CASS
Sentenza 27 giugno 2024
Sentenza 27 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/06/2024, n. 25484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25484 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI AR EO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
lette/sentite le conclusioni del PG, ALESSANDRO CIMMINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 25484 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 22/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato la Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di LE Di TI, diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai reati giudicati con cinque sentenze (1. Corte appello Napoli del 14/06/2001 irr. 02/07/2002 per il reato di cui agli artt. 56, 81, 110, 629 c. 2 cod. pen, commesso in Gragnano da maggio 1996 al 23/07/1996; 2. Tribunale'Torre Annunziata del 31/05/2002, irr. il 11/12/2003 per il reato cui all'art. 9 comma 2 I. 1423 del 1956, commesso in Castellamare da Stabia il 30/05/2002; 3. Tribunale Torre Annunziata del 05/11/2003, irr. il 06/12/2005 per i reati cui agli artt. 110, 337, 582, 585 cod. pen. commessi in Gragnano il 27/08/2000; 4. Corte appello Napoli del 16/02/2015 irr. 28/06/2016 per i reati di cui agli artt. 416 bis commi 2,3,4,5 cod. pen, con condotta perdurante, e 74 d.P.R. 309 del 1990 con condotta perdurante, e 73, 80 comma 2 d.P.R. 309 del 1990, accertato dal 28/06/2009m al 28/07/2010, fatti commessi in Castellammare di Stabia;
5. Corte d'appello di L'Aquila del 09/06/2005, irr. 19/01/2009 per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990 commesso in Colonnella il 13/10/2004), ritenendo non individuabili elementi sintomatici della medesimezza del disegno criminoso. 2. Avverso il provvedimento ricorre LE Di TI, per mezzo del difensore Avv. Antonio De TI, che con un unico, articolato motivo denuncia violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. in riferimento all'art. 81 cpv cod. pen. e 671 cod. proc. pen. n punto di mancanza di motivazione in ordine ai presupposti necessari ai fini del riconoscimento della continuazione, così come espressamente riportati in nuce all'istanza difensiva e non oggetto di valutazione da parte della Corte di Appello. 2.1. Il ricorrente censura l'errata valutazione del giudice dell'esecuzione, il quale ha escluso il vincolo della continuazione tra i reati di cui alle sentenze indicate nell'istanza, omettendo di considerare gli elementi addotti dal ricorrente (informative di PG, contenuto delle intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori di giustizia, motivazione della sentenza Golden Goal); ha, in particolare, errato nel ritenere il Di TI mero partecipe all'interno del sodalizio associativo del clan Afeltra, dal momento che al medesimo era invece attribuito il ruolo di capo cofondatore;
il G.E. ha poi considerato esclusivamente l'arco temporale e il luogo di commissione dei fatti, senza tenere in considerazione gli altri indici sintomatici della sussistenza del medesimo disegno criminoso, quali l'unitarietà del contesto, la spinta a delinquere, l'analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti;
specificatamente, il Giudice dell'esecuzione ha omesso di valutare che le condotte 2 relative agli episodi di estorsione e di violazione legge stupefacenti facevano parte del programma criminoso della compagine associativa di cui il condannato era promotore;
il lasso temporale intercorrente tra i diversi fatti delittuosi oggetto di condanna sono dovuti unicamente ai periodi di carcerazione del Di TI ed alcuni fatti sono stati commessi durante la latitanza ed in costanza di carcerazione. Il ricorrente si duole, altresì, che la Corte di appello di Napoli non abbia ritenuto la continuazione con riferimento a singoli gruppi di reati commessi nell'arco temporale dal 1996 al 2010. 3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Alessandro Cimmino, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va - pertanto - rigettato. 2. La Suprema Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, Di Maria, Rv. 243632). Il giudice dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un prògramma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596). L'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori (da ultimo Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012, Natali e altro, Rv. 254793). La ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati 3 commessi) che caratterizza il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Inoltre, è stato - a più riprese - affermato che «l'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di , merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti» (Sez. 7, n. 25908 del 10/03/2022, non massimata). Va poi ricordato come, sulla tematica della continuazione tra reato associativo e reati satellite, cioè commessi nell'ambito dell'oggetto sociale e rientranti nel programma associativo, la giurisprudenza si è ormai attestata nell'ammettere in astratto tale possibilità, previa puntuale verifica che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si determina a fare ingresso nel sodalizio. Invero, ai fini dell'operatività dell'istituto della continuazione, il presupposto indefettibile (l'unicità del disegno criminoso) è da intendere quale preordinazione unitaria da parte del soggetto agente delle diverse condotte violatrici, almeno nelle loro linee essenziali. Come tale, essa si colloca in una fase antecedente al momento perfezionativo delle condotte delittuose che si assumono esserne espressione, sì da manifestare una ridotta pericolosità sociale e giustificare il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (Sez. 1, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862). Invero, ragionando diversamente, si finirebbe per riconoscere una sorta di automatismo, concedendo il beneficio sanzionatorio per tutti i reati commessi in ambito associativo, da ritenersi sempre in continuazione con la fattispecie associativa in cui si inseriscono (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430; Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984; Sez. 1, n. 40.318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253). Di contro, non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e i reati fine non programmabili "ah origine" perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali, pur potendo astrattamente rientrare nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595 - 01). 