Articolo 5 della Legge 15 dicembre 1990, n. 385
Articolo 4Articolo 6
Versione
21 dicembre 1990
Art. 5. 1. In attesa del trasferimento dal demanio militare e dall'aviazione civile all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG) dei beni attualmente da essa utilizzati per assicurare i servizi di assistenza al volo, l'Azienda e' autorizzata a computare tra i costi da porre a base della tessazione di cui alla legge 11 luglio 1977, n. 411 , modificata dalla legge 15 febbraio 1985, n. 25, e all'articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160 , le quote di ammortamento ed i relativi oneri finanziari come calcolati agli stessi fini dal Ministero della difesa per la definizione della tassa di cui alla citata legge n. 411 del 1977 , per l'anno 1985. I predetti costi, attualizzati annualmente alla data di computo, verranno sommati ai corrispondenti oneri relativi agli investimenti effettuati in via diretta dall'Azienda.
2. I vettori nazionali applicano tariffe per i voli interni che tengano conto dei maggiori costi derivanti dall'aumento della tassa per i servizi di assistenza in rotta e della tassa di terminale, introdotte dall' articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77 , convertito, con modificazioni dalla legge 5 maggio 1989, n. 160 . Il Ministero dei trasporti, attraverso la direzione generale dell'aviazione civile, garantisce la congruita' degli incrementi tariffari rispetto all'aumento dei costi derivante dall'applicazione delle predette tasse. L'incremento delle tariffe derivante dai suddetti maggiori costi non e' soggetto all'iter di approvazione previsto dalla legge 5 maggio 1976, n. 324 , e successive modificazioni, e dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 .
3. La riscossione delle tasse di cui alla legge 11 luglio 1977, n. 411 , modificata dalla legge 15 febbraio 1985, n. 25 , ed al decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160 , e' assistita in sede di esecuzione, anche nelle procedure di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , dai privilegi mobiliari ed immobiliari indicati, rispettivamente, degli articoli 2752 e 2772 del codice civile .
Qualora vi sia morosita' protrattasi per oltre un bimestre dall'avvenuta notificazione delle note di accertamento, l'AAAVTAG provvede direttamente alla diffida ai vettori aerei morosi affinche' provvedano al pagamento degli importi risultanti dalle predette note di accertamento entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della diffida stessa e, trascorso inutilmente tale termine emette l'ordinanza-ingiunzione prevista dall' articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 . In tal caso non si applicano, in tema di patrocinio legale, le norme previste dal secondo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145 , e dal secondo comma dell'articolo 23 dello statuto dell'AAAVTAG, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1981, n. 842 .
4. E' in facolta' del Ministero dei trasporti e dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, nei limiti delle rispettive competenze, determinate dai periodi considerati ai fini della tassazione, transigere con gli utenti relativamente ai servizi resi fino alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di definire le controversie insorte circa l'accertamento e la riscossione della tassa di cui alla legge 11 luglio 1977, n. 411 , modificata dalla legge 15 febbraio 1985, n. 25 .
5. L'Azienda e' autorizzata ad acquisire i beni mobili ed immobili strumentali all'espletamento dei servizi attributi alla sua competenza anche attraverso il ricorso a forme di leasing sia finanziario che immobiliare. I relativi oneri saranno computati fra quelli da porre a base della definizione delle tasse di cui alla legge 11 luglio 1977, n. 411 , modificata dalla legge 15 febbraio 1985, n. 25 , ed al decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77 . convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160 .
Note all' art. 5:
- La legge 11 luglio 1977, n. 411 , concerne: "Istituzione di una tassa per l'utilizzazione delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta".
- La legge 15 febbraio 1985, n. 25 , concerne: "Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile, di utilizzo del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta e modifiche all'ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale".
- Il testo dell' art. 5 del D.L. 4 marzo 1989, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160 , e' cosi' formulato:
"Art. 5. - 1. a decorrere dal 1› gennaio 1989 sono istituite le seguenti tasse:
a) la tassa per i servizi di assistenza in rotta ai voli nazionali forniti dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;
b) la tassa di terminale per i voli nazionali ed i voli internazionali.
2. La tassa per i servizi di assistenza in rotta ai voli nazionali, di cui al comma 1, lettera a), nonche' la tassa per l'utilizzazione delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta cui sono assoggettati i voli internazionali per la parte di volo che si svolge nello spazio aereo nazionale, forniti dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, sono determinate secondo i criteri di cui alla legge 11 luglio 1977, n. 411 , modificata dalla legge 15 febbraio 1985, n. 25 .
3. La tassa di terminale per i voli nazionali ed i voli internazionali di cui al comma 1, lettera b), e' determinata secondo la formula: 'T=CTTp', nella quale 'T' e' l'ammontare della tassa, 'CTT' e' il coefficiente unitario di tassazione, 'p' e' il coefficiente di peso ricavato elevando a 0,95 il peso massimo dell'aeromobile al decollo, come definito dall' art. 6 della legge 11 luglio 1977, n. 411 .
