Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2015, n. 41530
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Sentenza 9 luglio 2015

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Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2, comma primo bis, D.L. n. 463 del 1983, conv. con modd. in L. n. 638 del 1983) si consuma nel luogo in cui devono essere versati i contributi previdenziali ed assicurativi; luogo che, in applicazione dell'art. 1182, comma secondo, cod. civ., secondo il quale le obbligazioni aventi per oggetto una somma di denaro devono essere adempiute al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza, non si identifica nella sede dell'impresa, bensì nella sede dell'istituto previdenziale ove la stessa ha aperto la propria posizione assicurativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2015, n. 41530
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41530
    Data del deposito : 9 luglio 2015

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