CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 2692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2692 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2692/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BARONE GIOVANNI, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18008/2024 depositato il 04/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Difesa In Proprio - CF_Ricorrente_1
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Dell'Orso 80 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401430932 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11342/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese;
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso con vittoria di spese;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso
contro
Roma Capitale per l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione della Ta.Ri e del Tefa anni 2018-2023, emesso da Roma-Dipartimento Risorse Economiche Direzione Entrate Tributarie in data 04.10.2024 N. Documento
11240143093 - Codice utente:0020241611, con cui è stata irrogata sanzione pari a euro 2.640,00 per mancato pagamento dei tributi in questione relativamente all'immobile individuato in Indirizzo_1- dati cat. 1, per gli anni 2018-2023.
Il ricorrente chiede l'annullamento totale del suddetto avviso per il seguente motivo:
1) errata individuazione dell'immobile: l'immobile di cui trattasi infatti non è di proprietà, né risale ad alcun altro titolo al sottoscritto. Peraltro il sottoscritto è nudo proprietario del locale ad uso laboratorio artigianale di Indirizzo_1, censito nel dati cat. 2 di cui altri hanno usufrutto vitalizio (coincidenza parziale: subalterno e categoria diversi). Si fa presente che al riguardo il sottoscritto in data 05.11.2024 tramite pec ha fatto istanza di autotutela con cui ha richiesto annullamento totale del suddetto atto. (all.3) Detta istanza non ha avuto alcuna risposta nei termini utili ad evitare il ricorso di legge al fine interruttivo del pagamento.
Roma Capitale si è costituita in giudizio presentando controdeduzioni sulla legittimità della pretesa tributaria.
L'Amministrazione resistente ritiene che l'eccezione avanzata dal ricorrente sull'illegittimità dell'avanzata pretesa tributaria sia infondata. L'art. 1 comma 641 della L. 147/2013 stabilisce che “Il presupposto della
TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”. Innanzitutto, trattandosi di accertamento per evasione totale, al ricorrente viene già contestata la mancata iscrizione in tariffa, a cui consegue anche il mancato pagamento del tributo, maggiorato di sanzioni ed interessi. Sul punto, è bene precisare che la normativa e la giurisprudenza non lasciano dubbi interpretativi;
“ai fini dell'esclusione del pagamento della Tari è onere della contribuente provarne i presupposti, e quindi la cessata occupazione;
tale cessazione CGT Roma-Sez
2 -R.G.R. 18008/2024 – UD. 07/11/2025 – ATTO di CONTRODEDUZIONI per Roma Capitale 3 deve però risultare da comunicazione presentata presso i competenti uffici” (CTR Lazio, Sentenza n. 4342/2019; ex multis CGT di primo grado di Roma, Sez. VIII, sentenza n. 12037/2024; CGT di primo grado di Roma, Sez.
III, sentenza n. 1864/2025).
Quanto all'istanza presentata, in data 05.11.2024 il ricorrente ha presentato istanza di annullamento in autotutela ai sensi della L. 212/2000 (c.d. Statuto del Contribuente), già prevista dall'art.
2-quater del D.L.
564/1994, del d.m. 37/1997 e dell'art. 27 della l. n. 28/1999 (vd. All. 2). In data 20.05.2025, in riscontro all'istanza di autotutela presentata dall'odierno ricorrente, Roma Capitale ha emesso il doc. n.
U250500175269, mediante cui ha evidenziato il rigetto dell'istanza.
