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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 25/02/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano il Tribunale di Ivrea
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Federica Lorenzatti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2108/2022 fra
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Cavallotti Parte_1 C.F._1
(C.F. ) a mezzo di procura allegata all'atto di citazione C.F._2
- attore - contro in persona del legale rappresentante protempore signora Controparte_1 Controparte_2
con sede legale in Roma (P. IVA ) rappresentata e difesa dall'Avv. Rita
[...] P.IVA_1
Notarpasquale a mezzo di procura allegata in calce all'atto di costituzione;
-parte convenuta -
e contro in persona del legale rappresentante pro tempore Ing. Cav. Controparte_3
con sede in OS (P.I. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_4 P.IVA_2
Alfredo Frasca in virtù di procura in calce all'atto di costituzione
- parte convenuta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
Voglia il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
IN VIA ISTRUTTORIA ammettere i seguenti
CAPITOLI DI PROVA PER INTERPELLO E TESTI
5) Vero che i documenti sub 28, 29, 30, 31, 32 che si rammostrano alla teste rappresentano i mobili dell'attore detenuti in deposito dalla signora Tes_1
Testi:
- , residente in [...], Tes_1 - , residente in [...]T.se Controparte_5
- , residente in [...] Controparte_6
- , residente in [...] Controparte_7
- residente in [...]T.se; Controparte_8
- , residente in [...] Testimone_2
- esidente in Mathi (TO) Testimone_3
7) Vero che a partire dal mese di novembre 2022 e fino all'attualità del mese di marzo 2023
[...]
e Banco Posta spa non sono state disponibili ad acquistare i crediti fiscali derivanti dagli CP_9 interventi Superbonus 110% e Sisma bonus compiuti dall'attore;
Testi:
- , residente in [...]T.se (TO) Controparte_5
8) Vero che l'intervento di ristrutturazione con adesione al cd Superbonus 110% e Sisma bonus sull'immobile di ZO T.se per cui è causa è stato portato a termine nel mese di marzo 2023, come da docc. 61, 62, 63
Testi:
- , residente in [...]T.se (TO) Controparte_5
- geom. , con studio in ZO T.se (TO) Tes_4
- arch. con studio in Ciriè (TO) Testimone_5
11) Vero che l'immobile in cui hanno convissuto i signori , , , Tes_1 Controparte_5 Pt_1 CP_
ed è rappresentato dalla planimetria prodotta sub doc. 64 che si Controparte_11 rammostra al teste
Testi:
- , residente in [...]T.se (TO) Controparte_5
- , residente in [...], Tes_1
- , residente in [...] Controparte_6
- , residente in [...] Controparte_7
- residente in [...] Controparte_12
- residente in [...] Controparte_13
- , residente in [...]al Campo (TO) CP_14
- , residente in [...] Testimone_2
IN VIA PRINCIPALE
- accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento della convenuta del CP_1 contratto di appalto stipulato con l'attore e, per l'effetto,
- condannare la convenuta al pagamento del risarcimento del danno subito, CP_1 quantificato come segue:
•danno patrimoniale: a) euro 8.918,65 oltre interessi quale somma complessivamente corrisposta a
[...] in data 26 maggio 2021 e 7 settembre 2021; Controparte_15
b) euro 1.300,00 oltre interessi dai singoli pagamenti al saldo quale canone per l'occupazione del garage della signora con il proprio mobilio di cui al doc. 25 Tes_1
c) euro 11.261.32 oltre interessi dall'11 agosto 2022 a titolo di ridotta cessione del credito di cui al doc. 65;
d) euro 7.510,00 oltre interessi dal 20 marzo 2023 a titolo di ridotta cessione del credito di cui al doc. 59;
• danno non patrimoniale
a) euro 200,00 mensili per il periodo di convivenza forzata e conseguente disagio dal mese di marzo 2022 al mese di marzo 2023 per un totale di euro 2.600,00 o veriore somma determinata anche in via equitativa dal Giudice;
b) euro 1.000,00 o veriore somma determinata anche in via equitativa dal Giudice per il danno psicofisico patito dall'attore per il timore di non poter completare per tempo i lavori ed usufruire delle agevolazioni previste dal Bonus 110% e Sismabonus;
per un totale di euro 32.589,97 oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo e, comunque, interessi ex art. 1284 comma III dalla domanda al saldo;
IN VIA SUBORDINATA
- accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento della convenuta
[...] del contratto di prestazione professionale stipulato con l'attore e, per l'effetto, Controparte_15
- condannare la convenuta al pagamento del risarcimento Controparte_15 del danno subito, quantificato come segue
• danno patrimoniale:
