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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/09/2025, n. 3769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3769 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Giudice unico, nella persona della Dott.ssa Valentina Ferrara, all'esito dell'udienza del 24.9.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 7424/2024 avente ad oggetto “opposizione tardiva alla convalida di
sfratto per morosità ex art. 668 c.p.c.”
TRA
nata a [...] il [...] (cf Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Agata Bisogno (cf C.F._1
), ed elettivamente domiciliata unitamente al suo difensore C.F._2
presso e nel di Lei studio in Pontecagnano Faiano (SA) alla via Giosuè Carducci
n.38;
- RICCORENTE -
CONTRO
nato a [...] l'[...] e residente in [...]alla CP_1
Via San Leonardo n.210 (cf ), rappresentato e difeso C.F._3
dall'avv. Angelo Caramanno;
- RESISTENTE - Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso ex art. 668 comma 2 c.p.c., la signora ha Parte_1
proposto opposizione tardiva alla convalida di sfratto volta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia dell'ordinanza di convalida di sfratto emessa in data
05/10/2022 dall'intestato Tribunale, nella persona del G.O.P. Dr.ssa Palcera, a conclusione del procedimento incardinato dal Dr. , proprietario CP_1
dell'unità immobiliare ubicata in Salerno alla Via Zanotti Bianco n. 72 (in NCEU
al foglio 35, p.lla 898, sub 70, cat. A/2, cl. 4), in danno del Sig. , Parte_2
conduttore dell'immobile stesso in virtù del contratto di locazione del 27/10/2016.
In fatto, l'opponente evidenziava di aver intrattenuto una relazione more uxorio col sig. dal quale era nata anche una figlia. L'11 gennaio 2016, Parte_2
avendo necessità di trovare una sistemazione per la sua famiglia, il sig. Pt_2
stipulava col sig. , contratto di locazione dell'appartamento
[...] CP_1
sito in Via Zanotti Bianco n.72 a Salerno, da ristrutturare interamente a sue spese,
per renderlo idoneo all'uso abitativo, concordando un canone di locazione di
575,00 euro.
I lavori urgenti terminavano nell'ottobre del 2016, al termine degli stessi il sig.
e il sig. sottoscrivevano un nuovo contratto di locazione ad uso CP_1 Pt_2
abitativo, rideterminando il canone di locazione in euro 617,00; che nello stesso anno la relazione tra l'opponente e il si interrompeva, e essa deducente Pt_2
subentrava nel contratto di locazione continuando a pagare i canoni col consenso tacito del locatore. Nel 2022 il tribunale di Salerno all'udienza del 5 settembre,
convalidava lo sfratto per morosità intimato dal locatore per morosità.
La ricorrente sottolineava come la convalida fosse affetta da nullità, ai sensi dell'art. 140 cpc, per essere stata la notificazione eseguita nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici sebbene questi si fosse trasferito altrove nel luglio del 2023 e il notificante potesse conoscere il luogo di dimora o domicilio, nel quale eseguire la notificazione ai sensi dell'art. 139 cpc.
La ricorrente sosteneva di essere subentrata nel contratto di locazione come ben noto al locatore, ma non aveva avuto conoscenza dell'intimazione e non era potuta comparire all'udienza di convalida, inoltre dichiarava di essere creditrice nei confronti del sig. della somma di euro 50.000,00 per i lavori di CP_1
ristrutturazione dell'immobile. Parte opponente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) preliminarmente sospendere, inaudita altera parte
l'esecuzione dell'ordinanza di convalida opposta ai sensi degli artt. 407 e 373 c.p.c., od
anche ai sensi dell'art. 610 c.p.c. per quanto applicabile e dell'art. 668, secondo comma
c.p.c.; 2) nel merito, dichiarare inefficace nei confronti dell'esponente la predetta
ordinanza di sfratto per morosità; 3) Condannare parte opposta al pagamento delle spese
diritti ed onorari di lite, rimborso forfetario del 15% IVA e CAP, come per legge con
attribuzione al sottoscritto avvocato anticipante;
4) Condannare parte opposta ai sensi
dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria, per somma ritenuta equa e giusta da codesto il.mo
tribunale da liquidarsi in via equitativa, pari almeno ad €. 50.000,00; 5) Condannare
parte opposta al pagamento della somma di €. 50.000,00 a titolo di spese anticipate per la
ristrutturazione dell'immobile. In via subordinata: - dato atto dell'ammissibilità della
presente opposizione, accogliere la medesima e per l'effetto, far esercitare alla Parte_1
la facoltà ex art. 55 della l. n. 392/1978 in un congruo termine che vorrà concedere CP_2
e previa quantificazione da parte intimante delle somme effettivamente dovute indi, preso
atto dell'intervenuta sanatoria giudiziale della morosità, revocare l'opposta ordinanza di
convalida di sfratto per morosità, rigettando l'avversa domanda”.
