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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/03/2025, n. 1490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1490 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 13934/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO
Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 8 ottobre 2024 da
in proprio e nella qualità di legale rappresentante di Parte_1 elettivamente domiciliato in Milano, Via Paolo Sarpi, 39, presso CP_1 lo studio dell'Avv. Mario Gragnani, che lo rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso introduttivo;
opponente contro
, in persona del Controparte_2
Direttore, rappresentato e difeso, giusta delega agli atti, dal dott. Michele Papapietro, dalla Dott.ssa Giuliana Montinaro, dalla Dott.ssa Paola Degl'Innocenti e dalla Dott.ssa Egle Taccia;
convenuto opposto
OGGETTO: opposizione ad ordinanza - ingiunzione i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER L'OPPONENTE: annullamento della ordinanza-ingiunzione con gli incombenti del caso;
con vittoria di spese ed onorario di giudizio.
PER IL CONVENUTO ISPETTORATO AREA METROPOLITANA DI MILANO: 1) dichiarare inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione poiché proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione;
1 2) dichiarare il difetto di legittimazione attiva della per i motivi CP_1 suindicati;
3) dichiarare inammissibile il ricorso in quanto generico, incompleto e privo di motivazioni.
4) in via principale: rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando l'ordinanza ingiunzione opposta;
5) con vittoria di spese, diritti e onorari di lite ai sensi dell'art. 9 c. 2 D. Lgs. n. 149/2015 secondo cui “in caso di esito favorevole della lite all' sono CP_2 riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 8 ottobre 2024,
[...]
, in proprio e quale legale rappresentante di ricorreva al Pt_1 CP_1
Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti dell'
[...]
. Controparte_2
Rilevava la società che in data 10 settembre 2025 aveva ricevuto la notifica della ordinanza-ingiunzione n. 30/23/g.f. del 7 giugno 2024 (doc. 1 fasc. ric.) con cui il Direttore dell' aveva Controparte_2 ingiunto il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, della somma di € 40.599,50, oltre alle spese di notifica, eccepiva che non era chiaro in base a quali parametri si affermava CP_1 che fosse stato instaurato un rapporto di lavoro nero tra la società e i lavoratori. Eccepiva quindi la totale mancanza di motivazione dell'atto opposto. Su tali basi in fatto, parte ricorrente svolgeva pertanto le domande sopra trascritte. Si costituiva il convenuto Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'opposizione. L' eccepiva in via
[...] CP_2 preliminare la tardività del ricorso, il difetto di legittimazione attiva dell'opponente e la genericità del ricorso medesimo.
All'udienza del 27 marzo 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La prima eccezione dell' Controparte_2
riguarda la tardività del ricorso e non è fondata.
[...]
L'art. 6, comma 6, del D.Lgs. 150/2011 dispone che “Il ricorso [di opposizione all'ordinanza-ingiunzione] è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il
2 ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.” L'ordinanza – ingiunzione opposta da è stata notificata il 10 CP_1 settembre 2024 (ricorso, p. 1; memoria, p. 5). Il ricorso in opposizione (non depositato direttamente nella Cancelleria della sezione lavoro, ma pervenuto a questa in data 3 dicembre 2024) è stato depositato presso la Cancelleria civile in data 8 ottobre 2024, come da ricerca svolta dal Cancelliere con il sistema SICID. Il ricorso è pertanto tempestivo.
2. Nel merito, l'ordinanza-ingiunzione opposta (doc. 1 fasc. ric.) imputa a
, personalmente, le seguenti violazioni: Parte_1
- art. 3, comma 3, D.L. 22 febbraio 2002, n. 12 convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1, D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 151 per l'impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato,
- art. 3, commi 3 e 3 quater D.L. 22 febbraio 2002, n. 12 convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1, D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 151 per l'impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato. Il resistente riferisce che, al termine dei dovuti accertamenti, gli CP_2
Ufficiali della Guardia di Finanza avevano notificato a e a Parte_1 il verbale unico di accertamento e notificazione n. 24/2023-MI177 CP_1 del 24/05/2023 (doc. 3 fasc. ), nel quale era stato accertato che la CP_2 società ispezionata aveva impiegato irregolarmente una serie di lavoratori, uno anche irregolare sul territorio dello stato ). Persona_1
3. Va evidenziato che l'unico soggetto legittimato passivamente è
[...]