e) euro 8.918,65 oltre interessi quale somma complessivamente corrisposta a
[...] in data 26 maggio 2021 e 7 settembre 2021; Controparte_15
f) euro 1.300,00 oltre interessi dai singoli pagamenti al saldo quale canone per l'occupazione del garage della signora con il proprio mobilio di cui al doc. 25 Tes_1
g) euro 11.261.32 oltre interessi dall'11 agosto 2022 a titolo di ridotta cessione del credito di cui al doc. 65;
h) euro 7.510,00 oltre interessi dal 20 marzo 2023 a titolo di ridotta cessione del credito di cui al doc. 59;
• danno non patrimoniale
c) euro 200,00 mensili per il periodo di convivenza forzata e conseguente disagio dal mese di marzo 2022 al mese di marzo 2023 per un totale di euro 2.600,00 o veriore somma determinata anche in via equitativa dal Giudice;
d) euro 1.000,00 o veriore somma determinata anche in via equitativa dal Giudice per il danno psicofisico patito dall'attore per il timore di non poter completare per tempo i lavori ed usufruire delle agevolazioni previste dal Bonus 110% e Sismabonus;
per un totale di euro 32.589,97 oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo e, comunque, interessi ex art. 1284 comma III dalla domanda al saldo;
- condannare le convenute alla refusione delle spese del presente procedimento, comprensive anche delle spese di negoziazione assistita.
Per parte convenuta CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
In via preliminare: dichiarare la nullità dell'atto di citazione;
disporre la rinnovazione dell'atto di citazione.
Nel merito: rigettare tutte le domande formulate da parte attrice nei confronti della società CP_1 erché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate.
[...]
In ogni caso con vittoria di spese, anche generali e tecniche di CTU e competenze, oltre accessori di legge”
Per parte convenuta : Controparte_3
"Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, in via preliminare accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione e per l'effetto ordinare la rinnovazione e rimettere in termini l'odierna convenuta.
Nel merito rigettare le domande spiegate nei riguardi dell'odierna convenuta in quanto infondate sia in fatto che in diritto.
Con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
A titolo istruttorio: si chiede la revoca dell'ordinanza di ammissione prove del 21 giugno 2023.
Si chiede ammettersi la prova per testi dell'Arch. e di su tutti i Testimone_6 Testimone_7 capitoli di cui in narrativa ed a prova contraria rispetto a quelli ammessi per controparte.”
MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 30.06.2022, ritualmente notificato, parte attrice ha evocato in giudizio le società convenute al fine di sentire accogliere le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Ha premesso, in fatto, di essere proprietario dell'immobile sito in ZO Torinese (TO) per il quale aveva sottoscritto con la soc. in data 21.05.2021 un contratto di appalto lavori per CP_1
l'efficientamento energetico ex D.L. 34/2020 (c.d. ecobonus). Tale contratto vedeva la società Opere s.r.l. quale affidatario esecutrice dei lavori CP_16 materiali e la società quale team di progettazione incaricato dello Controparte_3 svolgimento delle prestazioni professionali necessarie per la progettazione e la certificazione delle opere.
In data 24.05.2021 l'attore procedeva ad effettuare il pagamento della prima fattura di euro 640,50 per consentire l'immediato inizio di attività di controllo e “Due Diligence”.
L'inizio dei lavori veniva posticipato sino al settembre 2021, momento in cui veniva disposto il secondo pagamento di euro 7.878,15.
A seguito della protratta inerzia e di richieste di rendicontazione lavori rimaste inevase, l'attore inviava richiesta di risoluzione del contratto in data 06.10.2021, cui seguivano ulteriori solleciti nel mese di ottobre.
Nel dicembre 2021 parte attrice rinnovava la volontà di risolvere il contratto per grave inadempimento al fine di agire nei confronti delle società convenute per il rimborso dei versamenti eseguiti pari ad euro 8.518,65, con riserva di quantificazione dei danni patiti successivi.
Esperita senza esito la negoziazione assistita l'attore ha chiesto, quindi, all'intestato Tribunale di pronunciare la risoluzione per inadempimento del contratto di appalto sottoscritto, previa restituzione delle somme indebitamente versate alle soc. convenuta senza che fossero state eseguite le opere pattuite contrattualmente.
In prima udienza, tenutasi in data 14.12.2022, verificata la regolarità della notifica, nessuno è comparso per le parti convenute ed il giudice ne ha dichiarato la contumacia.