Si costituiva parte opposta evidenziando l'inammissibilità, per evidente intempestività della proposta opposizione in quanto proposta oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 668 comma 2 cpc. Nel merito parte opposta,
sottolineava come le spese di ristrutturazione dell'immobile fossero a carico della conduttrice, tenendosene conto nella determinazione del canone di locazione e con rinuncia espressa della medesima conduttrice ad ogni pretesa risarcitoria/
restitutoria al termine della locazione, ciò lo si evinceva dal contratto di locazione del 12.01.2016 e nella scrittura privata risolutiva del medesimo contratto del
29.10/.2016 ed entrambe oggetto di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.
L'opposta, evidenziava come la morosità dell'opponente, non solo sussisteva ma per effetto del reiterato inadempimento della succeduta nel contratto Parte_1
di locazione, avesse raggiunto cifre ragguardevoli, ammontando alla data del deposito della comparsa, in euro 15.981,77. Concludeva chiedendo: “1) in limine
litis ed in rito, accertare e dichiarare l'inammissibilità della proposta opposizione, stante
la sua evidente tardività a mente dell'art. 668, comma II, c.p.c. e, per l'effetto, revocare il
provvedimento dell'08/10/2024, nella parte in cui ha concesso l'invocata sospensione
dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di convalida dello sfratto emessa in data 05/10/2022
dal G.O.P. Dr.ssa Palcera, passata in cosa giudicata;
2) – in subordine, e per la non
creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse ammissibile l'opposizione,
accertare e dichiarare, nel merito, l'infondatezza in fatto ed in diritto della proposta
opposizione e, per l'effetto, revocare il provvedimento di sospensione dell'efficacia
esecutiva dell'ordinanza di convalida dello sfratto emessa in data 05/10/2022 dal G.O.P.
Dr.ssa Palcera;
3) – ancora nel merito, accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla
ricorrente a titolo di spese di ristrutturazione dell'immobile, per le motivazioni di cui alla
narrativa del presente atto e, per l'effetto, rigettare le domande risarcitoria e restitutoria
come formulate ai punti 4) e 5) delle avverse conclusioni, oltre che quella formulata ai
sensi dell'art. 96 c.p.c., per carenza di fondamento in fatto ed in diritto;
4) – in ogni caso,
condannare l'opponente al pagamento delle spese e dei compensi di lite, da distrarsi in
favore del sottoscritto difensore, nonché al risarcimento del danno ex art. 96, comma I°
ovvero comma III°, c.p.c., da liquidarsi in misura almeno pari al canone di locazione
moltiplicato per il numero dei mesi decorsi dal primo accesso dell'Ufficiale Giudiziario, per l'esecuzione dello sfratto, sino alla pronuncia, ovvero in quel diverso importo,
maggiore o minore, determinato dall'intestato Tribunale in via equitativa.
Instaurato il contradditorio, revocato il provvedimento di sospensione, il giudizio veniva rinviato per la discussione e decisione all'udienza odierna assegnando alle parti termine per note conclusive.
L'opposizione proposta è inammissibile in quanto tardiva.
In tema di opposizione tardiva alla convalida di sfratto ex art. 668 c.p.c., il termine, previsto a pena di inammissibilità, di dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione va fatto decorrere, nel caso di esecuzione per consegna o rilascio, dalla data della notifica del preavviso previsto dall'art. 608 c.p.c., il quale, a seguito delle modifiche apportate alla norma dalla l. n. 80 del 2005, costituisce l'inizio dell'esecuzione per rilascio e non, come nella formulazione antecedente, mero atto ad essa prodromico.
