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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 01/08/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. 995/2024 R.G.
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice unico Marco Bottallo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato pendente tra:
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, elettivamente domiciliati in Cosenza, via Brenta n. 22, presso lo studio dell'avv.
[...]
Vittorio Lombardi, che li rappresenta e difende come da procura in atti attori contro in persona del procuratore speciale dott. Controparte_1 [...]
elettivamente domiciliata in Roma, via Francesco Grimaldi n. 64, presso lo CP_2 studio dell'avv. Fabio Fiorucci, che la rappresenta e difende come da procura in atti convenuta contro
e per essa quale mandataria Controparte_3 Controparte_4
in persona del legale rappresentante , elettivamente Controparte_5 domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avv. Antonio Email_1
Vacanti, che la rappresenta e difende come da procura in atti convenuta contro in persona del legale rappresentante Controparte_4 Controparte_5
elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC
[...]
dell'avv. Antonio Vacanti, che la rappresenta e difende Email_1
come da procura in atti convenuta contro in persona del legale rappresentante dott. Controparte_6 CP_7
in proprio e quale procuratrice di elettivamente domiciliata in Controparte_8
Alessandria, via San Francesco d'Assisi n. 36, presso lo studio dell'avv. Gianluca Volante, che la rappresenta e difende come da procura in atti convenuta
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo Rep. 44048; Racc. 21964, dell'importo di € 3.300.000,00 e di tutti gli atti di cessione e cartolarizzazione del credito operate da e in favore di tutte le società convenute così di seguito elencate : con procuratrice speciale CF (cessione Controparte_8 Controparte_6
del 28/12/2018 in G.U. il 05/01/2019).
- Del Contratto di del 04/02/2019 conferisce l'incarico del CP_4 Controparte_8 recupero crediti ecc… a . CP_1 CP_1
- Del Contratto di Sub Servicing del 31/05/2019 , col consenso e Controparte_1 nell'interesse di conferisce l'incarico del recupero crediti ecc… a Controparte_8
(denominata poi CF al 31/05/2019). Controparte_9 Controparte_6
- Del contratto di cessione da si sostituisce a Controparte_10 [...]
a con procuratrice Controparte_6 Controparte_11
speciale con cessione del 28/12/2023 in G.U. il 18/01/2024, Controparte_3
comunicata via Pec il 19/01/2024;
Per omessa prova della cessione dei crediti e per nullità di ogni singolo contratto di cessione per illiceità della causa e contrarietà alle norme imperative afferente alla mancata iscrizione all'albo ex art.106 L.130/1999 per come già motivato in narrativa ed anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1337 c.c., 1338 c.c., 1175 c.c., 1176 c.c., 1343 c.c.,1418 c.c. e 2043 c.c.
- In via subordinata accertare e dichiarare l'indebito arricchimento ex art.2041 e ss c.c. da Contr parte di tutte le società convenute e del terzo di cui si chiede l'autorizzazione della chiamata in causa ai sensi e per gli effetti dell'art.106 c.p.c., nei confronti degli odierni attori;
- per l'effetto condannare le società in solido tra loro alla restituzione di tutte le somme versate dagli odierni attori in favore dei convenuti oltre interessi maturati e maturandi da calcolarsi a seguito di espletanda CTU, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti e subiendi che si indicano sin d'ora in € 5.000.000,00;
- Chiede volersi autorizzare la chiamata in causa di sito in Milano alla Controparte_13
Piazza Filippo Meda, 4 P.IVA ai sensi e per gli effetti dell'art.106 c.p.c. P.IVA_1
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”
Per CF+ CP_1 Controparte_1
“Si chiede che il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, provveda come segue: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva/titolarità della posizione soggettiva passiva di (già , e per l'effetto Controparte_1 Controparte_1 ordinarne l'estromissione dal giudizio.
In ogni caso, respingere ogni e qualsiasi domanda, anche istruttoria (CTU), articolata dalla controparte.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”
Per Controparte_3
“Voglia l'on. Tribunale,
Disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa, respingere ogni e qualsiasi domanda proposta da parti attrici.
Dichiarare infondati i motivi a sostegno della domanda di parte attrice.
Dichiarare valida ed efficace la cessione del credito , stante anche Controparte_14
l'avvenuta acquiescenza prestata nella mancata impugnazione della sentenza n. 1146/2023 del Tribunale di Alessandria.
Dichiarare valida ed efficace la cessione del credito tra ed Parte_4 CP_3
, perchè provata e non contestata.
[...]
Alla luce di quanto sopra esposto, dichiarare parti attrici, responsabili di aver agito con“ mala fede o colpa grave”, e quindi condannarle ex art 96 c.p.c.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”
Per Controparte_4
“Voglia l'on. Tribunale,
Disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa, respingere ogni e qualsiasi domanda proposta da parti attrici. Dichiarare infondati i motivi a sostegno della domanda di parti attrici.