Con comparsa di costituzione del 24.10.2023 si è costituita successivamente in giudizio la
[...] eccependo, preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione poiché lo scritto riportava CP_17 erroneamente nell'intestazione dell'atto il richiamo improprio al Tribunale di Torino e chiedendo di essere rimessa in termini per le preclusioni maturate.
In particolare, la convenuta Opere s.r.l. con la propria comparsa ha contestato in fatto e in diritto le avverse allegazioni evidenziando nel merito come parte attrice – nella fase preliminare- avesse intrattenuto il rapporto professionale direttamente con la soc. , Controparte_3 negando -per l'effetto- ogni addebito e conseguente ogni diritto al rimborso richiesto dall'attore. Cont Con comparsa di costituzione del 24.10.2023 si è costituita in giudizio la società eccependo, preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione e contestando, dal canto suo, ogni responsabilità Cont ascrittale. La soc. ha confermato lo svolgimento della prestazione professionale svolte, in quanto società progettista subappaltatrice.
Il Giudice con distinta ordinanza del 30.10.2024 ha rigettato l'eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione sollevata dalle convenute.
La causa -istruita con ampia acquisizione documentale e l'assunzione di prove orali- è stata poi trattenuta a decisione in seguito all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in data 27.11.2024 con il modulo della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e coeva concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche.
***
Preliminarmente va rigettata l'eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione, richiamandosi il
Tribunale a quanto già diffusamente motivato nell'ordinanza del 30.10.2024 da qui intendersi integralmente trascritta e richiamata.
A parere dello scrivente giudice nel caso di specie (nell'atto introduttivo ove compare un lapsus calami nell'intestazione) non si versa nell'ipotesi descritta dall'art. 164 c.p.c. di cui al comma I il quale testualmente recita: “la citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri uno e due dell'articolo 163 c.p.c.”.
Nel caso in scrutinio detto requisito non può dirsi assolutamente incerto, atteso che, esclusa l'intestazione dell'atto, la vocatio in ius e le conclusioni rassegnate da parte attrice recano correttamente l'intestazione del Tribunale di Ivrea.
Tale interpretazione risulta in linea con la voluntas legis che ha inserito nel testo di legge la locuzione “assolutamente incerto” proprio al fine di scongiurare che l'eventuale mero unico refuso materiale sia sufficiente per ritenere nullo l'atto.
L'interpretazione in parola risulta avvallata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale in obiter dictum indagando la complessa materia della nullità dell'atto di citazione ex art. 163 co. I ha chiarito che: “fra i vizi relativi alla vocatio in jus, sembrerebbe che ve ne sia soltanto uno che impedisca al convenuto di conoscere il processo. Si tratta del vizio relativo all'omessa o assolutamente incerta indicazione del giudice davanti al quale il processo è stato introdotto. In questi casi il convenuto conosce che si vuole introdurre un processo davanti ad un giudice, ma la mancata indicazione o l'indicazione assolutamente incerta, impediscono di individuare il processo, uno dei cui soggetti è il giudice, in modo tale da consentirgli di esercitare di diritto di difesa: non si può pretendere che egli compia accertamenti presso tutti i giudici d'Italia per vedere se è stato radicato davanti ad alcuno di essi un processo con l'iscrizione a ruolo o comunque con l'attività di radicazione presso il singolo ufficio. In sostanza nemmeno con attività ulteriori il convenuto può conoscere il processo in modo da esercitare la difesa. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 10580 del
07/05/2013 (Rv. 626032 - 01).
Ciò chiarito, l'indicazione di rilievo ai fini della determinazione del Tribunale competente è solo quella contenuta nelle conclusioni e nella vocatio in ius, a nulla rilevando l'intestazione dell'atto viziato da errore materiale. Nella specie, peraltro, anche il criterio anagrafico e di residenza dell'attore non avrebbe impedito di conoscere l'esistenza del processo e tale interpretazione è in linea con quanto assunto dalla Suprema Corte che evoca l'esempio di verifica di iscrizione a ruolo verso plurimi Tribunali, casistica ben diversa da quella di specie. D'altra parte, la notifica dell'atto introduttivo è stata ritualmente esperita alla pec delle rispettive società (come emerge dai depositi telematici dell'inoltro delle pec). Le società e il CP_15 hanno scelto deliberatamente di non costituirsi (non avendo nemmeno Controparte_18 dato seguito all'invito della negoziazione assistita) e solo in seguito alla notifica dell'interpello effettuata nuovamente alle stesse pec hanno deciso di costituirsi, valutandone l'opportunità.
Sempre in via preliminare vanno rigettate le istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni per le ragioni indicate nell'ordinanza del 21.06.2023.
Non si ravvisano ragioni novitarie per discostarsi dal predetto provvedimento.
