Sentenza 9 luglio 2015
Massime • 1
Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2, comma primo bis, D.L. n. 463 del 1983, conv. con modd. in L. n. 638 del 1983) si consuma nel luogo in cui devono essere versati i contributi previdenziali ed assicurativi; luogo che, in applicazione dell'art. 1182, comma secondo, cod. civ., secondo il quale le obbligazioni aventi per oggetto una somma di denaro devono essere adempiute al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza, non si identifica nella sede dell'impresa, bensì nella sede dell'istituto previdenziale ove la stessa ha aperto la propria posizione assicurativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2015, n. 41530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41530 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2015 |
Testo completo
41530/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da 2888 Amedeo Franco - Presidente - Sent. n. : up 9 luglio 2015 Luca Ramacci Santi Gazzara R.G. n. 46563/2014 Gastone Andreazza Alessandro M. Andronio -- Relatore - ha pronunciato la seguente i SENTENZA sul ricorso proposto da SA AN BE, nato il [...] avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 12 giugno 2014; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 1 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24 marzo 2011, il Tribunale di Roma ha condannato - l'imputato in relazione al reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 2 del d.l. n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, aveva omesso di versare le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti relative ad alcune mensilità tra il gennaio 2005 e il dicembre 2006. Con sentenza del 12 giugno 2014, la Corte d'appello di Roma ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, dichiarando non doversi procedere in ordine ai reati commessi fino al mese di luglio 2006, essendo gli stessi istinti per prescrizione, rideterminando la pena per i residui reati (mensilità dall'agosto 2006 al dicembre 2006), sostituendola con la pena pecuniaria, concedendo all'imputato i benefici della sospensione condizionale e della non menzione. 2.- Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo: 1) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, sul duplice rilievo che la sua società aveva sede nella circoscrizione del tribunale di Tivoli e che il criterio, applicato dai giudici di merito, secondo cui la competenza sarebbe radicata presso la sede dell'istituto previdenziale di un'impresa ha aperto la sua posizione assicurativa non avrebbe alcun fondamento in una specifica disposizione di legge;
2) l'intervenuta prescrizione del reato, sul rilievo che la sospensione di tre mesi prevista dall'art. 2 del richiamato decreto-legge n. 463 del 1983 non avrebbe rilevanza ai fini della prescrizione;
3) l'avvenuta depenalizzazione della fattispecie ad opera dell'art. 2 della legge di delegazione n. 67 del 18 aprile 2014, con riferimento a tutte le ipotesi come quella di specie in cui l'omesso versamento non ecceda il - - limite complessivo di € 10.000,00 annui. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile, perché basato su motivi che si pongono in 3. - contrasto con consolidati e noti orientamenti interpretativi di legittimità e devono essere perciò ritenuti manifestamente infondati. Quanto alla prima doglianza, è sufficiente qui richiamare il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali si consuma nel luogo in cui devono essere versati i contributi previdenziali e assicurativi e tale luogo non si identifica con la sede dell'impresa, bensì con la sede dell'istituto previdenziale dove l'impresa ha aperto la sua posizione assicurativa (ex multis, sez. 3, 12 luglio 2006, n. зал 34418; sez. 3, 14 febbraio 2007, n. 26067). Tale principio discende direttamente dal disposto dell'art. 1182, terzo comma, cod. civ., secondo cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore, dovendosi intendere per tale, appunto, la sede dell'Istituto previdenziale dove la posizione assicurativa è stata aperta. Quanto alla prescrizione del reato, il relativo termine è sospeso, al contrario di quanto dedotto dalla difesa, durante il termine di tre mesi di cui all'art. 2, commi 1- bis e 1-quater del d.l. n. 463 del 1983, nel testo introdotto dall'art. 1 del d.l. n. 211 del 1994 (ex plurimis, sez. 3, 5 marzo 2015, n. 26732, rv. 264031). Ne consegue, quanto al caso di specie, che correttamente la Corte d'appello ha ritenuto non prescritte le omissioni riferite alle mensilità a partire dall'agosto 2006. Il relativo termine prescrizionale complessivo di sette anni e sei mesi, cui devono essere aggiunti i tre mesi di cui sopra, sarebbe infatti andato a scadere il 16 giugno 2014, ovvero in data successiva alla pronuncia della sentenza impugnata (12 giugno 2014). In relazione alla terza doglianza deve ribadirsi che, come già osservato da questa Corte (ex multis, sez. fer., 31 luglio 2014, n. 38080), l'omesso versamento delle ritenute previdenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti costituisce reato anche a seguito della depenalizzazione, per omessi versamenti fino a diecimila euro annui, prospettata dall'art. 2, comma 2, lettera c), della legge n. 67 del 2014, costituendo quest'ultima mera norma di delegazione, non ancora attuata con decreto legislativo e rispetto alla cui attuazione non sussiste in capo al Governo alcun obbligo giuridico, ma solo una facoltà.
4. Non può essere dichiarata la prescrizione dei reati, il più risalente dei quali è stato commesso il 16 settembre 2006 (e per il quale il relativo termine, tenuto conto del periodo di sospensione legale di tre mesi, sarebbe scaduto il 16 giugno 2014). A fronte di un ricorso inammissibile, quale quello in esame, trova infatti applicazione il principio, costantemente enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione, è preclusa dall'inammissibilità del ricorso per cassazione, anche dovuta alla genericità o alla manifesta infondatezza dei motivi, che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione (ex multis, sez. 3, 8 ottobre 2009, n. 42839; sez. 1, 4 giugno 2008, n. 24688; sez. un., 22 marzo 2005, n. 4). Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte 3Ai abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandro M. Andronio Amedeq Franco А ей Анилифат DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 16 OTT 2015 IL CANCELLIERE Juan Varani 4