che avevano consentito di riscontrare una limitazione della spalla e del gomito sinistro per compressione ulnare, con importante limitazione funzionale del polso in mano sinistra e impossibilità alla chiusura a pugno e alla singolarizzazione delle dita della mano, nonché con la limitazione funzionale del rachide lombare su tutti i piani, con contrattura della muscolatura paravertebrale bilaterale, trattati con un programma di venti sedute di fkt all'arto sinistro e di venti sedute di tecarterapia lombare.
La condizione del gomito, inoltre, aveva reso necessario un secondo intervento per la compressione del nervo ulnare, eseguito in data 23 marzo 2018, e un terzo intervento in artroscopia al polso del 6 novembre 2018, cui era seguito l'ulteriore intervento di revisione chirurgica del 28 maggio 2019, con lisi di aderenze e trasposizione anteriore sottocutanea del nervo ulnare in anestesia regionale.
Svolte tali premesse, ha invocato, in diritto, l'accertamento della responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. - ovvero, in via gradata, quella aquiliana ex art. 2051 c.c. o ex art. 2043 c.c. - per rischio improprio, connesso a un'attività prodromica e strumentale all'espletamento della mansione lavorativa, deducendo che la caduta sarebbe stata occasionata esclusivamente dalla presenza di ghiaccio nel cortile e, dunque, nell'ambiente di lavoro, e addebitando allo Studio dentistico di non avere rimosso la fonte di pericolo, presente sul tratto di strada di sua esclusiva proprietà.
Ha chiesto, quindi, il risarcimento del danno differenziale patito, avuto riguardo al grado di invalidità permanente del 18% - al netto dell'indennizzo riconosciuto dall'INAIL per un'invalidità del 12% - e ai periodi di invalidità temporanea meglio descritti in ricorso, nonché alla diminuzione della capacità lavorativa specifica in misura pari almeno a 1/3, per non avere più potuto svolgere le mansioni di assistente alla poltrona, adattandosi ad attività lavorative saltuarie, come da dichiarazioni dei redditi prodotte;
ha domandato, altresì, la rifusione delle spese mediche sostenute e il riconoscimento di una personalizzazione del danno liquidato.
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Costituendosi in giudizio, lo ha Controparte_1 eccepito, in preliminare, il difetto di legittimazione passiva, deducendo che l'area in cui si sarebbe verificata la caduta sarebbe di proprietà di un soggetto terzo – la società Mezzo s.r.l. - e da tempo sarebbe aperta all'uso pubblico. Nel merito, ha
4 contestato ogni addebito, deducendo di avere cosparso di sale il cortile tanto la sera precedente quanto la stessa mattina del 13.1.2017, e ha invocato la colpa esclusiva o concorrente della dipendente, in misura almeno pari al 90%. Da ultimo, ha contestato la quantificazione del danno, evidenziando la prossimità della ricorrente all'età pensionabile e negando la riduzione della capacità lavorativa specifica.
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2. La legittimazione passiva del convenuto.
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto.
Essa, infatti, si fonda sul presupposto che “l'area in cui si è verificata la caduta, infatti, non è di proprietà, né in custodia dello , Controparte_1 con la conseguenza che la responsabilità per omessa custodia o manutenzione dovrebbe essere ascritta, al più, al “proprietario (tale società Mezzo S.r.l.)” o alla Pubblica
Amministrazione, essendo la strada “da tempo immemorabile aperta all'uso pubblico”.
Al riguardo, tuttavia, è sufficiente rilevare che la ricorrente ha agito solo in via subordinata invocando la responsabilità aquiliana ex art. 2051 c.c., instando, in via principale, per l'accertamento della responsabilità contrattale ex art. 2087 c.c. e, quindi, deducendo la specifica violazione degli obblighi di protezione gravanti sul datore di lavoro, pacificamente individuato nello Studio dentistico convenuto.
Non v'è dubbio, pertanto, che il soggetto passivo della pretesa risarcitoria sia stato opportunamente individuato ed evocato in giudizio dalla difesa attorea: l'eventuale insussistenza di obblighi di manutenzione e cura dell'area dell'infortunio, infatti, potrebbe, al più, escludere la colpa datoriale e determinare il rigetto della domanda nel merito, ma non inciderebbe sul diverso profilo del rapporto processuale, correttamente instaurato nei confronti del datore di lavoro.
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3. La responsabilità del datore di lavoro.
Tanto doverosamente premesso, ai fini del corretto inquadramento della questione posta al vaglio del Tribunale pare doveroso ribadire che sul datore di lavoro grava la responsabilità prevista dall'art. 2087 c.c., la quale si sostanzia nel dovere di osservare gli obblighi di sicurezza e prevenzione imposti dalla legge,
5 predisponendo tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore.
In forza di tale previsione, invocata in via principale dalla difesa attorea, il datore di lavoro è onerato non solo dall'adozione delle cautele codificate, cioè previste dalla normativa antinfortunistica speciale, ma anche di quelle c.d. “innominate”, ovvero imposte dall'esperienza comune e dalle circostanze del caso concreto e idonee a evitare la verificazione di prevedibili eventi di danno nei confronti del lavoratore.
In ciò, pertanto, si coglie l'essenza della responsabilità in commento, che non discende dalla violazione del generale precetto di neminem laedere, bensì dall'inadempimento di vere e proprie obbligazioni di protezione e prevenzione a vantaggio del lavoratore, connaturate all'instaurazione del rapporto: ne consegue che l'imprenditore risponde dei danni che il dipendente abbia riportato nello svolgimento della prestazione o in attività strettamente correlate alla stessa e che, in quanto tali, siano occasionate dall'esecuzione dell'attività lavorativa e causalmente riconducibili all'inadempimento degli obblighi di sicurezza.
Trattandosi di una responsabilità da inadempimento, poi, in termini processuali si osserva – secondo l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte - che il riparto degli oneri probatori segue il regime di cui all'art. 1218 c.c., di talché il lavoratore è tenuto a dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro e la sussistenza ed entità del danno patito, nonché ad allegare il nesso di causa efficiente tra l'espletamento della prestazione e la verificazione dell'evento pregiudizievole, mentre spetta all'imprenditore provare di avere approntato tutte le misure idonee a evitare il danno e dimostrare, quindi, che l'evento sia dipeso da causa a lui non imputabile (Cfr. Cass. n.