Dichiarare valida ed efficace la cessione del credito , stante anche Controparte_14
l'avvenuta acquiescenza prestata nella mancata impugnazione della sentenza n. 1146/2023 del
Tribunale di Alessandria.
Dichiarare valida ed efficace la cessione del credito tra ed Parte_4 CP_3
, perchè provata e non contestata.
[...]
Dichiarare la carenza di legittimazione passiva di . Controparte_4
Alla luce di quanto sopra esposto, dichiarare parti attrici, responsabili di aver agito con “mala fede o colpa grave”, e quindi condannarle ex art 96 c.p.c.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa” in proprio e quale procuratrice di Controparte_15 CP_8
[...]
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa reiezione dell'istanza di chiamata in causa di ex adverso indicate, per i motivi infra dedotti;
CP_13
In via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva delle conchiudenti;
In ulteriore via preliminare si eccepisce l'inammissibilità delle domande attoree per violazione del principio del ne bis in idem, attesa la sussistenza del giudicato
In subordine nel merito respingersi le domande tutte ex adverso proposte anche in via istruttoria, le instate declaratorie di nullità dei contratti in questione e la subordinata declaratoria di indebito arricchimento, in quanto infondate in fatto e in diritto e per l'effetto respingersi la domanda di condanna al pagamento, per le ragioni suesposte.
Con il favore delle spese di causa”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I sig.ri e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno convenuto in giudizio
[...] Controparte_8 Controparte_1 [...]
e al fine di Controparte_6 Controparte_11 Controparte_3
sentir accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo Rep. 44048, Racc. 21964, dell'importo di € 3.300.000,00 e di tutti gli atti di cessione e cartolarizzazione del credito operati da e in favore di tutte le società convenute, per omessa prova della cessione dei crediti e per nullità di ogni singolo contratto di cessione per illiceità della causa e contrarietà alle norme imperative afferente alla mancata iscrizione all'albo ex art.106 L.130/1999 e anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1337 c.c., 1338 c.c., 1175 c.c., 1176 c.c., 1343 c.c.,1418 c.c.
e 2043 c.c.; in subordine, hanno chiesto di accertare e dichiarare l'indebito arricchimento ex art. 2041 e ss c.c. da parte delle società convenute e per l'effetto di condannarle in solido alla restituzione di tutte le somme versate dagli attori nonché al risarcimento dei danni quantificati in € 5.000.000,00.
La (già si è costituita in giudizio Controparte_1 Controparte_1 eccependo il difetto della propria legittimazione passiva e chiedendo per l'effetto l'estromissione dal giudizio e in ogni caso il rigetto delle domande attoree.
La e la sua mandataria si sono Controparte_3 Controparte_4
costituite in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree e la condanna degli attori per responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c..
La e la sua procuratrice si sono costituite Controparte_8 Controparte_6
in giudizio eccependo in via preliminare il difetto della propria legittimazione passiva, in via ulteriormente preliminare l'inammissibilità delle domande attoree per violazione del principio del ne bis in idem e in subordine l'infondatezza delle stesse.
Ciò premesso, le domande attoree devono essere disattese alla luce delle seguenti considerazioni.
Il credito intorno al quale ruotano tutte le censure sollevate dalla parte attrice trae origine dal contratto di mutuo fondiario stipulato dagli attori con la Cassa di Risparmio di Alessandria
s.p.a. (poi confluita in in data 31.7.2008 dell'importo di € 3.300.000,00, CP_13 CP_13
oggetto di successiva rinegoziazione in data 10.6.2014 (doc. 1, 2 attorei).
Gli attori contestano, in particolare, gli atti di cessione del credito in oggetto sotto il profilo sia della mancanza di prova sia dell'invalidità degli stessi per la mancata iscrizione negli elenchi di cui all'art. 106 TUB delle società cessionarie e di quelle incaricate di procedere alle azioni recuperatorie nonché più in generale per la violazione della normativa in tema di cartolarizzazione dei crediti.
Al riguardo va, tuttavia, in primo luogo osservato che a seguito del mancato pagamento delle rate di rimborso del mutuo la (che ha successivamente modificato Controparte_10
la propria denominazione in , quale procuratrice di Controparte_6 CP_8
depositava in data 21.5.2020 ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti degli
[...]
odierni attori che veniva accolto dal Tribunale di Alessandria con decreto ingiuntivo n.