L'esecuzione per il rilascio ha inizio con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica alla parte che è tenuta a rilasciare l'immobile. Da ciò deriva che il termine di dieci giorni (ex art. 668, comma secondo, cod. proc. civ.) deve riferirsi all'inizio dell'esecuzione per rilascio come specificato dalla nuova formulazione dell'art. 608, comma primo, cod. proc. civ., ossia dalla notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica alla parte che è tenuta al rilascio del bene immobile.
La ricorrente deduce di aver appreso del provvedimento di convalida dello sfratto recentemente ovvero poco prima di depositare il ricorso in quanto il ricorso non era stato mai notificato essendo la notifica affetta da irregolarità ovvero da nullità per essere stata eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, sebbene questi si fosse trasferito.
Il motivo è infondato.
Come già precisato nel provvedimento del 5.12.2024 nel caso in esame si è verificata una successione inter vivos del convivente more uxorio nel contratto di locazione;
in tal caso, l'ex convivente avrà sì il diritto di succedere nel contratto di locazione al posto del conduttore, ma solo allorché vi sia della prole naturale.
Tale requisito viene ritenuto essenziale ai fini della successione inter vivos nel contratto;
diversamente, il convivente more uxorio, in assenza di prole naturale, non potrà vantare alcun diritto di subentro nel contratto di locazione. Si ritiene, poi, che per “prole naturale” si intenda esclusivamente quella originata dalla coppia separata, e non quella generata da uno dei conviventi con un partner precedente.
Tale requisito ricorre nel caso in esame essendo nata dall'unione dell'opponente e del conduttore la minore ( nata l'[...]). Persona_1
Quindi la già convivente more uxorio, con prole naturale, succeduta nel contratto di locazione per effetto della sentenza 7 aprile 1988, n. 404 della Corte costituzionale prima dell'inizio del giudizio, è legittimata a proporre opposizione di terzo ordinaria a norma dell'art. 404, primo comma, c.p.c. avverso la sentenza di sfratto per morosità nei confronti del conduttore che abbia cessato la convivenza. (Cass. civ. n. 9868/1997) .
A seguito della sentenza 7 aprile 1988 n. 404 della Corte costituzionale - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge n. 392 del 1978 nella parte in cui non prevede la successione nel contratto di locazione stipulato dal conduttore che abbia cessato la convivenza, a favore del convivente di questo quando vi sia prole -, nell'ipotesi di allontanamento del conduttore dall'immobile locato, la convivente more uxorio, che rimanga nell'immobile stesso con la prole naturale nata dall'unione, ha diritto di succedere nel contratto anche quando la convivenza sia sorta nel corso della locazione - e a maggior ragione se sia sorta prima - e senza che sia necessario che il locatore ne abbia avuto conoscenza.
Applicando i superiori principi deve ritenersi che la sia subentrata nel Parte_1 contratto di locazione;
all'atto del primo accesso dell'Ufficiale Giudiziario al fine di dare esecuzione allo sfratto, avvenuto in data 24 luglio 2023 (cfr. verbale redatto dall'U.G., che si allega) la era presente ed ha avuto piena Parte_1 contezza dell'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità, tanto è che ha ella stessa ha richiesto all' ulteriore termine o per definire bonariamente la CP_3 questione o per rilasciare l'immobile”. Ed è da tale data che decorrevano i termini per la eventuale proposizione dell'opposizione ai sensi dell'art. 668 c.p.c.
Deve pertanto ritenersi che l'opposizione è stata proposta tardivamente.
Ogni altra questione resta assorbita
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica in persona del Giudice Dott.ssa
Valentina Ferrara, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, così provvede: Parte_1 1) Dichiara inammissibile la domanda in quanto tardivamente proposta.
2) Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 1.701 ( euro 425 per la fase di studio, euro 425.00 per la fase introduttiva , euro 851.00 per la fase decisionale) oltre Iva e Cpa come per legge con attribuzione in favore dell'avv. Angelo Caramanno dichiaratosi antistatario.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Giudice unico, nella persona della Dott.ssa Valentina Ferrara, all'esito dell'udienza del 24.9.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 7424/2024 avente ad oggetto “opposizione tardiva alla convalida di
sfratto per morosità ex art. 668 c.p.c.”
TRA
nata a [...] il [...] (cf Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Agata Bisogno (cf C.F._1
), ed elettivamente domiciliata unitamente al suo difensore C.F._2
presso e nel di Lei studio in Pontecagnano Faiano (SA) alla via Giosuè Carducci
n.38;
- RICCORENTE -
CONTRO
nato a [...] l'[...] e residente in [...]alla CP_1
Via San Leonardo n.210 (cf ), rappresentato e difeso C.F._3
dall'avv. Angelo Caramanno;
- RESISTENTE - Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso ex art. 668 comma 2 c.p.c., la signora ha Parte_1
proposto opposizione tardiva alla convalida di sfratto volta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia dell'ordinanza di convalida di sfratto emessa in data
05/10/2022 dall'intestato Tribunale, nella persona del G.O.P. Dr.ssa Palcera, a conclusione del procedimento incardinato dal Dr. , proprietario CP_1
dell'unità immobiliare ubicata in Salerno alla Via Zanotti Bianco n. 72 (in NCEU
al foglio 35, p.lla 898, sub 70, cat. A/2, cl. 4), in danno del Sig. , Parte_2
conduttore dell'immobile stesso in virtù del contratto di locazione del 27/10/2016.
In fatto, l'opponente evidenziava di aver intrattenuto una relazione more uxorio col sig. dal quale era nata anche una figlia. L'11 gennaio 2016, Parte_2
avendo necessità di trovare una sistemazione per la sua famiglia, il sig. Pt_2
stipulava col sig. , contratto di locazione dell'appartamento
[...] CP_1
sito in Via Zanotti Bianco n.72 a Salerno, da ristrutturare interamente a sue spese,
per renderlo idoneo all'uso abitativo, concordando un canone di locazione di
575,00 euro.
I lavori urgenti terminavano nell'ottobre del 2016, al termine degli stessi il sig.
e il sig. sottoscrivevano un nuovo contratto di locazione ad uso CP_1 Pt_2
abitativo, rideterminando il canone di locazione in euro 617,00; che nello stesso anno la relazione tra l'opponente e il si interrompeva, e essa deducente Pt_2
subentrava nel contratto di locazione continuando a pagare i canoni col consenso tacito del locatore. Nel 2022 il tribunale di Salerno all'udienza del 5 settembre,
convalidava lo sfratto per morosità intimato dal locatore per morosità.
La ricorrente sottolineava come la convalida fosse affetta da nullità, ai sensi dell'art. 140 cpc, per essere stata la notificazione eseguita nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici sebbene questi si fosse trasferito altrove nel luglio del 2023 e il notificante potesse conoscere il luogo di dimora o domicilio, nel quale eseguire la notificazione ai sensi dell'art. 139 cpc.
La ricorrente sosteneva di essere subentrata nel contratto di locazione come ben noto al locatore, ma non aveva avuto conoscenza dell'intimazione e non era potuta comparire all'udienza di convalida, inoltre dichiarava di essere creditrice nei confronti del sig. della somma di euro 50.000,00 per i lavori di CP_1
ristrutturazione dell'immobile. Parte opponente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) preliminarmente sospendere, inaudita altera parte
l'esecuzione dell'ordinanza di convalida opposta ai sensi degli artt. 407 e 373 c.p.c., od
anche ai sensi dell'art. 610 c.p.c. per quanto applicabile e dell'art. 668, secondo comma
c.p.c.; 2) nel merito, dichiarare inefficace nei confronti dell'esponente la predetta
ordinanza di sfratto per morosità; 3) Condannare parte opposta al pagamento delle spese
diritti ed onorari di lite, rimborso forfetario del 15% IVA e CAP, come per legge con
attribuzione al sottoscritto avvocato anticipante;
4) Condannare parte opposta ai sensi
dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria, per somma ritenuta equa e giusta da codesto il.mo
tribunale da liquidarsi in via equitativa, pari almeno ad €. 50.000,00; 5) Condannare
parte opposta al pagamento della somma di €. 50.000,00 a titolo di spese anticipate per la
ristrutturazione dell'immobile. In via subordinata: - dato atto dell'ammissibilità della
presente opposizione, accogliere la medesima e per l'effetto, far esercitare alla Parte_1
la facoltà ex art. 55 della l. n. 392/1978 in un congruo termine che vorrà concedere CP_2
e previa quantificazione da parte intimante delle somme effettivamente dovute indi, preso
atto dell'intervenuta sanatoria giudiziale della morosità, revocare l'opposta ordinanza di
convalida di sfratto per morosità, rigettando l'avversa domanda”.