Nelle more dell'udienza il ricorrente ha presentato poi memorie aggiuntive, depositando documentazione rilevante rinvenuta successivamente al deposito del ricorso introduttivo, dalla quale emerge che: • L'immobile oggetto di accertamento non è di proprietà del ricorrente, bensì risulta condotto in locazione in forza di contratto stipulato in data 25/05/2016 con l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica del
Comune di Roma (C.F. 041070057 – P.IVA 00885561001), registrato il 27/05/2016 al protocollo telematico n. 16052717291958814 (doc. 1). • L'immobile è sito in Roma, Indirizzo_1 , CAP 00154, identificato catastalmente al dati cat. 1 consistenza mq 21, rendita € 79,17, con superficie principale di mq 32,55. • Il contratto di locazione, ad uso deposito/magazzino, aveva durata di sei anni con decorrenza dal 01/06/2016. • In data 04/03/2019 il sig. Ricorrente_1 comunicava formale recesso dal contratto di locazione che con nota prot. n. 35160 del 28/05/2019, l'ATER di Roma prendeva atto del recesso, dichiarando la risoluzione del contratto con decorrenza dal 01/09/2019, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 392/1978, e contestualmente diffidava il conduttore al pagamento dei canoni arretrati. • L'immobile veniva riconsegnato nell'agosto 2019, nonostante la mancata comunicazione della risoluzione all'Agenzia delle Entrate. • In ogni caso, il contratto risulta formalmente cessato il 31/05/2022 (doc. 3 allegato alla memoria).
• Alla luce di quanto sopra ed ai fini TARI, l'immobile non era più nella disponibilità del ricorrente a far data dal 01/09/2019 e pertanto non possono ritenersi dovuti i tributi TARI/TEFA richiesti per il periodo successivo a tale data, e segnatamente dal settembre 2019 al 31/12/2023. L'eventuale mancata comunicazione all'Agenzia delle Entrate della risoluzione del contratto non può gravare sul contribuente, essendo circostanza meramente formale che non incide sulla sostanziale cessazione della detenzione dell'immobile.
Per tutto quanto sopra esposto, il ricorrente chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese di lite.
All'odierna udienza la Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso in quanto fondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In sede contenziosa l'omessa comunicazione di cessazione della locazione non rileva, non si tratta di esenzione ma di difetto del presupposto impositivo che può essere anche diversamente provato.
Il ricorrente ha fornito prova della cessazione del rapporto di locazione, a seguito della risoluzione del contratto con l'ATER di Roma con decorrenza dal 01/09/2019, sicchè non possono ritenersi dovuti i tributi
TARI/TEFA richiesti per il periodo successivo a tale data, e segnatamente dal settembre 2019 al
31/12/2023.
Il regime delle spese deve seguire la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 400,00 oltre oneri di legge se dovuti. Roma, 7 novembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
( dott. Giovanni BARONE )
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BARONE GIOVANNI, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18008/2024 depositato il 04/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Difesa In Proprio - CF_Ricorrente_1
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Dell'Orso 80 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401430932 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11342/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese;
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso con vittoria di spese;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso
contro
Roma Capitale per l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione della Ta.Ri e del Tefa anni 2018-2023, emesso da Roma-Dipartimento Risorse Economiche Direzione Entrate Tributarie in data 04.10.2024 N. Documento
11240143093 - Codice utente:0020241611, con cui è stata irrogata sanzione pari a euro 2.640,00 per mancato pagamento dei tributi in questione relativamente all'immobile individuato in Indirizzo_1- dati cat. 1, per gli anni 2018-2023.
Il ricorrente chiede l'annullamento totale del suddetto avviso per il seguente motivo:
1) errata individuazione dell'immobile: l'immobile di cui trattasi infatti non è di proprietà, né risale ad alcun altro titolo al sottoscritto. Peraltro il sottoscritto è nudo proprietario del locale ad uso laboratorio artigianale di Indirizzo_1, censito nel dati cat. 2 di cui altri hanno usufrutto vitalizio (coincidenza parziale: subalterno e categoria diversi). Si fa presente che al riguardo il sottoscritto in data 05.11.2024 tramite pec ha fatto istanza di autotutela con cui ha richiesto annullamento totale del suddetto atto. (all.3) Detta istanza non ha avuto alcuna risposta nei termini utili ad evitare il ricorso di legge al fine interruttivo del pagamento.
Roma Capitale si è costituita in giudizio presentando controdeduzioni sulla legittimità della pretesa tributaria.
