Ordinanza cautelare 25 novembre 2024
Sentenza breve 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 21/05/2025, n. 3902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3902 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/05/2025
N. 03902/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05131/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5131 del 2024, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS- quali genitori della minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Anna Maria D'Arienzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
previa sospensione:
del provvedimento prot. n. -OMISSIS- dall’ Istituto Comprensivo “-OMISSIS-“ con sede legale in -OMISSIS- (Na), alla Via -OMISSIS-;
di tutti gli atti ad esso prodromici nonché presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
nonché per la declaratoria del diritto all''assegnazione di un insegnante di sostegno per le n. 30 ore settimanali stante il verbale di GLO redatto in data 01/10/2024 o almeno n. 28 ore settimanali come specificamente previsto per l''a.s. 2024/25 dal Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) approvato in data 11 giugno 2024, e per la condanna delle amministrazioni resistenti all''assegnazione di un insegnante di sostegno per n. 30 ore settimanali o almeno le 28 ore settimanali, nonché per l''annullamento del decreto del Dirigente Scolastico prot.n.-OMISSIS- che ha previsto l’assegnazione di n° 22 ore settimanali di sostegno didattico in luogo delle 28 ore settimanali indicate dal P.E.I.dell’11/06/2024 e in luogo delle 30 ore indicate nel verbale di GLO del 01/10/2024;
nonché del diritto ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente l’assegnazione di un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alla patologia della minore, come da valutazione, effettuata in sede di PEI (programma educativo individuale, o documento analogo) e dal GLO del 01/10/2024 delle concrete esigenze formative.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
I ricorrenti, sulla premessa del dichiarato e documentato stato di portatrice di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 l. 104/92) della propria figlia minore, agiscono per l’annullamento della nota del dirigente scolastico, indicata in epigrafe, nella quale si attesta l’assegnazione di n. 22 ore di sostegno scolastico specializzato in suo favore, per l’anno scolastico 2024/2025, affermando, viceversa, la necessità di una maggiore copertura delle ore di sostegno scolastico specializzato, pari all’intero orario scolastico di 30 ore, o almeno n. 28 ore settimanali come specificamente previsto per l'a.s. 2024/25 dal Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) approvato in data 11 giugno 2024,
Con ordinanza del 20.11.2024 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare ed ordinato alla Amministrazione scolastica di rideterminarsi, tenendo conto dei principi consolidati della sezione in materia. Ed invero, il Tribunale ha ritenuto il ricorso assistito, prima facie, dal prescritto fumus boni iuris nella parte in cui viene lamentato il difetto di motivazione dell’atto dirigenziale, poiché non vengono in questo precisati i presupposti di fatto e di diritto sottesi alla quantificazione di sole 22 ore di sostegno, laddove lo stesso GLO aveva indicato la necessità che l’alunna fosse seguita dall’insegnante di sostegno per 30 ore settimanali (v. verbale GLO del 1 ottobre 2024 prodotto in atti).
Parte ricorrente ha successivamente depositato la nota a firma del Dirigente scolastico n. -OMISSIS- con la quale si è dato atto della intervenuta esecuzione della ordinanza cautelare sopra menzionata e della attribuzione, alla minore, di 30 ore di sostegno.
In forza di ciò, parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la sopravvenuta improcedibilità del ricorso, insistendo, tuttavia, per la condanna della Amministrazione scolastica al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dalla minore per effetto della tardiva assegnazione dell’insegnante di sostegno nella misura dovuta.
Nuovamente chiamata alla camera di consiglio del 30 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso va dichiarato in parte improcedibile, essendo venuto meno l’interesse alla sua decisione quanto alla domanda annullatoria. E’ pacifico, infatti, che la Scuola abbia integrato le ore di sostegni assegnate alla minore, coprendo l’intero orario di sua frequenza scolastica.
Deve, invece, essere accolta, conformemente all’indirizzo di questa Sezione, la domanda di risarcimento del danno patito dalla minore per l’illegittima privazione dell’integralità del sostegno scolastico nella misura dovuta, al riguardo evidenziandosi che la colpa dell’Amministrazione discende dal contrasto dell’impugnato provvedimento con il Verbale del GLO del 1 ottobre 2024, prodotto in atti, con il quale si indicava la indicava la necessità che l’alunna fosse seguita dall’insegnante di sostegno per 30 ore settimanali.
In punto di responsabilità della P.A. da provvedimento illegittimo nell’azione ex art. 30, c.p.a., invero, “Il privato, che assume di essere stato danneggiato da un provvedimento illegittimo dell'amministrazione pubblica, non è tenuto ad un particolare impegno per dimostrare la colpa della stessa, potendosi limitarsi ad allegare l'errore compiuto e la illegittimità dell'atto, oltre alla mancanza di diligenza” (T.A.R. Campania - Napoli, sez. I, 17/04/2023, n.2339);
per converso, l’Amministrazione non può invocare a discolpa, nel paradigma della responsabilità ex lege aquilia de damno, che l’illegittimità provvedimentale si sia prodotta “non iure” per effetto di incertezza normativa, difficoltà e dubbi interpretativi, oscillazioni giurisprudenziali ovvero oscurità della fattispecie in punto di fatto e documentale, conformemente a nota giurisprudenza;
quanto al nesso causale, infine, (ex plurimis, cfr. TAR Campania – Napoli, Sez. IV, n. 3660/2024, n. 3534/2024 e n. 2367/2024), la seppur temporanea sottrazione o diminuzione delle ore di sostegno, rispetto al monte ore dovuto in virtù della patologia riscontrata nel minore e debitamente certificata, provoca inevitabilmente danni allo sviluppo della personalità del minore stesso nonché alla famiglia.
Da ultimo, quanto alla quantificazione del danno, la Sezione è orientata a riconoscere forfettariamente l’importo di 1000,00 € per ogni mese di privazione dell’integrale monte ore di sostegno necessarie alla minore, a far tempo dall’inizio dell’anno scolastico e fino alla data di integrazione del monte ore.
L’Amministrazione scolastica, quindi, in accoglimento della domanda attorea, viene condannata al risarcimento del danno per l’illegittima privazione della totalità del sostegno scolastico ai danni della minore, da calcolarsi nell’importo di 1000,00 € da riconoscere ai ricorrenti per ogni mese, con la decorrenza e il termine finale sopra indicate, oltre interessi legali, fino al soddisfo.
La regolazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione contenuta nel dispositivo ed attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quanto all’azione di annullamento, ex art 29. c.p.a.;
- accoglie l’azione risarcitoria esercitata dai ricorrenti e per l’effetto condanna il Ministero dell’Istruzione al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dalla minore in epigrafe indicata, in favore dei ricorrenti, nella qualità di genitori della stessa minore, nei sensi e con la decorrenza ed il termine finale, di cui motivazione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1000,00 (mille) oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore che si dichiara antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Rita Luce, Consigliere, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rita Luce | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.