4 3. Nella concreta fattispecie la Corte d'appello di Napoli - con convincente motivazione, espressiva di un coerente e puntuale percorso logico e deduttivo, scevra da aporie logiche e immune da censure in sede di legittimità - ha dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno portata a reputare l'inesistenza di una preventiva ideazione unitaria, fra i vari fatti di cui alle sentenze oggetto dell'istanza. Ha in particolare evidenziato come le condotte fossero state commesse in tempi (dal 1996 al 2010) e luoghi diversi, e come per taluni reati (in particolare la resistenza di cui alla sentenza sub 2., e la violazione della misura di sorveglianza- sent. sub 2.) si trattasse di condotte frutto di circostanze specifiche e contingenti, del tutto slegate rispetto alla compagine associativa di cui Di TI faceva parte. Quanto ai reati estorsivo (sent. sub 1.) e di violazione alla legge stupefacenti (sent. sub 5.) si trattava di fatti commessi in luoghi e tempi differenti ed antecedenti a quelli per i quali, con la sentenza sub 4., era stata accertata la condotta di partecipazione nei delitti associativi di cui all'art. 416 bis cod. pen. e 74 d.P.R. 309 del 1990. Trattasi di valutazioni di merito, non rivedibili in questa sede. Basterà infatti rammentare come - in tema di giudizio di cassazione - restino inibite al giudice di legittimità la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, nonché l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione oggettiva e di valutazione dei fatti, che vengano in ipotesi indicati dal ricorrente quali maggiormente plausibili, ovvero anche dotati di una migliore attitudine esplicativa, rispetto a quelli sposati dal provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601 - 01). Destituita di fondamento è anche la doglianza attinente al mancato riconoscimento parziale della continuazione, per gruppi di sentenze, dal momento che l'ordinanza impugnata risulta avere adeguatamente analizzato tutte le condotte sottese alle pronunce definitive, escludendo la sussistenza dell'unitarietà del disegno criminoso, rendendo una motivazione ampia ed esaustiva. 5. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod proc. pen. 2
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. e (1) O C: Così deciso il 22 marzo 2024 ai W
lette/sentite le conclusioni del PG, ALESSANDRO CIMMINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 25484 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 22/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato la Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di LE Di TI, diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai reati giudicati con cinque sentenze (1. Corte appello Napoli del 14/06/2001 irr. 02/07/2002 per il reato di cui agli artt. 56, 81, 110, 629 c. 2 cod. pen, commesso in Gragnano da maggio 1996 al 23/07/1996; 2. Tribunale'Torre Annunziata del 31/05/2002, irr. il 11/12/2003 per il reato cui all'art. 9 comma 2 I. 1423 del 1956, commesso in Castellamare da Stabia il 30/05/2002; 3. Tribunale Torre Annunziata del 05/11/2003, irr. il 06/12/2005 per i reati cui agli artt. 110, 337, 582, 585 cod. pen. commessi in Gragnano il 27/08/2000; 4. Corte appello Napoli del 16/02/2015 irr. 28/06/2016 per i reati di cui agli artt. 416 bis commi 2,3,4,5 cod. pen, con condotta perdurante, e 74 d.P.R. 309 del 1990 con condotta perdurante, e 73, 80 comma 2 d.P.R. 309 del 1990, accertato dal 28/06/2009m al 28/07/2010, fatti commessi in Castellammare di Stabia;
5. Corte d'appello di L'Aquila del 09/06/2005, irr. 19/01/2009 per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990 commesso in Colonnella il 13/10/2004), ritenendo non individuabili elementi sintomatici della medesimezza del disegno criminoso. 2. Avverso il provvedimento ricorre LE Di TI, per mezzo del difensore Avv. Antonio De TI, che con un unico, articolato motivo denuncia violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. in riferimento all'art. 81 cpv cod. pen. e 671 cod. proc. pen. n punto di mancanza di motivazione in ordine ai presupposti necessari ai fini del riconoscimento della continuazione, così come espressamente riportati in nuce all'istanza difensiva e non oggetto di valutazione da parte della Corte di Appello. 2.1. Il ricorrente censura l'errata valutazione del giudice dell'esecuzione, il quale ha escluso il vincolo della continuazione tra i reati di cui alle sentenze indicate nell'istanza, omettendo di considerare gli elementi addotti dal ricorrente (informative di PG, contenuto delle intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori di giustizia, motivazione della sentenza Golden Goal); ha, in particolare, errato nel ritenere il Di TI mero partecipe all'interno del sodalizio associativo del clan Afeltra, dal momento che al medesimo era invece attribuito il ruolo di capo cofondatore;
il G.E. ha poi considerato esclusivamente l'arco temporale e il luogo di commissione dei fatti, senza tenere in considerazione gli altri indici sintomatici della sussistenza del medesimo disegno criminoso, quali l'unitarietà del contesto, la spinta a delinquere, l'analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti;