9817/2008 e successive).
Si afferma, in particolare, che l'elemento costitutivo della responsabilità datoriale per inadempimento all'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 c.c. è la colpa quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore (Cass. n. 6002/2012, n. 14102/2012), obbligo che impone all'imprenditore di adottare non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata - che rappresentano lo standard minimale fissato dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore - ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificità del rischio, essendo, peraltro, la sicurezza del lavoratore un bene
6 protetto dall'art. 41, secondo comma, Cost. (cfr. Cass. n. 15112/2020); la prova liberatoria, a carico della parte datoriale, si sostanzia, quindi, nella dimostrazione di avere adottato tutte quelle cautele che, benché non dettate dalla legge, siano consigliate dalle conoscenze sperimentali e tecniche o dagli standard di sicurezza normalmente osservati (Cass. n.
33239/2022).
Proprio in considerazione degli interessi in gioco, pertanto, il datore – che si avvale dell'opera dei prestatori ed è parte forte del rapporto – è tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, idonee misure di sicurezza e prevenzione, cosicché la responsabilità per l'evento infortunistico – che è tale nella misura in cui si manifesta nell'ambito della resa dell'attività lavorativa - non viene esclusa neppure dalla concorrente negligenza del prestatore: in altri termini, l'eventuale colpa del danneggiato – che può escludere o ridurre la responsabilità ex artt. 2043-2051 c.c., connessa alla violazione del generale precetto di neminem laedere – non può elidere o attenuare il nesso con la responsabilità datoriale, accertata in termini di inadempimento di una specifica obbligazione di vigilanza e protezione a vantaggio del dipendente, finché la condotta conservi attinenza con la resa della prestazione lavorativa.
In questi termini, d'altronde, la Suprema Corte afferma che, perché possa escludersi la responsabilità datoriale, occorre che “il rischio sia stato generato da una condotta che non abbia alcun rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa o che esorbiti del tutto dai limiti di essa, mentre l'eventuale colpa del lavoratore non è idonea ad escludere il nesso causale tra il verificarsi del danno e la responsabilità dell'imprenditore, sul quale grava l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno stesso. (…) Tali principi, enucleati e più che consolidati nella giurisprudenza di questa Corte in tema di infortuni sul lavoro, comportano che deve ritenersi configurabile un concorso colposo della vittima nel solo caso in cui la stessa abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere (Cass. Sez. L, 13/01/2017, n. 798; nello stesso senso, si vedano anche Cass. Sez. L, 13/04/2016 n. 7313, secondo cui il rischio elettivo è solo
"quello che, estraneo e non attinente all'attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del dipendente, che crei ed avalli volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella ad essa inerente"; cfr. inoltre, Cass. Sez. L, 23/07/2012, n. 12779; Cass. Sez.
3, 20/10/2011, n. 21694)” (Cass. n.4980/2023).
7 È, dunque, alla luce di tali principi che deve essere esaminato il caso concreto.
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4. Il fatto e la valutazione della responsabilità datoriale.
Passando all'esame della vicenda concreta, è, innanzitutto, pacifico in giudizio che sia scivolata nei pressi dell'ingresso dello Parte_1 [...] in prossimità del tombino collocato nel Controparte_1 cortile antistante lo Studio medesimo1, a causa della pavimentazione gelata nella mattina del 13 gennaio 20172; parimenti incontestato è, poi, che la ricorrente stesse percorrendo il suddetto tratto di strada per recarsi al lavoro, essendo in procinto di iniziare la prestazione lavorativa, e che in ragione della caduta abbia riportato i traumi riferiti in ricorso, risultanti dalla documentazione in atti e confermata dal CTU.
Occorre, pertanto, soffermarsi sull'eccepita assenza di responsabilità della convenuta.
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4.1 La difesa di parte resistente ha eccepito, in primo luogo, l'insussistenza di obblighi specifici di manutenzione e cura dell'area in cui si era verificata la caduta.
Tale obiezione, tuttavia, non coglie nel segno.
In tal senso, infatti, si rileva, in primo luogo, come sia la stessa comunicazione prodotta dalla resistente a chiarire che l'area “pur essendo aperta all'uso pubblico, collegata con il marciapiede e la sede stradale di via Stazione, non risulta di proprietà comunale” e “non è interessata dal passaggio di servizi pubblici in sottosuolo” (pag. 5, comparsa).
Nella medesima comunicazione, invero, si precisa anche che nel 2003 l'area risultava, da catasto, di proprietà della società Mezzo S.r.l., ma tale affermazione non può ritenersi di per sé idonea a escludere la pertinenza della stessa allo CP_1 convenuto: da un lato, infatti, nulla è stato allegato in merito alla situazione proprietaria nel gennaio 2017; dall'altro, e soprattutto, a prescindere dalla titolarità del
8 diritto reale in capo alla convenuta, alla data del sinistro l'area era indubbiamente nella disponibilità materiale dello Controparte_1
Il convenuto, infatti, aveva già recintato il cortile con catene, apponendo dapprima una “colonnina mobile” per impedire l'ingresso dei veicoli e poi – forse in epoca successiva alla caduta della ricorrente, unico elemento non univoco – la segnalazione della “proprietà privata”3.
Tanto si ricava, poi, dalle dichiarazioni dei testi escussi all'udienza del 27.3.2024.
In particolare, la teste – dipendente dello Studio tra il 2016 e il 2018 – ha Tes_2 riferito che “Il cortile dove è caduta la ricorrente è un piccolo cortile transennato, da quanto ricordo, si affaccia su una strada. All'epoca era delimitato da delle transenne, il termine più specifico
è “catene”; non so se ci potesse entrare chiunque o fosse di pertinenza esclusiva dello studio, non so se fosse di proprietà privata;
ci vedevo passare i clienti dello studio, non so se passassero anche pedoni, perché io entravo nello studio e poi non uscivo più fino alla fine”. Ha, inoltre, dichiarato: “mi sembra che lo stato dei luoghi fosse questo anche all'epoca, non ricordo se ci fosse già la colonna mobile per l'accesso carrabile;
non ricordo se ci fosse una mattonella rossa con scritto proprietà privata”. Ella, quindi, ha confermato almeno la recinzione dell'ingresso con colonne di cemento e catene, come da documentazione attorea (doc. 6-7, ricorrente).