660/2020 del 7.7.2020 per l'importo di € 3.207.805,20, oltre interessi e spese (doc. 3 di . Tale decreto ingiuntivo veniva opposto, ma l'opposizione era Controparte_3
rigettata dal Tribunale di Alessandria con sentenza n. 1146/2023 del 22.12.2023, passata in giudicato il 26.1.2024 (doc. 4 di . Controparte_3
Le convenute hanno conseguentemente eccepito l'inammissibilità delle domande proposte dagli attori nel presente giudizio per violazione del principio del ne bis in idem atteso il passaggio in giudicato della suddetta sentenza.
L'eccezione è fondata, quantomeno con riferimento a tutte le contestazioni inerenti a fatti anteriori alla formazione del giudicato stesso, il quale com'è noto ai sensi dell'art. 2909 c.c. fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa in ordine a quanto accertato nel relativo giudizio.
Il giudicato copre, inoltre, non soltanto le questioni espressamente sollevate, ma anche quelle che avrebbero potuto e dovuto essere oggetto di eccezione in quanto relative appunto a fatti verificatisi anteriormente alla formazione del titolo.
Ne consegue, con riferimento al caso di specie, che devono ritenersi inammissibili poiché coperte dal giudicato tutte le eccezioni proposte dagli attori relativamente: i) alla prova e alla validità dell'atto di cessione del credito tra e intervenuto Controparte_13 Controparte_8
in data 28.12.2018; ii) al diritto di agire per il recupero del credito, quali procuratrici della cessionaria , del e della (ora CP_8 Controparte_1 Controparte_10
. Controparte_6
Si tratta, infatti, di circostanze che avrebbero dovuto essere dedotte in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, essendo quest'ultimo stato concesso, come già rilevato, su ricorso proposto dalla quale procuratrice della a Controparte_10 Controparte_8
seguito della cessione di credito intervenuta tra la stessa e il in forza CP_8 CP_13 dell'atto sopra richiamato.
Con riferimento alle domande proposte nei confronti della Controparte_1
vi è poi un ulteriore profilo di inammissibilità costituito dal difetto della sua legittimazione passiva. Emerge, infatti, dallo stesso atto di citazione che detta convenuta non è mai stata titolare del credito per cui è causa, avendo unicamente rivestito la c.d. qualità di
[...]
, ossia di incaricata della gestione, amministrazione e recupero del credito ceduto, CP_16 qualità che tuttavia al momento dell'introduzione del presente giudizio non ricopriva più, avendo trasferito sin dal 2021 le funzioni in questione ad altre società, ora riconducibili al
(v. documenti allegati alla comparsa di costituzione di Controparte_17 [...] [
. Anche il ricorso per decreto ingiuntivo di cui si è detto è stato Controparte_1
promosso non già dal , bensì dalla in forza di una Controparte_1 Controparte_10
procura alla stessa conferita direttamente dalla cessionaria di talché non risultano CP_8
allegate specifiche azioni di recupero del credito direttamente riconducibili alla Banca CF+
e tali da determinarne la legittimazione passiva rispetto alle Controparte_1
contestazioni sollevate dagli attori.
Con riguardo alle contestazioni inerenti a fatti successivi alla formazione del giudicato si osserva, invece, che è in primo luogo infondata l'eccezione di omessa prova della cessione del credito effettuata da in favore di con atto del CP_8 Controparte_3
28.12.2023.
La convenuta ha infatti prodotto, oltre all'avviso di pubblicazione sulla Controparte_3
Gazzetta Ufficiale della cessione di crediti in oggetto (doc. 2 di ), lo stesso contratto di CP_3
cessione con i relativi allegati, in cui viene espressamente indicato tra i crediti ceduti anche quello vantato nei confronti degli odierni attori derivante dal contratto di mutuo stipulato in data 31.7.2008 (doc. 1 di ). È stata, inoltre, prodotta la dichiarazione della CP_3 CP_8
confermativa del fatto che tra i crediti ceduti è compreso quello per cui è causa (doc. 1B
[...]
di ). CP_3
I suddetti documenti concorrono, pertanto, a integrare la piena prova dell'intervenuta cessione del credito.
Parimenti infondata è l'eccezione di nullità della suddetta cessione in conseguenza della mancata iscrizione della società cessionaria al registro ex art. 106 T.U.B..
Sul punto si è infatti pronunciata la Corte di Cassazione (decreto n. 13749 del 17.5.2024) proprio con riferimento al rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. disposto dal Tribunale di
Brindisi e richiamato nell'atto di citazione.
La Prima Presidente della Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il rinvio pregiudiziale, ha rilevato come la questione sollevata non presentasse alcuna difficoltà interpretativa in quanto risolvibile sulla base dei principi già affermati dai giudici di legittimità in precedenti pronunce e in particolare ha richiamato l'orientamento secondo cui l'iscrizione nel registro ex art. 106 T.U.B. è necessaria per l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e al fine di qualificare la cessione del credito quale attività di finanziamento non è sufficiente che il cessionario operi nei confronti di terzi con carattere di professionalità, ma è necessario che la cessione integri erogazione di un finanziamento, ossia che comporti l'anticipazione di denaro o altra utilità (v. Cass. civ., Sez. 3,
Ordinanza n. 4427 del 20.2.2024). La semplice operazione di cessione del credito va quindi tenuta distinta dalla vera e propria prestazione di servizi di finanziamento, solo al cospetto della quale sorge l'obbligo di iscrizione all'albo degli intermediari finanziari.