4. Il coefficiente unitario di tassazione di terminale (CTT) e' calcolato mediante il rapporto: 'CTT=CT/UST', nel quale 'CT' e' il costo complessivo previsto per i servizi di terminale nel complesso degli aeroporti nei quali si sviluppa singolarmente un traffico in unita' di servizio non inferiore all'1,5 per cento del totale delle unita' di servizio fornite dall'Azienda nell'intera rete aeroportuale ed 'UST' e' il numero totale delle unita' di servizi di terminale che si prevede saranno prodotte nell'anno di applicazione della tassa. Il calcolo delle unita' di servizio prodotte e' in funzione dei coefficienti di peso degli aeromobili e del numero dei voli. Il CTT come innanzi determinato e' applicato anche alle unita' di servizio fornite ai voli civili assistiti dall'Aeronautica militare.
5. Per i soli voli nazionali, la tassa di terminale di cui al comma 1, lettera b), si applica nella misura ridotta del 50 per cento.
6. Per il pagamento delle tasse di cui al presente articolo valgono le esenzioni previste dall' art. 7 della legge 11 luglio 1977, n. 411 .
7. Le tasse di cui ai commi 1, 2 e 3 sono stabilite in modo da assicurare, per l'anno 1989, la copertura del 60 per cento del costo dei servizi di assistenza in rotta ai voli nazionali e di quelli di terminale con incrementi annui pari al 10 per cento fino alla copertura, nell'anno 1993, dell'intero costo dei servizi. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i termini e le modalita' per l'accertamento delle tasse stesse.
8. Sono a carico dello Stato:
a) il mancato gettito di tassazione dei servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta, sia nazionale che internazionale, nonche' di quelli di terminale, forniti dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale agli aeromobili esonerati ai sensi del comma 6, sulla base del numero delle unita' di servizio rese;
b) la differenza tra i costi complessivamente sostenuti dall'Azienda per l'assistenza di terminale ed i proventi derivanti dalla tassa applicata;
c) la differenza tra le tasse applicate ed i costi sostenuti in relazione alla gradualita' delle tasse stesse di cui al comma 7.
9. Il coefficiente unitario di tassazione per la tassa di terminale di cui al comma 1, lettera b), e' approvato, su proposta dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, a seguito della deliberazione del proprio bilancio di previsione, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro della difesa. Il decreto di approvazione del coefficiente unitario di tassazione entra in vigore due mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Qualora il decreto entri in vigore in data successiva all'inizio dell'anno al quale si riferisce, a partire dal 1› gennaio dell'anno stesso e fino alla data di entrata in vigore del decreto si applica il CTT in vigore nell'anno precedente, maggiorato di una percentuale pari al tasso di inflazione programmato.
10. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 8 fanno carico al capitolo 4640 dello stato di previsione del Ministero del tesoro".
- La legge 5 maggio 1976, n. 324 , concerne: "Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile".
- Il testo dell' art. 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Legge finanziaria 1986), e' cosi' formulato: "Il Comitato interministeriale prezzi (CIP), o la giunta in caso di urgenza, al fine del contenimento, nel complesso, della media ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati dei beni e servizi, inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' nazionale, entro il tasso massimo di inflazione indicato per ciascun anno nella relazione previsionale e programmatica del Governo, ovvero aggiornato in sede di approvazione della relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo, esprime, nell'ambito dei poteri di coordinamento di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, parere preventivo vincolante sulle proposte di incremento da deliberarsi da parte di altri organi delle amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed emana apposite direttive alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed ai comitati provinciali dei prezzi per i provvedimenti da adottarsi nell'ambito territoriale di loro competenza".
- Il R.D. 16 marzo 1942, n. 267 , concerne: "Disciplina del fallimento del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa".
- Il testo dell' art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e' cosi' formulato:
"Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione). - Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorita' competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorita'.
L'autorita' competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate e' altresi' disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
Il pagamento e' effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art. 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
Il termine per il pagamento e' di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione e' proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o e' dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa".
- Il testo dell' art. 32 del D.P.R. 24 marzo 1981, n. 145 (Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale), e' cosi' formulato:
"Art. 32 (Organi di consulenza e patrocinio legale). - Continuano ad applicarsi all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale le disposizioni vigenti per le amministrazioni dello Stato in materia tributaria e di riscossione delle entrate patrimoniali.
L'Azienda puo' valersi dell'opera del Provveditorato generale dello Stato e di altri organi statali; nei giudizi attivi e passivi aventi l'autorita' giudiziaria ordinaria ed i collegi arbitrali e le giurisdizioni speciali e' rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato".
- Il testo dell' art. 23, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1981, n. 842 (Approvazione dello statuto dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale), e' cosi' formulato: "Nei giudizi attivi e passivi avanti all'autorita' ordinaria ed i collegi arbitrali e le giurisdizioni speciali, l'Azienda e' rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato".
Entrata in vigore il 21 dicembre 1990
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