Il teste – cliente dello nel periodo considerato – ha, invece, Tes_1 CP_1 confermato che “lo stato dei luoghi era già all'epoca quello di cui al doc. 6, c'era anche già la colonnina mobile per l'accesso carrabile. Io andavo lì a fare la pulizia e l'igiene orale e ricordo che
c'era la mattonella con scritto proprietà privata, questo già da prima che la sig.ra cadesse. Pt_1
… Io sono stato paziente dello studio per ancora un anno dall'accaduto, sarà stato paziente per 3-4 anni in totale. Che io ricordi, la mattonella c'è sempre stata, perché è anche ben visibile”.
La teste – dipendente dello Studio dal 1997 – ha, poi, riferito che Tes_3
“Confermo che lo stato dei luoghi è quello rappresentato nel doc.
6. Era così anche il giorno dell'accaduto. Non ricordo quando sia stata messa la colonnina mobile. Non ricordo se fosse alzata
o abbassata e non ricordo davvero se fosse già stata installata. Adesso c'è una mattonella con la scritta proprietà privata;
lo Studio si è trasferito lì dal 2004, all'inizio forse non c'era, è stata messa
9 dopo anni, ma non ricordo proprio quando. Non ricordo se la mattonella fosse presente quando la sig.ra è caduta. … Non ricordo proprio quanto sopra. Il cortile è una rientranza, ci passano i clienti nostri e anche quelli del negozio che c'è accanto. Quindi ci si entra tipicamente per andare al negozio
o allo studio, poi se uno volesse ci potrebbe anche passare perché è aperto”.
Da ultimo, il teste – fratello della ricorrente – ha dichiarato: “Io sono Pt_1 arrivato per prendere mia sorella, che si era fatta male. Loro – i titolari dello studio - mi hanno fatto entrare nella loro proprietà, hanno abbassato la colonnina mobile per farmi entrare con la macchina, poi il dr. ha portato fuori mia sorella, anche con il mio aiuto, e l'ha messa in CP_1 macchina. Confermo che lo stato dei luoghi era quello di cui al doc. 6; io sono entrato in retro, dove
c'era la colonnina, e il dr. ha portato verso la macchina mia sorella. Non ricordo se ci CP_1 fossero mattonelle con la scritta “proprietà privata”; io ero anche un paziente dello Studio, sono andato due o tre volte”. Tale testimonianza deve ritenersi attendibile, in quanto apparsa genuina – nella misura in cui non è stata confermata la presenza della mattonella con la scritta “proprietà privata”, pur riferita da altro teste privo di interessi in causa – e riscontrata dalle dichiarazioni dei testi e nonché dello stesso Tes_3 Tes_1 [...]
CP_4
Deve, dunque, ritenersi dimostrato che l'area antistante l'ingresso dello
[...]
, a prescindere dalla formale titolarità del diritto di proprietà CP_1
(indubbiamente privata), fosse nell'esclusiva disponibilità del convenuto, il quale, già all'epoca del sinistro, aveva volontariamente apposto la recinzione con catene e la
“colonnina” elettrica finalizzata a escludere l'ingresso e il parcheggio delle vetture.
Tale disponibilità – almeno materiale4 – deve ritenersi senz'altro idonea a far rientrare l'area nella nozione di “luogo di lavoro” e attrarre la stessa nella sfera di sorveglianza del datore, dimostrando, conseguentemente, la nocività – e, quindi, la pericolosità – dell'ambiente al momento dell'infortunio.
In tal senso, del resto, la Suprema Corte ha chiarito che, in tema di infortunio sul lavoro, non è sufficiente a escludere l'occasione di lavoro – e, quindi, la responsabilità contrattuale del datore per i danni subiti dal lavoratore, ex art. 2087 c.c. - la mera circostanza che l'evento dannoso sia intervenuto all'esterno della azienda, qualora esso si sia verificato pur sempre durante l'orario di lavoro e nel corso della
10 prestazione lavorativa, dovendo il giudice di merito valutare in concreto se l'operazione che stava effettuando il lavoratore fosse o meno riconducibile anche ad attività strumentali prevedibili e abituali o comunque necessarie alla resa della prestazione
(Cass. lav., n. 4723/2005), quale deve senz'altro ritenersi l'ingresso presso i locali del datore di lavoro per iniziare l'attività giornaliera. Ha, inoltre, affermato che “In tema di responsabilità per gli infortuni sul lavoro, poiché, secondo l'"id quod plerumque accidit", i dipendenti
(pur per imprudenza, negligenza o inesperienza) si muovono nell'ambito dell'azienda in maniera occasionale e anche al di fuori del posto loro assegnato, il luogo di lavoro non può ritenersi limitato alla spazio strettamente necessario per il compimento dei movimenti connessi alla lavorazione, ma comprende ragionevolmente le zone adiacenti, nelle quali gli addetti possono comunque recarsi e muoversi;
le misure di protezione, pertanto non sono in funzione delle specifiche mansioni del singolo lavoratore, ma dell'azienda nel suo complesso. Ne consegue che la contiguità e l'accessibilità della situazione di pericolo escludono l'imprevedibilità (e quindi l'abnormità) del comportamento del lavoratore che dal proprio posto di lavoro, per raggiungere, nell'ambito delle proprie mansioni, un più lontano spazio, acceda al luogo attiguo pericoloso” (Cass. lav. n. 9016/2002).
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4.2 Passando, poi, alla valutazione della colpa, l'applicazione del regime di responsabilità contrattuale poneva in capo al datore di lavoro - quale debitore dell'obbligazione di sicurezza - l'onere della prova di avere adottato tutte le misure concretamente idonee a evitare l'evento.