, non la società da lui rappresentata visto che l'atto Pt_1 CP_1 impugnato è stato notificato unicamente al primo, quale soggetto coobbligato. In sostanza, oppone unicamente il difetto di motivazione Parte_1 dell'atto. Alla luce del consolidato principio di diritto individuato a partire dalla sentenza Cass. ss.uu. n. 1786/2010 “i vizi motivazionali dell'ordinanza ingiunzione, non comportano la nullità del provvedimento e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto e, quindi sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano
3 questioni di diritto o questioni di fatto.” (cfr. Cass. n. 12503/2018 e, più di recente, Cass. n. 12314/2024). In concreto, a era dato certamente conoscere le violazioni a lui Parte_1 contestate già a seguito della notificazione del verbale unico di accertamento e notificazione del 24 maggio 2023 (doc. 3 fasc. ) da lui sottoscritto. CP_2
Ed invero la motivazione della ordinanza-ingiunzione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione amministrativa, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Il dovere di motivare è soddisfatto anche se il provvedimento richiama altro atto che contenga esplicita motivazione e questo sia reso disponibile (c.d. motivazione per relationem). Nel caso di specie, la ordinanza-ingiunzione opposta fa riferimento al “processo verbale unico di accertamento e notificazione n. MI177 – 2023 – 24 del 24/75/23” che è proprio quello sottoscritto dalla parte, cui s'è fatto cenno poco più sopra. Il ricorso va pertanto rigettato.
4. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 4.500,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese Parte_1 processuali a vantaggio dell' Controparte_2
, liquidate in complessivi € 4.500,00, oltre agli accessori fiscali e
[...] previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 27 marzo 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO
Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 8 ottobre 2024 da
in proprio e nella qualità di legale rappresentante di Parte_1 elettivamente domiciliato in Milano, Via Paolo Sarpi, 39, presso CP_1 lo studio dell'Avv. Mario Gragnani, che lo rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso introduttivo;
opponente contro
, in persona del Controparte_2
Direttore, rappresentato e difeso, giusta delega agli atti, dal dott. Michele Papapietro, dalla Dott.ssa Giuliana Montinaro, dalla Dott.ssa Paola Degl'Innocenti e dalla Dott.ssa Egle Taccia;
convenuto opposto
OGGETTO: opposizione ad ordinanza - ingiunzione i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER L'OPPONENTE: annullamento della ordinanza-ingiunzione con gli incombenti del caso;
con vittoria di spese ed onorario di giudizio.
PER IL CONVENUTO ISPETTORATO AREA METROPOLITANA DI MILANO: 1) dichiarare inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione poiché proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione;
1 2) dichiarare il difetto di legittimazione attiva della per i motivi CP_1 suindicati;
3) dichiarare inammissibile il ricorso in quanto generico, incompleto e privo di motivazioni.
4) in via principale: rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando l'ordinanza ingiunzione opposta;
5) con vittoria di spese, diritti e onorari di lite ai sensi dell'art. 9 c. 2 D. Lgs. n. 149/2015 secondo cui “in caso di esito favorevole della lite all' sono CP_2 riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 8 ottobre 2024,
[...]
, in proprio e quale legale rappresentante di ricorreva al Pt_1 CP_1
Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti dell'
[...]