Si costituiva parte opposta evidenziando l'inammissibilità, per evidente intempestività della proposta opposizione in quanto proposta oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 668 comma 2 cpc. Nel merito parte opposta,
sottolineava come le spese di ristrutturazione dell'immobile fossero a carico della conduttrice, tenendosene conto nella determinazione del canone di locazione e con rinuncia espressa della medesima conduttrice ad ogni pretesa risarcitoria/
restitutoria al termine della locazione, ciò lo si evinceva dal contratto di locazione del 12.01.2016 e nella scrittura privata risolutiva del medesimo contratto del
29.10/.2016 ed entrambe oggetto di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.
L'opposta, evidenziava come la morosità dell'opponente, non solo sussisteva ma per effetto del reiterato inadempimento della succeduta nel contratto Parte_1
di locazione, avesse raggiunto cifre ragguardevoli, ammontando alla data del deposito della comparsa, in euro 15.981,77. Concludeva chiedendo: “1) in limine
litis ed in rito, accertare e dichiarare l'inammissibilità della proposta opposizione, stante
la sua evidente tardività a mente dell'art. 668, comma II, c.p.c. e, per l'effetto, revocare il
provvedimento dell'08/10/2024, nella parte in cui ha concesso l'invocata sospensione
dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di convalida dello sfratto emessa in data 05/10/2022
dal G.O.P. Dr.ssa Palcera, passata in cosa giudicata;
2) – in subordine, e per la non
creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse ammissibile l'opposizione,
accertare e dichiarare, nel merito, l'infondatezza in fatto ed in diritto della proposta
opposizione e, per l'effetto, revocare il provvedimento di sospensione dell'efficacia
esecutiva dell'ordinanza di convalida dello sfratto emessa in data 05/10/2022 dal G.O.P.
Dr.ssa Palcera;
3) – ancora nel merito, accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla
ricorrente a titolo di spese di ristrutturazione dell'immobile, per le motivazioni di cui alla
narrativa del presente atto e, per l'effetto, rigettare le domande risarcitoria e restitutoria
come formulate ai punti 4) e 5) delle avverse conclusioni, oltre che quella formulata ai
sensi dell'art. 96 c.p.c., per carenza di fondamento in fatto ed in diritto;
4) – in ogni caso,
condannare l'opponente al pagamento delle spese e dei compensi di lite, da distrarsi in
favore del sottoscritto difensore, nonché al risarcimento del danno ex art. 96, comma I°
ovvero comma III°, c.p.c., da liquidarsi in misura almeno pari al canone di locazione
moltiplicato per il numero dei mesi decorsi dal primo accesso dell'Ufficiale Giudiziario, per l'esecuzione dello sfratto, sino alla pronuncia, ovvero in quel diverso importo,
maggiore o minore, determinato dall'intestato Tribunale in via equitativa.
Instaurato il contradditorio, revocato il provvedimento di sospensione, il giudizio veniva rinviato per la discussione e decisione all'udienza odierna assegnando alle parti termine per note conclusive.
L'opposizione proposta è inammissibile in quanto tardiva.
In tema di opposizione tardiva alla convalida di sfratto ex art. 668 c.p.c., il termine, previsto a pena di inammissibilità, di dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione va fatto decorrere, nel caso di esecuzione per consegna o rilascio, dalla data della notifica del preavviso previsto dall'art. 608 c.p.c., il quale, a seguito delle modifiche apportate alla norma dalla l. n. 80 del 2005, costituisce l'inizio dell'esecuzione per rilascio e non, come nella formulazione antecedente, mero atto ad essa prodromico.
