Articolo 29 della Legge 24 novembre 2000, n. 340
Articolo 28Articolo 30
Versione
9 dicembre 2000
Art. 29. (Delega al Governo per la predisposizione di un testo unico
delle leggi in materia di commercio estero) 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalita' di cui all' articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 , come modificato dall'articolo 1, comma 6, della presente legge, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, un decreto legislativo recante il testo unico in materia di commercio con l'estero, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative in materia di commercio con l'estero, considerando, oltre alle esportazioni, anche gli investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione delle produzioni italiane, in particolare quelle delle piccole e medie imprese e i prodotti tipici locali, prevedendo la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti in materia; b) coordinare le misure di intervento di competenza dello Stato con quelle delle regioni e degli altri soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese.
Entrata in vigore il 9 dicembre 2000