Nella fattispecie qui in esame non risulta che la abbia elargito alcun Controparte_3
servizio di finanziamento in favore degli attori, essendosi limitata ad acquisire la titolarità del credito per procedere al suo incasso. Va, pertanto, escluso che ai fini della validità dell'operazione essa fosse soggetta all'obbligo di iscrizione nel registro ex art. 106 T.U.B..
Con riguardo, invece, alla diversa eccezione relativa alla mancata iscrizione nel medesimo registro del soggetto incaricato della riscossione del credito (c.d. ) va Parte_5 richiamato l'orientamento di legittimità secondo cui “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art.
2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (v.
Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 7243 del 18/03/2024).
Anche tale eccezione deve, pertanto, essere disattesa.
Gli attori hanno inoltre chiesto, in via subordinata, di condannare le convenute in solido alla restituzione per indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. di tutte le somme versate in loro favore dagli attori medesimi nonché di condannarle al risarcimento dei danni quantificati in € 5.000.000,00.
Entrambe le domande sono infondate.
Con riguardo all'azione di ingiustificato arricchimento si osserva, infatti, che gli attori non hanno allegato, né tantomeno provato, le somme che avrebbero corrisposto in favore delle parti convenute né hanno precisato in cosa sarebbe consistito l'ingiustificato arricchimento di queste ultime. Del resto, soltanto ha riconosciuto di aver incassato delle somme CP_3 in relazione al mutuo stipulato dagli attori, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare promossa nei loro confronti, ma ciò deve presumersi avvenuto nel legittimo esercizio di un'azione esecutiva volta al recupero del credito oggetto di cessione, in assenza di elementi di prova di segno contrario che sarebbe stato onere della parte attrice fornire.
Parimenti sfornita di qualsiasi supporto probatorio, oltre che di specifiche allegazioni, è la domanda risarcitoria, non avendo gli attori dedotto alcunché in ordine all'origine e alla consistenza dei danni asseritamente subiti.
Quanto, infine, alla domanda di accertamento della nullità del contratto di mutuo stipulato in data 31.7.2008 va rilevato come essa sia stata formulata nelle conclusioni dell'atto introduttivo senza tuttavia dedurre alcuna specifica ragione a sostegno della stessa;
come si
è visto, infatti, tutte le censure sollevate dagli attori si sono appuntate esclusivamente sugli atti di cessione del credito e sulla legittimazione ad agire delle società incaricate del suo recupero, le quali, oltre a essersi rivelate infondate o inammissibili, non avrebbero comunque potuto incidere sulla validità del titolo originario concernendo fatti ad esso successivi.
Alla luce di quanto precede, tutte le domande attoree devono pertanto essere rigettate.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in assenza di nota spese sulla base del valore della causa (compreso nello scaglione tra € 4.000.000,00 ed € 8.000.000,00), dell'attività processuale espletata e dei criteri di cui al d.m. 55/14 (con applicazione dell'aumento previsto dall'art. 4, comma 2 laddove lo stesso avvocato abbia assistito più convenuti aventi la stessa posizione processuale), seguono la soccombenza e vengono poste pertanto a carico della parte attrice.
Non si ritiene, infine, che sussistano i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. attesa la complessità e controvertibilità di alcune delle questioni trattate (avuto riguardo, in particolare, a quelle concernenti l'obbligo di iscrizione all'albo ex art. 106 T.U.B. che avevano dato luogo tra l'altro a un rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. in merito al quale, al momento dell'introduzione del giudizio, non era ancora intervenuta la pronuncia della Suprema Corte).
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, in persona del giudice Marco Bottallo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda o eccezione disattesa o assorbita,
- rigetta le domande attoree;
- condanna gli attori in solido alla rifusione delle spese di lite della Controparte_1
che liquida in € 18.000,00 per compenso, oltre pesi e accessori di legge;
[...] - condanna gli attori in solido alla rifusione delle spese di lite della Controparte_11
e della che liquida complessivamente in € 23.400,00 per
[...] Controparte_3
compenso, oltre pesi e accessori di legge;
- condanna gli attori in solido alla rifusione delle spese di lite della e della Controparte_8
che liquida complessivamente in € 23.400,00 per compenso, Controparte_6
oltre pesi e accessori di legge.