Si precisa, infine, che verranno prese in considerazioni effettivamente solo le conclusioni tempestivamente rassegnate dalle parti e nei limiti delle preclusioni assertive e istruttorie di cui all'art. 183 co. Vi c.p.c. senza possibilità di ampliare il thema decidendum.
In ultimo rimangono assorbite eventuali questi di incompetenza per territorio (il contratto prevedeva il foro esclusivo di Roma per decidere della controversia) sia perché non sollevate tempestivamente, sia -in ogni caso- poiché inapplicabile nella specie detto foro esclusivo dovendosi avere riguardo al foro inderogabile e funzionale per territorio determinato a favore del consumatore committente.
Nel merito l'azione promossa è parzialmente fondata.
In punto giova preliminarmente evidenziare che l'azione introdotta dalla parte attrice ha alla base la richiesta di declaratoria di risoluzione per inadempimento del contratto di stipulato con la convenuta, cui segue la coeva richiesta di restituzione della somma indebitamente percepita a fronte della parziale esecuzione delle opere commissionatole.
In proposito, è opportuno evidenziare che: “in tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale. (In applicazione del principio, la
S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione a un contratto di fornitura di acciaio con consegne ripartite, aveva accertato la mancanza di qualità di una parte del materiale consegnato e ritenuto grave l'inadempimento in base a quel quantitativo di merce, anziché all'intera fornitura, peraltro senza considerare che l'acquirente aveva mostrato di tollerare il difetto, avendo richiesto, dopo la contestazione della difformità, la consegna dell'ulteriore materiale). Sez. 3 -
, Sentenza n. 7187 del 04/03/2022 (Rv. 664394 - 03).
Inoltre, anche per il contratto di appalto -ovvero per il subappalto- valgono i noti principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha statuito che: “il creditore, sia che agisca per
l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/2001, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. n. 982/2002), precisando, altresì, che “eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione od il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore. In tale eventualità, i ruoli saranno invertiti. Chi formula l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare l'eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico” (cfr. in motivazione, Cass. SS.UU. n. 13533/2001, nonché Cass. Civ. nn. 3232/98, 13445/92, 3099/87).
Parte attrice ha chiesto, quindi, di accertarsi la risoluzione per inadempimento del contratto sottoscritto con la società in data 21.05.2021 con restituzione della somma di € 8.918,65. CP_1
A suffragio della predetta richiesta ha prodotto in giudizio il titolo in forza del quale agisce (doc.2 contratto di appalto di lavori) e ha allegato l'altrui inadempimento chiarendo di aver effettuato due distinti bonifici per consentire la realizzazione delle opere ma di aver assistito ad una perdurante e crescente inerzia nell'esecuzione delle opere senza che fattivamente l'appaltatrice si fosse attivata con solerzia e avesse in qualche modo monitorato la fase preliminare di studio e progettazione, Cont subappaltata alla soc.
In particolare, l'attore ha documentato di aver già in data 24 maggio 2021 (prod.n.3) provveduto al pagamento della prima fattura di importo pari ad euro 640,50 (prod.n.4) per l'attività di studio e progettazione c.d. “due diligence”.
A tale fine risulta in atti che la abbia deciso, per l'attività preliminare di studio, Controparte_1 di incaricare come Professionista e collaboratore il Geom. Parte_2
La Società, inoltre, incaricava il Geom. i effettuare ulteriori verifiche che già Parte_2 alla fine di giugno 2021 erano diligentemente evase, come ammesso dalla stessa attrice.
Esaurita la prima fase di progettazione, protrattasi sino al mese di settembre 2021 vi è evidenza agli atti che parte attrice abbia corrisposto un secondo pagamento relativo della seconda fase (all n. 5), eseguito con bonifico “parlante” in data 6 settembre 2021 per somma pari ad euro 7.878,15
(all. 6) cui seguiva l'emissione di regolare fattura (prod.n.7).
Il secondo pagamento effettuato dall'attore è relativo alla seconda fase che nel contratto viene descritta attraverso la realizzazione delle seguenti opere “ SECONDA FASE
- Rilievi geometrici e strutturali dell'immobile con analisi storico critica;
- Progettazione architettonica definitiva;
- Progettazione strutturale;
- Efficientamento energetico;
- Relazione geologica e prove in sito;
- Eco Sisma Bonus 110%;”
Ciò posto, l'attore ha allegato l'inadempimento grave di controparte documentando di aver sollecitato continuamente la prosecuzione dei lavori e chiesto di rendicontare l'attività svolta, rendicontazione -tuttavia- non pervenuta e di essersi, a tal fine, determinato a richiedere la risoluzione del contratto per ottenere il rimborso delle spettanze corrisposte.
