Art. 20.
Le pene disciplinari, a cui vanno soggetti gl'insegnanti degli Istituti di belle arti e di musica, sono:
1° l'ammonizione;
2° la censura;
3° la sospensione dallo stipendio fino a un mese;
4° la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino a due anni;
5° la revocazione;
6° la destituzione dall'ufficio, con o senza perdita del diritto a pensione ed assegni.
((17)) -------------- AGGIORNAMENTO (17)
Il Regio Decreto 21 dicembre 1922, n. 1726 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le competenze ora devolute alla Sezione III del Consiglio superiore delle antichita' e belle arti ed alla Commissione permanente per le arti musicale e drammatica saranno esercitate dal Consiglio di amministrazione del Ministero dell'istruzione pubblica, al quale sara' aggregato con voto deliberativo un capo di Istituto dell'ordine di scuole alle quali appartiene l'insegnante cui si riferisce il provvedimento da adottare".
Le pene disciplinari, a cui vanno soggetti gl'insegnanti degli Istituti di belle arti e di musica, sono:
1° l'ammonizione;
2° la censura;
3° la sospensione dallo stipendio fino a un mese;
4° la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino a due anni;
5° la revocazione;
6° la destituzione dall'ufficio, con o senza perdita del diritto a pensione ed assegni.
((17)) -------------- AGGIORNAMENTO (17)
Il Regio Decreto 21 dicembre 1922, n. 1726 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le competenze ora devolute alla Sezione III del Consiglio superiore delle antichita' e belle arti ed alla Commissione permanente per le arti musicale e drammatica saranno esercitate dal Consiglio di amministrazione del Ministero dell'istruzione pubblica, al quale sara' aggregato con voto deliberativo un capo di Istituto dell'ordine di scuole alle quali appartiene l'insegnante cui si riferisce il provvedimento da adottare".