Asti, 31.7.2025
Il giudice
Marco Bottallo
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice unico Marco Bottallo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato pendente tra:
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, elettivamente domiciliati in Cosenza, via Brenta n. 22, presso lo studio dell'avv.
[...]
Vittorio Lombardi, che li rappresenta e difende come da procura in atti attori contro in persona del procuratore speciale dott. Controparte_1 [...]
elettivamente domiciliata in Roma, via Francesco Grimaldi n. 64, presso lo CP_2 studio dell'avv. Fabio Fiorucci, che la rappresenta e difende come da procura in atti convenuta contro
e per essa quale mandataria Controparte_3 Controparte_4
in persona del legale rappresentante , elettivamente Controparte_5 domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avv. Antonio Email_1
Vacanti, che la rappresenta e difende come da procura in atti convenuta contro in persona del legale rappresentante Controparte_4 Controparte_5
elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC
[...]
dell'avv. Antonio Vacanti, che la rappresenta e difende Email_1
come da procura in atti convenuta contro in persona del legale rappresentante dott. Controparte_6 CP_7
in proprio e quale procuratrice di elettivamente domiciliata in Controparte_8
Alessandria, via San Francesco d'Assisi n. 36, presso lo studio dell'avv. Gianluca Volante, che la rappresenta e difende come da procura in atti convenuta
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo Rep. 44048; Racc. 21964, dell'importo di € 3.300.000,00 e di tutti gli atti di cessione e cartolarizzazione del credito operate da e in favore di tutte le società convenute così di seguito elencate : con procuratrice speciale CF (cessione Controparte_8 Controparte_6
del 28/12/2018 in G.U. il 05/01/2019).
- Del Contratto di del 04/02/2019 conferisce l'incarico del CP_4 Controparte_8 recupero crediti ecc… a . CP_1 CP_1
- Del Contratto di Sub Servicing del 31/05/2019 , col consenso e Controparte_1 nell'interesse di conferisce l'incarico del recupero crediti ecc… a Controparte_8
(denominata poi CF al 31/05/2019). Controparte_9 Controparte_6
- Del contratto di cessione da si sostituisce a Controparte_10 [...]
a con procuratrice Controparte_6 Controparte_11
speciale con cessione del 28/12/2023 in G.U. il 18/01/2024, Controparte_3
comunicata via Pec il 19/01/2024;
Per omessa prova della cessione dei crediti e per nullità di ogni singolo contratto di cessione per illiceità della causa e contrarietà alle norme imperative afferente alla mancata iscrizione all'albo ex art.106 L.130/1999 per come già motivato in narrativa ed anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1337 c.c., 1338 c.c., 1175 c.c., 1176 c.c., 1343 c.c.,1418 c.c. e 2043 c.c.
- In via subordinata accertare e dichiarare l'indebito arricchimento ex art.2041 e ss c.c. da Contr parte di tutte le società convenute e del terzo di cui si chiede l'autorizzazione della chiamata in causa ai sensi e per gli effetti dell'art.106 c.p.c., nei confronti degli odierni attori;
- per l'effetto condannare le società in solido tra loro alla restituzione di tutte le somme versate dagli odierni attori in favore dei convenuti oltre interessi maturati e maturandi da calcolarsi a seguito di espletanda CTU, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti e subiendi che si indicano sin d'ora in € 5.000.000,00;
- Chiede volersi autorizzare la chiamata in causa di sito in Milano alla Controparte_13
Piazza Filippo Meda, 4 P.IVA ai sensi e per gli effetti dell'art.106 c.p.c. P.IVA_1
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”
Per CF+ CP_1 Controparte_1
“Si chiede che il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, provveda come segue: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva/titolarità della posizione soggettiva passiva di (già , e per l'effetto Controparte_1 Controparte_1 ordinarne l'estromissione dal giudizio.
In ogni caso, respingere ogni e qualsiasi domanda, anche istruttoria (CTU), articolata dalla controparte.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”
Per Controparte_3
“Voglia l'on. Tribunale,
Disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa, respingere ogni e qualsiasi domanda proposta da parti attrici.
Dichiarare infondati i motivi a sostegno della domanda di parte attrice.
Dichiarare valida ed efficace la cessione del credito , stante anche Controparte_14
l'avvenuta acquiescenza prestata nella mancata impugnazione della sentenza n. 1146/2023 del Tribunale di Alessandria.
Dichiarare valida ed efficace la cessione del credito tra ed Parte_4 CP_3
, perchè provata e non contestata.
[...]
Alla luce di quanto sopra esposto, dichiarare parti attrici, responsabili di aver agito con“ mala fede o colpa grave”, e quindi condannarle ex art 96 c.p.c.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”
Per Controparte_4
“Voglia l'on. Tribunale,
Disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa, respingere ogni e qualsiasi domanda proposta da parti attrici. Dichiarare infondati i motivi a sostegno della domanda di parti attrici.