Ciò posto a fronte dell'allegato inadempimento di controparte spettava alla soc. convenuta CP_1 Cont ed -per quanto di competenza- documentare di aver svolto l'attività per cui è stato
[...] richiesto il pagamento e dimostrare -nel contempo- di essersi attivata prontamente per l'attività a questa società di progettazione demandata.
La società -costituitasi tardivamente ovvero dopo le preclusioni istruttorie- ha negato CP_1 ogni addebito di responsabilità evidenziando come parte attrice (ferma la sottoscrizione del contratto di appalto direttamente con la soc. avesse -di fatto- intrattenuto ogni rapporto CP_1 Cont Cont con la soc. sub appaltatrice e proprio la società avesse beneficiato di ogni pagamento del compenso.
Ha evidenziato, inoltre, come il contratto sottoscritto recasse una disciplina dettagliata per procedere alla risoluzione, disciplina che all'art. 10 prevedeva che.” in caso di grave inadempimento del il committente avrebbe dovuto inviare una raccomandata ad Opere CP_16 con specificazione dei motivi allegando altresì una relazione tecnica nei casi di inadempimento dovuti a negligenza nell'esecuzione delle prestazioni.”
Del pari ha rimarcato come sempre l'art. 10.2 prevedeva, altresì, che il committente in caso di risoluzione per grave inadempimento della soc. Opere, avrebbe dovuto corrispondere a quest'ultimo – in ogni caso- solo le prestazioni e i lavori eseguiti e che, dunque, parte attrice non avrebbe avuto titolo per chiedere la restituzione dei compensi, tenuto conto che le opere effettivamente erano state realizzate.
Ciò posto occorre evidenziare preliminarmente che il contratto di appalto risulta sottoscritto solo fra il sig. (in qualità di committente) e la soc. (in qualità di appaltatore c.d. Parte_1 CP_1
General Contractor).
Lo stesso committente non ha, quindi, azione diretta nei riguardi dei subappaltatori e della soc. Cont che ha curato le opere di progettazione e di “Due diligence”. In sostanza i rapporti interni fra appaltatore e sub appaltatore rimangono regolati -come si evince anche dal contratto- solo fra le stesse parti senza onerare la committenza di alcunché, la quale si interfaccia solo con la soc.
Opere che risponde dell'operato anche dei subappaltatori, salvo obblighi di manleva fra le parti.
A nulla rileva, peraltro, che i pagamenti e i rapporti tra la committenza e chi ha curato la fase preliminare (1-2) siano stati intrattenuti direttamente (come argomentato dalla difesa della soc. Cont
dai professionisti della soc. atteso che il contratto prevedeva, per l'appunto, CP_1 che il avrebbe: “individuato come team di progettazione, la società . CP_16 Controparte_15 che si occuperà delle prestazioni professionali necessarie per la progettazione e la certificazione dell'opera, di seguito, per brevità denominato “progettista”, il consorzio notificherà al committente la generalità e i recapiti di un referente per la progettazione a cui il committente potrà far riferimento resta inteso che rimarrà responsabile nei confronti del committente.” CP_16 Ciò chiarito, sulla base della documentazione in atti e dell'istruttoria orale condotta è convincimento di questo giudice che esista un inadempimento grave e di non scarsa importanza, che ha interessato quantomeno la seconda fase di progettazione e che ha correttamente determinato la committenza a sciogliersi dal predetto contratto a fronte della perdurante inerzia relativa agli adempimenti di progettazione elencati nel contratto con le seguenti opere professionali: “SECONDA FASE
- Rilievi geometrici e strutturali dell'immobile con analisi storico critica;
- Progettazione architettonica definitiva;
- Progettazione strutturale;
- Efficientamento energetico;
- Relazione geologica e prove in sito;
- Eco Sisma Bonus 110%;”
Occorre infatti -sin d'ora- evidenziare che parte attrice ha effettuato due distinti pagamenti relativi l'uno alla fase preliminare di c.d. DUE DILIGENCE pari ad Euro 640,50 (la quale risulta conclusa ed evasa) e l'altro relativo alla seconda fase di progettazione.
