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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/12/2025, n. 7484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7484 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
così composta:
dr. Marianna D'AVINO Presidente
dr. Mariarosaria BUDETTA Consigliere
Avv. Paola CASTRIOTA SCANDERBEG Relatore
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al 3554 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2019, posta in decisione all'udienza cartolare del 3.4.2025 e vertente
TRA
(CF ), elettivamente domiciliata in Roma alla Piazza Vittorio Parte_1 C.F._1
Emanuele II n. 55 presso lo studio dell'Avv. Lucia Sipari che la rappresenta e difende in virtù del mandato in atti,
- Appellante -
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., (P.IVA ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata in Roma, via degli Scipioni n. 268/a, presso lo studio dell'avv. Pietro Frattarelli, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado,
- Appellata –
NONCHE'
(P.I. , in persona del Procuratore Generale e legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante. Elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. Giorgio Marcelli Via di Monte
Verde 162, che la rappresenta e difende in forza di procura generale alle liti in atti,
Appellata
OGGETTO: appello avverso sentenza n.7878/2019 del Tribunale di Roma, pubblicata l'11.4.2019. FATTO
Con atto di appello regolarmente notificato, ha impugnato la sentenza n. 7878/2019, con la Parte_2 quale il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda risarcitoria dalla stessa proposta nei confronti di per i danni riportati in seguito ad una caduta, verificatasi in data 29.12.2012 presso il Controparte_1 reparto ortofrutta di detto supermercato e quantificati in €. 9.852,04.
L'appellante censurava l'operato del primo giudice nella qualificazione della domanda (responsabilità aquiliana, anziché responsabilità del custode ex art. 2051 cc) ed inoltre per la erronea interpretazione delle risultanze istruttorie asserendo emergesse dagli atti la culpa in vigilando della che non Controparte_1 aveva posto in essere tutte le misure idonee ad evitare l'insorgenza dell'insidia e del trabocchetto.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione cautelare della sentenza, la riforma integrale della stessa con l'accertamento della responsabilità ex art. 2051 cc. della e la conseguente condanna al Controparte_1 pagamento dei danni come domandati o come accertati in seguito ad una espletanda CTU.
Con atto del 10.9.19, si costituiva la quale chiedeva il rigetto dell'appello per assoluta Controparte_1 infondatezza e, in ogni caso, faceva istanza di chiamata in manleva della propria compagnia assicurativa nel caso di una eventuale soccombenza.
Con atto del 20.1.23 si costituiva la quale chiedeva il rigetto dell'appello per totale Controparte_2 infondatezza.
All'udienza cartolare del 3.4.25, verificato il deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta a sentenza sulle conclusioni come precisate, con la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va disatteso per quanto di seguito esposto.
L'appellante censura la prima decisione in ordine alla qualificazione giuridica della domanda operata dal primo giudice che avrebbe inquadrato l'azione proposta come riveniente da fatto illecito (responsabilità aquiliana), piuttosto che da danno riveniente da cose in custodia.
Il rilievo, pur se pertinente, non incide tuttavia sulla valutazione della responsabilità per come riveniente dagli atti di causa e comunque non cambia l'esito della decisione.
Invero, ancorché dall'esame degli atti emerga che l'appellante nella data e nell'ora indicata sia caduta nei locali del supermercato convenuto, non emergono le modalità di detta caduta tanto da rendere indimostrato il nesso causale e conseguentemente la responsabilità in capo al gestore del Supermercato.
Dagli atti, difatti, risulta che la stessa , nell'immediatezza del sinistro, ebbe a dichiarare (sia agli Pt_2 operatori del pronto soccorso dove fu trasportata, che al dipendente del supermercato che l'ha soccorsa) di essere caduta accidentalmente. Solo successivamente (a distanza di 4 anni dal sinistro), nella lettera di messa in mora del 2.3.16, attribuiva la caduta al pavimento bagnato e, in citazione, ad “una macchia di liquido oleoso invisibile”.
Il contrasto nelle dichiarazioni dell'appellante e comunque la mancanza di una descrizione particolareggiata della caduta non consentono di individuare la vera causa dell'incidente. Non aiutano a far luce sull'elemento causale, determinante ai fini dell'accertamento della responsabilità, nemmeno le testimonianze assunte, le quali evidenziano -come ha ben sottolineato il giudice di prime cure- incertezza sia sulla tipologia del liquido presente sul pavimento che sulla quantità dello stesso (alcuni riferiscono di semplici gocce d'acqua del tutto prevedibili visto che si era nel reparto ortofrutta) talmente esigua da non poter rappresentare insidie o trabocchetti, come vorrebbe l'appellante.
Si aggiunga che in tema di responsabilità ex art. 2051cc, è nota la giurisprudenza della Suprema Corte, per i danni cagionati da cose in custodia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte.
In tali ipotesi, “per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non evitabile, il danno”(Cass.
2660/13).
Da ultimo, la S.C. sul punto ha stabilito: “Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento”
(Cass. 12760/24).
Nel caso che ci occupa, tale onere di allegazione e di prova non è stato ottemperato. Manca cioè la prova sul nesso causale che andava fornita pur nell'ipotesi prevista dall'art. 2051cc., ricorrente nel caso di specie.
Il fatto si è verificato in pieno giorno in condizioni meteorologiche ottimali, senza che la difesa dell'appellante abbia evidenziato particolari elementi indicatori di responsabilità, con l'oggettiva facilità di individuare la presenza di piccole gocce di acqua sul pavimento da parte di un utente che avesse prestato la ordinaria attenzione nell'incedere; pertanto non può che concludersi, come ha fatto il giudice di primo grado, per il rigetto la domanda non provata.
Per le considerazioni innanzi esposte la sentenza risulta ben motivata in ogni suo aspetto e va confermata con il rigetto dell'appello.
Le spese tra la e seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo Pt_2 Controparte_1 detratta la fase istruttoria non esperita;
sono compensate tra le altre parti non essendoci domanda diretta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma quinta sezione civile, definitivamente pronunciando sugli appelli R.G. N. avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. a conferma della stessa così provvede:
- rigetta l'appello;
condanna , al pagamento delle spese del grado in favore di che liquida in Parte_2 Controparte_1
€. 3.500, oltre spese generali, Cnp ed iva se dovuta.
- compensa le spese tra le altre parti in causa. Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R.n.115/2002 per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato a carico di parte appellante.
Roma, 24.11.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Avv. Paola Castriota Scanderbeg Dr. Marianna D'Avino