Dichiarare valida ed efficace la cessione del credito , stante anche Controparte_14
l'avvenuta acquiescenza prestata nella mancata impugnazione della sentenza n. 1146/2023 del
Tribunale di Alessandria.
Dichiarare valida ed efficace la cessione del credito tra ed Parte_4 CP_3
, perchè provata e non contestata.
[...]
Dichiarare la carenza di legittimazione passiva di . Controparte_4
Alla luce di quanto sopra esposto, dichiarare parti attrici, responsabili di aver agito con “mala fede o colpa grave”, e quindi condannarle ex art 96 c.p.c.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa” in proprio e quale procuratrice di Controparte_15 CP_8
[...]
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa reiezione dell'istanza di chiamata in causa di ex adverso indicate, per i motivi infra dedotti;
CP_13
In via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva delle conchiudenti;
In ulteriore via preliminare si eccepisce l'inammissibilità delle domande attoree per violazione del principio del ne bis in idem, attesa la sussistenza del giudicato
In subordine nel merito respingersi le domande tutte ex adverso proposte anche in via istruttoria, le instate declaratorie di nullità dei contratti in questione e la subordinata declaratoria di indebito arricchimento, in quanto infondate in fatto e in diritto e per l'effetto respingersi la domanda di condanna al pagamento, per le ragioni suesposte.
Con il favore delle spese di causa”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I sig.ri e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno convenuto in giudizio
[...] Controparte_8 Controparte_1 [...]
e al fine di Controparte_6 Controparte_11 Controparte_3
sentir accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo Rep. 44048, Racc. 21964, dell'importo di € 3.300.000,00 e di tutti gli atti di cessione e cartolarizzazione del credito operati da e in favore di tutte le società convenute, per omessa prova della cessione dei crediti e per nullità di ogni singolo contratto di cessione per illiceità della causa e contrarietà alle norme imperative afferente alla mancata iscrizione all'albo ex art.106 L.130/1999 e anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1337 c.c., 1338 c.c., 1175 c.c., 1176 c.c., 1343 c.c.,1418 c.c.
e 2043 c.c.; in subordine, hanno chiesto di accertare e dichiarare l'indebito arricchimento ex art. 2041 e ss c.c. da parte delle società convenute e per l'effetto di condannarle in solido alla restituzione di tutte le somme versate dagli attori nonché al risarcimento dei danni quantificati in € 5.000.000,00.
La (già si è costituita in giudizio Controparte_1 Controparte_1 eccependo il difetto della propria legittimazione passiva e chiedendo per l'effetto l'estromissione dal giudizio e in ogni caso il rigetto delle domande attoree.
La e la sua mandataria si sono Controparte_3 Controparte_4
costituite in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree e la condanna degli attori per responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c..
La e la sua procuratrice si sono costituite Controparte_8 Controparte_6
in giudizio eccependo in via preliminare il difetto della propria legittimazione passiva, in via ulteriormente preliminare l'inammissibilità delle domande attoree per violazione del principio del ne bis in idem e in subordine l'infondatezza delle stesse.
Ciò premesso, le domande attoree devono essere disattese alla luce delle seguenti considerazioni.
Il credito intorno al quale ruotano tutte le censure sollevate dalla parte attrice trae origine dal contratto di mutuo fondiario stipulato dagli attori con la Cassa di Risparmio di Alessandria
s.p.a. (poi confluita in in data 31.7.2008 dell'importo di € 3.300.000,00, CP_13 CP_13
oggetto di successiva rinegoziazione in data 10.6.2014 (doc. 1, 2 attorei).
Gli attori contestano, in particolare, gli atti di cessione del credito in oggetto sotto il profilo sia della mancanza di prova sia dell'invalidità degli stessi per la mancata iscrizione negli elenchi di cui all'art. 106 TUB delle società cessionarie e di quelle incaricate di procedere alle azioni recuperatorie nonché più in generale per la violazione della normativa in tema di cartolarizzazione dei crediti.
Al riguardo va, tuttavia, in primo luogo osservato che a seguito del mancato pagamento delle rate di rimborso del mutuo la (che ha successivamente modificato Controparte_10
la propria denominazione in , quale procuratrice di Controparte_6 CP_8
depositava in data 21.5.2020 ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti degli
[...]
odierni attori che veniva accolto dal Tribunale di Alessandria con decreto ingiuntivo n.