In punto pur non essendoci formalmente documentazione che comprova l'espletamento della prima fase, la stessa deve dirsi positivamente conclusa, in primis, poiché non vi è contestazione da parte della stessa attrice (la quale nello scritto introduttivo lamenta lungaggini ma non contesta che questa fase sia stata espletata) e -secondariamente- poiché si è dato corso al secondo pagamento sulla base del positivo espletamento della prima fase (lo stesso contratto a pagina 12 prevede il pagamento del secondo acconto una volta avvenuta la verifica della legittimità urbanistica). Cont La stessa lettera di riscontro della soc. alla diffida di parte attrice (doc. 20 attoreo) consente di ritenere integrata la prima fase riportando in modo dettagliato quanto effettuato dal geom.
Pt_2
In termini consimili non può argomentarsi, tuttavia, per la seconda fase di progettazione a cui è correlato il pagamento di un secondo bonifico parlante per l'importo di Euro 7.878,15.
A fronte della contestazione dell'inadempimento di parte convenuta sarebbe spettato alla soc.
Opere dimostrare la puntuale esecuzione della fase di progettazione.
Ferme, dunque, le tempistiche del contratto è evidente che vi sia stata una perdurante inerzia atteso che non è stata documentata alcuna attività di progettazione, né di pratiche inoltrate presso i rispettivi uffici tecnici pur a fronte del pagamento puntualmente eseguito da parte attrice.
In punto, richiamandosi ai noti orientamenti giurisprudenziali in tema di onus probandi e inadempimento, ovvero di vicinanza della prova, sarebbe spettato a parte convenuta fornire prova di aver adempiuto correttamente (ovvero allegare fatti impeditivi, modificativi, estintivi della Cont prestazione) ovvero, per quanto qui di interesse, dimostrare di aver sollecitato la soc. per le ulteriori prestazioni demandatele. Nulla di tutto ciò risulta documentato. Cont Parte convenuta (e per essa per quanto di competenza la soc. non ha dato prova CP_1 di aver adempiuto, né di aver eseguito le predette prestazioni professionali (rilievi, progettazione architettonica e strutturale) che consentirebbero -a ben vedere- di trattenere gli emolumenti corrisposti.
Non sono state documentate ragioni per cui la fase preliminare e di progettazione si è protratta così a lungo, né sono state documentate oggettive cause dipendenti dalla Committenza che abbiano determinato la stasi di progettazione, al contrario, risulta prodotta in atti copiosa corrispondenza (docc. 11-12 e seguenti fasc. attoreo) con cui la committenza sollecita senza soluzione di continuità l'esecuzione delle opere. Cont La stessa soc. nel riscontrare la diffida attorea (doc. 20) non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare l'avvenuta esecuzione, limitandosi a giustificare l'inadempimento con difficoltà di cessione del credito fiscale e di coordinamento con lo studio Pro-Geo, affermando di essere stato sollevato dall'incarico. Tuttavia, le cause della mancata esecuzione sono irrilevanti, poiché se i lavori non vengono eseguiti, la somma ricevuta deve essere restituita.
Il sub appaltatore, avendo pacificamente omesso di eseguire i lavori, è dunque inadempiente rispetto all'obbligo di restituzione e non può trattenere una somma per un'attività mai svolta.
Va, dunque, accolta la domanda di risoluzione del contratto (a prescindere dalle clausole inserite che prevedono in termini chiaramente vessatori adempimenti ultronei a carico del committente) e deve essere conseguentemente restituita la somma indebitamente corrisposta (pari ad Euro
7.878,15 da parte attrice); obbligo restitutorio che segue gli effetti della pronuncia costitutiva della risoluzione del contratto.
Non potranno, invece, essere accolte le domande subordinate legate al disagio dell'attore di aver dovuto sostenere un esborso per ricollocare i beni mobili che risultavano ricoverati nella proprietà oggetto di ristrutturazione (assente la prova di stretta correlazione fra la necessità di locare un deposito per ricoverare i beni mobili dell'abitazione con la predetta pronuncia di risoluzione).
Possono essere oggetto di ristoro, infatti, solo i danni che sono conseguenza immediata e diretta della risoluzione pronunciata e non vi è evidenza agli atti che il ricovero dei mobili sia dipeso dalla risoluzione e dal relativo inadempimento. Di per sé l'allocazione dei beni mobili presso altra abitazione (peraltro abitazione di famiglia) è un fatto neutro tenuto conto che se l'appartamento andava ristrutturato (prima o dopo) parte attrice avrebbe comunque dovuto sostenere tale costo e tale disagio.
