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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 08/07/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1491/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
- dott.ssa Grazia C. ROCA Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1491 /2025, introdotta con ricorso congiunto da (c.f. ), nt. a BO NT il Parte_1 C.F._1
15/08/1989.
E
(c.f. , nt. a BO NT il 24/08/1974. Parte_2 C.F._2
Entrambi con il patrocinio dell'Avv. NEVOSO CATERINA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto al tribunale congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni meglio indicate nel ricorso.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio in Cerro al Lambro (MI) il
13/09/2014 (atto n. 3, parte II, s. A, anno 2014, Cerro al Lambro) e che dall'unione coniugale sono nati i figli (c.f. ), nt. a Lodi il 06/07/2015 e Per_1 C.F._3
(c.f. ), nt. a Lodi il 28/09/2017. Pt_3 C.F._4
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Pag. 1 Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
*.*.*
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia invocata (art. 151 c.c.), giacché la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile, nonché quanto al recepimento integrale degli accordi raggiunti tra le parti.
L'assetto individuato dai coniugi, quanto ai rapporti con la prole, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare adeguato a garantire una effettiva bigenitorialità, in quanto consente un adeguato e sereno percorso di crescita assicurando altresì il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Quanto ai rapporti patrimoniali, i profili economici dell'accordo risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico- patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze. Analoga considerazione vale con riferimento a ogni altra statuizione avente una rilevanza economica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
;
[...]
OMOLOGA e PRENDE ATTO delle seguenti condizioni concordate tra le parti:
1) I figli minori e affidati in via condivisa a entrambi i genitori i Persona_2 Persona_3 quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in via congiunta per le decisioni di maggiore rilievo (salute, luogo di residenza, istruzione e religione) che verranno da loro concordemente assunte rispettando la capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei bambini e, in via disgiunta, per le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva frequentazione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (es. interventi urgenti a seguito di eventi non prevedibili) saranno assunte dal genitore con cui i minori si troveranno al momento dell'assunzione della decisione o del verificarsi dell'urgenza; resta inteso, in quest'ultimo caso, che il genitore che assumerà la decisione avrà l'obbligo di contattare preventivamente l'altro e, comunque sia, di informarlo successivamente e tempestivamente. Disporre che e siano collocati prevalentemente presso la madre alla Per_1 Pt_3 quale è assegnata la casa familiare in via Carducci, 17 in Lodi Vecchio (LO) e che il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario:
• Fine settimana alternati, dal venerdì ore 18:00. al lunedì alle ore 7:30 quando questi provvederà a condurli a scuola;
• Un giorno infrasettimanale, il mercoledì, con pernottamento nelle settimane in cui
Pag. 2 il padre non avrà i figli con sé durante il fine settimana, dall'uscita di scuola al mattino dopo e con l'impegno di riaccompagnarli a scuola. I genitori stabiliscono che il papà vada a prelevare i figli presso la casa familiare o a scuola e ve li riconduca al rientro.
• Metà delle vacanze natalizie, ovvero il periodo che va dal 23 dicembre al 30 dicembre o il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio in via alternata di anno in anno con la madre;
• Pasqua, carnevale e tutte le altre festività scolastiche, ricorrenze (tra cui i compleanni dei piccoli e ) o “ponti” secondo il criterio di alternanza Per_1 Pt_3 tra i genitori;
• Tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. Il tutto, salvo diverso accordo tra i genitori, in considerazione delle rispettive esigenze lavorative, nonché degli impegni dei minori e sempre nel loro primario interesse. I genitori, infine, si obbligano a comunicare il proprio recapito, anche telefonico, e a comunicarsi reciprocamente gli eventuali spostamenti in località diverse da quella di residenza, allorchè avranno con sé i figli minori;
2) Il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento dei figli la somma di € 200,00 (€ 100,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata alla SI , mediante bonifico, anticipatamente entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
3) I coniugi convengono che l'assegno unico universale venga corrisposto per intero alla madre;
4) Il padre terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida” approvate dal Tribunale di Lodi e quindi: Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) trattamenti sanitari e farmacologici e visite specialistiche urgenti prescritti dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure presso strutture private;
b) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
spese scolastiche che prevedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private, e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature;
spese di custodia (babysitter); c) viaggi e vacanze.
5) Entrambi i coniugi il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotati i nomi dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
6) Per quanto attiene alla casa familiare i coniugi resteranno entrambi obbligati al pagamento del mutuo fino all'estinzione del debito
NULLA sulle spese, essendosi le parti avvalse di medesimo difensore;
ORDINA all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge;
Pag. 3 MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 7/07/2025
Il Presidente dott.ssa Ada CAPPELLO
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
Pag. 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
- dott.ssa Grazia C. ROCA Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1491 /2025, introdotta con ricorso congiunto da (c.f. ), nt. a BO NT il Parte_1 C.F._1
15/08/1989.