660/2020 del 7.7.2020 per l'importo di € 3.207.805,20, oltre interessi e spese (doc. 3 di . Tale decreto ingiuntivo veniva opposto, ma l'opposizione era Controparte_3
rigettata dal Tribunale di Alessandria con sentenza n. 1146/2023 del 22.12.2023, passata in giudicato il 26.1.2024 (doc. 4 di . Controparte_3
Le convenute hanno conseguentemente eccepito l'inammissibilità delle domande proposte dagli attori nel presente giudizio per violazione del principio del ne bis in idem atteso il passaggio in giudicato della suddetta sentenza.
L'eccezione è fondata, quantomeno con riferimento a tutte le contestazioni inerenti a fatti anteriori alla formazione del giudicato stesso, il quale com'è noto ai sensi dell'art. 2909 c.c. fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa in ordine a quanto accertato nel relativo giudizio.
Il giudicato copre, inoltre, non soltanto le questioni espressamente sollevate, ma anche quelle che avrebbero potuto e dovuto essere oggetto di eccezione in quanto relative appunto a fatti verificatisi anteriormente alla formazione del titolo.
Ne consegue, con riferimento al caso di specie, che devono ritenersi inammissibili poiché coperte dal giudicato tutte le eccezioni proposte dagli attori relativamente: i) alla prova e alla validità dell'atto di cessione del credito tra e intervenuto Controparte_13 Controparte_8
in data 28.12.2018; ii) al diritto di agire per il recupero del credito, quali procuratrici della cessionaria , del e della (ora CP_8 Controparte_1 Controparte_10
. Controparte_6
Si tratta, infatti, di circostanze che avrebbero dovuto essere dedotte in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, essendo quest'ultimo stato concesso, come già rilevato, su ricorso proposto dalla quale procuratrice della a Controparte_10 Controparte_8
seguito della cessione di credito intervenuta tra la stessa e il in forza CP_8 CP_13 dell'atto sopra richiamato.
Con riferimento alle domande proposte nei confronti della Controparte_1
vi è poi un ulteriore profilo di inammissibilità costituito dal difetto della sua legittimazione passiva. Emerge, infatti, dallo stesso atto di citazione che detta convenuta non è mai stata titolare del credito per cui è causa, avendo unicamente rivestito la c.d. qualità di
[...]
, ossia di incaricata della gestione, amministrazione e recupero del credito ceduto, CP_16 qualità che tuttavia al momento dell'introduzione del presente giudizio non ricopriva più, avendo trasferito sin dal 2021 le funzioni in questione ad altre società, ora riconducibili al
(v. documenti allegati alla comparsa di costituzione di Controparte_17 [...] [
. Anche il ricorso per decreto ingiuntivo di cui si è detto è stato Controparte_1
promosso non già dal , bensì dalla in forza di una Controparte_1 Controparte_10
procura alla stessa conferita direttamente dalla cessionaria di talché non risultano CP_8
allegate specifiche azioni di recupero del credito direttamente riconducibili alla Banca CF+
e tali da determinarne la legittimazione passiva rispetto alle Controparte_1
contestazioni sollevate dagli attori.
Con riguardo alle contestazioni inerenti a fatti successivi alla formazione del giudicato si osserva, invece, che è in primo luogo infondata l'eccezione di omessa prova della cessione del credito effettuata da in favore di con atto del CP_8 Controparte_3
28.12.2023.
La convenuta ha infatti prodotto, oltre all'avviso di pubblicazione sulla Controparte_3
Gazzetta Ufficiale della cessione di crediti in oggetto (doc. 2 di ), lo stesso contratto di CP_3
cessione con i relativi allegati, in cui viene espressamente indicato tra i crediti ceduti anche quello vantato nei confronti degli odierni attori derivante dal contratto di mutuo stipulato in data 31.7.2008 (doc. 1 di ). È stata, inoltre, prodotta la dichiarazione della CP_3 CP_8
confermativa del fatto che tra i crediti ceduti è compreso quello per cui è causa (doc. 1B
[...]
di ). CP_3
I suddetti documenti concorrono, pertanto, a integrare la piena prova dell'intervenuta cessione del credito.
Parimenti infondata è l'eccezione di nullità della suddetta cessione in conseguenza della mancata iscrizione della società cessionaria al registro ex art. 106 T.U.B..
Sul punto si è infatti pronunciata la Corte di Cassazione (decreto n. 13749 del 17.5.2024) proprio con riferimento al rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. disposto dal Tribunale di
Brindisi e richiamato nell'atto di citazione.
La Prima Presidente della Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il rinvio pregiudiziale, ha rilevato come la questione sollevata non presentasse alcuna difficoltà interpretativa in quanto risolvibile sulla base dei principi già affermati dai giudici di legittimità in precedenti pronunce e in particolare ha richiamato l'orientamento secondo cui l'iscrizione nel registro ex art. 106 T.U.B. è necessaria per l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e al fine di qualificare la cessione del credito quale attività di finanziamento non è sufficiente che il cessionario operi nei confronti di terzi con carattere di professionalità, ma è necessario che la cessione integri erogazione di un finanziamento, ossia che comporti l'anticipazione di denaro o altra utilità (v. Cass. civ., Sez. 3,
Ordinanza n. 4427 del 20.2.2024). La semplice operazione di cessione del credito va quindi tenuta distinta dalla vera e propria prestazione di servizi di finanziamento, solo al cospetto della quale sorge l'obbligo di iscrizione all'albo degli intermediari finanziari.