Dall'altro lato non sono risarcibili nemmeno i danni che sono stati lamentati dall'attore per aver dovuto sostenere il disagio di un trasloco in breve tempo e di aver dovuto convivere presso altra abitazione di famiglia. Ancorché l'istruttoria orale abbia documentato l'esistenza di questi disagi, non è possibile apprezzarne la gravità, esclusa la possibilità del giudice di procedere, anche in via equitativa, alle liquidazioni di danno non patrimoniale non suffragata da idonea perizia medico legale di parte che documenti (almeno nel rispetto di un principio di prova) che quei disagi abbiano causato dei danni non patrimoniali in capo all'attore (ad esempio, con la presenza di una malattia medicalmente accertabile ed eziologicamente connessa all'inadempimento del contratto di appalto).
Parimenti, non tempestivamente introdotte risultano le domande relative al c.d. danno differenziale per mancata cessione del credito. E' principio notorio, infatti, che il processo civile è imperniato su preclusioni istruttorie e assertive. L'atto di citazione non menzionava nessun tipo di pregiudizio relativo alla mancata tempestiva cessione del credito e anche in prima memoria parte attrice non ha precisato le conclusioni diversamente.
Le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo menzionano genericamente il c.d. “maggior costo di materiali e manodopera che comportano oltre ad un maggiore esborso, anche la mancata fruizione del bonus per altre opere che, diversamente, sarebbero rientrate nelle agevolazioni (quali, a titolo esemplificativo, gli infissi).”
In ogni caso, anche a volere considerare tempestiva la domanda non sarebbe mutato l'epilogo processuale.
Vi è infatti una considerazione tranchant al riguardo.
Va infatti rammentato che gli orientamenti in giurisprudenza emersi in tema di responsabilità per mancata cessione del credito sono prudenzialmente orientati nel riferire che nel caso di subappalto di tutta o di parte dell'opera da eseguirsi in regime di agevolazioni fiscali “ex Decreto Rilancio”
l'impresa subappaltatrice, come l'impresa appaltatrice (c.d. general contractor) è partecipe della volontà comune di ottenere quale corrispettivo lo sconto in fattura, se dunque interviene una risoluzione per inadempimento dell'impresa appaltatrice sarà al più risarcibile per il committente solo quel c.d. danno differenziale ovvero quella parte del credito che non è stata tempestivamente ceduta e che dunque con mutamento normativo (che ha presuntivamente cambiato in peggio le detrazioni fiscali) la committenza non è riuscita a reperire sul mercato un 'impresa o un interlocutore come la banca in grado di consentirgli la cessione del credito alle stesse condizione della precedente impresa. (sull'argomento vedasi Tribunale Padova sez. II, 13/06/2023, (ud.
13/06/2023, dep. 13/06/2023), n.1245 e Tribunale Treviso sez. I, 30/01/2024, n.187).
Nel caso di specie le allegazioni in punto appaiono tardive e del tutto incerte e non può essere sufficiente certo sostenere di aver sostenuto un aggravio di spesa per euro 11.261.32 euro ed
7.510,00 oltre interessi dal 20 marzo 2023 a titolo di ridotta cessione del credito senza dimostrare che la predetta cessione sia avvenuta a condizioni deteriori.
Il fatto che per l'inadempienza della soc. convenuta parte attrice si sia vista costretta a rivolgersi ad un altro cessionario del credito, perdendo la possibilità di accedere all'Ecobonus 110% alle condizioni inizialmente previste, non comporta automaticamente anche la perdita della menzionata agevolazione, non avendo parte attrice fornito prove concrete che consentano di escludere la possibilità di accedere a tale diversa agevolazione con Banco Posta. A ben vedere, quindi, ciò di cui il sig. concretamente si duole, al di là delle formule linguistiche impiegate, è il fatto di Tes_2 essere stato costretto ad effettuare, per la parte di lavori non più coperta dal “bonus”, un esborso di Cont denaro che, invece, il corretto adempimento da parte delle soc. e avrebbe CP_1 consentito di evitare.
L'attore, tuttavia, ha omesso di fornire qualsiasi prova dell'an e del quantum di tale pregiudizio.
Parte attrice afferma, ma non dimostra che risolto il contratto (fermo -peraltro- alla fase di progettazione) abbia affidato i lavori di ristrutturazione ad altra ditta appaltatrice. Non risulta in ogni caso provato il costo complessivo di tali lavori pattuito con la nuova ditta appaltatrice, né è possibile, di conseguenza, stabilire l'ammontare della quota parte degli stessi, non coperta dal
“bonus”, effettivamente a carico di parte attrice per gli interventi avvenuti successivamente al mese di settembre 2022.
Ciò chiarito, dovrà, dunque, essere pronunciata la risoluzione del contratto e la coeva restituzione degli emolumenti indebitamente percepiti (relativi alla seconda fase di progettazione) dalle società
e per Essa la quale impresa di progettazione che ha fattivamente CP_1 CP_15 percepito il secondo acconto per Euro 7.878,15.
In punto è ben sì vero che il contratto ha previsto quale unico interlocutore il , ma nello CP_16 stesso tempo la pronuncia di risoluzione non può che spiegare effetti trasversali imponendo l'obbligo restitutorio in capo all'unico soggetto che fattivamente ha beneficiato dei pagamenti, ovvero la soc. esclusi gli emolumenti della prima fase in relazione ai quali -come detto- CP_15 risulta comprovata l'attività svolta.
Dall'effetto retroattivo della risoluzione ex tunc discende l'obbligo da parte della convenuta di restituire la somma ricevuta a titolo di acconto, maggiorata dagli interessi dal pagamento sino al saldo.
Invero, la sentenza di risoluzione per inadempimento con riguardo alle prestazioni da eseguire produce un effetto liberatorio "ex nunc" e rispetto alle prestazioni già eseguite un effetto recuperatorio "ex tunc", ad eccezione dei contratti ad esecuzione continuata e periodica. Pertanto, in caso di risoluzione di un contratto per inadempimento questi è tenuto a restituire le somme ricevute con gli interessi legali a decorrere dal giorno in cui le stesse somme gli furono consegnate dall'acquirente (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4604 del 22/02/2008; Cass. sez. 3, sentenza n. 19659 del 18.09.2014). Secondo l'orientamento che appare preferibile, infatti, trovando applicazione la disciplina dell'indebito oggettivo (2033 c.c.), ai fini della restituzione della prestazione il contraente inadempiente deve essere equiparato quanto alla decorrenza degli interessi all'accipiente di mala fede.
Ciò posto, la predetta parte deve essere condannata alla ripetizione in favore dell'attore della somma di € 7.878,15 oltre agli interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla richiesta stragiudiziale di restituzione dell'importo sino all'introduzione del presente giudizio e comma 4 della predetta disposizione dalla notificazione dell'atto introduttivo sino al saldo. Quanto all'applicazione degli interessi ex art. 1284 c.c. alle azioni restitutorie, la Suprema Corte, dopo aver ricostruito l'evoluzione normativa e la ratio della medesima, ha osservato che anche in base al precedente indirizzo “non è affatto esclusa, anzi è espressamente riconosciuta l'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c., alle obbligazioni restitutorie, quando esse trovano la loro fonte in un rapporto contrattuale, essendosi in quella sede affermato, infatti, che «il saggio d'interesse legale stabilito nella disposizione normativa presente nell'art. 1284, comma 4, c.c., trova applicazione esclusivamente quando la lite giudiziale ovvero arbitrale ha ad oggetto l'inadempimento di un accordo contrattuale anche in re-lazione alle relative obbligazioni restitutorie». Pare evidente che, con tale ultima precisazione, si sia inteso fare riferimento (quanto meno) alle obbligazioni restitutorie derivanti dalla eventuale invalidità di un contratto o di determinate clausole contrattuali che abbiano dato luogo a presta-ioni rimaste prive di causa (cd. condictio ob causam finitam). Orbene, la specifica obbligazione oggetto del contratto di appalto è certamente un'obbligazione che trova la sua fonte in un sottostante rapporto contrattuale” (cfr. in termini Cass. sez. 3, Ordinanza n. 61 del 03/01/2023).
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle parti convenute in solido, liquidate come da dispositivo nei limiti dei valori prossimi ai medi di cui al D.M.
55/2014 s.m.i. sulla base del decisum, ridotti del 20%, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta e delle questioni trattate.
Rimangono compensate reciprocamente le spese di lite fra le parti convenute.
PQM
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n. 2108/2022 R.G., così provvede:
a) in parziale accoglimento delle domande spiegata da parte attrice (C.F. Parte_1
accerta e dichiara la risoluzione per inadempimento del contratto C.F._1 sottoscritto dalla soc. convenuta in persona del legale Controparte_1 rappresentante protempore signora , con sede legale in Roma (P. IVA Controparte_2
) con l'attore e, per l'effetto, condanna la società e per Essa la P.IVA_1 Controparte_1 società al pagamento e alla restituzione in favore di parte attrice della somma di CP_19 euro 7.878,15, oltre interessi nei limiti di cui in motivazione;
b) condanna le convenute in solido fra loro al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che si liquidano in euro 4.061,60 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, C.A. ed IVA come per legge, ed euro 585,80 per esposti (c.u. e spese notifiche)
c) rigetta e/o dichiara assorbita ogni altra domanda formulata dalle parti
Così deciso in Ivrea, il 25.02.2025 IL GIUDICE
(Dott.ssa Federica Lorenzatti)