. Controparte_2
Rilevava la società che in data 10 settembre 2025 aveva ricevuto la notifica della ordinanza-ingiunzione n. 30/23/g.f. del 7 giugno 2024 (doc. 1 fasc. ric.) con cui il Direttore dell' aveva Controparte_2 ingiunto il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, della somma di € 40.599,50, oltre alle spese di notifica, eccepiva che non era chiaro in base a quali parametri si affermava CP_1 che fosse stato instaurato un rapporto di lavoro nero tra la società e i lavoratori. Eccepiva quindi la totale mancanza di motivazione dell'atto opposto. Su tali basi in fatto, parte ricorrente svolgeva pertanto le domande sopra trascritte. Si costituiva il convenuto Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'opposizione. L' eccepiva in via
[...] CP_2 preliminare la tardività del ricorso, il difetto di legittimazione attiva dell'opponente e la genericità del ricorso medesimo.
All'udienza del 27 marzo 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La prima eccezione dell' Controparte_2
riguarda la tardività del ricorso e non è fondata.
[...]
L'art. 6, comma 6, del D.Lgs. 150/2011 dispone che “Il ricorso [di opposizione all'ordinanza-ingiunzione] è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il
2 ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.” L'ordinanza – ingiunzione opposta da è stata notificata il 10 CP_1 settembre 2024 (ricorso, p. 1; memoria, p. 5). Il ricorso in opposizione (non depositato direttamente nella Cancelleria della sezione lavoro, ma pervenuto a questa in data 3 dicembre 2024) è stato depositato presso la Cancelleria civile in data 8 ottobre 2024, come da ricerca svolta dal Cancelliere con il sistema SICID. Il ricorso è pertanto tempestivo.
2. Nel merito, l'ordinanza-ingiunzione opposta (doc. 1 fasc. ric.) imputa a
, personalmente, le seguenti violazioni: Parte_1
- art. 3, comma 3, D.L. 22 febbraio 2002, n. 12 convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1, D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 151 per l'impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato,
- art. 3, commi 3 e 3 quater D.L. 22 febbraio 2002, n. 12 convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1, D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 151 per l'impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato. Il resistente riferisce che, al termine dei dovuti accertamenti, gli CP_2
Ufficiali della Guardia di Finanza avevano notificato a e a Parte_1 il verbale unico di accertamento e notificazione n. 24/2023-MI177 CP_1 del 24/05/2023 (doc. 3 fasc. ), nel quale era stato accertato che la CP_2 società ispezionata aveva impiegato irregolarmente una serie di lavoratori, uno anche irregolare sul territorio dello stato ). Persona_1
3. Va evidenziato che l'unico soggetto legittimato passivamente è
[...]
, non la società da lui rappresentata visto che l'atto Pt_1 CP_1 impugnato è stato notificato unicamente al primo, quale soggetto coobbligato. In sostanza, oppone unicamente il difetto di motivazione Parte_1 dell'atto. Alla luce del consolidato principio di diritto individuato a partire dalla sentenza Cass. ss.uu. n. 1786/2010 “i vizi motivazionali dell'ordinanza ingiunzione, non comportano la nullità del provvedimento e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto e, quindi sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano
3 questioni di diritto o questioni di fatto.” (cfr. Cass. n. 12503/2018 e, più di recente, Cass. n. 12314/2024). In concreto, a era dato certamente conoscere le violazioni a lui Parte_1 contestate già a seguito della notificazione del verbale unico di accertamento e notificazione del 24 maggio 2023 (doc. 3 fasc. ) da lui sottoscritto. CP_2
Ed invero la motivazione della ordinanza-ingiunzione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione amministrativa, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Il dovere di motivare è soddisfatto anche se il provvedimento richiama altro atto che contenga esplicita motivazione e questo sia reso disponibile (c.d. motivazione per relationem). Nel caso di specie, la ordinanza-ingiunzione opposta fa riferimento al “processo verbale unico di accertamento e notificazione n. MI177 – 2023 – 24 del 24/75/23” che è proprio quello sottoscritto dalla parte, cui s'è fatto cenno poco più sopra. Il ricorso va pertanto rigettato.
4. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 4.500,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese Parte_1 processuali a vantaggio dell' Controparte_2
, liquidate in complessivi € 4.500,00, oltre agli accessori fiscali e
[...] previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 27 marzo 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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