Nella fattispecie qui in esame non risulta che la abbia elargito alcun Controparte_3
servizio di finanziamento in favore degli attori, essendosi limitata ad acquisire la titolarità del credito per procedere al suo incasso. Va, pertanto, escluso che ai fini della validità dell'operazione essa fosse soggetta all'obbligo di iscrizione nel registro ex art. 106 T.U.B..
Con riguardo, invece, alla diversa eccezione relativa alla mancata iscrizione nel medesimo registro del soggetto incaricato della riscossione del credito (c.d. ) va Parte_5 richiamato l'orientamento di legittimità secondo cui “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art.
2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (v.
Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 7243 del 18/03/2024).
Anche tale eccezione deve, pertanto, essere disattesa.
Gli attori hanno inoltre chiesto, in via subordinata, di condannare le convenute in solido alla restituzione per indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. di tutte le somme versate in loro favore dagli attori medesimi nonché di condannarle al risarcimento dei danni quantificati in € 5.000.000,00.
Entrambe le domande sono infondate.
Con riguardo all'azione di ingiustificato arricchimento si osserva, infatti, che gli attori non hanno allegato, né tantomeno provato, le somme che avrebbero corrisposto in favore delle parti convenute né hanno precisato in cosa sarebbe consistito l'ingiustificato arricchimento di queste ultime. Del resto, soltanto ha riconosciuto di aver incassato delle somme CP_3 in relazione al mutuo stipulato dagli attori, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare promossa nei loro confronti, ma ciò deve presumersi avvenuto nel legittimo esercizio di un'azione esecutiva volta al recupero del credito oggetto di cessione, in assenza di elementi di prova di segno contrario che sarebbe stato onere della parte attrice fornire.
Parimenti sfornita di qualsiasi supporto probatorio, oltre che di specifiche allegazioni, è la domanda risarcitoria, non avendo gli attori dedotto alcunché in ordine all'origine e alla consistenza dei danni asseritamente subiti.
Quanto, infine, alla domanda di accertamento della nullità del contratto di mutuo stipulato in data 31.7.2008 va rilevato come essa sia stata formulata nelle conclusioni dell'atto introduttivo senza tuttavia dedurre alcuna specifica ragione a sostegno della stessa;
come si
è visto, infatti, tutte le censure sollevate dagli attori si sono appuntate esclusivamente sugli atti di cessione del credito e sulla legittimazione ad agire delle società incaricate del suo recupero, le quali, oltre a essersi rivelate infondate o inammissibili, non avrebbero comunque potuto incidere sulla validità del titolo originario concernendo fatti ad esso successivi.
Alla luce di quanto precede, tutte le domande attoree devono pertanto essere rigettate.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in assenza di nota spese sulla base del valore della causa (compreso nello scaglione tra € 4.000.000,00 ed € 8.000.000,00), dell'attività processuale espletata e dei criteri di cui al d.m. 55/14 (con applicazione dell'aumento previsto dall'art. 4, comma 2 laddove lo stesso avvocato abbia assistito più convenuti aventi la stessa posizione processuale), seguono la soccombenza e vengono poste pertanto a carico della parte attrice.
Non si ritiene, infine, che sussistano i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. attesa la complessità e controvertibilità di alcune delle questioni trattate (avuto riguardo, in particolare, a quelle concernenti l'obbligo di iscrizione all'albo ex art. 106 T.U.B. che avevano dato luogo tra l'altro a un rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. in merito al quale, al momento dell'introduzione del giudizio, non era ancora intervenuta la pronuncia della Suprema Corte).
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, in persona del giudice Marco Bottallo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda o eccezione disattesa o assorbita,
- rigetta le domande attoree;
- condanna gli attori in solido alla rifusione delle spese di lite della Controparte_1
che liquida in € 18.000,00 per compenso, oltre pesi e accessori di legge;
[...] - condanna gli attori in solido alla rifusione delle spese di lite della Controparte_11
e della che liquida complessivamente in € 23.400,00 per
[...] Controparte_3
compenso, oltre pesi e accessori di legge;
- condanna gli attori in solido alla rifusione delle spese di lite della e della Controparte_8
che liquida complessivamente in € 23.400,00 per compenso, Controparte_6
oltre pesi e accessori di legge.
Asti, 31.7.2025
Il giudice
Marco Bottallo