E
(c.f. , nt. a BO NT il 24/08/1974. Parte_2 C.F._2
Entrambi con il patrocinio dell'Avv. NEVOSO CATERINA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto al tribunale congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni meglio indicate nel ricorso.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio in Cerro al Lambro (MI) il
13/09/2014 (atto n. 3, parte II, s. A, anno 2014, Cerro al Lambro) e che dall'unione coniugale sono nati i figli (c.f. ), nt. a Lodi il 06/07/2015 e Per_1 C.F._3
(c.f. ), nt. a Lodi il 28/09/2017. Pt_3 C.F._4
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Pag. 1 Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
*.*.*
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia invocata (art. 151 c.c.), giacché la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile, nonché quanto al recepimento integrale degli accordi raggiunti tra le parti.
L'assetto individuato dai coniugi, quanto ai rapporti con la prole, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare adeguato a garantire una effettiva bigenitorialità, in quanto consente un adeguato e sereno percorso di crescita assicurando altresì il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Quanto ai rapporti patrimoniali, i profili economici dell'accordo risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico- patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze. Analoga considerazione vale con riferimento a ogni altra statuizione avente una rilevanza economica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
;
[...]
OMOLOGA e PRENDE ATTO delle seguenti condizioni concordate tra le parti:
1) I figli minori e affidati in via condivisa a entrambi i genitori i Persona_2 Persona_3 quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in via congiunta per le decisioni di maggiore rilievo (salute, luogo di residenza, istruzione e religione) che verranno da loro concordemente assunte rispettando la capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei bambini e, in via disgiunta, per le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva frequentazione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (es. interventi urgenti a seguito di eventi non prevedibili) saranno assunte dal genitore con cui i minori si troveranno al momento dell'assunzione della decisione o del verificarsi dell'urgenza; resta inteso, in quest'ultimo caso, che il genitore che assumerà la decisione avrà l'obbligo di contattare preventivamente l'altro e, comunque sia, di informarlo successivamente e tempestivamente. Disporre che e siano collocati prevalentemente presso la madre alla Per_1 Pt_3 quale è assegnata la casa familiare in via Carducci, 17 in Lodi Vecchio (LO) e che il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario:
• Fine settimana alternati, dal venerdì ore 18:00. al lunedì alle ore 7:30 quando questi provvederà a condurli a scuola;
• Un giorno infrasettimanale, il mercoledì, con pernottamento nelle settimane in cui
Pag. 2 il padre non avrà i figli con sé durante il fine settimana, dall'uscita di scuola al mattino dopo e con l'impegno di riaccompagnarli a scuola. I genitori stabiliscono che il papà vada a prelevare i figli presso la casa familiare o a scuola e ve li riconduca al rientro.
• Metà delle vacanze natalizie, ovvero il periodo che va dal 23 dicembre al 30 dicembre o il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio in via alternata di anno in anno con la madre;
• Pasqua, carnevale e tutte le altre festività scolastiche, ricorrenze (tra cui i compleanni dei piccoli e ) o “ponti” secondo il criterio di alternanza Per_1 Pt_3 tra i genitori;
• Tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. Il tutto, salvo diverso accordo tra i genitori, in considerazione delle rispettive esigenze lavorative, nonché degli impegni dei minori e sempre nel loro primario interesse. I genitori, infine, si obbligano a comunicare il proprio recapito, anche telefonico, e a comunicarsi reciprocamente gli eventuali spostamenti in località diverse da quella di residenza, allorchè avranno con sé i figli minori;
2) Il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento dei figli la somma di € 200,00 (€ 100,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata alla SI , mediante bonifico, anticipatamente entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
3) I coniugi convengono che l'assegno unico universale venga corrisposto per intero alla madre;
4) Il padre terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida” approvate dal Tribunale di Lodi e quindi: Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) trattamenti sanitari e farmacologici e visite specialistiche urgenti prescritti dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure presso strutture private;
b) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
spese scolastiche che prevedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private, e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature;
spese di custodia (babysitter); c) viaggi e vacanze.
5) Entrambi i coniugi il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotati i nomi dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
6) Per quanto attiene alla casa familiare i coniugi resteranno entrambi obbligati al pagamento del mutuo fino all'estinzione del debito
NULLA sulle spese, essendosi le parti avvalse di medesimo difensore;
ORDINA all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge;
Pag. 3 MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 7/07/2025
Il Presidente dott.ssa Ada CAPPELLO
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
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