L'esecuzione per il rilascio ha inizio con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica alla parte che è tenuta a rilasciare l'immobile. Da ciò deriva che il termine di dieci giorni (ex art. 668, comma secondo, cod. proc. civ.) deve riferirsi all'inizio dell'esecuzione per rilascio come specificato dalla nuova formulazione dell'art. 608, comma primo, cod. proc. civ., ossia dalla notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica alla parte che è tenuta al rilascio del bene immobile.
La ricorrente deduce di aver appreso del provvedimento di convalida dello sfratto recentemente ovvero poco prima di depositare il ricorso in quanto il ricorso non era stato mai notificato essendo la notifica affetta da irregolarità ovvero da nullità per essere stata eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, sebbene questi si fosse trasferito.
Il motivo è infondato.
Come già precisato nel provvedimento del 5.12.2024 nel caso in esame si è verificata una successione inter vivos del convivente more uxorio nel contratto di locazione;
in tal caso, l'ex convivente avrà sì il diritto di succedere nel contratto di locazione al posto del conduttore, ma solo allorché vi sia della prole naturale.
Tale requisito viene ritenuto essenziale ai fini della successione inter vivos nel contratto;
diversamente, il convivente more uxorio, in assenza di prole naturale, non potrà vantare alcun diritto di subentro nel contratto di locazione. Si ritiene, poi, che per “prole naturale” si intenda esclusivamente quella originata dalla coppia separata, e non quella generata da uno dei conviventi con un partner precedente.
Tale requisito ricorre nel caso in esame essendo nata dall'unione dell'opponente e del conduttore la minore ( nata l'[...]). Persona_1
Quindi la già convivente more uxorio, con prole naturale, succeduta nel contratto di locazione per effetto della sentenza 7 aprile 1988, n. 404 della Corte costituzionale prima dell'inizio del giudizio, è legittimata a proporre opposizione di terzo ordinaria a norma dell'art. 404, primo comma, c.p.c. avverso la sentenza di sfratto per morosità nei confronti del conduttore che abbia cessato la convivenza. (Cass. civ. n. 9868/1997) .
A seguito della sentenza 7 aprile 1988 n. 404 della Corte costituzionale - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge n. 392 del 1978 nella parte in cui non prevede la successione nel contratto di locazione stipulato dal conduttore che abbia cessato la convivenza, a favore del convivente di questo quando vi sia prole -, nell'ipotesi di allontanamento del conduttore dall'immobile locato, la convivente more uxorio, che rimanga nell'immobile stesso con la prole naturale nata dall'unione, ha diritto di succedere nel contratto anche quando la convivenza sia sorta nel corso della locazione - e a maggior ragione se sia sorta prima - e senza che sia necessario che il locatore ne abbia avuto conoscenza.
Applicando i superiori principi deve ritenersi che la sia subentrata nel Parte_1 contratto di locazione;
all'atto del primo accesso dell'Ufficiale Giudiziario al fine di dare esecuzione allo sfratto, avvenuto in data 24 luglio 2023 (cfr. verbale redatto dall'U.G., che si allega) la era presente ed ha avuto piena Parte_1 contezza dell'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità, tanto è che ha ella stessa ha richiesto all' ulteriore termine o per definire bonariamente la CP_3 questione o per rilasciare l'immobile”. Ed è da tale data che decorrevano i termini per la eventuale proposizione dell'opposizione ai sensi dell'art. 668 c.p.c.
Deve pertanto ritenersi che l'opposizione è stata proposta tardivamente.
Ogni altra questione resta assorbita
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica in persona del Giudice Dott.ssa
Valentina Ferrara, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, così provvede: Parte_1 1) Dichiara inammissibile la domanda in quanto tardivamente proposta.
2) Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 1.701 ( euro 425 per la fase di studio, euro 425.00 per la fase introduttiva , euro 851.00 per la fase decisionale) oltre Iva e Cpa come per legge con attribuzione in favore dell'avv. Angelo Caramanno dichiaratosi antistatario.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara