Sentenza 25 novembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/11/2002, n. 16606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16606 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2002 |
Testo completo
Aula B 166 0 6/ 02 DEL POPOL I ALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.6082/00 Presidente Dott. Salvatore SENESE Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Dott. Antonio LAMORGEse Consigliere Cron. 38925 Dott. Camillo FILADORO Consigliere Rep. Dott. Giancarlo Ud. 23/09/02 D'AGOSTINO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Mobilità, in persona del - Azienda Torinese A.T.M. Nigra, vicario del direttore generale dr. Martino elettivamente domiciliata in Roma, via Ripetta n. 22, presso l'avv. Gerardo Vesci, che con l'avv. Agostino Pacchiana Parravicini la rappresenta e difende, anche disgiuntamente, giusta delega in atti;
- ricorrente -
3577
contro
RT ST, elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia n. 195, presso l'avv. Sergio Vacirca, che con l'avv. Alida Vitale lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente, giusta delega in atti;
1 - controricorrente avverso la sentenza n. 14124 del Tribunale di Torino depositata il 22 marzo 1999 (R.G. n. 1290/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 settembre 2002 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Sergio Vacirca;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Torino ha rigettato l'appello proposto dall'ATM Azienda Torinese Mobilità avverso la decisione con la quale il Pretore della stessa sede, accogliendo la domanda proposta da ST OR, già dipendente dell'azienda, e parzialmente la riconvenzionale spiegata da quest'ultima, aveva compreso nella base di calcolo del trattamento di emolumenti previstifine rapporto taluni dall'accordo nazionale del 21 maggio 1981 e lo straordinario prestato in maniera continuativa, e condannato il lavoratore alla restituzione degli 2 importi percepiti a titolo di indennità di contingenza, con i relativi scatti maturati dopo il 1977, sulla quattordicesima mensilità negli anni dal 1983 al 1986, importi calcolati al netto della ritenuta fiscale versata dall'azienda. Il Tribunale, per quanto ancora qui rileva, ha osservato che il nuovo testo unico economico, richiamato dall'appellante a sostegno della esclusione, a far data dalla sua entrata in vigore (12 marzo 1993), dal calcolo del trattamento di fine rapporto, delle somme erogate per lavoro straordinario, a prescindere dalla sua natura se cioè vero e proprio accordo collettivo aziendale in h w e n materia retributiva ovvero mero testo riepilogativo - non poteva costituire deroga alla della materia disciplina legale, essendo tale potere riservato alla contrattazione collettiva nazionale, secondo quanto precisato dal medesimo testo unico agli artt. 10 e 24, ove era stato puntualizzato che il trattamento di fine rapporto era regolato dalla legge e dalla contrattazione collettiva e che "per quanto concerne gli istituti di contrattazione nazionale il Regolamento recepisce integralmente quanto contenuto nel ccnl". Riguardo alle somme che il lavoratore era obbligato a restituire, il 3 Tribunale ha ritenuto corretta la determinazione al netto della ritenuta di acconto, essendo legittimato alla ripetizione di questa anche il sostituto d'imposta, tenuto per legge al suo versamento. Di questa pronuncia, l'azienda ha richiesto la cassazione sulla base di due motivi, a cui l'altra parte ha resistito con controricorso, illustrato con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia, in uno con vizio di motivazione, violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 cod. civ., nonché dell'art. 2120 stesso codice, come modificato dalla legge n. 297 del 1982, e falsa applicazione degli artt. 5 ter decreto legge 10 novembre 1978 n. 702, convertito nella legge gennaio 1979 n. 3, e dell'art. 1 legge 12 luglio 1988 n. 270. Critica la sentenza impugnata per avere ritenuto che lo straordinario, prestato in modo continuativo, doveva essere computato nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, malgrado la diversa previsione in proposito del testo unico economico sottoscritto in data 12 marzo 4 1993, il quale invece lo aveva espressamente l'erroneità delleescluso, e sostiene inoltre argomentazioni della pronuncia impugnata laddove essa, sia pure in forma dubitativa, ha inteso negare la natura di accordo collettivo per il richiamato documento. Tale secondo profilo di censura inammissibile. La stessa ricorrente ha finito con l'ammettere (v. pag. 4 del ricorso per cassazione) che il giudice del gravame ha comunque attribuito al citato testo unico economico natura di accordo aziendale, sebbene privo di forza derogatrice della precedente disciplina. Ed in effetti il Tribunale ha chiaramente evidenziato che dal tenore di quelle disposizioni non si poteva ricavare "in alcun modo la forza derogatrice ravvisata dall'ATM" e che la materia in questione era di competenza esclusiva della contrattazione collettiva. Così stabilita la qualificazione giuridica del citato testo unico economico e così individuato il procedimento logico giuridico seguito dal giudice del merito per pervenire alla decisione adottata, restano prive di rilevanza le argomentazioni inizialmente svolte dal medesimo giudice in modo dubitativo sulla natura giuridica dell'atto, e non ricorrono né la 5 violazione dei criteri ermeneutici, peraltro genericamente - e quindi inammissibilmente, secondo -la consolidata giurisprudenza di questa Corte lamentata dalla ricorrente solo con la indicazione delle norme dettate in proposito dal codice civile ed in relazione alla interpretazione del documento mero testo riepilogativo della stessa 'come materia", né il vizio di motivazione che la ricorrente addebita alla sentenza impugnata per le argomentazioni svolte in modo dubitativo. Relativamente al primo profilo, le doglianze formulate riguardano la inclusione nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto degli emolumenti per lavoro straordinario soltanto per il periodo successivo al 12 marzo 1993: infatti l'azienda si è limitata ad invocare la esclusione dal suddetto computo soltanto in base al richiamato testo unico economico sottoscritto a quella data, e di conseguenza restano fuori dalla censura gli emolumenti per il lavoro straordinario prestato nei precedenti periodi. Ma ai sensi del secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., come novellato dalla legge n. 297 del 1982, successivamente all'entrata in vigore di tale legge, ai fini del calcolo in questione, è operante 6 il principio di onnicomprensività della retribuzione, il quale comporta che se la prestazione di lavoro straordinario non occasionale, la relativa retribuzione deve essere compresa nel trattamento di fine rapporto, salvo che la contrattazione collettiva - la cui interpretazione compete al giudice del merito e non è censurabile in cassazione se rispettosa delle regole di ermeneutica contrattuale e immune da vizi logici - apporti una eccezione a tale regola in modo chiaro e univoco (cfr. Cass. 23 marzo 2001 n. 4251). sentenza impugnata facendoOrbene, la principio ha incluso il applicazione di detto straordinario continuativo compenso per lavoro nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, all'esito della interpretazione di tutta la contrattazione collettiva applicabile (come già rilevato da questa Corte con le pronunce nn. 2844 e 2858 in relazione a controversie fra la medesima azienda ed altri ex dipendenti, pure decise dal medesimo Tribunale), compreso anche il più volte ricordato testo unico economico, per il quale il Tribunale ha ritenuto, con statuizione non soggetta a specifica censura, che dal tenore delle sue 7 disposizioni non si poteva desumere la deroga invocata dall'ATM. Le altre doglianze riportate al paragrafo B del primo motivo devono essere disattese o perché prive di decisività (punti Bl e B2), riferendosi le prime alla omessa considerazione dell'art. 6 del ccnl 1976 e del ccnl 12 luglio 1985, che riguardano periodi per i quali non vi è contestazione, ed analogamente quelle sub B2, ove si lamenta l'omessa considerazione dell'art. 7 del ccnl 1985, che espressamente prevedeva la valenza triennale dell'accordo, con la conseguenza sottolineata dalla ricorrente della inefficacia alla data del 12 luglio 1988 della riserva in favore della contrattazione nazionale della regolamentazione della materia in questione;
° perché superate, quelle sub B3 e B4, dall'accertato contenuto, nel senso innanzi specificato, delle disposizioni del testo unico economico. Con il secondo motivo di ricorso l'azienda ricorrente, denunciando violazione dell'art. 2033 cod. civ. e falsa applicazione dell'art. 23 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e dell'art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, nonché vizio di motivazione, addebita alla sentenza impugnata di avere limitato 8 l'obbligo di restituzione all'im porto netto di quanto percepito a titolo di quattordicesima, tenendo conto degli scatti di contingenza maturati dopo il febbraio 1977. Sostiene che il Tribunale ha da un lato erroneamente affermato la legittimazione di essa ricorrente a chiedere e ad ottenere dall'Amministrazione finanziaria il rimborso dell'imposta versata sulle somme erogate all'ex dipendente, e dall'altro lato omesso di considerare che il lavoratore, con il restituire al netto le retribuzioni indebitamente percepite e con il compensare quanto dovuto con ciò che doveva ricevere per eventuali emolumenti, finirebbe col pagare un'imposta minore. Neanche il secondo motivo può essere accolto. La sentenza impugnata ha deciso uniformemente al principio stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "nell'ipotesi di condanna del lavoratore a restituire al datore di lavoro importi retributivi indebitamente percepiti, dal relativo calcolo ben può essere esclusa la ritenuta di acconto eventualmente versata all'Amministrazione finanziaria dal datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, potendo quest'ultimo richiederne il rimborso alla medesima 9 amministrazione, ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973" (cfr. la già citata Cass. 26 febbraio 2002 n. 2844). Principio che il Collegio condivide per le ragioni che lo sostengono. Ed inammissibile è l'altro rilievo, secondo di eventuali cui il lavoratore all'esito compensazioni pagherebbe una imposta minore di quella dovuta: il rilievo comporta un accertamento di fatto non effettuato dal giudice del merito, ma, soprattutto, manca in proposito un interesse all'impugnazione per la mancanza di concreta utilità della parte qui ricorrente rispetto alla situazione dedotta, la quale non potrebbe avere alcuna incidenza sulla domanda proposta dall'azienda medesima. Il ricorso va dunque rigettato e la ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, va condannata al rimborso in favore del resistente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 15,00-. oltre ad 10 euro 2.000,00=(duemila/00) per onorari. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2002. Il Consigliere est. Il Presidente Тамаћију Албино Семогра 3KT H 25 NOV 2002 C ERE 11