specificatamente, il Giudice dell'esecuzione ha omesso di valutare che le condotte 2 relative agli episodi di estorsione e di violazione legge stupefacenti facevano parte del programma criminoso della compagine associativa di cui il condannato era promotore;
il lasso temporale intercorrente tra i diversi fatti delittuosi oggetto di condanna sono dovuti unicamente ai periodi di carcerazione del Di TI ed alcuni fatti sono stati commessi durante la latitanza ed in costanza di carcerazione. Il ricorrente si duole, altresì, che la Corte di appello di Napoli non abbia ritenuto la continuazione con riferimento a singoli gruppi di reati commessi nell'arco temporale dal 1996 al 2010. 3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Alessandro Cimmino, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va - pertanto - rigettato. 2. La Suprema Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, Di Maria, Rv. 243632). Il giudice dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un prògramma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596). L'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori (da ultimo Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012, Natali e altro, Rv. 254793). La ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati 3 commessi) che caratterizza il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Inoltre, è stato - a più riprese - affermato che «l'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di , merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti» (Sez. 7, n. 25908 del 10/03/2022, non massimata). Va poi ricordato come, sulla tematica della continuazione tra reato associativo e reati satellite, cioè commessi nell'ambito dell'oggetto sociale e rientranti nel programma associativo, la giurisprudenza si è ormai attestata nell'ammettere in astratto tale possibilità, previa puntuale verifica che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si determina a fare ingresso nel sodalizio. Invero, ai fini dell'operatività dell'istituto della continuazione, il presupposto indefettibile (l'unicità del disegno criminoso) è da intendere quale preordinazione unitaria da parte del soggetto agente delle diverse condotte violatrici, almeno nelle loro linee essenziali. Come tale, essa si colloca in una fase antecedente al momento perfezionativo delle condotte delittuose che si assumono esserne espressione, sì da manifestare una ridotta pericolosità sociale e giustificare il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (Sez. 1, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862). Invero, ragionando diversamente, si finirebbe per riconoscere una sorta di automatismo, concedendo il beneficio sanzionatorio per tutti i reati commessi in ambito associativo, da ritenersi sempre in continuazione con la fattispecie associativa in cui si inseriscono (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430; Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984; Sez. 1, n. 40.318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253). Di contro, non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e i reati fine non programmabili "ah origine" perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali, pur potendo astrattamente rientrare nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595 - 01). 4 3. Nella concreta fattispecie la Corte d'appello di Napoli - con convincente motivazione, espressiva di un coerente e puntuale percorso logico e deduttivo, scevra da aporie logiche e immune da censure in sede di legittimità - ha dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno portata a reputare l'inesistenza di una preventiva ideazione unitaria, fra i vari fatti di cui alle sentenze oggetto dell'istanza. Ha in particolare evidenziato come le condotte fossero state commesse in tempi (dal 1996 al 2010) e luoghi diversi, e come per taluni reati (in particolare la resistenza di cui alla sentenza sub 2., e la violazione della misura di sorveglianza- sent. sub 2.) si trattasse di condotte frutto di circostanze specifiche e contingenti, del tutto slegate rispetto alla compagine associativa di cui Di TI faceva parte. Quanto ai reati estorsivo (sent. sub 1.) e di violazione alla legge stupefacenti (sent. sub 5.) si trattava di fatti commessi in luoghi e tempi differenti ed antecedenti a quelli per i quali, con la sentenza sub 4., era stata accertata la condotta di partecipazione nei delitti associativi di cui all'art. 416 bis cod. pen. e 74 d.P.R. 309 del 1990. Trattasi di valutazioni di merito, non rivedibili in questa sede. Basterà infatti rammentare come - in tema di giudizio di cassazione - restino inibite al giudice di legittimità la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, nonché l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione oggettiva e di valutazione dei fatti, che vengano in ipotesi indicati dal ricorrente quali maggiormente plausibili, ovvero anche dotati di una migliore attitudine esplicativa, rispetto a quelli sposati dal provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601 - 01). Destituita di fondamento è anche la doglianza attinente al mancato riconoscimento parziale della continuazione, per gruppi di sentenze, dal momento che l'ordinanza impugnata risulta avere adeguatamente analizzato tutte le condotte sottese alle pronunce definitive, escludendo la sussistenza dell'unitarietà del disegno criminoso, rendendo una motivazione ampia ed esaustiva. 5. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod proc. pen. 2
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. e (1) O C: Così deciso il 22 marzo 2024 ai W