L'Amministrazione resistente ritiene che l'eccezione avanzata dal ricorrente sull'illegittimità dell'avanzata pretesa tributaria sia infondata. L'art. 1 comma 641 della L. 147/2013 stabilisce che “Il presupposto della
TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”. Innanzitutto, trattandosi di accertamento per evasione totale, al ricorrente viene già contestata la mancata iscrizione in tariffa, a cui consegue anche il mancato pagamento del tributo, maggiorato di sanzioni ed interessi. Sul punto, è bene precisare che la normativa e la giurisprudenza non lasciano dubbi interpretativi;
“ai fini dell'esclusione del pagamento della Tari è onere della contribuente provarne i presupposti, e quindi la cessata occupazione;
tale cessazione CGT Roma-Sez
2 -R.G.R. 18008/2024 – UD. 07/11/2025 – ATTO di CONTRODEDUZIONI per Roma Capitale 3 deve però risultare da comunicazione presentata presso i competenti uffici” (CTR Lazio, Sentenza n. 4342/2019; ex multis CGT di primo grado di Roma, Sez. VIII, sentenza n. 12037/2024; CGT di primo grado di Roma, Sez.
III, sentenza n. 1864/2025).
Quanto all'istanza presentata, in data 05.11.2024 il ricorrente ha presentato istanza di annullamento in autotutela ai sensi della L. 212/2000 (c.d. Statuto del Contribuente), già prevista dall'art.
2-quater del D.L.
564/1994, del d.m. 37/1997 e dell'art. 27 della l. n. 28/1999 (vd. All. 2). In data 20.05.2025, in riscontro all'istanza di autotutela presentata dall'odierno ricorrente, Roma Capitale ha emesso il doc. n.
U250500175269, mediante cui ha evidenziato il rigetto dell'istanza.
Nelle more dell'udienza il ricorrente ha presentato poi memorie aggiuntive, depositando documentazione rilevante rinvenuta successivamente al deposito del ricorso introduttivo, dalla quale emerge che: • L'immobile oggetto di accertamento non è di proprietà del ricorrente, bensì risulta condotto in locazione in forza di contratto stipulato in data 25/05/2016 con l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica del
Comune di Roma (C.F. 041070057 – P.IVA 00885561001), registrato il 27/05/2016 al protocollo telematico n. 16052717291958814 (doc. 1). • L'immobile è sito in Roma, Indirizzo_1 , CAP 00154, identificato catastalmente al dati cat. 1 consistenza mq 21, rendita € 79,17, con superficie principale di mq 32,55. • Il contratto di locazione, ad uso deposito/magazzino, aveva durata di sei anni con decorrenza dal 01/06/2016. • In data 04/03/2019 il sig. Ricorrente_1 comunicava formale recesso dal contratto di locazione che con nota prot. n. 35160 del 28/05/2019, l'ATER di Roma prendeva atto del recesso, dichiarando la risoluzione del contratto con decorrenza dal 01/09/2019, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 392/1978, e contestualmente diffidava il conduttore al pagamento dei canoni arretrati. • L'immobile veniva riconsegnato nell'agosto 2019, nonostante la mancata comunicazione della risoluzione all'Agenzia delle Entrate. • In ogni caso, il contratto risulta formalmente cessato il 31/05/2022 (doc. 3 allegato alla memoria).
• Alla luce di quanto sopra ed ai fini TARI, l'immobile non era più nella disponibilità del ricorrente a far data dal 01/09/2019 e pertanto non possono ritenersi dovuti i tributi TARI/TEFA richiesti per il periodo successivo a tale data, e segnatamente dal settembre 2019 al 31/12/2023. L'eventuale mancata comunicazione all'Agenzia delle Entrate della risoluzione del contratto non può gravare sul contribuente, essendo circostanza meramente formale che non incide sulla sostanziale cessazione della detenzione dell'immobile.
Per tutto quanto sopra esposto, il ricorrente chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese di lite.
All'odierna udienza la Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso in quanto fondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In sede contenziosa l'omessa comunicazione di cessazione della locazione non rileva, non si tratta di esenzione ma di difetto del presupposto impositivo che può essere anche diversamente provato.
Il ricorrente ha fornito prova della cessazione del rapporto di locazione, a seguito della risoluzione del contratto con l'ATER di Roma con decorrenza dal 01/09/2019, sicchè non possono ritenersi dovuti i tributi
TARI/TEFA richiesti per il periodo successivo a tale data, e segnatamente dal settembre 2019 al
31/12/2023.
Il regime delle spese deve seguire la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 400,00 oltre oneri di legge se dovuti. Roma, 7 novembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
( dott. Giovanni BARONE )