E, a tal riguardo, il convenuto ha affermato che “sia la sera del 12.01.2017, che la mattina del 13.01.2017, … il personale dello Controparte_1 benché non vi fosse tenuto …, ha comunque provveduto a cospargere di sale l'area
[...] antistante l'ingresso dello Studio – compresa quella in cui si è verificata la caduta, al fine di agevolare l'avvicinamento della clientela”; nulla ha dedotto, invece, in merito a ulteriori cautele concretamente idonee a scongiurare il pericolo di caduta da scivolamento.
Peraltro, lo spargimento di sale è stato riferito dalla teste che ha Tes_3 dichiarato: “Io, la sera prima, essendo già previsto, avevo cosparso il sale all'uscita dello studio. La mattina dopo, dopo essere entrata, prima di iniziare a lavorare, ho cosparso il sale davanti all'ingresso. L'ho cosparso nuovamente anche dopo che la sig.ra è caduta”; la teste Pt_1
inoltre, ha saputo solo riferire di avere “visto la sig.ra gettare del Tes_2 Testimone_4 sale quando ero già scesa dallo spogliatoio in sala d'attesa; l'ho vista farlo dopo che la sig.ra
11 era caduta, ma non so con certezza se lo avesse fatto anche prima. Non so se la sera prima Pt_1 qualcuno avesse gettato il sale”. Nulla, invece, hanno potuto dichiarare gli altri testi.
Ebbene, anche a volere ritenere sufficientemente provato un qualche spargimento di sale nella medesima mattinata, prima dell'arrivo della ricorrente, deve osservarsi che non è stato chiarito se tale misura – che, del resto, si era rivelata ex post insufficiente - fosse stata attuata anche in prossimità del punto della caduta o solo
“davanti all'ingresso” e ciò, alla luce del riparto degli oneri probatori, impone di ritenere indimostrata l'adozione di tutte le cautele imposte dalla comune esperienza e concretamente esigibili;
né, in ogni caso, è stata dedotta, prima ancora che dimostrata, la segnalazione del pericolo o della presenza di ghiaccio sulla pavimentazione del cortile e in prossimità del punto della caduta (in tal senso, cfr.
Tribunale di Venezia, n. 761/2019 e n. 190/2022; Trib. Napoli, n. 5924/2023), pur rientrando l'area nell'ambito di sorveglianza della datrice di lavoro.
Per tali ragioni, deve concludersi per l'affermazione della responsabilità – omissiva
- dello nella causazione Controparte_1 dell'infortunio sul lavoro per cui è causa, non avendo il convenuto dimostrato di avere adottato tutte le misure concretamente esigibili e idonee a scongiurare il pericolo di scivolamento – pur evidentemente percepito dalla datrice – e, segnatamente, di avere provveduto a cospargere il sale su tutta l'area di propria pertinenza e di avere debitamente delimitato o segnalato la presenza del ghiaccio sulla pavimentazione del cortile adiacente all'ingresso, conservando, di fatto, la nocività dell'ambiente lavorativo, pur originata dalle anomale condizioni atmosferiche5.
Per le ragioni già illustrate, infine, la dedotta negligenza o imprudenza della lavoratrice – che, peraltro, solo nel corso della discussione orale è stata riferita all'utilizzo di scarpe prive di suola antiscivolo - non può assumere rilievo escludente né attenuante della responsabilità datoriale, che deriva dall'inadempimento all'obbligazione antinfortunistica sulla stessa gravante: la prospettiva protezionistica dell'art. 2087 c.c., infatti, non consente di individuare un elemento di censura nella scelta delle calzature indossate dalla ricorrente per recarsi al lavoro6, ancor più per l'assenza di prescrizioni
12 datoriali in tal senso, né è ravvisabile un comportamento abnorme o totalmente avulso dalla resa della prestazione, idoneo a integrare gli estremi del rischio elettivo che, solo, consente di escludere la responsabilità datoriale in presenza di un ambiente di lavoro “nocivo”, secondo la nozione fornita dalla giurisprudenza di legittimità.
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5. Il danno non patrimoniale accertato.
Venendo, ora, alla quantificazione dei danni risarcibili, si è dato corso alla CTU medico-legale, all'esito della quale il consulente nominato, dr.ssa ripercorsa la Per_1 vicenda clinica della periziata, ha concluso per l'affermazione del nesso causale tra l'evento del 13 gennaio 2017 e i postumi illustrati in perizia, accertando la “limitazione funzionale della funzione prensile della mano sinistra, della mobilità del polso, parestesie e disestesie ed allegata ipostenia dell' arto” e quantificando i relativi postumi di carattere non patrimoniale in “un danno biologico stimabile nella misura del 14-15 (quattordici-quindici) %”
e un “periodo di inabilità temporanea … di 6 (sei) giorni 100% / 180 (centottanta) giorni 75 %
/ 180 (centottanta) giorni 50 % / 270 (duecentosettanta)giorni 25 %”, calcolato con riguardo al “lungo iter di trattamenti subiti intervallati da lunghi periodi di riabilitazione e di riposo funzionale” derivante dalla necessità di sottoporsi ai plurimi interventi e trattamenti meglio descritti nel corpo della consulenza.
Trattasi di conclusioni evidentemente attendibili, perché congruamente motivate con specifico riferimento alla documentazione clinica in atti e, peraltro, pienamente condivise, sul punto, dai CCTTPP, oltre che non contestate dai difensori delle parti.
Si ritiene, invece, che non ricorrano i presupposti per il riconoscimento dell'aumento rivendicato a titolo di personalizzazione del danno biologico, in difetto di utili allegazioni e prove al riguardo.
In merito, infatti, la difesa attorea si è limitata a osservare che “la qualità di vita della sig.ra ha subito un importante deterioramento rendendo alla stessa difficoltoso attendere, Pt_1 senza sofferenza, ad esempio, alla cura della propria persona, alle incombenze domestiche, alla guida dell'autoveicolo con ciò comportando anche una evidente ripercussione e compromissione sulla vita di relazione, grandemente limitata rispetto a prima”.
camoscio. Erano bassi e senza tacco. Avevano il pelo all'interno, per quello che mi ricordo. Non ricordo che tipo di suola avessero, sono le suole che si adoperano in inverno, non so come si chiamino”.
