TAR Milano, sez. II, sentenza 13/03/2026, n. 1223
TAR
Sentenza 13 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Inadempimento del Ministero all'obbligo di pagamento

    Il ricorso è fondato poiché la pretesa è supportata da documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall'Amministrazione. Il giudizio di ottemperanza ha la funzione di consentire il soddisfacimento del diritto di credito inadempiuto, la cui esatta dimensione discende dal titolo e dalle norme applicabili. È decorso il termine dilatorio per il pagamento.

  • Accolto
    Necessità di nomina di un commissario ad acta

    Viene nominato un commissario ad acta per il caso di inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione per l'adempimento, il quale provvederà all'esecuzione dell'incarico entro termini specifici.

  • Accolto
    Condanna alle spese legali

    L'Amministrazione resistente viene condannata al pagamento delle spese di causa, liquidate in dispositivo, con distrazione a favore dei difensori antistatari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 13/03/2026, n. 1223
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1223
    Data del deposito : 13 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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