13 Trattasi, tuttavia, di postumi che - essendo in parte presumibili secondo l'id quod plerumque accidit, avuto riguardo alla natura e alla gravità delle lesioni, e in parte indimostrati per l'assenza di utile capitolazione istruttoria - costituiscono ripercussioni normali e tipiche delle menomazioni individuate dal CTU;
essi, pertanto, sono senz'altro idonei a giustificare il riconoscimento del punto percentuale nella sua integralità – cioè, comprensivo delle componenti del danno biologico e della sofferenza soggettiva interiore presumibile, entrambe considerate da ambo le difese nei conteggi depositati – ma, proprio per questo, insuscettibili di essere ulteriormente valorizzate sotto il profilo della personalizzazione, a pena di un'illegittima duplicazione delle poste risarcitorie.
L'unica argomentazione astrattamente utile a tali fini, invero, deve rinvenirsi nell'affermazione per cui “la ricorrente … non ha più potuto coltivare la sua passione per il tango (doc. 53) che era per lei motivo di svago e di socializzazione, con ciò causando una sofferenza interiore influente sulla sua persona”, ma anch'essa, in concreto, si rivela priva di rilievo.
Da un lato, infatti, si deve osservare che il citato documento consta di una ricevuta di € 120,00 per quota associativa e contributo tango del 11.10.2016 e di €
100,00 per il periodo da maggio a giugno 2017, con l'annotazione di pugno “corso pagato ma con scarso successo avevo dolore”: esso, pertanto, non consente di affermare che, al momento dell'infortunio, la pratica del ballo avesse una rilevanza tale – per durata e consistenza – nella vita di da rendere l'impossibilità di danzare Parte_1 una privazione meritevole di un incremento del danno non patrimoniale liquidato.
Dall'altro lato, e soprattutto, non è stato dimostrato che i postumi riscontrati – localizzati all'arto superiore, a fronte di una contusione del rachide e del mancato riscontro di postumi permanenti nella zona lombare7 – abbiano effettivamente, e
14 definitivamente, determinato la perdita lamentata, essendo a tal fine palesemente inidoneo l'unico elemento costituito da quanto scritto dalla medesima ricorrente sulla ricevuta del mese di maggio 2017.
Pertanto, il risarcimento del danno non patrimoniale di carattere permanente deve essere prudenzialmente quantificato in € 43.570,00, quale media tra il valore corrispondente all'invalidità del 14% (€ 41.072,00) e a quello del 15% (€ 46.068,00), indicate come range di riferimento dal CTU, avuto riguardo all'età della ricorrente all'epoca del sinistro e ai valori di cui alle c.d. “Tabelle” del Tribunale di Milano8
2024, vigenti al momento della decisione9, stante l'assenza di qualsiasi elemento idoneo a giustificare un ulteriore incremento a titolo di personalizzazione del danno residuato a seguito della stabilizzazione dei postumi pregiudizievoli.
Quanto, invece, al danno da invalidità temporanea, si ritiene equo applicare al punto base di € 115,00 previsto dalle tabelle una personalizzazione del 25%
(giungendo, così, al punto base di € 144,00), tenuto conto, da un lato, del travagliato iter terapeutico - che ha costretto la ricorrente a subire quattro interventi nel giro di oltre due anni, con sostanziale difficoltà o impossibilità di attendere stabilmente alle attività quotidiane per la durata della convalescenza - e, dall'altro, dell'assenza di deduzioni idonee a giustificare un ulteriore incremento;
ne consegue, secondo le condivisibili risultanze della CTU, parimenti incontestate sul punto, un danno di € 42.984,00 a titolo di invalidità temporanea (segnatamente, € 864,00 per 6 giorni di ITA, €
19.440,00 per 180 giorni di ITP al 75%, € 12.960,00 per 180 giorni di ITP al 50% ed
€ 9.720,00 per 270 giorni di ITP al 25%).
*
5.1 Il danno differenziale risarcibile.
Così individuati gli importi dovuti a titolo di risarcimento del danno biologico – temporaneo e permanente – complessivamente sofferto, occorre, infine, operare il diffalco con la prestazione già erogata dall'INAIL.
pugno e la pinza tra pollice e tutte le dita lunghe. Contro resistenza il braccio nella globalità si presente ipostenico” (pagg. 8-9). 8 “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti” (Cass. ord. n. 17918/2018; Cass. n. 14402/2011). 9 Cfr. Cass. n. 25485/2016.
15 A tal fine, infatti, si deve osservare, in termini generali, che la copertura assicurativa obbligatoria ha funzione indennitaria e, per tali ragioni, non si estende a tutte le voci di danno risarcibili, dal momento che - per quanto rileva nel caso di specie - l'INAIL eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno biologico permanente liquidato in capitale per le invalidità comprese tra il 6 e il 16%.
Trattasi, tuttavia, di tutela che di regola non consente la riparazione integrale il danno, sia perché la valutazione del grado di inabilità in sede INAIL segue parametri
– tabellari - diversi da quelli invalsi in ambito civile – che si riferiscono alla scienza medico legale - sia per il diverso valore riconosciuto al punto di inabilità nei due sistemi. Pertanto, come chiarito dalla Suprema Corte10, dalla liquidazione del risarcimento del danno alla salute derivante da un infortunio sul lavoro – effettuata secondo i criteri civilistici e non, invece, sulla base delle tabelle di cui al d.m. del 12 luglio 2000, deputate alla liquidazione dell'indennizzo INAIL ex art. 13 D. Lgs. n.
38/2000 – deve essere sottratto d'ufficio il valore della prestazione erogata dall'assicurazione obbligatoria, così da pervenire al ristoro integrale del pregiudizio sofferto, attraverso il risarcimento del danno differenziale.
Per quanto specificamente concerne le modalità del diffalco, poi, si è chiarito che
“il criterio più coerente al detto principio per calcolare il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) non è certo quello - che di fatto risulta applicato dai giudici di merito - di sottrarre tout court per intero l'indennizzo Inail dal credito risarcitorio che sia stato «a monte» calcolato e non è nemmeno quello di operare tale sottrazione secondo «poste omogenee» (vale a dire distinguendo all'interno dell'indennizzo Inail le soli due grandi poste del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale e sottraendo tout court
l'importo complessivamente liquidato per quest'ultima categoria di danno), ma è piuttosto quello di sottrarre l'indennizzo Inail dal credito risarcitorio solo quando l'uno e l'altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici (criterio per «poste identiche» e non per «poste omogenee»)”. (Cass. n.
26117/2021; Cass. ord. n. 30293/2023).
Su tali premesse, va, dunque, integralmente risarcito dal datore di lavoro il danno biologico connesso all'invalidità temporanea (Cfr. Cass. lav., n. 24401/2021), che non
è indennizzato dall'INAIL e, dunque, rimane sottratto al meccanismo dello scomputo per poste identiche.
16 Onde procedere in maniera corretta al diffalco dell'indennizzo da invalidità permanente, poi, deve considerarsi che l'importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato al momento della decisione, deve essere maggiorato degli interessi compensativi – nella misura di legge - maturati sulla somma devalutata alla data del sinistro e, quindi, rivalutata anno per anno sino alla data della sentenza, nonché degli interessi legali da quest'ultima al saldo (come stabilito da Cass., SS.UU., n. 1712/1995).
Tanto chiarito, deve ancora osservarsi che l'INAIL ha comunicato di avere corrisposto alla ricorrente la somma in capitale di complessivi € 14.535,00 a titolo di danno biologico e rivalutazioni per l'indennizzo di postumi permanenti quantificati, a seguito di revisione, nella misura del 12% (cfr. comunicazione depositata in cancelleria in data 15 aprile 2024, con annessi provvedimenti di liquidazione).
Per quanto esposto, dunque, ai fini della liquidazione del risarcimento dovuto per l'invalidità permanente accertata, dall'importo sopra determinato a titolo di danno biologico permanente in base alle risultanze della CTU e in applicazione delle Tabelle di Milano deve defalcarsi – secondo il principio delle poste identiche – la sola somma in capitale erogata per danno biologico;
l'indennità di temporanea, infatti, ha funzione economica e “sostitutiva” della retribuzione ed è, quindi, estranea all'operazione di scomputo.
Venendo alla quantificazione in concreto del danno risarcibile, allora, appare preliminarmente necessario individuare l'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno biologico permanente, già devalutato alla data del sinistro e rivalutato anno per anno sino alla data della decisione.
Esso ammonta, alla data della decisione, a € 47.734,74: trattasi di totale ottenuto partendo dalla somma di € 43.570,00 (prevista dalle vigenti Tabelle del Tribunale di
Milano quale media per un'invalidità del 14-15%, come sopra precisato), devalutata alla data dell'infortunio in € 36.490,79 e, quindi, rivalutata alla data odierna in base agli indici Istat, applicando anche gli interessi dovuti anno per anno.
Pertanto, la ricorrente ha diritto di percepire, a titolo di danno biologico differenziale per invalidità permanente, l'importo di € 33.199,74 (pari alla differenza tra l'importo di € 47.734,74 sopra individuato e quello di € 14.535,00 erogato per la
17 medesima posta dall'INAIL), che dovrà essere maggiorato dei soli interessi legali dalla sentenza al saldo. ha diritto, altresì, di percepire l'ulteriore importo dovuto a Parte_1 titolo di risarcimento del danno da invalidità temporanea, sopra quantificato in €
42.984,00; tale importo, liquidato direttamente alla data della decisione, deve essere maggiorato degli interessi compensativi – nella misura di legge - maturati sulla somma devalutata alla data del sinistro e, quindi, rivalutata anno per anno sino alla data della decisione, nonché degli interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
*** * ***
6. Il danno patrimoniale.
Passando, infine, alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale patito in conseguenza dell'infortunio, la ricorrente ha domandato, innanzitutto, il rimborso delle spese mediche sostenute, quantificate in € 1.748,15.
Trattasi di spese documentate (doc. 54, fascicolo ricorrente), tutte relative a prestazioni sanitarie erogate nel periodo dell'infortunio e della convalescenza (oltre alle spese relative al parere medico-legale redatto ante-causam, parimenti ristorabili - ancorché tecnicamente relative ai costi difensivi di lite – in ragione della ritenuta responsabilità del datore di lavoro) e non specificamente contestate dal convenuto, che, pertanto, devono essere integralmente risarcite.
Controversa tra le parti è, invece, la sussistenza di un danno patrimoniale “da lucro cessante” correlato alla “riduzione della capacità lavorativa della ricorrente successivamente al licenziamento post sinistro”.
Al riguardo, invero, in ricorso la difesa ha richiamato le conclusioni del Pt_1 proprio consulente di parte, che aveva ritenuto una diminuzione della “attività specifica di lavoro di assistente alla poltrona, riconosciuta decrementata in almeno 1/3 della totale in relazione alla attitudinalità pregressa ed eseguita fino al licenziamento” (pag. 8, ricorso e doc.
48), producendo, a supporto della domanda, le dichiarazioni dei redditi relativi alle annualità dal 2017 al 2021, attestanti un'effettiva contrazione dei guadagni da lavoro dipendente.
All'esito della CTU, invece, la medesima difesa ha quantificato il danno sulla scorta di una perdita totale della capacità lavorativa specifica, peraltro assumendo come parametro il reddito lordo, ritenendo che tale conclusione debba desumersi
18 dall'affermazione secondo cui “Il lungo iter di trattamenti subiti intervallati da lunghi periodi di riabilitazione e di riposo funzionale determinarono l'oggettiva impossibilità di riprendere lo specifico lavoro di assistente alla poltrona dentistica” (cfr. pag. 10 CTU); tesi, quest'ultima, recisamente contestata dalla difesa resistente, la quale ha eccepito il difetto di allegazione e prova in ordine alla incapacità specifica e ha ritenuto che il giudizio espresso dalla dr.ssa fosse “limitato alla fase di riabilitazione e riposo funzionale” Per_1
(pag. 4, note del 18.12.2024).
Tale obiezione, ad avviso del Giudicante, coglie nel segno.
Il CTU, infatti, attenendosi al quesito assegnato dal Tribunale, non ha espresso un giudizio mirato in ordine alla capacità lavorativa specifica della ricorrente, limitandosi ad affermare, nella ricostruzione dell'iter terapeutico, l'oggettiva impossibilità della ripresa del lavoro per tutta la durata della convalescenza e fino alla definitiva stabilizzazione dei postumi, anche considerando la riapertura del sinistro presso l'INAIL.
Tanto emerge, in primo luogo, dall'individuazione delle cause dell'oggettiva impossibilità di riprendere lo specifico lavoro, ricondotte espressamente al “lungo iter di trattamenti subiti intervallati da lunghi periodi di riabilitazione e di riposo funzionale”, dunque a evenienze di carattere intrinsecamente temporaneo. Tale affermazione, poi, si colloca nella sezione dell'elaborato dedicata alla ricostruzione dell'intera vicenda clinica, che anticipa, naturalmente, l'esame dei postumi permanenti che “ad oggi residuano”, nella quale nulla viene rilevato in ordine all'idoneità della allo Pt_1 svolgimento della prestazione.
Nell'elaborato, infine, non risulta indicato alcun ulteriore elemento – diverso dalla necessità di sottoporsi ai trattamenti e osservare il riposo fino alla stabilizzazione dei postumi – in grado di giustificare l'affermazione di un'impossibilità definitiva di tornare a svolgere la medesima mansione: dalla lettura della relazione peritale, in altri termini, non emergono affermazioni che consentano di comprendere per quali ragioni le menomazioni dell'arto sinistro – consistenti nella limitazione della “funzione prensile della mano sinistra, della mobilità del polso, parestesie e disestesie ed allegata ipostenia dell'arto” – si sarebbero ripercosse in maniera totale, stabile e definitiva sull'attività lavorativa della ricorrente.
Del resto, sotto lo specifico profilo della riduzione permanente della capacità lavorativa le stesse allegazioni del ricorso introduttivo si rivelano carenti, in quanto la
19 difesa attorea, nel richiamare le apodittiche e sintetiche valutazioni del consulente di parte11, non ha descritto, come sarebbe stato suo onere fare, i movimenti e le azioni che la ricorrente – peraltro, destrimane (cfr. pag. 9, CTU) - avrebbe dovuto compiere nello svolgimento della mansione e che, in tesi, sarebbero divenuti finanche totalmente impossibili o estremamente difficili a causa dell'infortunio all'arto sinistro, di talché il CTU neppure avrebbe potuto valutare l'incidenza dei postumi riscontrati – a carico dell'arto debole - sulla capacità lavorativa specifica.
Chiarito, dunque, che non è possibile affermare alcuna riduzione permanente della stessa, le conclusioni dell'elaborato peritale dimostrano che a causa dell'infortunio del
13 gennaio 2017 la ricorrente si è trovata nell'oggettiva impossibilità di prestare l'attività lavorativa specifica fino alla definitiva stabilizzazione dei postumi.
Sennonché, come anche ribadito dalla difesa attorea con le note autorizzate del
6.12.2024, nel 2017 e 2018, fino alla cessazione del rapporto, la ricorrente ha percepito regolarmente e integralmente – anche per effetto delle somme erogate dall'INAIL - la retribuzione dovutale.
Per quanto concerne il periodo successivo, invece, occorre operare una distinzione.
Per la fase ricompresa tra il recesso datoriale e la stabilizzazione dei postumi, in cui pure permaneva l'impossibilità oggettiva di rendere la prestazione, deve osservarsi che gli effetti del licenziamento – ritenuto illegittimo perché irrogato per superamento del periodo di comporto con riferimento alle assenze legate all'infortunio sul lavoro (cfr. docc. 45, 46 ric.) - sono stati impugnati separatamente e definiti in via transattiva tra le parti, di talché nessun risarcimento del danno patrimoniale può essere riconosciuto nella presente sede per il minor reddito percepito in conseguenza del licenziamento, a pena di un'illegittima sovrapposizione e duplicazione delle tutele.
Per quanto, invece, attiene alla fase successiva alla guarigione del 14.7.2019 (doc.
48, fascicolo ricorrente e produzione INAIL del 15.4.2024), l'invocato risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante rimane escluso dall'assenza di prova di una
20 riduzione permanente della capacità lavorativa specifica, dovendosi, peraltro, rilevare che tale menomazione non è di per sé desumibile dalla contrazione del reddito nel periodo successivo, senz'altro compatibile anche con la difficoltà di reperire un nuovo impiego stabile, e ancor più in una specifica mansione, all'età di 57 anni.
*** * ***
Alla luce di quanto osservato, in definitiva, lo Controparte_1 deve essere condannato a rifondere a i
[...] Parte_1 danni patiti in conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorso in data 13 gennaio
2017, da liquidarsi in € 33.199,74 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo a titolo di danno biologico differenziale e in € 42.984,00 - oltre interessi compensativi nella misura di legge sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata annualmente sino alla data della decisione, e oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo –
a titolo di invalidità temporanea, nonché in € 1.748,15, maggiorati di interessi come per legge, a titolo di danno patrimoniale per spese mediche.
*** * ***
6. Le spese di lite.
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, lo
[...] deve essere condannato a rifondere a Controparte_1 [...]
e spese di lite, liquidate direttamente in dispositivo tenuto conto della Pt_1 media complessità della lite, del suo valore (rapportato al decisum, cfr. Cass. ord. n.
8449/2023) e dell'attività processuale concretamente svolta, nonché delle spese relative all'assistenza del CTP medico-legale, pari a € 610,00 (cfr. fattura dr.
prodotta con nota di deposito del 7 gennaio 2025). Per_2
A carico della convenuta devono, altresì, essere definitivamente poste le spese di
CTU, provvisoriamente poste a carico solidale delle parti con provvedimento del 3 agosto 2023 e integralmente anticipate dalla ricorrente, per complessivi € 488,00 (cfr. fattura dr.ssa prodotta con nota di deposito del 7 gennaio 2025). Per_1
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Vista la complessità della lite, riserva a 60 giorni la motivazione.
P.Q.M.
21 il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione, accertata la responsabilità del convenuto per l'infortunio occorso alla ricorrente in data 13 gennaio 2017, condanna lo Controparte_1
a pagare a Parte_1
- la somma di € 33.199,74 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo a titolo di danno biologico differenziale;
- la somma di € 42.984,00 - oltre interessi compensativi nella misura di legge sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata annualmente sino alla data della decisione, e oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo – a titolo di invalidità temporanea;
- la somma di € 1.748,15, maggiorati di interessi come per legge, a titolo di danno patrimoniale;
condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in €
10.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre €
610,00 per costi di CTP;
pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU, già liquidate con ordinanza del 3.8.2023, poste provvisoriamente a carico solidale delle parti e anticipate dalla ricorrente e, per l'effetto, condanna il convenuto a rifondere a
[...]
a tale titolo, l'importo di € 488,00. Pt_1
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni la motivazione.
Cremona, 8 gennaio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Matteo Maria MARCIANTE
22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Al riguardo, peraltro, la ricostruzione dell'evento – non contestata in atti – è stata anche riscontrata Tes_ dal teste il quale ha riferito di avere “visto la ricorrente per terra davanti allo studio”, segnatamente
“davanti a a d'ingresso, quella che si vede nel doc. 6 che mi si rammostra” (cfr. udienza 27.3.2024). 2 Sul punto, la teste ha riferito che “Ricordo che c'era del ghiaccio … C'era ghiaccio ovunque, anche nel Tes_2 Tes_ parcheggio, era una mattinata particolarmente ghiacciata”; il teste ha riferito che “La strada quel giorno era tutta ghiacciata, c'era tutta Crema ghiacciata”; la teste ha ricordato che “il 13 gennaio 2017, siccome era Tes_3 previsto il “gelicidio”, la strada era ghiacciata”; il teste ha affermato che “il 13 gennaio 2017 la strada Pt_1 era ghiacciata, era ghiacciato anche davanti all'ingresso. Preciso che, con la portiera aperta, sono scivolato anche io con il piede e mi sono dovuto aggrappare all'auto”. 3 In tal senso, lo stesso titolare in sede di interrogatorio libero, aveva dichiarato che le CP_4 targhe con la scritta proprietà privata erano state posizionate da lui a fini di maggiore protezione dell'area, dopo il verificarsi di fenomeni di spaccio, affermando che “quando sono arrivato nel 2004 mi sono fatto carico di adeguare l'area per le ragioni da me sopra esposte;
lo stato dei luoghi attualmente è il medesimo rispetto a quello rappresentato nelle fotografie in atti;
le targhe con la scritta proprietà privata per quello che ricordo le ho messe dopo il 2017, mi pare due o tre anni fa, ma non ne sono certo” (cfr. verbale 20.6.2023). 4 Di per sé comunque idonea a fondare anche la responsabilità ex art. 2051 c.c., pure invocata in via gradata dalla ricorrente (Cfr. Cass. ord. n. 38089/2023). 5 Sull'irrilevanza della conoscenza dei luoghi, in caso di cattive condizioni della pavimentazione, cfr. Cass. lav. n. 6547/2019. 6 La teste ha ricordato che “quel giorno indossava un fac simile degli [UGG], che sono stivaletti con la Tes_3 suola liscia”, mentre il teste ha riferito che la “sorella aveva su degli stivaletti bassi, marroni, di Pt_1 7 Si legge, infatti, nella CTU: “STATO ATTUALE // Lamenta persistenza di deficit di forza globale dell'arto superiore sinistro, dolore al polso ad al gomito con fitte dolorose che arrivano anche alla spalla. Al dolore alla mano si associa deficit della funzione prensile con frequente caduta di oggetti di piccole e medie dimensioni. Lamenta anche parestesie notturne alla mano, polso e gomito e sensazione di scossa quando appoggia il gomito su superfici dure. Allega anche alterazione della sensibilità tattile delle dita e limitazione dolorosa dell'escursione del polso. // ESAME OBIETTIVO // Apparenti buone condizioni generali. Destrimane Altezza cm 168 - Peso kg 64 Arto superiore sinistro = Spalla normoprofilata, mobile su tutti i piani, non dolente. Perimetro al braccio in parità . Gomito atteggiato in lieve flessione. L'estensione completa è possibile ma riferita dolente. La flessione è limitata agli ultimi gradi . La supinazione è libera;
la pronazione dolente agli estremi gradi. La pressione sulla faccia dorsale del gomito è riferita dolente. Perimetro all' avambraccio deficitario di cm.
1. Il polso presenta un eccedenza perimetrica bistiloidea di cm 0,5- E' presente una cicatrice chirurgica di cm. 6 alla faccia volare, indifferente al tatto. La mobilità del polso è limitata di 2/3 in flessione e di 1/3 in estensione. L' inclinazione radio ulnare è limitata di ½. La supinazione è ridotta di ¼ , la pronazione è libera. La mano si presenta ingentilita - ipotonotrofia della muscolatura tenar. Ipostenica è la presa a 10 Cfr., da ultimo, Cass. lav., n. 22021/2022. 11 La perizia di parte, invero, individua una riduzione della capacità lavorativa solo parziale e nettamente inferiore, pari ad “almeno 1/3 della totale”, senza, però, spiegare adeguatamente le ragioni di tale conclusione con riferimento all'epoca successiva alla stabilizzazione dei postumi. In particolare, la stessa afferma che “l'impossibilità di utilizzare appieno la funzione prensile della mano sx (assistente alla poltrona di studio odontoiatrico” ha portato al licenziamento”; nel fare ciò, tuttavia, essa rende una valutazione compatibile con quella del CTU, in quanto la cessazione del rapporto è intervenuta circa un anno prima del consolidamento delle menomazioni;
di contro, non vi sono elementi che sorreggano la riduzione permanente della capacità lavorativa anche a seguito della stabilizzazione dei postumi.